Novità sulle misure finalizzate a combattere il traffico illecito di rifiuti con l'inserimento di un nuovo articolo del codice penale. In particolare, il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», all'articolo 3 («Modifiche in materia di tutela dell'ambiente») ha inserito l'art. 452-quaterdecies del codice penale dal titolo «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti».
Previste:
- pene da uno a sei anni di reclusione (da tre a otto per i rifiuti ad alta radioattività) più pene accessorie;
- la confisca delle cose che sono servite a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o, in alternativa, beni di valore equivalente.
Di seguito il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21; il testo integrale dell'intero provvedimento è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». (18G00046) in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2018, n. 68 Vigente al: 6-4-2018 (omissis) Art. 3 Modifiche in materia di tutela dell'ambiente 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 452-terdecies, e' inserito il seguente: «Art. 452-quaterdecies (Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.». 2. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «416-ter» sono inserite le seguenti: «, 452-quaterdecies»; b) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono soppresse.