Rifiuti: nel codice penale le misure contro il traffico illecito

Rifiuti
Previste pene da uno a sei anni di reclusione e la confisca delle cose che sono servite a commettere il reato

Novità sulle misure finalizzate a combattere il traffico illecito di rifiuti con l'inserimento di un nuovo articolo del codice penale. In particolare, il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia  penale  a  norma  dell'articolo  1,  comma  85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», all'articolo 3 («Modifiche in materia di tutela dell'ambiente») ha inserito l'art.  452-quaterdecies del codice penale dal titolo «Attività organizzate per il  traffico illecito di rifiuti».

Previste:

  • pene da uno a sei anni di reclusione (da tre a otto per i rifiuti ad alta radioattività) più pene accessorie;
  • la  confisca delle cose che sono servite a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o, in alternativa, beni di valore equivalente.

Di seguito il testo dell'articolo 3  del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21; il testo integrale dell'intero provvedimento è disponibile in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 

«Disposizioni di attuazione del principio di delega della  riserva  di

codice nella materia  penale  a  norma  dell'articolo  1,  comma  85,

lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». (18G00046)


          in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2018, n. 68

Vigente al: 6-4-2018 

(omissis)

                               Art. 3
             Modifiche in materia di tutela dell'ambiente

  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,

n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo l'articolo 452-terdecies, e' inserito il seguente:

  «Art.  452-quaterdecies  (Attivita'  organizzate  per  il  traffico

illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di conseguire  un  ingiusto

profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi  e

attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,

importa, o comunque gestisce  abusivamente  ingenti  quantitativi  di

rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

  Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica  la  pena

della reclusione da tre a otto anni.

  Alla condanna conseguono le pene accessorie di  cui  agli  articoli

28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

  Il giudice, con la sentenza di condanna  o  con  quella  emessa  ai

sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  ordina  il

ripristino  dello  stato  dell'ambiente   e   puo'   subordinare   la

concessione    della    sospensione    condizionale    della     pena

all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

  E'  sempre  ordinata  la  confisca  delle  cose  che  servirono   a

commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del

reato, salvo che appartengano a persone  estranee  al  reato.  Quando

essa  non  sia  possibile,  il  giudice  individua  beni  di   valore

equivalente di cui il condannato abbia  anche  indirettamente  o  per

interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.».

  2. All'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale

approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre

1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)  dopo  le  parole:  «416-ter»  sono  inserite  le  seguenti:  «,

452-quaterdecies»;

  b) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152,» sono soppresse.

Allegati

D.Lgs. n. 21/2018

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