Rifiuti portuali: le regole per gli impianti sono state dettate con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 dicembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2024, n. 38.
In particolare, il provvedimento ha fissato la procedura di segnalazione delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi, nonché le modalità di valutazione e revisione dell'adeguatezza degli impianti portuali stessi.
Destinatarie delle misure sono tutte le navi iscritte in Italia che scalano i porti nazionali, comunitari ed esteri che devono segnalare eventuali inadeguatezze.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 dicembre 2023; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 dicembre 2023
Procedure di segnalazione delle presunte inadeguatezze degli impianti
portuali di raccolta nonche' modalita' di valutazione e revisione
dell'adeguatezza degli impianti portuali stessi. (24A00805)
(Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2024, n. 38)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto definisce la procedura di segnalazione delle
presunte inadeguatezze degli impianti portuali per la raccolta dei
rifiuti provenienti dalle navi, nonche' le modalita' di valutazione e
revisione dell'adeguatezza degli impianti portuali stessi.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
previste all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
nonche' le seguenti:
a) «Autorita' marittima»: le articolazioni territoriali del Corpo
delle Capitanerie di porto di cui all'art. 2, comma 3 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 come emendata;
b) «punto di contatto nazionale ("National focal point")»: il
soggetto individuato dall'Autorita' competente nazionale quale
referente del database del GISIS per quanto attiene alle funzioni di
Stato di approdo ("Port state") e di Stato di bandiera ("Flag
state");
c) «Stato di bandiera ("Flag State")»: lo Stato che attribuisce
la propria nazionalita' a una nave e rilascia i pertinenti
certificati secondo le convenzioni internazionali applicabili,
designando un criterio di collegamento tra il proprio ordinamento
giuridico e la nave stessa, nei confronti della quale esercita la
propria giurisdizione;
d) «Stato di approdo ("Port State")»: lo Stato che riconosce ed
esercita le attivita' di port state control nei confronti delle navi
che scalano i suoi porti o terminali, indipendentemente dalla loro
bandiera, al fine di verificare la sussistenza di standard adeguati
alla salvaguardia della vita umana in mare, la tutela ambientale e le
condizioni di vita a bordo, sulla base delle vigenti Convenzioni
internazionali laddove ratificate dallo stesso Stato di approdo;
e) «Stato costiero ("Coastal State")»: lo Stato che esercita la
propria giurisdizione nelle acque territoriali e nelle zone contigue;
f) «inadeguatezza»: una deviazione sostanziale e documentabile
rispetto alle previsioni della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata
e del decreto legislativo n. 197/2021 che ha recepito la direttiva
unionale n. 883/2019 sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti
provenienti dalle navi che scalano i porti comunitari;
g) «Autorita' competente nazionale ("National Competent
Authority")»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Direzione generale patrimonio naturalistico e mare;
h) «IMO»: l'Organizzazione marittima internazionale, quale
agenzia specialistica delle Nazioni unite;
i) «Societa'»: l'armatore della nave o qualsiasi altra
organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a
scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilita'
dell'esercizio della nave, cosi' come definito dal regolamento (CE)
n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio
2006 sull'attuazione nella Comunita' del codice internazionale di
gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione
dell'inquinamento (ISM Code), inserito nel capitolo IX «Gestione
della sicurezza delle navi» della convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS).
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le navi iscritte in
Italia che scalano i porti nazionali, comunitari ed esteri che devono
segnalare eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta
e a tutti gli impianti portuali di raccolta, ricadenti nel territorio
nazionale.
Art. 4
Procedura di segnalazione e di indagine delle presunte inadeguatezze
degli impianti portuali di raccolta
1. La procedura di segnalazione e di indagine delle presunte
inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta, cosi' come
individuata ai successivi articoli 5 e 6, e' l'insieme delle misure
atte a monitorare l'efficienza qualitativa e quantitativa dei
medesimi, al fine di attuare e di implementare la normativa vigente
in materia di raccolta dei rifiuti in ambito marittimo e portuale.
2. L'autorita' competente nazionale attua tale procedura per tutti
gli impianti di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi
attraverso le autorita' marittime, in virtu' della loro dipendenza
funzionale dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
oltre che dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'autorita' competente nazionale, sulla base delle risultanze
dell'applicazione di tale procedura, laddove ritenuto necessario ne
propone la revisione.
Art. 5
Modalita' di segnalazione all'IMO e allo Stato di approdo delle
eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta.
1. La nave battente bandiera italiana che in occasione di uno scalo
presso uno Stato comunitario o estero, ove abbia richiesto preventiva
disponibilita' al conferimento dei rifiuti prodotti a bordo,
riscontri l'assenza, l'indisponibilita', ovvero la presunta
inadeguatezza di impianti portuali di raccolta rifiuti, deve:
a) informare con immediatezza l'autorita' competente nazionale,
laddove da tale disservizio dovessero derivare potenziali rischi per
l'ambiente marino ovvero la necessita' di ricorrere, previa
valutazione espressa della medesima autorita', a provvedimenti
autorizzativi o derogatori dei Certificati statutari rilasciati ai
sensi della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata;
b) avviare la procedura di segnalazione di presunta inadeguatezza
mediante la compilazione e la successiva trasmissione del modulo di
cui all'Allegato 1 al presente decreto;
c) custodire a bordo la documentazione relativa alle segnalazioni
inviate per un periodo non inferiore a tre anni. Copia delle medesime
segnalazioni deve essere, altresi', disponibile per analogo periodo
di tempo presso la societa' della nave stessa.
2. Il Punto di contatto nazionale, ricevuta la segnalazione,
provvede ad inserirla all'interno del portale GISIS nonche' ad
effettuare le comunicazioni previste presso l'IMO e lo Stato di
approdo, richiedendo, laddove necessario, ulteriori elementi di
informazione alla societa' della nave che ha effettuato la
segnalazione;
3. Il Punto di contatto nazionale monitora il seguito di ogni
singolo procedimento, corrispondendo, se del caso, con gli Stati del
porto di approdo oggetto di segnalazione e con l'Organizzazione
marittima internazionale.
Art. 6
Modalita' di indagine sui casi segnalati di presunta inadeguatezza
degli impianti portuali di raccolta nazionali e notifica dell'esito
dell'indagine alle parti interessate.
1. Alla ricezione di una segnalazione di presunta inadeguatezza
relativa ad un impianto portuale di raccolta rifiuti ricadente sul
territorio nazionale, da parte dell'IMO e/o di uno Stato di bandiera
estera, il Punto di contatto nazionale:
a) avvia la discendente procedura di verifica, attivando all'uopo
le competenti Autorita' marittime che riferiscono, senza ritardo, gli
esiti degli accertamenti effettuati, anche alla luce delle attivita'
di polizia marittima e delle ulteriori verifiche esperibili presso
l'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, presso
l'ente titolare della funzione concessoria nel cui ambito di
giurisdizione ricade l'impianto oggetto di segnalazione;
b) laddove emergano problematiche di natura infrastrutturale
degli impianti, per il tramite dell'Autorita' competente nazionale,
segnala l'inadeguatezza alla Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
affinche' la competente Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove
non istituita, l'ente titolare della funzione concessoria, dia corso
alle incombenze gestorie o ai conseguenti adempimenti;
c) laddove per la singola fattispecie ne ravvisasse la
necessita', convoca il tavolo tecnico di cui al successivo articolo,
all'uopo eventualmente integrato con una rappresentanza dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale interessata;
d) predispone l'inserimento sul portale GISIS delle proprie
conclusioni circa la segnalazione di presunta inadeguatezza,
notificando analoga informazione allo Stato di bandiera della nave
che ha effettuato la segnalazione.
Art. 7
Monitoraggio, valutazione e revisione degli impianti portuali di
raccolta
1. Al fine di dare completa attuazione alla procedura di cui al
precedente art. 4, l'autorita' competente nazionale si avvale della
Direzione generale economia circolare (DG-EC) del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per il monitoraggio e la
valutazione sull'adeguatezza della capacita' operativa dell'impianto
con riferimento alle categorie di rifiuti conferibili, con il
supporto del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera, dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) nonche' delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA), per eventuali attivita' di verifica
sul territorio;
2. L'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 consiste
nell'analisi delle presunte inadeguatezze emerse dalle segnalazioni
nonche' nella definizione delle conseguenti misure correttive e
nell'analisi comparata dei dati aggiornati degli impianti portuali di
raccolta sul territorio nazionale, di cui al comma 3;
3. L'autorita' competente nazionale procede altresi' - con cadenza
almeno annuale - alla valutazione sistematica degli impianti in
relazione alle capacita' operative dei medesimi e alle categorie di
rifiuti ad essi conferibili, in funzione della mole di traffico
registrato e delle segnalazioni ricevute.
4. Laddove emergano problematiche di natura infrastrutturale degli
impianti di raccolta rifiuti, l'autorita' nazionale competente
segnala l'inadeguatezza alla Direzione generale per la vigilanza
sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
affinche' l'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non
istituita, l'ente titolare della funzione concessoria, dia corso alle
incombenze gestorie o ai conseguenti adempimenti;
5. E' istituito un tavolo tecnico per la valutazione e il
monitoraggio degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti,
composto da: un rappresentante della DG-PNM con funzioni di
coordinatore; un rappresentante della DG-EC; un rappresentante di
ISPRA/SSNPA; un rappresentante del RAM. Il tavolo tecnico si riunisce
con cadenza annuale e al termine della seduta viene redatto un
verbale da trasmettere alla Direzione generale patrimonio
naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita'
di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
del Ministero della infrastrutture e dei trasporti.
Art. 8
Disposizioni finali
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.