Ratificato l'accordo transattivo fra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del centro comune di ricerca di Ispra, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.
Questo l'oggetto della legge 8 maggio 2019, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2019, n. 117) che in allegato riporta il testo dell'accordo che regola:
- i servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte presso il centro comune di ricerca di Ispra;
- il trasferimento dei rifiuti prodotti sul sito di Ispra al futuro deposito nazionale;
- i criteri di accettazione dei rifiuti al deposito nazionale, nonché le clausole riguardanti il rischio economico derivante da una loro eventuale modifica;
- la contrattualistica, la legge applicabile e la risoluzione delle controversie;
- l'istituzione di un comitato misto di gestione.
Si ricorda che da poco è on-line il nuovo “Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi”, sul sito web dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – Isin.
Di seguito il testo integrale della legge 8 maggio 2019, n. 40.
Legge 8 maggio 2019, n. 40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della
Repubblica italiana e la Comunita' europea dell'energia atomica sui
principi governanti le responsabilita' di gestione dei rifiuti
radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con
Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. (19G00047)
in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2019, n. 117
Vigente al: 22-5-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblca hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la
Comunita' europea dell'energia atomica sui principi governanti le
responsabilita' di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del
Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles
il 27 novembre 2009.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'Accordo stesso.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
2. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di
gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di cui all'articolo 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento
comunque denominato.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Accordo transattivo
fra
Il Governo della Repubblica italiana
e
La Comunita' europea dell'energia atomica
Sui principi governanti le responsabilita' di gestione dei rifiuti
radioattivi nel sito del Centro comune di ricerca di ISPRA
Il Governo italiano, rappresentato dal Ministro per lo sviluppo
economico, on. Claudio Scajola, da una parte,
e la Comunita' europea dell'energia atomica (di seguito
«Euratom»), e per essa la Commissione europea, rappresentata allo
scopo della firma di questo Accordo dal dottor Roland Schenkel,
Direttore generale del Centro comune di ricerca (di seguito «CCR»),
debitamente autorizzato a firmare, dall'altra parte,
a cui di seguito ci si riferisce come «le Parti».
Tenendo presente che le Parti hanno concluso un accordo per
l'istituzione del Centro comune di ricerca nucleare con competenze
generali il 22 luglio del 1959, in seguito approvato dalla legge 1°
agosto 1960, n. 906;
Tenendo presente che in questo contesto molti contratti sono
stati conclusi in passato tra l'Euratom e il Governo italiano ed Enti
(ENEA, CISE, ENEL), di seguito sistema Italia, per l'esecuzione di
progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano; di
conseguenza, materiali nucleari, rifiuti e strumentazione di
proprieta' del sistema Italia sono ancora presenti sul sito di Ispra
del CCR;
Tenendo presente che le Parti intendono accordarsi in merito al
futuro trasferimento di tali materiali e quelli di proprieta' del CCR
al deposito italiano per i rifiuti radioattivi, di seguito Deposito
nazionale;
Tenendo presente che in attesa della disponibilita' del Deposito
nazionale, questi materiali, rifiuti e strumentazione saranno
depositati in un deposito temporaneo sul sito di Ispra, di proprieta'
dell'Euratom;
Considerato che nel 1999 la Commissione europea, con il parere
favorevole del Parlamento europeo e del Consiglio, ha dato inizio al
Programma per il decommissioning nucleare e per la gestione dei
rifiuti radioattivi dei suoi Centri comuni di ricerca, e fra essi del
sito del CCR di Ispra;
Considerato che il Ministro dello sviluppo economico, con nota
del 19 settembre 2008, assicura l'impegno delle competenti Autorita'
italiane a prendere in carico i rifiuti del CCR, non appena saranno
disponibili le progettate infrastrutture per il Deposito nazionale;
Considerato che il Ministro dello sviluppo economico, nella
stessa nota del 19 settembre 2008, da' rassicurazioni sulla
disponibilita' da parte dell'Italia a condividere il rischio
economico derivante da un possibile mutamento dei criteri di
accettazione dei rifiuti (WAC) dopo il loro condizionamento e prima
del conferimento al Deposito nazionale;
Considerato che da parte italiana e' sempre stata mostrata piena
disponibilita' nei rapporti intercorsi con la Comunita' europea fin
dagli anni '60, ed in particolare al termine dei contratti ESSOR
(anni '80), come dimostrato anche da alcuni concreti interventi
economici compiuti dal Governo italiano per la soluzione delle
difficolta' di realizzazione di alcune esperienze di pertinenza della
Commissione europea - CCR;
Considerata l'estensione temporale per l'attuazione del presente
accordo, nonche' le procedure per garantire i fondi necessari nel
lungo periodo, le Parti si impegnano ad intraprendere tutti i passi
opportuni per assicurare la disponibilita' dei fondi necessari.
Visti gli esiti della riunione tenutasi a Roma il 7 aprile 2009
tra il Direttore generale del CCR e il Capo del Dipartimento
dell'energia del Ministero dello sviluppo economico dove tra l'altro,
fu concluso che:
il sistema Italia ha condotto attivita' di ricerca presso il
CCR ad esclusivo beneficio del Programma nucleare italiano;
tali attivita' di ricerca hanno comportato oneri passivi,
essenzialmente riconducibili al mantenimento in sicurezza del
combustibile nucleare irraggiato e delle attrezzature utilizzate per
le attivita' di ricerca in questione;
la maggior parte della documentazione contrattuale (in special
modo quella risalente agli anni '60-'80) non risulta conclusiva per
quanto riguarda la disattivazione e la ripartizione delle
responsabilita' per cui risulta non perseguibile la strada della
valutazione economica analitica;
Stante l'impossibilita' della netta definizione dei rispettivi
oneri economici, si e' concordato di individuare una soluzione
attraverso un'intesa tra le parti di tipo transattivo mediante
compensazione con la fornitura di servizi da parte dell'Italia;
Le Parti
convengono quanto segue:
1. Servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse
attivita' di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte
presso il Centro comune di ricerca di Ispra (CCR)
1.1. Il Governo italiano provvedera', a compensazione degli oneri
derivanti dalle pregresse attivita' di ricerca per il programma
nucleare italiano svolte presso il CCR di Ispra, alla disattivazione
dell'installazione nucleare denominata «Reattore Ispra 1» secondo le
modalita' di seguito esposte:
A carico del Governo italiano:
conservazione in sicurezza;
disattivazione dell'impianto fino al rilascio del sito esente
da vincoli di natura radiologica;
trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei
rifiuti da smantellamento di cat. 2 alla Stazione di gestione dei
rifiuti radioattivi (SGRR) del CCR Ispra (Area 40);
predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento
di cat. 3, ed in particolare della grafite, ai fini dello stoccaggio
temporaneo presso il sito del CCR;
proprieta' dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro
smaltimento finale al Deposito nazionale.
A carico del CCR:
caratterizzazione, trattamento e condizionamento dei rifiuti da
smantellamento di cat. 2 presso la SGRR;
stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di cat. 2
presso il sito del CCR di Ispra;
stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di cat. 3
ed in particolare della grafite presso un deposito temporaneo sul
sito del CCR di Ispra;
analisi di fattibilita', richiesta di deroga ed eventuali
adattamenti per consentire lo stoccaggio dei rifiuti di cat. 3, ed in
particolare della grafite, all'interno del deposito temporaneo per
rifiuti di cat. 2 del CCR di Ispra, o di altra struttura dedicata
secondo le modalita' definite dall'Autorita' di sicurezza;
I dettagli di tali attivita' sono indicati in Appendice 1.
1.2. Allo scopo di eseguire le attivita' summenzionate, la
titolarita' degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1 sara'
trasferita entro un anno dalla firma del presente Accordo ad un
soggetto italiano definito dal Governo italiano. Il CCR procedera'
nelle attivita' programmate fino a tale data.
1.3. La pianificazione delle attivita' di smantellamento e
conferimento dei rifiuti alla SGRR sara' concordata e monitorata in
modo da renderla compatibile con le altre attivita' di disattivazione
e gestione rifiuti all'interno del sito del CCR di Ispra.
1.4. La quantita' dei rifiuti derivanti dalle attivita' di
smantellamento, inclusi i rifiuti secondari, sara' minimizzata per
quanto tecnicamente possibile facendo riferimento alle stime di
produzione esposte in Appendice 1.
1.5. Con il presente Accordo le Parti rinunciano ad ogni
ulteriore eventuale pretesa a fronte degli oneri per le pregresse
attivita' di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte
presso il CCR di Ispra.
2. Trasferimento dei rifiuti prodotti sul sito di Ispra al futuro
Deposito nazionale.
2.1. Il conferimento dei rifiuti nucleari presenti nel sito del
CCR di Ispra al Deposito nazionale italiano si effettuera' entro il
2028, secondo un calendario da concordare in considerazione della
disponibilita' del deposito stesso e secondo la disponibilita'
finanziaria della Commissione.
2.2. Al momento del conferimento dei rifiuti di proprieta' del
CCR di Ispra al Deposito nazionale, la Commissione europea
corrispondera' un importo per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti
nucleari, calcolato secondo le tariffe ufficiali applicabili agli
esercenti pubblici italiani di cui alla lettera e), comma 2,
dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. I
rifiuti del CCR di Ispra non saranno trattati in modo differente dai
rifiuti provenienti dalle installazioni di ricerca sul ciclo del
combustibile nucleare in via di disattivazione. Il trasferimento
sara' preceduto da un contratto specifico tra il gestore del Deposito
nazionale e la Comunita' europea dell'energia atomica, fra cui
verranno definiti tra l'altro l'importo finale e le modalita' di
pagamento. I rifiuti saranno consegnati franco Deposito nazionale.
2.3. All'atto del conferimento al Deposito nazionale, i rifiuti
radioattivi depositati divengono di proprieta' del Governo italiano.
Qualora alla data del 2028 non fosse disponibile il Deposito
nazionale, la proprieta' di tutti i rifiuti nucleari presenti nel
sito del CCR di Ispra, condizionati conformemente ai «Waste
Acceptance Criteria» italiani, e' trasferita al Governo italiano dal
1° gennaio 2029. Dalla stessa data il Governo italiano si fara'
carico dei costi dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti ed a tal
fine verra' stipulato un apposito accordo che definira' altresi'
l'importo da corrispondere al Governo italiano per lo smaltimento dei
rifiuti e per lo smantellamento delle strutture del deposito del CCR
di Ispra.
2.4. Qualora il CCR non completi il programma di disattivazione
del sito di Ispra ed il relativo condizionamento dei rifiuti entro il
2028, quanto previsto al punto 2.3 viene ad applicarsi al termine di
dette attivita'. Qualora non sia completato il conferimento per
indisponibilita' di fondi comunitari da parte della Commissione entro
la sopradetta data del 2028, la proprieta' dei rifiuti diverra'
italiana alla data del conferimento dei rifiuti stessi.
3. Criteri di accettazione dei rifiuti (WAC) al Deposito nazionale,
clausole riguardanti il rischio economico derivante da una loro
eventuale modifica.
3.1. Il CCR procedera' al condizionamento dei rifiuti radioattivi
secondo gli standard nazionali ed internazionali riconosciuti e nel
rispetto delle condizioni stabilite negli atti autorizzativi.
3.2. Qualora una eventuale modifica dei WAC successiva al
condizionamento dei rifiuti comporti un ricondizionamento degli
stessi, il Governo italiano provvedera' all'effettuazione del
ricondizionamento.
3.3. Il CCR, a fronte degli oneri connessi ad un eventuale
ricondizionamento a carico del Governo italiano, riconoscera' un
importo complessivo, riferito alla quantita' totale dei rifiuti da
conferire, pari a 6M€2009 , a prescindere dall'effettuazione del
ricondizionamento e dalla quantita' complessiva da conferire. Tale
importo sara' corrisposto al momento del conferimento dei rifiuti al
Deposito nazionale a seguito della conclusione di uno specifico
accordo.
4. Contratti specifici.
4.1 Le Parti, prima di iniziare le attivita' previste dal
presente Accordo transattivo, ed in particolare le attivita'
descritte al punto 1. e di volta in volta secondo le circostanze,
possono concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo
scopo delle attivita' previste, ogni necessario aspetto tecnico,
legale (incluse le responsabilita' di ciascuna Parte) e gli aspetti
finanziari. In caso vi sia un conflitto fra le clausole dei contratti
specifici e questo Accordo transattivo, prevarranno le clausole
dell'Accordo transattivo, a meno che non sia esplicitamente
concordato nei contratti specifici.
5. Legge applicabile e risoluzione delle controversie.
5.1. Il presente Accordo transattivo e' soggetto al diritto
comunitario, integrato, ove necessario, dal diritto italiano.
5.2. Fermo restando il punto 5.3, per qualsiasi controversia
risultante dalla interpretazione o l'applicazione del presente
Accordo transattivo che insorga fra le Parti, e nel caso tale
controversia non venga risolta con una negoziazione, le Parti possono
concordare di sottometterla ad una mediazione. Se una Parte comunica
per iscritto all'altra Parte che intende iniziare una mediazione e
l'altra Parte ne conviene per iscritto, le Parti dovranno nominare
assieme entro due settimane dalla comunicazione sopradetta, un
mediatore accettato da entrambe. Se le Parti non riescono a nominare
un mediatore entro i termini prescritti, ogni Parte puo' rivolgersi
al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la
nomina del mediatore. La proposta scritta del mediatore o la sua
conclusione scritta in cui dichiara che nessuna proposta di
mediazione e' possibile deve essere redatta entro due mesi
dall'accettazione, trasmessa per iscritto, dalla seconda Parte ad
iniziare la mediazione. La proposta o la conclusione del mediatore
non sono vincolanti per le Parti, che si riservano il diritto di
sottoporre la controversia alla corte citata nel punto 5.3. Entro due
settimane dalla data di notifica della proposta da parte del
mediatore, le Parti possono concludere un accordo scritto,
debitamente firmato da entrambe, basato su tale proposta. Le Parti
condivideranno in pari misura i costi del mediatore, i quali non
dovranno includere ogni altro onere da esse sostenuto a causa della
mediazione stessa.
5.3. Ogni controversia fra le Parti risultante dalla
interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo transattivo
che non potra' essere risolta amichevolmente sara' sottoposta alla
Corte di giustizia delle Comunita' europee.
6. Comitato misto di gestione
6.1. Alla firma del presente Accordo transattivo, le Parti
istituiscono un Comitato misto di gestione allo scopo di controllarne
l'attuazione ed, in particolare, per gestire le interfacce tra le
attivita' di disattivazione di cui al punto 1. e le altre attivita'
del CCR di Ispra. Il Comitato dovra' riunirsi almeno ogni tre mesi
per valutare le attivita' pregresse, sviluppare piani dettagliati per
le attivita' future e discutere ogni altra questione riguardante
l'esecuzione del presente Accordo transattivo. A questo scopo il
Governo italiano e la Commissione designeranno tre rappresentanti
ciascuno, di cui uno di essi svolgera' la funzione di coordinatore ed
avra' la responsabilita' del funzionamento del Comitato. I
coordinatori saranno liberi di nominare ogni altro membro per
rappresentarli o per partecipare alle riunioni. Le riunioni del
Comitato saranno preparate dai coordinatori.
6.2. Il coordinatore per la Commissione e' il direttore
responsabile per la gestione del CCR di Ispra.
6.3. Il coordinatore per il Governo italiano e' nominato dal
Ministero dello sviluppo economico.
6.4. Tutte le notifiche e la corrispondenza nel quadro del
presente Accordo transattivo dovranno essere inviati ai coordinatori.
6.5. Le Parti dovranno comunicare per iscritto tra di loro ogni
modifica riguardante i coordinatori sopra menzionati.
Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della
notifica da parte italiana dell'avvenuto espletamento della procedura
interna di ratifica.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Brussels il 27 novembre 2009, in due originali, ciascuno
nelle lingue italiana e inglese. In caso di discordanza
nell'interpretazione, il testo in lingua italiana e' quello che
prevale.