Il provvedimento riguarda il soggetto abilitato a mettere in vendita i materiali bloccati nelle aree portuali e aeroportuali
Definiti i requisiti di iscrizione all'Albo gestori ambientali per la figura del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2016, n. 122, del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2016, n. 88.
Di seguito il testo integrale del decreto, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2016, n. 88
Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti
sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi
dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. (16G00092)
in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2016, n. 122
Vigente al: 10-6-2016
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme
in materia ambientale, e successive modifiche, e, in particolare, gli
articoli 212, relativo all'Albo gestori ambientali, 259 e 260 in
materia di traffico illecito di rifiuti»;
Visto l'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 3 giugno 2014, n. 120, recante:
«Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita'
di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei
requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili
tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi
diritti annuali»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 3 dicembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
effettuata con nota prot. 0002433/GAB del 2 febbraio 2016, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la
successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3./2016/18 del 5 febbraio 2016 con
la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il proprio
nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Articolo unico
Requisiti dei curatori
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento
(CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ed eventuali
modificazioni ed integrazioni, i curatori che, su nomina
dell'autorita' giudiziaria, possono procedere alla vendita del
rifiuto posto sotto sequestro presso aree portuali e aeroportuali,
previo trattamento da parte dei consorzi obbligatori di cui
all'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, devono essere iscritti all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e, in particolare, nella Categoria 8 - intermediazione
e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi -, ai
sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di
controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.