Rigassificazione e rinnovabili: convertito il D.L. n. 57/2023 nella legge 26 luglio 2023, n. 95.
Tra le modifiche di rilievo, l'abrogazione dei primi due articoli recanti, rispettivamente, «Disposizioni in materia di enti territoriali» e «Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Per effetto la rubrica del provvedimento è passata da «Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» a «Misure urgenti per il settore energetico».
Altre modifiche hanno riguardato l'inserimento di nuovi articoli in materia di:
- impianti alimentati da biogas e biomassa;
- risorse geotermiche;
- biometano;
- prodotti energetici alternativi.
Di seguito il testo del D.L. n. 57/2023, coordinato con la legge di conversione n. 95/2023.
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Testo coordinato del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57
Testo del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 124 del 29 maggio 2023), coordinato con la
legge di conversione 26 luglio 2023, n. 95 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il settore
energetico.». (23A04324)
(Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2023, n. 174)
Vigente al: 27-7-2023
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Abrogato
Art. 2
Abrogato
Art. 3
Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova
capacita' di rigassificazione
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre
nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 3 del presente
articolo, ai Commissari straordinari di Governo gia' nominati ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 50 del
2022.
2. A decorrere dalla data di entrata in vi gore del presente
decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio,
an che a seguito di ricollocazione, delle opere e delle
infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.
50 del 2022 e' rilasciata dal Commissario straordinario di Governo
competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di
duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi
dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.
3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Per la
realizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'esercizio,
anche a seguito di ricollocazione,»;
b) al comma 5, le parole: «interessati alla realizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «interessati, anche a seguito di
ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole:
«ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»;
b-bis) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente,
attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
c) al comma 14-bis, dopo le parole: «si applicano alle istanze
presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le seguenti: «, ivi
comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio,
a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di
cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello
che ha rilasciato l'autorizzazione originaria,»;
d) dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
«14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il
collegamento delle unita' galleggianti di cui al comma 1 alla rete
nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente,
anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unita' galleggianti
medesime.»
4. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 e' inserito il seguente:
«3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della
capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita' galleggianti
di stoccaggio e rigassificazione;».
Art. 3 bis
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa
per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui
all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima
Autorita' in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima
legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per
l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede ai sensi del comma 3.
2. Al fine di contenere, per il terzo trimestre 2023, gli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA
provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote
delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema
per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma,
valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
del comma 3.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a
valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i
servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da
stanziamenti per il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas.
4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali
previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e
settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di
cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi
stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla
differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla
base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi
di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente
comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede ai sensi del comma 6.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle
forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte
della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio
2023, a valere sul conto di gestione relativo al bonus sociale gas.
Art. 3 ter
Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da
biogas e biomassa
1. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: «8. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a
definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi
conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la
produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che
beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero
che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire
al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono
corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di
assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento
efficiente dell'impianto; b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza
dell'impianto; c) gli impianti rispettano i requisiti di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; d)
il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei
ricavi, e' aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo
delle materie prime e della necessita' di promuovere la progressiva
efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare
incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di
incentivi all'utilizzo energetico delle stesse».
Art. 3 quater
Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia
di coltivazione delle risorse geotermiche
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
dopo il comma 3.bis.1 e' inserito il seguente:
«3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi
dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni dall'inizio dei
lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore
annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della
concessione possono presentare contestualmente istanza di
potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli
stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale
installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonche' il limite di
40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al
medesimo comma 3-bis.1».
Art. 3 quinquies
Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonche'
l'impiego di prodotti energetici alternativi.
1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:
«a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di
parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas
di discarica o gas residuati dai processi di depurazione»;
2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
«a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su
impianti per la produzione di biometano in esercizio che non
comportino un incremento dell'area gia' oggetto di autorizzazione, a
prescindere dalla quantita' risultante di biometano immesso in rete a
seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la
disponibilita' del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi
derivanti dalla realizzazione degli interventi;
2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di
matrici gia' autorizzate;
3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacita'
produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione
anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle gia'
autorizzate»;
3) alla lettera b), le parole: «di cui alla lettera a) e a-bis)»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e
a-ter);»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui
all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nonche' le altre agevolazioni previste per il
gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si
applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli
paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal
quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.
Art. 3 sexies
Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito
energetico
1. Per il perseguimento di finalita' di sicurezza degli
approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture
strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla
rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' gli oleodotti
facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione
ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare
l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale
Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei
mediante opere rientranti nell'elenco dell'Unione europea dei
progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le
infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di
pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili ai sensi delle
normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque ti tolo interessate
nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per
l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo
periodo attribuiscono ad esse priorita' e urgenza nel quadro degli
adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.
2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle
infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le
proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropria zione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, possono essere
disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per
l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo
complessivo non superiore a otto anni.
3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: «nel caso di opere
di minore entita'» sono inserite le seguenti: «e nei casi di cui
all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto»;
b) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis,
ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche
di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorita' espropriante,
nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza
ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica
ovvero operativa, puo' delegare, in tutto o in parte, al soggetto
proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con
chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui
estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di
espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri
espropriativi possono avvalersi delle societa' controllate nonche' di
societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie».
Art. 3 septies
Attivita' di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e
dalle imprese sociali
1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le
parole: «nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del
randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» sono
sostituite dalle seguenti: «alla tutela degli animali e alla
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.
281, nonche' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di
energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia
da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
Art. 3 octies
Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle
tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019
sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte
del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei
prezzi al consumo per l'intera collettivita', per tenere conto
dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di
pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.