Rilevamenti ambientali: le norme tecniche per i laboratori mobili

Dettate le condizioni per il trasporto di persone e i documenti di circolazione dei veicoli. Nell'allegato tecnico le caratteristiche costruttive specifiche.

Pubblicata la normativa tecnica relativa agli autoveicoli e ai rimorchi utilizzati come laboratori mobili o con apparecchiature mobili per i rilevamenti ambientali.

Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2017 (in Gazzetta ufficiale del 28 giugno 2017, n. 149) inquadra questo tipo di veicoli negli articoli 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, dettando anche le condizioni per il trasporto di persone e i documenti di circolazione. Nell'allegato tecnico sono declinate le caratteristiche costruttive specifiche.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2017 


Normativa tecnica  ed  amministrativa  relativa  agli  autoveicoli  e

rimorchi per uso speciale laboratorio mobile  o  con  apparecchiature

mobili di rilevamento. (17A04287)


          in Gazzetta ufficiale del 28 giugno 2017, n. 149


                        IL DIRETTORE GENERALE

                        per la Motorizzazione

  Visto  il  nuovo  codice  della  strada   approvato   con   decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto

legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica

16 dicembre 1992, cosi' come modificato dal  decreto  del  Presidente

della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;

  Visto l'art. 54, comma 1, lettere d) e g) e  l'art.  56,  comma  2,

lettera  d)  del  nuovo   codice   della   strada   che   definiscono

rispettivamente le condizioni  per  il  trasporto  di  persone  sugli

autocarri, le categorie degli  autoveicoli  e  dei  rimorchi  ad  uso

speciale, nonche' l'art. 203, comma 2,  lettera  hh)  e  l'art.  204,

comma 2, lettera  r)  del  regolamento  di  esecuzione  dello  stesso

codice;

  Visto l'art. 82, comma 1 del nuovo codice della  strada  concernete

la definizione della destinazione dei veicoli;

  Considerata   l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione    alla

circolazione degli  autoveicoli  e  dei  rimorchi  per  uso  speciale

laboratorio mobile o con apparecchiature mobili  di  rilevamento,  in

armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle  pertinenti

direttive  comunitarie  ed  in  particolare  dalla  direttiva  quadro

2007/46/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1

Classificazione degli autoveicoli e dei  rimorchi  per  uso  speciale
  laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento.

  Gli autoveicoli ed i rimorchi per  uso  laboratorio  mobile  o  con

apparecchiature mobili di rilevamento rientrano nelle  categorie  dei

veicoli definite all'art. 54, comma 1, lettera  g)  ed  all'art.  56,

comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali veicoli  per

uso speciale caratterizzati da  particolari  attrezzature  funzionali

con la destinazione del veicolo.

                              Art. 2
                     Rispondenza a norme generali
  Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o

con apparecchiature mobili di rilevamento,  in  relazione  alla  loro

morfologia  e  massa,   debbono   risultare   conformi   alle   norme

applicabili,  alla  data  di   presentazione   delle   richieste   di

omologazione del tipo o di accertamento dei  requisiti  di  idoneita'

alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed  O,

di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

                               Art. 3
                          Trasporto persone
  Sugli  autoveicoli  uso   speciale   laboratorio   mobile   o   con

apparecchiature mobili di rilevamento  e'  ammesso,  nei  limiti  dei

posti disponibili, esclusivamente il  trasporto  di  persone  addette

all'uso del laboratorio o delle apparecchiature  di  rilevamento  che

allestiscono l'autoveicolo stesso. E' escluso il trasporto di persone

nel vano laboratorio.


                               Art. 4
                Caratteristiche costruttive specifiche
  Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o

con  apparecchiature  mobili   di   rilevamento   debbono,   inoltre,

rispondere alle caratteristiche  previste  nell'allegato  tecnico  al

presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

                               Art. 5
                       Documenti di circolazione

  1. La carta di circolazione dei veicoli ad uso speciale laboratorio

mobile  o  con  apparecchiature   mobili   di   rilevamento   riporta

l'indicazione della specifica destinazione.

  2. La carta di  circolazione  degli  autoveicoli  ad  uso  speciale

laboratorio, in aggiunta a quando specificato  al  precedente  comma,

deve  riportare  la  seguente  annotazione:  «e'  ammesso   solo   ed

esclusivamente  il  trasporto  di   persone   addette   all'uso   del

laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento».


ALLEGATO TECNICO

1. Caratteristiche generali.

    1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati al massimo di  quattro

posti, compreso il conducente, posizionati su una o massimo due  file

di sedili, alle seguenti condizioni:

    1.1.1 non  e'  ammesso  il  trasporto  di  persone  nell'ambiente

destinato a laboratorio;

    1.1.2 detto N il numero dei passeggeri (escluso  il  conducente),

deve essere rispettata la relazione N*68<(P-N*68) dove P = differenza

tra massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e tara del

veicolo al netto delle attrezzature del laboratorio mobile.

    1.2 L'ambiente destinato alla parte di  laboratorio  deve  essere

separato  dalla  cabina  mediante  idonea  pannellatura  chiusa.   Il

dispositivo di separazione deve essere progettato in conformita' alle

disposizioni delle sezioni 3 e 4 della  norma  ISO  27956:2009  «Road

vehicles - Securing of cargo in delivery vans - Requirements and Test

methods» e comprovati da una dichiarazione di conformita' fornita dal

costruttore finale del veicolo.

    1.3 L'altezza dell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle

apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a  1300  mm.

Tuttavia se il laboratorio  prevede  una  postazione  di  lavoro  con

operatore interno debbono essere  soddisfatti  i  seguenti  requisiti

aggiuntivi:

      1.3.1 l'altezza dell'ambiente destinata a laboratorio mobile  o

alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a  1800

mm;

      1.3.2 l'ambiente deve avere una  finestra  con  superficie  non

inferiore a 0,40 m² e deve essere garantita una adeguata ventilazione

del  vano  laboratorio  in  particolare  qualora  ne   sia   previsto

l'utilizzo a porte chiuse.

    1.4. l veicoli debbono inoltre essere dotati:

      di almeno una  porta  avente  larghezza  minima  di  500  mm  e

posizionata sulla fiancata  destra  o  sulla  parte  posteriore  (con

l'esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli);

      di   attrezzature   ed   arredi   permanentemente    installati

nell'ambiente destinato a laboratorio mobile o  alle  apparecchiature

di rilevamento, funzionali con la destinazione del veicolo.

2. Accessori.

    2.1.  L'impianto  elettrico,   asservito   alle   apparecchiature

posizionate nell'ambiente destinato a laboratorio o alle attrezzature

di rilevamento, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve

essere certificato dall'allestitore ai sensi del decreto  legislativo

n. 81/2008.

    2.2 Se all'interno  del  laboratorio  sono  installate  batterie,

bombole di gas o altre serbatoi  contenenti  sostanze  potenzialmente

nocive deve essere realizzata apposita ventilazione verso l'esterno e

deve essere assicurata la tenuta stagna verso l'abitacolo.

    2.3. I materiali di rivestimento presenti nell'ambiente destinati

a laboratorio o  alle  attrezzature  di  rilevamento  debbono  essere

ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati  da  apposita

dichiarazione rilasciata dall'allestitore con riferimento a specifica

norma che preveda velocita' di combustione dei materiali inferiore  a

100 mm/minuto.

    2.4. I veicoli debbono essere muniti di estintore di capacita'  e

caratteristiche adeguate al tipo di allestimento  del  laboratorio  e

deve essere collocato in zona facilmente visibile ed accessibile  dai

soccorritori.

Allegati

D.M. 19 giugno 2017

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