Dettate le condizioni per il trasporto di persone e i documenti di circolazione dei veicoli. Nell'allegato tecnico le caratteristiche costruttive specifiche.
Pubblicata la normativa tecnica relativa agli autoveicoli e ai rimorchi utilizzati come laboratori mobili o con apparecchiature mobili per i rilevamenti ambientali.
Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2017 (in Gazzetta ufficiale del 28 giugno 2017, n. 149) inquadra questo tipo di veicoli negli articoli 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, dettando anche le condizioni per il trasporto di persone e i documenti di circolazione. Nell'allegato tecnico sono declinate le caratteristiche costruttive specifiche.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2017 Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento. (17A04287) in Gazzetta ufficiale del 28 giugno 2017, n. 149 IL DIRETTORE GENERALE per la Motorizzazione Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610; Visto l'art. 54, comma 1, lettere d) e g) e l'art. 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada che definiscono rispettivamente le condizioni per il trasporto di persone sugli autocarri, le categorie degli autoveicoli e dei rimorchi ad uso speciale, nonche' l'art. 203, comma 2, lettera hh) e l'art. 204, comma 2, lettera r) del regolamento di esecuzione dello stesso codice; Visto l'art. 82, comma 1 del nuovo codice della strada concernete la definizione della destinazione dei veicoli; Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle pertinenti direttive comunitarie ed in particolare dalla direttiva quadro 2007/46/CE; Decreta: Art. 1 Classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento. Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento rientrano nelle categorie dei veicoli definite all'art. 54, comma 1, lettera g) ed all'art. 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali veicoli per uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo. Art. 2 Rispondenza a norme generali Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed O, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada. Art. 3 Trasporto persone Sugli autoveicoli uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento e' ammesso, nei limiti dei posti disponibili, esclusivamente il trasporto di persone addette all'uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento che allestiscono l'autoveicolo stesso. E' escluso il trasporto di persone nel vano laboratorio. Art. 4 Caratteristiche costruttive specifiche Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento debbono, inoltre, rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante. Art. 5 Documenti di circolazione 1. La carta di circolazione dei veicoli ad uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento riporta l'indicazione della specifica destinazione. 2. La carta di circolazione degli autoveicoli ad uso speciale laboratorio, in aggiunta a quando specificato al precedente comma, deve riportare la seguente annotazione: «e' ammesso solo ed esclusivamente il trasporto di persone addette all'uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento». ALLEGATO TECNICO 1. Caratteristiche generali. 1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati al massimo di quattro posti, compreso il conducente, posizionati su una o massimo due file di sedili, alle seguenti condizioni: 1.1.1 non e' ammesso il trasporto di persone nell'ambiente destinato a laboratorio; 1.1.2 detto N il numero dei passeggeri (escluso il conducente), deve essere rispettata la relazione N*68<(P-N*68) dove P = differenza tra massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e tara del veicolo al netto delle attrezzature del laboratorio mobile. 1.2 L'ambiente destinato alla parte di laboratorio deve essere separato dalla cabina mediante idonea pannellatura chiusa. Il dispositivo di separazione deve essere progettato in conformita' alle disposizioni delle sezioni 3 e 4 della norma ISO 27956:2009 «Road vehicles - Securing of cargo in delivery vans - Requirements and Test methods» e comprovati da una dichiarazione di conformita' fornita dal costruttore finale del veicolo. 1.3 L'altezza dell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1300 mm. Tuttavia se il laboratorio prevede una postazione di lavoro con operatore interno debbono essere soddisfatti i seguenti requisiti aggiuntivi: 1.3.1 l'altezza dell'ambiente destinata a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1800 mm; 1.3.2 l'ambiente deve avere una finestra con superficie non inferiore a 0,40 m² e deve essere garantita una adeguata ventilazione del vano laboratorio in particolare qualora ne sia previsto l'utilizzo a porte chiuse. 1.4. l veicoli debbono inoltre essere dotati: di almeno una porta avente larghezza minima di 500 mm e posizionata sulla fiancata destra o sulla parte posteriore (con l'esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli); di attrezzature ed arredi permanentemente installati nell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento, funzionali con la destinazione del veicolo. 2. Accessori. 2.1. L'impianto elettrico, asservito alle apparecchiature posizionate nell'ambiente destinato a laboratorio o alle attrezzature di rilevamento, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. 2.2 Se all'interno del laboratorio sono installate batterie, bombole di gas o altre serbatoi contenenti sostanze potenzialmente nocive deve essere realizzata apposita ventilazione verso l'esterno e deve essere assicurata la tenuta stagna verso l'abitacolo. 2.3. I materiali di rivestimento presenti nell'ambiente destinati a laboratorio o alle attrezzature di rilevamento debbono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore con riferimento a specifica norma che preveda velocita' di combustione dei materiali inferiore a 100 mm/minuto. 2.4. I veicoli debbono essere muniti di estintore di capacita' e caratteristiche adeguate al tipo di allestimento del laboratorio e deve essere collocato in zona facilmente visibile ed accessibile dai soccorritori.