Rinnovate le misure urgenti per l'energia a favore di industrie e famiglie in difficoltà. Con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, il governo è tornato a occuparsi dell'aummento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale.
Abbonati ad Ambiente&Sicurezza, il tuo strumento di lavoro
Sette i punti all'attenzione del decreto che vede rinnovate le misure urgenti per l'energia:
- misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;
- misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio;
- riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi;
- disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese;
- disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;
- disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento (entrato in vigore il 30 settembre 2023), in attesa della conversione, con o senza modifiche, in legge.
Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131
Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il
potere di acquisto e a tutela del risparmio. (23G00141)
(Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023)
Vigente al: 30 settembre 2023
Capo I
Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di
acquisto delle famiglie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
«Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale»;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del
debito nel settore lattiero-caseario»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante
«Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5,
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f), e al comma 6»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, recante
«Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei
carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per
la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del
trasporto pubblico»;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali»;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, recante «Misure
urgenti per il settore energetico»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di
consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di
certificazione dei corrispettivi;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre misure a tutela del risparmio e della continuita'
aziendale, disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di
analisi e valutazione della spesa, nonche' misure in materia di
finanza pubblica e disposizioni in materia di accesso al fondo opere
indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell'istruzione e del merito e dell'universita' e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
1. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel
quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di
cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa
attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia
elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29
dicembre 2016, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Con riferimento all'anno 2023, l'Autorita' predispone entro il
31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo
2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ARERA provvede
a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle
componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il
settore del gas.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili
nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per
l'anno 2023.
5. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali
previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le
somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica
anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di
euro per l'anno 2023.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle
forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di
euro per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse
derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.
8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario per
il quarto trimestre 2023). - 1. Ai clienti domestici titolari di
bonus sociale elettrico e' riconosciuto, per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con
il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie
gia' previste per il medesimo bonus sociale.
2. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere
complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 203,22 milioni
di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti
dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15
ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili
nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.
Art. 2
Misure urgenti in materia di social card,
di trasporto pubblico e di borse di studio
1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari
meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del
carburante, ai beneficiari della social card di cui all'articolo 1,
commi da 450 a 451-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e'
riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante
dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente
articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per
l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di
600 milioni di euro per l'anno 2023»;
b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessita'» sono
aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonche', in alternativa a
questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico
locale,».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, sono stabiliti:
a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo
familiare;
b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di cui
all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al
fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione e del titolo
abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni di assegnare
un nuovo termine per l'attivazione della carta qualora non ancora
effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di
carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga
nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
d) le modalita' e le condizioni di accreditamento delle imprese
autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di
contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 e'
incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e' incrementato per l'anno 2023
dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle
borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore
degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali
per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 3
Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte
consumo di energia elettrica
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante
«Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima,
dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024,
accedono alle agevolazioni di cui al comma 4, le imprese che,
nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione
delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di
energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno
dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione
di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea
2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di
cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea
2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a)
e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle
agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle
tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese
energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4
anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione
dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano
realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1
GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non
ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in
conformita' a quanto previsto al punto 406 della comunicazione
medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica sono stabiliti termini e modalita' per la presentazione,
da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria
interessate, della proposta di ammissione del settore o del
sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte
di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il
soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui al punto 405,
lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C
80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo
periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica che, verificatane la regolarita' e la completezza, le
trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le
imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato
di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione europea
2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in
difficolta'».
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti
contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a),
nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del
valore aggiunto lordo dell'impresa;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b),
nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del
valore aggiunto lordo dell'impresa;
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c),
nella misura del minor valore:
1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento
della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico
destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per
cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore
lordo aggiunto dell'impresa;
3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore
lordo aggiunto dell'impresa.
5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da
fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento
assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine
oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in
sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), e' pari al minor
valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti
rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo
dell'impresa medesima.
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da
fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento
assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine
oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in
sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), e' pari, fino al 31
dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del
valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b)
e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto
tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente
articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le
imprese di cui al primo periodo sono altresi' tenute ad adottare
almeno una delle seguenti misure:
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi
energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal
fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda
l'importo dell'agevolazione percepita;
b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia
elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio
fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo
dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali
delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un
livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento
utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di
quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di
esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo
2021.
9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per
accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione della diagnosi
energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui
l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di
gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua
altresi' i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste
dal secondo periodo del comma 8, collaborando, anche mediante lo
scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE
S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure
previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il
GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni
di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente
comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In caso di
inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata
e' tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il
periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e puo'
beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo
esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo,
definendo:
a) le modalita' e le tempistiche con cui le imprese interessate
presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi
4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
b) le modalita' con cui la Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA), per ciascuna annualita' a decorrere dall'anno
2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di
cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte
consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui
al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
c) le modalita' per la copertura, a carico delle imprese
agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle
attivita' di cui alla lettera b);
d) le modalita' di calcolo del valore aggiunto lordo
dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo
realizzato di cui ai commi 1 e 2;
e) le modalita' per la copertura, a valere sulla componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno
delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti da ENEA,
ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;
f) le modalita' per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi
dei commi 4, 5 e 6;
g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalita' per il
controllo ex-post ai sensi del punto 413 della comunicazione 2022/C
80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in
eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;
h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di
agevolazioni di cui al presente articolo.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalita' e i
criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli
obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6
e 8, nonche' per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9.
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento
del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede
agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato
di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per
l'adempimento all'obbligo di valutazione ex-post del regime di
agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri
derivanti dal primo periodo sono posti a valere sulla componente
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e' subordinata alla preventiva
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione
delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la pianta
organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di cui una
appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio
della Cassa medesima.
Capo II
Misure in materia di versamenti fiscali
Art. 4
Violazioni degli obblighi in materia
di certificazione dei corrispettivi
1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno
2023, hanno commesso una o piu' violazioni in materia di
certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e
3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono
avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni
siano state gia' constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a
condizione che non siano state gia' oggetto di contestazione alla
data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento
avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del
presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione
della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Capo III
Misure a tutela del risparmio e della continuita' aziendale, nonche'
per il potenziamento delle attivita' di valutazione della spesa
pubblica
Art. 5
Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e
allineamento di valori contabili per le imprese
1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, codice delle
assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da
un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al
decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare in sede di
rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni
separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come
risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente,
anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra
i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I
valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono
riconosciuti tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP in capo al
soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal
prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le
cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si
considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del
Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti
aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo
periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano,
qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le
imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e in quello
successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non
destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al
loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore
di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di
carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo
non possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne'
per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello
stesso testo unico.
2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo n. 209 del 2005 , che entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un
compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1
possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi
finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in
base al valore di carico alla data di trasferimento come risultante
dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziche' al
prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due
importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le
cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si
considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del
Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Le imprese
cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli
attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere
durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di
rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione
iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
3. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-octies, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 3-decies:
1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di cui all'
articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli
impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di
bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per le
imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma
3-octies la determinazione della riserva indisponibile di cui al
primo e secondo periodo e' effettuata tenuto conto anche dell'effetto
sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio
di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.».
c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti:
«3-undecies. Per i soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di
turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
3-duodecies. Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al
comma 3-octies, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo
periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della
situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere
prorogata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
Art. 6
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di
complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria
1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma
3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta
nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in
vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono
trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni
poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo,
qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione
europea che escludano la continuita' economica fra cedente e
cessionario.
Art. 7
Disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica
nonche' disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per
l'avvio di opere indifferibili
1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, le parole «all'articolo 25 del» sono sostituite con le
parole «al».
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
e societari attribuiti alle societa' di cui alla legge 24 aprile
1990, n. 100 e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa
delle predette societa', alle stesse non si applicano i vincoli, i
divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa
pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel
provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli
di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
finanza pubblica.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata
da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante
l'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati
beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere
indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte
delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni
procedurali, purche' in possesso dei relativi requisiti possono
essere ammessi al Fondo. Per le finalita' di cui al primo periodo,
entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalita'
indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato,
con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi
beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge, n. 50 del 2022.
4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio
di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge n. 50 del 2022, gli interventi relativi ad opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e
dal PNC di titolarita' del Ministero della salute e del Ministero
dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento
mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18
maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preassegnato
a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il
provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per
cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento, qualora
non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle
assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del
merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice
unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore.
Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro
dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo
periodo, sono assegnate le risorse agli interventi individuati
nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
213 del 12 settembre 2022 e dall'articolo 11 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede, nel limite delle
risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per
l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge n. 50 del 2022.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.