Riorganizzazione del ministero della Transizione ecologica: pubblicato il regolamento

D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128

Riorganizzazione del ministero della Transizione ecologica.

Con il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021) è stato emanato il regolamento per la riorganizzazione del ministero della Transizione ecologica.

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Qui di seguito i punti tematici dell'organizzazione ministeriale:

  • dipartimento pianificazione e patrimonio naturale;
  • dipartimento sviluppo sostenibile;
  • dipartimento energia
  • direzione generale attività europea e internazionale
  • direzione generale patrimonio naturalistico e mare;
  • direzione generale economia circolare;
  • direzione generale uso razionale del suolo e delle risorse idriche;
  • direzione generale valutazioni ambientali;
  • direzione generale infrastrutture e sicurezza;
  • direzione generale competitività ed efficienza energetica;
  • direzione generale incentivi energia.

Riportiamo il testo integrale del provvedimento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2021, n. 128

Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica. (21G00137)

(Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021)
Vigente al: 8 ottobre 2021

Capo I
Organizzazione del Ministero della transizione ecologica

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da
35 a 40;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di
contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante
attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita'
europea (INSPIRE);
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell'Unione;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare,
gli articoli 2 e 4-bis, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare,
l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97, recante regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
Uffici di diretta collaborazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2019, n. 201, come modificato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2019, n. 282;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica,
e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
Ritenuto per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi
della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Informate le Organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2021;
Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero
della transizione ecologica, di seguito denominato «Ministero». Il
Ministero costituisce l'autorita' nazionale di riferimento in materia
ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed esercita
le funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo
sostenibile, secondo quanto disposto dall'articolo 35 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite
da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della
Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli
obblighi internazionali.
2. Il Ministro della transizione ecologica e' di seguito denominato
«Ministro».

Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
e' articolato in:
a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali;
b) uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento
amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale
(DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento
energia (DiE).
3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e
patrimonio naturale (DiAG) e' articolato nei seguenti quattro uffici
di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA);
b) Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione
(ITC);
c) Direzione generale attivita' europea ed internazionale (AEI);
d) Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM).
4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e' articolato nei
seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale economia circolare (EC);
b) Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse
idriche (USSRI);
c) Direzione generale valutazioni ambientali (VA).
5. Il Dipartimento energia (DiE) e' articolato nei seguenti tre
uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS);
b) Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica
(CEE);
c) Direzione generale incentivi energia (IE).
6. I Capi dei dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i
dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in
cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili,
a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione
degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti
dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del
perseguimento dei risultati complessivi della gestione
amministrativa, il Capo del dipartimento:
a) assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici
nello svolgimento delle funzioni;
b) rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con
l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le
strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del
settore pubblico;
c) fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il
supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
7. I capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e del combinato
disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche
tecnico e di monitoraggio sull'attivita' degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive
specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo,
nonche' per individuare categorie di atti e di provvedimenti
amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti e' previsto un
potere sostitutivo in caso di inerzia, nonche' il rilascio di un
preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneita' al
raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorita', dei
piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi
del Ministro. Il diniego del nulla osta e l'esercizio del potere
sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il
tramite dell'Ufficio di Gabinetto.
8. I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione
amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza dei
dipartimenti e delle direzioni generali, nonche' attraverso
l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per
la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di
particolari obiettivi che necessitano del concorso di piu'
dipartimenti o di piu' direzioni generali, anche per gli atti di
pianificazione strategica.
9. I dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni
previste dal presente regolamento, nonche' ogni altra funzione
attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:
a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie
di rispettiva competenza;
b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva
competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e
all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, la
programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione dei piani e
dei rispettivi fondi assegnati;
c) la promozione di strategie di intervento idonee a governare
gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e
dell'adattamento;
d) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia
ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;
e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi
normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione alla
formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione
delle normative europee sul piano interno, coordinandosi con gli
uffici di diretta collaborazione.
10. I dipartimenti e le direzioni generali possono stipulare
convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza
tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti
a livello nazionale, universita' statali e non statali e loro
consorzi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio
1986, n. 349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al fine
di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione
dell'amministrazione.
11. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le
attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse
nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
12. Il Ministero si avvale, altresi', delle societa' in house per
le attivita' strumentali alle finalita' ed alle attribuzioni
istituzionali del Ministero nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la
gestione in house nonche' delle societa' controllate, di altri enti e
agenzie vigilate.

Art. 3

Dipartimento amministrazione generale,
pianificazione e patrimonio naturale

1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e
patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma
3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse
umane e degli acquisti, digitalizzazione e comunicazione, affari
europei ed internazionali e patrimonio naturalistico e mare.
2. Il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del
Ministero, le competenze in materia di: gestione delle risorse umane
e del benessere organizzativo; pianificazione dei fabbisogni di
acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica,
digitalizzazione e comunicazione; programmazione europea, affari
europei ed internazionali; biodiversita', aree protette, difesa del
mare e tutela degli ambienti costieri e marini.
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione
strategica e controllo anche in materia di bilancio del Ministero;
coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e
societa'; elaborazione di indirizzi strategici, direttive generali ed
esercizio della vigilanza su ISPRA, ENEA, Gestore dei servizi
energetici (GSE s.p.a.) e relative controllate, Societa' Gestione
Impianti Nucleare (SO.G.I.N. s.p.a.); esercizio del controllo analogo
sulle societa' in house del Ministero. Le funzioni di cui al presente
comma sono esercitate in coordinamento con i Dipartimenti per le
materie di competenza.
4. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento
anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle Direzioni
generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui
all'articolo 2 comma 7.
5. Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il
tramite dell'Ufficio di gabinetto, al Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), al
Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e agli
altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresi', il
collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS);
elabora, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto, l'allegato Documento
di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del
Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici
nazionali; coordina le politiche di coesione, gli strumenti
finanziari europei, la programmazione regionale unitaria ed ogni
altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le
relative funzioni di controllo.
6. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra
l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE attraverso il
coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla
formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e il
monitoraggio dell'attuazione delle normative europee sul piano
interno curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli
dipartimenti.
7. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali
nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e
acquisisce l'informativa dagli altri dipartimenti sui rapporti con
gli organismi internazionali di settore.
8. Il Dipartimento cura l'informazione e la comunicazione
istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo gli
indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.

Art. 4

Dipartimento sviluppo sostenibile

1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di
economia circolare, uso sostenibile del suolo e delle risorse
idriche, risanamento dei siti contaminati, esercizio dell'azione di
risarcimento del danno ambientale, valutazioni e autorizzazioni
ambientali, bioeconomia e finanza sostenibile.
2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di
spettanza del Ministero, le competenze in materia di: politiche per
lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa la definizione e
implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei
procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di
interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli interventi
di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale;
difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela
quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti
idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore di
fornitura e distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle
autorita' di bacino; valutazioni e autorizzazioni ambientali di
competenza statale; politiche per lo sviluppo della bioeconomia a
supporto della strategia nazionale; sviluppo di strumenti di finanza
sostenibile.
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento
anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni
generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 7.
4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il
DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Il Dipartimento collabora con il DiAG secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6.
6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali
nelle materie di competenza delle Direzioni generali afferenti e
fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali
di settore al DiAG.

Art. 5

Dipartimento energia

1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo
2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di infrastrutture
e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, approvvigionamento,
efficienza e competitivita' energetica, promozione delle energie
rinnovabili e gestione degli incentivi energia.
2. Ai sensi del comma 1, il dipartimento esercita, nelle materie di
spettanza del Ministero, le competenze in materia di: mercati
energetici; efficienza energetica e energie rinnovabili; gestione dei
rifiuti nucleari; carburanti e mobilita' sostenibile; rilascio e
gestione titoli minerari; programmi di incentivazione anche a
finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili; analisi,
programmazione e studi di settore energetico e di geo risorse;
sicurezza degli approvvigionamenti; regolamentazione delle
infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico;
servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e
misure di ricerca e di sviluppo e promozione di nuove tecnologie per
la transizione energetica.
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento
anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni
generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 7.
4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il
DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Il Dipartimento collabora con il DiAG secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6.
6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali
nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e
fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali
di settore al DiAG.
7. Il Dipartimento coordina le azioni per il monitoraggio, il
controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza
energetica.
8. Presso il Dipartimento opera la Segreteria tecnica di cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il
supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo.

Art. 6

Direzione generale risorse umane e acquisti

1. La Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA) svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) coordinamento dei processi partecipativi, comunque denominati,
del Ministero e gestione delle attivita' in tema di accesso civico
generalizzato; organizzazione e gestione dell'Ufficio per le
relazioni con il pubblico; procedimenti di riconoscimento delle
associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei
requisiti previsti;
b) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed
aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento
giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi
collegiali operanti presso il Ministero, tenuta dei ruoli, della
matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale
non dirigenziale; protezione dei dati personali anche ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679; supporto al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190; supporto agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni
generali per gli adempimenti in materia di trasparenza;
c) politiche e azioni per il benessere organizzativo e la
formazione attiva del personale; relazioni sindacali; politiche e
azioni per le pari opportunita' nella gestione del personale;
organizzazione e gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico di
garanzia» di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione;
d) amministrazione e manutenzione degli spazi del Ministero e
relativi impianti tecnologici; cura delle sedi del Ministero; ufficio
cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;
e) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di tutte le
funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di
lavoro, nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle
attivita' connesse;
f) gestione del contenzioso relativo al personale; cura dei
procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti
disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
g) gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione
del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi
documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di
valutazione;
h) individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione dei
relativi processi di acquisto del Ministero relativi alla gestione
unificata; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi
e lavori, sulla base dei documenti tecnici predisposti dalle
direzioni generali interessate che mantengono la competenza per gli
atti contabili sui capitoli assegnati e assicurano la partecipazione
nelle commissioni di gara.

Art. 7

Direzione generale innovazione tecnologica
e comunicazione

1. La Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione
(ITC) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione
dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema
informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della
trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi
gli aspetti di attuazione della normativa in materia di garanzia
della privacy;
b) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero e
sviluppo di progetti applicativi e di altri portali in stretto
coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e
la geolocalizzazione per gli aspetti informatici, anche connessi
all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,
attuativo della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);
c) coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del
Ministero, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e politiche
per la transizione digitale secondo le linee guida dell'Agenzia per
l'Italia Digitale (AGID);
d) attivita' relative allo svolgimento delle funzioni di
Autorita' NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei
settori di competenza, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, e successive
modificazioni e funzioni di riferimento per l'attuazione e lo
sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e sicurezza
informatica sia nazionale sia internazionale, in coordinamento con
l'Ufficio di gabinetto;
e) partecipazione alle attivita' dagli Organismi di
Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI,
ETSI, ITU);
f) analisi dei processi di gestione delle procedure ammnistrative
e revisione in chiave digitale e informatica degli stessi in
collaborazione con gli altri dipartimenti;
g) individuazione del fabbisogno di beni e servizi Information
Technology (IT) e gestione dei relativi processi di acquisto, anche
in collaborazione con la RUA;
h) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma
delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e
aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle
politiche del Ministero, anche con riferimento all'educazione
ambientale.

Art. 8

Direzione generale attivita' europea ed internazionale

1. La Direzione generale attivita' europea ed internazionale (AEI)
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) partecipazione del Ministero alle attivita' in sede europea ed
internazionale derivanti dal ciclo annuale del coordinamento delle
politiche economiche europee, nonche' ai processi di definizione
delle politiche e della legislazione europea e degli accordi
internazionali per la protezione e la valorizzazione ambientale, ivi
inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversita' ed i servizi
ecosistemici, i cambiamenti climatici e la qualita' dell'aria e
dell'acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche e l'energia; vigilanza
sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa
ambientale europea e reporting alle istituzioni e agli organismi
internazionali;
b) coordinamento delle attivita' di rilevanza europea delle
direzioni generali dei dipartimenti, secondo le modalita' indicate
nella direttiva di secondo livello del Capo del DiAG, nella
partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni
dell'UE e monitoraggio dell'attuazione della normativa europea sul
piano interno sulla base delle informative acquisite dagli altri
dipartimenti, fatte salve le competenze dell'Ufficio legislativo di
cui all'articolo 23, comma 1;
c) cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle
materie di competenza delle direzioni generali afferenti al DiAG e
acquisizione dell'informativa con riferimento agli altri organismi
internazionali di settore; cura della Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e
della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di
Oslo in raccordo con gli altri dipartimenti;
d) gestione dei rapporti del Ministero con gli organi competenti
dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali, con
particolare riguardo all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al
Consiglio d'Europa, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), all'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonche'
attuazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 16
marzo 2001, n. 108;
e) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio
dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente, al Comitato
interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonche', per quanto
di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma
Nazionale di Riforma (PNR);
f) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro,
dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di
attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra;
g) verifica dell'attuazione della strategia di sviluppo
sostenibile in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell'Agenda 2030, ivi compresi gli aspetti di educazione ambientale,
e degli altri strumenti internazionali;
h) cura delle iniziative di cooperazione internazionale
ambientale;
i) supporto all'Ufficio legislativo nelle attivita' relative alle
procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso sulla base del
supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali
competenti per materia.

Art. 9

Direzione generale patrimonio naturalistico e mare

1. La Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM)
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000;
b) supporto nell'elaborazione delle politiche di tutela per la
montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio
2013, n. 10, nonche', per i profili di competenza del Ministero,
pianificazione paesaggistica;
c) tutela e promozione del capitale naturale, della diversita'
bioculturale e della biodiversita' terrestre, montana e marina, anche
per quanto concerne la predisposizione e l'aggiornamento della
Strategia nazionale per la biodiversita';
d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna
terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste
e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;
e) applicazione della normativa in materia di prodotti
fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con
le altre amministrazioni competenti;
f) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)
e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche
potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita';
g) attuazione, per i profili di competenza, delle Convenzioni
UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e sul patrimonio
immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo e Biosfera) e degli
altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione e
valorizzazione dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni
connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto
ai territori;
h) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei
rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza; attuazione della Convenzione sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), della
Convenzione sulla diversita' biologica (CBD), della Convenzione per
la protezione del Mar Mediterraneo, dell'Accordo Pelagos,
dell'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, della
Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici, dando
informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI
nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di
precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di
competenza;
i) supporto nell'elaborazione delle politiche per il mare e le
zone umide, gestione integrata della fascia costiera marina, e
attuazione della Strategia marina;
l) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di
rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino
prodotto dalle attivita' economico-marittime; valutazione degli
effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;
m) politiche per il contrasto all'inquinamento atmosferico
prodotto dalle attivita' marittime e portuali e per la riduzione
della CO2, in collaborazione con la Direzione generale valutazioni
ambientali (VA);
n) promozione della cultura del mare e del patrimonio
naturalistico connesso; avvio e sviluppo della marittimita' e
portualita' partecipata e sostenibile per i profili di competenza del
Ministero;
o) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito
terrestre e marino.
2. Presso la Direzione generale ha sede il Comitato per la
sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Art. 10

Direzione generale economia circolare

1. La Direzione generale economia circolare (EC) svolge le funzioni
attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione delle politiche per l'economia circolare;
b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
c) pianificazione, tracciabilita' e vigilanza sul ciclo integrato
dei rifiuti, e monitoraggio e vigilanza sull'adozione e attuazione
dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
d) attuazione ed implementazione del sistema dei criteri
ambientali minimi (CAM); politiche integrate di prodotto e di
eco-sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione («acquisti pubblici verdi»);
e) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei
rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza, dando informativa AEI; supporto all'Ufficio legislativo e
alla Direzione generale attivita' europea ed internazionale nelle
attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di
precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di
competenza;
f) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile;
g) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di
bioeconomia, non compresi in altri dipartimenti o direzioni;
h) attivita' inerenti alla protezione delle infrastrutture
critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie
competenze, supporto alla ITC relativamente all'applicazione del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della
direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'unione, e
successive modificazioni;
i) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al
sistema europeo di eco-gestione ed audit (EMAS), nonche' promozione
dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la
promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale.
l) supporto alla Direzione generale competitivita' ed efficienza
energetica nell'individuazione, per i profili di competenza, di
misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del
combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di
produzione di energia elettrica da fonte nucleare.

Art. 11

Direzione generale uso sostenibile
del suolo e delle risorse idriche

1. La Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse
idriche (USSRI) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei
seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione delle politiche di prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico, ivi inclusa la realizzazione
di interventi diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato
rischio idrogeologico;
b) definizione e attuazione delle politiche per l'uso
eco-compatibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione;
c) definizione e attuazione delle politiche per l'uso sostenibile
delle risorse idriche;
d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, alla
partecipazione del Ministro alle Autorita' di distretto; indirizzo e
coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero negli
organismi tecnici delle Autorita' di distretto; monitoraggio e
verifica delle attivita' delle Autorita' di distretto e delle misure
di salvaguardia e dei piani da esse adottati;
e) definizione dei piani di gestione delle acque e prevenzione
del rischio alluvioni;
f) attivita' inerenti alla protezione delle infrastrutture
critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie
competenze, supporto alla ITC relativamente all'applicazione del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
g) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei
Siti di Interesse Nazionale, anche in coordinamento con le gestioni
commissariali; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e
controllo degli interventi;
h) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica ambientale per i siti orfani;
i) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di
bonifica in materia di amianto;
l) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati,
per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la
riqualificazione dei siti;
m) titolarita' ed esercizio delle azioni di risarcimento del
danno ambientale avvalendosi del supporto dell'ISPRA nonche' delle
informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle
Direzioni generali;
n) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei
rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza; attuazione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite
per lotta alla desertificazione e dei programmi intergovernativi
idrogeologici nell'ambito dell'UNESCO e quelli relativi all'acqua,
dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla
AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi
di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di
competenza;
o) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei
programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi
strutturali e di investimento europei e nella titolarita' del
Ministero, in materia ambientale;
p) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale
nazionale in termini di servizi all'utenza e profili di competenza.

Art. 12

Direzione generale valutazioni ambientali

1. La Direzione generale valutazioni ambientali (VA) svolge le
funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) attivita' connesse a situazioni a rischio di incidente
rilevante, per quanto di competenza del Ministero;
b) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza
di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale,
con rilevanza di impatto ambientale;
c) gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale
e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata
ambientale (VIA, VAS e AIA), avvalendosi delle rispettive
commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per
attivita' ed opere sottoposte a VIA statale nonche' agli scarichi in
mare da piattaforma;
d) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei
rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza, dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio
legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure
d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita'
istruttorie nelle materie di competenza;
e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi
elettromagnetici;
f) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
g) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei
limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura
chimica, fisica e biologica, ferme restando le competenze della
Direzione generale incentivi energia (IE) di cui all'articolo 15,
comma 1, lettera e).

Art. 13

Direzione generale infrastrutture e sicurezza

1. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia
e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale
competitivita' ed efficienza energetica (CEE) e la Direzione generale
incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di
approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di
priorita', linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale;
b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo
delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione
dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle
reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di
trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di
produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale;
c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle
infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle
infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto
alla ITC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65;
d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche
strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri
Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti
in caso di crisi del sistema energetico;
e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2
nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia;
f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica
primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del
gas naturale liquefatto (GNL);
g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le
associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico,
l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti europei
di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI;
h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con
l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza;
i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di
intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le
amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio
nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la
semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali
delle forniture;
l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore
energetico e delle risorse minerarie;
m) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei
rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza, dando informativa alla AEI; notificazioni aiuti di Stato
e delle procedure di infrazione europea per le materie dell'energia e
delle materie prime in coordinamento con la CEE e con la IE; supporto
all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle
procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le
attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore
dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la CEE per le
materie di competenza; relazioni con le istituzioni europee e le
organizzazioni internazionali e con le amministrazioni di altri Stati
nei settori di attivita' della direzione e rapporti multilaterali con
organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e
delle materie prime; rapporti e collaborazioni con altri Stati nel
settore energetico, e per la promozione di tecnologie energetiche
italiane all'estero;
o) definizione di priorita', linee guida e programmi di sviluppo
di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per
l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; gestione degli accordi
per la sicurezza, per la ricerca, per le materie prime attuati con
accordi con universita' ed enti stipulati in coordinamento con il
DiAG; programmi per il decommissioning degli impianti e il loro riuso
per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione ai processi di
pianificazione dell'uso del mare;
p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e
periferica, nelle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare;
programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attivita'
ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;
q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e
stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria;
r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di
sperimentazione;
s) rilascio titoli minerari per le attivita' di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi; redazione e attuazione delle
pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilita'
delle attivita' di ricerca e produzione di idrocarburi;
t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in
materia di energia;
u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle
aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione
delle royalties a favore dei territori;
v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in
materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonche' per le
attivita' di rilevanza strategica di cui al decreto legislativo 15
marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni.
2. Presso la direzione generale opera, in qualita' di organo
tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del
sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, il Comitato per l'emergenza
petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e
la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita
con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

Art. 14

Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica

1. La Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica
(CEE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) definizione, attuazione e monitoraggio del Piano nazionale
integrato energia e clima in coordinamento con la IS, definizione
della tempistica attuativa per le misure di decarbonizzazione,
inclusa la programmazione del phase out della produzione di energia
elettrica dal carbone; programmi, sviluppo dei piani per la riduzione
delle emissioni di gas con effetto serra;
b) promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori di
impiego e definizione di sistemi di qualificazione e normazione
tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; definizione di
piani, strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento
europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica; attivita' in
materia di etichettatura energetica;
c) definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei sistemi energetici
distribuiti e dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della
domanda al mercato;
d) sviluppo di programmi sulla mobilita' sostenibile, in raccordo
con la IE; promozione della mobilita' elettrica e di carburanti
alternativi; sviluppo dell'uso del gas naturale liquefatto (GNL) nei
trasporti marittimi e terrestri pesanti; razionalizzazione e
adeguamento della rete di distribuzione carburanti alle esigenze
della mobilita' sostenibile;
e) promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas
rinnovabili;
f) elaborazione di indirizzi e direttive per l'organizzazione e
il funzionamento dei mercati elettrico e del gas, promozione della
concorrenza e promozione del mercato interno dell'energia elettrica e
del gas e del mercato dei prodotti petroliferi;
g) monitoraggio prezzi all'ingrosso e sul mercato retail,
sviluppo della concorrenza dei mercati energetici anche ai fini della
competitivita' dei settori industriali; strumenti di tutela dei
consumatori e di contrasto alla poverta' energetica;
h) analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni con
organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di
competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti,
stipulati in coordinamento con il DiAG;
i) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le
associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico,
l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti europei
di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI;
l) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie
di competenza della Direzione, con le societa': Gestore dei mercati
energetici - GME s.p.a., Gestore dei servizi elettrici - GSE s.p.a.,
Acquirente unico s.p.a., Societa' gestione impianti nucleari -
SO.G.I.N. s.p.a. limitatamente alle attivita' di decommissioning;
m) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e
monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari
dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; individuazione,
in raccordo con le amministrazioni competenti e in collaborazione con
la Direzione generale economia circolare, di misure per la corretta
gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito
derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica
da fonte nucleare, in attuazione del relativo Programma Nazionale ;
n) promozione e gestione, in raccordo con la IS, di accordi e di
intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca
europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla
salvaguardia e alla non proliferazione nucleare e allo sviluppo
tecnologico;
o) promozione, nelle materie di competenza della direzione, di
intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le
amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio
nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli
ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita'
nei livelli essenziali delle forniture;
p) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e
con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della
direzione in coordinamento con la IS ed in raccordo con la AEI;
predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e
l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;
supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative
alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le
attivita' istruttorie nelle materie di competenza.
2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per la
ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui
all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il
Comitato tecnico consultivo biocarburanti costituito ai sensi
dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28.

Art. 15

Direzione generale incentivi energia

1. La Direzione generale incentivi energia (IE) svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione di progetti nazionali di finanziamento per la
riduzione della «intensita' di carbonio» nei diversi settori
economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di
energia e ai trasporti;
b) gestione di interventi e strumenti di incentivazione idonei a
governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della
mitigazione e dell'adattamento, connessi al settore energetico;
c) gestione di misure di incentivo per l'efficienza energetica a
finanziamento statale e del Fondo nazionale per l'efficienza
energetica;
d) gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
e) gestione di incentivi per la riduzione della CO2 e
dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano per la mobilita'
sostenibile e mobility manager;
f) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei
rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza, dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio
legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure
d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita'
istruttorie nelle materie di competenza;
g) attivita' inerenti alla programmazione negoziata e
all'attuazione di misure previste nell'ambito di accordi di programma
quadro in materia di energia;
h) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei
programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi
strutturali e di investimento europei e nella titolarita' del
Ministero, in materia di energia;
i) gestione delle misure di finanziamento per lo sviluppo di
nuove tecnologie energetiche sostenibili e per la ricerca nel settore
energetico;
l) gestione dei rapporti ed elaborazione di indirizzi, direttive
e rapporti con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA; cura delle relazioni con
il Gestore dei servizi elettrici - GSE s.p.a. per gli aspetti
connessi alla gestione di misure di incentivazione di competenza
della direzione;
m) elaborazione e monitoraggio del Piano per la ricerca di
sistema del settore elettrico e indirizzi ai soggetti attuatori;
partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca e di
sviluppo e promozione, anche all'estero, di nuove tecnologie per la
transizione energetica;
n) attivita' finalizzate alle verifiche del rispetto della
disciplina in materia di aiuti di Stato e supporto alle direzioni
generali del Dipartimento per le attivita' di notifica di misure
specifiche;
o) attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul
rispetto delle finalita' delle leggi in materia; analisi comparate e
proposte per l'ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in
materia di energia e transizione energetica;
p) organizzazione di piani di controlli e ispezioni sulla
realizzazione dei programmi e delle misure oggetto di incentivazione,
anche avvalendosi del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Art. 16

Organismi di supporto

1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero
ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo
135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed esercitano
funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente
marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo
20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino.
2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, dal
Ministro dipende il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo
174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, incluso il
Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione
ecologica ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio
1986, n. 349. Il Ministro si avvale, altresi', dei reparti delle
altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.

Art. 17

Dotazioni organiche

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati
secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
2. Con successivo decreto del Ministro, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero nonche' alla definizione dei
relativi compiti.
3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito
della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il
Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale
generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la
maggiore anzianita' in ruolo in servizio presso ciascuna direzione
generale.
4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del
Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che
costituisce parte integrante del presente regolamento. Al fine di
assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse
umane alle effettive esigenze operative, si provvede ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Capo II
Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 18

Organismo indipendente di valutazione
della performance

1. Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in
posizione di autonomia organizzativa, operativa e valutativa, opera
l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di
seguito denominato «Organismo».
2. L'Organismo esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo
14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e riferisce direttamente
al Ministro.
3. L'Organismo e' nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile
una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui agli articoli
14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. L'Organismo e' costituito da un organo collegiale composto da
tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati,
assicurando l'equilibrio di genere, tra i soggetti iscritti
all'Elenco nazionale di cui al citato articolo 14-bis del decreto
legislativo n. 150 del 2009, di elevata professionalita' ed
esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione
della performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche.

Art. 19

Struttura tecnica permanente

1. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, competente per le attivita'
istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni
dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle
relative funzioni.
2. La Struttura tecnica e' formata da un contingente di quattro
unita' di personale di livello non dirigenziale, individuato
nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato
dal Direttore generale risorse umane e acquisti su proposta
dell'Organismo.
3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente e' nominato
dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato
alla Struttura e deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche come espressamente previsto dall'articolo
14, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Art. 20

Funzioni e compiti

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge
le funzioni e i compiti di cui all'articolo 14, commi 2, 4 e 4-bis
del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione
attribuita dalla legge.
2. La validazione della Relazione sulla performance e' condizione
inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di
cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
Uffici di diretta collaborazione

Art. 21

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla
definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche
pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di
comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto
normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra
obiettivi e risultati.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) la Segreteria del Ministro;
d) la Segreteria particolare del Ministro;
e) la Segreteria tecnica del Ministro;
f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
g) l'Ufficio stampa e comunicazione;
h) le Segreterie del Vice Ministro, ove nominato, e dei
Sottosegretari di Stato;
3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi
compiti, e' istituito il Comitato di gabinetto, coordinato dal Capo
di gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a g)
del comma 2.

Art. 22

Ufficio di gabinetto

1. Il Capo di gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei
suoi compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti ai fini
dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato,
coordina l'intera attivita' di supporto e tutti gli Uffici di diretta
collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'
della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il
conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando,
nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del
Ministro e le attivita' di gestione del Ministero.
2. Il Capo di gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, nonche' fra professori universitari, ovvero fra
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso
di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata
professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate.
3. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto per le
competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro, comprese le
attivita' inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, ed e'
articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono
preposti un Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu'
Vice Capo di gabinetto. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello
Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, nonche' a professori universitari e soggetti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita'
adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata
professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate.
4. L'Ufficio di gabinetto, in coordinamento con l'Ufficio del
Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo
politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale del
Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la
partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione
delle politiche e della legislazione europea e degli accordi
internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale
per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello
nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.
5. Il Capo di gabinetto puo' delegare, con provvedimento formale,
alla RUA le attivita' costituenti servizi di supporto a carattere
generale necessarie per l'attivita' degli Uffici di diretta
collaborazione.
6. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera l'Organo centrale di
sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le
funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per
la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da
personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo
28.
7. L'Ufficio di gabinetto coordina gli apporti delle direzioni
generali in materia di sicurezza economica, informatica,
infrastrutturale e spaziale, in relazione alle direttive annuali del
Ministro, e cura la partecipazione del Ministero nelle competenti
sedi nazionali ed internazionali.

Art. 23

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei
provvedimenti normativi di competenza del Ministero di natura
legislativa, regolamentare e non regolamentare; esamina i decreti
interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del Ministro;
assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la
semplificazione dei procedimenti e la qualita' del linguaggio
normativo, nonche' il corretto recepimento e la completa attuazione
della normativa dell'Unione europea.
2. L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue
l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato
ispettivo, coordina l'attivita' relativa al contenzioso
giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale ivi
inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile
nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di
competenza, i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in
particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare
rilevanza su richiesta del Ministro.
3. Presso l'Ufficio legislativo opera il Nucleo di valutazione
degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel
limite del contingente di cui all'articolo 28, e da referenti
designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali.
L'Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo di valutazione degli
atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, coordina le attivita' relative alle procedure
d'infrazione e le fasi di precontenzioso, sulla base del supporto
istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti
per materia, coordinandosi con l'Ufficio di gabinetto; monitora le
attivita' relative alla partecipazione alla formazione delle
politiche e delle decisioni dell'UE con il supporto del DiAG.
4. All'Ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'Ufficio
legislativo il quale e' nominato dal Ministro tra magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, nonche' tra professori universitari in materie
giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo
professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata
capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa e della progettazione e produzione normativa.
5. L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte aree, cui sono
preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e
uno o piu' Vice Capi. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello
Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, nonche' a professori universitari in materie
giuridiche, avvocati del libero foro e soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed
esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della
progettazione e produzione normativa.

Art. 24

Uffici di segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro, assicura il supporto
all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo alla
predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi
del Ministro e alla acquisizione ed elaborazione di ogni elemento
utile all'opera dello stesso, diversa da quella prevista dai commi 3
e 5.
2. Alla Segreteria del Ministro e' preposto il Capo della
segreteria, il quale coadiuva e assiste il Ministro e adempie, su suo
mandato, ai compiti specifici assegnatigli dallo stesso.
3. Alla Segreteria particolare del Ministro e' preposto il
Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza
riservata del Ministro nonche' i rapporti dello stesso con soggetti
pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
4. Il Segretario particolare e il Capo della segreteria sono
nominati dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.
5. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico al
Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche
ambientali ed energetiche, operando in raccordo con i dipartimenti e
le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione,
sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che
in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.
6. Alla Segreteria tecnica e' preposto il Capo della segreteria
tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli
professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del
Ministero. Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta
nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.

Art. 25

Ufficio del consigliere diplomatico

1. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le
strutture del Ministero e con l'Ufficio di gabinetto, le attivita' di
supporto al Ministro per i rapporti internazionali, unionali e
bilaterali.
2. Il consigliere diplomatico, scelto tra funzionari appartenenti
alla carriera diplomatica, promuove e assicura, fatte salve le
competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli organismi
internazionali e dell'Unione europea e cura, in collaborazione con
l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche del Ministro con
particolare riferimento ai negoziati relativi ad accordi di
cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.
3. Presso l'Ufficio del consigliere diplomatico il Ministro puo'
nominare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, un Consigliere diplomatico aggiunto,
scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica,
nell'ambito del contingente complessivo indicato dall'articolo 28.

Art. 26

Ufficio stampa e comunicazione

1. L'Ufficio stampa e comunicazione, costituito ai sensi
dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti
con il sistema e gli organi di informazione nazionali e
internazionali, effettua il monitoraggio dell'informazione italiana
ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di
competenza del Ministero, e promuove e sviluppa, anche in raccordo
con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed
iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2. All'Ufficio stampa e comunicazione e' preposto il Capo
dell'Ufficio stampa e comunicazione, il quale e' nominato dal
Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra
soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in
possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della
comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi
albi professionali.
3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000,
n. 150, puo' nominare un portavoce che cura i rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione, sovrintende
all'attivita' dell'Ufficio stampa e comunicazione e coordina, sotto
il profilo dell'indirizzo politico, l'attivita' di comunicazione
dell'intero Ministero.

Art. 27

Uffici di segreteria del Viceministro
e dei Sottosegretari di Stato

1. Agli uffici del Vice Ministro, ove nominato, e dei
Sottosegretario di Stato e' preposto il Capo della segreteria.
2. Il Capo della segreteria e' nominato dal Vice Ministro o dal
Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercita
nell'ambito delle competenze del Vice Ministro o del Sottosegretario
le funzioni previste dall'articolo 24.

Art. 28

Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui
all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera
h) disciplinati dal successivo del comma 3, e' assegnato personale
dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti,
organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando
o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di centodieci
unita', nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di
bilancio.
2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresi'
assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1,
fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del
Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri
parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici
di ricerca, dirigenti pubblici, nonche', fino a ventisei esperti e
collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella
materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica
amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di
incarichi di studio o consulenza o altra attivita' professionale di
durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le
competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.
3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno
dei Sottosegretari di Stato e' assegnato dal Ministro, al di fuori
del limite di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente
del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di
comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette
unita', nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di
bilancio. Nell'ambito delle predette unita' puo' essere assegnato
anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2.
4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di
Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo, al
Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo
della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del
Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al
Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione,
al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro
e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al
contingente di cui al comma 1.

Art. 29

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 21, comma 2, spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' articolato:
per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del
Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata
disposizione; per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce
retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare
in un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
Ministero; per il Capo della Segreteria tecnica, per il Consigliere
diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato
e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in
una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio
di importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento,
se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento
economico in godimento. Ai Capi dei predetti Uffici, dipendenti da
pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio
determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il
Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio
spettante al Capo Dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il Capo
dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello
generale del Ministero, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il
Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie
dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice
Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non
generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al
precedente periodo non puo' comunque essere superiore alla misura
massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Al Capo Ufficio stampa e comunicazione e' riconosciuto il
trattamento economico equiparato a quello di capo redattore previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti
professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del
presente articolo. Al portavoce del Ministro e' riconosciuto un
trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Al Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo
dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della
Segreteria del Ministro e al Segretario particolare del Ministro e'
corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo
attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero della
transizione ecologica, aumentata, quanto al trattamento accessorio,
fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica
qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli,
della qualita' della prestazione individuale. Per i dipendenti
pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per la
differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Capi e
Vice Capi ufficio, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che
optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e'
corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero,
aumentato del cinquanta per cento, e comunque non superiore alla
misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e comunque nel limite delle
risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli
addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari.
4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in
misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su
proposta del Capo di gabinetto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di importo non superiore all'ottanta
per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica
qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli,
della qualita' della prestazione individuale, nel rispetto dei
vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti
ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta
un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei
compensi per il lavoro straordinario, degli istituti retributivi
finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al
miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina
contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi
di spesa, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
6. Ai consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro
di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico
massimo parametrato all'indennita' massima di diretta collaborazione
aumentata fino al 60 per cento, determinato dal Ministro all'atto del
conferimento dell'incarico, nel rispetto dei vincoli imposti dagli
stanziamenti di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui
all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo
omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da
stipularsi con il Capo dell'Ufficio di gabinetto, nel rispetto dei
vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
7. Al Consigliere diplomatico aggiunto e' corrisposto un
trattamento economico analogo a quello previsto per il Consigliere
diplomatico.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 30

Norme transitorie, finali ed abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 novembre 2019, n. 138.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 17, comma 2, e
alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del
Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si
avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non dirigenziali.
3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento
alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi
conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e
la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale
relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta
collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati,
rispettivamente, del Ministro, del Viceministro, o dei Sottosegretari
di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati
in qualsiasi momento.
5. I contratti di cui all'articolo 28, gia' stipulati alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre
effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facolta'
di recesso esercitabile in qualunque momento.
6. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del
Ministero, determinate secondo l'allegata Tabella B che costituisce
parte integrante del presente regolamento, tengono conto anche delle
risorse indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali
e finanziarie al Ministero di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55.
7. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero
provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Riorganizzazione del ministero della Transizione ecologica

 

Riorganizzazione del ministero della Transizione ecologica

Tale contingente tiene conto dell'articolo 3 del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, nonche' dell'articolo 1 del decreto-legge 23
giugno 2021, n. 92.

 

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