L’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevede la riorganizzazione della Conferenza di servizi, organismo centrale per le decisioni in materia ambientale
Possibili conseguenze per l'ambiente dal programma di riorganizzazione delle PA. In particolare, l’articolo 2 della legge legge 7 agosto 2015, n. 124 (in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187), dispone l'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, organismo fondamentale per la gestione delle politiche ambientali.
Il decreto dovrà essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Di seguito è riportato il testo dell'articolo 2, mentre in fondo alla pagina è disponibile la versione in pdf del testo integrale della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Art. 2
Conferenza di servizi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione
della conferenza di servizi e' obbligatoria, anche in base alla
complessita' del procedimento;
b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di
introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la
partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento,
limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse
generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di
economicita', proporzionalita' e speditezza dell'azione
amministrativa;
c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione
degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione
motivata di conclusione del procedimento;
d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessita' che
qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche
con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e
inequivocita' delle conclusioni espresse;
e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi
finalizzata a:
1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza
unitaria delle amministrazioni interessate;
2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico
rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli
uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello
Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);
f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze
volta ad assicurare la celerita' dei lavori della conferenza;
g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle
amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro
il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle
forme di legge;
h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche
attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di
svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilita',
per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli
interessi coinvolti in modalita' telematica asincrona;
i) differenziazione delle modalita' di svolgimento dei lavori
della conferenza, secondo il principio di proporzionalita',
prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione
di riunioni in presenza;
l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del
principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di
conferenza per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie;
precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in
particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso
ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
m) possibilita' per le amministrazioni di chiedere
all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purche'
abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse
nei termini;
n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,
economicita' e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la
valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi
pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al
procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', in modo da pervenire in ogni
caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;
previsione per le amministrazioni citate della possibilita' di
attivare procedure di riesame;
o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui
agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che
disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;
p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di
servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;
q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di
integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il
termine tali richieste non possano essere evase, ne' possano in alcun
modo essere prese in considerazione al fine della definizione del
provvedimento finale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo'
comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione,
che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere
adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.