Riorganizzazione delle PA: quali conseguenze per l’ambiente?

L’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevede la riorganizzazione della Conferenza di servizi, organismo centrale per le decisioni in materia ambientale

Possibili conseguenze per l'ambiente dal programma di riorganizzazione delle PA. In particolare, l’articolo 2 della legge legge 7 agosto 2015, n. 124 (in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187), dispone l'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, organismo fondamentale per la gestione delle politiche ambientali.

Il decreto dovrà essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Di seguito è riportato il testo dell'articolo 2, mentre in fondo alla pagina è disponibile la versione in pdf del testo integrale della legge 7 agosto 2015, n. 124.

                               Art. 2 
                        Conferenza di servizi 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) ridefinizione e riduzione dei  casi  in  cui  la  convocazione
della conferenza di servizi  e'  obbligatoria,  anche  in  base  alla
complessita' del procedimento;
    b) ridefinizione  dei  tipi  di  conferenza,  anche  al  fine  di
introdurre  modelli  di  istruttoria  pubblica   per   garantire   la
partecipazione anche telematica degli  interessati  al  procedimento,
limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di  interesse
generale, in alternativa a quanto  previsto  dall'articolo  10  della
legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  nel  rispetto  dei  principi  di
economicita',    proporzionalita'    e     speditezza     dell'azione
amministrativa;
    c) riduzione dei termini per la convocazione, per  l'acquisizione
degli atti di assenso previsti, per l'adozione  della  determinazione
motivata di conclusione del procedimento;
    d) certezza dei tempi della  conferenza,  ovvero  necessita'  che
qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche
con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di  chiarezza  e
inequivocita' delle conclusioni espresse;
    e) disciplina della partecipazione  alla  conferenza  di  servizi
finalizzata a:
      1)  garantire  forme  di  coordinamento  o  di   rappresentanza
unitaria delle amministrazioni interessate;
      2) prevedere la partecipazione  alla  conferenza  di  un  unico
rappresentante delle  amministrazioni  statali,  designato,  per  gli
uffici periferici,  dal  dirigente  dell'Ufficio  territoriale  dello
Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);
    f) disciplina del calcolo  delle  presenze  e  delle  maggioranze
volta ad assicurare la celerita' dei lavori della conferenza;
    g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle
amministrazioni, ivi  comprese  quelle  preposte  alla  tutela  della
salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente  che,  entro
il termine dei lavori della conferenza, non si siano  espresse  nelle
forme di legge;
    h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi,  anche
attraverso  la  previsione  dell'obbligo   di   convocazione   e   di
svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilita',
per l'amministrazione  procedente,  di  acquisire  ed  esaminare  gli
interessi coinvolti in modalita' telematica asincrona;
    i) differenziazione delle modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
della  conferenza,  secondo   il   principio   di   proporzionalita',
prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la  convocazione
di riunioni in presenza;
    l) revisione dei meccanismi decisionali, con  la  previsione  del
principio della  prevalenza  delle  posizioni  espresse  in  sede  di
conferenza  per   l'adozione   della   determinazione   motivata   di
conclusione  del  procedimento  nei  casi  di  conferenze  decisorie;
precisazione   dei   poteri   dell'amministrazione   procedente,   in
particolare nei casi di mancata espressione  degli  atti  di  assenso
ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
    m)   possibilita'   per   le    amministrazioni    di    chiedere
all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in  via  di
autotutela ai sensi degli articoli  21-quinquies  e  21-nonies  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  purche'
abbiano partecipato alla conferenza di servizi o  si  siano  espresse
nei termini;
    n) definizione, nel  rispetto  dei  principi  di  ragionevolezza,
economicita' e leale collaborazione, di meccanismi e termini  per  la
valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli  interessi
pubblici nei casi in  cui  la  legge  preveda  la  partecipazione  al
procedimento   delle    amministrazioni    preposte    alla    tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', in modo  da  pervenire  in  ogni
caso alla conclusione del  procedimento  entro  i  termini  previsti;
previsione  per  le  amministrazioni  citate  della  possibilita'  di
attivare procedure di riesame;
    o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di  cui
agli articoli 14, 14-bis,  14-ter,  14-quater  e  14-quinquies  della
legge 7 agosto  1990,  n.  241,  con  la  normativa  di  settore  che
disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;
    p) coordinamento delle disposizioni in materia di  conferenza  di
servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;
    q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste  di
integrazioni  documentali  o  chiarimenti  prevedendo  che  oltre  il
termine tali richieste non possano essere evase, ne' possano in alcun
modo essere prese in considerazione al  fine  della  definizione  del
provvedimento finale.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del  Ministro  delegato  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di quarantacinque giorni dalla  data  di  trasmissione  dello
schema di decreto legislativo,  decorso  il  quale  il  Governo  puo'
comunque   procedere.   Lo   schema   di   decreto   legislativo   e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per  la  semplificazione,
che si pronunciano nel termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, la scadenza medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  comunque  essere
adottato.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
integrative e correttive.

Allegati

Legge 124/2015

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome