Ripresa attività post Covid: al via il green pass

Covid green pass
La disciplina nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021

Ripresa attività post Covid: al via il green pass (digital green certificate) con la pubblicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2021, n. 143).

Il provvedimento definisce, tra gli altri:

  • la piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC);
  • le certificazioni verdi COVID-19.

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Definite anche:

  • le caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC;
  • la gestione dei dati raccolti in ottemperanza alla disciplina sulla privacy.

Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 

 

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10,  del  decreto-legge
22 aprile 2021, n.  52,  recante  «Misure  urgenti  per  la  graduale
ripresa delle attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».
(21A03739)

(in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2021, n.143)

Capo I
Parte generale

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(omissis)

                              Decreta:

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «Piattaforma nazionale digital green certificate  (Piattaforma

nazionale-DGC)» per l'emissione e  validazione  delle  certificazioni

verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la

verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a

livello nazionale ed europeo, di cui all'art. 9 del decreto-legge  22

aprile 2021, n. 52 e all'art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77;

    b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti

lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo  stato  di

avvenuta   guarigione   dall'infezione    da    SARS-CoV-2,    ovvero

l'effettuazione  di  un  test  molecolare  o  antigenico  rapido  con

risultato negativo  al  virus  SARS-CoV-2,  di  cui  all'art.  9  del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

    c) «vaccinazione»:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2  effettuate

nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la

prevenzione  delle  infezioni  da  SARS-CoV-2,  di  cui  all'art.  9,

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

    d)  «test  molecolare»:   test   molecolare   di   amplificazione

dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di  reazione  a  catena

della  polimerasi-trascrittasi   inversa   (RT-PCR),   amplificazione

isotermica  mediata  da  loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da

trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare  la  presenza  dell'acido

ribonucleico  (RNA)  del  SARS-CoV-2,   riconosciuto   dall'autorita'

sanitaria ed effettuato da operatori sanitari,  di  cui  all'art.  9,

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

    e) «test antigenico rapido»: test basato  sull'individuazione  di

proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,

riconosciuto dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori

sanitari, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

    f) «interoperabilita'»: capacita' dei sistemi di verifica di  uno

Stato membro di utilizzare  i  dati  codificati  da  un  altro  Stato

membro;

    g) «codice a barre interoperabile/bidimensionale»: strumento  per

memorizzare e rappresentare  dati  in  un  formato  visivo  leggibile

meccanicamente,  che  consente  di  verificare   l'autenticita',   la

validita' e l'integrita' delle certificazioni verdi COVID-19;

    h) «Gateway europeo»: architettura di interoperabilita'  europea,

gestita dalla Commissione europea, mediante la quale  possono  essere

verificate tutte le firme dei  certificati  europei  digitali  COVID,

emessi dagli Stati membri;

    i) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art.  12

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

    j) «Sistema TS»: il sistema informativo di  cui  e'  titolare  il

Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto

disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

    k) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto  Carta  nazionale  dei

servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.

326;

    l) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  fra

i  FSE,  istituita  ai  sensi  del  comma  15-ter  dell'art.  12  del

decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  221,  e  realizzata  a  cura  del

Ministero dell'economia e delle finanze;

    m) «AVN»: Anagrafe nazionale vaccini istituita  dal  decreto  del

Ministro  della  salute  17  settembre  2018,  e  integrata,  per  le

vaccinazioni del  piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, secondo le disposizioni di

cui  al  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n.  29,  per  agevolare  le

attivita' di distribuzione sul territorio nazionale  delle  dosi  dei

vaccini anti-SARS-CoV-2, dei dispositivi e degli altri  materiali  di

supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento;

    n) «dati di contatto»: numero di telefonia mobile  e/o  indirizzo

di   posta   elettronica   fornito   dall'assistito   e    utilizzato

esclusivamente per  consentire  l'invio  di  un  codice  univoco  per

l'acquisizione della certificazione verde COVID-19,  nonche'  per  la

notifica all'interessato della revoca delle sue certificazioni  verdi

COVID-19, gia' rilasciate e in corso di validita';

    o) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che  richiede

l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti:

«qualcosa di conosciuto», come una password o un  PIN;  «qualcosa  di

posseduto», come  una  smart  card  oppure  un  token  crittografico;

«qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona» come  un'impronta

digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili

con appositi sensori (sistemi biometrici);

    p) «sigillo elettronico»,  dati  in  forma  elettronica,  acclusi

oppure connessi tramite associazione logica ad altri  dati  in  forma

elettronica per garantire l'origine e l'integrita' di questi ultimi;

    q) «sigillo elettronico avanzato»,  un  sigillo  elettronico  che

soddisfa  i  requisiti  previsti  all'art.  36  del  regolamento   UE

2014/910;

    r) «sigillo  elettronico  qualificato»,  un  sigillo  elettronico

avanzato creato da un dispositivo per  la  creazione  di  un  sigillo

elettronico qualificato e basato su un  certificato  qualificato  per

sigilli elettronici;

    s)  «SASN»:  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  personale

navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica

31 luglio 1980, n. 620;

    t) «USMAF»: gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera

del Ministero della  salute,  che  svolgono  attivita'  di  vigilanza

transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie

di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;

    u)  «assistito»:  il  soggetto  che  ha  diritto   all'assistenza

sanitaria;

    v) «assistito SASN»: il soggetto che  ha  diritto  all'assistenza

sanitaria  nell'ambito  del  Servizio  di  assistenza  sanitaria   ai

naviganti e aeronaviganti;

    w) «MMG/PLS»: i medici di  medicina  generale  e  i  pediatri  di

libera scelta, convenzionati con il SSN;

    x) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o  privata

autorizzata o accreditata con il SSN;

    y)  «verificatore»:  soggetto   deputato   al   controllo   delle

certificazioni verdi COVID-19;

    z)  «identificativo   univoco»:   codice   alfanumerico   univoco

attribuito automaticamente dalla  PN-DGC  alle  certificazioni  verdi

COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione;

    aa) «App Immuni»: applicazione  mobile  per  il  contact  tracing

digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

    bb) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico

di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

                               Art. 2

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le  disposizioni

di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:

    a)  la  raccolta  dei  dati   che   alimentano   la   Piattaforma

nazionale-DGC;

    b) le caratteristiche  e  le  modalita'  di  funzionamento  della

Piattaforma nazionale-DGC;

    c) i dati riportati nelle certificazioni  verdi  COVID-19  emesse

dalla Piattaforma nazionale-DGC;

    d) la struttura dell'identificativo univoco delle  certificazioni

verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile  che  consente  di

verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle stesse;

    e) le  specifiche  tecniche  per  assicurare  l'interoperabilita'

delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;

    f) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra

la Piattaforma nazionale-DGC  e  le  analoghe  piattaforme  istituite

negli altri Stati membri  dell'Unione  europea,  tramite  il  Gateway

europeo;

    g) le modalita' di aggiornamento e  revoca  delle  certificazioni

verdi COVID-19;

    h) i soggetti deputati e le  modalita'  per  il  controllo  delle

certificazioni;

    i)  i  tempi  di  conservazione  dei  dati   trattati   ai   fini

dell'emissione e della verifica delle certificazioni;

    j) le misure per assicurare  la  protezione  dei  dati  personali

trattati.

  2. Ai fini del presente decreto, le certificazioni verdi  COVID-19,

rilasciate in conformita'  al  diritto  vigente  negli  Stati  membri

dell'Unione europea  sono  riconosciute  come  equivalenti  a  quelle

rilasciate  in  ambito  nazionale,   conformemente   alla   normativa

dell'Unione europea e, per  quanto  dalla  stessa  non  previsto,  ai

criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

  3. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una

vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato

membro sono riconosciute come  equivalenti  a  quelle  rilasciate  in

ambito nazionale e valide ai fini del presente decreto se conformi ai

criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

                               Art. 3

Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19  rilasciate  dalla

                               PN-DGC

  1. Le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate  dalla  Piattaforma

nazionale-DGC, riportano i seguenti dati generali comuni  a  tutte  e

tre le tipologie di certificazioni:

    a) cognome e nome;

    b) data di nascita;

    c) malattia o agente bersaglio;

    d) soggetto che ha rilasciato la certificazione  verde  COVID-19:

Ministero della salute;

    e) identificativo univoco della certificazione verde COVID-19;

  2.  La  certificazione  verde  COVID-19  di  avvenuta  vaccinazione

riporta altresi' le seguenti indicazioni:

    a) tipo di vaccino somministrato;

    b) denominazione del vaccino;

    c) produttore o titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in

commercio del vaccino;

    d) numero della dose effettuata e numero totale di dosi  previste

per l'intestatario della certificazione verde COVID-19;

    e) data dell'ultima somministrazione effettuata;

    f) Stato in cui e' stata effettuata la vaccinazione.

  3. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione  riporta

altresi' le seguenti indicazioni:

    a) data del primo test molecolare positivo;

    b) Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo;

    c) data inizio validita' della certificazione verde COVID-19;

    d) data fine validita' della certificazione verde COVID-19.

  4. La certificazione verde COVID-19 di  test  antigenico  rapido  o

molecolare  con  esito  negativo   riporta   altresi'   le   seguenti

indicazioni:

    a) tipo del test;

    b) nome del test (facoltativo per test molecolare);

    c) produttore del test (facoltativo per test molecolare);

    d) data e ora del prelievo del campione per il test;

    e) risultato del test;

    f) centro o struttura in cui e' stato eseguito il test;

    g) Stato in cui e' stato effettuato il test.

  5. I  dati  trattati  dai  sistemi  informativi,  per  la  corretta

gestione e generazione  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  dalla

Piattaforma  nazionale-DGC,  sono  indicati  nell'allegato   A,   che

costituisce parte integrante del presente decreto.

Capo II
Caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC

                               Art. 4

         Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC

  1. La piattaforma nazionale-DGC rende  disponibili  le  funzioni  e

servizi descritti negli allegati B, E ed F, che  costituiscono  parte

integrante del presente decreto, relativi a:

    a) raccolta e  gestione  delle  informazioni  necessarie  per  la

generazione e la revoca della validita'  delle  certificazioni  verdi

COVID-19, attraverso le funzionalita' del Sistema TS;

    b) generazione e cessazione della validita' delle  certificazioni

verdi COVID-19;

    c) messa a disposizione delle certificazioni  verdi  COVID-19  ai

soggetti intestatari delle stesse;

    d) verifica delle certificazioni verdi COVID-19;

    e) interoperabilita' con i sistemi informativi degli altri  Stati

membri   dell'Unione   europea   ai   fini   della   verifica   delle

certificazioni verdi COVID-19 emesse;

    f) gestione delle codifiche europee e nazionali per assicurare la

corretta generazione delle certificazioni  verdi  COVID-19,  ai  fini

dell'interoperabilita' semantica  con  i  sistemi  informativi  degli

altri Stati membri dell'Unione europea, di cui alla lettera e);

    g) messa a disposizione, in forma aggregata,  dei  dati  trattati

dalla   Piattaforma   nazionale-DGC   per   il    monitoraggio    del

raggiungimento  delle  finalita'  normativamente  previste   per   il

servizio disciplinato dal presente decreto e per la diffusione  delle

informazioni rilevanti a fini di trasparenza.

                               Art. 5

Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per

  la generazione delle  certificazioni  verdi  COVID-19  di  avvenuta

  vaccinazione

  1. Le regioni e le province autonome, anche per  il  tramite  della

piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 14  gennaio

2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021,

n. 29,  inviano  al  Ministero  della  salute  i  dati  previsti  per

l'alimentazione dell'AVN, con le integrazioni definite  nell'allegato

A, assicurando la completezza e  la  correttezza  delle  informazioni

trasmesse.

  2. Il Sistema AVN comunica giornalmente al Sistema TS i  soli  dati

strettamente necessari per la corretta generazione e  gestione  delle

certificazioni verdi COVID-19, elencati  nell'allegato  A,  per  ogni

singola  somministrazione  di  vaccino  effettuata   nel   territorio

nazionale.

  3. I dati relativi all'infezione COVID-19 delle  persone  vaccinate

prima della data di efficacia del  presente  decreto  sono  acquisiti

nell'AVN dalla piattaforma dell'Istituto superiore di sanita', di cui

all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  27

febbraio 2020, n. 640,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana del 28 febbraio 2020, n. 50,  a  cui  l'AVN  gia'

trasmette le somministrazioni dei vaccini ai sensi  dell'art.  3  del

menzionato decreto-legge n. 2 del 2021.

  4. Le regioni e le province autonome inviano al Sistema TS  i  dati

di contatto forniti dall'interessato all'atto  della  prenotazione  o

della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della

data di efficacia del presente decreto, secondo le modalita'  di  cui

all'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente

decreto.

  5. Il Sistema TS:

    a) verifica i codici fiscali e il numero  di  dosi  ricevuti  dal

Sistema   AVN   associati   alle    somministrazioni    di    vaccini

anti-SARS-CoV-2, notificando alla  regione  di  somministrazione  gli

eventuali casi di errore che quest'ultima provvedera'  a  rettificare

nell'AVN;

    b)  per  i  soli  dati  verificati  positivamente,  alimenta   la

Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione

di cui all'allegato A, per la generazione della certificazione  verde

digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;

    c) acquisisce tramite apposito modulo  online,  reso  disponibile

sul portale nazionale della Piattaforma-DGC,  i  dati  relativi  alle

vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai  loro

familiari  conviventi  nonche'  dai  soggetti  iscritti  al  Servizio

sanitario nazionale che richiedono l'emissione  della  certificazione

verde COVID-19  in  Italia  per  avere  accesso  ai  servizi  e  alle

attivita' individuati dalle disposizioni vigenti;

    d) mette a disposizione la possibilita' di validare le  richieste

di cui alla lettera c) ai  fini  del  rilascio  della  certificazione

verde COVID-19, secondo modalita' stabilite con  circolare  congiunta

del Ministero della salute e del  Ministero  degli  affari  esteri  e

della cooperazione internazionale.

                               Art. 6

Servizi per la raccolta e la gestione delle  informazioni  necessarie

  per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di  avvenuta

  guarigione

  1.  La  piattaforma  nazionale-DGC  viene  alimentata,   attraverso

l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'allegato C,

con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui

all'allegato A, al momento dell'emissione degli stessi.

  2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al  comma

1 dai seguenti soggetti:

    a)  le  strutture  sanitarie  afferenti   ai   Servizi   sanitari

regionali;

    b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

    c) i medici USMAF e i medici SASN.

                               Art. 7

Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie  per

  la  generazione  delle  certificazioni  verdi  COVID-19   di   test

  antigenico rapido o molecolare con esito negativo

  1.  La  piattaforma  nazionale-DGC  viene  alimentata,   attraverso

l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'allegato C,

con i dati  relativi  agli  esiti  negativi  dei  test  molecolari  e

antigenici, di cui all'allegato A, al  momento  della  disponibilita'

dell'esito nel Sistema TS stesso.

  2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al  comma

1, per le tipologie di  test  riconosciute  come  valide  dall'Health

Security Committee dell'UE per l'emissione dei  Certificati  digitali

europei  COVID  (gia'  Digital  Green  Certificate),   dai   seguenti

soggetti, anche attraverso i Sistemi regionali:

    a)  le  strutture  sanitarie  pubbliche  dei   Servizi   sanitari

regionali, presso le quali vengono effettuati  i  test  molecolari  e

antigenici rapidi;

    b)  le  strutture  sanitarie  private  accreditate  dei   Servizi

sanitari  regionali,  presso  le  quali  vengono  effettuati  i  test

molecolari e antigenici rapidi;

    c) le strutture sanitarie private autorizzate,  presso  le  quali

vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;

    d) le strutture del comparto difesa e sicurezza, presso le  quali

vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;

    e) i medici di medicina generale e i pediatri di  libera  scelta,

presso i quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;

    f) le farmacie convenzionate, presso le quali vengono  effettuati

i test antigenici rapidi;

    g) gli USMAF-SASN, presso  i  quali  vengono  effettuati  i  test

nell'ambito delle relative funzioni.

  3. Il Sistema TS mette a disposizione dei soggetti di cui al  comma

2 le funzionalita', descritte nell'allegato C, per l'invio tempestivo

delle informazioni relative all'esecuzione e all'esito dei test,  per

l'annullamento di informazioni inviate in precedenza, nonche' per  la

ricerca e la visualizzazione dell'elenco dei  test  effettuati  dalla

medesima struttura sanitaria o dal medesimo medico.

  4. Il Ministero  della  salute  comunica  al  Sistema  TS  l'elenco

aggiornato  delle  tipologie  di  test   riconosciute   come   valide

dall'Health Security Committee dell'UE, per le finalita'  di  cui  al

presente decreto.

                               Art. 8

               Servizi per la generazione e la revoca

                 delle certificazioni verdi COVID-19

  1. La piattaforma  nazionale-DGC  genera  le  certificazioni  verdi

COVID-19 secondo le regole e le modalita' descritte nell'allegato B.

  2.   Ai   fini   dell'interoperabilita'   nazionale   ed   europea,

l'autenticita', la  validita'  e  l'integrita'  delle  certificazioni

verdi COVID-19 e' garantita mediante sigilli elettronici qualificati,

ai sensi dell'art. 14 del presente decreto.

  3. La generazione delle certificazioni di cui al comma 1 avviene in

corrispondenza dei seguenti eventi:

    a) la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2;

    b) l'effettuazione di test  antigenico  rapido  o  molecolare  al

virus SARS-CoV-2 con esito negativo;

    c) l'avvenuta guarigione da COVID-19 attestata da  una  struttura

sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, da  un  medico  di

medicina generale, da un pediatra di  libera  scelta,  da  un  medico

USMAF o SASN.

  4. Gli effetti  della  validita'  di  ogni  certificazione  cessano

decorso il periodo di validita' della stessa, definito  nell'allegato

B.

  5. Nell'eventualita' in cui una struttura  sanitaria  afferente  ai

Servizi sanitari  regionali,  un  medico  di  medicina  generale,  un

pediatra di libera scelta o un medico USMAF  o  SASN  comunichi  alla

Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS,  la  positivita'

al SARS-Cov-2 di una persona vaccinata o guarita  da  SARS-CoV-2,  la

Piattaforma nazionale-DGC  genera  una  revoca  delle  certificazioni

verdi COVID-19 eventualmente gia' rilasciate alla persona e ancora in

corso di validita', inserendo gli  identificativi  univoci  di  dette

certificazioni  nella   lista   delle   certificazioni   revocate   e

comunicandoli al Gateway  europeo.  Della  revoca  di  cui  al  primo

periodo la Piattaforma nazionale-DGC invia notifica  all'interessato,

anche per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.

                               Art. 9

Struttura  dell'identificativo  univoco  delle  certificazioni  verdi

            COVID-19 e del codice a barre interoperabile

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un

codice univoco alfanumerico munito  delle  caratteristiche  descritte

nell'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

decreto.

  2. Ai fini della verifica di autenticita', integrita'  e  validita'

delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 13,  e'  prevista

l'apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato

con le caratteristiche e le modalita' descritte nell'allegato D.

                               Art. 10

Messa a disposizione dei  dati  della  Piattaforma  nazionale-DGC  al

                   fascicolo sanitario elettronico

  1.  L'INI,  attraverso  l'interoperabilita'  con   la   Piattaforma

nazionale-DGC,  secondo  le  modalita'  descritte  nell'allegato   E,

garantisce la messa a disposizione agli indici dei  sistemi  FSE  dei

metadati delle certificazioni verdi COVID-19.

  2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione  dei

metadati  comunicando   all'INI,   oltre   ai   dati   identificativi

dell'assistito, gli estremi dei metadati della  certificazione  verde

COVID-19 da gestire.

                               Art. 11

Messa a disposizione  agli  interessati  delle  certificazioni  verdi

  COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC

  1. Le certificazioni verdi COVID-19, generate ai sensi dell'art. 8,

sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi  dell'art.  42,

comma 2, del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  attraverso  i

seguenti strumenti digitali, con le modalita' definite  nell'allegato

E:

    a) portale della Piattaforma nazionale-DGC,  cui  si  accede  sia

attraverso identita' digitale sia con autenticazione a piu' fattori;

    b) Fascicolo sanitario elettronico;

    c) App Immuni;

    d) App IO;

    e) Sistema TS, per il tramite di  medici  di  medicina  generale,

pediatri di libera scelta, farmacisti e altri  medici  delle  aziende

sanitarie, USMAF, SASN autorizzati  alle  funzionalita'  del  Sistema

tessera sanitaria.

  2. Le modalita' di  accesso  descritte  nell'allegato  E  prevedono

l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare  il  rischio  di

accessi non autorizzati ai dati personali.

  3. Tutti gli strumenti digitali del  presente  articolo  permettono

all'interessato  di   consultare,   visualizzare   e   scaricare   le

certificazioni anche in  formato  stampabile,  secondo  le  modalita'

descritte nell'allegato E.

  4. L'esercente la responsabilita' genitoriale sull'assistito minore

di eta', nel momento in cui la certificazione verde COVID-19 relativa

al minore e' generata e visibile  e  scaricabile  con  le  specifiche

modalita' definite  nell'allegato  E,  riceve  ai  dati  di  contatto

indicati al momento della prestazione sanitaria un codice univoco.

                               Art. 12

                   Servizio di supporto all'utenza

  1.  E'  messo  a  disposizione   il   portale   della   Piattaforma

nazionale-DGC, comprensivo di sezione dedicata alle FAQ, per  fornire

informazioni  su  emissione,  acquisizione,  utilizzo,  validita'   e

verifica delle certificazioni verdi COVID-19, agli interessati e agli

operatori coinvolti.

  2. Sono altresi' messi a disposizione dell'utenza:

    a) il numero di pubblica  utilita'  (1500)  del  Ministero  della

salute,  che  fornisce,  tra  l'altro,  informazioni  generali  sulle

certificazioni verdi COVID-19 e sulla loro acquisizione  tramite  gli

strumenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere b) ed e);

    b) il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita

assistenza tecnica  per  l'acquisizione  delle  certificazioni  verdi

COVID-19 tramite gli strumenti di cui all'art. 11, comma  1,  lettere

a) e c);

    c) l'assistenza di primo livello offerta da PagoPA S.p.a. per  le

segnalazioni pervenute tramite l'app  IO,  per  l'acquisizione  delle

certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di  cui  all'art.

11, comma 1, lettera d).

                               Art. 13

            Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

               emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

  1. La verifica delle certificazioni verdi  COVID-19  e'  effettuata

mediante la lettura del codice a  barre  bidimensionale,  utilizzando

esclusivamente  l'applicazione  mobile  descritta  nell'allegato   B,

paragrafo 4, che consente unicamente di  controllare  l'autenticita',

la validita' e l'integrita' della certificazione, e di  conoscere  le

generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni

che ne hanno determinato l'emissione.

  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

    a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;

    b) il personale addetto ai servizi di controllo  delle  attivita'

di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o  in

pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3,  comma  8,

della legge 15 luglio 2009, n. 94;

    c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei  pubblici

esercizi  per  l'accesso  ai  quali  e'  prescritto  il  possesso  di

certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;

    d) il proprietario o il legittimo detentore di  luoghi  o  locali

presso i quali si svolgono eventi  e  attivita'  per  partecipare  ai

quali e' prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19,

nonche' i loro delegati;

    e) i  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonche'  i  loro

delegati;

    f) i gestori delle strutture che erogano  prestazioni  sanitarie,

socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso  alle  quali,  in

qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di  certificazione

verde COVID-19, nonche' i loro delegati.

  3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d),  e)  ed  f)  del

comma 2 sono  incaricati  con  atto  formale  recante  le  necessarie

istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.

  4. L'intestatario  della  certificazione  verde  COVID-19  all'atto

della  verifica  di  cui  al  comma  1  dimostra,  a  richiesta   dei

verificatori di cui  al  comma  2,  la  propria  identita'  personale

mediante l'esibizione di un documento di identita'.

  5. L'attivita' di verifica delle certificazioni  non  comporta,  in

alcun caso, la  raccolta  dei  dati  dell'intestatario  in  qualunque

forma.

  6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione  delle  verifiche

di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,

comma 9, del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

                               Art. 14

               Interoperabilita' nazionale ed europea

  1. Ai fini  della  interoperabilita'  nazionale  ed  europea  delle

certificazioni   verdi    COVID-19,    emesse    dalla    Piattaforma

nazionale-DGC,  la  stessa  dispone  di  un'infrastruttura  a  chiave

pubblica per l'apposizione del sigillo elettronico qualificato  sulle

certificazioni.

  2. Le chiavi pubbliche dell'infrastruttura sono esposte, secondo le

modalita' descritte  nell'allegato  B,  a  livello  nazionale  e  sul

Gateway  europeo,  secondo  le  linee  guida  approvate  dall'eHealth

Network, al fine di abilitare gli altri Stati  membri  alla  verifica

delle certificazioni generate dalla Piattaforma nazionale-DGC.

  3. Al fine di garantire  l'integrita'  e  l'autenticita'  dei  dati

delle certificazioni verdi COVID-19 e' istituita dal Ministero  della

salute l'Infrastruttura  a  chiave  pubblica  Sigillo  dei  documenti

(Document Seal - DS), la cui realizzazione, manutenzione e conduzione

operativa e' a cura dell'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato.

L'Infrastruttura   e'   autorizzata   dall'Autorita'   nazionale   di

certificazione (Country Signing Certification Authority -  CSCA)  del

Ministero dell'interno istituita  ai  sensi  del  regolamento  CE  n.

2252/2004. del Consiglio del 13 dicembre 2004,  relativo  alle  norme

sulle caratteristiche di sicurezza e sugli  elementi  biometrici  dei

passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

Capo III
Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza

                               Art. 15

Titolare e responsabile  del  trattamento  dei  dati  trattati  nella

                      Piattaforma nazionale-DGC

  1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento  dei  dati

della    Piattaforma     nazionale-DGC     realizzata,     attraverso

l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla societa'  Sogei

S.p.a.  nell'ambito  della  vigente  convenzione  fra  il   Ministero

dell'economia e delle finanze e la predetta societa' Sogei S.p.a. per

la medesima infrastruttura.

  2. Il Ministero  della  salute  fornisce  direttamente  alla  Sogei

S.p.a.  indicazioni  per  la  progettazione,  l'implementazione,   la

gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC.

  3. Il Ministero della salute designa il Ministero  dell'economia  e

delle finanze e la  societa'  Sogei  S.p.a.  quali  responsabili  del

trattamento dei dati di cui al comma 1.

  4. Il Ministero della salute  designa  la  societa'  PagoPA  S.p.a.

quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite  l'App

IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni

verdi COVID-19.

                               Art. 16

                      Periodo di conservazione,

               diritti dell'interessato e informativa

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 e i dati  di  contatto  forniti

dagli intestatari sono conservati fino al termine di validita'  delle

certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione,

provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati, alla  scadenza  della

stessa, dal Sistema TS, salvo che gli  stessi  siano  utilizzati  per

altri trattamenti, disciplinati da apposite  disposizioni  normative,

che prevedono un tempo di conservazione piu' ampio.

  2. L'interessato puo' esercitare i diritti previsti dagli  articoli

15, 16 e 18 del  regolamento  (UE)  2016/679,  secondo  le  modalita'

indicate nell'ambito  delle  informazioni  rese  all'interessato,  ai

sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679,  mediante

pubblicazione sul sito istituzionale del  Ministero  della  salute  e

attraverso gli strumenti digitali di cui  all'art.  11  del  presente

decreto.

  3.  In  ragione  della  necessita'  di  assicurare  l'esattezza   e

l'aggiornamento dei dati trattati  ai  sensi  del  presente  decreto,

l'interessato puo' esercitare il diritto di rettifica di cui all'art.

16 del regolamento  (UE)  2016/679  attraverso  il  servizio  di  cui

all'art. 12, comma 2, lettera a), del presente decreto, con  garanzia

di riscontro entro un termine congruo rispetto alla  validita'  della

certificazione rilasciata all'interessato.

                               Art. 17

            Valutazione di impatto e misure di sicurezza

  1. Il trattamento dei dati e' esercitato secondo le modalita' e con

le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la  protezione

dei dati stessi e contro la falsificazione delle certificazioni verdi

COVID-19, descritte nell'allegato F.

 

Capo IV
Aggiornamenti delle specifiche tecniche

                               Art. 18

Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle  specifiche  tecniche

                    delle funzioni e dei servizi

  1.  Gli  aggiornamenti  alle  specifiche  tecniche  relative   alle

funzioni e ai servizi di cui al presente decreto,  che  non  incidano

sui tipi  di  dati  trattati  e  sulle  operazioni  eseguibili,  sono

pubblicati in apposite sezioni  dei  siti  web  del  Ministero  della

salute,  del  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale   della

Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e

delle finanze.

  2. Ove necessario e  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,  le

specifiche  tecniche  e  gli  allegati  al  presente   decreto   sono

aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il

Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il

Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per

la protezione dei dati personali.

 

Capo V
Disposizioni finali

                               Art. 19

                        Copertura finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente.

  2. Tutte  le  attivita'  relative  agli  sviluppi  tecnologici  del

Sistema  TS  e  della  Piattaforma   nazionale-DGC   sono   sostenute

nell'ambito della convenzione fra il  Dipartimento  della  ragioneria

generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del  23

dicembre 2009, prorogata fino al 31 dicembre  2021,  e  dei  relativi

accordi convenzionali attuativi.

  3. Il servizio di supporto  tecnico  e  informativo  all'utenza  e'

compreso nell'ambito delle risorse finanziarie gia' stanziate per  il

call center del Ministero della salute (1500) e per il call center di

Immuni gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale  della

Presidenza del Consiglio dei ministri.

  4. Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo,  e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  ha

efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

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