Riqualificazione energetica degli edifici: i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali sono l'oggetto del decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020, n. 246.
In particolare, il provvedimento definisce:
- la tipologia e la caratteristiche degli interventi;
- i limiti delle agevolazioni;
- i soggetti e le spese ammessi alla detrazione;
- gli adempimenti da osservare;
- l'obbligatorietà della presentazione dell'attestato di prestazione energetica;
- l'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni (qui il decreto sulle asseverazioni, pubblicato sulla stessa Gazzetta Ufficiale);
- il meccanismo di trasferimento delle quote e cessione del credito;
- il monitoraggio e la comunicazione dei risultati;
- i controlli.
Clicca qui per il D.M. 6 agosto 2020 sui requisiti delle asseverazioni
Gli allegati, invece, riportano:
- i requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali;
- la tabella di sintesi degli interventi;
- la scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE);
- la scheda informativa;
- i requisiti degli interventi di isolamento termico, delle pompe di calore, degli impianti e degli apparecchi a biomassa e dei collettori solari;
- i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore.
Di seguito il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020; a seguire gli allegati in pdf.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05394)
(in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020, n. 246)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
ed
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione
e definizioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter,
del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che
devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione
delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del
patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato
articolo, nonche' gli interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'art. 1,
comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che
danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici». Si applicano altresi' le definizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo
2018 recante approvazione del glossario contenente l'elenco non
esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di
attivita' edilizia libera, e delle vigenti norme tecniche per le
costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 17 gennaio 2018.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del presente
decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e 222
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) Decreto Rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) Decreto Requisiti Minimi: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
d) Decreto Relazioni Tecniche: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Schemi e modalita' di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto
ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
di prestazione energetica negli edifici»;
e) Decreto Linee Guida APE: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Adeguamento del decreto
del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;
f) fornitore: fabbricante o suo rappresentante autorizzato
nell'Unione europea oppure importatore che immette o mette in
servizio il prodotto sul mercato dell'Unione, ovvero fornitore di
servizi;
g) sostituzione funzionale: installazione di un
micro-cogeneratore di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti ix e
x, adibito all'uso di impianto di climatizzazione invernale, in
sostituzione di un generatore di calore precedentemente installato,
il quale puo' rimanere installato con esclusiva funzione di
apparecchio di riscaldamento supplementare;
h) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di
edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi
professionali;
i) edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende
quello riferito ad un'unica unita' immobiliare di proprieta'
esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un
singolo nucleo familiare. Una unita' immobiliare puo' ritenersi
«funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o
manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il
gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprieta'
esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un «accesso
autonomo dall'esterno», presuppone che l'unita' immobiliare disponga
di un accesso indipendente non comune ad altre unita' immobiliari,
chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla
strada o da cortile o giardino di proprieta' esclusiva;
j) parti comuni degli edifici: le parti di cui all'art. 1117 del
codice civile, degli edifici dotati di piu' unita' immobiliari;
k) interventi trainanti: interventi eseguiti ai sensi dell'art.
119, comma 1 del Decreto Rilancio;
l) interventi trainati: interventi eseguiti ai sensi dell'art.
119, comma 2 del Decreto Rilancio;
m) finestre comprensive di infissi: le chiusure tecniche
trasparenti e opache, apribili e assimilabili, e dei cassonetti,
comprensivi degli infissi.
Art. 2
Tipologia e caratteristiche degli interventi
1. Ai fini del presente decreto e' identificata la seguente
tipologia di interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al
comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti
su edifici esistenti o su singole unita' immobiliari esistenti;
b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o
parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell'art. 1, della
legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater
e 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al
comma 220 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui
all'art. 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio. Tali
interventi possono riguardare:
i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato
verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non
riscaldati;
iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato
M del decreto legislativo n. 311 del 2006, che riguardino, in
particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure
tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro
edilizio o ai suoi componenti;
iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che
conseguono almeno le qualita' medie di cui alle tabelle 3 e 4,
dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati
nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il
passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto
stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati
nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il
passaggio a due o piu' classi di rischio sismico inferiori, secondo
quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
viii. ai sensi del comma 220 dell'art. 1 della legge di
bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali
delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico
riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per
oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli
edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto
ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;
ix. ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 119 del Decreto
Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali
e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unita'
immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi
dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
c) interventi di installazione di collettori solari di cui
all'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita';
d) interventi di installazione di collettori solari di cui alle
lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio in sostituzione,
anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione
di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento dall'impianto
di climatizzazione invernale esistente;
e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione
invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all'art. 1,
comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere
b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio. Tali interventi possono
riguardare:
i. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione;
ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti
alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione
2014/C 207/02;
iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti ai
sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto
Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi
autonomi dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
119 del Decreto Rilancio;
iv. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria
calda a condensazione;
v. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia,
destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di
acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili,
aventi i requisiti di cui all'allegato F;
vi. i medesimi interventi di cui al punto v, eseguiti ai sensi
delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;
vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi,
costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e
concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;
viii. i medesimi interventi di cui al punto vii eseguiti ai
sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto
Rilancio;
ix. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;
x. i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti ai sensi
delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;
xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
xii. l'installazione di scaldacqua a pompa di calore in
sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando
avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla
climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1
dell'art. 119 del Decreto Rilancio;
xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 119 del
Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la
non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione
invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i
valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
xv. l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente,
definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi delle lettere b) e c)
dell'art. 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE;
f) installazione e messa in opera, nelle unita' abitative, di
dispositivi e sistemi di building automation.
2. Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b) del
comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di
detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di
infissi e di installazione delle schermature solari che insistono
sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento di
isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purche'
siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa
relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.
3. Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi
finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico, di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'art. 1, comma 1,
gli interventi di cui al comma 1 rispettano i requisiti di cui
all'allegato A.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 119, comma 2 del Decreto
Rilancio, fatto salvo il caso indicato al medesimo comma, in cui
l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. ?42, o gli interventi di cui al
citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali, le date delle spese sostenute per gli interventi
trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla
data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione
degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si
applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi
trainanti. Ove possibile, gli interventi sono inseriti nella stessa
relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.
Art. 3
Limiti delle agevolazioni
1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art. 2 si
applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione
massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati
nell'allegato B al presente decreto.
2. L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima
ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i
limiti di cui all'allegato B, e' calcolato nel rispetto dei massimali
di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale
ammontare e' calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A,
punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto
rilancio, fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione
del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti vi
e vii, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.
3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2 consista
nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati
in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del
limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle
spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Art. 4
Soggetti ammessi alla detrazione
1. Per gli interventi di cui all'art. 2, la detrazione dall'imposta
sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art.
5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la
esecuzione degli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n.
63 del 2013 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o
su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le
spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 2
sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita'
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali,
posseduti o detenuti;
c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' agli enti aventi le stesse finalita' sociali dei
predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono
ai requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del
Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla data del 31
dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta', ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative
di abitazione a proprieta' indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di
cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici
esistenti o su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale anche rurali.
2. Le detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio possono
essere fruite dai soggetti di cui al medesimo art. 119, comma 9.
3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto siano
eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione
compete all'utilizzatore ed e' determinata in base al costo sostenuto
dalla societa' concedente.
Art. 5
Spese per le quali spetta la detrazione
1. La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 2 spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza
termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio,
purche' detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di
cui all'allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e
accessorie, attraverso:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso
di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
iv. demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto
traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto
degli interventi di cui alla presente lettera a);
b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza
termica U delle finestre comprensive degli infissi, purche' detta
trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui
all'Allegato E, attraverso:
i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra
comprensiva di infisso;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto
dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre
comprensive di infissi;
c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di
schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in
modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti,
all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata
nonche' l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi
preesistenti, nonche' la fornitura e messa in opera di meccanismi
automatici di regolazione e controllo delle schermature;
d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione
invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di
sistemi di building automation attraverso:
i. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte
di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche
in integrazione con impianti termici;
ii. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Sono
altresi' ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di
distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di
trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione
nonche' dei sistemi di emissione;
iii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
elettriche, elettroniche e meccaniche nonche' delle opere elettriche
e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a
regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unita' abitative, di
sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.
Non e' compreso tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi
che permettono di interagire da remoto con le predette
apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer
o dispositivi similari comunque denominati;
e) interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto precisato dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28
febbraio 2017, n. 58;
f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli
interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive
della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione
energetica, ove richiesto, nonche' quelle di cui all'art. 119, comma
15 del Decreto Rilancio.
Art. 6
Adempimenti
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, i
soggetti di cui all'art. 4, che intendono avvalersi delle detrazioni
relative alle spese per gli interventi di cui all'art. 2, sono tenuti
a:
a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di
cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione
tecnica e' comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano
delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio;
b) nei casi e nelle modalita' di cui all'art. 8, acquisire
l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei
costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti
requisiti richiesti;
c) nei casi e con le modalita' di cui all'art. 7, acquisire
l'attestato di prestazione energetica;
d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle
valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura
o cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, del Decreto
Rilancio, effettuare il pagamento delle spese sostenute per
l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale
dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico e' effettuato. Tale condizione e'
richiesta per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);
f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le
spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale,
attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento. Se le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non
tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle
spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione. Se i
lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresi'
acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso
all'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono
effettuati su parti comuni degli edifici va, altresi', acquisita
copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese. Tale documentazione puo' essere sostituita
dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio;
g) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei
lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i
modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta
informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso
annualmente disponibile:
i. l'Allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al
primo periodo dell'allegato medesimo, contenente i principali dati
estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero
dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un
tecnico abilitato;
ii. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati
contenente i dati del modello di cui all'allegato D, ai fini
dell'attivita' di monitoraggio di cui all'art. 10;
h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis
dell'art. 119 del Decreto Rilancio, l'asseverazione attestante il
rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la
corrispondente dichiarazione di congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti
dal decreto di cui al medesimo comma;
i) conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate
o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.
Art. 7
Attestato di prestazione energetica
1. L'attestato di prestazione energetica delle unita' immobiliari
interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva
all'esecuzione degli interventi, e' obbligatorio per gli interventi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti i, ii e
punti da iv a ix, con l'esclusione dei lavori di sostituzione di
finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari.
2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto
v, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e' obbligatoria la
produzione dell'attestato di prestazione energetica riferita
all'intero edificio, prodotto nella situazione ante e post
intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto
12 dell'Allegato A, il conseguimento della qualita' estiva ed
invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al Decreto Linee
Guida APE.
3. Per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del Decreto
Rilancio, e' obbligatoria la produzione degli attestati di
prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui
al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non
sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software
basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2
dell'allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.
Art. 8
Asseverazione per gli interventi
che accedono alle detrazioni
1. Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui
all'art. 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la
rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle
modalita' previste dal presente decreto, secondo le disposizioni
dell'Allegato A. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla
legge, la dichiarazione di congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei
massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto
del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma 13,
lettera a) del Decreto Rilancio.
2. Le asseverazioni di cui al comma 1, nei casi indicati
all'Allegato A, possono essere sostituite da un'analoga dichiarazione
resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla
conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modifiche e integrazioni.
3. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente
articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformita'
delle opere realizzate dichiara altresi' che gli interventi
rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di
sicurezza e di efficienza energetica.
Art. 9
Trasferimento delle quote
e cessione del credito
1. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita'
immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli
interventi di cui all'art. 2, le relative detrazioni non utilizzate
in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra
le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona
fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 possono optare per la
cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione
spettante ai sensi dall'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e
successive modificazioni, nonche' per un contributo anticipato sotto
forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli
articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
Art. 10
Monitoraggio
e comunicazione dei risultati
1. ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo
quanto previsto dal presente decreto, al fine di monitorare il
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia
dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo.
2. ENEA, sulla base delle elaborazioni di cui al comma 1,
predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, entro
il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai
risultati dell'anno precedente, anche stimati. I risultati stimati
nel rapporto relativo all'anno precedente sono consolidati nei
rapporti successivi, sulla base delle documentazioni fiscali
definitive.
3. Il rapporto di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico e di ENEA.
Art. 11
Controlli
1. Per gli interventi previsti dal presente decreto, ENEA effettua
controlli, anche a campione, con procedure e modalita' disciplinate
con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018
concernente le procedure e modalita' per l'esecuzione dei controlli
sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni
fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza
energetica.
Art. 12
Disposizioni finali
ed entrata in vigore
1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto
si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia
successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Agli
interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita
documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del
presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.
2. Resta inteso che, al fine di accedere alle detrazioni spettanti
ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio, permane l'obbligo
previsto all'art. 8 di acquisire l'asseverazione che comprenda, nei
casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruita' delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e, per i soggetti
di cui al comma 9, lett. c), dell'art. 119 del Decreto Rilancio, dal
1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli interventi
agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente l'entrata in
vigore del presente decreto.
3. La data di inizio lavori puo' essere comprovata, ove prevista,
dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di cui
all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.