Riqualificazione energetica degli ex ospedali psichiatrici: stanziati i fondi con il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 19 maggio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2022, n. 289).
Destinatarie delle misure sono le Regioni per le quali è previsto l'obbligo di presentare al ministero della Salute:
- uno specifico programma per l'utilizzo delle risorse che riporta il fabbisogno complessivo e l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari raggruppati per stazione appaltante;
- una breve relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono realizzare.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 19 maggio 2022. L'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 19 maggio 2022
Ripartizione alle regioni delle risorse per far fronte al fabbisogno
di ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle
strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999, ai
sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180. (22A06974)
(in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2022, n.289)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Visto l'art. 32-sexies, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, che dispone che «Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con la dotazione
di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029,
destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica
delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno
1999, ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto
del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di
tali strutture». Il medesimo comma specifica che «Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, sono individuate le strutture destinatarie degli
interventi e sono stabiliti le modalita' e i criteri per
l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo»;
Tenuto conto che il citato art. 32-sexies al comma 2 prevede che
«Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al
cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;
Visto l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, che stabilisce che «Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
«Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5
milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle previsioni di cui al
citato art. 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 28 aprile 2022;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32-sexies, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per far fronte al fabbisogno di
ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture
degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999, ai sensi
della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del carattere
storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture,
sono ripartite alle regioni le risorse sulla base delle quote
d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per
l'anno 2020, al netto delle quote relative alle Province di Trento e
di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e sulla base delle relative
ripartizioni annuali, secondo lo schema riportato nell'allegato A,
che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Le regioni presentano al Ministero della salute, Direzione
generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma per
l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1.
2. Il programma riporta il fabbisogno complessivo rilevato dalla
regione e l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari e
oggetto del presente finanziamento, raggruppati per stazione
appaltante. Unitamente al programma le regioni presentano una breve
relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono
realizzare e che contenga, per ognuno, le seguenti informazioni:
ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di
intervento;
superficie complessiva oggetto di intervento;
tipologia di intervento che si intende realizzare
(ristrutturazione/riqualificazione energetica);
cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
quadro economico dei singoli interventi.
3. La procedura di valutazione positiva del programma si conclude
con l'emanazione del nulla osta di approvazione del programma
medesimo da parte della Direzione generale della programmazione
sanitaria.
Art. 3
1. Per il programma di cui all'art. 2, le modalita' di erogazione
delle risorse ripartite e la relativa documentazione necessaria,
vengono regolamentate attraverso la stipula di specifiche convenzioni
tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali
rappresentanti delle regioni all'interno delle quali vengono
regolamentate le modalita' di erogazione delle risorse ripartite
secondo le dotazioni annuali stabilite nell'allegato A, di cui al
presente decreto.
Art. 4
1. Il monitoraggio degli interventi previsti nel programma di cui
all'art. 2 avviene attraverso il sistema «Osservatorio degli
investimenti pubblici in sanita'».
2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli
interventi finanziati sono identificati dal Codice unico del progetto
(CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove previsti dalla
normativa vigente.
Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A, e' trasmesso alla
Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.