Riscaldamento e raffrescamento: una raccomandazione Ue

La raccomandazione 2024/2395 della Commissione, del 2 settembre 2024 è stata pubblicata sulla G.U.U.E. L del 9 settembre 2024

Riscaldamento e raffrescamento: la raccomandazione 2024/2395 della Commissione, del 2 settembre 2024 è stata pubblicata sulla G.U.U.E. L del 9 settembre 2024. In particolare, il documento stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 26, direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di seguito il testo della raccomandazione 2024/2395 della Commissione, del 2 settembre 2024; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

Riscaldamento e raffrescamento

Raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione, del 2 settembre 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fornitura di riscaldamento e raffrescamento

(G.U.U.E. L del 9 settembre 2024)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj). ha introdotto l’obbligo di conseguire l’obiettivo principale di un risparmio energetico pari ad almeno il 32,5 % a livello di Unione entro il 2030.
(2) Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 novembre 2013 [SWD(2013) 449 final][2]Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2013) 449 final del 6.11.2013, «Guidance note on Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC – Article 14: Promotion of efficiency in heating and cooling»; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52013SC0449. la Commissione ha fornito orientamenti agli Stati membri per il recepimento e l’attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2012/27/UE sulla promozione dell’efficienza nel riscaldamento e nel raffrescamento. La Commissione ha chiarito le disposizioni relative alla valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, all’analisi costi-benefici a livello di impianto, nonché alle procedure di autorizzazione e alle procedure equivalenti in materia di permessi degli impianti soggetti ad analisi costi-benefici. L’allegato VIII della direttiva 2012/27/UE concernente la valutazione del potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento è stato sostituito dal regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione[3]Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione, del 4 marzo 2019, che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/826/oj).. I nuovi requisiti sono stati precisati nella raccomandazione (UE) 2019/1659 della Commissione[4]Raccomandazione (UE) 2019/1659 della Commissione, del 25 settembre 2019, sul contenuto della valutazione globale del potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2012/27/UE (GU L 275 del 28.10.2019, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2019/1659/oj)..
(3) La direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).è stata adottata il 13 settembre 2023. È la rifusione della direttiva 2012/27/UE, di cui lascia inalterate una serie di disposizioni introducendo al tempo stesso alcune nuove. Tra le novità vi è in particolare l’innalzamento significativo del livello di ambizione per il 2030 in termini di efficienza energetica, anche per quanto riguarda l’efficienza energetica nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento.
(4) La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti possono generare notevoli risparmi di energia primaria nell’Unione e apportare benefici per il clima. Nella direttiva (UE) 2023/1791 si sono pertanto rafforzati i requisiti per la cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. L’aggiunta di requisiti di pianificazione impone ai gestori dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento che producono complessivamente più di 5 MW di disporre di un piano per convertire i loro sistemi in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.
(5) Un’integrazione più ampia del sistema energetico rappresenta un’altra fonte di risparmio energetico in larga parte non sfruttata. L’analisi costi-benefici della fornitura di riscaldamento e raffrescamento derivante dal calore o dal freddo di scarto rilasciati dai grandi utenti di combustibili ed energia elettrica contribuisce a individuare nuove soluzioni per coprire la domanda di calore o di freddo a livello locale o nelle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Un uso più ampio del calore di scarto nelle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento contribuisce a soddisfare i requisiti della direttiva (UE) 2023/1791 per quanto riguarda i sistemi di teleriscaldamento.
(6) Diverse disposizioni della direttiva (UE) 2023/1791 sulla fornitura di riscaldamento e raffrescamento sono di natura tecnica, in particolare il significato dei parametri tecnici. Il loro contenuto merita ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la loro interpretazione. Al fine di garantire un approccio più armonizzato negli Stati membri, è opportuno evidenziare gli aspetti tecnici dell’attuazione dell’articolo 26, insieme alle possibili soluzioni.
(7) Nella decisione 2008/952/CE della Commissione[6]Decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/952/oj). la Commissione ha stabilito linee guida dettagliate per l’applicazione e l’uso dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7]Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/8/oj)., compresa una spiegazione del calcolo dell’energia elettrica da cogenerazione. Dal momento che la direttiva 2004/8/CE non è più in vigore il suo allegato II è diventato l’allegato II della direttiva (UE) 2023/1791; il documento di orientamento a norma della decisione 2008/952/CE è tuttavia ancora valido.
(8) Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che recepiscono l’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 entro l’11 ottobre 2025, ad eccezione del paragrafo 3 che prevede un termine di recepimento anticipato.
(9) Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere come recepire e attuare i requisiti relativi all’efficienza nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento, optando per le modalità che più si confanno alle circostanze nazionali. In questo contesto è raccomandabile interpretare le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2023/1791 in modo concorde, così da contribuire a una lettura uniforme della direttiva (UE) 2023/1791 in tutti gli Stati membri in sede di elaborazione delle misure di recepimento.
(10) La presente raccomandazione dovrebbe inoltre fornire orientamenti sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2023/1791 che sono state modificate rispetto alla direttiva 2012/27/UE. Dovrebbe pertanto essere letta unitamente alle linee guida dettagliate stabilite dalla decisione 2008/952/CE e dal documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2013) 449 e integrarli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti interpretativi di cui all’allegato della presente raccomandazione al momento di recepire nell’ordinamento nazionale l’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791.

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Note   [ + ]

1. Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).
2. Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2013) 449 final del 6.11.2013, «Guidance note on Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC – Article 14: Promotion of efficiency in heating and cooling»; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52013SC0449.
3. Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione, del 4 marzo 2019, che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/826/oj).
4. Raccomandazione (UE) 2019/1659 della Commissione, del 25 settembre 2019, sul contenuto della valutazione globale del potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2012/27/UE (GU L 275 del 28.10.2019, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2019/1659/oj).
5. Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).
6. Decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/952/oj).
7. Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/8/oj).

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