Rischi catastrofali: le modalità per la copertura assicurativa

Rischi catastrofali
Pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18

Rischi catastrofali: le modalità per la copertura assicurativa sono riportate nel decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, n.48).

In particolare, il provvedimento, che riporta le modalità attuative e operative degli schemi assicurativi, definisce:

  • le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali;
  • le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi;
  • i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
  • l'aggiornamento dei valori;
  • le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'Ivass.

Rischi catastrofali

Per "eventi calamitosi e catastrofali" si intendono:

  • alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
  • sismi;
  • frane.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18; l'allegato al momento non è disponibile in Gazzetta Ufficiale; qui il link diretto per verificarne la pubblicazione: https://tinyurl.com/4huwfk7w.

Rischi catastrofali

Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18 

 

Regolamento recante modalita' attuative e operative degli  schemi  di
assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027)

 

(Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, n. 48)

 

Vigente al: 14-3-2025

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo

1, comma 101, ai sensi del quale  «Le  imprese  con  sede  legale  in

Italia e le imprese aventi sede legale  all'estero  con  una  stabile

organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione  nel  registro  delle

imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute  a

stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura

dei danni ai beni di cui  all'articolo  2424,  primo  comma,  sezione

Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente

cagionati da calamita' naturali ed eventi  catastrofali  verificatisi

sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di  cui  al  primo

periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le  inondazioni

e le esondazioni»;

Visto l'articolo 1, comma 104, della legge  30  dicembre  2023,  n.

213,  che  dispone,  tra  l'altro,  che  ai   fini   dell'adempimento

dell'obbligo di assicurazione  di  cui  al  comma  101  il  contratto

prevede l'applicazione di premi proporzionali al rischio;

Visto l'articolo 1, comma 105, della legge  30  dicembre  2023,  n.

213, ai sensi del quale «Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e del Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy

possono essere stabilite ulteriori modalita'  attuative  e  operative

degli schemi di assicurazione di cui ai  commi  da  101  a  107,  ivi

incluse le modalita' di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e

catastrofali suscettibili di indennizzo nonche' di  determinazione  e

adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del  principio  di

mutualita' e, sentito l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto

ai vigenti atti di regolazione e  vigilanza  prudenziale  in  materia

assicurativa anche con  riferimento  ai  limiti  della  capacita'  di

assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di  cui

al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di  cui  al  comma

104»;

Visto l'articolo 1, comma 108, della legge  30  dicembre  2023,  n.

213, ai sensi del quale «Al fine di contribuire all'efficace gestione

del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura

dei danni di cui al comma 101, la societa' SACE S.p.A. e' autorizzata

a concedere a condizioni di mercato, in favore degli  assicuratori  e

riassicuratori del mercato  privato,  mediante  apposita  convenzione

approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura  fino  al

50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti  a  fronte

del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque

non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno

degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra  5.000

milioni di euro  e  le  risorse  libere,  al  31  dicembre  dell'anno

immediatamente precedente,  non  impiegate  per  il  pagamento  degli

indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla  contabilita'

della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110»;

Considerato  che  SACE  S.p.A.,  ai  sensi  e   per   gli   effetti

dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,  ha

sottoposto per l'approvazione  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy lo schema di

convenzione redatto all'esito delle interlocuzioni  intrattenute  con

l'Associazione nazionale fra le imprese  assicuratrici  (ANIA)  e  in

accordo con essa, contenente le condizioni  generali,  le  condizioni

speciali  e  l'allegato  tecnico  al  cui  rispetto  le  imprese   di

assicurazione aderenti alla  convenzione  si  impegneranno,  ai  fini

dell'ottenimento della garanzia di cui al citato  articolo  1,  comma

108, della legge n. 213 del 2023;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione

Consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 novembre  2024,

n. 1439 e dalla Sezione Prima nella seduta del 9  dicembre  2024,  n.

1501;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

inviata con nota n. 58362 del 30 dicembre 2024 e con nota integrativa

n. 1086 del 10 gennaio 2025;

 

Adottano

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e  le  imprese

aventi sede legale  all'estero  con  una  stabile  organizzazione  in

Italia, tenute all'iscrizione nel Registro  delle  imprese  ai  sensi

dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese  di

cui all'articolo 2135 del codice civile, per  le  quali  resta  fermo

quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti,  della  legge

30 dicembre 2021, n. 234;

b) immobilizzazioni:  le  immobilizzazioni  di  cui  all'articolo

2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del

codice  civile,  a  qualsiasi  titolo   impiegati   per   l'esercizio

dell'attivita' di impresa, ossia:

1)   terreni:   fondi   o   loro   porzioni,   con   differenti

caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e  alla  loro

conformazione;

2) fabbricato: l'intera costruzione  edile  e  tutte  le  opere

murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di  fondazione

o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti  elettrici  fissi,

impianti  di  riscaldamento,  impianti  di  condizionamento   d'aria,

impianti di segnalazione e  comunicazione,  ascensori,  montacarichi,

scale mobili,  altri  impianti  o  installazioni  di  pertinenza  del

fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali

quote spettanti delle parti comuni;

3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche  elettroniche

e a controllo  numerico  e  qualsiasi  tipo  di  impianto  atto  allo

svolgimento dell'attivita' esercitata dall'assicurato;

4) attrezzature industriali e commerciali: macchine,  attrezzi,

utensili  e  relativi  ricambi  e  basamenti,  altri   impianti   non

rientranti nella definizione  di  fabbricato,  impianti  e  mezzi  di

sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto  non  iscritti

al P.R.A.;

c) imprese di assicurazione: le imprese di  cui  all'articolo  1,

comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,  singole  o  facenti

parte di un gruppo di cui all'articolo 1, lettera r-bis)  del  Codice

delle assicurazioni private (CAP) di cui  al  decreto  legislativo  7

settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio in Italia  del  «ramo

8» di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo

n. 209 del 2005, anche se operanti in regime  di  stabilimento  o  di

libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi  tenuti

dall'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS),  che

svolgano attivita' di sottoscrizione  di  contratti  assicurativi,  a

livello singolo o di gruppo,  a  copertura  dei  danni  di  cui  alla

successiva lettera d). L'ultima societa' controllante italiana,  come

definita  dall'articolo  210,  commi  2  e  3,   del   Codice   delle

assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, ha facolta' di designare una o piu' imprese del gruppo,

quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo  di  sottoscrizione

dei contratti assicurativi a copertura dei danni di cui  al  presente

decreto;

d)  oggetto  della   copertura   assicurativa:   i   danni   alle

immobilizzazioni di cui alla lettera b), direttamente cagionati dagli

eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto;

e)  premio  assicurativo:  l'importo  che  il  contraente,  anche

mediante   la   adesione   a   polizze   collettive,   deve    pagare

all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione;

f) franchigia: importo fisso convenuto in polizza,  calcolato  in

valore assoluto o in percentuale sulla  somma  assicurata  e  dedotto

dall'indennizzo in caso di sinistro;

g) scoperto: importo convenuto in polizza come limite  minimo  in

termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che

rimane a carico dell'assicurato;

h) massimale o limite di indennizzo: importo massimo  corrisposto

per sinistro che esaurisce gli  obblighi  da  parte  dell'impresa  di

assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e  che  puo'

essere minore o uguale alla somma assicurata;

i) indennizzo: l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di

assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno  degli  eventi

inclusi in copertura;

l)  valore  di   ricostruzione:   importo   necessario   per   la

ricostruzione  a  nuovo  del  fabbricato  con  beni  equivalenti  per

materiali,  tipologia,  caratteristiche  costruttive,  dimensioni   e

funzionalita';

m) costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i  costi  di

sostituzione dei beni danneggiati con beni della  medesima  utilita',

correntemente offerti sul mercato;

n) costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei

lavori di  sgombero,  bonifica  e  ripristino  delle  caratteristiche

meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella

precedente all'evento assicurato;

o) grandi imprese: le imprese  che  alla  data  di  chiusura  del

bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;

2) numero di dipendenti pari o superiore a 500;

p) somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso

dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate;

q) copertura assicurativa a  primo  rischio  assoluto:  l'impegno

della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino  a

concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato

e'  inferiore  al  valore  effettivo  dei  beni   assicurati,   senza

l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del

codice civile.

2. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i  beni  immobili  che

risultino gravati da abuso edilizio  o  costruiti  in  carenza  delle

autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente

alla data di costruzione.

3.  La  polizza  assicurativa,  stipulata  ai  sensi  del  presente

decreto, non copre:

a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento  attivo

dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati  a  seguito

di eventi;

b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti  di  conflitti

armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

c)  i  danni  relativi  a  energia   nucleare,   armi,   sostanze

radioattive,  esplosive,  chimiche  o  derivanti  da  inquinamento  o

contaminazione.

 

                               Art. 2

                               Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:

a) le modalita'  di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e

catastrofali di  cui  all'articolo  1,  comma  101,  della  legge  30

dicembre 2023, n. 213;

b) le modalita' di determinazione  e  adeguamento  periodico  dei

premi, anche tenuto conto del principio di mutualita';

c) i limiti alla capacita' di assunzione  del  rischio  da  parte

delle imprese assicuratrici, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  103,

della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1,  comma  104,

della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) le modalita'  di  coordinamento  in  relazione  agli  atti  di

regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.

 

                               Art. 3

                  Eventi calamitosi e catastrofali

1. Ai fini dell'articolo 1, comma  101,  della  legge  30  dicembre

2023, n. 213, si intende per:

a) alluvione, inondazione ed  esondazione:  fuoriuscita  d'acqua,

anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche  ad  alta

densita', dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali  o

artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e

bacini,  anche  a  carattere  temporaneo,  da   reti   di   drenaggio

artificiale,  derivanti  da   eventi   atmosferici   naturali.   Sono

considerate come singolo evento  le  prosecuzioni  di  tali  fenomeni

entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta  terrestre

dovuto a cause endogene, purche' i  beni  assicurati  si  trovino  in

un'area  individuata   tra   quelle   interessate   dal   sisma   nei

provvedimenti assunti dalle autorita' competenti,  localizzati  dalla

Rete  sismica  nazionale  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica   e

vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.  Le  scosse

registrate nelle settantadue ore successive al primo  evento  che  ha

dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite  a  uno  stesso

episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

c) frana: movimento, scivolamento o distacco  rapido  di  roccia,

detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto  l'azione

della gravita', scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da

infiltrazioni  d'acqua.  Sono  considerate  come  singolo  evento  le

prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue  ore  dalla  prima

manifestazione.

 

                               Art. 4

          Determinazione e adeguamento periodico dei premi

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma  104,

della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il  premio  e'  determinato  in

misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione

del  rischio  sul  territorio  e  della   vulnerabilita'   dei   beni

assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente  disponibili,

delle  mappe  di  pericolosita'   o   rischiosita'   del   territorio

disponibili e della letteratura scientifica in materia, e  adottando,

ove  applicabili,  modelli   predittivi   che   tengono   in   debita

considerazione  l'evoluzione  nel   tempo   delle   probabilita'   di

accadimento degli eventi e della vulnerabilita' dei beni assicurati.

2.  Si  tiene  conto,  altresi',  in  misura   proporzionale   alla

conseguente   riduzione   del   rischio,   delle   misure    adottate

dall'impresa, anche per il tramite  delle  organizzazioni  collettive

cui aderisce, per prevenire i rischi  e  proteggere  i  beni  di  cui

all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1),

2)  e  3),  del  codice  civile,  da  calamita'  naturali  ed  eventi

catastrofali.

3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in  considerazione

del principio di mutualita', al fine di riflettere  l'evoluzione  dei

valori economici e di conoscenza e modellazione del  rischio,  tenuto

conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi  di  solvibilita'

dell'impresa di assicurazione.

 

                               Art. 5

                 Capacita' di assunzione del rischio

                da parte delle imprese assicuratrici

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di

assicurazione  autorizzate  in  Italia  nell'ambito  del  sistema  di

gestione  dei  rischi  e  della  propensione  al  rischio,   definita

dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera

e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018,  definiscono,  con

riferimento  ai  complessivi  rischi  da  assumere  con  i  contratti

assicurativi di  cui  all'articolo  1,  comma  101,  della  legge  30

dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza  con  il

fabbisogno di solvibilita' globale delle stesse, fissando i  relativi

limiti di tolleranza al rischio.

2. I limiti di tolleranza  al  rischio  di  cui  al  comma  1  sono

aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento

all'intero portafoglio acquisito su tali rischi,  tenendo  conto  del

ricorso ai  meccanismi  di  cessione  del  rischio,  ivi  inclusa  la

cessione a SACE S.p.A.

3. Le imprese che superano il limite di tolleranza  al  rischio  di

cui al comma 1 cessano l'assunzione di ulteriori  rischi  nell'intero

territorio  nazionale.  Di  tale  circostanza  viene  data  immediata

informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito  web

della compagnia.

4. Il titolare  della  funzione  di  gestione  del  rischio,  nella

relazione annuale di cui all'articolo 30 del regolamento IVASS n.  38

del 2018, riferisce sulle  metodologie  e  modelli  utilizzati  nella

definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del  rispetto

dell'obbligo di  cui  all'articolo  1,  comma  107,  della  legge  30

dicembre 2023, n. 213.

5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica

di  sottoscrizione  globale  e  sull'adeguatezza  degli  accordi   di

riassicurazione, di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti

delegati, e all'articolo 30-sexies, comma 1, lettere  g)  e  h),  del

Codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7

settembre 2005, n. 209, fornisce specifica  evidenza  sull'assunzione

dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30  dicembre

2023, n. 213.

6. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  4  e  5  si  applicano,

compatibilmente  con  quanto  previsto  nei  rispettivi   ordinamenti

nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia  del  «Ramo

8» ed operanti in regime di stabilimento o di libera  prestazione  di

servizio.  Ove  tali  imprese  intendono  cessare   l'attivita'   per

superamento del limite di tolleranza al rischio  ne  danno  immediata

informativa all'IVASS e all'Autorita' di  vigilanza  dello  Stato  di

origine  e  ai  terzi  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  della

compagnia.

7.  In  caso  di  imprese  di  assicurazione  designate  ai   sensi

dell'articolo 1, lettera c), i limiti di tolleranza al  rischio  sono

definiti tenendo conto della capacita' assuntiva di tutte le  imprese

del gruppo abilitate all'esercizio del «ramo 8» di  cui  all'articolo

2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP)  di  cui  al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di  quanto

previsto dai commi da 1 a 5.

 

                               Art. 6

      Entita' di danno indennizzabile a carico dell'assicurato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104,  della  legge  30  dicembre

2023, n. 213, per la fascia fino  a  30  milioni  di  euro  di  somma

assicurata, avuto riguardo al  totale  complessivo  delle  ubicazioni

assicurate,  le  polizze  assicurative  possono  prevedere,   qualora

convenuto  dalle  parti,  uno   scoperto,   che   rimane   a   carico

dell'assicurato,  non  superiore  al   15   per   cento   del   danno

indennizzabile.

2.  Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia

superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al

totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le  grandi

imprese di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  o),  del  presente

decreto, la determinazione della percentuale di danno  indennizzabile

che  rimane  a  carico  dell'assicurato  e'   rimessa   alla   libera

negoziazione delle parti.

 

                               Art. 7

                  Massimali o limiti di indennizzo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105,  della  legge  30  dicembre

2023,   n.   213,   le   polizze   assicurative   possono   prevedere

l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto

dalle parti, rispettano i seguenti principi:

a) per la fascia fino a 1 milione di  euro  di  somma  assicurata

trova  applicazione  un  limite  di  indennizzo   pari   alla   somma

assicurata;

b) per la fascia da 1 milione a  30  milioni  di  euro  di  somma

assicurata trova applicazione un limite di indennizzo  non  inferiore

al 70 per cento della somma assicurata.

2.  Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia

superiore a 30 milioni di euro di  somma  assicurata  ovvero  per  le

grandi imprese di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  o),  la

determinazione di massimali o limiti di indennizzo  e'  rimessa  alla

libera negoziazione delle parti.

3. Fermo quanto disposto  dai  commi  1  e  2,  per  i  terreni  la

copertura e' prestata nella forma a primo rischio  assoluto,  fino  a

concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in  misura

proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera  a),  i  contratti  di

assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il  tramite  di

convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far

corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in  relazione

alle specifiche esigenze di copertura.

 

                               Art. 8

                Trasparenza dell'offerta assicurativa

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle

offerte dei servizi assicurativi,  nonche'  un'adeguata  informazione

alle imprese che devono adempiere all'obbligo  di  assicurazione,  le

imprese di assicurazione  pubblicano  sul  proprio  sito  internet  i

documenti di cui all'articolo  185  del  Codice  delle  assicurazioni

private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  le

condizioni di assicurazione, secondo le modalita'  individuate  dalla

regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS.

 

                               Art. 9

               Disposizioni relative all'operativita'

            della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.

1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si  avvalgono  della

copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma  108,  della

legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A.

i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a  copertura

dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge  n.  213  del

2023 ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle  polizze

a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101,  della  legge

n. 213 del 2023 al netto delle polizze  sottoscritte  con  le  grandi

imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o).

2. Restano escluse dalla copertura di  cui  all'articolo  1,  comma

108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le  polizze  non  conformi

alle disposizioni di legge,  ivi  comprese  quelle  beneficianti  del

regime transitorio di cui all'articolo  11,  comma  2,  del  presente

decreto.

 

                               Art. 10

Approvazione  dello  schema  di  convenzione  di  cui  al  comma  108

  dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

1. E' approvata la convenzione di cui all'Allegato  A,  alla  quale

possono aderire, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'articolo  1,

comma 108, della legge 30  dicembre  2023,  n.  213,  le  imprese  di

assicurazione, anche in forma consortile.

2. Il rilascio della copertura di cui all'articolo  1,  comma  108,

della legge 30 dicembre 2023, n.  213,  e'  subordinato  all'adesione

alla convenzione di cui al  comma  1,  attraverso  apposito  atto  di

adesione, per come disciplinato, nella forma e nella  sostanza  dalla

medesima  convenzione,  entro  il  termine  di  adesione,  come   ivi

previsto,  per  accettazione  espressa  di  tutti  i  termini  e   le

condizioni previste.

 

                               Art. 11

                Disposizioni transitorie e di rinvio

1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve

avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di  pubblicazione

del presente decreto.

2. Per le polizze gia' in essere, l'adeguamento alle previsioni  di

legge decorre a partire dal  primo  rinnovo  o  quietanzamento  utile

delle stesse.

3. Qualora entro la scadenza del termine  di  cui  all'articolo  1,

comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si  verifica  taluno

degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto,  le  imprese

di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria

proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi  dell'evento

catastrofale, al  fine  di  proseguire  la  sottoscrizione  di  nuove

coperture.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa

rinvio  alle  pertinenti  disposizioni  del  codice  civile  e   alla

regolamentazione IVASS.

Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

[photo credits: https://tinyurl.com/2rjz7h38]

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