Rischi catastrofali: le proroghe per le imprese

Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha spostato i termini per la stipula della copertura assicurativa dei danni causati da questo tipo di eventi

Rischi catastrofali: prorogati i termini previsti dal comma 101 dell'articolo 1, legge n. 213/2023, per la sottoscrizione, da parte delle imprese, di contratti assicurativi a copertura dei danni causati da questo tipo di eventi. È quanto ha stabilito il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025, n. 75.

Rischi catastrofali: le proroghe

In particolare, l'obbligo è stato spostato:

a) al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni;
b) al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese.

Di recente è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18 recante le modalità per la copertura assicurativa di questo tipo.

Di seguito il testo del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

Rischi catastrofali: le proroghe

Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 

Misure urgenti in materia di assicurazione dei  rischi  catastrofali.

 

(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025, n. 75)

 

Vigente al: 31-3-2025

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/2775 della  Commissione,  del

17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  gli  adeguamenti  dei

criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i  gruppi  di

piccole, medie e grandi dimensioni;

Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare,  l'articolo

1, comma 101, che ha previsto l'obbligo per le imprese  di  stipulare

entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura  dei  danni

ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione  attivo,  voce

B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da

calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio

nazionale;

Considerato che la disciplina attuativa  della  disposizione  sopra

citata e' contenuta nel decreto del Ministro  dell'economia  e  delle

finanze 30 gennaio 2025,  n.  18,  concernente  «Regolamento  recante

modalita' attuative e operative degli  schemi  di  assicurazione  dei

rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della  legge

30 dicembre 2023, n. 213»;

Considerato che l'articolo 11, comma 1, del regolamento di  cui  al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30  gennaio  2025,

n. 18, prevede che l'adeguamento alle previsioni di legge  dei  testi

di polizza debba avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla  data

di pubblicazione del precisato decreto;

Considerato l'elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il

contratto assicurativo obbligatorio, costituite, tra l'altro, per  il

95 per cento del totale, da microimprese;

Considerato che il  tempo  a  disposizione  delle  imprese  per  la

stipula del  contratto  assicurativo  obbligatorio,  ove  il  termine

restasse quello del 31 marzo, sarebbe esiguo e tale da non consentire

una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad  un

differimento temporale dei predetti obblighi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

          Misure urgenti in materia di polizze catastrofali

1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101,  della  legge  30

dicembre 2023, n. 213, e' cosi' differito:

a) per le imprese di medie dimensioni,  come  definite  ai  sensi

della direttiva delegata (UE) 2023/2775  della  Commissione,  del  17

ottobre 2023, al 1° ottobre 2025;

b) per le piccole e microimprese, come definite  ai  sensi  della

direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.

2. Per le imprese di  cui  al  comma  1,  la  disposizione  di  cui

all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con

decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n.  213

del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come  definite  ai  sensi

della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione

di cui all'articolo 1, comma 102, della legge  n.  213  del  2023  si

applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza  dell'obbligo

assicurativo.

                               Art. 2

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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