Rischi catastrofali: prorogati i termini previsti dal comma 101 dell'articolo 1, legge n. 213/2023, per la sottoscrizione, da parte delle imprese, di contratti assicurativi a copertura dei danni causati da questo tipo di eventi. È quanto ha stabilito il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025, n. 75.
In particolare, l'obbligo è stato spostato:
a) al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni;
b) al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese.
Di recente è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18 recante le modalità per la copertura assicurativa di questo tipo.
Di seguito il testo del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025, n. 75)
Vigente al: 31-3-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del
17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei
criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di
piccole, medie e grandi dimensioni;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo
1, comma 101, che ha previsto l'obbligo per le imprese di stipulare
entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni
ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce
B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da
calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio
nazionale;
Considerato che la disciplina attuativa della disposizione sopra
citata e' contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 30 gennaio 2025, n. 18, concernente «Regolamento recante
modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione dei
rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge
30 dicembre 2023, n. 213»;
Considerato che l'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025,
n. 18, prevede che l'adeguamento alle previsioni di legge dei testi
di polizza debba avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data
di pubblicazione del precisato decreto;
Considerato l'elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il
contratto assicurativo obbligatorio, costituite, tra l'altro, per il
95 per cento del totale, da microimprese;
Considerato che il tempo a disposizione delle imprese per la
stipula del contratto assicurativo obbligatorio, ove il termine
restasse quello del 31 marzo, sarebbe esiguo e tale da non consentire
una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad un
differimento temporale dei predetti obblighi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti in materia di polizze catastrofali
1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, e' cosi' differito:
a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi
della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17
ottobre 2023, al 1° ottobre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della
direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con
decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213
del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi
della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione
di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si
applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo
assicurativo.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.