Rischio biologico: il quadro legislativo

Il Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008 è attuazione alla direttiva comunitaria 90/679/CEE, concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. In linea generale, si può affermare che il decreto legislativo distingue i casi di uso deliberato di agenti biologici da quelli di semplice esposizione potenziale: dettando nel secondo caso una disciplina ridotta e semplificata. Il campo di applicazione della normativa di protezione dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici è molto vasto, in ragione dell’estrema diffusione di tali agenti. Il D.Lgs. n. 81/2008 prende in considerazione solo i cosiddetti agenti biologici (potenzialmente) patogeni, per i quali cioè sia in concreto identificabile un fattore di rischio per la salute dei lavoratori. In sintesi, la ratio legis è di facoltizzare il datore di lavoro, nei casi di esposizione potenziale, all’adozione del regime semplificato solo in assenza di un rischio professionale identificabile.

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