Rischio idrogeologico e sicurezza scuole: i fondi per i Comuni

Lo ha reso noto il ministero dell'Interno con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2021, n. 53

Rischio idrogeologico e sicurezza scuole: i fondi per i Comuni sono stati resi noti con il decreto del ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze 23 febbraio 2021. Lo ha reso noto lo stesso ministero dell'Interno con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2021, n. 53.

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Complessivamente sono stati assegnati 1.849.343.190,12 euro per interventi, per l'anno 2021, riferiti a:

  • opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti;
  • messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Il D.M. 23 febbraio 2021, disponibile a seguire (allegati in pdf alla fine della pagina) è anche reperibile all'inidirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I DECRETI».

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Decreto del ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze 23 febbraio 2021

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili

1.Le istanze trasmesse dai comuni entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, stabilito dal citato comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2021, sono riportate nell’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2.Nel medesimo allegato 1 sono evidenziate le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate.

3.Le richieste di contributo ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dai commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riportate nell’allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art.2

Comuni beneficiari del contributo

1.Ai comuni indicati nell’allegato 3 al presente decreto, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, per l’anno 2021 contributi pari a euro 1.849.343.190,12 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1. 2.La determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito della verifica dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato ai sensi del comma 1 è conseguentemente ridotto del cinque per cento.

3.Gli enti beneficiari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le delibere di approvazione di cui al comma 2. In assenza della citata attestazione di cui al periodo precedente il contributo assegnato è rideterminato con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 Aprile 2021 e le eventuali risorse liberate sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

Art. 3

Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi

1.Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018.In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all’erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.

2.Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”.

3.Il controllo sull’affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

4.Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi gli smart-CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.

Art. 4

Erogazione del contributo

1.Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:

a) per una quota pari al 20 per cento entro il 28 febbraio 2021;

b) per una quota pari al 60 per cento previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 2, come previsto dall’articolo 1, comma 146, della legge n. 145 del 2018;

c) per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5

Rendicontazione

1.I comuni destinatari dei contributi, ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui all’articolo 3, comma 2, e adempiono all’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentando, al termine dell’intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi.

2.Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione; eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 2, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 6

Assegnazione risorse disponibili

1.Qualora non si proceda all’erogazione in favore dell’ente assegnatario dell’intero contributo assegnato o di una parte di esso, per rinuncia da parte dello stesso ente, per applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, oppure in caso di mancato affidamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 3, le risorse rimaste disponibili sono assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge n. 145 del 2018, ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141 del medesimo articolo 1.

2.A tal fine, i termini previsti dal presente decreto per l’erogazione dei contributi e per l’affidamento dei lavori dagli articoli 3 e 4 decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell’avvenuta assegnazione del contributo, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7

Vigilanza e Controlli

1.Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi dell’articolo 1, comma 147, della legge n. 145 del 2018, un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.

2.Ai sensi del medesimo articolo 1, comma 148, della legge n. 145 del 2018, l’importo di 500.000 euro è destinato alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza, secondo modalità da disciplinare con decreto del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Art. 8

Applicazione del comma 139-bis - Rinvio

Ai sensi del comma 139-bis dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 le risorse aggiuntive previste, pari a 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021 di cui all’allegato 2, a cura del Ministero dell'interno secondo la procedura ivi stabilita.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegati

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