Rischio idrogeologico: l’accesso ai fondi per la demolizione di opere e immobili

Ammesse opere e immobili in aree a rischio o che sono esposti a potenziale pericolo in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire

I modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda per accedere ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico sono i contenuti del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 luglio 2016, pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2016, n. 251. Sono ammessi ai finanziamenti le opere e gli immobili che sono:

-  edificati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato

- ovvero esposti a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformità dal permesso  di costruire.

A seguire il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 luglio 2016.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
22 luglio 2016 


Modelli e linee guida relativi alla procedura  per  la  presentazione

della domanda di concessione per l'accesso ai finanziamenti  per  gli

interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili

realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato  o  molto

elevato ovvero dei quali viene  comprovata  l'esposizione  a  rischio

idrogeologico in assenza o in  totale  difformita'  dal  permesso  di

costruire. (16A07660)


in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2016, n. 251




                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE




  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  e  ss.mm.ii.,  concernente

l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  ss.mm.ii.,

recante norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze

delle amministrazioni pubbliche;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10

luglio 2014, n.  142,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli

Uffici di diretta collaborazione»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare n. 38 del 22  febbraio  2016,  registrato  alla

Corte dei conti registro n. 1, foglio n. 653, in data 21 marzo  2016,

con il quale e' stata emanata  la  direttiva  generale  per  l'azione

amministrativa per l'anno 2016, con cui  sono  state  individuate  le

priorita' politiche cui  collegare  l'impostazione  del  bilancio  di

previsione per l'anno 2016, nonche' per il bilancio  pluriennale  per

il triennio 2016-2018;

  Visto il decreto Legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.,

recante «Norme in materia ambientale»;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

  Visto l'art. 52 della suddetta legge  28  dicembre  2015,  n.  221,

recante «Disposizioni in materia di immobili  abusivi  realizzati  in

aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato  ovvero

esposti a rischio idrogeologico»  che  al  comma  1  ha  previsto  di

aggiungere dopo l'art. 72  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e

s.m.i. l'art. 72-bis,  recante  «Disposizioni  per  il  finanziamento

degli interventi di rimozione o di demolizione  di  immobili  abusivi

realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato  o  molto

elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico»;

  Visto il comma 1 del citato art. 72-bis che prevede che nello stato

di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della  tutela

del  territorio  e  del  mare  e'  istituito  un  capitolo   per   il

finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione,  da  parte

dei comuni, di opere  e  immobili  realizzati,  in  aree  soggette  a

rischio idrogeologico elevato o molto  elevato,  ovvero  di  opere  e

immobili  dei  quali  viene  comprovata   l'esposizione   a   rischio

idrogeologico, in assenza o in totale  difformita'  del  permesso  di

costruire;

  Visto il comma 5 del medesimo  art.  72-bis  che  prevede  che  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

stessa disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie

locali, sono adottati i  modelli  e  le  linee  guida  relativi  alla

procedura per la presentazione della domanda di concessione;

  Visto il comma 4 dell'art. 72-bis che,  tra  l'altro,  prevede  che

sono ammessi a finanziamento gli interventi su opere e immobili per i

quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o  di

demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorita' per gli

interventi in aree classificate a rischio molto elevato,  sulla  base

di apposito  elenco  elaborato  su  base  trimestrale  dal  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e  adottato

ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

  Considerata pertanto la necessita' di rendere trasparente  l'azione

dell'amministrazione relativa  all'elaborazione  dell'elenco  per  la

successiva adozione da parte delle Conferenza predetta;

  Considerata altresi' l'esigenza  di  disporre  di  idonei  elementi

conoscitivi per l'individuazione delle priorita' di intervento, anche

al fine di garantire  l'efficacia  dei  finanziamenti  rispetto  alle

risorse disponibili;

  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  che  si  e'

espressa nella seduta del 22 giugno 2016;


                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Ai sensi dell'art. 72-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  3

aprile  2006,  n.  152  e'  approvato  il  documento  allegato,   che

costituisce parte integrante del presente decreto, recante «Modelli e

linee guida  relativi  alla  procedura  per  la  presentazione  della

domanda  di  concessione  per  l'accesso  ai  finanziamenti  per  gli

interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili

realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato  o  molto

elevato ovvero dei quali viene  comprovata  l'esposizione  a  rischio

idrogeologico, in assenza o in totale  difformita'  dal  permesso  di

costruire».

                               Art. 2

  1. Per quanto non espressamente previsto dall'allegato al  presente

decreto si applicano le disposizioni  dell'art.  72-bis  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Allegato

«Modelli e linee guida relativi alla procedura per  la  presentazione

della domanda di concessione per l'accesso ai finanziamenti  per  gli

interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili

realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato  o  molto

elevato ovvero dei quali viene  comprovata  l'esposizione  a  rischio

idrogeologico, in assenza o in totale  difformita'  dal  permesso  di

costruire» (art. 72-bis del decreto legislativo n. 152/2006)


1. Premesse e finalita'.

    Il presente documento definisce, ai sensi  dell'art.  72-bis  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  «Modelli  e  linee  guida

relativi  alla  procedura  per  la  presentazione  della  domanda  di

concessione per l'accesso ai  finanziamenti  per  gli  interventi  di

rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in

aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato  ovvero

dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico,  in

assenza o in totale difformita' dal permesso di costruire».

    Il presente documento ha la finalita' di  rendere  trasparente  e

chiara  l'azione   dell'amministrazione   relativa   all'elaborazione

dell'elenco degli interventi di rimozione o di demolizione ammessi  a

finanziamento, per la successiva adozione da parte  delle  Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali.

    Nel presente documento vengono altresi' definiti  i  criteri  per

l'individuazione delle priorita' di  intervento,  anche  al  fine  di

garantire  l'efficacia  dei  finanziamenti  concessi  rispetto   alle

risorse disponibili.

2. Ambito soggettivo.

    Ai sensi dell'art. 72-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, possono presentare la domanda di concessione per accedere  al

finanziamento previsto al comma 1 del medesimo articolo i Comuni  nel

cui territorio ricadono l'opera o l'immobile realizzati in assenza  o

in totale difformita' dal permesso di costruire, in aree  soggette  a

rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali  viene

comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico.

3. Ambito oggettivo.

    Il finanziamento ha  ad  oggetto  i  costi  degli  interventi  di

rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in

assenza o totale difformita' dal permesso di  costruire,  in  aree  a

rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali  viene

comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico,  comprensivi  delle

spese tecniche ed amministrative connesse, per i quali  sia  presente

un  provvedimento  definitivo  di  rimozione  o  di  demolizione  non

eseguito nei termini stabiliti.

    Ciascun intervento inserito nel sistema potra' essere  costituito

da piu' lotti funzionali che fanno capo ad unico CUP.

    Nelle spese tecniche connesse agli interventi  di  cui  sopra  si

intendono compresi i costi relativi:

      al conferimento alle pubbliche discariche del Comune in cui  si

eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa  parte

il Comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, dei rifiuti

misti dell'attivita' di demolizione  classificabili  non  inquinanti,

qualora non sia possibile la messa in riserva e il loro recupero;

      alla raccolta e imballo  nonche'  trasporto  e  smaltimento  in

discarica di rifiuti speciali pericolosi con il rilascio di  relativo

certificato di smaltimento;

      agli interventi che tendono a favorire la ripresa spontanea  di

vegetazione autoctona riproponendo artificialmente cenosi  non  molto

evolute ma in grado di raggiungere autonomamente sia una complessita'

strutturale,  tipica  delle  cenosi  naturali,   sia   una   maggiore

diversita' biologica, fatte salve le disposizioni in materia previste

dalla legislazione vigente.

4. Modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  concessione  del

finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione.

    Le domande di concessione del finanziamento degli interventi come

sopra definiti devono essere caricate in un apposito sistema on line,

predisposto e gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare - Direzione generale per  la  salvaguardia  del

territorio e delle acque, a cura dei comuni.  A  tal  fine  i  comuni

dovranno richiedere la  relativa  password  di  accesso  tramite  pec

inviata alla medesima Direzione  generale  per  la  salvaguardia  del

territorio e delle acque, al seguente indirizzo di posta certificata:

DGSTA@pec.minambiente.it.

    L'Associazione  nazionale  comuni  italiani  -  ANCI   -   potra'

richiedere  con  le   medesime   modalita'   la   password   per   la

visualizzazione  delle  istanze  di  finanziamento  presentate  ed  i

relativi elenchi.

    Ogni  domanda  di  concessione  del  finanziamento  caricata  sul

sistema deve essere corredata da:

      a) una relazione contenente:

        il progetto delle attivita' di rimozione o di demolizione;

        l'elenco dettagliato dei relativi costi;

        l'elenco delle opere e degli  immobili  ubicati  nel  proprio

territorio per i quali sono stati adottati  provvedimenti  definitivi

di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti;

      b) una dichiarazione, sottoscritta  dal  legale  rappresentante

del Comune, nella quale si attesta:

        la natura definitiva del  provvedimento  di  rimozione  o  di

demolizione;

        l'inottemperanza  a   tale   provvedimento   da   parte   dei

destinatari del medesimo;

        il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in   materia   di

indebitamento e, per i comuni  con  popolazione  superiore  ai  1.000

abitanti, l'avvenuta presentazione della certificazione del  rispetto

degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  2015  degli  enti

locali secondo le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Ministero

dell'economia e delle finanze n. 18628 del 4 marzo 2016;

        l'eventuale collocazione dell'opera in zona demaniale  ovvero

entro le zone di divieto di cui all'art.  96  del  regio  decreto  15

luglio 1904, n. 523, salvo  le  deroghe  dallo  stesso  espressamente

previste;

        l'eventuale   collocazione   dell'opera    nelle    aree    a

pericolosita' idraulica elevata perimetrate dai Piani di gestione del

rischio di alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE e/o l'eventuale

collocazione dell'opera  nelle  aree  di  pertinenza  o  di  rispetto

fluviale individuate dai Piani di bacino o dalla normativa  regionale

di attuazione dei Piani di bacino a livello urbanistico.

    Nella domanda di concessione  deve  essere,  altresi',  riportato

l'impegno del  legale  rappresentante  del  Comune  a  concludere  le

attivita' entro 120 gg. dalla data di erogazione del finanziamento.

    Il sistema non consentira' di proseguire nell'ulteriore attivita'

di caricamento dei dati e delle informazioni  richieste  in  mancanza

dell'inserimento anche di uno solo degli atti elencati ai punti a)  e

b).

    Per ogni intervento di cui si  chiede  il  finanziamento  andra',

pertanto, compilato il «Modello scheda proposta di intervento» che si

sostanzia in  una  attivita'  preistruttoria  condotta  dallo  stesso

Comune  richiedente  che,   al   termine   dell'inserimento,   dovra'

«validare» la scheda medesima certificando, in tal modo, la validita'

dei dati inseriti, al fine di consentirne la presa in carico da parte

del sistema.

    La mancata compilazione anche di uno  solo  dei  campi  riportati

nella scheda non consentira' di effettuare la validazione.

    La   mancanza   del    parere    positivo    dell'Autorita'    di

distretto/bacino  non  consentira'  di  proseguire  gli  accertamenti

istruttori ed il relativo parere negativo dovra' essere motivato.

5. Criteri  di  priorita'  per  l'elaborazione  degli  elenchi  delle

istanze prese in carico dal sistema.

    Le istanze prese in carico  dal  sistema  verranno  riportate  in

appositi elenchi, uno per regione, secondo  un  ordine  di  priorita'

elaborato sulla base dei criteri di cui alla tabella sotto riportata.


              Parte di provvedimento in formato grafico


6. Verifiche istruttorie ed erogazione del finanziamento.

    Sugli interventi inseriti  negli  elenchi  regionali  di  cui  al

paragrafo 5, elaborati dal sistema sino  a  concorrenza  delle  somme

disponibili  con  riferimento  a  ciascun  territorio  regionale,  il

Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

verifichera', sulla base della mosaicatura ISPRA dei Piani di bacino,

stralcio assetto idrogeologico (PAI)  e  delle  mappe  del  Piano  di

gestione del rischio di alluvioni  (PGRA)  i  livelli  di  criticita'

idrogeologica dichiarati e, qualora  lo  ritenga  necessario,  potra'

richiedere alle competenti Autorita'  di  distretto/bacino  ulteriori

elementi  comprovanti  l'esposizione  a  rischio  idrogeologico,   in

particolare per le opere o immobili non ricadenti in tali aree.

    Il Ministero dell'ambiente  verifichera'  inoltre  la  ricorrenza

delle dichiarazioni richieste nelle attestazioni  dei  rappresentanti

legali dei comuni di cui al paragrafo 4.

    La mancanza delle attestazioni richieste ai sensi  del  paragrafo

4, l'assenza di criticita'  idrogeologica  o  della  riduzione  delle

persone a rischio nell'area interessata, cosi' come la  presenza  del

parere  negativo   dell'Autorita'   di   distretto/bacino,   comporta

l'esclusione dell'istanza  esaminata  dall'elenco  elaborato  sino  a

concorrenza  delle  somme  disponibili  con  riferimento  a   ciascun

territorio  regionale  e   l'inserimento   nell'elenco   dell'istanza

immediatamente successiva che presenti gli elementi richiesti.

    Al  termine  delle  verifiche  istruttorie  di  cui  al  presente

paragrafo, gli elenchi definitivi contenenti  i  soli  interventi  da

finanziare  verranno  sottoposti  alla  Conferenza  Stato-citta'   ed

autonomie locali affinche' vengano da questa adottati.

    Il riparto  delle  somme  disponibili  su  base  regionale  viene

effettuato in base  ai  seguenti  criteri  di  riparto  che  verranno

adottati in sede di Conferenza Stato-citta':  popolazione  residente,

superficie, indicatori di rischio idrogeologico. Le somme relative ai

territori regionali non interessati da richieste di  concessione  del

finanziamento, verranno ripartite con i medesimi coefficienti fra gli

altri territori regionali.

    I finanziamenti verranno  concessi  con  successivo  decreto  del

direttore generale della Direzione per la salvaguardia del territorio

e  delle  acque  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare a favore dei comuni i cui interventi  risultano

inseriti nella graduatoria adottata.

7. Restituzioni.

    Ai sensi del comma 3 dell'art. 72-bis del decreto legislativo  n.

152/2006, ferme restando le disposizioni in materia  di  acquisizione

dell'area di sedime ai sensi dell'art. 31, comma 3  del  testo  unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.

380, i comuni beneficiari dei finanziamenti  entro  30  giorni  dalla

riscossione delle spese, comprensive di  interessi  e  rivalutazioni,

sono tenuti a riversarle nel capitolo 2592, pg.  29  di  entrata  del

bilancio dello Stato e a caricare la relativa quietanza  nel  sistema

informativo dedicato.

    Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle

finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare, le somme di cui al comma 1 sono  integralmente

riassegnate al pertinente capitolo dello Stato  di  previsione  della

spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare.

    Ai sensi del comma 7  del  medesimo  art.  72-bis,  nei  casi  di

mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di  demolizione

finanziati, le somme assegnate a  titolo  di  finanziamento  per  gli

stessi devono essere restituite al Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare con le modalita' di cui al  comma  1

entro 120 giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi.



Allegato 1


                 MODELLO SCHEDA PROPOSTA INTERVENTI DI DEMOLIZIONE O DI RIMOZIONE


                          Parte di provvedimento in formato grafico

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