Rischio idrogeologico: rivisti i criteri per i finanziamenti

Pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 settembre 2021

Rischio idrogeologico: rivisti i criteri per i finanziamenti con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n. 272). Per effetto sono state definite nuove scadenze:

 

  • entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, le regioni comunicano al Ministero della transizione ecologica il nominativo del soggetto responsabile della programmazione regionale, nonché dei soggetti da questo abilitati all'accesso alla piattaforma ReNDiS per l'espletamento delle disposizioni, con relativo onere di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
  • entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito del ministero della Transizione ecologica degli avvenuti adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle disposizioni, le Regioni procedono all'aggiornamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già presentate seguendo le procedure e le modalità di cui all'allegato I e, in caso di difetto o incompleto aggiornamento, le richieste già  presentate si intendono ritirate.

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Inoltre, dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015.

Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 settembre 2021; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 settembre 2021 

Aggiornamento dei  criteri,  delle  modalita'  e  dell'entita'  delle
risorse destinate al finanziamento degli  interventi  in  materia  di
mitigazione del rischio idrogeologico. (21A06670)
(in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n.272)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  con

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in  particolare,

l'art. 10, comma 11, che stabilisce che i  criteri,  le  modalita'  e

l'entita' delle risorse destinate al finanziamento  degli  interventi

in materia di mitigazione del rischio  idrogeologico  siano  definiti

con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta

del Ministro della transizione ecologica, di concerto, per quanto  di

competenza, con il Ministro delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale e, in particolare,  la  parte  III  relativa  a

norme in materia di difesa del suolo e lotta  alla  desertificazione,

di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione  delle  risorse

idriche;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  e,  in

particolare, l'art. 1, comma 6, che prevede una dotazione  originaria

di 54.810 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,

per il periodo di programmazione  2014-2020,  destinata  a  sostenere

interventi per lo sviluppo, anche di natura  ambientale,  secondo  la

chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno  e  20  per

cento nelle aree  del  Centro-Nord;  e  l'art.  1,  comma  111,  come

modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  2014,

n. 192;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  recante  misure

urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere

pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa

delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 7, comma 2,  che

prevede che a partire dalla programmazione 2015 le risorse  destinate

al finanziamento degli  interventi  in  materia  di  mitigazione  del

rischio idrogeologico siano utilizzate tramite Accordo  di  programma

sottoscritto  dalla  regione  interessata  e  dal   Ministero   della

transizione ecologica e che  gli  interventi  siano  individuati  con

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del

Ministro  della  transizione  ecologica  e  che   a   partire   dalla

programmazione  2015  le  risorse  destinate  al   finanziamento   di

interventi   di   mitigazione   del   rischio   idrogeologico   siano

prioritariamente destinate ad interventi  integrati  finalizzati  sia

alla mitigazione del rischio sia alla  tutela  e  al  recupero  degli

ecosistemi e della biodiversita' ovvero che integrino  gli  obiettivi

della direttiva 2000/60/CE e della direttiva  2007/60/CE.  Lo  stesso

art. 7,  comma  2,  stabilisce  che  agli  interventi  descritti  nel

medesimo  comma,  dovra'  essere  destinata  in  ciascun  Accordo  di

programma una percentuale minima del 20 per cento  delle  risorse  in

esso previste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28

maggio 2015;

Visto il decreto del Ministero della transizione  ecologica  n.  43

del 26 febbraio 2019, recante la  direttiva  generale  contenente  le

priorita' politiche e  l'indirizzo  per  lo  svolgimento  dell'azione

amministrativa e per la gestione del  Ministero  e,  in  particolare,

l'Obiettivo  strategico   5   (Potenziamento   delle   politiche   di

prevenzione mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico)  e  la

previsione concernente la revisione del decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 28 maggio 2015  con  la  collaborazione  delle

regioni e delle autorita' di bacino distrettuali al fine  di  rendere

piu' efficaci e piu' snelle le procedure per  l'individuazione  degli

interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la nota n. 6049/C5AMB del 14 dicembre 2018, con la  quale  il

Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,

le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ha

comunicato le designazioni dei rappresentanti regionali nel Gruppo di

lavoro sul dissesto idrogeologico per le  macroaree  nord,  centro  e

sud, nonche' della regione Sardegna;

Visto  il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e,  in

particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede  che  il  Presidente  del

Consiglio dei ministri possa sottoporre  alla  Conferenza  permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano qualsiasi oggetto di interesse  regionale,  anche

su  richiesta  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle   province

autonome;

Considerato che l'«Aggiornamento dei criteri e delle  modalita'  di

individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio

idrogeologico da ammettere a  finanziamento»,  allegato  al  presente

decreto, e' stato redatto all'esito dei lavori del gruppo  di  lavoro

sul  dissesto  idrogeologico  istituito  presso  il  Ministero  della

transizione   ecologica   con   la   partecipazione   dei    suddetti

rappresentanti regionali e delle autorita' di bacino distrettuali;

Acquisito il concerto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili con nota prot. 23157 del 16 giugno 2021;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha espresso

il parere nella seduta del 4 agosto 2021;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13

febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente  Roberto  Garofoli,

e'  stata  conferita  la  delega  alla  firma  di  decreti,  atti   e

provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei

ministri;

Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica;

 

Decreta:

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 11,  del  decreto-legge  24  giugno

2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11  agosto  2014,

n. 116, l'allegato I al presente decreto, che  ne  costituisce  parte

integrante, detta i criteri e le modalita'  di  individuazione  degli

interventi prioritari di mitigazione  del  rischio  idrogeologico  ai

fini dell'ammissione a finanziamento.

2. Per le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  il  presente

decreto si applica nel rispetto e fatte salve le competenze  ad  esse

spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative  norme  di

attuazione e secondo  quanto  disposto  dai  rispettivi  ordinamenti,

nonche' nel rispetto della normativa europea di settore.

 

                               Art. 2

                  Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28  maggio

2015.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  le  regioni  comunicano  al  Ministero  della   transizione

ecologica   il   nominativo   del   Soggetto    responsabile    della

programmazione regionale, nonche' dei soggetti  da  questo  abilitati

all'accesso  alla  piattaforma  ReNDiS   per   l'espletamento   delle

disposizioni, con relativo onere di comunicare  tempestivamente  ogni

successiva variazione.

3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul

sito  del  Ministero  della  transizione  ecologica  degli   avvenuti

adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle  disposizioni,  le  regioni

procedono all'aggiornamento  dei  dati  relativi  alle  richieste  di

finanziamento   degli   interventi   di   mitigazione   del   rischio

idrogeologico gia' presentate seguendo le procedure e le modalita' di

cui all'allegato I e, in caso di difetto o incompleto  aggiornamento,

le richieste gia' presentate si intendono ritirate.

4.  L'alimentazione  del  sistema  ReNDiS  avviene  assicurando  il

principio di unicita'  dell'invio  previsto  dall'art.  3,  comma  1,

lettera gggg-bis del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  e

garantendo l'interoperabilita' con  il  sistema  di  cui  al  decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. I dati di avanzamento finanziario, fisico  e  procedurale  degli

interventi, qualora  riferiti  a  interventi  finanziati  da  risorse

comunitarie o da Fondo sviluppo e coesione, devono  essere  trasmessi

al Sistema di monitoraggio nazionale cosi' come previsto dall'art. 1,

comma 245, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1,  comma  703,

lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. E' fatto salvo dall'applicazione del presente decreto il decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021  recante

il riparto e le modalita' di utilizzo delle  risorse  assegnate  alla

Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  il  finanziamento  di

interventi per la messa  in  sicurezza  del  Paese  in  relazione  al

rischio idrogeologico.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

per la registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

 

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