Rischio idrogeologico: rivisti i criteri per i finanziamenti con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n. 272). Per effetto sono state definite nuove scadenze:
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, le regioni comunicano al Ministero della transizione ecologica il nominativo del soggetto responsabile della programmazione regionale, nonché dei soggetti da questo abilitati all'accesso alla piattaforma ReNDiS per l'espletamento delle disposizioni, con relativo onere di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito del ministero della Transizione ecologica degli avvenuti adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle disposizioni, le Regioni procedono all'aggiornamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già presentate seguendo le procedure e le modalità di cui all'allegato I e, in caso di difetto o incompleto aggiornamento, le richieste già presentate si intendono ritirate.
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Inoltre, dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015.
Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 settembre 2021; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.
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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 settembre 2021
Aggiornamento dei criteri, delle modalita' e dell'entita' delle
risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico. (21A06670)
(in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n.272)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare,
l'art. 10, comma 11, che stabilisce che i criteri, le modalita' e
l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi
in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della transizione ecologica, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale e, in particolare, la parte III relativa a
norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in
particolare, l'art. 1, comma 6, che prevede una dotazione originaria
di 54.810 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
per il periodo di programmazione 2014-2020, destinata a sostenere
interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la
chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per
cento nelle aree del Centro-Nord; e l'art. 1, comma 111, come
modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 7, comma 2, che
prevede che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate
al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del
rischio idrogeologico siano utilizzate tramite Accordo di programma
sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero della
transizione ecologica e che gli interventi siano individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della transizione ecologica e che a partire dalla
programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento di
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano
prioritariamente destinate ad interventi integrati finalizzati sia
alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli
ecosistemi e della biodiversita' ovvero che integrino gli obiettivi
della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE. Lo stesso
art. 7, comma 2, stabilisce che agli interventi descritti nel
medesimo comma, dovra' essere destinata in ciascun Accordo di
programma una percentuale minima del 20 per cento delle risorse in
esso previste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
maggio 2015;
Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica n. 43
del 26 febbraio 2019, recante la direttiva generale contenente le
priorita' politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'azione
amministrativa e per la gestione del Ministero e, in particolare,
l'Obiettivo strategico 5 (Potenziamento delle politiche di
prevenzione mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico) e la
previsione concernente la revisione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 con la collaborazione delle
regioni e delle autorita' di bacino distrettuali al fine di rendere
piu' efficaci e piu' snelle le procedure per l'individuazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico;
Vista la nota n. 6049/C5AMB del 14 dicembre 2018, con la quale il
Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha
comunicato le designazioni dei rappresentanti regionali nel Gruppo di
lavoro sul dissesto idrogeologico per le macroaree nord, centro e
sud, nonche' della regione Sardegna;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in
particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede che il Presidente del
Consiglio dei ministri possa sottoporre alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano qualsiasi oggetto di interesse regionale, anche
su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province
autonome;
Considerato che l'«Aggiornamento dei criteri e delle modalita' di
individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio
idrogeologico da ammettere a finanziamento», allegato al presente
decreto, e' stato redatto all'esito dei lavori del gruppo di lavoro
sul dissesto idrogeologico istituito presso il Ministero della
transizione ecologica con la partecipazione dei suddetti
rappresentanti regionali e delle autorita' di bacino distrettuali;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili con nota prot. 23157 del 16 giugno 2021;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha espresso
il parere nella seduta del 4 agosto 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli,
e' stata conferita la delega alla firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014,
n. 116, l'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante, detta i criteri e le modalita' di individuazione degli
interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico ai
fini dell'ammissione a finanziamento.
2. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano il presente
decreto si applica nel rispetto e fatte salve le competenze ad esse
spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti,
nonche' nel rispetto della normativa europea di settore.
Art. 2
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio
2015.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni comunicano al Ministero della transizione
ecologica il nominativo del Soggetto responsabile della
programmazione regionale, nonche' dei soggetti da questo abilitati
all'accesso alla piattaforma ReNDiS per l'espletamento delle
disposizioni, con relativo onere di comunicare tempestivamente ogni
successiva variazione.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul
sito del Ministero della transizione ecologica degli avvenuti
adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle disposizioni, le regioni
procedono all'aggiornamento dei dati relativi alle richieste di
finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico gia' presentate seguendo le procedure e le modalita' di
cui all'allegato I e, in caso di difetto o incompleto aggiornamento,
le richieste gia' presentate si intendono ritirate.
4. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il
principio di unicita' dell'invio previsto dall'art. 3, comma 1,
lettera gggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
garantendo l'interoperabilita' con il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. I dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli
interventi, qualora riferiti a interventi finanziati da risorse
comunitarie o da Fondo sviluppo e coesione, devono essere trasmessi
al Sistema di monitoraggio nazionale cosi' come previsto dall'art. 1,
comma 245, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 703,
lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. E' fatto salvo dall'applicazione del presente decreto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021 recante
il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di
interventi per la messa in sicurezza del Paese in relazione al
rischio idrogeologico.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.