Ristrutturazioni edili e Covid-19: le regole per il sostegno delle spese sono riportate nell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020. Tra le disposizioni anche un richiamo al Durc che, come noto, è stato prorogato, qualora fosse in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, dall'art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020, come convertito dalla legge n. 27/2020.
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Di seguito il testo dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020.
Ordinanza del 2 aprile 2020, n. 97, della presidenza del Consiglio dei ministri - Il commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori, spese
tecniche, nonche' acquisto o ripristino di beni mobili strumentali e
scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare
gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure
restrittive adottate per il contenimento del contagio da Covid-19.
(Ordinanza n. 97). (20A02590)
(in Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n.125 )
(omissis)
Dispone:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza, in ragione degli effetti economici
dell'emergenza COVID-19, come richiamata in premessa, in deroga a
quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 8 del 2016, dagli
articoli 16, 17 e 18 dell'ordinanza n. 13 del 2017, dall'art. 14
dell'ordinanza n. 19 del 2017 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 68 del
2018, disciplina la facolta' e le modalita' di richiesta del
pagamento dei SAL relativi agli interventi di ricostruzione privata
in corso, delle spese tecniche nonche' delle spese sostenute per gli
interventi sui beni mobili strumentali e per il ripristino delle
scorte, secondo quanto previsto dal successivo art. 2.
2. Le disposizioni della presente ordinanza sono attuate dalla
struttura commissariale e dagli Uffici speciali per la ricostruzione.
Le medesime disposizioni possono essere attuate anche dagli altri
soggetti attuatori impegnati nella ricostruzione pubblica, in quanto
applicabili.
3. Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione
sino alla data del 30 giugno.
Art. 2
Modalita' di erogazione
1. Puo' essere richiesto il pagamento esclusivamente delle opere
eseguite, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 1, per
l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta. L'importo del SAL
deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni
eseguite. In nessun caso l'importo del SAL puo' determinare il
superamento del 95% di erogazione del contributo.
2. La richiesta di erogazione deve contenere specifica attestazione
della percentuale dello stato di avanzamento dei lavori redatto con
riferimento al decreto ministeriale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»,
utilizzando il prezzario unico di cui all'art. 6, comma 7, del
decreto-legge n. 189 del 2016.
3. La richiesta di pagamento di cui al comma 2, corredata della
documentazione prevista dalle vigenti ordinanze di riferimento, e'
presentata dal direttore dei lavori all'Ufficio speciale per la
ricostruzione; le domande sono presentate utilizzando la piattaforma
informatica in uso presso la struttura del Commissario straordinario.
4. La richiesta di erogazione puo' essere presentata, entro il
termine di cui all'art. 1, e secondo le modalita' fissate nel
presente articolo, anche per le spese tecniche previste dalle vigenti
ordinanze di riferimento.
5. Ai fini della verifica della regolarita' contributiva, alla data
di emissione delle fatture, delle imprese affidatarie e fornitrici
nonche' dei tecnici e professionisti, trova applicazione quanto
previsto dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 il
quale prevede che tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,
compresi i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020,
conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020.
6. Il pagamento, nei limiti di cui al comma 1, puo' essere
richiesto anche in relazione ai contributi per i beni mobili
strumentali e per le scorte, acquistati o ripristinati. In tal caso,
la richiesta di pagamento, corredata della documentazione prevista
dalle vigenti ordinanze di riferimento, e' presentata dal tecnico che
certifica l'entita' della spesa sostenuta tramite la piattaforma
informatica in uso presso la struttura commissariale. Qualora la
relativa spesa sia stata sostenuta in tutto o in parte dal
beneficiario, puo' procedersi all'erogazione del pagamento
direttamente in suo favore.
7. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, rispettando l'ordine
cronologico delle richieste, predispone la determinazione con la
quale autorizza al pagamento l'Istituto di credito prescelto dal
beneficiario.
Art. 3
Disposizioni finali
1. La compensazione degli importi concessi in applicazione della
presente ordinanza e' effettuata in occasione del pagamento del primo
SAL utile da presentarsi nei termini e con le modalita' disciplinate
dalle ordinanze commissariali di riferimento.
2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, in occasione della
determinazione dell'importo del SAL ai sensi di quanto previsto nel
comma che precede, detrae la quota del pagamento gia' erogato e
autorizza l'Istituto di credito prescelto dal beneficiario al
pagamento della differenza.
Art. 4
Efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente
nella individuazione ed attuazione di misure rivolte a contrastare e
ridurre le conseguenze socioeconomiche scaturenti dall'emergenza
sanitaria in corso, la presente ordinanza e' dichiarata
immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto
periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore
dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario
straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori
dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e
sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a
far data dal 24 agosto 2016.