Pubblicata sulla G.U.C.E. L del 20 giugno 2019, n. 163, la decisione di esecuzione (Ue) 2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019 «che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione».
La disposizione prende in considerazione i dati derivanti dal calcolo:
- dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo;
- dei rifiuti urbani riciclati;
- dei rifiuti urbani organici riciclati;
- dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani,
nonché le modalità di raccolta e comunicazione degli stessi.
Clicca qui se sei interessato ad altri contenuti sul tema dei rifiuti
Di seguito il testo della decisione di esecuzione (Ue) 2019/1004, i cui allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui per scegliere la formula più adatta alle tue esigenze professionali!
Decisione di esecuzione (Ue) 2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione
[notificata con il numero C(2019) 4114]
in G.U.C.E. L del 20 giugno 2019, n. 163
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive[1]GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3., in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 9, e l'articolo 37, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2008/98/CE stabilisce le regole generali di calcolo per verificare se siano stati conseguiti gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani fissati per il 2025, il 2030 e il 2035 dal suo articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e paragrafo 3.
(2) In base alle regole previste all'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE riguardo al riciclaggio, nel calcolo degli obiettivi per il 2025, il 2030 e il 2035 si computano i rifiuti che sono immessi in un'operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali. Di norma i rifiuti riciclati devono essere misurati all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. Gli Stati membri possono tuttavia fruire di una deroga e misurare i rifiuti urbani in uscita dopo un'operazione di cernita, a condizione che detraggano gli ulteriori scarti risultanti da un trattamento precedente l'operazione di riciclaggio e che i rifiuti in uscita siano effettivamente riciclati.
(3) È comunque consentito che i rifiuti urbani immessi nell'operazione di riciclaggio contengano una data quantità di materiali di rifiuto che non sono interessati dal successivo ritrattamento, ma che non avrebbero potuto essere eliminati con sforzo ragionevole mediante operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio. Non dovrebbe essere imposto agli Stati membri di detrarre dal calcolo dei rifiuti urbani riciclati tali materiali non interessati dal successivo ritrattamento, sempre che l'operazione di riciclaggio li tolleri e non risulti impedito un riciclaggio di qualità.
(4) Ai fini di un'applicazione uniforme delle regole di calcolo in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire, per i tipi di rifiuti e i processi di riciclaggio più comuni, i materiali di rifiuto da includere nel calcolo a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/98/CE (punti di calcolo) e la fase del trattamento dei rifiuti in cui misurarli a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 2, della stessa direttiva (punti di misurazione).
(5) Ai fini della raffrontabilità dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani da comunicare, i punti di calcolo stabiliti per i tipi di rifiuti e i processi di riciclaggio più comuni dovrebbero applicarsi anche ai rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritratti.
(6) Ai fini della raffrontabilità dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani comunicati dagli impianti dei diversi Stati membri è necessario stabilire regole più precise sulle modalità con cui computare le quantità di rifiuti cerniti nel calcolo del materiale immesso nell'operazione di riciclaggio e con cui calcolare le quantità di rifiuti urbani riciclati quando dal trattamento dei rifiuti scaturiscono non soltanto materiali riciclati, ma anche combustibili o altri mezzi per produrre energia ovvero materiali di riempimento.
(7) Per quanto riguarda il calcolo dei rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte, che solitamente sono gestiti dai singoli nuclei familiari, non sempre è possibile misurare le quantità effettivamente immesse nell'operazione di riciclaggio o in uscita da essa. È opportuno pertanto stabilire un'impostazione comune solida che garantisca un'elevata attendibilità dei dati comunicati.
(8) Nel caso dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, è opportuno garantire il solo computo dei metalli riciclati stabilendo una metodologia che permetta di calcolare il contenuto metallico dei materiali di rifiuto che sono separati dalle ceneri pesanti da incenerimento. Per ottenere dati pertinenti dovrebbero essere computati soltanto i metalli risultanti dall'incenerimento dei rifiuti urbani.
(9) I dati sulla preparazione per il riutilizzo e sul riciclaggio dei rifiuti urbani di cui l'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE impone la comunicazione dovrebbero poggiare su un effettivo sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei flussi dei materiali di rifiuto. È opportuno pertanto imporre agli Stati membri di garantire un'attendibilità e un'accuratezza elevate dei dati raccolti, in particolare rilevandoli direttamente presso gli operatori economici e intensificando l'impiego dei registri elettronici per la registrazione dei dati sui rifiuti.
(10) Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE per ogni anno civile. Devono altresì presentarle una relazione di controllo della qualità nel formato da essa stabilito per la comunicazione. Tale formato dovrebbe assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti per verificare e monitorare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE.
(11) Per l'obiettivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri sono tenuti ad applicare le regole di calcolo previste dalla decisione 2011/753/UE della Commissione[2]Decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2011, pag. 11).. Le regole di calcolo per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani previste dall'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE e dalla presente decisione sono coerenti con quelle stabilite dalla decisione 2011/753/UE. Per evitare sovrapposizioni comunicative è pertanto opportuno consentire agli Stati membri di usare il formato previsto per la comunicazione dei dati sugli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a e), e paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE anche per comunicare i dati sull'obiettivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva.
(12) L'articolo 37, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri di comunicare per ogni anno civile, nel formato stabilito dalla Commissione, i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e agli oli usati. Tale formato dovrebbe assicurare che i dati comunicati siano sufficienti per valutare, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, se sia fattibile stabilire misure per il trattamento degli oli usati, compresi obiettivi quantitativi di loro rigenerazione e qualsiasi altra misura atta a promuovere tale rigenerazione.
(13) Gli Stati membri sono tenuti a usare i formati stabiliti a norma della decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione[3]Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti [C(2012) 2384 final].per le comunicazioni sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE, che fissano gli obiettivi per i rifiuti domestici e rifiuti simili e per i rifiuti da costruzione e demolizione. Le disposizioni di detta decisione di esecuzione che impongono agli Stati membri di presentare ogni tre anni una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/98/CE sono ormai obsolete. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione C(2012) 2384 sostituendola con le disposizioni della presente decisione nelle quali trovano riscontro le modifiche degli obblighi di comunicazione introdotte nella direttiva 2008/98/CE con la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).. Per garantire continuità è opportuno adottare disposizioni transitorie sul termine di comunicazione dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), per gli anni di riferimento dal 2016 al 2019.
(14) Le regole di calcolo, di verifica e di comunicazione dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a e), e paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE sono strettamente collegate alle regole che stabiliscono i formati per la comunicazione di tali dati e dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva. Per assicurare la coerenza tra tali regole e renderle più facilmente accessibili è opportuno stabilire in un'unica decisione le regole applicabili nell'uno e nell'altro caso. Ai fini della facilità di accesso ai formati uniformi da usare per la comunicazione di altri dati relativi ai rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE, in particolare i dati sui rifiuti da costruzione e demolizione e i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e agli oli usati, è altresì opportuno contemplare nella presente decisione anche detti formati. È opportuno stabilire in una distinta decisione delegata della Commissione la metodologia applicabile per determinare il tasso di scarto medio dei materiali di rifiuto eliminati dai rifiuti cerniti mediante un ulteriore trattamento preliminare al riciclaggio.
(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) «quantità»: la massa misurata in tonnellate;
b) «materiali interessati»: i materiali di rifiuti urbani che sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
c) «materiali non interessati»: i materiali di rifiuti urbani che non sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
d) «trattamento preliminare»: qualsiasi operazione di trattamento che i materiali di rifiuti urbani subiscono prima di essere sottoposti all'operazione di riciclaggio con la quale tali materiali sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti. Ciò comprende il controllo, la cernita e altre operazioni preparatorie per eliminare i materiali non interessati e garantire un riciclaggio di qualità;
e) «punto di calcolo»: il punto di immissione dei materiali di rifiuti urbani nell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti, o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati;
f) «punto di misurazione»: il punto in cui la massa dei materiali di rifiuto è misurata per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo;
g) «rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte»: i rifiuti urbani organici che sono riciclati nel luogo in cui sono prodotti dalle persone che li producono.
Articolo 2
Calcolo dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE
La quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo comprende soltanto i prodotti o componenti di prodotti che, in esito a operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento. Le parti di tali prodotti o componenti di prodotti che sono state eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo.
Articolo 3
Calcolo dei rifiuti urbani riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafi 1, 2 e 5, della direttiva 2008/98/CE
1. La quantità dei rifiuti urbani riciclati è la quantità di rifiuti urbani in corrispondenza del punto di calcolo. La quantità dei rifiuti urbani che sono immessi nell'operazione di riciclaggio include i materiali interessati. Essa può includere materiali non interessati soltanto se la loro presenza è ammissibile per l'operazione di riciclaggio specifica.
2. I punti di calcolo applicabili a determinati materiali di rifiuto e a determinate operazioni di riciclaggio sono indicati nell'allegato I.
3. Nei casi in cui i materiali di rifiuti urbani cessano di essere rifiuti in corrispondenza dei punti di calcolo indicati all'allegato I, la loro quantità è inclusa nella quantità dei rifiuti urbani riciclati.
4. Se il punto di misurazione si riferisce al prodotto in uscita da un impianto che manda a riciclo rifiuti urbani senza ulteriore trattamento preliminare, o ai rifiuti in entrata in un impianto in cui i rifiuti urbani sono immessi nell'operazione di riciclaggio senza ulteriore trattamento preliminare, la quantità di rifiuti urbani cerniti che è respinta dall'impianto di riciclaggio non è inclusa nella quantità di rifiuti urbani riciclati.
5. Se un impianto effettua un trattamento preliminare prima del punto di calcolo in tale impianto, i rifiuti eliminati durante il trattamento preliminare non sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani riciclati comunicata da tale impianto.
6. Se i rifiuti urbani prodotti da un determinato Stato membro sono stati mescolati con altri rifiuti o con rifiuti di un altro paese prima del punto di misurazione o del punto di calcolo, la quota di rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro è identificata utilizzando metodi appropriati, quali registri elettronici e indagini campionarie. Se tali rifiuti subiscono un ulteriore trattamento preliminare, la quantità di materiali non interessati eliminati da tale trattamento è detratta tenendo conto della quota e, se del caso, della qualità dei materiali di rifiuto prodotti dai rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro.
7. Se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, il prodotto di tali operazioni che è soggetto al recupero del materiale, quali frazione minerale delle ceneri pesanti da incenerimento o clinker derivante dal coincenerimento, non è incluso nella quantità di rifiuti urbani riciclati, ad eccezione dei metalli separati e riciclati dopo l'incenerimento dei rifiuti urbani. I metalli integrati nel prodotto minerale in uscita dal processo di coincenerimento dei rifiuti urbani non sono comunicati come riciclati.
8. Se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui non sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, né per il recupero del materiale, ma danno origine a quote significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento, la quantità di rifiuti riciclati è determinata grazie ad un metodo di bilancio di massa secondo cui si tiene conto solo dei materiali di rifiuto soggetti al riciclaggio.
Articolo 4
Calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE
1. La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2027 gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici soltanto in una delle ipotesi seguenti:
a) sono stati raccolti in modo differenziato alla fonte;
b) sono stati raccolti insieme a rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/98/CE;
c) sono stati differenziati e riciclati alla fonte.
3. Per calcolare la quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte, gli Stati membri applicano la metodologia prevista nell'allegato II.
4. La quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte determinata a norma del paragrafo 3 è inclusa sia nella quantità dei rifiuti urbani riciclati sia nella quantità totale dei rifiuti urbani prodotti.
Articolo 5
Calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE
1. La quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento comprende soltanto i metalli contenuti nel concentrato di metallo che è separato dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani e non include gli altri materiali contenuti nel concentrato di metallo.
2. Per calcolare la quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani, gli Stati membri applicano la metodologia prevista nell'allegato III.
Articolo 6
Raccolta dei dati
1. Gli Stati membri ottengono i dati direttamente dagli enti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso.
2. Gli Stati membri prendono in considerazione l'uso di registri elettronici per registrare i dati sui rifiuti urbani.
3. Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, queste soddisfano i requisiti minimi seguenti:
a) sono condotte a intervalli regolari e specificati e riflettono adeguatamente la variazione nei dati oggetto di indagine;
b) sono basate su campioni rappresentativi della popolazione a cui si applicano i loro risultati.
Articolo 7
Comunicazione dei dati
1. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato IV.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri che comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità nel formato riportato nell'allegato V sono considerati conformi al primo comma.
2. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a e), e paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato V.
3. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sugli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato e sugli oli usati raccolti in modo differenziato e trattati nel formato riportato nell'allegato VI.
4. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.
Articolo 8
Abrogazione
La decisione di esecuzione C(2012) 2384 è abrogata. I riferimenti alla decisione di esecuzione abrogata si intendono fatti all'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE per l'anno di riferimento 2016 e, se del caso, per l'anno di riferimento 2017 entro il 30 settembre 2019. I dati per l'anno di riferimento 2018 e, se del caso, per l'anno di riferimento 2019 sono presentati entro 18 mesi dalla fine di ciascun anno di riferimento. I dati previsti dal presente articolo sono trasmessi alla Commissione mediante la norma di interscambio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2011/753/UE.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3. |
2. | ↑ | Decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2011, pag. 11). |
3. | ↑ | Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti [C(2012) 2384 final]. |
4. | ↑ | Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109). |