Rohs II: al via nuove proroghe

Modificato l'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

(Rohs II: al via nuove proroghe)

Con il decreto 17 ottobre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024), il ministero dell'Ambiente ha modificato l'allegato III del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27.

Rohs II: al via nuove proroghe

La modifica è schematicamente contenuta nell'art. 1 del decreto (vedere qui sotto).

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

 

Decreto 17 ottobre 2024 del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione,
del 13 marzo 2024, mediante modifica dell'allegato III del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(ROHS II). (24A06732)

(Gazzetta Ufficiale  n. 295 del 17 dicembre 2024)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in
particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica
delle disposizioni degli allegati al decreto, derivanti da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione del 13
marzo 2024 che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al
cadmio nei punti quantici per il downshift direttamente depositati su
chip semiconduttori LED;
Ritenuta la necessita' di attuare la citata direttiva delegata (UE)
2024/1416 provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III del
decreto legislativo n. 27 del 2014;

Decreta:

 

Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
27

 

1. L'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e'
cosi' modificato:
a) il punto 39 a) e' sostituito dal seguente:

b) dopo il punto 39 a) e' inserito seguente punto

Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2025.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' comunicato alla Commissione europea.

(Diminuite le sostanze pericolose nei Raee)

Credits photo

 

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