Novità per quanto riguarda la restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui alla direttiva 2011/65/Ce (cosiddetta RoHS II). In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 gennaio 2020, attuando un nutrito gruppo di direttive che vanno dalla 2019/169/Ue alla 2019/177/Ue, è intervenuto su piombo e cadmio in diverse applicazioni.
Di seguito il testo del D.M. 17 gennaio 2020.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 gennaio 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea
2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE,
2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre
2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla
restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RoHS II). (20A01280)
in Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, n. 51
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare si provvede
all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso
decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata 2019/169/UE della Commissione, del 16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati
condensatori;
Vista la direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione, del 16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in materiali ceramici
dielettrici PZT in determinati condensatori;
Vista la direttiva delegata 2019/171/UE della Commissione, del 16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici;
Vista la direttiva delegata 2019/172/UE della Commissione, del 16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di
una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e
il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la
configurazione «Flip chip»;
Vista la direttiva delegata 2019/173/UE della Commissione, del 16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per
l'applicazione di smalti su vetro;
Vista la direttiva delegata 2019/174/UE della Commissione, del 16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito dalla
direttiva 69/493/CEE;
Vista la direttiva delegata 2019/175/UE della Commissione, del 16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in
miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le
finestre per determinati tubi laser;
Vista la direttiva delegata 2019/176/UE della Commissione, del 16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi;
Vista la direttiva delegata 2019/177/UE della Commissione, del 16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle
lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate
2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE,
2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE, provvedendo, a
tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) La voce 7, lettera c) - II è sostituita dalla seguente:
«7 c)-II | Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore | Non applica alle applicazioni disciplinate alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV del presente allegato.
Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11». |
b) La voce 7, lettera c)-IV è sostituita dalla seguente:
«7 c)-IV | Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o semiconduttori discreti | Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11». |
c) La voce 8, lettera b) è sostituita dalla seguente:
«8 b) | Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici | Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11; |
8 b)-I | Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in:
- interruttori automatici; - sensori di rilevamento termico; - dispositivi termici di protezione dei motori (esclusi i dispositivi termici di protezione ermetici); |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021». |
- interruttori a corrente alternata per:
|
d) La voce 15 è sostituita dalla seguente:
«15 | Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» | Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11; |
15 a) | Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» in presenza di almeno uno dei seguenti criteri:
- un nodo tecnologico del semiconduttore di 90nm o di dimensioni maggiori; - una matrice di 300 mm² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; - package di matrici impilate di 300 mm² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm² o di dimensioni maggiori |
Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021». |
e) La voce 21 è sostituita dalla seguente:
«21 | Piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico- calcico | Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11; |
21 a) | Cadmio nel vetro stampato a colori con funzioni di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE | Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21
b) o 39, scade il 21 luglio 2021 |
21 b) | Cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico | Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21
a) o 39, scade il 21 luglio 2021 |
21 b) | Piombo negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato | Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021». |
f) La voce 29 è sostituita dalla seguente:
«29 | Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3, e
4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*) |
Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11». |
(*) Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36). » |
g) La voce 32 è sostituita dalla seguente:
«32 | Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser ad argon e kripton | Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- |
diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
per la categoria 11». |
h) La voce 37 è sostituita dalla seguente:
«37 | Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato | Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11». |
i) La voce 18 b) è sostituita dalla seguente:
«18 b) | Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb) | Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11. |
18 b)-I | Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia | Si applicano alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell’allegato IV, e scade il 21 luglio 2021. » |
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h) e i) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.