Rt rifiuti e dispense dalla verifica di idoneità: l'Albo gestori ambientali è intervenuto con la deliberazione 6 marzo 2025, n. 1 «Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152».
In allegato alla deliberazione, i nuovi modelli per:
- la domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, D.Lgs n. 152/2006;
- lo schema di provvedimento di rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall’art 212, comma 16-bis, D.Lgs n. 152/2006;
- lo schema di provvedimento di diniego della dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dal art 212, comma 16-bis, D.Lgs n. 152/2006.
Clicca qui per l'Osservatorio sull'Albo gestori ambientali
Di seguito il testo della deliberazione Anga 6 marzo 2025, n. 1; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 6 marzo 2025, n. 1
Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
Visto l’articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;
Visto quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che sia il Comitato nazionale dell’Albo a definire i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione;
Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 riguardante i requisiti del responsabile tecnico e, in particolare l’articolo 2, comma 5, concernente la dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico; Vista la propria deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 che modifica la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 in merito ai requisiti del responsabile tecnico;
Vista la propria deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023 che modifica da ultimo la deliberazione n. 6 del 30 maggio 21017 in merito ai requisiti del responsabile tecnico;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 che ha introdotto il comma 16-bis all’art. 212 del D.lgs. 152/2006 stabilendo testualmente che “Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.
Ravvisata, pertanto, la necessità di ridefinire ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.M. 120/2014 i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa nei termini indicati dall’art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006;
Ritenuto inoltre, di dover unificare i settori di attività relativi al trasporto di rifiuti previsti nei requisiti minimi del responsabile tecnico di cui all’allegato A della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 con quanto previsto all’art. 2 nella deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023;
DELIBERA
Articolo 1
(Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)
1. I commi 5 e 5ter dell’art. 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, come modificati dalle deliberazioni n. 7 del 16 novembre 2022 e n. 4 del 26 luglio 2023, in attuazione del disposto di cui all’art. 212, comma 16- bis, del D.lgs n. 152/2006 sono così sostituiti:
a) 5: “E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.”
b) 5ter: “Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato E; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato F, ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato G.
2. Nell’allegato A alla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 laddove vengono definiti i requisiti minimi dei responsabili tecnici delle categorie 1,4,5 la dicitura in legenda “aa=anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi” viene sostituita da “aa= anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto di rifiuti”.
3. Gli allegati A, B, C, D, aggiunti agli allegati della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 e sostituiti dagli allegati A, B, C, D della deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023 sono sostituiti integralmente dagli allegati E, F, G alla presente deliberazione.
Articolo 2
(Entrata in vigore)
1. La presente deliberazione entra in vigore il 1° aprile 2025.