Rumore da impianti eolici: le misure per il rilevamento e la mitigazione

Rumore da impianti eolici
I dettagli tecnici sono riportati negli allegati al decreto del ministero della Transizione ecologica 1° giugno 2022

Rumore da impianti eolici: le misure per il rilevamento e la mitigazione sono riportate nel decreto del ministero della Transizione ecologica 1° giugno 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022, n. 139).

La parte tecnica del provvedimento, dettagliata negli allegati, riguarda:

    a) le caratteristiche della strumentazione di misura; 

    b) i parametri da acquisire con la strumentazione; 

    c) i dati da richiedere al gestore dell'impianto eolico; 

    d) le postazioni di misura; 

    e) i tempi di misura; 

    f) le condizioni di misura; 

    g) la valutazione dei dati; 

    h) l'elaborazione dei dati per  la  valutazione  dei  livelli  da confrontare con i limiti. 

 

Nel caso di superamento dei limiti sono previsti:

 1. interventi sulla sorgente rumorosa; 

2. interventi lungo la via di  propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore; 

3. interventi diretti al ricettore.

 

Di seguito il testo del  D.M. 1° giugno 2022.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 1° giugno 2022

 

Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli

impianti eolici e  per  il  contenimento  del  relativo  inquinamento

acustico. (22A03580)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022, n. 139)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero

della transizione ecologica, affidandogli le  funzioni  e  i  compiti

dello Stato in materia  di  politica  energetica  gia'  spettanti  al

Ministero dello sviluppo economico, anche con riferimento all'energia

prodotta da impianti a fonti rinnovabili;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

luglio 2021,  n.  128  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero della transizione ecologica»;

Vista la legge 26 ottobre  1995,  n.  447,  recante  «Legge  quadro

sull'inquinamento acustico» ed, in particolare, l'art.  3,  comma  1,

lettera «m-bis)» che pone in capo allo Stato la  competenza  relativa

alla determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  dello

sviluppo  economico,  della  salute  e  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, dei criteri per la misurazione  del  rumore  emesso  dagli

impianti eolici e  per  il  contenimento  del  relativo  inquinamento

acustico;

Acquisito il parere positivo del Consiglio  del  sistema  nazionale

per la protezione dell'ambiente ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3  e

dell'art. 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132;

 

Decreta:

 

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto determina i criteri per la  misurazione  del

rumore e per l'elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche

in fase previsionale, del  rispetto  dei  valori  limite  del  rumore

prodotto da  impianti  mini  e  macro  eolici  come  individuati  dal

regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,

n.  447  nonche',  nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di

esecuzione previsto dall'art. 11, comma  1,  della  legge  citata,  i

criteri di contenimento del relativo inquinamento acustico.

2. Per gli impianti micro eolici i criteri di  misura,  finalizzati

alla  verifica  del  rispetto  dei  valori  limite  individuati   dal

regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, sono quelli indicate all'Allegato B del decreto  ministeriale

16 marzo 1998.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definisce:

a. Impianto eolico: l'insieme di tutti gli aerogeneratori  di  un

sito eolico, interconnessi tra loro,  di  proprieta'  di  uno  stesso

soggetto giuridico e oggetto della medesima autorizzazione;

b. Aerogeneratore: dispositivo per  la  conversione  dell'energia

cinetica  del  vento  in  energia  elettrica;  puo'  essere  ad  asse

verticale  o  orizzontale.  Ogni  aerogeneratore  e'  costituito,  in

generale, da una torre di sostegno, un  rotore  (mozzo  e  pale),  il

generatore elettrico, il sistema di controllo e  in  alcuni  casi  il

moltiplicatore di giri e/o l'inverter;

c. Distanza ricettore-aerogeneratore: lunghezza del segmento  che

congiunge il punto  di  misura/valutazione  (ricettore)  e  il  mozzo

dell'aerogeneratore;

d. Aerogeneratore a vista: aerogeneratore il cui rotore  non  sia

totalmente schermato da rilievi del  terreno  lungo  la  linea  retta

ricettore-aerogeneratore   tracciata   sul   corrispondente   profilo

altimetrico;

e. Aerogeneratore potenzialmente impattante: aerogeneratore di un

impianto eolico soggetto a  valutazione;  nel  caso  di  un  impianto

eolico con piu' aerogeneratori, aerogeneratore a vista  con  distanza

ricettore-aerogeneratore inferiore a 1,5 km oppure, qualora min  «3r1

; 20D» ≥ 1,5 km, inferiore a min«3r1 ; 20D» dove r1  e'  la  distanza

tra il ricettore e  l'aerogeneratore  piu'  vicino  mentre  D  e'  il

diametro del rotore;

f. Dati di misura:  l'insieme  dei  valori  misurati  secondo  le

procedure del presente  decreto  riferiti  ad  un  periodo  di  dieci

minuti;

g. Dato meteorologico: dato relativo alla velocita'  e  direzione

del vento al ricettore e  agli  aerogeneratori,  presenza/assenza  di

precipitazioni, tipo di precipitazione (pioggia, neve, grandine);

h. Dato utile: dato di misura rimanente dopo l'eliminazione degli

eventi anomali;

i. Evento anomalo: evento  sonoro  singolarmente  identificabile,

non riconducibile al rumore eolico, di  natura  eccezionale  rispetto

alla  rumorosita'  tipica  della  zona  nel  periodo   temporale   di

esecuzione delle  misure/valutazioni  (ad  esempio:  le  sirene,  gli

allarmi, gli spari, nonche' i rumori antropici, i rumori di  animali,

i passaggi di mezzi di trasporto,  purche'  possano  essere  ritenuti

assolutamente estranei ai luoghi, vale a dire atipici per  l'area  in

esame, tenuto conto anche della stagionalita');

j. Intervallo di tempo minimo di misurazione:  periodo  temporale

di acquisizione dei dati meteo e fonometrici pari a dieci minuti;

k. Ricettore: qualsiasi edificio adibito  ad  ambiente  abitativo

individuato dagli strumenti urbanistici  comprese  le  relative  aree

esterne di pertinenza, o ad attivita' lavorativa e  ricreativa;  aree

territoriali edificabili gia' individuate dagli strumenti urbanistici

e da loro varianti generali, vigenti alla data di entrata  in  vigore

del regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge  26  ottobre

1995, n. 447 per gli impianti esistenti, ovvero  vigenti  al  momento

del rilascio del provvedimento autorizzativo per gli impianti nuovi;

l. Ricettore sensibile: edificio adibito a scuola, ospedale, casa

di cura o casa di riposo;

m. Livello di immissione  specifico  dell'impianto  eolico  LE  :

livello di rumore prodotto dall'impianto eolico in ambiente  esterno,

in campo libero o in facciata ad un ricettore, espresso come  livello

continuo equivalente di pressione sonora ponderato A nei due  periodi

di  riferimento,  diurno  (6,00-22,00)  e  notturno  (22,00 -  6,00),

acquisito e valutato secondo i  criteri  di  misura  ed  elaborazione

indicati dal presente decreto;

n. Livello di rumore residuo riferito alla sorgente eolica  LR  :

livello di rumore presente  in  ambiente  esterno  in  assenza  della

specifica sorgente impianto eolico ed espresso come livello  continuo

equivalente di pressione  sonora  ponderato  A  nei  due  periodi  di

riferimento diurno (6,00-22,00) e notturno (22,00 - 6,00),  acquisito

e valutato secondo le tecniche di misura ed elaborazione indicate dal

presente decreto;

o. Livello di rumore ambientale LA : livello di rumore costituito

dall'insieme del rumore residuo e da  quello  prodotto  dall'impianto

eolico nel punto di valutazione; e' espresso  come  livello  continuo

equivalente di pressione  sonora  ponderato  A  nei  due  periodi  di

riferimento  diurno  (6,00-22,00)  e  notturno  (22,00 -   6,00)   ed

acquisito secondo le tecniche di misura ed elaborazione indicate  dal

presente decreto;

p. Velocita' media del vento al ricettore  (Vr  ):  valore  medio

della velocita' del vento misurata con apposito anemometro montato in

prossimita' del ricettore con le  modalita'  descritte  nel  presente

decreto;

q. Velocita' media del vento al mozzo  (V):  valore  medio  della

velocita'  del  vento  misurata  al  mozzo  per  ogni  aerogeneratore

potenzialmente impattante;

r. Direzione prevalente del vento al mozzo (Θ°): moda (valore  in

gradi sessadecimali) della direzione del  vento  al  mozzo  per  ogni

aerogeneratore potenzialmente impattante;

s. Condizioni di vento piu'  gravose:  condizioni  di  vento  che

favoriscono  la  propagazione  del  rumore   dall'aerogeneratore   al

ricettore  (condizione  sottovento);  in   particolare,   si   devono

intendere tali tutte le condizioni in  cui  gli  aerogeneratori  sono

attivi a regimi massimi e la direzione del vento al mozzo e' compresa

entro un angolo di ± 45° rispetto  alla  proiezione  al  suolo  della

congiungente aerogeneratore-ricettore;

t. Referente di impianto: soggetto indicato  dal  gestore  a  cui

l'autorita' di controllo puo' richiedere i dati di impianto necessari

all'elaborazione delle misure e lo spegnimento  degli  aerogeneratori

potenzialmente impattanti per la durata delle misurazioni finalizzate

alla valutazione del livello residuo.

Art. 3

Generalita'

1. I criteri di  misura  tengono  conto  della  peculiarita'  della

sorgente indagata  che  richiede  tempi  di  misura  sufficientemente

lunghi, viste le sue caratteristiche di  variabilita'  nel  tempo  al

variare delle condizioni meteorologiche. In  particolare,  i  criteri

richiedono l'esecuzione simultanea di  rilevamenti  in  continuo  dei

livelli di rumore e dei parametri meteorologici, per tutto  il  tempo

di misura.

2. Le rilevazioni devono permettere  di  valutare  i  vari  livelli

sonori al ricettore nelle condizioni di vento piu' gravose.

3.  Precedentemente  alla   campagna   di   misura,   deve   essere

effettuata/acquisita   (anche   con   il   supporto    del    gestore

dell'impianto) la caratterizzazione anemologica del sito,  attraverso

lo studio della rosa dei venti e delle distribuzioni di Weibull della

velocita' del vento al mozzo, al  fine  di  determinare,  per  quanto

possibile, i periodi piu' opportuni per eseguire le misurazioni.

Art. 4

Criteri e modalita' di misura del rumore eolico

1.  La  procedura  per  l'esecuzione  delle   misure   e   per   la

determinazione dei livelli di rumore e' riportata negli  allegati  al

presente decreto. Negli allegati sono specificati:

a) le caratteristiche della strumentazione di misura;

b) i parametri da acquisire con la strumentazione;

c) i dati da richiedere al gestore dell'impianto eolico;

d) le postazioni di misura;

e) i tempi di misura;

f) le condizioni di misura;

g) la valutazione dei dati;

h) l'elaborazione dei dati per  la  valutazione  dei  livelli  da

confrontare con i limiti.

2. L'Allegato 1 «Norme tecniche  per  l'esecuzione  delle  misure»,

l'Allegato  2   «Procedura   che   prevede   lo   spegnimento   degli

aerogeneratori potenzialmente impattanti» e l'Allegato  3  «Procedura

che non prevede lo spegnimento  degli  aerogeneratori  potenzialmente

impattanti» sono parte integrante del presente decreto.

3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati di cui al comma  2,

sono apportate con decreto del Ministro della transizione  ecologica,

di concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  il  Ministro  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

 

Art. 5

Criteri di contenimento del rumore eolico

1.  Nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di   esecuzione

previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n.  447,

per la disciplina dell'inquinamento  acustico  avente  origine  dagli

impianti eolici attuata attraverso la definizione di specifici valori

limite di immissione e di adeguate modalita' di mitigazione acustica,

con  la  previsione  della  delimitazione  di  fasce  di   pertinenza

acustiche, si applicano i seguenti criteri generali:

a) ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  26

ottobre 1995, n. 447, gli impianti  eolici  sono  classificati  quali

sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti

determinati dai comuni con la classificazione  in  zone  del  proprio

territorio sulla base del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 14 novembre 1997;

b) agli impianti eolici si applica il disposto di cui all'art.  4

del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14  novembre

1997, recante valori limite differenziali di  immissione.  In  deroga

alla  richiamata  disposizione,  nel  caso  del  rumore   eolico   le

valutazioni vengono eseguite unicamente in facciata agli  edifici  e,

pertanto,  non  trovano  applicazione  al  verificarsi   della   sola

condizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dello stesso;

c) i  valori  misurati  con  i  criteri  di  cui  all'art.  4  da

utilizzarsi per le verifiche del rispetto dei valori  limite  di  cui

alle lettere a) e b) sono quelli connessi alle condizioni di  massima

rumorosita' dell'impianto;

d) nel caso di superamenti dei valori limite di cui alle  lettere

a) e b), gli  interventi  finalizzati  all'attivita'  di  risanamento

acustico per il rispetto degli stessi  valori  limite  devono  essere

effettuati secondo la seguente scala di priorita':

1. interventi sulla sorgente rumorosa;

2. interventi lungo la via di  propagazione  del  rumore  dalla

sorgente al ricettore;

3. interventi diretti al ricettore;

e) gli interventi diretti al ricettore di cui  alla  lettera  d),

punto  3  sono  adottati  qualora  mediante  le  altre  tipologie  di

intervento non sia tecnicamente conseguibile  il  raggiungimento  dei

valori limite di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  oppure  qualora  lo

impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale;

f) a seguito dell'accertamento da parte degli organi di controllo

individuati dall'art. 14 della legge 26  ottobre  1995,  n.  447  del

superamento dei valori limite di cui alle lettere a) e b), il gestore

dell'impianto pone in essere le azioni di competenza  previste  della

stessa legge.

2. Il regolamento di esecuzione previsto  dall'art.  11,  comma  1,

della legge 26  ottobre  1995,  n.  447,  terra'  conto  anche  delle

indicazioni  contenute  nelle  linee  guida  sul  rumore   ambientale

(Environmental   Noise   Guidelines   for   the   European    Region)

dell'Organizzazione mondiale della  sanita'  del  2018  e  successive

integrazioni e modifiche.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

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