Rumore da impianti eolici: le misure per il rilevamento e la mitigazione sono riportate nel decreto del ministero della Transizione ecologica 1° giugno 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022, n. 139).
La parte tecnica del provvedimento, dettagliata negli allegati, riguarda:
a) le caratteristiche della strumentazione di misura;
b) i parametri da acquisire con la strumentazione;
c) i dati da richiedere al gestore dell'impianto eolico;
d) le postazioni di misura;
e) i tempi di misura;
f) le condizioni di misura;
g) la valutazione dei dati;
h) l'elaborazione dei dati per la valutazione dei livelli da confrontare con i limiti.
Nel caso di superamento dei limiti sono previsti:
1. interventi sulla sorgente rumorosa;
2. interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
3. interventi diretti al ricettore.
Di seguito il testo del D.M. 1° giugno 2022.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 1° giugno 2022
Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli
impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento
acustico. (22A03580)
(in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022, n. 139)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero
della transizione ecologica, affidandogli le funzioni e i compiti
dello Stato in materia di politica energetica gia' spettanti al
Ministero dello sviluppo economico, anche con riferimento all'energia
prodotta da impianti a fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128 recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica»;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro
sull'inquinamento acustico» ed, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettera «m-bis)» che pone in capo allo Stato la competenza relativa
alla determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli
impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento
acustico;
Acquisito il parere positivo del Consiglio del sistema nazionale
per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'art. 4, comma 3 e
dell'art. 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto determina i criteri per la misurazione del
rumore e per l'elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche
in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore
prodotto da impianti mini e macro eolici come individuati dal
regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447 nonche', nelle more dell'emanazione del regolamento di
esecuzione previsto dall'art. 11, comma 1, della legge citata, i
criteri di contenimento del relativo inquinamento acustico.
2. Per gli impianti micro eolici i criteri di misura, finalizzati
alla verifica del rispetto dei valori limite individuati dal
regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, sono quelli indicate all'Allegato B del decreto ministeriale
16 marzo 1998.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definisce:
a. Impianto eolico: l'insieme di tutti gli aerogeneratori di un
sito eolico, interconnessi tra loro, di proprieta' di uno stesso
soggetto giuridico e oggetto della medesima autorizzazione;
b. Aerogeneratore: dispositivo per la conversione dell'energia
cinetica del vento in energia elettrica; puo' essere ad asse
verticale o orizzontale. Ogni aerogeneratore e' costituito, in
generale, da una torre di sostegno, un rotore (mozzo e pale), il
generatore elettrico, il sistema di controllo e in alcuni casi il
moltiplicatore di giri e/o l'inverter;
c. Distanza ricettore-aerogeneratore: lunghezza del segmento che
congiunge il punto di misura/valutazione (ricettore) e il mozzo
dell'aerogeneratore;
d. Aerogeneratore a vista: aerogeneratore il cui rotore non sia
totalmente schermato da rilievi del terreno lungo la linea retta
ricettore-aerogeneratore tracciata sul corrispondente profilo
altimetrico;
e. Aerogeneratore potenzialmente impattante: aerogeneratore di un
impianto eolico soggetto a valutazione; nel caso di un impianto
eolico con piu' aerogeneratori, aerogeneratore a vista con distanza
ricettore-aerogeneratore inferiore a 1,5 km oppure, qualora min «3r1
; 20D» ≥ 1,5 km, inferiore a min«3r1 ; 20D» dove r1 e' la distanza
tra il ricettore e l'aerogeneratore piu' vicino mentre D e' il
diametro del rotore;
f. Dati di misura: l'insieme dei valori misurati secondo le
procedure del presente decreto riferiti ad un periodo di dieci
minuti;
g. Dato meteorologico: dato relativo alla velocita' e direzione
del vento al ricettore e agli aerogeneratori, presenza/assenza di
precipitazioni, tipo di precipitazione (pioggia, neve, grandine);
h. Dato utile: dato di misura rimanente dopo l'eliminazione degli
eventi anomali;
i. Evento anomalo: evento sonoro singolarmente identificabile,
non riconducibile al rumore eolico, di natura eccezionale rispetto
alla rumorosita' tipica della zona nel periodo temporale di
esecuzione delle misure/valutazioni (ad esempio: le sirene, gli
allarmi, gli spari, nonche' i rumori antropici, i rumori di animali,
i passaggi di mezzi di trasporto, purche' possano essere ritenuti
assolutamente estranei ai luoghi, vale a dire atipici per l'area in
esame, tenuto conto anche della stagionalita');
j. Intervallo di tempo minimo di misurazione: periodo temporale
di acquisizione dei dati meteo e fonometrici pari a dieci minuti;
k. Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo
individuato dagli strumenti urbanistici comprese le relative aree
esterne di pertinenza, o ad attivita' lavorativa e ricreativa; aree
territoriali edificabili gia' individuate dagli strumenti urbanistici
e da loro varianti generali, vigenti alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre
1995, n. 447 per gli impianti esistenti, ovvero vigenti al momento
del rilascio del provvedimento autorizzativo per gli impianti nuovi;
l. Ricettore sensibile: edificio adibito a scuola, ospedale, casa
di cura o casa di riposo;
m. Livello di immissione specifico dell'impianto eolico LE :
livello di rumore prodotto dall'impianto eolico in ambiente esterno,
in campo libero o in facciata ad un ricettore, espresso come livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato A nei due periodi
di riferimento, diurno (6,00-22,00) e notturno (22,00 - 6,00),
acquisito e valutato secondo i criteri di misura ed elaborazione
indicati dal presente decreto;
n. Livello di rumore residuo riferito alla sorgente eolica LR :
livello di rumore presente in ambiente esterno in assenza della
specifica sorgente impianto eolico ed espresso come livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderato A nei due periodi di
riferimento diurno (6,00-22,00) e notturno (22,00 - 6,00), acquisito
e valutato secondo le tecniche di misura ed elaborazione indicate dal
presente decreto;
o. Livello di rumore ambientale LA : livello di rumore costituito
dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dall'impianto
eolico nel punto di valutazione; e' espresso come livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderato A nei due periodi di
riferimento diurno (6,00-22,00) e notturno (22,00 - 6,00) ed
acquisito secondo le tecniche di misura ed elaborazione indicate dal
presente decreto;
p. Velocita' media del vento al ricettore (Vr ): valore medio
della velocita' del vento misurata con apposito anemometro montato in
prossimita' del ricettore con le modalita' descritte nel presente
decreto;
q. Velocita' media del vento al mozzo (V): valore medio della
velocita' del vento misurata al mozzo per ogni aerogeneratore
potenzialmente impattante;
r. Direzione prevalente del vento al mozzo (Θ°): moda (valore in
gradi sessadecimali) della direzione del vento al mozzo per ogni
aerogeneratore potenzialmente impattante;
s. Condizioni di vento piu' gravose: condizioni di vento che
favoriscono la propagazione del rumore dall'aerogeneratore al
ricettore (condizione sottovento); in particolare, si devono
intendere tali tutte le condizioni in cui gli aerogeneratori sono
attivi a regimi massimi e la direzione del vento al mozzo e' compresa
entro un angolo di ± 45° rispetto alla proiezione al suolo della
congiungente aerogeneratore-ricettore;
t. Referente di impianto: soggetto indicato dal gestore a cui
l'autorita' di controllo puo' richiedere i dati di impianto necessari
all'elaborazione delle misure e lo spegnimento degli aerogeneratori
potenzialmente impattanti per la durata delle misurazioni finalizzate
alla valutazione del livello residuo.
Art. 3
Generalita'
1. I criteri di misura tengono conto della peculiarita' della
sorgente indagata che richiede tempi di misura sufficientemente
lunghi, viste le sue caratteristiche di variabilita' nel tempo al
variare delle condizioni meteorologiche. In particolare, i criteri
richiedono l'esecuzione simultanea di rilevamenti in continuo dei
livelli di rumore e dei parametri meteorologici, per tutto il tempo
di misura.
2. Le rilevazioni devono permettere di valutare i vari livelli
sonori al ricettore nelle condizioni di vento piu' gravose.
3. Precedentemente alla campagna di misura, deve essere
effettuata/acquisita (anche con il supporto del gestore
dell'impianto) la caratterizzazione anemologica del sito, attraverso
lo studio della rosa dei venti e delle distribuzioni di Weibull della
velocita' del vento al mozzo, al fine di determinare, per quanto
possibile, i periodi piu' opportuni per eseguire le misurazioni.
Art. 4
Criteri e modalita' di misura del rumore eolico
1. La procedura per l'esecuzione delle misure e per la
determinazione dei livelli di rumore e' riportata negli allegati al
presente decreto. Negli allegati sono specificati:
a) le caratteristiche della strumentazione di misura;
b) i parametri da acquisire con la strumentazione;
c) i dati da richiedere al gestore dell'impianto eolico;
d) le postazioni di misura;
e) i tempi di misura;
f) le condizioni di misura;
g) la valutazione dei dati;
h) l'elaborazione dei dati per la valutazione dei livelli da
confrontare con i limiti.
2. L'Allegato 1 «Norme tecniche per l'esecuzione delle misure»,
l'Allegato 2 «Procedura che prevede lo spegnimento degli
aerogeneratori potenzialmente impattanti» e l'Allegato 3 «Procedura
che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente
impattanti» sono parte integrante del presente decreto.
3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati di cui al comma 2,
sono apportate con decreto del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
Art. 5
Criteri di contenimento del rumore eolico
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione
previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
per la disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dagli
impianti eolici attuata attraverso la definizione di specifici valori
limite di immissione e di adeguate modalita' di mitigazione acustica,
con la previsione della delimitazione di fasce di pertinenza
acustiche, si applicano i seguenti criteri generali:
a) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, gli impianti eolici sono classificati quali
sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti
determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio
territorio sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 1997;
b) agli impianti eolici si applica il disposto di cui all'art. 4
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre
1997, recante valori limite differenziali di immissione. In deroga
alla richiamata disposizione, nel caso del rumore eolico le
valutazioni vengono eseguite unicamente in facciata agli edifici e,
pertanto, non trovano applicazione al verificarsi della sola
condizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dello stesso;
c) i valori misurati con i criteri di cui all'art. 4 da
utilizzarsi per le verifiche del rispetto dei valori limite di cui
alle lettere a) e b) sono quelli connessi alle condizioni di massima
rumorosita' dell'impianto;
d) nel caso di superamenti dei valori limite di cui alle lettere
a) e b), gli interventi finalizzati all'attivita' di risanamento
acustico per il rispetto degli stessi valori limite devono essere
effettuati secondo la seguente scala di priorita':
1. interventi sulla sorgente rumorosa;
2. interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla
sorgente al ricettore;
3. interventi diretti al ricettore;
e) gli interventi diretti al ricettore di cui alla lettera d),
punto 3 sono adottati qualora mediante le altre tipologie di
intervento non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei
valori limite di cui alle lettere a) e b), oppure qualora lo
impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale;
f) a seguito dell'accertamento da parte degli organi di controllo
individuati dall'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 del
superamento dei valori limite di cui alle lettere a) e b), il gestore
dell'impianto pone in essere le azioni di competenza previste della
stessa legge.
2. Il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11, comma 1,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, terra' conto anche delle
indicazioni contenute nelle linee guida sul rumore ambientale
(Environmental Noise Guidelines for the European Region)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 2018 e successive
integrazioni e modifiche.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.