Rumore: i contenuti del piano quinquennale dei Comuni

Pubblicato il D.M. Ambiente 15 aprile 2019, n. 105. La misura prevista dall'art. 7, comma 5 della legge quadro

Pubblicato il D.M. Ambiente 15 aprile 2019, n. 105 che disciplina i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni, previsto dall'art. 7, comma 5 della legge  quadro (legge n. 447/1995) e successive modifiche. Lo ha reso noto il ministero dell'ambiente con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2019, n. 183.

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Tra le varie indicazioni anche l'obbligo quinquennale per le Regioni di inviare alla direzione generale del ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, l'elenco dei comuni la cui popolazione è superiore a 100.000 abitanti e non ancora notificati.

La relazione fornisce dati e indicatori utili agli obiettivi prefissati, strutturati secondo lo schema del modello DSPIR che prevede:

  • a) cause primarie, determinanti (D);
  • b) pressione ambientale (P);
  • c) stato dell'ambiente (S);
  • d) impatto (I);
  • e) risposta (R).

Il decreto, che dettaglia obiettivi, contenuti e gli indicatori, è riportato di seguito ed è anche disponibile sul sito web del ministero.

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Decreto del ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare 15 aprile 2019, n. 000105

Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 105 del 15 aprile 2019che disciplina i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune ai sensi dell’articolo 7, comma 5 della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 42/2017, e in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n·. 59" ed in particolare gli articoli da 35 a 40· relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lO luglio 2014, n. 142 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del milfe, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione"; 

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, ed in particolare l'articolo 7, commi 5 e 5-bis, come modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n.42; 

VISTA la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"; 

DECRETA 

Articolo 1 

(Oggetto del decreto) 

1. Il presente decreto disciplina i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico del comune ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, e in attuazione dell'articolo 27, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 

Articolo 2 

(Finalità) 

l. La relazione quinquennale sullo stato acustico del comune ha l'obiettivo di perseguire la qualità acustica del territorio comunale, consentendone l'analisi dell'evoluzione nel tempo, mediante la descrizione dello stato acustico, la valutazione dello stato di attuazione e dell'efficacia delle misure intraprese per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento acustico insistenti sul territorio comunale, la formulazione di indirizzi per la gestione dei problemi evidenziati, mediante l'utilizzo degli strumenti vigenti, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. 

Articolo 3 

(Elenco dei comuni la cui popolazione è superiore a 100.000 abitanti, non notificati quali agglomerati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)


l. Entro il 30 giugno 2019 e successivamente ogni cinque anni, le regioni inviano alla Direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, competente in materia di adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, l'elenco dei comuni la cui popolazione è superiore a 100.000 abitanti, non notificati quali agglomerati ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera a), del citato decreto legislativo, e soggetti all'obbligo della redazione della relazione quinquennale, indicando le motivazioni della mancata notifica. Contestualmente le regioni comunicano e notificano ai medesimi comuni l'obbligo degli adempimenti previsti dal presente decreto. 

Articolo 4 

(Linee guida relative ai contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico del comune)

l. Le relazioni quinquennali sullo stato acustico del comune sono redatte in conformità ai contenuti e alle specifiche indicate nelle linee guida contenute nell'Allegato A al presente 

decreto, del quale costituisce parte integrante.
2. Con decreto direttoriale possono essere apportate integrazioni e modifiche all'Allegato A volte a garantire maggiori ed adeguate forme di tutela dall'inquinamento acustico ambientale, anche mediante l'utilizzo degli innovativi prodotti delle attività di ricerca e delle migliori tecnologie disponibili. 

Allegato A 

(Linee Guida relative ai contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico del comuni)

Il presente Allegato definisce i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei comuni di cui all'elenco previsto dall'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto. 

1. Princìpi ispiratori e criteri generali

I contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico del comune, prevista dalla Legge 

Quadro sull'inquinamento acustico, 26 ottobre 1995, n.447, articolo 7 comma 5, si propongono di: 

a) garantire elevate ed adeguate forme di tutela dall'inquinamento acustico, come definite dalla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447;

b) semplificare gli atti e le procedure amministrative, evitando sovrapposizioni e duplicazioni; 

c) attribuire alla relazione quinquennale caratteristiche di utilità, incisività e snellezza procedurale, assicurando la conoscenza e la comprensione delle connotazioni acustiche del territorio comunale. 

La relazione si configura quale strumento conoscitivo di analisi e monitoraggio a supporto e indirizzo delle politiche di pianificazione acustica del territorio comunale e costituisce, per i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, non notificati dalla regione di appartenenza quali agglomerati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, lo strumento di indagine e determinazione dello stato acustico del territorio comunale e di valutazione dello stato di attuazione e dell'efficacia degli interventi già realizzati per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento acustico e dell'esposizione della popolazione. 

2. Obiettivi

La relazione quinquennale sullo stato acustico del comune ha l'obiettivo di fornire informazioni e strumenti alle amministrazioni comunali e alle regioni per perseguire la qualità acustica del territorio comunale, consentendone l'analisi dell'evoluzione nel tempo, mediante la descrizione dello stato acustico e la valutazione dello stato di attuazione e dell'efficacia delle misure di prevenzione e mitigazione insistenti sul territorio comunale, costituendo altresì base conoscitiva utile per la formulazione di indirizzi per la gestione dei problemi evidenziati, mediante l'utilizzo degli strumenti vigenti, anche al fine di consentire alla regione di competenza di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. 

La caratterizzazione acustica del territorio comunale è garantita mediante l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi di dati informativi e strumentali relativi all'inquinamento acustico e mediante l'impiego di idonei modelli previsionali.
La relazione fornisce dati e indicatori utili agli obiettivi prefissati, strutturati secondo lo schema del modello DPSIR: 

a) cause primarie, determinanti (D); b) pressione ambientale (P);
c) stato dell'ambiente (S);
d) impatto (I);
e) risposta (R). 

3. Contenuti

I contenuti della relazione quinquennale sono distinti nei seguenti tre ambiti: 

a) determinazione dello stato acustico del comune;
b) verifica dello stato di attuazione delle misure intraprese dai piani vigenti sul territorio comunale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento acustico e la valutazione dell'efficacia delle stesse;
c) formulazione di indirizzi per la gestione dei problemi causati dall'inquinamento acustico nell'ambito del territorio comunale, mediante l'utilizzo degli strumenti vigenti, e delle politiche future da attuare. 

3.1 Determinazione dello stato acustico del comune 

La relazione contiene una dettagliata analisi dello stato acustico del comune, eseguita attraverso la descrizione morfologica, territoriale e socio-economica del territorio comunale, la verifica della congruenza tra gli strumenti di pianificazione acustica del territorio e gli strumenti urbanistici vigenti, la descrizione delle sorgenti di rumore considerate, dei ricettori sensibili e delle zone silenziose, dei livelli di inquinamento acustico ambientale riscontrati, dei dati numerici e delle informazioni strutturate in indicatori secondo lo schema del modello DPSIR. 

La relazione deve contenere mappe di rappresentazione cartografica delle informazioni riguardanti lo stato acustico. 

3.1.1 Descrizione del territorio comunale e degli strumenti di pianificazione vigenti. 

La relazione deve descrivere le caratteristiche del comune dal punto di vista urbanistico e morfologico. Sarà fornito il numero di abitanti e le indicazioni sulle caratteristiche storiche e socio-economiche della città. In particolare la relazione deve specificare se sono presenti insediamenti produttivi e la loro ubicazione, nonché la presenza di aeroporti e porti commerciali e/o turistici. Devono essere indicati i sistemi delle infrastrutture stradali e ferroviarie, che saranno oggetto di descrizione più dettagliata all'interno del capitolo della relazione dedicato alle sorgenti di rumore, con gli spostamenti degli abitanti in base alle direttrici di movimento. Devono essere indicati gli enti gestori delle infrastrutture principali di trasporto che interessano la città. 

Deve essere specificato se il comune si è dotato, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447, fornendo le informazioni in merito agli atti di approvazione relativi ai contenuti principali del suddetto piano. 

Devono essere fomite le indicazioni in merito agli strumenti urbanistici approvati e vigenti in ambito comunale, agli strumenti di monitoraggio e pianificazione acustica, previsti dalla normativa vigente ai sensi degli articoli 4, 7, lO e 15 della legge quadro sull'inquinamento acustico, 26 ottobre 1995, n.447, e relativamente agli strumenti di pianificazione i cui contenuti comportano relazioni e ripercussioni nel settore dell'inquinamento acustico (piani regolatori generali; piani generali del traffico urbano; piani urbani della mobilità sostenibile; ecc..). 

3.1.2 Indicatori di riferimento 

Gli indicatori sono strutturati nelle cinque categorie descritte dal modello di studio delle variabili ambientali DPSIR: indicatori di cause generatrici primarie (Determinanti), indicatori delle Pressioni ambientali, indicatori dello Stato attuale dell'ambiente, indicatori degli Impatti e indicatori delle Risposte messe in atto dall' Amministrazione Comunale. 

Dati e informazioni per il popolamento degli indicatori sono rintracciabili nei documenti ufficiali pubblicati dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e dall'ISTAT e presso le sedi delle ARPA/APPA e degli uffici comunali. L'elenco di seguito riportato è a titolo indicativo e messo a disposizione del comune per avere indirizzi su come predisporre la relazione, e quindi non costituiscono obbligo per la redazione della stessa. In base alla disponibilità di dati, di risorse, delle caratteristiche del territorio e delle azioni che si vogliono intraprendere, saranno selezionati gli indicatori da riportare nella relazione per giustificare le scelte. 

INDICATORI
Determinanti 

a) Attività
1) concessioni per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico per somministrazione di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi (numero per anno) 

2) concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni temporanee, sociali, musicali, intrattenimento (numero per anno) 

3)  attività produttive:
a) industriali (numero e tipologia, specificando se sono siti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)
b) artigianali (numero)
c) agricole (numero)
d) altro (numero)

4)  attività di servizio elo commerciali:
a)  locali di intrattenimento danzante (numero)
b)  pubblici esercizi e circoli privati (numero)
c)  attività commerciali, professionali e di servizio (numero)

5)  attività temporanee:
a)  cantieri (numero)
b)  manifestazioni (numero)

b) Infrastrutture di trasporto

1) densità di tutte le infrastrutture stradali (lunghezza/superficie comunale),  individuando ed indicando le infrastrutture stradali principali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
2) densità di tutte le infrastrutture ferroviarie (lunghezza/superficie comunale), individuando ed indicando le infrastrutture ferroviarie principali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
3) numero e capacità di tutte le infrastrutture aeroportuali, individuando ed indicando gli aeroporti principali ai sensi dell'articolo2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
4) numero e capacità delle infrastrutture portuali 

Pressione 

a) traffico aeroportuale
b) traffico ferroviario
c) traffico stradale
d) densità di popolazione
e) livelli di rumore misurati elo ottenuti mediante l'utilizzo di modelli previsionali 

Stato 

a) popolazione esposta al rumore

b) numero di esposti pervenuti alle ARPAIAPPA per determinanti relativi al territorio comunale 

c) sorgenti controllate (numero) e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti normativi 

d) percentuale della rete stradale che ricade nel territorio comunale per la quale si ha il superamento dei limiti 

e) percentuale della rete ferroviaria che ricade nel territorio comunale per la quale si ha un superamento dei limiti 

Impatti 

a) effetti sulla popolazione
b) effetti sulla fauna e sull'ambiente

Risposta 

a)  stato di attuazione della Classificazione acustica del territorio comunale - PCCA - ai sensi dell'articolo 6 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, 26 ottobre 1995, n.447
b)  stato di attuazione del Piano di risanamento comunale - PCAR - ai sensi dell'articolo 7 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, 26 ottobre 1995, n.447 e coordinamento con il Piano Urbano del Traffico (PUT, PUMS)
c)  stato di attuazione dei Piani di Contenimento e abbattimento del Rumore (PCAR) ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2000
d)  presenza di un Regolamento Rumori, nelle Norme Tecniche dei Piani di Governo del Territorio
e)  definizione dei valori limite alle strade comunali di tipologia E e F ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n.142)
f)  attività di controllo amministrativo e strumentale del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (si/no; numero)
g)  numerO di valutazioni previsionali di impatto acustico
h)  numero di valutazioni previsionali di clima acustico
i)  numero di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)
j)  controllo amministrativo, da parte del comune, delle attività presenti sul territorio,
oggetto di segnaIazioni di disturbo da rumore
k)  numero di delibere e ordinanze in materia di inquinamento acustico, specificando la
tipologia;
I) numero di campagne di monitoraggio
m)numero di campagne di informazione
n) numero di interventi di bonifica
o) interventi di monitoraggio acustico (specificando se su iniziativa del comune o su esposti presentati dai cittadini, fornendo informazioni sui risultati, ecc.)
p) partecipazione a progetti di ricerca; coinvolgimento in progetti cofinanziati da fondi nazionali ed europei 

3.1.3 Sorgenti di rumore
Sono oggetto di analisi le sorgenti di inquinamento acustico presenti nel comune, delle quali saranno descritte le caratteristiche acustiche. Particolare attenzione sarà dedicata alle sorgenti che maggiormente caratterizzano acusticamente il territorio comunale.
Sono poste in evidenza le sorgenti appartenenti al campo di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, quali le principali infrastrutture di trasporto stradale, ferroviario, aeroportuale e i siti industriali, inclusi i porti (articolo 2 del decreto citato). I dati riguardanti tali sorgenti possono essere desunti dalle mappature acustiche istituzionali delle Autorità Competenti e degli Enti gestori delle infrastrutture e/o richiesti previa istanza scritta agli stessi. 

3.1.4 Ricettori sensibili
Sono individuati i ricettori sensibili, appartenenti alla Classe I della Classificazione acustica del territorio comunale, descritta nella Tabella A: classificazione del territorio comunale, 

Allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
Per ogni ricettore sensibile occorrerà determinare attraverso misure e mediante l'utilizzo di modelli numerici previsionali i livelli assoluti di immissione, al fine di verificare il rispetto dei valori limite. 

3.1.5 Aree critiche
Sono individuate, attraverso misure e mediante l'utilizzo di modelli di calcolo previsionali, e rappresentate graficamente, le aree del territorio comunale nelle quali per effetto delle immissioni delle sorgenti considerate si abbia superamento dei valori limite previsti dai  decreti attuativi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, 26 ottobre 1995, n.447. Saranno evidenziate inoltre le aree critiche caratterizzate dalla presenza delle principali infrastrutture di trasporto e dai siti industriali, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 194/2005. 

3.1.6 Zone silenziose
Sono individuate le zone silenziose presenti nel territorio comunale, definite dall'articolo 2, comma l, lettera aa), lettera bb) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ".
La determinazione e la gestione delle aree silenziose saranno assicurate in osservanza a quanto prescritto dal decreto previsto dall'articolo 3, comma l, lettera g) del decreto legislativo 17 febbraio 2017 n.42. 

3.1.7 Mappe
La relazione deve contenere mappe di rappresentazione cartografica dello stato acustico del territorio comunale, anche al fine di consentire l'analisi dell'evoluzione nel tempo della qualità acustica.
Nelle mappe sono rappresentate le informazioni disponibili, appartenenti alle diverse tipologie di dati.
E' prodotta, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, una cartografia in scala adeguata che mostri i confini del centro abitato, insieme ai confini dei centri abitati dei comuni contigui e una tabella che riporti i valori di popolazione residente nel comune.
I dati relativi alla popolazione dovranno basarsi sui dati Istat disponibili più recenti e, nel caso di pluralità di comuni, dovranno essere riferiti alla stessa annualità
Nelle mappe sono rappresentate le sorgenti di inquinamento acustico, i ricettori sensibili, le aree critiche e le zone silenziose.
Qualora fossero presenti sorgenti appartenenti all'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, i dati noti, desunti dalle mappature acustiche, saranno riportati nelle mappe. A tal proposito il comune potrà formulare apposita richiesta di suddette informazioni all'autorità competente per la relativa sorgente, considerati gli obblighi di trasmissione delle mappature acustiche in carico ai gestori di infrastrutture notificate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. 

La relazione deve contenere mappe del rumore generato dalle principali sorgenti presenti nell'intero territorio comunale.
Obbligatoriamente devono essere individuate le aree critiche nelle quali è misurato o calcolato il superamento dei valori limite previsti dai decreti attuativi della legge quadro sull'inquinamento acustico, 26 ottobre 1995, n.447. 

Saranno quindi rappresentate graficamente le informazioni mediante la redazione di mappe, con l'evidenziazione dei superamenti, espressi in LAeq, sui periodi temporali di riferimento prescritti dalla legge (mappe di conflitto).
Devono esseni specificati i livelli di rumore presso i ricettori appartenenti alla Classe I della Classificazione acustica del territorio comunale, descritta nella Tabella A: classificazione del territorio comunale, Allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e presso le zone silenziose, la cui determinazione sarà condotta in osservanza a quanto prescritto dal decreto previsto dall'articolo 3, comma l, lettera g) del decreto legislativo 17 febbraio 2017 n.42. 

Ulteriori informazioni ritenuti utili alla determinazione dello stato acustico del comune potranno essere riportate facoltativamente nella relazione.
Potranno essere condotti studi, anche sulla base degli esposti inviati dai cittadini, avviando mirate campagne di monitoraggio acustico, con particolare riguardo ali'individuazione di aree acusticamente omogenee, potenzialmente rappresentative di ulteriori aree del territorio comunale, i-cui risultati possono essere attribuiti a contesti simili. 

Sarà possibile completare l'informazione con la redazione di mappe rappresentanti i livelli di rumore formulati mediante gli indicatori acustici Lden e Lnight come definiti dalla direttiva Europea 2002/49/CE, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, con la definizione dell'entità di popolazione esposta, mediante l'utilizzo di modelli matematici conformi alle specifiche di cui alla direttiva UE/2015/996 del 19 maggio 2015 che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE e/o attraverso misure sul campo indirizzate a fornire le medesime informazioni richieste dalla direttiva 2002/49/CE per le città notificate come agglomerato. 

L'entità di popolazione esposta ad intervalli di valori espressi in Lden ed Lnight potrà essere calcolata secondo i metodi definiti dalla direttiva 2002/49/CE, per le sorgenti rientranti nel campo di applicazione della stessa. 

3.2 Verifica dello stato di attuazione delle misure intraprese dai piani vigenti e valutazione dell'efficacia degli interventi

La relazione quinquennale assicura la verifica dello stato di attuazione dei piani territoriali, urbanistici, di pianificazione del traffico e attinenti al settore dell'inquinamento acustico, anche al fine di individuare criticità esistenti e valutare le potenziali sinergie tra i contenuti dei vari strumenti, da porre in atto.
Deve essere condotta una valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione e mitigazione effettuati, previsti dai piani di settore vigenti. In particolare sarà monitorata l'implementazione del piano di risanamento acustico comunale, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2000 e dei piani di azione previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, i cui interventi insistono sul territorio comunale.
Saranno quindi descritti gli interventi in itinere, in corso e quelli programmati, ma non ancora realizzati, con le indicazioni relative alle autorità competenti, ai fondi spesi e alle risorse disponibili.
I metodi utilizzati dovranno consentire di valutare i benefici ottenuti. Qualora sia stato adottato e popolato l'indicatore entità di popolazione esposta, secondo i metodi definiti dalla direttiva 2002/49/CE, per le sorgenti rientranti nel campo di applicazione di tale direttiva, con  valori espressi in Lden ed Lnight, saranno valutati i benefici in termini di riduzione del numero di persone esposte ai determinati intervalli di rumore considerati. 

3.3 Indirizzi di gestione dei problemi causati dall'inquinamento acustico e politiche future

La determinazione dello stato acustico del territorio comunale consente l'individuazione dei problemi emergenti ed è di supporto alla formulazione di indirizzi per la gestione di tali criticità.
La relazione quinquennale deve contenere l'indicazione delle principali azioni di risposta che il comune intende attuare, mediante l'utilizzo degli strumenti vigenti, con la definizione delle priorità che si intendono adottare. Saranno quindi utilizzati gli indicatori di risposta sopra menzionati, attinenti alla realtà territoriale considerata.
La relazione deve inoltre assicurare una chiara, esaustiva e comprensibile informazione ai cittadini e un apposito paragrafo di sintesi sarà dedicato a tale scopo. 

Riferimenti bibliografici 

1. Agenzia Nazionale per la Protezione dell 'Ambiente: "Linee guida per la rilevazione di dati utili per la stesura della relazione biennale sullo stato acustico del comune", CTN_AGF ANPA.
2. DGR n, 1092 del 11.12.2012 - Allegato A - Linee guida per l'elaborazione della relazione biennale sullo stato acustico dei comuni di cui al/'articolo 9bis della L,R. della Toscana 89/98 E s.m.i. (L,R 89/1998, articolo 2. comma 2, lettera c).
3. Linee Guida della Regione Lombardia relative ai contenuti della relazione biennale sullo stato acustico del comune.
4. Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione'e alla gestione del rumore ambientale.
5.Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n, 194: "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 222 del 23 settembre 2005.
6.Direttiva (VE) 2015/996 della Commissione del 19 maggio 2015 che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
7. Decreto "legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. Disp
osizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. a norma dell'articolo 19. comma 2. lettere a). b), c), d). e).j) e h) della legge 30 ottobre 2014, n, 161.(GU Serie Generale n, 79 del 04-04-2017).
8. Legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995. n, 447. (GU n,254 del 30-10-1995 - Suppl Ordinario n, 125): 

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