Rumore: novità per piani di azione e zone silenziose

Rumore piani di azione
Il D.D. 7 maggio 2024, n. 135 sostituisce le precedenti linee guida adottate con il decreto del direttore della direzione generale valutazioni ambientali 13 dicembre 2023, n. 664

Rumore: novità per piani di azione e zone silenziose con il decreto del direttore della direzione generale valutazioni ambientali del Mase 7 maggio 2024, n. 135. A renderlo noto è lo stesso dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2024, n. 134.

Di fatto il nuovo decreto reca l'«adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007», sostituendo di fatto le precedenti linee guida adottate con il decreto del direttore della direzione generale valutazioni ambientali 13 dicembre 2023, n. 664.

In particolare, i nuovi allegati recano:

  • allegato 1: specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi ai piani di azione e zone silenziose in agglomerato e in aperta campagna (D.Lgs. n. 194/2005);
  • allegato 2: specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali dei piani di azione e zone silenziose (D.Lgs. n 194/2005);
  • allegato 3: linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai Piani di Azione e alla sintesi non tecnica per la consultazione del pubblico (D.Lgs. n. 194/2005).

A seguire il testo del D.D. 7 maggio 2024, n. 135; gli allegati sono disponibili alla fine della pagina in formato pdf.

Decreto del direttore della direzione generale valutazioni ambientali 7 maggio 2024, n. 13

Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. menzionato al precedente “visto”, le competenze dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) sono esercitate dal Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS);

VISTO il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 novembre 2021, n. 3000, come modificato dal D.M. del 19 gennaio 2023, n. 23, recante “modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica” - registrato alla Corte dei Conti in data 24/01/2023, n. 244;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che dispone che il “Ministero della transizione ecologica” è rinominato “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO il D.M. 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell’Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica per l’anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTO il D.M. 14 marzo 2024, n. 100, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2024, registrato dall’UCB del MASE in data 15 marzo 2024, n. 103 ed ammesso alla registrazione dall’Ufficio di controllo di legittimità della Corte dei Conti in data 29 marzo 2024, n. 1055;

VISTO il D.P.R. 27 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 15 gennaio 2024 al n. 60, con il quale è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO l’articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, che istituisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), del quale fanno parte l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;

VISTO l’articolo 1 dello Statuto dell’ISPRA, approvato con D.M. 0000356 del 9/12/2013, secondo cui l’Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l’Accordo di collaborazione MiTE (ora MASE) – ISPRA “per il supporto all’attività sull’inquinamento acustico” stipulato in data 09 settembre 2021 di cui al a Decreto n. 9 del 04/10/2021, modificato con Decreto n. 99 del 16/02/2023, della durata di 36 mesi, per l’importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00);

VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE);

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante “Attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”;

VISTA la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, come modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;
VISTO il Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 della Commissione dell’11 novembre 2021, che istituisce l’archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la nota prot. n. 0067007/2023 del 7 dicembre 2023, acquisita agli atti con prot. n. 201194/MASE di pari data, con la quale l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha trasmesso le linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 664 del 13 dicembre 2023 - “Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007” ed i relativi allegati;

CONSIDERATO che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha trasmesso, con nota prot. n. 19709/2024 del 9 aprile 2024, acquisita agli atti con prot. n. 66353/MASE di pari data, le specifiche tecniche relative al flusso DF7_10 di cui alla Direttiva 2002/49/CE in sostituzione, a seguito di integrazioni e correzioni, di quanto precedentemente inviato con nota prot. n. 0067007/2023 del 7 dicembre 2023 e pubblicato nelle Linee Guida adottate con il succitato Decreto Direttoriale n. 664 del 13 dicembre 2023;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’adozione delle linee guida, modificate a seguito della comunicazione di ISPRA prot. n. 19709/2024, acquisita agli atti con protocollo n. 66353/MASE del 9 aprile 2024;

DECRETA

Art. 1
(Linee guida Piani di Azione e Zone silenziose)

1. Le Linee guida, adottate con il Decreto del Direttore della Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 664 del 13 dicembre 2023, per la redazione dei Piani di Azione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 e Zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, sono sostituite dal presente atto.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono suddivise nel seguente modo:

a) Allegato 1: Specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi ai Piani di Azione e Zone silenziose in agglomerato e in aperta campagna (D.Lgs. 194/2005);

b) Allegato 2: Specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali dei Piani di Azione e Zone silenziose (D.Lgs. 194/2005);

c) Allegato 3: Linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai Piani di Azione e alla sintesi non tecnica per la consultazione del pubblico (D.Lgs. 194/2005).

3. I contenuti della documentazione di cui al comma 2 recepiscono i contenuti delle linee guida di pari argomento emanate dall’Agenzia Europea dell’Ambiente su disposizione della Commissione Europea e sono oggetto di successivo aggiornamento nel caso di modifiche alle linee guida comunitarie.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Le linee guida di cui all’articolo 2, del presente decreto ed i successivi eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegati

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