Scarichi gassosi nell’industria chimica: pubblicate le Bat conclusion nella decisione di esecuzione (Ue) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 (in G.U.C.E. L del 12 dicembre 2022, n. 318).
Dettate disposizioni, tra le tante, per le emissioni:
- diffuse di COV nell’atmosfera;
- totali nell’atmosfera nella produzione di polimeri o gomme sintetiche;
- di polveri, piombo e nichel convogliate nell’atmosfera;
- di CO, NOX e SOX convogliate nell’atmosfera provenienti dal trattamento termico;
- di ammoniaca convogliate nell’atmosfera derivanti dall’uso della riduzione catalitica selettiva (SCR) o della riduzione non catalitica selettiva (SNCR).
Qui per le BAT conclusion delle industrie di trasformazione dei metalli ferrosi
Di seguito il testo degli articoli della decisione di esecuzione (Ue) 2022/2427; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
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Decisione di esecuzione (Ue) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica
(in G.U.C.E. L del 12 dicembre 2022, n. 318)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
[notificata con il numero C(2022) 8788]
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)[1]GU L 334 del 17.12.2010, pag.17., in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
(2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 [2]Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3)., ha trasmesso alla Commissione, l’11 maggio 2022, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. Il parere è accessibile al pubblico[3]https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/acce74d3-4314-43f8-937b-9bbc594a16ef?p=1&n=10&sort=modified_DESC.
(3) Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse contengono gli elementi principali del documento di riferimento sulle BAT.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 334 del 17.12.2010, pag.17. |
2. | ↑ | Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3). |
3. | ↑ | https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/acce74d3-4314-43f8-937b-9bbc594a16ef?p=1&n=10&sort=modified_DESC |