La legislazione
Comunitaria
Il concetto di “persona competente in ambito Sds”, è riportato al punto 0.2.3 dell’allegato II al regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Reach), modificato recentemente dal regolamento (Ue) n. 878/2020, secondo il quale la scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento. Questa richiesta normativa è allineata a quanto già presente nel “Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals” (Ghs) ormai giunto all’ottava revisione (2019) che pone molta enfasi alla formazione (training), in particolare per quanto riguarda la comunicazione dei pericoli, come parte integrante della comunicazione stessa e della gestione dei rischi. Nello specifico, il Ghs pone in rilievo al fatto che le informazioni e la formazione debbano essere adeguate e finalizzate a intraprendere azioni appropriate in risposta ai pericoli chimici. I gruppi chiave per la formazione includono i lavoratori, gli addetti alle emergenze e coloro che sono coinvolti nella preparazione di etichette, Sds e strategie per la comunicazione dei pericoli.
Italiana
Questa visione internazionale trova un parallelismo nella legislazione italiana, all’art. 227, D.Lgs. n. 81/2008 (nell’ambito del titolo IX sulle sostanze pericolose) secondo il quale il datore di lavoro garantisce che i lavoratori dispongano di informazione e di formazione sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro e sulle azioni adeguate da intraprendere per proteggersi da questi pericoli.
Il medesimo articolo chiarisce che il datore di lavoro assicura accesso alle schede dati di sicurezza messa a disposizione dai fornitori, allineandosi perfettamente con quanto richiesto dall’art. 35 del Reach.
Infine, sempre nell’ambito di formazione ed informazione per i lavoratori, l’articolo 227, D.Lgs. n. 81/08 prescrive che il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal Reach (ovvero Sds ma anche scenari di esposizione).
Quali competenze?
È chiaro, quindi, che, nello svolgere un’attività tanto centrale quanto delicata e con un’elevata importanza sociale come la stesura di una Sds, punto centrale e fondamentale per ogni persona competente, così come richiamata dell’allegato II al Reach, è la competenza, come anche la disponibilità ad accrescerla costantemente e attivamente con la preparazione, l’aggiornamento e l’esperienza. Da notare che, come riportato nella guida Echa «Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza» (versione 4.0, dicembre 2020), nel regolamento Reach non viene fornita alcuna definizione specifica di “persona competente”. Tuttavia, una definizione utile del termine in questo contesto può essere quella di una persona (o gruppo di persone) o di un coordinatore di un gruppo di persone in possesso, in virtù della propria formazione, esperienza e istruzione permanente, di sufficienti conoscenze che le/gli consentano la compilazione delle rispettive sezioni della Sds o nella sua totalità.
Nel regolamento Reach non vi è alcuna indicazione specifica nemmeno in merito alla formazione che la persona competente debba ricevere, a un corso specifico da seguire o a un esame ufficiale da sostenere. Tuttavia, può risultare utile frequentare corsi, sostenere eventuali esami e conseguire certificazioni al fine di attestare le competenze richieste.
La formazione e l’istruzione permanente di queste persone può essere fornita internamente o esternamente.
Qualora dovessero essere compilate Sds per esplosivi, biocidi, prodotti fitosanitari, o tensioattivi, risultano necessarie ulteriori conoscenze in merito alla normativa applicabile ai prodotti specifici.
L’elenco riportato nella tabella 1 (non esaustivo) fornisce un’indicazione dei vari ambiti di conoscenza cui potrebbe fare riferimento una persona intenzionata a dimostrare le proprie competenze.
Tabella 1
Ambiti di conoscenza
1 | Nomenclatura chimica |
2 | Direttive e regolamenti europei (Reach, Clp, direttiva sugli agenti chimici, limiti di esposizione professionale, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, dispositivi di protezione individuale, trasporto di merci pericolose eccetera) |
3 | Linee guida nazionali o internazionali |
4 | Misure di primo soccorso |
5 | Prevenzione incendi |
6 | Misure di emergenza (prevenzione infortuni, manipolazione e stoccaggio) |
7 | Proprietà chimico-fisiche |
8 | Tossicologia ed ecotossicologia |
9 | Disposizioni in materia di trasporto |
10 | Disposizioni nazionali |
Risulta evidente come sia particolarmente difficile che un’unica persona disponga di conoscenze tali da comprendere tutti i settori contemplati da una Sds. È, pertanto, necessario che la persona competente possa fare affidamento su ulteriori competenze, tanto interne quanto esterne. La persona competente deve garantire la coerenza della Sds, in particolar modo qualora si tratti del coordinatore di un gruppo di persone.
Si evince che sul fornitore delle sostanze o miscele grava il dovere specifico di garantire che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, comprendente corsi di aggiornamento.
Accanto alla professionalità e all’esperienza della persona competente Sds c’è la formazione, così come indicato sia nel regolamento Reach che nel Ghs.
La Uni/PdR 60:2019
Oltre alla già citata possibilità di formazione attraverso corsi tematici, a livello nazionale è presente inoltre una prassi di riferimento dell’ente italiano di normazione (Uni), la Uni/PdR 60:2019 relativa all’esperto del ciclo di vita delle sostanze – attività e requisiti dei profili professionali di responsabile schede dati di sicurezza (Rsds) e di esperto del sistema rifiuti (Esr).
È bene ricordare che una prassi di riferimento è un documento Uni che introduce prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche quando non presenti norme internazionali, europee o nazionali. Trascorsi cinque anni dalla pubblicazione, questi documenti possono essere trasformati in un documento normativo (Uni, Uni/Ts, Uni/Tr) oppure devono essere ritirate. Questa prassi è legata, in virtù della legge n. 4/2013, ad un processo di attestazione di competenze volontarie delle figure professionali rilasciate da organismi di certificazione di persone accreditati da Accredia.
Le sanzioni
L’importanza della Sds ha un risvolto anche sanzionatorio. Infatti, il D.Lgs. n. 133/2009 e il D.Lgs. n. 186/2011 disciplinano il regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni rispettivamente del regolamento Reach e del regolamento Clp. Per quanto compete la scheda dati di sicurezza, la sua gestione errata può condurre a sanzioni amministrative fino a 60.000 €, a carico del fornitore di una sostanza o di un preparato.