(Scorte di energia per il 2024)
Con il decreto 24 aprile 2024, il ministero dell'Ambiente ha reso nota la determinazione delle scorte di sicurezza per il 2024.
Sette i punti toccati dal provvedimento sulle scorte di energia per il 2024:
- la determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza
e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per
l'anno scorta 2024; - la valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il prodotto Gpl;
- l'identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche;
- l'obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano;
- la determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2024;
- la valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero;
- il limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti
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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento con i relativi allegati.
Decreto 24 aprile 2024 del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche per l'anno
scorta 2024. (24A02310)
(Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2024)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a
Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia
internazionale per l'energia (A.I.E.);
Vista la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la
direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri
di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE,
ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte
petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate
annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2014, ed in particolare l'art. 25
recante «Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere.
Procedura di infrazione n. 2015/4014», che prevede la possibilita' di
ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte
specifiche non attribuite all'OCSIT;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio
2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n.
234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della
Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva
2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo
degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 2, modifica
l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249,
stabilendo che «in deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle
importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono
determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi
importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno
in questione.»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione in legge del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2,
comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione
ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;
Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre
2022, n. 264, ed in particolare l'art. 1, «Modifiche all'art. 2 del
decreto legislativo n. 300/1999», con il quale «Il Ministero della
transizione ecologica (MITE) e' stato denominato «Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte
energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di
emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale
infrastrutture e sicurezza, del Dipartimento energia, del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 3
maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 13 maggio 2022, n. 111, di determinazione dei
quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2022;
Visto l'art. 31-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante «Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 11
gennaio 2022 recante «Semplificazione del sistema di tenuta delle
scorte di sicurezza petrolifere»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio
2019 di Attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n.
234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della
Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva
2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo
degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 8, modifica
l'allegato I (di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 249), stabilendo che per il calcolo
dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti
petroliferi, ci si avvale del metodo che dalla somma delle
importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale,
prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti
nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008,
come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione
del 7 novembre 2017, adattata per tenere conto di eventuali
variazioni delle scorte, viene dedotta a scelta dello Stato membro
dell'Unione europea una delle tre cifre seguenti: a) 4%; b) il tasso
medio di resa della nafta; c) il consumo netto effettivo di nafta;
Considerato che dalla applicazione delle tre diverse deduzioni
citate si ottengono i seguenti valori di novanta giorni di
importazioni giornaliere nette:
a) 11.112.230 tep;
b) 11.013.374 tep;
c) 10.796.852 tep;
Considerato di voler adottare il metodo piu' favorevole di
deduzione, che per l'anno 2023 risulta essere il consumo effettivo
netto di nafta, si e' calcolato che le importazioni nette dell'Italia
dell'anno 2023 sono pari a 43.787.232 tonnellate equivalenti di
petrolio, di seguito denominate tep, di cui 10.796.852 tep
corrispondono a novanta giorni di importazioni nette giornaliere
medie;
Considerato che tale metodo scelto consente in ogni caso di
rispettare anche gli obblighi di scorte obbligatorie derivanti
dall'appartenenza all'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia
(A.I.E.) del 15 marzo 2024 che riporta i consumi finali dell'Italia
dell'anno 2023, pari a 52.666.000 tep, di cui 8.225.712 tep
corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;
Visto il documento Applicativo scorte petrolifere - regolamento
versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet
dell'OCSIT, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni
tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e gli
operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai
sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 249;
Considerato che tale piattaforma informatica e' operativa, per
conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica -
DGIS, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio
italiano (OCSIT) all'indirizzo https://mite.ocsit.it/scorte/ - e che
tale piattaforma e' collegata al sistema europeo armonizzato di
interscambio informativo (XEOS) della Commissione europea;
Ritenuta la necessita' di procedere alla determinazione delle
scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed
all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu'
della normativa in premessa;
Decreta:
Art. 1
Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza
e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per
l'anno scorta 2024
1. L'anno scorta 2024 inizia il 1° luglio 2024 e termina alla data
di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto
ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta
per l'anno scorta 2025.
2. Avendo verificato che, utilizzando le metodologie di cui agli
allegati I e II del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249,
come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
luglio 2019, con riferimento all'anno 2023, il valore di novanta
giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a
10.796.852 tep e che il valore di sessantuno giorni di consumo
interno giornaliero medio corrisponde a 8.225.712 tep, in forza
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al
quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di
importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo
interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta 2024, da
costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle
importazioni nette giornaliere medie.
3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessita'
di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia
dall'Agenzia internazionale per l'energia, ai sensi dell'art. 4,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti
valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di
mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti
obbligati di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto
legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:
a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi, valore a), da costituire e
mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2024, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
249, e' determinato in complessive 10.796.852 tep equivalenti a
novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia
nell'anno 2023;
b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di
depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma
8, e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato
III.1 dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, il valore
dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti
soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto
legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo,
valore b), e' determinato in 43.376.972 tep;
c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di
immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c), che
ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2024
e' determinato pari a 0,2489.
4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente
detenuto per l'anno scorta 2024 e' effettuata con il metodo riportato
nell'allegato III.1 lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 luglio 2019, includendo tutte le altre scorte di prodotti
petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del
regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche, stabilendone
l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il
fattore 1,065.
5. Sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di
depositi fiscali di prodotti energetici, si rileva che il totale
dell'immesso in consumo comprensivo del GPL e dei quantitativi
ricadenti in franchigia e quindi esclusi dall'obbligo di scorta,
nell'anno 2023 e' stato pari a 44.071.656 tonnellate.
Art. 2
Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il
prodotto GPL
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunita' di includere
ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2024 relativamente al
prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).
Art. 3
Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte
specifiche
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e dell'art. 31-quinquies
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono identificati i seguenti
prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno
scorta 2024:
a) benzina per motori;
b) jet fuel del tipo cherosene;
c) gasolio (olio combustibile distillato);
d) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),
che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2023
calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso
decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 luglio 2019.
Art. 4
Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo
centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2024 all'OCSIT, istituito ai
sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, e' assegnato un
obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a ventuno giorni.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della
transizione ecologica 11 gennaio 2022, e' identificato il seguente
livello, differenziato per singolo prodotto, delle scorte specifiche
da detenere da parte dell'OCSIT:
a) benzina per motori pari a 370.258 tonnellate;
b) jet fuel del tipo cherosene pari a 216.668 tonnellate;
c) gasolio (olio combustibile distillato) pari a 1.483.758
tonnellate;
d) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo) pari a
28.704 tonnellate.
3. Per l'anno scorta 2024 le scorte in prodotti con le stesse
caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate
«scorte in prodotti», di proprieta' dei soggetti obbligati sono
conseguentemente pari a nove giorni.
4. Conseguentemente, per l'anno scorta 2024 a carico dei soggetti
obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti
dell'OCSIT stesso per un ammontare pari a ventuno giorni.
Art. 5
Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte
di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per
l'anno scorta 2024
1. In esito all'applicazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale
dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva
della quota parte di prodotto inestraibile, e' determinata dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per ogni
soggetto obbligato:
a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle
diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che
complessivamente ammontano a 41.736.634 tep, ai fini della
determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati
devono detenere;
b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di
tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della
determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.
Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese
per l'anno scorta 2024, a 3.598.951 tep, di cui le scorte specifiche
dell'OCSIT ammontano a 2.519.266 tep, mentre le rimanenti scorte di
sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 8.802.434 tep.
La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di
scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza e' effettuata
attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1
e 2.
2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche,
di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza e' comunicata
all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la
piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed
ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di
propria competenza.
3. A tal fine, il soggetto obbligato, accedendo con le proprie
credenziali alla citata piattaforma informatica e' tenuto a prendere
visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due
fattispecie di scorte di sicurezza (valore X60 ) e scorte in prodotti
(valore X9 ), con l'indicazione delle relative quote massime
detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea.
L'OCSIT, accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma
informatica, e' tenuto a prendere visione del proprio obbligo di
scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X21 )
detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.
4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti
per l'anno scorta 2024 deve essere costituita a decorrere dalle ore
00,00 del 1° luglio 2024. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT
per l'anno scorta 2024 devono essere costituite a decorrere dalle ore
00,00 del 1° luglio 2024.
5. Entro la data di cui al comma 4, i soggetti obbligati sono
tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al
comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in
prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva
d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione e' disposto in capo
all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.
6. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano
dislocate presso depositi fiscali la cui titolarita' risulti essere
di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo e' necessaria una conferma della
costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi
depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la
piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma
e' disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.
7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza,
delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potra' essere
disposta previa comunicazione al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica tramite la piattaforma informatica di cui al
comma 2 e con le modalita' operative e tempistica previste nella
stessa piattaforma.
Art. 6
Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di
sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 5 e 6 e
dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
249, e tenuto conto dell'andamento del mercato delle scorte di
sicurezza e dell'attuale direttiva comunitaria, per l'anno scorta
2024, in via sperimentale, il limite massimo percentuale di scorte di
sicurezza anche specifiche detenibili nel territorio di altri Stati
membri dell'Unione europea e' fissato al 100 per cento.
2. L'OCSIT detiene le scorte di cui all'art. 4, comma 1,
esclusivamente nel territorio nazionale.
Art. 7
Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di
scorte di sicurezza e scorte in prodotti
1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere b) e c) del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti
percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto
obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in
prodotti per l'anno scorta 2024 relativamente ai prodotti gasolio e
benzina per motori:
a) biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento;
b) biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per
cento.
2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1,
possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di
sicurezza (valore X60 ) qualora siano stoccati, anche in siti
diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad
essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio
nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.
3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1,
possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in
prodotti (valore X9 ) qualora siano stoccati, anche in siti diversi,
in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere
utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale
che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.
Art. 8
Ulteriori disposizioni
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica ed entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Avverso il presente atto e' possibile proporre ricorso al
Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o
centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei
prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura
dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come
modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio
2019.
Allegato II
Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di
petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la
dichiarazione di immissione in consumo di cui all'art. 3, comma 8 e
art. 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e
per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di
cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.