
Articolo tratto da Ambiente&Sicurezza n. 3/2013
La delibera della giunta regionale toscana n.
643/2009, previa qualificazione della frazione organica stabilizzata (FOS) come
«rifiuto urbano», aveva chiesto il
pagamento della relativa “ecotassa” (introdotta con la legge n. 549/1995). In
prima battuta, il TAR Toscana aveva ritenuto illegittima la delibera in quanto la FOS costituiva, in realtà, un “rifiuto
speciale”, in considerazione di quanto previsto dall’art. 184, comma 3, D.Lgs.
n. 152/2006. Successivamente, il Consiglio di Stato, con la recente pronuncia
31 ottobre 2012, n. 5566/2012, ha confermato la sentenza del TAR Toscana,
sottolineando che qualificare la
FOS come rifiuto urbano è contrario a plurimi elementi di
interpretazione dell’art. 184.
643/2009, previa qualificazione della frazione organica stabilizzata (FOS) come
«rifiuto urbano», aveva chiesto il
pagamento della relativa “ecotassa” (introdotta con la legge n. 549/1995). In
prima battuta, il TAR Toscana aveva ritenuto illegittima la delibera in quanto la FOS costituiva, in realtà, un “rifiuto
speciale”, in considerazione di quanto previsto dall’art. 184, comma 3, D.Lgs.
n. 152/2006. Successivamente, il Consiglio di Stato, con la recente pronuncia
31 ottobre 2012, n. 5566/2012, ha confermato la sentenza del TAR Toscana,
sottolineando che qualificare la
FOS come rifiuto urbano è contrario a plurimi elementi di
interpretazione dell’art. 184.