Servizio di gestione rifiuti: sì alla proroga, ma il corrispettivo va adeguato. Così si è pronunciato il Tar Puglia - Lecce, sez. I, con la sentenza 21 ottobre 2022, n. 1638.
Gestione rifiuti - Affidamento - Scadenza contratto - Proroga tecnica - Corrispettivo - Mancato adeguamento - Libertà di iniziativa economica – Proporzionalità tra le prestazioni - Indici Istat - Indice Foi
La sintesi
La pubblica amministrazione, con lo strumento della proroga tecnica, può imporre al privato la prosecuzione del servizio affidato nonostante la scadenza del relativo contratto e nonostante l’assenza di espresso consenso. Tuttavia, il principio di proporzionalità tra le prestazioni impone che il relativo corrispettivo venga adeguato all’attuale situazione del mercato.
Il fatto
Con contratto del 28 dicembre 2012, un Comune in provincia di Brindisi ha affidato a una società il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale per la raccolta, trasporto, conferimento ai centri di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, recupero delle frazioni di raccolta differenziata, gestione e spazzamento di strade, il tutto sino al 31 dicembre 2014. Sono stati, poi, emanati una serie di provvedimenti, per lo più ordinanze contingibili e urgenti, con i quali sono state disposte successive proroghe tecniche sino, complessivamente, al 30 settembre 2017. La società affidataria ha proposto ricorso avverso l’ultima di queste ordinanze sulla base di diverse motivazioni, tra cui, in particolare, il fatto che il Comune avesse imposto i patti e le condizioni dell’originario contratto del 2012, pur essendo stata più volte rappresentata allo stesso la sopravvenuta non rimuneratività del canone originariamente pattuito.
La legittimità
Il Tar Puglia, nell’accogliere il ricorso, ha chiarito, da un lato, che il Comune, attraverso lo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 191, D.Lgs. n. 152/2006, potrebbe imporre al privato, anche in assenza di suo consenso, l’erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato.
Dall’altro lato, la pubblica amministrazione non potrebbe, però, imporre al privato un corrispettivo per l’espletamento di questo servizio inadeguato. Diversamente, verrebbe frustrato il principio di libertà dell’iniziativa economica privata a beneficio dell’interesse pubblico al risparmio di spesa. In conclusione, il Tar ha ritenuto, quindi, che il principio di proporzionalità tra le prestazioni imponga di trovare un bilanciamento tra le esigenze pubblicistiche connesse alla necessità di prosecuzione del servizio e quelle privatistiche volte all’ottenimento del giusto prezzo. Pertanto, il corrispettivo originariamente pattuito dovrebbe essere revisionato sulla base degli indici Istat della categoria di riferimento ovvero, in mancanza, dell’indice generale Foi.