Servizio idrico integrato: le misure anti-morosità

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a questo scopo disciplina dalla modalità e tempistiche di lettura e autovettura dei contatori fino alle procedure per la disalimentazione degli utenti morosi

Varate le misure anti-morosità nell'ambito del servizio idrico integrato con la pubblicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 agosto 2016 sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2016, n. 241.

In particolare, l'art. 2 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a questo scopo disciplini:

a) le modalità e le tempistiche di lettura e autovettura dei contatori;

b) le modalità di ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi;

c) la periodicità e le modalità di fatturazione;

d) le procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per importi determinati;

e) le modalità di gestione dei reclami;

f) le modalità di gestione delle controversie;

g) le procedure di messa in mora dell'utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosità;

h) le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi.

 

Definiti anche le utenze morose non disalimentabili e i casi per i quali può essere prevista la sospensione del servizio.

Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 agosto 2016 disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 agosto 2016


Disposizioni in materia di contenimento della morosita' nel  servizio

idrico integrato. (16A07390)


in Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2016, n. 241



                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI




  Visto l'art. 117, comma 2, lettere e) e s), della Costituzione;

  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la

concorrenza  la  regolazione  dei  servizi  di   pubblica   utilita'.

Istituzione dell'Autorita' di regolazione  dei  servizi  di  pubblica

utilita'»;

  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  recante  la

definizione  e  l'ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i

compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome  e

dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del  consiglio  del  23

ottobre 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria

in materia di acque, cosi' come modificata dalla direttiva 2008/32/CE

dell'11 marzo 2008 del Parlamento europeo e del consiglio;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»;

  Visto l'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il

consolidamento dei conti pubblici»;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20

luglio 2012, recante l'individuazione delle  funzioni  dell'Autorita'

per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico  attinenti  alla

regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21,

comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

  Vista  la  legge  28  dicembre  2015,  n.   221   (c.d.   collegato

ambientale),  recante  «Disposizioni  in   materia   ambientale   per

promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento  dell'uso

eccessivo di risorse naturali»;

  Visto in particolare l'art. 61, comma 1, della citata legge n.  221

del 2015, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello

sviluppo economico, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata,

siano individuati i principi e i criteri per  il  contenimento  della

morosita' degli utenti del servizio idrico integrato assicurando  che

sia  salvaguardata,  tenuto   conto   dell'equilibrio   economico   e

finanziario  dei  gestori,  la  copertura  dei  costi  efficienti  di

esercizio e investimento e garantendo il quantitativo  minimo  vitale

di acqua necessario al soddisfacimento dei  bisogni  fondamentali  di

fornitura per gli utenti morosi;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo

1996, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

aprile  1999,  recante  «Schema  generale  di  riferimento   per   la

predisposizione della carta del servizio idrico integrato»;

  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.  9  della  direttiva

2000/60/CE e degli articoli 119  e  154  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e' necessario garantire la tutela della  risorsa

attraverso politiche dei  prezzi  che  incentivino  l'uso  efficiente

della stessa tenendo conto del principio della  copertura  dei  costi

efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali

e della risorsa secondo il principio «chi inquina paga»;

  Considerato che il servizio idrico integrato e', ai sensi dell'art.

149-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  un

servizio a rete di rilevanza economica  i  cui  costi  efficienti  di

gestione e di investimento,  compresi  i  costi  ambientali  e  della

risorsa, devono essere coperti dalla  relativa  tariffa  al  fine  di

garantire l'equilibrio economico  finanziario  della  gestione  e  la

sostenibilita' per tutti gli utenti;

  Considerato che il fenomeno della  morosita'  nel  servizio  idrico

integrato costituisce un fattore di grave criticita'  della  gestione

in quanto pregiudica l'equilibrio economico finanziario della  stessa

mettendo a rischio la qualita' e  l'erogazione  del  servizio  e  che

pertanto  si  rende  necessario  adottare  misure   contenitive   del

fenomeno;

  Considerato che  l'interruzione  della  somministrazione  di  acqua

all'utente moroso deve tener conto di  molteplici  fattori  di  varia

natura, da quelli alimentari, igienico sanitari  e  di  tutela  della

salute e delle tipologie di utenze, a quelli di tutela della  risorsa

fino alla necessita' di copertura dei costi del servizio  a  garanzia

dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

  Considerato che il quantitativo minimo di acqua  vitale  necessario

al  soddisfacimento  dei  bisogni  essenziali  alimentari,   igienico

sanitari e di tutela della  salute  e'  stabilito  in  50  litri  per

abitante al giorno, tenendo conto che l'Organizzazione mondiale della

sanita' ha fissato tale quantitativo minimo  vitale  in  40  litri  a

persona al  giorno  nel  documento  della  Division  for  sustainable

development «Rio 2012 issue briefs-water»;

  Considerato  che,  al  fine  di  garantire   l'accesso   universale

all'acqua, e' importante sostenere le utenze disagiate con  strumenti

tariffari idonei in grado anche di garantire  il  principio  del  chi

inquina paga, il principio della  copertura  dei  costi  al  fine  di

tutelare la sostenibilita' economico finanziaria della  gestione  del

servizio e la sostenibilita' per le altre utenze del servizio;

  Considerato che  l'articolazione  tariffaria  per  l'uso  domestico

prevede tariffe crescenti per scaglioni di consumo, tenendo conto  di

una tariffa agevolata per il quantitativo  minimo  vitale  e  per  le

utenze  domestiche  con  documentato  stato  economico  disagiato  la

gratuita' del quantitativo minimo vitale;

  Considerato che alle utenze in  documentate  condizioni  economiche

disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere  garantito  anche

in caso di morosita';

  Considerato che, ai  fini  del  contenimento  della  morosita',  il

quantitativo  minimo  vitale  non  puo'  essere  esteso  alle  utenze

domestiche non in condizioni economiche disagiate in quanto  verrebbe

meno l'effetto  incentivante  della  politica  tariffaria  a  un  uso

razionale   della   risorsa   e   i   costi   conseguenti   sarebbero

eccessivamente onerosi e finirebbero per  gravare  sulla  generalita'

degli utenti virtuosi ed anche sugli utenti in condizioni  economiche

disagiate;

  Considerato che la politica tariffaria deve essere volta, oltre che

al  conseguimento  di  un  razionale  utilizzo  della   risorsa,   ad

assicurare, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 221  del  2006,  che

sia  salvaguardata,  tenuto   conto   dell'equilibrio   economico   e

finanziario  dei  gestori,  la  copertura  dei  costi  efficienti  di

esercizio e di investimento e  il  quantitativo  minimo  agli  utenti

morosi non disalimentabili, ovvero con  documentato  stato  economico

disagiato, attraverso meccanismi endotariffari;

  Vista la nota dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il

sistema idrico n. 19060 del 4 luglio 2016;

  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata resa nella seduta del

21 luglio 2016, n. 95/CU;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data

23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'

stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare;

  Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;


                              Decreta:


                               Art. 1

                           Principi generali


  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

definisce le  direttive  per  il  contenimento  della  morosita'  nel

settore  del  servizio  idrico  integrato  sulla   base   di   quanto

disciplinato  dal  presente  decreto  nel   rispetto   dei   principi

dell'uguaglianza,   della   parita'   di   trattamento,   della   non

discriminazione, della trasparenza, del  rispetto  del  principio  di

reciprocita'  negli  obblighi  contrattuali,   della   tutela   delle

tipologie di utenza, della sostenibilita' economico finanziaria della

tariffa e della copertura dei costi efficienti del servizio  e  degli

investimenti e dei costi ambientali e della risorsa.

  2. Sulla base dei principi  di  cui  al  comma  1  l'Autorita'  per

l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  disciplina  le

condizioni contrattuali che devono essere previste per la regolazione

del rapporto fra gestore e utente improntate ai principi della  buona

fede, della correttezza e diligenza nell'ambito dell'esecuzione delle

reciproche obbligazioni.

  3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto  speciale

e delle Province autonome di Trento e Bolzano,  che  provvedono  alle

finalita' del presente decreto in conformita' ai rispettivi Statuti e

alle relative norme di attuazione.



                               Art. 2

              Misure per il contenimento della morosita'


  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

ai fini del contenimento della morosita'  nel  settore  del  servizio

idrico integrato nel rispetto dei diritti dell'utente e tenuto  conto

dell'equilibrio  economico  finanziario  della  gestione,  disciplina

almeno:

    a) le modalita' e le tempistiche di  lettura  e  autolettura  dei

contatori;

    b) le modalita' di ammodernamento dei  sistemi  di  misura  e  di

lettura dei consumi;

    c) la periodicita' e le modalita' di fatturazione;

    d) le procedure di pagamento anche con definizione  di  piani  di

rateizzazione per importi determinati;

    e) le modalita' di gestione dei reclami;

    f) le modalita' di gestione delle controversie;

    g) le procedure di messa in mora dell'utente e  di  recupero  del

credito, assicurando una congrua  tempistica  per  il  rientro  della

morosita';

    h) le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi.


                               Art. 3

                   Utenze morose non disalimentabili


  1. In nessun caso e' applicata la disalimentazione del servizio a:

    a) gli utenti domestici residenti che versano  in  condizioni  di

documentato stato  di  disagio  economico-sociale,  come  individuati

dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in

coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali e'  in

ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale  pari  a  50  litri

abitante giorno;

    b)  le  utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio   pubblico,

individuate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il

sistema idrico  in  coerenza  con  gli  altri  settori  dalla  stessa

regolati.

  2. Fatto salvo quanto  previsto  dai  commi  1  e  2  del  presente

articolo,  a  tutti  gli  utenti  domestici  residenti  e'  garantito

l'accesso al quantitativo minino vitale  a  tariffa  agevolata.  Sono

altresi' previste adeguate forme di  comunicazione  all'utenza  e  di

rateizzazione anche  in  caso  di  morosita'  al  fine  di  garantire

l'accesso  al  quantitativo  minino   vitale   e   di   salvaguardare

l'equilibrio economico e finanziario del gestore e la  copertura  dei

costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  e  dei   costi

ambientali e della risorsa.


                               Art. 4

                  Morosita' e fornitura del servizio


  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

nel definire le direttive per il  contenimento  della  morosita'  nel

settore del servizio idrico integrato prevede  a  tutela  dell'utente

che la sospensione del servizio sia applicata:

    a) per le utenze domestiche residenti morose, diverse  da  quelle

previste all'art. 3, comma 1,  soltanto  successivamente  al  mancato

pagamento di  fatture  che  complessivamente  siano  superiori  a  un

importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al  volume  della

fascia agevolata, come determinata dall'AEEGSI;

    b) per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare

messa in mora degli utenti da parte del gestore e all'escussione  del

deposito cauzionale, ove versato, nei  casi  in  cui  lo  stesso  non

consenta la copertura integrale del debito.

  2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,

al fine di attuare quanto previsto al comma 1, stabilisce:

    a) gli utenti domestici residenti che versano  in  condizioni  di

documentato stato di disagio economico-sociale:

    b) le utenze relative  ad  attivita'  di  servizio  pubblico  non

disalimentabili;

    c) gli obblighi di comunicazione all'utenza da parte del  gestore

prima di procedere alla sospensione del servizio;

    d) le forme di rateizzazione che il gestore dovra'  adottare  per

la definizione di piani di rientro in caso di morosita';

    e)  le  modalita'  di  riattivazione  del  servizio  in  caso  di

sospensione;

    f) le modalita' di reintegro da parte  dell'utente  del  deposito

cauzionale escusso dal gestore, privilegiando forme di  rateizzazione

con addebito in fattura.


                               Art. 5

                          Copertura dei costi


  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

dovra' prevedere, analizzare  e  verificare  all'interno  del  metodo

tariffario, i costi connessi alla morosita' nel settore del  servizio

idrico integrato introducendo modalita' di gestione degli  stessi  al

fine di  tener  conto  dell'equilibrio  economico  finanziario  della

gestione e della copertura dei costi efficienti  di  esercizio  e  di

investimento e dei costi ambientali e della risorsa.

  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per

gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

Allegati

D.p.c.m. 29 agosto 2016

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