Sicurezza alimentare e sanzioni.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021 è stato pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, in materia di sicurezza alimentare e sanzioni.
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Qui di seguito il testo integrale con le modifiche.
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Testo coordinato del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42
Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 72 del 24 marzo 2021), coordinato con la legge di
conversione 21 maggio 2021 n. 71 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 11), recante: «Misure urgenti sulla disciplina
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.». (21A03182)
(Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021)
Vigente al: 22 maggio 2021
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche urgenti all'articolo 18
del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»;
b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui
all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;
c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta
salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».
Art. 1-bis
Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 27
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e' soppresso;
b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 e' abrogata.
Art. 1-ter
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e
di sicurezza alimentare, per le quali e' prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo
incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di
violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle
prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze
dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni
sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una
mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui
conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al
presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo
effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione
dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini
concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini
previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il
procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non
conformi siano stati gia' immessi in commercio, anche solo in parte»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «della sola sanzione»
sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(Sicurezza alimentare e sanzioni)