Sicurezza antincendio per le navi passeggeri: le novità

Nel D.Lgs. n. 25/2018 disposizioni su macchine e impianti elettrici, protezione contro gli incendi, mezzi di salvataggio e comunicazioni radio

Nuove misure in materia di sicurezza per le navi da passeggeri, con la pubblicazione, sul S.O. n. 13 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2018, n. 73, del decreto legislativo 16 febbraio 2018, n. 25, che ha attuato la direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nell'allegato al decreto sono riportate misure che riguardano:

  • costruzione - compartimentazione e stabilità, macchine e impianti elettrici;
  • protezione contro gli incendi, rilevazione ed estinzione degli incendi;
  • mezzi di salvataggio;
  • comunicazioni radio.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 16 febbraio 2018, n. 25, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Il commento al provvedimento di Massimo Rogante, esperto di sicurezza della navigazione, si trova qui.

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Decreto legislativo 16 febbraio 2018, n. 25

 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della  Commissione,  del  27

maggio 2016, che modifica  la  direttiva  2009/45/CE  del  Parlamento

europeo e del  Consiglio,  relativa  alle  disposizioni  e  norme  di

sicurezza per le navi da passeggeri. (18G00050)

 

in S.O. n. 13 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2018, n. 73

,

 

Vigente al: 29-3-2018

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista  la  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   e   successive

modificazioni,   recante   norme   generali   sulla    partecipazione

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle

politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017  e,

in particolare, l'Allegato A, numero 11;

Vista la direttiva 2016/844/UE della  Commissione,  del  27  maggio

2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento  europeo  e

del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per  le

navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE);

Vista la rettifica della direttiva 2016/844/UE  della  Commissione,

del  27  maggio  2016,  che  modifica  la  direttiva  2009/45/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme

di sicurezza per le navi da  passeggeri,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea, L n. 193/117, del 19 luglio 2016;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e  successive

modificazioni, recante attuazione della direttiva  98/18/CE  relativa

alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri

adibite a viaggi nazionali;

Visto  il  decreto  legislativo  5  giugno  2012,  n.  93,  recante

attuazione della  direttiva  2010/36/UE  che  modifica  la  direttiva

98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti

di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini

prescritti, ad eccezione della V e della XIV;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione dell'8 febbraio 2018;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i

Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,

della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo

4 febbraio 2000, n. 45

 

1. L'allegato I del decreto legislativo 4  febbraio  2000,  n.  45,

come modificato dal decreto legislativo 5  giugno  2012,  n.  93,  e'

sostituito dall'allegato I del presente decreto.

 

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

 

Allegato I

 

REQUISITI DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI, NUOVE ED ESISTENTI,

ADIBITE AI VIAGGI NAZIONALI

 

(art. 1, comma 1, lettera l); art. 4, comma 3, lettera a) e comma  4,

lettera a), b), c) e d); art. 5)

 

CAPITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

1.  Le  regole  del   presente   allegato   si   applicano,   ove

espressamente specificato, alle navi da passeggeri nuove ed esistenti

delle classi A, B, C e D, adibite a viaggi  nazionali,  tenuto  conto

del campo di applicazione del presente regolamento, quale specificato

all'articolo 2.

2. Le navi nuove delle classi B, C e D di lunghezza  inferiore  a

24 metri devono essere conformi alle regole da II-1/B/2 a II-1/B/8  e

II-1/B/10 del presente allegato, a meno che  l'amministrazione  dello

Stato di bandiera, la cui bandiera le suddette navi sono  autorizzate

a battere, garantisca che  sono  conformi  alle  norme  nazionali  in

vigore in  detto  Stato  e  che  tali  norme  assicurano  un  livello

equivalente di sicurezza.

3. Laddove le norme del presente allegato  non  si  applichino  a

navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri, l'amministrazione dello

Stato  di  bandiera  deve  garantire  che  sia  fornito  un   livello

equivalente di sicurezza per tali navi attraverso la loro conformita'

alle norme nazionali.

4. Le navi esistenti delle  classi  C  e  D  non  sono  tenute  a

conformarsi alle  regole  dei  capitoli  II-1  e  II-2  del  presente

allegato, purche' l'amministrazione dello Stato di bandiera,  la  cui

bandiera le suddette navi sono autorizzate a battere, garantisca  che

sono conformi alle norme nazionali in vigore in  detto  Stato  e  che

tali norme assicurano un livello equivalente di sicurezza.

5.  Inoltre,  qualora  cio'  sia   ritenuto   impraticabile   e/o

irragionevole, le navi delle classi B, C e D di lunghezza inferiore a

24 metri, non sono tenute a  conformarsi  alle  seguenti  regole  del

capitolo II-1: regola 10 della parte B, regole 4, 9 e 10 della  parte

C e regole da 1 a 9 della parte E. L'amministrazione dello  Stato  di

bandiera deve garantire che sia fornito  un  livello  equivalente  di

sicurezza per tali navi  mediante  la  loro  conformita'  alle  norme

nazionali.

6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6.1, lettera b), le navi

della classe D che non prolungano il viaggio al di fuori  del  tratto

di mare A 1, quale definito nella regola  IV/2.12  della  convenzione

SOLAS  del  1974,  non  devono  necessariamente  essere  conformi  ai

requisiti di trasporto di cui al capitolo IV della convenzione  SOLAS

del 1974, ma devono conformarsi quantomeno ai requisiti del  capitolo

IV del presente allegato.

7. Le disposizioni relative alla visibilita' in  plancia  di  cui

alla regola V/22 della convenzione SOLAS del 1974 si applicano, nella

misura in cui cio' sia praticabile e ragionevole, anche alle navi  di

lunghezza inferiore a 55 metri, laddove per  «lunghezza»  si  intende

quella definita alla regola V/2 della convenzione SOLAS del 1974.

8. Ove il presente allegato prevede che alle  navi  esistenti  si

applichi una  determinata  risoluzione  IMO,  le  navi  costruite  al

massimo entro due anni dopo la data di  adozione  da  parte  dell'IMO

della  suddetta  risoluzione  non  sono  tenute  a  conformarsi  alle

disposizioni  in  essa  contenute,  sempreche'  siano  conformi  alle

precedenti risoluzioni applicabili, ove questo caso ricorra.

9. Per riparazioni, cambiamenti e modifiche di  «grande  entita'»

s'intende, ad esempio:

- qualsiasi variazione che alteri sostanzialmente  le  dimensioni

di una nave,

- esempio: allungamento  mediante  aggiunta  di  un  nuovo  corpo

centrale,

- qualsiasi variazione che alteri sostanzialmente la capacita' di

trasporto di passeggeri di una nave,

- esempio: un  ponte  per  autoveicoli  trasformato  in  alloggio

passeggeri,

- qualsiasi variazione che aumenti  sostanzialmente  la  vita  di

esercizio di una nave,

- esempio: rinnovo  dell'alloggio  passeggeri  su  di  un  intero

ponte.

10. L'indicazione «(R ...)» che segue i vari titoli delle  regole

del presente allegato si  riferisce  alle  regole  della  convenzione

SOLAS del 1974, sulle  quali  sono  basate  le  regole  del  presente

allegato, ovvero:

.1 Capitolo II-1: parte A-1, riferimenti alla convenzione  SOLAS,

comprese le modifiche del 2006.

.2 Capitolo II-1: parti  A  e  B,  riferimenti  alla  convenzione

SOLAS, comprese le modifiche del 96/98.

.3 Capitolo II-2:  parte  A,  regole  1  e  2,  riferimenti  alla

convenzione SOLAS, comprese le modifiche del 1999/2000.  Regola  1.3,

riferimento alla parte F (progettazione e  sistemazioni  alternative)

del capitolo II-2 riveduto (modifiche  del  2000)  della  convenzione

SOLAS del 1974 per le navi nuove costruite a partire dal  1°  gennaio

2003. Capitolo II-2: parte A, regole da 3 a 16 e parte B, regole da 1

a 18, riferimenti alla convenzione SOLAS, comprese le  modifiche  del

96/98.

.4 Capitolo III: Riferimenti alla convenzione  SOLAS  del  96/98,

comprese le modifiche del 2001-2003.

11. Disposizioni applicabili alle NAVI DI CLASSE A  figurano  nei

seguenti capitoli:

Capitolo II-1/A-1, regola 1;

Capitolo II-1/B, regole 1, 23 e 24;

Capitolo II-1/C, regole 1, 3 e 16;

Capitolo II-2/A, regole 4, 9 e 12; e

Capitolo II-2/B, regola 6.

12. Disposizioni applicabili alle NAVI  RO-RO  DA  PASSEGGERI  DI

CLASSE A figurano nel seguente capitolo:

Capitolo II-1/B, regole 17-2 e 20.

 

CAPITOLO II-1

 

COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA',  MACCHINE  E  IMPIANTI

ELETTRICI

 

PARTE A

 

GENERALITA'

 

1. Definizioni relative alla parte B (R 2)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 .1 Galleggiamento di compartimentazione: il galleggiamento  in

base al quale si determina la compartimentazione della nave.

.2   Massimo    galleggiamento    di    compartimentazione:    il

galleggiamento  corrispondente  alla  massima  immersione  consentita

dalle regole di compartimentazione applicabili.

.2  Lunghezza  della  nave:  la   lunghezza   misurata   tra   le

perpendicolari condotte alle estremita' del massimo galleggiamento di

compartimentazione.

.3 Larghezza della nave: la massima larghezza fuori  ossatura  al

massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso.

.4 Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave,  dalla

linea  di  costruzione  al   galleggiamento   di   compartimentazione

considerato.

.5 Portata lorda: la differenza, espressa in tonnellate,  fra  il

dislocamento di una nave in acqua di massa volumica  uguale  a  1,025

t/m3, al galleggiamento di  pieno  carico,  corrispondente  al  bordo

libero estivo assegnato, e il dislocamento a nave scarica.

.6 Dislocamento a nave  scarica:  il  dislocamento,  espresso  in

tonnellate,  di  una  nave  priva  di  carico,   combustibile,   olio

lubrificante, acqua di zavorra,  acqua  dolce  e  acqua  potabile  in

cisterne, provviste di bordo, passeggeri ed equipaggio  con  relativi

effetti personali.

.7 Ponte delle paratie: il ponte piu' alto al quale  giungono  le

paratie stagne trasversali.

.8 Linea limite: una linea tracciata almeno 76  mm  al  di  sotto

della superficie superiore del ponte delle paratie, a murata.

.9 Permeabilita' di uno spazio: la percentuale del volume di tale

spazio che puo' essere occupato dall'acqua. Il volume di  uno  spazio

che si estende al di sopra della linea limite  deve  essere  misurato

soltanto fino all'altezza di tale linea.

.10 Locale macchine: il locale che  si  estende  dalla  linea  di

costruzione alla linea limite e fra  le  paratie  stagne  trasversali

principali estreme che delimitano i locali contenenti la macchina  di

propulsione principale e ausiliaria  e  le  caldaie  necessarie  alla

propulsione.

.11 Locali per passeggeri: i locali destinati ad alloggio o altro

uso dei passeggeri, a eccezione dei  locali  per  bagagli,  depositi,

provviste e posta.

.12 Stagno: in rapporto alla struttura, la capacita' di  impedire

il  passaggio  dell'acqua,  in  qualunque  direzione,  attraverso  la

struttura sotto battente che si verifica sia allo stato  integro  sia

in condizioni di avaria.

.13  Stagno  alle  intemperie:  significa   che,   in   qualsiasi

condizione meteomarina, l'acqua non penetra dentro la nave.

.14 Nave ro-ro da passeggeri: nave da passeggeri  con  locali  da

carico ro-ro o con locali di categoria speciale, come definiti  dalla

regola II-2/A/2.

2. Definizioni relative alle parti C, D ed E (R 3)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1  .1  Impianto  di   comando   della   macchina   di   governo:

l'apparecchiatura per mezzo della quale vengono trasmessi  i  comandi

dalla plancia alle unita' di potenza della  macchina  timone  stessa.

Gli impianti di comando  della  macchina  di  governo  comprendono  i

trasmettitori, i ricevitori, le  pompe  idrauliche  di  comando  e  i

relativi motori, i dispositivi di manovra dei motori, le tubolature e

i cavi.

.2 Macchina di governo principale: il complesso costituito  dalle

macchine, dagli azionatori del  timone,  dalle  eventuali  unita'  di

potenza per macchina di governo, dalle apparecchiature sussidiarie  e

dai dispositivi per applicare il momento torcente all'asta del timone

(per esempio barra o settore), che e'  necessario  per  imprimere  il

movimento al timone allo scopo di governare  la  nave  nelle  normali

condizioni di servizio.

.2 Unita' di potenza per macchina di governo:

.1 nel caso di macchina di governo elettrica, un motore elettrico

e le apparecchiature elettriche ad esso associate;

.2 nel caso di macchina di governo  elettroidraulica,  un  motore

elettrico, le apparecchiature elettriche ad esso associate e la pompa

connessa;

.3 nel caso di altra macchina di governo idraulica, un motore  di

comando e la pompa connessa.

.3 Macchina di governo ausiliaria:  l'apparecchiatura  necessaria

per governare la nave in  condizioni  di  avaria  della  macchina  di

governo principale, e che  non  comprende  nessun'altra  parte  della

macchina di governo principale ad eccezione della barra, del  settore

o di altri componenti destinati allo stesso scopo.

.4  Condizione  normale  di  esercizio  e  di  abitabilita':   la

condizione  nella  quale  sono  in  grado  di  operare  e  funzionano

normalmente la nave nel suo insieme, le macchine, i servizi, i  mezzi

e gli ausili che assicurano la propulsione, la capacita' di  manovra,

la navigazione in condizioni di sicurezza, la  sicurezza  contro  gli

incendi e gli allagamenti, le comunicazioni e le segnalazioni interne

ed esterne, i mezzi di sfuggita e i verricelli per le imbarcazioni di

emergenza,  nonche'  le  condizioni  di   confortevole   abitabilita'

previste di progetto.

.5 Condizione di emergenza: la condizione  nella  quale  tutti  i

servizi necessari  per  le  normali  condizioni  di  esercizio  e  di

abitabilita' non sono in grado di operare  a  causa  di  avaria  alla

sorgente principale di energia elettrica.

.6  Sorgente  principale  di  energia  elettrica:   la   sorgente

destinata a fornire energia elettrica al quadro  principale,  che  la

distribuisce a tutti i servizi  necessari  a  mantenere  la  nave  in

condizioni normali di esercizio e di abitabilita'.

.7 Condizione di nave priva di energia: la condizione nella quale

l'impianto di propulsione  principale,  le  caldaie  e  gli  impianti

ausiliari non sono in funzione a causa della mancanza di energia.

.8 Centrale elettrica principale: il locale in cui e' ubicata  la

sorgente principale di energia elettrica.

.9 Quadro principale: il  quadro  alimentato  direttamente  dalla

sorgente principale di energia elettrica e  destinato  a  distribuire

tale energia ai servizi della nave.

.10 Quadro di  emergenza:  il  quadro  che,  in  caso  di  avaria

all'impianto  principale  di  energia  elettrica,   e'   direttamente

alimentato dalla sorgente di emergenza di energia elettrica  o  dalla

sorgente temporanea di  emergenza  di  energia  elettrica  e  che  e'

destinato a distribuire l'energia ai servizi di emergenza.

.11 Sorgente di emergenza di energia elettrica:  la  sorgente  di

energia elettrica destinata ad alimentare il quadro di  emergenza  in

caso di mancata alimentazione da parte della sorgente  principale  di

energia elettrica.

.12 Massima velocita' di servizio in marcia avanti: la  velocita'

massima che, in base al progetto, la nave mantiene  nel  servizio  in

mare alla massima immersione di navigazione.

.13 Massima velocita' in marcia indietro: la  velocita'  che,  in

base al progetto, si ritiene che la nave, alla massima immersione  di

navigazione,  possa  raggiungere  alla  massima  potenza  di   marcia

indietro.

.14(a) Locali macchine: tutti i locali macchine della categoria A

e tutti gli altri contenenti la macchina di propulsione, le  caldaie,

i gruppi di trattamento del combustibile liquido, le macchine vapore,

i motori a combustione interna, i generatori  e  i  motori  elettrici

principali, le stazioni di  imbarco  del  combustibile  liquido,  gli

impianti di refrigerazione,  gli  stabilizzatori,  i  dispositivi  di

ventilazione, i  condizionatori  d'aria  nonche'  i  locali  di  tipo

analogo e i relativi cofani.

.14(b) Locali macchine di categoria A: locali e  relativi  cofani

contenenti:

.1 motori a combustione  interna  utilizzati  per  l'apparato  di

propulsione principale, oppure

.2 motori a combustione interna di potenza complessiva non minore

di 375  kW,  utilizzati  per  altri  scopi,  o  qualsiasi  caldaia  a

combustibile liquido  o  qualsiasi  gruppo  per  il  trattamento  del

combustibile liquido, oppure

.3 qualsiasi caldaia a combustibile liquido  o  qualsiasi  gruppo

per il trattamento del combustibile liquido.

.15   Impianto    di    azionamento    a    energia    meccanica:

l'apparecchiatura  idraulica  sistemata  per   fornire   la   potenza

necessaria per ruotare l'asta del timone,  comprendente  una  o  piu'

unita' di potenza con i relativi tubi e accessori e un azionatore del

timone.  Gli  impianti  di  azionamento  possono  avere   in   comune

componenti meccanici come la barra, il settore e l'asta del timone, o

componenti destinati allo stesso scopo.

.16 Stazioni di comando: i locali dentro i quali  sono  sistemate

le  apparecchiature   radio,   le   apparecchiature   principali   di

navigazione, la sorgente di emergenza  di  energia  elettrica  o  nei

quali sono centralizzati le installazioni per la  segnalazione  degli

incendi e i dispositivi antincendio.

 

PARTE A-1

 

STRUTTURA DELLE NAVI

 

1. Nuova installazione di materiali contenenti amianto (R 3-5)

TUTTE LE NAVI

.1 La presente regola si applica a tutti i  materiali  utilizzati

per  la  struttura,  le  macchine,  gli  impianti  elettrici   e   le

apparecchiature contemplati dalle regole del presente allegato.

.2 Per tutte  le  navi  e'  vietata  la  nuova  installazione  di

materiali contenenti amianto.

2. Disegni costruttivi tenuti a bordo e a terra (R-3-7)

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2012

.1 A bordo delle navi costruite a partire  dal  1°  gennaio  2012

devono essere presenti i disegni costruttivi finali  («as  built»)  e

altri disegni indicanti tutte le successive modifiche strutturali.

.2 Una seconda serie di tali disegni  deve  essere  tenuta  nella

sede  della  societa',  come  stabilito  dalla  regola  IX/1.2  della

convenzione SOLAS del 1974.

.3 Si fa riferimento alla circolare MSC/Circ. 1135  dell'IMO  sui

«Disegni costruttivi finali da tenere a bordo delle navi e a terra».

3. Apparecchi da traino e da ormeggio (R 3-8)

NAVI DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI  O  SUPERIORE  A  24

METRI, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012

.1 Le navi devono essere munite di dispositivi, apparecchiature e

accessori aventi  un  carico  utile  sufficiente  per  consentire  di

effettuare in sicurezza tutte le  operazioni  di  traino  e  ormeggio

connesse con la normale operativita' della nave.

.2 I dispositivi, le apparecchiature e gli accessori  di  cui  al

punto 1 devono essere conformi  ai  requisiti  specificati,  ai  fini

della classificazione, dalle norme di un organismo riconosciuto, o da

norme   equivalenti   applicate    dall'amministrazione    a    norma

dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE.

.3 Si fa  riferimento  alla  circolare  MSC/Circ.  1175  dell'IMO

«Guidance on shipboard towing and mooring  equipment»  («Orientamenti

sugli apparecchi di bordo per il traino e l'ormeggio»).

.4 Ciascun accessorio o elemento di cui alla presente regola deve

recare un marchio indicante con chiarezza  le  eventuali  restrizioni

connesse con il suo utilizzo sicuro, tenendo conto  della  resistenza

del suo punto di fissaggio alla struttura della nave.

4 Protezione contro il rumore

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2018

.1 Le navi di stazza lorda pari o superiore a  1  600  tonnellate

devono essere costruite in modo da ridurre  i  livelli  di  rumore  a

bordo e proteggere il personale dai rumori  conformemente  al  codice

IMO relativo al livello acustico a bordo  delle  navi,  adottato  dal

comitato per la sicurezza marittima con risoluzione MSC.337(91), come

eventualmente emendato dall'IMO.

 

PARTE B

 

STABILITA'  A  NAVE  INTEGRA,  COMPARTIMENTAZIONE  E  STABILITA'   IN

CONDIZIONI DI AVARIA

 

Parte B-1

 

Navi costruite a partire dal 1° gennaio 2009  -  possibilita'  di

applicare la risoluzione MSC.216(82)

Alle navi di classe B, C e D, la cui chiglia era stata  impostata

o si trovava in un equivalente stadio di costruzione  il  1°  gennaio

2009 o in data successiva, si applicano i requisiti di cui alla parte

B-2 oppure, in alternativa, le pertinenti disposizioni  del  capitolo

II-I, parte B, della convenzione SOLAS, come stabilito all'allegato 2

della risoluzione MSC 216(82).

 

Parte B-2

 

Navi costruite anteriormente al 1° gennaio 2009

1. Stabilita'  a  nave  integra,  risoluzione   A.749   (18),   quale

modificata dalla risoluzione MSC.75 (69)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE

A 24 METRI:

Tutte le navi nuove di lunghezza pari  o  superiore  a  24  metri

devono  conformarsi  alle  disposizioni  applicabili  alle  navi   da

passeggeri previste dal «codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra»

(Code on Intact Stability), adottato dall'IMO con  risoluzione  A.749

(18) e successive modifiche.

Ove gli Stati membri ritengano inappropriata  l'applicazione  dei

«criteri in caso di forte vento e di rollio» (Severe Wind and Rolling

Criterion) di cui alla  risoluzione  IMO  A.749  (18),  e  successive

modifiche,  puo'  essere  adottata  un'impostazione  alternativa  che

assicuri una stabilita' soddisfacente. Questa deve essere  sottoposta

alla Commissione unitamente alla prova che risulta  essere  garantito

un livello equivalente di sicurezza.

NAVI ESISTENTI DELLE CLASSI A e B DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A

24 METRI:

Tutte le navi esistenti delle classi A e B devono soddisfare,  in

ogni condizione di carico, i seguenti criteri di  stabilita',  previa

opportuna correzione per effetto della superficie libera dei  liquidi

nei  depositi,  secondo  le  ipotesi  di  cui  al  punto  3.3   della

Risoluzione IMO A.749 (18), e successive  modifiche,  o  disposizioni

equivalenti.

a) L'area sotto la curva del braccio di stabilita' (curva GZ) non

deve essere inferiore a:

i) 0,055 metri-radianti fino a un angolo di sbandamento di 30°;

ii) 0,09 metri-radianti fino a un angolo di sbandamento di 40°  o

all'angolo di allagamento, ovvero l'angolo di sbandamento,  al  quale

il  bordo  inferiore  di  tutte  le  aperture  nello   scafo,   nelle

sovrastrutture o nelle tughe, che non possono essere chiuse  in  modo

stagno alle intemperie, si immergerebbe  qualora  tale  angolo  fosse

minore di 40°;

iii) 0,03 metri-radianti fra gli angoli di sbandamento di  30°  e

40° o fra 30° e l'angolo di allagamento, se tale angolo e' minore  di

40°;

b) il braccio di stabilita' GZ deve essere almeno pari a 0,20 m a

un angolo di sbandamento pari o superiore a 30°;

c) il massimo braccio di stabilita'  GZ  deve  registrarsi  a  un

angolo di sbandamento di preferenza superiore a 30°, non inferiore  a

25°;

d) l'altezza metacentrica trasversale iniziale  non  deve  essere

inferiore a 0,15 m.

Le  condizioni  di  carico  da  considerare  per  verificare   la

conformita' alle condizioni  di  stabilita'  sopra  descritte  devono

comprendere almeno quelle elencate al punto 3.5.1.1 della risoluzione

IMO A.749 (18) e successive modifiche.

Tutte le navi esistenti delle classi A e B di  lunghezza  pari  o

superiore a 24 metri devono soddisfare altresi' i criteri addizionali

di cui alla risoluzione IMO A.749 (18), e successive modifiche, punto

3.1.2.6 «criteri addizionali per le navi da  passeggeri»  (Additional

criteria for passenger ships) e punto 3.2 «criteri in caso  di  forte

vento e di rollio» (Severe wind and rolling criterion).

Ove gli Stati membri ritengano inappropriata  l'applicazione  dei

«criteri in caso di forte vento e di rollio» (Severe Wind and Rolling

Criterion) di cui alla  risoluzione  IMO  A.749  (18),  e  successive

modifiche,  puo'  essere  adottata  un'impostazione  alternativa  che

assicuri una stabilita' soddisfacente. Questa deve essere  sottoposta

alla Commissione unitamente alla prova che risulta  essere  garantito

un livello equivalente di sicurezza.

2. Compartimentazione stagna

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

Ogni nave e' suddivisa in compartimenti stagni  da  paratie,  che

devono essere stagne fino al relativo ponte. La lunghezza massima dei

compartimenti e' calcolata in base ai requisiti specifici di  seguito

riportati.

Alternativamente a tali requisiti, e' possibile  utilizzare  come

norme equivalenti, se  applicate  nella  loro  interezza,  le  regole

relative alla compartimentazione e  alla  stabilita'  delle  navi  da

passeggeri previste nella parte B del Capitolo II  della  Convenzione

internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960,

di cui alla Risoluzione IMO A.265 (VIII).

Ogni  altra  parte  della   struttura   interna   che   influisca

sull'efficacia  della  compartimentazione  della  nave  deve   essere

stagna.

3. Lunghezza allagabile (R 4)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 La lunghezza allagabile in un dato punto e' la  massima  parte

della  lunghezza  della  nave,  avente  il  suo  centro   nel   punto

considerato, che puo' essere allagata, nell'ipotesi di  permeabilita'

indicata in appresso, senza che la nave si immerga al di sotto  della

linea limite.

.2 In una  nave  con  il  ponte  delle  paratie  discontinuo,  la

lunghezza allagabile puo' essere determinata in ogni punto  assumendo

una linea limite continua che non sia in nessun punto a meno di 76 mm

sotto la faccia superiore del ponte  (a  murata)  fino  al  quale  le

paratie corrispondenti e il fasciame si estendono stagni.

.3  Quando  una  parte  della   linea   limite   considerata   e'

sensibilmente al di sotto  del  ponte  a  cui  arrivano  le  paratie,

l'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  puo'  autorizzare  una

limitata tolleranza nella  tenuta  stagna  di  quelle  parti  che  si

trovano al di sopra della linea limite ed immediatamente al di  sotto

del ponte piu' alto.

4. Lunghezza ammissibile dei compartimenti (R 6)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

La lunghezza massima ammissibile di un  compartimento  avente  il

suo centro in qualsiasi punto della lunghezza della nave e'  ottenuta

moltiplicando la lunghezza allagabile per  un  apposito  coefficiente

denominato fattore di compartimentazione.

5. Permeabilita' (R 5)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

Le  ipotesi  indicate  nella  regola  3   si   riferiscono   alla

permeabilita' dei locali al di sotto della linea limite.

Nel calcolare la lunghezza  allagabile,  la  permeabilita'  media

ipotizzata  dei  locali  al  di  sotto  della   linea   limite   deve

corrispondere ai valori indicati nella tabella della regola 8.3.

6. Fattore di compartimentazione

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  +  NAVI  RO-RO  DA  PASSEGGERI

ESISTENTI DELLA CLASSE B:

Il fattore di compartimentazione deve essere:

1,0 se la nave e' autorizzata a trasportare un numero di  persone

inferiore a 400, e

1,0 se la nave e' autorizzata a trasportare un numero di  persone

pari o superiore a 400 e ha lunghezza di L < 55 e

0,5 se la nave e' autorizzata a trasportare un numero di  persone

pari o superiore a 400.

Le  navi  ro-ro  da  passeggeri  esistenti  di  classe  B  devono

soddisfare il presente requisito entro la data prevista dalla  regola

II-1/B/8-2, paragrafo 2.

NAVI NON RO-RO DA PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

Il fattore di compartimentazione deve essere: 1,0

7. Requisiti speciali relativi alla compartimentazione delle navi  (R

7)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Quando in una o piu' parti di una nave le paratie stagne  si

estendono fino a un ponte piu' alto che nel resto  della  nave  e  si

desidera, nel calcolo  della  lunghezza  allagabile,  sfruttare  tale

maggiore estensione delle paratie, possono essere usate linee  limite

distinte per ciascuna parte della nave, purche':

.1 i fianchi della nave si estendano per tutta la lunghezza della

stessa fino al ponte corrispondente alla  linea  limite  superiore  e

tutte le aperture nel fasciame esterno al di sotto di  questo  ponte,

per tutta la lunghezza della nave, siano considerate, ai  fini  della

regola 15, come se fossero al di sotto della linea limite; e

.2 i due compartimenti contigui  allo  scalino  del  ponte  delle

paratie rientrino ciascuno nella lunghezza ammissibile corrispondente

alla rispettiva linea limite e  la  loro  lunghezza  complessiva  non

superi il doppio della lunghezza ammissibile  calcolata  sulla  linea

limite inferiore.

.2  Un  compartimento  puo'  superare  la  lunghezza  ammissibile

stabilita  dalla  regola  4,  purche'  la  lunghezza  complessiva  di

ciascuna delle due coppie di compartimenti adiacenti con le quali  il

compartimento in questione e' in comune non  superi  il  valore  piu'

basso  della  lunghezza  allagabile  o  del  doppio  della  lunghezza

ammissibile.

.3 Una paratia  trasversale  principale  puo'  avere  un  recesso

purche' ogni parte del recesso sia compresa tra  superfici  verticali

situate sui fianchi della nave, a una distanza dal  fasciame  esterno

pari a  un  quinto  della  larghezza  della  nave  stessa,  misurata,

normalmente  al  piano  di  simmetria,   al   livello   del   massimo

galleggiamento di compartimentazione. Qualsiasi porzione  di  recesso

che oltrepassi detti limiti deve essere  considerata  uno  scalino  e

sottoposta alle disposizioni del punto 6.

.4 Qualora una paratia trasversale principale abbia un recesso  o

uno  scalino,  nel  calcolo  della  compartimentazione  deve   essere

utilizzata una paratia piana equivalente.

.5 Laddove un compartimento stagno principale trasversale preveda

una  compartimentazione  locale  e  si  dimostri,   a   soddisfazione

dell'amministrazione dello Stato di bandiera,  che  a  una  qualunque

avaria laterale che si estende per 3 metri piu' il 3% della lunghezza

della nave, o per 11 metri, oppure per il 10% della  lunghezza  della

nave,  assumendo  il  valore  piu'   basso,   l'intero   volume   del

compartimento principale non risulta allagato, si puo' ammettere  una

tolleranza  proporzionale  nella  lunghezza  ammissibile   altrimenti

prescritta  per  tale  compartimento.  In   tal   caso,   il   volume

dell'effettiva galleggiabilita'  ipotizzata  per  il  fianco  non  in

avaria non deve essere maggiore di quello assunto per  il  fianco  in

avaria.

La tolleranza di cui al presente paragrafo e' ammessa soltanto se

non impedisce di soddisfare la regola 8.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.6 Una paratia trasversale principale  puo'  avere  un  scalino

purche' soddisfi una delle seguenti condizioni:

.1 la lunghezza complessiva dei due compartimenti, separati dalla

paratia in questione, non ecceda il 90% della lunghezza allagabile  o

il doppio della lunghezza ammissibile. Tuttavia nelle navi aventi  un

fattore di  compartimentazione  pari  a  1  basta  che  la  lunghezza

complessiva  dei  due  compartimenti  in  questione  non  ecceda   la

lunghezza ammissibile;

.2  in  corrispondenza   dello   scalino   sia   assicurata   una

compartimentazione supplementare atta a garantire lo stesso grado  di

sicurezza dato dalla paratia piana;

.3 il compartimento sul quale lo scalino si estende non superi la

lunghezza ammissibile corrispondente a una linea limite presa a 76 mm

al di sotto dello scalino.

.7 Nelle navi di lunghezza pari o  superiore  a  100  metri,  una

delle paratie principali trasversali a poppavia del gavone  di  prora

deve essere sistemata a una distanza dalla perpendicolare avanti  non

maggiore della lunghezza ammissibile.

.8  Se  la  distanza  tra  due  paratie  trasversali   principali

contigue, o tra le loro equivalenti paratie  piane,  oppure  tra  due

piani trasversali passanti tra  le  parti  piu'  ravvicinate  di  due

paratie a scalino, e' minore di 3 metri piu' il  3%  della  lunghezza

della nave, o di 11 metri, oppure del 10% della lunghezza della nave,

assumendo il valore  piu'  basso,  una  sola  di  queste  paratie  e'

considerata parte della compartimentazione della nave.

.9 Quando il fattore di compartimentazione prescritto e'  pari  a

0,50,  la  lunghezza  complessiva  di  due  qualsiasi   compartimenti

contigui non deve superare la lunghezza allagabile.

8. Stabilita' in condizioni di avaria (R 8)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1.1 Nelle diverse condizioni di servizio, deve essere assicurata

una stabilita' a nave integra tale  che,  dopo  l'allagamento  di  un

qualsiasi  compartimento  principale  contenuto  nei   limiti   della

lunghezza allagabile, la  nave  resista  alla  condizione  finale  di

allagamento.

.1.2 Quando due compartimenti principali contigui  sono  separati

da una paratia a scalino che risponda alle disposizioni della  regola

7.6.1, la stabilita' allo stato integro deve essere tale che la  nave

resista all'allagamento dei due compartimenti in questione.

.1.3 Qualora il prescritto fattore di compartimentazione sia pari

a 0,50, la stabilita' a nave integra deve essere  tale  che  la  nave

resista all'allagamento di due qualsiasi compartimenti contigui.

.2.1 Quanto disposto al punto  .1  deve  essere  determinato  per

mezzo di calcoli eseguiti a norma dei punti .3, .4  e  .6  e  tenendo

conto delle proporzioni e  delle  caratteristiche  costruttive  della

nave e della  disposizione  e  configurazione  dei  compartimenti  in

avaria. Nell'eseguire tali calcoli, si deve supporre che la  nave  si

trovi nelle peggiori condizioni di servizio sotto  il  profilo  della

stabilita'.

.2.2 Qualora si intenda sistemare ponti, doppi fianchi o  paratie

longitudinali la cui tenuta e' adeguata a limitare significativamente

il deflusso dell'acqua, nei calcoli si deve  tener  debito  conto  di

tali limitazioni.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI RO-RO DA PASSEGGERI ESISTENTI

DELLA CLASSE B + NAVI  NON  RO-RO  DA  PASSEGGERI  ESISTENTI  DELLA

CLASSE B, COSTRUITE A PARTIRE DAL 29 APRILE 1990:

.2.3  La  stabilita'  prescritta  nella  condizione  finale  dopo

l'avaria e dopo il bilanciamento, ove  previsto,  deve  essere  cosi'

determinata:

.2.3.1 La curva dei bracci di stabilita' positivi residui  deve

estendersi come minimo per 15

° oltre l'angolo di  equilibrio.  Detta  estensione  puo'  essere

ridotta a un minimo di 10

° se l'area al di sotto della curva del braccio di stabilita'  e'

quella specificata nel punto  .2.3.2  moltiplicata  per  il  rapporto

15o/estensione, ove l'estensione e' espressa in gradi.

.2.3.2 L'area al di sotto della curva del braccio  di  stabilita'

non deve essere minore di 0,015 metri-radianti, calcolata  a  partire

dall'angolo di equilibrio fino al valore minore fra:

.1 l'angolo al quale si verifica il progressivo allagamento;

.2 22° (dalla posizione di nave dritta) nel caso  di  allagamento

di un unico compartimento; 27° (dalla posizione di nave  dritta)  nel

caso di allagamento simultaneo di due compartimenti contigui.

.2.3.3 Il braccio di stabilita' residuo deve essere compreso  fra

valori di stabilita' positiva, tenendo conto del maggiore dei momenti

sbandanti dovuti:

.1 all'addensamento laterale dei passeggeri;

.2 alla messa a mare di tutti i mezzi collettivi di  salvataggio,

ammainabili mediante  gru,  sistemati  su  un  lato  della  nave,  al

completo di persone e dotazioni;

.3 alla pressione del vento;

come calcolato dalla seguente formula:

 

(momento sbandante)

GZ (metri) =   (dislocamento)             + 0,04

 

Tuttavia, il braccio non deve essere in  nessun  caso  minore  di

0,10 metri.

.2.3.4 Ai fini del  calcolo  dei  momenti  sbandanti  di  cui  al

paragrafo .2.3.3, si ipotizza quanto segue:

.1 Momento dovuto all'addensamento dei passeggeri:

.1.1 quattro persone per metro quadrato;

.1.2 una massa di 75 kg per ciascun passeggero;

.1.3 passeggeri distribuiti sulle aree libere del  ponte,  su  un

lato della nave, sui ponti in cui sono ubicati i punti di riunione  e

in modo tale da produrre il momento sbandante piu' sfavorevole.

.2 Momento dovuto alla messa a mare di tutti i  mezzi  collettivi

di salvataggio, ammainabili mediante gru, sistemati su un lato  della

nave, al completo di persone e dotazioni:

.2.1 si deve ipotizzare che tutte le imbarcazioni di  salvataggio

e i battelli di emergenza, sistemati sul lato verso cui  la  nave  ha

sbandato in seguito all'avaria, siano messi fuori bordo  al  completo

di persone e dotazioni, pronti per essere ammainati;

.2.2 per le imbarcazioni di salvataggio predisposte per la  messa

a mare, al completo di persone e dotazioni, dalla posizione ove  esse

sono sistemate, si  deve  ipotizzare  il  massimo  momento  sbandante

durante la messa a mare;

.2.3  si  deve  ipotizzare  che  una  zattera   di   salvataggio,

ammainabile mediante gru, sia messa fuori bordo,  pronta  per  essere

ammainata, al completo di persone e dotazioni sul lato verso  cui  la

nave ha sbandato in seguito all'avaria;

.2.4 le persone che non si trovano nei mezzi di salvataggio messi

fuori  bordo  non  devono  causare  ulteriori  momenti  sbandanti   o

raddrizzanti;

.2.5 si deve ipotizzare che i mezzi di salvataggio sul lato della

nave opposto a quello verso il quale la nave ha sbandato siano  nella

posizione in cui essi sono sistemati a bordo.

.3 Momenti dovuti alla pressione del vento:

.3.1 navi della classe B: si suppone che il  vento  eserciti  una

pressione di 120 N/m2; navi delle classi C e D:  si  suppone  che  il

vento eserciti una pressione di 80 N/m2;

.3.2  l'area  cui  applicare  tale  pressione  e'  l'area   della

proiezione laterale della parte della nave al di sopra della linea di

galleggiamento allo stato integro;

.3.3 il braccio della  coppia  deve  essere  pari  alla  distanza

verticale tra un punto posto a meta' dell'immersione media allo stato

integro e il baricentro della predetta area della proiezione laterale

della nave.

.2.4 Qualora si verifichino importanti  allagamenti  progressivi,

evento che determina una rapida riduzione dei  bracci  di  stabilita'

pari o superiore a 0,04 metri, si deve  supporre  che  la  curva  dei

bracci di  stabilita'  termini  all'angolo  in  cui  si  verifica  il

progressivo allagamento. Il campo e l'area di cui ai punti  .2.3.1  e

.2.3.2 dovrebbero essere misurati a tale angolo.

.2.5 Nel caso in cui l'allagamento  progressivo  sia  limitato  e

determini soltanto una riduzione ragionevolmente lenta del braccio di

stabilita' inferiore a 0,04 metri, la porzione restante  della  curva

deve  essere  parzialmente  interrotta  ipotizzando  che  il   locale

progressivamente allagato sia tale dall'inizio.

.2.6  Nelle  fasi  intermedie  di  allagamento,  il  braccio   di

stabilita' massimo deve essere di almeno 0,05 metri e  il  campo  dei

bracci di stabilita' positivi deve essere di almeno 7°.  In  tutti  i

casi, si devono ipotizzare una sola falla  nello  scafo  e  una  sola

superficie libera.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.3  Ai  fini  dell'esecuzione  dei  calcoli  di   stabilita'   in

condizioni di avaria, si devono ipotizzare le seguenti  permeabilita'

per volumi e superfici:

 

===================================================

|        Locali       |     Permeabilita' (%)     |

+=====================+===========================+

| Destinati a carico o|                           |

|provviste            |             60            |

+---------------------+---------------------------+

| Occupati da alloggi |             95            |

+---------------------+---------------------------+

| Occupati da macchine|             85            |

+---------------------+---------------------------+

| Destinati a liquidi |         0 o 95 (*)        |

+---------------------+---------------------------+

 

(*) Scegliendo il valore che implica requisiti piu' severi

 

Si devono ipotizzare permeabilita' di superficie piu' elevate per

i locali che,  in  prossimita'  del  galleggiamento  di  avaria,  non

contengono un numero rilevante di alloggi o macchine e per  i  locali

che in genere non sono occupati da quantita' rilevanti  di  carico  o

provviste.

.4 Le estensioni di avaria ipotizzate devono essere le seguenti:

.1 estensione longitudinale: il valore minore fra 3 metri piu' il

3% della lunghezza della  nave,  oppure  11  metri  o  il  10%  della

lunghezza della nave;

.2 estensione trasversale (misurata dal  fianco  verso  l'interno

della nave e normalmente al piano di simmetria calcolato  al  massimo

galleggiamento di compartimentazione):  una  distanza  di  un  quinto

della larghezza della nave; e

.3 estensione verticale: dalla linea di costruzione verso  l'alto

senza limitazione;

.4 se un'avaria di estensione inferiore  a  quella  indicata  nei

punti .4.1, .4.2, .4.3 desse luogo a condizioni piu' gravi dal  punto

di vista dello sbandamento o della perdita di  altezza  metacentrica,

nei calcoli si deve tener conto di tale avaria.

.5 L'allagamento asimmetrico deve  essere  contenuto  al  minimo,

compatibilmente con l'efficienza delle sistemazioni.  Quando  risulta

necessario correggere grandi angoli di sbandamento,  i  mezzi  scelti

devono essere possibilmente automatici, ma in qualsiasi caso  in  cui

esistano dispositivi per il bilanciamento trasversale, questi  devono

poter essere manovrati da sopra il ponte delle paratie. Per  le  navi

nuove delle CLASSI B, C e D, l'angolo  massimo  di  sbandamento  dopo

l'allagamento, ma prima del bilanciamento, non deve essere  superiore

a 15°. Qualora siano  prescritti  dispositivi  per  il  bilanciamento

trasversale, il tempo di bilanciamento non deve superare i 15 minuti.

Si devono fornire al comandante della nave le informazioni in  merito

all'uso dei dispositivi per il bilanciamento.

.6 Le condizioni finali della nave dopo l'avaria e,  in  caso  di

allagamento asimmetrico, dopo  il  bilanciamento,  devono  essere  le

seguenti:

.1 in caso  di  allagamento  simmetrico,  l'altezza  metacentrica

residua, calcolata con il  metodo  del  dislocamento  costante,  deve

essere positiva e pari ad almeno 50 mm;

.2a salvo che sia diversamente previsto al punto 6.2b, in caso di

allagamento asimmetrico, l'angolo di sbandamento per l'allagamento di

un solo compartimento non deve superare i 7° per le navi della classe

B (nuove ed esistenti) e i 12°  per  le  navi  delle  classi  C  e  D

(nuove).

Per l'allagamento simultaneo di due compartimenti contigui,  puo'

essere ammesso un angolo di sbandamento di 12° per le navi  nuove  ed

esistenti della classe B, purche' il  fattore  di  compartimentazione

non sia mai superiore a 0,50 nella parte della nave allagata;

.2b per le navi non ro-ro da passeggeri esistenti della classe B,

costruite anteriormente al 29 aprile 1990,  in  caso  di  allagamento

asimmetrico, l'angolo non  deve  superare  i  7°,  tuttavia  in  casi

eccezionali l'amministrazione puo' concedere un angolo di sbandamento

maggiore a causa del momento asimmetrico; in nessun caso l'angolo  di

sbandamento finale deve superare i 15°;

.2 in nessun caso la linea limite deve  risultare  immersa  nella

fase finale dell'allagamento. Se si ritiene che la linea limite possa

risultare  immersa   in   una   fase   intermedia   dell'allagamento,

l'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  puo'  prescrivere   le

indagini e le sistemazioni che ritiene necessarie  per  la  sicurezza

della nave.

.7 Al comandante della nave devono essere fornite le informazioni

necessarie a mantenere, in condizioni  di  servizio,  una  stabilita'

allo stato integro sufficiente a consentire alla nave di resistere  a

un'avaria  grave.  Nel  caso  di  navi  che   richiedano   mezzi   di

bilanciamento trasversale,  il  comandante  della  nave  deve  essere

informato sulle condizioni di stabilita' su cui si basano  i  calcoli

di sbandamento e deve essere  avvertito  della  possibilita'  di  uno

sbandamento eccessivo nel caso  in  cui  la  nave  subisse  un'avaria

trovandosi in condizioni meno favorevoli.

.8 I dati  indicati  al  paragrafo  .7,  utili  a  consentire  al

comandante  di  mantenere  una  sufficiente  stabilita'  allo   stato

integro,  devono  comprendere  informazioni  riguardanti  la  massima

altezza ammissibile del centro di gravita' della  nave  al  di  sopra

della  chiglia  (KG),  oppure,  in  alternativa,  la  minima  altezza

metacentrica  ammissibile  (GM)  per  una  serie  di   immersioni   o

dislocamenti, sufficiente a tener conto di  tutte  le  condizioni  di

servizio. Le informazioni  devono  indicare  l'influsso  dei  diversi

assetti, tenendo conto dei limiti operativi.

.9 Ogni nave deve avere marche di immersione segnate  chiaramente

a proravia e a poppavia. Nel caso in cui le marche di immersione  non

siano  situate  in  posizioni  facilmente  leggibili,  oppure  limiti

operativi  connessi  con  il  tipo  di  viaggio  effettuato   rendano

difficile la lettura delle marche, la nave deve essere dotata  di  un

sistema affidabile di indicazione dell'immersione grazie al quale  si

possa determinare l'immersione a proravia e a poppavia.

.10 Dopo il completamento della caricazione della  nave  e  prima

della sua partenza, il comandante deve  determinare  l'assetto  e  la

stabilita' della nave stessa e inoltre si deve accertare, provvedendo

alla  relativa  annotazione,  che  la  nave  soddisfi  i  criteri  di

stabilita' previsti dalle pertinenti regole. La stabilita' della nave

deve essere determinata mediante calcoli. A tale scopo,  puo'  essere

impiegato un calcolatore elettronico  programmato  per  il  controllo

delle condizioni di carico e di stabilita' o un mezzo equivalente.

.11 L'amministrazione dello Stato di bandiera non puo'  ammettere

alcuna deroga ai requisiti di stabilita' in condizioni di  avaria,  a

meno che si dimostri che l'altezza metacentrica allo  stato  integro,

necessaria per soddisfare tali requisiti, risulti, in ogni condizione

di servizio, eccessiva rispetto al servizio cui la nave e' destinata.

.12 Non devono essere accordate deroghe ai criteri di  stabilita'

in condizioni di avaria se non in casi eccezionali e a condizione che

l'amministrazione  dello  Stato  di   bandiera   consideri   che   le

proporzioni, le sistemazioni e le altre caratteristiche  della  nave,

che  si  possano  adottare  praticamente  e   ragionevolmente   nelle

particolari circostanze, siano le piu' favorevoli alla stabilita'  in

condizioni di avaria.

8-1 Stabilita' delle navi ro-ro da passeggeri in condizioni di avaria

(R 8-1)

NAVI RO-RO PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Le navi ro-ro da passeggeri esistenti della  classe  B  devono

soddisfare le disposizioni della regola 8, entro la data della  prima

ispezione di controllo periodica successiva alla data specificata qui

di  seguito,  in  funzione  del  valore  di  A/Amax   come   definito

nell'allegato della circolare MSC/Circ.574, «Calculation Procedure to

Assess the Survivability Characteristics of Existing Ro-Ro  Passenger

Ships  When  Using  a  Simplified  Method   Based   Upon   Resolution

A.265(VIII)» [«Procedura di calcolo  per  valutare  la  capacita'  di

sopravvivenza delle navi ro-ro da passeggeri esistenti utilizzando un

metodo  di  calcolo  semplificato  basato  sulla  risoluzione   A.265

(VIII)]».

 

===============================================

|                     |     Termine per la    |

|  Valore di A/Amax:  |     conformita':      |

+=====================+=======================+

| inferiore all'85%   |    1° ottobre 1998    |

+---------------------+-----------------------+

| 85% o superiore, ma |                       |

|inferiore al 90%     |     1° ottobre 2000   |

+---------------------+-----------------------+

| 90% o superiore, ma |                       |

|inferiore al 95%     |     1° ottobre 2002   |

+---------------------+-----------------------+

| 95% o superiore, ma |                       |

|inferiore al 97,5%   |     1° ottobre 2004   |

+---------------------+-----------------------+

| 97,5% o superiore   |     1° ottobre 2005   |

+---------------------+-----------------------+

 

8-2 Requisiti speciali per le navi ro/ro da passeggeri autorizzate  a

trasportare piu' di 400 passeggeri (R 8-2)

NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI RO-RO

DA PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

In deroga alle disposizioni delle regole II-1/B/8 e II-1/B/8-1:

.1 le navi ro-ro da passeggeri nuove, autorizzate  a  trasportare

piu' di 400  passeggeri,  devono  soddisfare  le  disposizioni  della

regola II-1/B/8, punto .2.3, nell'ipotesi che l'avaria abbia luogo in

un qualsiasi punto entro la lunghezza della nave (L); e

.2  le  navi  ro-ro  da  passeggeri  esistenti,   autorizzate   a

trasportare piu' di 400 passeggeri, devono soddisfare le disposizioni

del punto  1  entro  la  data  della  prima  ispezione  di  controllo

periodica successiva alle date di cui ai punti  .2.1,  .2.2  o  .2.3,

assumendo la data piu' recente.

.2.1

 

===============================================

|                     |     Termine per la    |

|  Valore di A/Amax:  |     conformita':      |

+=====================+=======================+

| inferiore all'85%   |    1° ottobre 1998    |

+---------------------+-----------------------+

| 85% o superiore, ma |                       |

|inferiore al 90%     |     1° ottobre 2000   |

+---------------------+-----------------------+

| 90% o superiore, ma |                       |

|inferiore al 95%     |     1° ottobre 2002   |

+---------------------+-----------------------+

| 95% o superiore, ma |                       |

|inferiore al 97,5%   |     1° ottobre 2004   |

+---------------------+-----------------------+

| 97,5% o superiore   |     1° ottobre 2010   |

+---------------------+-----------------------+

 

.2.2 Numero di passeggeri che possono essere trasportati:

1500 o superiore 1° ottobre 2002

1000 o superiore, ma inferiore a 1500 1° ottobre 2006

600 o superiore, ma inferiore a 1000 1° ottobre 2008

400 o superiore, ma inferiore a 600 1° ottobre 2010

.2.3 Eta' della nave pari o superiore a 20 anni:

laddove per eta' di una nave si intende  il  periodo  trascorso

dalla data in cui e' stata impostata la chiglia o in cui la  nave  si

trovava a un equivalente stadio di costruzione, oppure dalla data  in

cui la nave e' stata trasformata in nave ro-ro da passeggeri.

8-3 Requisiti speciali per le navi da passeggeri, diverse dalle  navi

ro-ro da passeggeri, autorizzate a  trasportare  400  passeggeri  o

piu'

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003, DIVERSE DALLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI:

In deroga alle disposizioni della regola  II-I/B/8,  le  navi  da

passeggeri, diverse dalle navi ro-ro  da  passeggeri,  autorizzate  a

trasportare  400  passeggeri  o   piu',   devono   conformarsi   alle

disposizioni della regola II-1/B/8, punti 2.3 e 2.6, nell'ipotesi che

l'avaria abbia luogo in un qualsiasi punto entro la  lunghezza  della

nave L.

9. Paratie dei gavoni e del locale macchine (R 10)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Ogni nave deve avere un gavone  di  prora  o  una  paratia  di

collisione che deve estendersi stagna fino al  ponte  delle  paratie.

Tale paratia deve situarsi a una distanza dalla perpendicolare avanti

non inferiore al 5% della lunghezza della nave e non  superiore  a  3

metri piu' il 5% della lunghezza della nave.

.2 Qualora una  qualunque  parte  della  nave  al  di  sotto  del

galleggiamento si estenda a proravia della perpendicolare avanti (per

esempio: prua a bulbo), le distanze indicate nel paragrafo  1  devono

essere calcolate a partire dal punto situato:

.1 a meta' lunghezza di tale estensione; oppure

.2 a una distanza pari all'1,5%  della  lunghezza  della  nave  a

proravia della perpendicolare avanti; oppure

.3 a una distanza di 3  metri  a  proravia  della  perpendicolare

avanti, assumendo il valore piu' basso.

.3 Se la nave ha una lunga sovrastruttura  prodiera,  la  paratia

del gavone di prora o  di  collisione  deve  estendersi  stagna  alle

intemperie fino al primo ponte al di sopra di quello  delle  paratie.

Questa estensione deve essere sistemata in maniera tale  da  impedire

che il portellone prodiero, in caso di avaria o distacco,  rischi  di

danneggiarla.

.4 L'estensione di cui al punto 3 puo' non trovarsi  direttamente

al di sopra della paratia sottostante, purche' tutte le sue parti non

si situino a proravia del limite anteriore specificato nei punti 1  e

2.

Nondimeno, nelle navi esistenti della classe B:

.1 in cui una rampa inclinata di  caricazione  costituisca  parte

dell'estensione della paratia di collisione al  di  sopra  del  ponte

delle paratie, la parte della rampa che si trova a piu' di 2,3  metri

sopra il ponte delle paratie puo' estendersi  non  oltre  1  metro  a

proravia dei limiti anteriori specificati nei punti .1 e .2;

.2 in cui la rampa esistente non abbia  i  requisiti  per  essere

considerata un'estensione della paratia di collisione e impedisca  la

sistemazione di detta estensione entro i limiti specificati nei punti

.1 e .2, l'estensione puo' essere situata  a  una  certa  distanza  a

poppavia del limite posteriore specificato nei punti .1  e  .2.  Tale

distanza non deve essere maggiore di quanto  strettamente  necessario

per garantire che non vi sia interferenza con la rampa.  L'estensione

della paratia di collisione deve aprirsi  verso  prora,  deve  essere

conforme alle disposizioni del punto .3 e deve  essere  sistemata  in

maniera tale da impedire che la rampa, in caso di avaria o  distacco,

rischi di danneggiarla.

.5 Le rampe che non soddisfino i suddetti requisiti  non  possono

essere considerate estensioni della paratia di collisione.

.6 Ogni nave deve essere altresi' provvista di  una  paratia  del

gavone di poppa e di paratie che  dividano  il  locale  macchine  dai

locali destinati al carico ed ai passeggeri a proravia e a  poppavia;

tali paratie devono essere rese stagne fino al ponte  delle  paratie.

La paratia del gavone di poppa puo' tuttavia avere uno scalino al  di

sotto del ponte delle paratie, purche' non ne risulti  una  riduzione

del  grado  di  sicurezza  della  nave   per   quanto   riguarda   la

compartimentazione.

.7 In ogni caso, gli astucci  di  uscita  degli  assi  portaelica

devono essere racchiusi in locali stagni. Il  pressatrecce  di  poppa

deve trovarsi dentro una galleria stagna o  in  altro  locale  stagno

separato  dal  compartimento  dell'astuccio   di   uscita   dell'asse

portaelica, di volume tale che, se allagato per perdite attraverso il

pressatrecce, la linea limite non sia sommersa.

10. Doppi fondi (R 12)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Le navi di  lunghezza  inferiore  a  50  metri  devono  essere

provviste di un doppio fondo che si estenda almeno dalla paratia  del

gavone di prora alla paratia del gavone di poppa, nella misura in cui

cio' sia possibile e compatibile  con  la  struttura  e  il  corretto

funzionamento della nave.

.2 Le navi di lunghezza pari o superiore a 50 metri, ma inferiore

a 61, devono essere provviste di  un  doppio  fondo  che  si  estenda

almeno dal locale macchine alla paratia del gavone di prora o  quanto

piu' vicino possibile a tale paratia.

.3 Le navi di lunghezza pari o superiore a 61 metri, ma inferiore

a 76, devono essere provviste di un doppio  fondo  al  di  fuori  del

locale macchine, che si estenda almeno fino alle paratie  dei  gavoni

di prora e di poppa, o quanto piu' vicino possibile a tali paratie.

.4 Le navi di lunghezza pari o superiore a 76 metri devono essere

provviste di un doppio fondo posto a meta' della loro lunghezza,  che

si estenda fino alle paratie dei gavoni di prora e di poppa, o quanto

piu' vicino possibile a tali paratie.

.5 Qualora sia prescritta la sistemazione di un doppio fondo,  la

sua  altezza  deve  soddisfare  le  prescrizioni  di   un   organismo

riconosciuto e il cielo del doppio fondo deve  estendersi  fino  alle

murate della nave in modo da  proteggere  il  fondo  alla  curva  del

ginocchio. Tale protezione e' ritenuta conforme quando, condotta  dal

vertice dell'angolo esterno  inferiore  del  rettangolo  circoscritto

alla sezione maestra una retta inclinata di 25° sull'orizzontale fino

all'intersezione  con  il  tracciato  fuori  ossatura  della  sezione

maestra  e  considerato  il  piano  orizzontale  passante  per   tale

intersezione,  si  verifichi  che  nessun  punto   della   linea   di

intersezione  dell'orlo  esterno  della  lamiera  marginale  con   il

fasciame esterno risulti al di sotto di detto piano orizzontale.

.6 I pozzetti costruiti nel doppio fondo in comunicazione con gli

impianti di svuotamento delle  stive  ecc.  non  devono  essere  piu'

profondi del necessario. La profondita' del pozzo non deve  in  alcun

caso superare la profondita' del doppio fondo al piano di  simmetria,

diminuita di 460 mm, ne' estendersi al di sotto del piano orizzontale

di cui al punto .2. E' tuttavia ammesso un pozzetto  che  si  estenda

fino al  fasciame  esterno  all'estremita'  poppiera  della  galleria

alberi. L'amministrazione dello Stato di  bandiera  puo'  autorizzare

altri pozzetti (per esempio per l'olio lubrificante al di sotto delle

macchine principali) se ritiene che  tali  sistemazioni  offrano  una

protezione equivalente a quella data da un doppio fondo conforme alla

presente regola.

.7 Un  doppio  fondo  puo'  non  trovarsi  in  corrispondenza  di

compartimenti stagni di medie dimensioni,  utilizzati  esclusivamente

per il trasporto di liquidi, purche', a giudizio dell'amministrazione

dello Stato di bandiera, la sicurezza della nave, in caso  di  avaria

del fondo o della murata, non risulti compromessa.

.8 In deroga  alle  disposizioni  del  punto  10.1  del  presente

regolamento, l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' accordare

l'esenzione dal doppio fondo  per  una  qualunque  parte  della  nave

avente un fattore di compartimentazione non superiore a 0,5, se  essa

ritiene che la sistemazione di un doppio fondo in  quella  parte  non

sia compatibile con le caratteristiche costruttive della  nave  e  il

suo normale esercizio.

11. Assegnazione,  marcatura  e  annotazione  dei  galleggiamenti  di

compartimentazione (R 13)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1  Al  fine  di  mantenere  il   grado   di   compartimentazione

prescritto, deve essere stabilita  e  marcata  sui  fianchi  a  meta'

lunghezza della  nave  una  linea  di  galleggiamento  corrispondente

all'immersione di compartimentazione approvata. Sui  fianchi  di  una

nave dotata di locali  specificamente  adibiti  all'alloggiamento  di

passeggeri oppure al  trasporto  di  merci  si  possono  stabilire  e

marcare,  a  richiesta  degli  armatori,  una   o   piu'   linee   di

galleggiamento  supplementari,  corrispondenti  alle  immersioni   di

compartimentazione che l'amministrazione dello Stato di bandiera puo'

approvare per le diverse condizioni di esercizio.

.2 I galleggiamenti di  compartimentazione  assegnati  e  marcati

devono essere registrati nel certificato di sicurezza per le navi  da

passeggeri e devono riportare l'indicazione C.1 se il  galleggiamento

di compartimentazione e' unico.

Se vi e' piu' di  un  galleggiamento  di  compartimentazione,  le

altre condizioni di servizio sono identificabili con  le  indicazioni

C.2, C.3, C.4 ecc. (1) .

.3  Il  bordo  libero  corrispondente  a   ciascuno   di   questi

galleggiamenti deve  essere  misurato  nella  stessa  posizione  e  a

partire dalla stessa linea  di  riferimento  tracciata  per  i  bordi

liberi stabiliti in base alla convenzione  internazionale  sul  bordo

libero in vigore.

.4 Il bordo libero corrispondente  a  ciascun  galleggiamento  di

compartimentazione approvato e alle relative condizioni  di  servizio

deve essere chiaramente indicato nel  certificato  di  sicurezza  per

navi da passeggeri.

.5   In   nessun   caso   la   marca   del   galleggiamento    di

compartimentazione puo' essere posta al di sopra  del  galleggiamento

di massimo carico in  acqua  salata,  determinato  sulla  base  della

robustezza della nave o della convenzione  internazionale  sul  bordo

libero in vigore.

.6 Qualunque sia la posizione delle marche del galleggiamento  di

compartimentazione, in nessun caso una nave deve essere  caricata  in

modo da far immergere la marca di galleggiamento corrispondente  alla

stagione e alla  localita',  determinata  in  base  alla  convenzione

internazionale sul bordo libero in vigore.

.7 Una nave non deve in nessun caso essere caricata in  modo  che

sia  sommersa  la  marca  di  galleggiamento  di   compartimentazione

corrispondente al viaggio in corso e alle condizioni di servizio.

12. Costruzione e prove iniziali delle paratie stagne, ecc. (R 14)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1  Ogni  paratia  stagna   di   compartimentazione,   sia   essa

trasversale o longitudinale, deve essere costruita in  modo  tale  da

sostenere, con un adeguato margine di resistenza, la pressione  della

piu' alta colonna d'acqua che si possa produrre  in  caso  di  avaria

della nave, e comunque almeno la pressione  di  una  colonna  d'acqua

fino alla linea limite. La costruzione di queste paratie deve  essere

conforme alle prescrizioni di un organismo riconosciuto.

.2.1 Scalini e recessi  nelle  paratie  devono  essere  stagni  e

resistenti quanto la corrispondente parte di paratia.

.2.2 Qualora ordinate o bagli passino attraverso un ponte  o  una

paratia stagni, tale ponte o paratia devono essere resi stagni, nella

struttura, senza uso di legno o cemento.

.3 La prova di riempimento d'acqua dei  compartimenti  principali

non e' obbligatoria. Qualora  non  sia  effettuata  tale  prova,  ove

possibile deve essere svolta la prova a getto. Tale prova deve essere

effettuata allo stadio piu' avanzato possibile di  costruzione  della

nave. Nel caso in cui la prova a getto non sia  praticabile  a  causa

della possibilita' di danneggiare le macchine, la coibentazione delle

apparecchiature elettriche o elementi dell'equipaggiamento, essa puo'

essere sostituita  da  un  attento  esame  visivo  delle  connessioni

saldate, approfondito dove  ritenuto  necessario  da  una  prova  con

soluzione colorata penetrante o da una  prova  ad  ultrasuoni  per  i

trafilamenti o da una prova equivalente. In  ogni  caso  deve  essere

eseguito un esame accurato delle paratie stagne.

.4 Il gavone di prora, i  doppi  fondi  (comprese  le  chiglie  a

cassone)  e  i  doppi  fianchi  devono  essere  sottoposti  a   prova

esponendoli a una colonna d'acqua  corrispondente  ai  requisiti  del

paragrafo .1.

.5 Le casse destinate a contenere liquidi  e  che  formano  parte

della compartimentazione della nave devono essere sottoposte a  prove

di tenuta stagna con la  maggiore  delle  seguenti  colonne  d'acqua:

colonna    corrispondente    al     massimo     galleggiamento     di

compartimentazione o colonna corrispondente ai due terzi dell'altezza

dalla  faccia  superiore  della  chiglia   alla   linea   limite   in

corrispondenza delle casse, purche' in nessun caso la colonna d'acqua

sia inferiore a  0,9  metri  al  di  sopra  del  cielo  della  cassa,

assumendo il valore piu'  alto.  Nel  caso  in  cui  la  prova  sopra

descritta non fosse possibile, puo' essere ammessa la prova di tenuta

d'aria, durante la quale le casse sono sottoposte  ad  una  pressione

atmosferica non superiore a 0,14 bar.

.6 Le prove  indicate  ai  punti  .4  e  .5  hanno  lo  scopo  di

verificare che  le  sistemazioni  strutturali  di  compartimentazione

siano stagne e non  devono  essere  effettuate  prove  per  stabilire

l'idoneita' di un qualsiasi compartimento  a  contenere  combustibile

liquido  o  a  soddisfare  altri  usi,  per  i  quali  puo'  rendersi

necessaria una prova di livello superiore, in  funzione  dell'altezza

che il liquido puo' raggiungere nella cassa o nelle sue tubolature.

13. Aperture nelle paratie stagne (R 15)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Il numero delle aperture  nelle  paratie  stagne  deve  essere

ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive

della nave e il suo normale esercizio. Tali  aperture  devono  essere

provviste di idonei mezzi di chiusura.

.2.1 Se tubolature, ombrinali, cavi elettrici  ecc.  attraversano

paratie  stagne  di  compartimentazione,   devono   essere   adottati

accorgimenti tali da garantire la tenuta stagna delle paratie.

.2.2 Sulle paratie stagne di compartimentazione non e' consentito

installare valvole che non siano parte di un sistema di tubolature.

.2.3 Per gli impianti  che  attraversano  le  paratie  stagne  di

compartimentazione non deve essere usato  piombo  o  altro  materiale

sensibile al calore, in quanto il deterioramento di tali impianti  in

caso di  incendio  potrebbe  compromettere  la  tenuta  stagna  delle

paratie.

.3.1 Non sono ammessi portelloni,  passi  d'uomo  o  aperture  di

accesso:

.1 nella paratia di collisione al di sotto della linea limite;

.2 nelle paratie stagne trasversali che  dividono  un  locale  da

carico da un locale  da  carico  contiguo,  ad  eccezione  di  quanto

previsto al punto .10.1 e nella regola 14.

.3.2 Ad eccezione del caso previsto nel punto .3.3, la paratia di

collisione puo' essere attraversata, sotto la linea  limite,  da  non

piu' di una tubolatura per il passaggio del  fluido  contenuto  nella

cassa del gavone di prora, purche' detta tubolatura sia munita di una

valvola con chiusura a vite  manovrabile  da  sopra  il  ponte  delle

paratie e  il  corpo  della  valvola  sia  fissato  alla  paratia  di

collisione   nell'interno   del   gavone    di    prora.    Tuttavia,

l'installazione della valvola sul  lato  poppiero  della  paratia  di

collisione puo' essere ammessa purche'  in  tutte  le  condizioni  di

servizio la valvola sia agevolmente accessibile e il locale in cui e'

installata non sia un locale da carico.

.3.3 Se il gavone di prora e' diviso per  contenere  due  liquidi

diversi, la paratia di collisione  puo'  essere  attraversata  al  di

sotto della linea limite da  due  tubolature,  ciascuna  delle  quali

sistemata nei modi prescritti dal punto .3.1, sempre che  non  esista

un'alternativa pratica all'installazione della seconda  tubolatura  e

che, tenuto conto della  compartimentazione  supplementare  esistente

nel gavone di prora, la sicurezza della nave non ne sia compromessa.

.4 Su ciascuna paratia trasversale principale,  dentro  i  locali

che contengono la macchina principale e ausiliaria e le  caldaie  per

la propulsione, non puo' essere sistemata piu' di  una  porta,  oltre

alle porte di accesso alla galleria degli alberi motore. Se  vi  sono

due o piu' alberi motore, le gallerie devono essere collegate  da  un

passaggio intercomunicante. Deve essere aperta soltanto una porta fra

il locale macchine e le  gallerie  in  cui  vi  siano  due  alberi  e

soltanto due porte se vi sono piu' di due  alberi  motore.  Tutte  le

porte devono essere del tipo a scorrimento e devono essere  collocate

in modo che la soglia si trovi piu' in alto possibile. Il  comando  a

mano per manovrare queste porte da sopra il ponte delle paratie  deve

essere situato al di fuori del locale macchine.

.5.1 NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B e NAVI NUOVE DELLE  CLASSI  B,

C e D DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI:

Le porte stagne devono essere a scorrimento o a cerniera  o  di

tipo equivalente. Non sono ammesse porte di lamiera fissate  soltanto

da bulloni e porte che si chiudono a caduta o per l'azione di un peso

che cade.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A

24 METRI:

Le porte stagne, eccetto i casi  previsti  nel  punto  .10.1  o

nella regola 14,  devono  essere  porte  a  scorrimento  con  manovra

meccanica, conformi alle disposizioni del  punto  7  e  in  grado  di

essere chiuse contemporaneamente dalla consolle di  manovra  centrale

in plancia in non piu' di 60 s con nave diritta.

.5.2 NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B e NAVI NUOVE DELLE  CLASSI  B,

C e D DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI:

Le porte a scorrimento possono essere:

- soltanto manovrate a braccia, o

- manovrate meccanicamente o a braccia.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A

24 METRI:

Nelle navi in cui il numero complessivo di porte  stagne  non  e'

superiore a due unita' e dette porte sono ubicate nel locale macchine

o sulle paratie che delimitano tale locale,  l'amministrazione  dello

Stato di bandiera puo' permettere  che  siano  soltanto  manovrate  a

braccia. Qualora siano installate porte  a  scorrimento  manovrate  a

braccia, queste devono essere chiuse e  fissate  prima  che  la  nave

salpi per un viaggio con passeggeri e devono rimanere tali durante la

navigazione.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.5.3 I sistemi di  manovra,  sia  meccanica  sia  a  braccia,  di

qualsiasi porta stagna a scorrimento che  funzioni  meccanicamente  o

meno devono poter chiudere la porta con la nave sbandata di  15°  sia

da un lato sia dall'altro. Devono essere anche considerate  le  forze

che possono agire su ciascun lato della porta come nel  caso  in  cui

l'acqua fluisca attraverso l'apertura, applicando un battente statico

equivalente a un'altezza d'acqua di almeno 1 metro sopra la soglia in

corrispondenza della mezzeria della porta.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A

24 METRI:

.5.4  I  comandi  delle  porte  stagne,  comprese  le  tubolature

idrauliche e i cavi elettrici, devono essere ubicati il  piu'  vicino

possibile alla paratia sulla quale sono sistemate le porte,  al  fine

di ridurre al minimo la possibilita' che subiscano le conseguenze  di

un'eventuale avaria della nave. La posizione delle porte stagne e dei

relativi comandi deve essere tale che, se la nave  subisce  un'avaria

entro  un  quinto  della  sua  larghezza,  misurando  tale   distanza

normalmente  al  piano  di   simmetria   al   livello   del   massimo

galleggiamento  di  compartimentazione,  non   sia   compromesso   il

funzionamento delle porte stagne ubicate fuori della zona in avaria.

.5.5 Tutte le porte stagne a scorrimento con manovra meccanica  o

a braccia devono essere munite di indicatori che segnalino  in  tutte

le posizioni di manovra a distanza se le porte sono aperte o  chiuse.

Le posizioni di manovra a distanza devono essere sistemate solo sulla

plancia di comando, come prescritto al punto .7.1.5, e sul  luogo  in

cui il punto .7.1.4 prescrive la sistemazione della manovra a braccia

al di sopra del ponte delle paratie.

NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B e NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D

DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI:

.5.6 Le porte stagne che non soddisfano le disposizioni dei punti

da .5.1 a .5.5 devono essere chiuse prima dell'inizio del  viaggio  e

devono rimanere  tali  durante  la  navigazione.  L'ora  di  apertura

all'arrivo in porto e di chiusura  prima  della  partenza  dal  porto

devono essere annotate nel giornale di bordo.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D  DI  LUNGHEZZA  INFERIORE  A  24

METRI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.6.1 Le porte a scorrimento manovrate a braccia possono essere  a

movimento orizzontale o verticale. Deve essere possibile manovrare il

meccanismo da ciascun lato della porta  stessa  e  da  una  posizione

accessibile al di sopra del ponte delle paratie con una  manovella  a

rotazione continua o con altro  dispositivo  di  tipo  approvato  che

offra le stesse garanzie di sicurezza. Il  tempo  necessario  per  la

completa chiusura della porta,  quando  manovrata  con  meccanismo  a

braccia, non deve superare i 90 s a nave dritta.

NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.6.2 Le porte a scorrimento a manovra meccanica possono essere  a

movimento  verticale  od  orizzontale.  Se  una  porta  e'  manovrata

meccanicamente da un comando centrale, il meccanismo deve essere tale

che la porta possa essere manovrata meccanicamente  da  ambo  i  lati

della  porta  stessa.  Leve  locali  di  comando,  collegate  con  il

dispositivo meccanico, devono essere installate su ciascun lato della

paratia ed essere  sistemate  in  modo  da  consentire  a  chi  passa

attraverso la porta di tenerle entrambe  in  posizione  di  apertura,

senza per questo azionare inavvertitamente il meccanismo di chiusura.

Le  porte  a  scorrimento  manovrate  meccanicamente  devono   essere

provviste di dispositivo a braccia manovrabile  da  entrambi  i  lati

della porta e da una postazione accessibile situata al di  sopra  del

ponte delle paratie  con  manovella  a  rotazione  continua  o  altro

dispositivo di  tipo  approvato  che  offra  le  stesse  garanzie  di

sicurezza. Esse devono essere altresi' provviste di allarme  acustico

che deve suonare prima che la porta cominci a  chiudersi  e  continui

fino a completa chiusura della porta. Inoltre, negli ambienti in  cui

il rumore e' forte, l'allarme acustico deve essere integrato  da  una

segnalazione ottica intermittente sulla porta.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A

24 METRI:

.7.1 Ogni porta stagna a scorrimento con manovra meccanica:

.1 deve essere a movimento verticale od orizzontale;

.2 deve, fermo restando quanto prescritto al punto .11, avere una

larghezza massima netta di apertura di 1,2  metri;  l'amministrazione

dello Stato di bandiera puo' permettere porte  piu'  grandi  soltanto

nella misura  considerata  necessaria  all'efficace  esercizio  della

nave,  purche'  vengano  prese  in  considerazione  altre  misure  di

sicurezza, fra cui le seguenti:

.2.1 speciale considerazione deve essere prestata alla resistenza

strutturale della porta e ai  suoi  mezzi  di  chiusura  al  fine  di

impedire trafilamenti;

.2.2 la porta deve essere sistemata al di  fuori  della  zona  di

avaria B/5;

.2.3 la porta deve essere tenuta chiusa durante  la  navigazione,

tranne che per periodi limitati, quando e' assolutamente  necessario,

secondo quanto deciso dall'amministrazione dello Stato di bandiera;

.3 deve essere munita delle sistemazioni necessarie per  aprire

e chiudere la porta usando energia  elettrica,  energia  idraulica  o

qualsiasi  altra  forma  di   energia   che   sia   accettabile   per

l'amministrazione dello Stato di bandiera;

.4 deve essere munita di  un  proprio  meccanismo  di  manovra  a

braccia; deve essere possibile aprire e chiudere la porta  a  braccia

da ciascun lato della porta stessa e, inoltre, chiudere la  porta  da

una posizione accessibile al di sopra del  ponte  delle  paratie  con

manovella a rotazione continua o con altro  dispositivo  che  dia  le

stesse garanzie di sicurezza, accettabile per l'amministrazione dello

Stato di bandiera;  il  senso  di  rotazione  o  altra  direzione  di

movimento deve essere chiaramente indicato in tutte le  posizioni  di

manovra; il tempo necessario per la chiusura  completa  della  porta,

quando manovrata con meccanismo a braccia, non deve superare i 90 s a

nave diritta;

.5 deve essere munita di comandi per aprire e chiudere  la  porta

meccanicamente da ambo i lati della porta stessa e anche per chiudere

la  porta  meccanicamente  dalla  consolle  di  manovra  centrale  in

plancia;  deve  essere  munita  di  allarme  acustico,  distinto   da

qualsiasi  altro  allarme  della  zona,   il   quale   deve   suonare

ogniqualvolta la porta venga  chiusa  mediante  manovra  meccanica  a

distanza;

.6 esso deve suonare per almeno 5 secondi  ma  non  piu'  di  10,

prima che la porta cominci a muoversi, e deve  continuare  a  suonare

finche' la porta non sia completamente chiusa; nel caso di manovra  a

braccia a distanza e' sufficiente che l'allarme acustico  suoni  solo

mentre la porta si sta muovendo; nel caso  di  manovra  a  braccia  a

distanza e' sufficiente che l'allarme acustico suoni solo  mentre  la

porta si sta muovendo; inoltre, nelle zone passeggeri e nelle zone ad

alto livello di rumore ambientale l'amministrazione  dello  Stato  di

bandiera puo' richiedere che l'allarme acustico sia integrato da  una

segnalazione ottica intermittente sulla porta; e

.7 deve avere una velocita' di  chiusura  con  manovra  meccanica

approssimativamente costante; il tempo di chiusura,  dal  momento  in

cui la porta comincia a muoversi al momento in cui essa raggiunge  la

posizione di  chiusura  completa,  non  deve  in  alcun  caso  essere

inferiore a 20 s o superiore a 40 s con nave diritta.

.7.2  L'energia  elettrica  necessaria  per  le  porte  stagne  a

scorrimento con manovra meccanica deve  essere  fornita  direttamente

dal quadro di emergenza o da un  quadro  di  distribuzione  apposito,

sistemato al di sopra del ponte delle paratie. I circuiti di comando,

segnalazione   e   allarme   associati   devono   essere   alimentati

direttamente dal quadro di emergenza  o  da  un  apposito  quadro  di

distribuzione, sistemato al di  sopra  del  ponte  delle  paratie,  e

devono poter essere alimentati automaticamente  da  una  sorgente  di

emergenza temporanea di energia elettrica  in  caso  di  avaria  alla

sorgente  principale  o  alla  sorgente  di  emergenza   di   energia

elettrica.

.7.3 Le porte stagne a scorrimento con manovra  meccanica  devono

essere provviste di:

.1 un impianto idraulico centralizzato munito di due sorgenti  di

energia indipendenti, ciascuna composta di un motore e di  una  pompa

in  grado  di  chiudere  simultaneamente  tutte  le  porte;  inoltre,

l'intero impianto deve essere provvisto di accumulatori idraulici  di

capacita' sufficiente a manovrare tutte le porte  almeno  tre  volte,

vale a dire «chiusura-apertura-chiusura», con la nave  in  condizioni

sfavorevoli di sbandamento di 15°; questo ciclo di manovra deve poter

essere effettuato quando l'accumulatore si trova  alla  pressione  di

intervento della pompa; il fluido utilizzato deve  essere  scelto  in

funzione  della  temperatura  cui  l'impianto  puo'  essere  soggetto

durante  l'esercizio;  l'impianto  di   alimentazione   deve   essere

progettato in modo da ridurre  al  minimo  la  possibilita'  che  una

singola   avaria   nella   tubolatura   idraulica   comprometta    il

funzionamento di piu' di una porta; l'impianto idraulico deve  essere

provvisto di un allarme di basso livello per  i  serbatoi  di  fluido

oleodinamico che servono l'impianto  con  manovra  meccanica,  di  un

allarme di bassa pressione del gas  o  di  altri  mezzi  efficaci  di

monitoraggio delle perdite di energia negli  accumulatori  idraulici;

tali allarmi devono essere ottici e acustici e i relativi  indicatori

devono essere situati sulla consolle di manovra centrale in  plancia;

oppure

.2 un impianto idraulico indipendente per ciascuna  porta  munito

di sorgenti di energia, ciascuna composta di un motore e di una pompa

in grado di aprire e  chiudere  la  porta;  l'impianto  deve  inoltre

essere  provvisto  di  un   accumulatore   idraulico   di   capacita'

sufficiente a manovrare la  porta  almeno  tre  volte,  vale  a  dire

«chiusura-apertura-chiusura», con la nave in  condizioni  sfavorevoli

di sbandamento di 15°; questo ciclo  di  manovra  deve  poter  essere

effettuato quando gli accumulatori sono alla pressione di  intervento

della pompa; il fluido utilizzato  deve  essere  scelto  in  funzione

della  temperatura  cui  l'impianto  puo'  essere  soggetto   durante

l'esercizio; sulla consolle  di  manovra  centrale  in  plancia  deve

essere installato un allarme di  bassa  pressione  del  gas  o  altri

efficaci dispositivi di monitoraggio delle perdite di  energia  negli

accumulatori idraulici; in ogni  posizione  di  manovra  locale  deve

inoltre essere installato  un  dispositivo  che  segnali  la  perdita

dell'energia accumulata; oppure

.3 un impianto elettrico indipendente e un  motore  per  ciascuna

porta munita di sorgenti di energia, ciascuna composta di  un  motore

in grado di aprire e chiudere la porta; la sorgente di  energia  deve

poter essere alimentata automaticamente dalla sorgente  di  emergenza

temporanea di energia elettrica  in  caso  di  avaria  alla  sorgente

principale o alla sorgente di emergenza di energia elettrica, e  deve

avere capacita' sufficiente a manovrare la porta  almeno  tre  volte,

vale a dire «chiusura-apertura-chiusura», con la nave  in  condizioni

sfavorevoli di sbandamento di 15°.

Per gli impianti descritti ai punti .7.3.1, .7.3.2 e .7.3.3, deve

essere previsto quanto segue:

gli impianti di potenza per le porte stagne a  scorrimento  con

manovra meccanica devono essere separati da tutti gli altri  impianti

elettrici. Una singola avaria negli  impianti  a  manovra  meccanica,

elettrici o idraulici, che escluda l'azionatore  idraulico  non  deve

impedire l'azionamento a braccia di qualsiasi porta.

.7.4 Le leve di comando devono essere poste su ciascun lato della

paratia, ad un'altezza minima di 1,6 m  dal  piano  del  pavimento  e

devono essere sistemate in modo da consentire a chi passa  attraverso

la porta di tenerle entrambe in  posizione  di  apertura,  senza  per

questo  azionare  inavvertitamente  il  meccanismo  di  chiusura.  La

direzione di movimento delle leve nell'aprire  e  chiudere  la  porta

deve essere quella della  porta  stessa  e  deve  essere  chiaramente

indicata. Se per avviare il movimento  di  chiusura  della  porta  e'

necessaria soltanto un'azione, le leve di  comando  idrauliche  delle

porte stagne nei locali di alloggio devono essere collocate  in  modo

che un bambino non possa azionarle, ad esempio  dietro  a  sportelli,

fissati da bulloni, posti ad almeno 170 cm al di  sopra  del  livello

del ponte.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE  B

DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI:

Su entrambi i lati delle porte deve essere  apposta  una  targa

con le istruzioni per il  funzionamento  dell'impianto  delle  porte.

Inoltre, su entrambi i lati di ciascuna porta deve essere affissa una

targa con un'iscrizione  o  un'immagine  che  metta  in  guardia  dal

pericolo di sostare  nel  vano  della  porta  una  volta  avviato  il

movimento di chiusura della porta stessa. Le targhe devono essere  di

materiale resistente ed essere fissate  saldamente.  Il  testo  sulla

targa delle istruzioni o delle avvertenze deve contenere informazioni

sul tempo di chiusura della porta in questione.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A

24 METRI:

.7.5 Per quanto possibile,  le  apparecchiature  e  i  componenti

elettrici per le porte stagne devono essere sistemati al di sopra del

ponte delle paratie e al di fuori di zone e spazi pericolosi.

.7.6   Le   custodie   dei   componenti    elettrici    sistemati

necessariamente al di sotto del ponte delle  paratie  devono  fornire

un'adeguata protezione contro ingressi d'acqua.

.7.7 I circuiti elettrici di  potenza,  comando,  segnalazione  e

allarme devono essere protetti contro  i  guasti  in  modo  tale  che

un'avaria al circuito di una porta non provochi un'avaria al circuito

di qualsiasi altra porta. I  cortocircuiti  o  gli  altri  guasti  ai

circuiti di allarme  o  di  segnalazione  di  una  porta  non  devono

determinare il mancato funzionamento della porta  stessa.  Si  devono

adottare opportuni accorgimenti per evitare che trafilamenti  d'acqua

nell'apparecchiatura elettrica situata sotto il ponte  delle  paratie

causino l'apertura della porta.

.7.8 Un  unico  guasto  di  origine  elettrica  nell'impianto  di

alimentazione o di comando di una  porta  stagna  a  scorrimento  con

manovra meccanica non deve causare l'apertura di una porta chiusa. La

disponibilita' di energia dovrebbe essere costantemente controllabile

in un punto del circuito elettrico che sia il piu' vicino possibile a

ciascuno dei  motori  prescritti  dal  punto  .7.3.  L'avaria  a  una

qualsiasi fonte di energia deve azionare un allarme ottico e acustico

sulla consolle di manovra centrale in plancia.

.8.1 La consolle di manovra centrale in  plancia  deve  avere  un

commutatore di «selezione principale» con due posizioni  di  comando:

«comando locale», che consenta di aprire e  chiudere  localmente  una

porta dopo l'uso senza chiusura automatica,  e  «porte  chiuse»,  che

chiuda automaticamente qualsiasi porta aperta.  Tale  posizione  deve

consentire  l'apertura  locale  delle  porte  e  la  loro  successiva

chiusura automatica al rilascio del meccanismo di comando locale.  Il

commutatore di «selezione principale»  deve  essere  di  norma  nella

posizione «comando locale». La posizione «porte chiuse»  deve  essere

usata soltanto a scopo di prova e in caso di emergenza.

.8.2 La consolle di  manovra  centrale  in  plancia  deve  essere

munita di un piano indicante  l'ubicazione  di  ciascuna  porta,  con

indicatori ottici che segnalino se una porta e' aperta o chiusa.  Una

luce rossa deve indicare che la porta e' completamente aperta  e  una

luce verde deve indicare che essa e' completamente chiusa. Quando una

porta viene chiusa  a  distanza,  la  luce  rossa  deve  indicare  la

posizione  intermedia  mediante   intermittenza.   Il   circuito   di

segnalazione deve essere indipendente dal  circuito  di  manovra  per

ciascuna porta.

.8.3  Dalla  postazione  centrale  di  comando  non  deve  essere

possibile aprire nessuna porta a distanza.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.9.1 Tutte le porte stagne devono essere tenute chiuse durante la

navigazione, salvo il fatto che esse possono essere aperte durante la

navigazione come specificato nei punti 9.3 e 9.3. Le porte stagne  di

larghezza maggiore a 1,2 metri ammesse dal punto  11  possono  essere

aperte  solo  nelle  circostanze  specificate  in   quel   paragrafo.

Qualsiasi porta aperta ai sensi del  presente  paragrafo  deve  poter

essere chiusa immediatamente.

.9.2 Una porta stagna puo' essere aperta durante  la  navigazione

per permettere il passaggio di passeggeri o equipaggio, o  quando  un

lavoro nelle immediate vicinanze della porta stessa renda  necessaria

la sua apertura. La porta deve essere immediatamente chiusa quando il

transito attraverso di essa e' completato o quando il lavoro  che  ha

reso necessaria la sua apertura e' finito.

.9.3 Certe porte stagne possono essere tenute aperte  durante  la

navigazione solo se  considerato  assolutamente  necessario;  ovvero,

qualora l'apertura delle porte sia ritenuta essenziale  per  il  buon

funzionamento delle macchine della  nave  oppure  per  permettere  ai

passeggeri  un  accesso  normalmente  illimitato  in  tutta  la  zona

passeggeri.   Tale   decisione   in   merito   deve   essere    presa

dall'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  solo  dopo  attenta

considerazione   delle   ripercussioni   sull'esercizio    e    sulla

sopravvivenza della nave. Una porta stagna che puo' restare aperta in

forza di  tale  decisione  deve  essere  chiaramente  indicata  nelle

istruzioni di stabilita'  della  nave  e  deve  poter  essere  chiusa

immediatamente.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.10.1 Porte stagne di costruzione  soddisfacente  possono  essere

sistemate  nelle  paratie  stagne  di   interponte   destinate   alla

suddivisione del carico, se l'amministrazione dello Stato di bandiera

e' convinta che la sistemazione di tali porte sia  essenziale.  Dette

porte possono essere del tipo a cerniera, su rulli o  a  scorrimento,

ma non devono essere  manovrabili  a  distanza.  Esse  devono  essere

sistemate al piu' alto livello e quanto piu'  lontano  possibile  dal

fasciame esterno; in nessun caso il loro stipite esterno puo'  essere

a una distanza dal fasciame  esterno  inferiore  a  un  quinto  della

larghezza della nave, misurando tale distanza normalmente al piano di

simmetria al massimo galleggiamento di compartimentazione.

.10.2 Tali porte  devono  essere  chiuse  prima  dell'inizio  del

viaggio e devono rimanere  tali  durante  la  navigazione.  L'ora  di

apertura all'arrivo in porto e di chiusura prima della  partenza  dal

porto devono essere annotate nel giornale di bordo. Ove una qualsiasi

di queste porte debba essere accessibile durante la navigazione, essa

deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura  non

autorizzata. Quando e' prevista  l'installazione  di  porte  di  tale

genere, il loro numero e la loro sistemazione devono formare  oggetto

di esame  speciale  da  parte  dell'amministrazione  dello  Stato  di

bandiera.

.11 L'impiego di lamiere smontabili sulle paratie e' ammesso solo

nei locali macchine. Tali lamiere smontabili devono essere  sempre  a

posto prima che la nave lasci il porto e non  devono  essere  rimosse

durante la navigazione se non in caso di urgenza  a  discrezione  del

comandante. L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' permettere

che non piu' di una porta stagna a scorrimento con manovra  meccanica

su ciascuna paratia principale trasversale, di dimensioni superiori a

quelle specificate nel punto .7.1.2, sostituisca una di tali  lamiere

rimovibili, purche' tali porte siano chiuse prima che la  nave  lasci

il porto e rimangano tali durante la navigazione, tranne in  caso  di

urgenza a discrezione del comandante. Non e'  necessario  che  queste

porte soddisfino  le  disposizioni  del  punto  7.1.4  relativo  alla

chiusura completa in 90 secondi per mezzo del meccanismo di manovra a

braccia. L'ora di apertura e di chiusura di tali porte,  sia  che  la

nave sia in navigazione  o  in  porto,  devono  essere  annotate  nel

giornale di bordo.

14. Navi che trasportano veicoli merci con relativo personale (R 16)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1  La  presente  regola  si  applica  alle  navi  da  passeggeri

progettate o adattate per il trasporto di veicoli merci  con  proprio

personale.

.2 Se in una nave di questo tipo il numero totale dei passeggeri,

incluso il personale che accompagna i veicoli, non supera N  =  12  +

A/25 (dove A e' l'area complessiva di ponte, in metri  quadrati,  dei

locali destinati allo stivaggio di veicoli  merci  e  dove  l'altezza

libera alla posizione di stivaggio e all'ingresso in tali locali  non

e' inferiore a 4 metri) si applicano le disposizioni della regola 13,

punto .10, relative alle porte stagne, con l'eccezione che  le  porte

nelle paratie stagne che dividono i locali da carico  possono  essere

sistemate a qualsiasi livello. Inoltre e' prescritto che  in  plancia

siano installati  indicatori  che  segnalino  automaticamente  quando

ciascuna porta e' chiusa e tutti i bloccaggi sono fissati.

.3 Nell'applicare  a  tali  navi  le  disposizioni  del  presente

capitolo, N deve essere considerato il numero massimo  di  passeggeri

che la nave e' abilitata a trasportare  conformemente  alla  presente

regola.

15. Aperture nel fasciame esterno al di sotto della linea  limite  (R

17)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Il numero delle aperture  nel  fasciame  esterno  deve  essere

ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive

della nave e con il suo normale esercizio.

.2.1 La sistemazione e l'efficacia dei dispositivi di chiusura di

tutte le aperture nel fasciame esterno devono essere rispondenti alla

funzione e alla posizione dei dispositivi stessi.

.2.2 In base alle disposizioni della  convenzione  internazionale

sul bordo libero in vigore, nessun portellino di murata  deve  essere

sistemato in una posizione tale che la sua  soglia  si  trovi  al  di

sotto di una linea tracciata parallelamente al ponte delle paratie  a

murata ed avente il suo punto piu' basso a una  quota  pari  al  2,5%

della larghezza della nave al di sopra del massimo galleggiamento  di

compartimentazione, oppure a 500 mm, assumendo il maggiore di  questi

due valori.

.2.3 Tutti i portellini di murata le cui soglie si trovano al  di

sotto della linea limite devono essere costruiti in modo da  impedire

efficacemente che possano essere aperti  senza  l'autorizzazione  del

comandante.

.2.4 Se in un interponte la soglia di un qualunque portellino  di

murata di cui al punto .2.3  si  trova  al  di  sotto  di  una  linea

tracciata parallelamente al ponte delle paratie a murata e avente  il

suo punto piu' basso a 1,4 metri piu' il 2,5% della  larghezza  della

nave al di sopra del galleggiamento alla partenza da un porto,  tutti

i portellini di murata di quell'interponte  devono  essere  chiusi  a

tenuta stagna e bloccati prima che la nave salpi e non devono  essere

aperti  finche'  la  nave  non  sia  arrivata  al  porto  successivo.

Nell'applicare il presente punto, potra' essere consentita una  certa

tolleranza, se del caso, quando la nave si trovi in acqua dolce.

.2.5 I portellini di murata e i  loro  controportellini  che  non

sono accessibili  durante  la  navigazione  devono  essere  chiusi  e

fissati prima della partenza della nave.

.3 Il numero degli ombrinali, degli scarichi d'igiene e di  altre

simili aperture nel fasciame esterno deve essere ridotto  al  minimo,

sia facendo confluire a un solo sbocco il maggior numero possibile di

tubi di scarico d'igiene o di altri tubi, sia mediante  altre  idonee

sistemazioni.

.4 Tutte le prese dal mare e  tutti  gli  scarichi  nel  fasciame

esterno devono essere muniti di efficaci ed accessibili  sistemazioni

atte a prevenire l'immissione accidentale di acqua nella nave.

.4.1   Ferme   restando   le   disposizioni   della   convenzione

internazionale sul bordo libero in vigore, e ad eccezione  di  quanto

disposto al punto .5, ogni  singolo  scarico  proveniente  da  locali

situati al di sotto della linea limite e  attraversante  il  fasciame

esterno deve avere una valvola automatica di non ritorno,  munita  di

dispositivo di chiusura diretta manovrabile da sopra il  ponte  delle

paratie, oppure, in  alternativa,  due  valvole  automatiche  di  non

ritorno senza dispositivo di chiusura diretta,  la  piu'  alta  delle

quali   sia   situata   sopra   il    massimo    galleggiamento    di

compartimentazione in posizione tale da essere sempre accessibile per

l'ispezione durante il servizio.

Quando e' sistemata  una  valvola  con  dispositivo  di  chiusura

diretta, il suo posto di manovra sopra il ponte  delle  paratie  deve

essere sempre facilmente accessibile e provvisto  di  indicatori  che

segnalino se la valvola e' aperta o chiusa.

.4.2 Per gli scarichi attraverso il fasciame esterno  provenienti

da locali  sopra  la  linea  limite  valgono  le  disposizioni  della

convenzione internazionale sul bordo libero in vigore.

.5 Le prese dal mare e gli scarichi principali ed  ausiliari  dei

locali macchine  connessi  al  funzionamento  delle  macchine  stesse

devono avere sempre valvole facilmente accessibili fra le  tubolature

e il fasciame esterno o tra le tubolature e le  prese  dal  mare  del

fasciame esterno. Le valvole possono essere controllate localmente  e

devono esser provviste di indicatori che segnalino se sono  aperte  o

chiuse.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 I volantini e le manovre delle valvole fissati a scafo  devono

essere facilmente  accessibili  per  la  manovra.  Tutte  le  valvole

utilizzate come intercettazioni  fissate  a  scafo  devono  chiudersi

mediante rotazione in senso orario dei volantini.

.2 Le valvole o i rubinetti di scarico a murata  per  l'acqua  di

scarico delle caldaie devono essere collocati in posizioni facilmente

accessibili e non al di sotto del fasciame del ponte. I  rubinetti  o

le  valvole  devono  essere  progettati  in   modo   tale   che   sia

immediatamente evidente se sono aperti o chiusi. I  rubinetti  devono

essere dotati di congegni di sicurezza progettati per impedire che il

perno possa essere sfilato quando il rubinetto e' aperto.

.3 Su tutte le  valvole  e  i  rubinetti  delle  tubolature  (per

esempio,  impianti  di  sentina  e  di  zavorra,  impianti  dell'olio

combustibile e dell'olio lubrificante, impianti di estinzione incendi

e di trasporto idraulico, impianti dell'acqua  di  raffreddamento  ed

igienico-sanitari, ecc.) deve essere chiaramente indicata la funzione

prevista.

.4 Le altre tubolature di scarico devono, qualora  scarichino  al

di sotto del massimo  galleggiamento  di  compartimentazione,  essere

dotate di dispositivi di chiusura equivalenti;  se  scaricano  al  di

sopra del massimo galleggiamento di compartimentazione, devono essere

dotate di una normale valvola di scarico  a  mare  di  ombrinale.  In

entrambi i casi,  possono  essere  omesse  le  valvole  se  si  usano

tubolature dello stesso spessore del fasciame negli scarichi  diretti

dei gabinetti e lavabi e negli scarichi al suolo delle toelette  ecc.

dotati di controportellini o altrimenti protetti dai colpi  di  mare.

Le pareti di tali tubolature possono comunque non avere uno  spessore

maggiore di 14 mm.

.5 Se e'  installata  una  valvola  con  meccanismo  di  chiusura

diretta, la posizione da cui puo' essere azionata deve essere  sempre

facilmente accessibile, e devono essere previsti mezzi per  segnalare

se la valvola e' aperta o chiusa.

.6 Quando le valvole con  meccanismi  di  chiusura  diretta  sono

collocate  nei  locali  macchine,  e'  sufficiente  che  esse   siano

azionabili dalla  loro  ubicazione,  purche'  questa  sia  facilmente

accessibile in qualsiasi condizione.

.6 Tutti i dispositivi e  le  valvole  installati  nel  fasciame,

prescritti dalla presente regola, devono essere di acciaio, bronzo  o

altro materiale duttile approvato. Non sono ammesse valvole di  ghisa

ordinaria o di materiale analogo. Tutte le tubolature alle  quali  la

presente regola si riferisce devono essere  di  acciaio  o  di  altro

materiale equivalente,  a  soddisfazione  dell'amministrazione  dello

Stato di bandiera.

.7 I portelloni di imbarco e i portelli di carico situati  al  di

sotto della linea limite devono essere di robustezza  adeguata.  Essi

devono essere efficacemente chiusi e fissati a  tenuta  stagna  prima

della  partenza  della  nave  e  devono  rimanere  tali  durante   la

navigazione.

.8 Il punto piu' basso di tali aperture non deve  in  alcun  caso

trovarsi   al   di    sotto    del    massimo    galleggiamento    di

compartimentazione.

16. Tenuta stagna delle navi da passeggeri al di  sopra  della  linea

limite (R 20)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 E' necessario adottare tutte le misure ragionevoli e attuabili

nella pratica per limitare l'ingresso e la propagazione dell'acqua al

di sopra del ponte delle paratie. Queste possono comprendere  paratie

parziali o  costole  rinforzate.  Qualora  siano  installate  paratie

stagne parziali o costole rinforzate sul ponte delle paratie,  al  di

sopra o nelle immediate vicinanze delle paratie di compartimentazione

principali, esse devono essere dotate di collegamenti stagni  con  il

fasciame esterno e il ponte delle paratie  in  modo  da  limitare  la

propagazione dell'acqua lungo il  ponte  stesso  quando  la  nave  e'

sbandata per avaria. Se la paratia stagna parziale non  e'  allineata

con la paratia sottostante, il ponte delle paratie che  si  trova  in

mezzo deve essere reso efficacemente stagno.

.2 Il ponte delle paratie, o un ponte  soprastante,  deve  essere

stagno alle intemperie. Tutte le aperture nel  ponte  esposto  devono

essere provviste di battenti di  ampia  altezza  e  robustezza  e  di

efficienti  dispositivi  per  una  chiusura  rapida  e  stagna   alle

intemperie. Aperture a murata per lo scarico di grandi masse d'acqua,

parapetti a giorno e ombrinali devono  essere  debitamente  sistemati

per far defluire rapidamente l'acqua dal ponte esposto  in  tutte  le

condizioni atmosferiche.

.3 Nelle navi esistenti di classe B,  lo  sbocco  delle  condotte

d'aria in una sovrastruttura deve situarsi almeno 1 metro al di sopra

della linea di galleggiamento con la nave ad un angolo di sbandamento

pari a 15° o  all'angolo  massimo  di  sbandamento  durante  la  fase

intermedia dell'allagamento, determinati  entrambi  mediante  calcolo

diretto, assumendo il valore piu' alto. In  alternativa,  lo  scarico

degli sfoghi gas dalle casse diverse dai depositi per il combustibile

liquido puo' essere sistemato sul  fianco  della  sovrastruttura.  Le

disposizioni  del   presente   punto   lasciano   impregiudicate   le

disposizioni previste  dalla  convenzione  internazionale  sul  bordo

libero in vigore.

.4 I portellini di murata, i portelloni d'imbarco, i portelli  di

carico e  gli  altri  dispositivi  di  chiusura  delle  aperture  nel

fasciame esterno al di sopra della linea limite devono essere di tipo

e costruzione efficaci e di adeguata  robustezza,  in  considerazione

dei locali in cui sono situati e della  loro  posizione  rispetto  al

massimo galleggiamento di compartimentazione.

.5 Efficaci controportellini interni, disposti in modo da  essere

chiusi e fissati a tenuta  stagna  in  maniera  agevole  e  efficace,

devono essere  installati  per  tutti  i  portellini  di  murata  che

conducono ai locali al di sotto del ponte immediatamente  soprastante

il ponte delle paratie.

17. Chiusura dei portelli di carico (R 20-1)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Le seguenti aperture, situate al di sopra della linea  limite,

devono essere chiuse e bloccate prima di ogni partenza della  nave  e

devono rimanere tali fino all'arrivo della nave nel porto successivo:

.1 portelli di carico  nel  fasciame  o  nelle  delimitazioni  di

sovrastrutture chiuse;

.2 celate prodiere sistemate nelle posizioni di cui al punto .1;

.3 portelli di carico nelle paratie di collisione;

.4 rampe stagne alle intemperie, che costituiscono  una  chiusura

alternativa a quella di cui ai punti da .1.1  a  .1.3  compreso.  Nel

caso in cui un'apertura non possa essere aperta o chiusa  durante  la

sosta della nave in porto, essa puo' essere aperta o lasciata  aperta

mentre la nave si avvicina o si allontana dal porto, ma solo  per  il

tempo necessario a consentire di effettuare prontamente le operazioni

di apertura e chiusura. In ogni caso, il  portello  prodiero  interno

deve rimanere chiuso.

.2 Se  risulta  necessario  per  l'esercizio  della  nave  o  per

l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri quando la nave e'  in  posizione

di ancoraggio sicuro e purche' non sia compromessa la sicurezza della

stessa, l'amministrazione dello Stato di  bandiera,  in  deroga  alle

disposizioni dei punti .1.1 e .1.4, puo'  autorizzare  l'apertura  di

determinati portelli, a discrezione del comandante.

.3 Il comandante  deve  provvedere  affinche'  sia  istituito  un

efficace sistema di sorveglianza  e  informazioni  sulla  chiusura  e

l'apertura dei portelli di cui al punto .1.

.4  Prima  di  ogni  partenza,  il  comandante  deve   provvedere

affinche', come specificato alla regola 22, sia annotata nel giornale

di bordo l'ora dell'ultima chiusura dei portelli di cui al punto .1 e

l'ora di ogni apertura dei portelli di cui al punto .2.

17-1 Tenuta stagna fra il ponte ro-ro  (ponte  delle  paratie)  ed  i

locali sottostanti (R 20-2)

NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1.1 Ferme restando le disposizioni dei punti .1.2 e .1.3,  tutti

gli accessi ai locali  sottostanti  il  ponte  delle  paratie  devono

essere tali che il loro punto piu' basso sia situato almeno 2,5 metri

sopra il ponte delle paratie;

.1.2 ove si acceda ai locali sottostanti mediante rampe di carico

per veicoli, le aperture di dette rampe devono esser chiuse  in  modo

stagno alle intemperie, onde evitare l'ingresso  d'acqua  nei  locali

sottostanti; esse devono essere provviste di allarme  e  segnalazione

in plancia;

.1.3 se necessario ai fini dell'attivita' essenziale  della  nave

(movimentazione   di   macchine   e    provviste,    per    esempio),

l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' autorizzare che  siano

predisposti particolari accessi ai locali sottostanti il ponte  delle

paratie, purche' questi siano resi stagni,  provvisti  di  allarme  e

segnalazione in plancia;

.1.4 gli accessi di cui ai punti .1.2 e .1.3 devono essere chiusi

prima  della  partenza  della  nave  e  devono  rimanere  tali   fino

all'arrivo della nave nel porto successivo;

.1.5 il comandante deve provvedere  affinche'  sia  istituito  un

efficace sistema di sorveglianza  e  informazione  sulla  chiusura  e

l'apertura degli accessi di cui ai punti .1.2 e .1.3; e

.1.6 prima  di  ogni  partenza,  il  comandante  deve  provvedere

affinche', come specificato alla regola II-1/B/22, sia  annotata  nel

giornale di bordo l'ora dell'ultima chiusura degli accessi di cui  ai

punti .1.2 e .1.3;

.1.7 le  navi  ro-ro  da  passeggeri  nuove  della  classe  C  di

lunghezza inferiore a 40 metri e le navi ro-ro  da  passeggeri  nuove

della classe D, invece di  conformarsi  ai  punti  da  .1.1  a  .1.6,

possono conformarsi ai  punti  da  .2.1  a  .2.3,  a  condizione  che

l'altezza dei battenti e delle soglie sia almeno pari a  600  mm  sui

ponti da carico ro-ro aperti e almeno pari a  380  mm  sui  ponti  da

carico ro-ro chiusi.

NAVI RO-RO PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.2.1 Tutti gli accessi che dal ponte ro-ro  conducono  ai  locali

sottostanti il ponte delle paratie devono  essere  resi  stagni  alle

intemperie e devono essere previsti, in plancia,  indicatori  che  ne

segnalino l'apertura o la chiusura.

.2.2 Tali accessi devono essere chiusi prima della partenza della

nave e devono rimanere tali fino  all'arrivo  della  nave  nel  porto

successivo.

.2.3   In   deroga   alle   disposizioni    del    punto    .2.2,

l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' autorizzare l'apertura

di determinati accessi durante la navigazione, ma solo per  il  tempo

necessario  a  consentire  il   passaggio   e,   eventualmente,   per

l'espletamento dell'attivita' essenziale della nave.

17-2 Accesso ai ponti ro-ro (R 20-3)

TUTTE LE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI:

Il comandante o l'ufficiale  incaricato  devono  assicurarsi  che

durante la navigazione nessun passeggero possa accedere  a  un  ponte

ro-ro chiuso, senza l'autorizzazione del comandante o  dell'ufficiale

incaricato.

17-3 Chiusura delle paratie sul ponte ro-ro (R 20-4)

NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI RO-RO

DA PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1  Tutte  le  paratie  trasversali  e  longitudinali   giudicate

efficaci per contenere l'acqua di mare accumulatasi sul  ponte  ro-ro

devono essere sistemate e fissate prima della partenza della  nave  e

devono rimanere tali fino all'arrivo della nave nel porto successivo.

.2 In deroga alle disposizioni del  punto  .1,  l'amministrazione

dello Stato di bandiera puo' autorizzare  l'apertura  di  determinati

accessi delle suddette paratie, durante la navigazione, ma  solo  per

il tempo necessario a consentire il passaggio e,  eventualmente,  per

l'espletamento dell'attivita' essenziale della nave.

18. Informazioni sulla stabilita' (R 22)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Ogni nave da passeggeri deve essere sottoposta,  dopo  il  suo

completamento, a un prova che permetta di  determinare  gli  elementi

della sua stabilita'. Il  comandante  deve  ricevere  tutti  i  dati,

approvati dall'amministrazione dello Stato di bandiera,  necessari  a

consentirgli  di  determinare,  in  modo  rapido   e   semplice,   le

caratteristiche di stabilita' della nave nelle diverse condizioni  di

esercizio.

.2 Qualora una nave subisca modifiche tali da  cambiare  in  modo

sostanziale  i  dati  di  stabilita'   forniti   al   comandante,   a

quest'ultimo devono essere forniti nuovi dati. Se necessario, si deve

ripetere la prova di stabilita' della nave.

.3 Ad intervalli  periodici  non  superiori  a  cinque  anni,  e'

necessario effettuare un'ispezione  a  nave  scarica  per  verificare

eventuali modifiche del dislocamento a nave vacante e del  baricentro

longitudinale. La nave  deve  essere  sottoposta  a  nuova  prova  di

stabilita' ogniqualvolta si rilevi o si preveda  una  variazione,  in

rapporto ai dati di stabilita' approvati,  del  dislocamento  a  nave

vacante superiore al 2%  o  del  baricentro  longitudinale  superiore

all'1% della lunghezza della nave.

.4 L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' dispensare  una

nave dalla prova di stabilita', purche'  disponga  di  elementi  base

dedotti dalla prova di stabilita' di una nave gemella e  purche'  sia

dimostrato,  a  soddisfazione  dell'amministrazione  dello  Stato  di

bandiera, che i dati di stabilita' della nave esentata,  desunti  dai

dati di base, sono  affidabili.  Si  fa  riferimento  alla  circolare

MSC/Circ. 1158.

.5 Quando non e' realizzabile una prova di  stabilita'  accurata,

il dislocamento con nave  scarica  e  il  baricentro  sono  calcolati

mediante un'ispezione a nave scarica e  un  calcolo  preciso.  Si  fa

riferimento alle informazioni di cui alla regola 2.7 del  codice  per

le unita' veloci del 2000.

19. Piani di controllo in condizioni di avaria (R 23)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

Per conoscenza dell'ufficiale  responsabile  della  nave,  devono

essere esposti in permanenza piani indicanti con chiarezza, per  ogni

ponte e stiva, le delimitazioni dei  compartimenti  stagni,  le  loro

aperture e i mezzi di chiusura, l'ubicazione dei relativi  comandi  e

gli accorgimenti  da  adottare  in  caso  di  sbandamento  dovuto  ad

allagamento.  Inoltre,  devono  essere  messi  a  disposizione  degli

ufficiali   della   nave   opuscoli   contenenti   le   summenzionate

informazioni.

20. Integrita' dello scafo  e  delle  sovrastrutture,  prevenzione  e

controllo in condizioni di avaria (R 23-2)

.1 In plancia devono essere  sistemati  indicatori  per  tutti  i

portelloni a fasciame, per i portelli di carico e gli altri mezzi  di

chiusura che, se lasciati aperti o impropriamente fissati, potrebbero

causare l'allagamento di un locale di  categoria  speciale  o  di  un

locale da  carico  ro-ro.  L'impianto  di  segnalazione  deve  essere

progettato  secondo  il  principio  «sicurezza  in  caso  di  avaria»

(fail-safe)  e  deve  indicare,  mediante  allarme  ottico,   se   il

portellone non e' completamente chiuso e se i mezzi di  ritenuta  non

sono fissati e perfettamente bloccati e, mediante  allarme  acustico,

se tali portelloni o altri mezzi di chiusura sono aperti o i mezzi di

ritenuta risultano non bloccati. Il pannello  indicatore  in  plancia

deve essere  provvisto  di  una  funzione  di  selezione  «porto/mare

aperto»  tale  da  attivare  un  allarme  acustico  in  plancia  ogni

qualvolta la nave salpi con i portelli prodieri, i portelli  interni,

la rampa o qualsiasi altro portellone a fasciame  non  chiuso  o  con

qualunque mezzo di chiusura in posizione non corretta. La sorgente di

energia per l'impianto di segnalazione deve  essere  indipendente  da

quella per la manovra e la ritenuta  dei  portelloni.  Non  e'  fatto

obbligo di sostituire gli indicatori a bordo  delle  navi  esistenti,

gia' approvati dall'amministrazione dello Stato di bandiera.

.2 Devono essere sistemati dispositivi di sorveglianza televisiva

o un sistema rivelatore di trafilamenti d'acqua intesi a segnalare in

plancia e alla stazione di comando dei motori qualsiasi  trafilamento

d'acqua attraverso i portelli prodieri e i portelli poppieri  interni

e esterni, o qualsiasi altro portellone a fasciame, che possa causare

un allagamento dei locali di  categoria  speciale  o  dei  locali  da

carico ro-ro.

.3 I locali di categoria speciale e  i  locali  da  carico  ro-ro

devono avere un servizio di ronda  permanente  oppure  devono  essere

sorvegliati  mediante  efficaci  dispositivi,  quali   telecamere   a

circuito  chiuso,  in  modo  da   poter   controllare,   durante   la

navigazione, il movimento di veicoli dovuto a condizioni  meteomarine

avverse oppure l'accesso non autorizzato di passeggeri.

.4 La documentazione relativa alla manovra (chiusura e  ritenuta)

di tutti i portelloni a fasciame, dei  portelli  di  carico  e  degli

altri mezzi di chiusura che,  se  lasciati  aperti  o  impropriamente

fissati, potrebbero causare l'allagamento di un locale  di  categoria

speciale o di un locale da carico ro-ro, deve essere tenuta a bordo e

collocata in un luogo adeguato.

21. Indicazioni, manovre e ispezioni periodiche delle  porte  stagne,

ecc. (R 24)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Settimanalmente si deve procedere a esercitazioni  di  manovra

delle porte stagne, dei portellini di murata,  delle  valvole  e  dei

meccanismi di chiusura degli ombrinali.

.2 Deve essere fatta quotidianamente la manovra di tutte le porte

stagne, situate sulle paratie  trasversali  principali,  che  vengono

usate in navigazione.

.3 Le porte stagne  con  tutti  i  meccanismi  e  gli  indicatori

connessi, tutte le valvole la cui chiusura e' necessaria per  rendere

stagno un compartimento e tutte le valvole il  cui  funzionamento  e'

necessario per la manovra di bilanciamento in condizioni  di  avaria,

devono essere ispezionate periodicamente in  navigazione  almeno  una

volta alla settimana.

.4 Tali valvole, porte e meccanismi devono essere provvisti delle

necessarie indicazioni in modo da garantirne  l'uso  appropriato  per

una massima sicurezza.

22. Annotazioni nel giornale di bordo (R 25)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Porte a cerniera, lamiere smontabili,  portellini  di  murata,

portelloni di imbarco e portelli di carico  nonche'  altre  aperture,

che in base alle presenti regole devono rimanere  chiusi  durante  la

navigazione, devono essere chiusi prima che la nave lasci  il  porto.

L'ora di chiusura e di apertura (se consentito dalle presenti regole)

devono essere annotate nel giornale di bordo.

.2  Nel  giornale  di  bordo  devono  essere  annotate  tutte  le

esercitazioni e ispezioni prescritte dalla regola 21, con indicazione

di qualsiasi difetto che venga riscontrato.

23. Piattaforme e rampe sollevabili per autoveicoli

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE

B:

Sulle navi dotate di ponti sospesi per il  trasporto  di  veicoli

passeggeri, la costruzione, l'installazione  e  l'azionamento  devono

essere    effettuati    conformemente     alle     misure     imposte

dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Per quanto concerne  la

costruzione,  si  applicano  le  norme  pertinenti  di  un  organismo

riconosciuto.

24. Parapetti

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D COSTRUITE A  PARTIRE  DAL  1°

GENNAIO 2003:

1. Sui ponti esterni ai quali i passeggeri hanno libero accesso e

che non siano provvisti di una paratia di  altezza  adeguata,  devono

essere installati parapetti di un'altezza minima di 1100 mm dal ponte

e di fattezza e costruzione tali da impedire ai passeggeri di  salire

sugli stessi parapetti e di cadere accidentalmente dal ponte.

2. Scale e pianerottoli su tali ponti esterni saranno forniti  di

parapetti di simile costruzione.

 

PARTE C

 

MACCHINE

 

1. Generalita' (R 26)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 L'apparato motore,  le  caldaie  e  gli  altri  recipienti  in

pressione, i sistemi di tubolature connessi e  gli  accessori  devono

essere installati e protetti  in  modo  da  ridurre  al  minimo  ogni

pericolo per le persone a bordo, tenendo in debito conto le parti  in

movimento, le superfici calde e altri pericoli.

.2 La nave deve disporre di mezzi atti a mantenere o  ristabilire

il funzionamento normale della macchina di propulsione, anche se  una

delle macchine ausiliarie essenziali e' fuori servizio.

.3 La nave deve disporre di  mezzi  atti  ad  avviare  l'apparato

motore dalla condizione di nave ferma senza aiuto esterno.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B e C:

.4 La macchina di propulsione  principale  e  tutte  le  macchine

ausiliarie essenziali per la propulsione e la  sicurezza  della  nave

devono, cosi' come sono sistemate nella nave,  essere  progettate  in

modo da funzionare sia a nave dritta che a nave sbandata fino  a  15°

compresi, da ogni  lato  in  condizioni  statiche,  e  fino  a  22,5°

compresi,  da  ogni  lato  in   condizioni   dinamiche   (rollio)   e

contemporaneamente  a  nave  appruata   o   appoppata   dinamicamente

(assetto) di 7,5°.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE

B:

.5  Per  arrestare,  in  caso  di  emergenza,  la   macchina   di

propulsione e l'elica, devono  essere  installati  mezzi  ubicati  in

luoghi idonei all'esterno del locale  apparato  motore/postazione  di

comando dell'apparato motore (per esempio  su  un  ponte  scoperto  o

nella timoneria).

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

.6 L'ubicazione e la sistemazione dei tubi di sfiato per le casse

di servizio per l'olio combustibile, le casse di  decantazione  e  le

casse dell'olio lubrificante devono essere tali che l'eventualita' di

rottura di un tubo di sfiato non abbia come  conseguenza  diretta  il

rischio di ingresso di spruzzi di acqua marina o di acqua piovana. Su

ogni nave devono essere previste  due  casse  di  servizio  per  olio

combustibile per ciascun tipo  di  combustibile  utilizzato  a  bordo

necessario per la propulsione e per gli impianti essenziali, o  altra

soluzione equivalente, la cui capacita' deve essere  sufficiente  per

almeno 8 ore nel caso delle navi della classe B e per  almeno  4  ore

per le navi delle classi C e D, alle massime prestazioni di  servizio

continuato dell'impianto di propulsione e al normale carico operativo

in mare dell'impianto del generatore.

2. Motori a combustione interna (R 27)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 I motori a combustione interna i cui cilindri  hanno  diametro

pari a 200 mm o un volume del carter pari o superiore a 0,6 m3 devono

essere provvisti di idonee valvole di sicurezza contro le  esplosioni

del  carter,  con  sufficiente  area  di  sicurezza.  Le  valvole  di

sicurezza devono  essere  sistemate  o  dotate  di  mezzi  idonei  ad

assicurare che gli scarichi da esse provenienti siano diretti in modo

da ridurre la possibilita' di danni al personale.

3. Impianto di sentina (R 21)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1.1 La nave deve  essere  dotata  di  un  efficace  impianto  di

sentina, in grado di prosciugare, in tutte le condizioni praticamente

possibili, qualsiasi compartimento stagno che non sia permanentemente

destinato a contenere acqua dolce,  acqua  di  zavorra,  combustibile

liquido o carichi liquidi e per il quale siano  gia'  previsti  altri

efficienti  mezzi  di  pompaggio.  Devono  essere  installati   mezzi

efficaci per l'evacuazione dell'acqua dalle stive coibentate.

.1.2 Le pompe di igiene, le pompe  di  zavorra  e  le  pompe  per

servizi  generali  possono  essere  considerate  pompe   di   sentina

indipendenti  se  sono  provviste  dei  necessari  collegamenti   con

l'impianto di sentina.

.1.3 Tutti i tubi di sentina utilizzati nei o sotto le casse  per

il combustibile, nelle caldaie o  nei  locali  macchine,  compresi  i

locali in cui  siano  ubicati  casse  di  decantazione  o  gruppi  di

pompaggio di combustibile liquido, devono  essere  di  acciaio  o  di

altro materiale adatto.

.1.4 La sistemazione dell'impianto di sentina e di  zavorra  deve

essere tale da precludere il passaggio di  acqua  dal  mare  e  dagli

spazi riservati all'acqua di zavorra ai locali da carico e ai  locali

macchine o da un compartimento a un  altro.  Devono  essere  adottati

tutti gli accorgimenti necessari a impedire che le casse  di  zavorra

aventi  collegamenti  di  sentina  e  di   zavorra   possano   essere

accidentalmente  allagate  dall'acqua  di  mare,  quando   contengono

carico, o possano essere  prosciugate  tramite  un  tubo  di  sentina

quando contengono acqua di zavorra.

.1.5 Tutte le cassette di distribuzione e le valvole  azionate  a

mano connesse con l'impianto di sentina devono trovarsi in  posizioni

che risultino accessibili in condizioni normali.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1.6 Devono essere previsti i mezzi per prosciugare i  locali  da

carico chiusi situati sul ponte delle paratie.

.1.6.1 Qualora il bordo libero dal ponte delle paratie  sia  tale

che il margine del ponte e' immerso quando la nave  e'  sbandata  per

piu' di 5°, il prosciugamento deve avvenire mediante  un  sufficiente

numero di ombrinali di dimensioni idonee, che scaricano  direttamente

fuoribordo, sistemati secondo le disposizioni della regola 15.

.1.6.2 Qualora il bordo libero sia tale che il margine del  ponte

delle paratie e' immerso quando la nave e' sbandata  di  5°  o  meno,

l'acqua prosciugata dai locali  da  carico  chiusi  sul  ponte  delle

paratie deve essere  raccolta  in  un  locale  o  locali  idonei,  di

capacita' adeguata, muniti di allarme di alto livello dell'acqua e di

idonee sistemazioni per lo scarico fuoribordo.  Inoltre  ci  si  deve

assicurare che:

.1 il numero, le dimensioni e  la  disposizione  degli  ombrinali

siano tali da impedire un indebito accumulo di acqua libera;

.2 l'impianto di sentina prescritto dalla presente  regola  tenga

conto delle disposizioni per qualsiasi impianto fisso  di  estinzione

incendi ad acqua spruzzata sotto pressione;

.3 l'acqua contaminata con benzina o  altre  sostanze  pericolose

non venga raccolta nei locali macchine o in altri locali dove possano

essere presenti sorgenti di ignizione; e

.4 qualora il locale da carico chiuso sia protetto da un impianto

di estinzione incendi ad anidride carbonica, gli ombrinali del  ponte

siano muniti di mezzi per impedire la sfuggita del gas estinguente.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D:

.1.6.3 Il sistema di prosciugamento dei ponti ro-ro e  dei  ponti

veicoli deve avere portata tale che  gli  ombrinali,  i  portelli  di

murata, ecc. a sinistra  e  a  destra  possano  sopportare  la  massa

d'acqua proveniente dalle  pompe  da  incendio,  tenuto  conto  delle

condizioni di sbandamento e assetto della nave.

.1.6.4 Se dotate di impianti sprinkler e prese  da  incendio,  le

sale da soggiorno per passeggeri ed equipaggio devono avere un numero

di ombrinali sufficiente a  esaurire  la  massa  d'acqua  proveniente

dalle teste spruzzatrici utilizzate nel locale per l'estinzione di un

incendio e da due manichette  da  incendio  a  getto.  Gli  ombrinali

devono essere collocati nelle posizioni piu' funzionali, per  esempio

in ogni angolo.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.2.1 L'impianto di sentina prescritto dal punto .1.1 deve  essere

in grado  di  funzionare  in  tutte  le  condizioni  che  si  possono

verificare in seguito a incidente, con nave dritta o inclinata. A tal

fine,  la  nave  deve  essere  dotata  di  branchetti   d'aspirazione

laterali,  fatta  eccezione  per  i  compartimenti   ristretti   alle

estremita' della nave, dove puo' essere considerata  sufficiente  una

sola aspirazione. Nei compartimenti di forma inusuale possono  essere

prescritte aspirazioni supplementari. Si  devono  adottare  tutte  le

misure necessarie per assicurare  il  deflusso  dell'acqua  verso  le

prese di aspirazione del compartimento.

.2.2 Ove possibile, le pompe di sentina a  motore  devono  essere

collocate in compartimenti stagni distinti e sistemate o  ubicate  in

modo che detti compartimenti non siano allagati a causa della  stessa

avaria.  Se  la  macchina  di  propulsione  principale,  la  macchina

ausiliaria e le caldaie  si  trovano  in  due  o  piu'  compartimenti

stagni, le pompe utilizzabili come pompe  di  sentina  devono  essere

distribuite per quanto possibile tra i diversi compartimenti.

.2.3 A eccezione delle pompe supplementari, destinate  a  servire

esclusivamente i gavoni, ogni pompa di sentina prescritta deve essere

tale da aspirare acqua da qualsiasi locale per il quale il punto .1.1

prescrive il prosciugamento.

.2.4 Ciascuna pompa di sentina a motore deve essere in  grado  di

pompare acqua attraverso il collettore principale di  sentina  a  una

velocita' non inferiore a 2 m/sec.  Le  pompe  di  sentina  a  motore

indipendenti situate nei locali  macchine  devono  avere  aspirazioni

dirette da tali locali; non occorre che siano richieste piu'  di  due

di tali aspirazioni per  ciascuno  di  detti  locali.  Qualora  siano

installate due o piu' aspirazioni, ve ne deve essere  almeno  una  su

ciascun  fianco  della  nave.  Si  devono  opportunamente  installare

aspirazioni dirette e quelle  presenti  nel  locale  macchine  devono

essere di diametro  non  inferiore  al  diametro  prescritto  per  il

collettore principale di sentina.

.2.5 Oltre all'aspirazione o alle aspirazioni dirette di  sentina

prescritte dal punto .2.4 deve essere prevista un'aspirazione diretta

di emergenza, munita di valvola  di  non  ritorno,  a  partire  dalla

principale pompa indipendente a motore al livello  di  prosciugamento

del locale macchine. Il tubo di tale aspirazione diretta  deve  avere

lo stesso diametro della presa principale della pompa utilizzata.

.2.6 I dispositivi di manovra delle valvole di presa dal  mare  e

di aspirazione diretta devono trovarsi ben al di sopra  del  pagliolo

del locale macchine.

.2.7 Tutte le  tubolature  di  aspirazione  di  sentina  fino  al

collegamento  con  le  pompe  devono  essere  indipendenti  da  altre

tubolature.

.2.8 Il diametro «d» del collettore principale di sentina  e  dei

raccordi del collettore di sentina deve essere calcolato  sulla  base

delle  seguenti  formule.  Cio'  nonostante,  il   diametro   interno

effettivo  puo'  essere  arrotondato  alla  piu'  vicina   dimensione

standard accettabile da parte  dell'amministrazione  dello  Stato  di

bandiera:

collettore principale di sentina:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

raccordi del collettore di sentina tra pozzetti di  raccolta  e

aspirazioni:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

dove:

d e' il diametro interno del collettore principale di sentina (in

millimetri),

L e B sono la lunghezza e la larghezza della nave (in metri),

L1 e' la lunghezza del compartimento, e

D e' l'altezza di costruzione della  nave  fino  al  ponte  delle

paratie (in metri) a condizione che, in una nave avente un locale per

carico  chiuso  sul  ponte  delle   paratie   che   sia   prosciugato

internamente secondo i requisiti del punto 1.6.2  e  che  si  estenda

sull'intera lunghezza della nave, D sia misurato fino  al  ponte  che

sovrasta il ponte delle paratie. Qualora i locali  da  carico  chiusi

coprano una lunghezza minore, D sara'  assunta  pari  all'altezza  di

costruzione misurata al ponte delle paratie piu'  lh/L  dove  l  e  h

corrispondono   rispettivamente   alla   lunghezza   e    all'altezza

complessiva dei locali per il carico chiusi.

.2.9 Devono essere prese opportune misure  per  impedire  che  il

compartimento servito da un qualsiasi tubo di aspirazione di  sentina

venga allagato nel caso in cui tale tubo si rompa o  sia  danneggiato

in seguito a collisione o incaglio in un altro compartimento.  A  tal

fine, qualora il tubo si trovi, in una sua  parte  qualsiasi,  a  una

distanza dalla murata inferiore a un  quinto  della  larghezza  della

nave (misurata normalmente al  piano  di  simmetria  al  livello  del

massimo galleggiamento di compartimentazione), o  in  una  chiglia  a

cassone, esso deve essere munito di una valvola di  non  ritorno  nel

compartimento contenente l'estremita' aperta di tale tubo.

.2.10 Le cassette di distribuzione,  i  rubinetti  e  le  valvole

relativi all'impianto di sentina devono essere sistemati in modo che,

in caso di allagamento, in  ciascun  compartimento  possa  funzionare

almeno una delle pompe di sentina; inoltre, l'avaria di una  pompa  o

di una tubolatura che la collega al collettore principale di sentina,

all'esterno di una linea tracciata a un quinto della larghezza  della

nave, non deve mettere fuori uso l'impianto di sentina. Se esiste  un

solo sistema di tubolature  comune  a  tutte  le  pompe,  le  valvole

necessarie per comandare  le  aspirazioni  di  sentina  devono  poter

essere  manovrate  da  sopra  il  ponte  delle  paratie.  Se,   oltre

all'impianto principale di pompe di sentina, esiste  un  impianto  di

emergenza, questo deve essere indipendente dall'impianto principale e

sistemato in  modo  che  una  pompa  possa  funzionare  in  qualsiasi

compartimento in condizioni di allagamento,  cosi'  come  specificato

nel punto .2.1; in tal caso, occorre che siano manovrabili  da  sopra

il  ponte  delle  paratie  soltanto  le  valvole  necessarie  per  il

funzionamento dell'impianto di emergenza.

.2.11 Tutti i rubinetti e le valvole menzionati nel punto  .2.10,

che si possono manovrare da sopra  il  ponte  delle  paratie,  devono

avere  i  comandi,  nei  relativi  posti  di   manovra,   chiaramente

contrassegnati e devono essere muniti di indicatori che segnalino  se

sono aperti o chiusi.

4. Numero e tipo di pompe di sentina (R 21)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

fino a 250 passeggeri:

una pompa azionata dal motore principale e una pompa indipendente

a motore, sistemata e azionata al di fuori del locale macchine;

250 passeggeri e oltre:

una  pompa  azionata  dal  motore  principale  e  due   pompe

indipendenti a motore,  una  delle  quali  deve  essere  sistemata  e

azionata al di fuori del locale macchine.

La pompa azionata dal motore principale puo' essere sostituita da

una pompa indipendente a motore.

Il prosciugamento di  compartimenti  molto  piccoli  puo'  essere

effettuato da pompe a mano portatili.

5. Mezzi di marcia indietro (R 28)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 La potenza di  marcia  indietro  deve  essere  sufficiente  ad

assicurare un appropriato governo della  nave  in  tutte  le  normali

circostanze.

.2 Deve essere dimostrata e annotata la capacita' delle  macchine

di invertire la direzione di spinta dell'elica in tempo sufficiente e

tale da condurre la nave ad arrestarsi entro una distanza ragionevole

dalla massima velocita' di servizio in marcia avanti.

.3 I dati sui tempi di arresto, sulle rotte della  nave  e  sulle

distanze, annotati durante le prove, insieme con  i  risultati  delle

prove eseguite per determinare la capacita' di una nave che  ha  piu'

di un'elica di navigare  e  manovrare  con  una  o  piu'  eliche  non

funzionanti, devono essere disponibili a bordo per uso del comandante

o del personale incaricato.

6. Macchine di governo (R 29)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Ogni nave deve essere provvista di  una  macchina  di  governo

principale e di una macchina di  governo  ausiliaria  efficienti.  La

macchina di governo principale e quella ausiliaria devono essere tali

che il guasto dell'una non metta fuori servizio l'altra.

.2 La macchina di governo principale e l'asta del  timone  devono

essere:

.2.1 di adeguata robustezza e in grado di governare la nave  alla

massima velocita' di esercizio in marcia avanti e progettate in  modo

da non danneggiarsi alla massima velocita' di marcia indietro;

.2.2 capaci di portare il timone da 35° da una parte a 35°  dalla

parte opposta, con la nave alla massima immersione e  in  navigazione

in marcia avanti alla massima velocita' di esercizio e, nelle  stesse

condizioni, da 35° da una parte a 30° dalla parte opposta in un tempo

non superiore a 28 secondi. Laddove non sia ragionevolmente possibile

dimostrare la conformita' a tale requisito durante le prove  in  mare

con la nave alla massima immersione e in navigazione in marcia avanti

alla velocita' corrispondente al numero massimo di giri continui  del

motore principale e  al  passo  massimo  di  progetto,  e'  possibile

dimostrare  la  conformita'   di   una   nave   a   tale   requisito,

indipendentemente dalla sua data di  costruzione,  mediante  uno  dei

seguenti metodi:

.1 durante le prove in mare la nave e' longitudinalmente dritta e

il  timone  completamente  immerso  durante  la  marcia  avanti  alla

velocita' corrispondente al  numero  massimo  di  giri  continui  del

motore principale e al passo massimo di progetto; oppure

.2 qualora non sia possibile ottenere la completa immersione  del

timone durante le prove in mare, deve essere calcolata una  velocita'

adeguata di marcia avanti in base alla superficie sommersa della pala

del timone per la condizione di carico relativa alla prova in mare in

questione. La velocita' di marcia avanti  calcolata  deve  avere  per

risultato una forza e una coppia, applicate alla macchina di  governo

principale, almeno equivalenti a quelle applicate in una prova con la

nave alla massima immersione e in navigazione in marcia  avanti  alla

velocita' corrispondente al  numero  massimo  di  giri  continui  del

motore principale e al passo massimo di progetto; ovvero

.3 la forza e la coppia del timone  nella  condizione  di  carico

della prova in mare sono state  previste  in  maniera  affidabile  ed

estrapolate dai valori della condizione di pieno carico. La velocita'

della nave deve corrispondere al numero massimo di giri continui  del

motore principale e al passo massimo di progetto dell'elica;

.2.3 azionate ad energia meccanica qualora  cio'  sia  necessario

per soddisfare le disposizioni del punto .2.2.2 e in tutti i casi  in

cui il punto .2.2.1 imponga che il diametro dell'asta del timone  sia

maggiore di 120  mm  in  corrispondenza  della  barra,  escludendo  i

rinforzi per la navigazione fra i ghiacci.

.3 Se presente, la macchina di governo ausiliaria deve essere:

.1 di adeguata  robustezza  e  capace  di  governare  la  nave  a

velocita' di  navigazione  e  di  avviarsi  rapidamente  in  caso  di

emergenza;

.2 capace di portare  il  timone  da  15°  da  una  parte  a  15°

dall'altra in un tempo non superiore a 60 s con la nave alla  massima

immersione, in navigazione in marcia avanti  ad  una  velocita'  pari

alla meta' della massima velocita' di marcia avanti o alla  velocita'

di  7  nodi,  assumendo  il  valore   maggiore.   Laddove   non   sia

ragionevolmente possibile dimostrare la conformita' a tale  requisito

durante le prove in mare con la nave alla  massima  immersione  e  in

navigazione in marcia avanti a una velocita' pari  alla  meta'  della

velocita' corrispondente al  numero  massimo  di  giri  continui  del

motore principale e  al  passo  massimo  di  progetto  ovvero  a  una

velocita' di 7 nodi,  assumendo  il  valore  maggiore,  e'  possibile

dimostrare  la  conformita'   di   una   nave   a   tale   requisito,

indipendentemente dalla sua data di  costruzione,  mediante  uno  dei

seguenti metodi:

.1 durante le prove in mare la nave e' longitudinalmente dritta e

il  timone  completamente  immerso  durante  la  marcia  avanti  alla

velocita' pari alla meta' della velocita'  corrispondente  al  numero

massimo di giri continui del motore principale e al passo massimo  di

progetto ovvero a una  velocita'  di  7  nodi,  assumendo  il  valore

maggiore; oppure

.2 qualora non sia possibile ottenere la completa immersione  del

timone durante le prove in mare, deve essere calcolata una  velocita'

adeguata di marcia avanti in base alla superficie sommersa delle pale

del timone per la condizione di carico relativa alla prova in mare in

questione. La velocita' di marcia avanti  calcolata  deve  avere  per

risultato una forza e una coppia, applicate alla macchina di  governo

ausiliaria, almeno equivalenti a quelle applicate in una prova con la

nave alla massima immersione e in navigazione in marcia  avanti  alla

velocita' pari alla meta' della velocita'  corrispondente  al  numero

massimo di giri continui del motore principale e al passo massimo  di

progetto ovvero a una  velocita'  di  7  nodi,  assumendo  il  valore

maggiore; ovvero

.3 la forza e la coppia del timone  nella  condizione  di  carico

della prova in mare sono state  previste  in  maniera  affidabile  ed

estrapolate dai valori della condizione di pieno carico.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.4 Le unita' di potenza della macchina di governo devono:

.1 essere realizzate in modo da riavviarsi automaticamente quando

viene ripristinata l'erogazione di energia dopo un'interruzione; e

.2 poter essere messe in  funzione  dalla  plancia.  In  caso  di

interruzione di energia in una qualunque  delle  unita'  di  potenza,

deve essere dato in plancia un allarme ottico e acustico.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.5 Se la macchina di governo  principale  comprende  due  o  piu'

unita' di potenza uguali, non e' necessario installare  una  macchina

di governo ausiliaria, a condizione che:

.1 la macchina di governo principale possa manovrare  il  timone,

cosi' come prescritto dal punto 2.2.2,  quando  una  qualunque  delle

unita' di potenza e' fuori servizio;

.2 la macchina di governo principale sia realizzata in modo  che,

a seguito di una singola avaria al suo sistema di tubolature o in una

delle unita' di  potenza,  il  guasto  possa  essere  isolato,  e  la

capacita'  di  governare  possa  essere  mantenuta   o   ripristinata

rapidamente.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.6 Il comando delle macchine di governo deve potersi effettuare:

.1 per la macchina di governo principale, sia dalla  plancia  che

dal locale macchine di governo;

.2  quando  la  macchina  di  governo  principale  e'   sistemata

conformemente al punto .4, per  mezzo  di  due  impianti  di  comando

indipendenti, entrambi manovrabili dalla plancia. Cio'  non  richiede

la  duplicazione  della  ruota  o  della  leva  del  timone.  Qualora

l'impianto di comando consista di un  telemotore  idraulico,  non  e'

necessario installare un secondo impianto indipendente;

.3 per la macchina di governo ausiliaria, posta nel locale  delle

macchine di governo, se azionata da energia  meccanica,  anche  dalla

plancia, indipendentemente dall'impianto di comando della macchina di

governo principale.

.7 Ogni altro impianto  di  comando  della  macchina  di  governo

principale e ausiliaria manovrabile dalla plancia deve soddisfare  le

seguenti disposizioni:

.1 se elettrico, esso deve essere servito da  una  propria  linea

indipendente, derivata da un circuito di potenza  della  macchina  di

governo  in  un  punto  del  locale  macchine  di   governo,   oppure

direttamente dalle sbarre del quadro elettrico  che  alimentano  quel

circuito di potenza della macchina  di  governo,  in  un  punto,  sul

quadro, adiacente all'alimentazione di tale circuito;

.2 nel  locale  macchine  di  governo  devono  essere  installati

dispositivi per disinserire dalla macchina di governo da esso servita

ogni impianto di comando manovrabile dalla plancia;

.3 l'impianto deve poter essere messo in funzione dalla plancia;

.4  in  caso  di  avaria  alla   fonte   di   energia   elettrica

dell'impianto di comando, deve essere attivato in plancia un  allarme

ottico e acustico; e

.5 soltanto i circuiti di alimentazione dell'impianto di  comando

delle macchine di governo devono essere dotati di protezione contro i

cortocircuiti.

.8 I circuiti elettrici di potenza, gli impianti di comando delle

macchine di governo con i relativi componenti, i cavi e le tubolature

ad essi  associati,  prescritti  dalle  disposizioni  della  presente

regola e  della  regola  7,  devono  essere,  per  quanto  possibile,

separati per tutta la loro lunghezza.

.9 Devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la  plancia

e il locale macchine di governo o posizioni di governo alternative.

.10 La posizione angolare del timone (o dei timoni) deve essere:

.1 indicata in plancia, se la macchina di governo  principale  e'

azionata meccanicamente; l'indicazione dell'angolo  del  timone  deve

essere  indipendente  dall'impianto  di  comando  della  macchina  di

governo;

.2 rilevabile nel locale macchine di governo.

.11 Le macchine di governo azionate idraulicamente devono  essere

provviste di quanto segue:

.1 sistemazioni per assicurare la pulizia del  fluido  idraulico,

tenendo conto del tipo e del progetto dell'impianto idraulico;

.2 un allarme di basso livello  per  ciascuna  cassa  del  fluido

idraulico, per segnalare il piu' presto possibile perdite  di  fluido

idraulico; questo allarme deve essere ottico e acustico  e  sistemato

in un posto della plancia e del locale macchine in cui  possa  essere

prontamente notato; e

.3 una cassa di riserva  avente  una  capacita'  sufficiente  per

ricaricare almeno un impianto di azionamento, compreso il  serbatoio,

quando e' prescritto  che  la  macchina  principale  di  governo  sia

azionata meccanicamente; essa deve essere  permanentemente  collegata

con la tubolatura in modo che gli impianti idraulici  possano  essere

prontamente ricaricati da una posizione dentro il locale macchine  di

governo e deve essere munita di indicatore di livello.

.12 Il locale macchine di governo deve essere:

.1 prontamente accessibile e, per quanto possibile, separato  dai

locali macchine; e

.2 provvisto di idonee sistemazioni per assicurare l'accesso  per

lavori  alle  macchine  e  ai  comandi;  queste  sistemazioni  devono

comprendere corrimano, grigliati o altre superfici antisdrucciolo per

assicurare idonee condizioni di lavoro in caso di perdite del  fluido

idraulico.

7. Requisiti supplementari per  macchine  di  governo  elettriche  ed

elettroidrauliche (R 30)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 In plancia e in un'idonea postazione di comando delle macchine

principali devono essere installati indicatori di  funzionamento  dei

motori delle macchine di governo elettriche ed elettroidrauliche.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.2 Ciascuna macchina  di  governo  elettrica  o  elettroidraulica

comprendente uno o piu' servomeccanismi deve essere servita da almeno

due circuiti, destinati solo a questo scopo, alimentati  direttamente

dal quadro principale. Tuttavia uno di questi  circuiti  puo'  essere

alimentato tramite il quadro di emergenza. Una  macchina  di  governo

ausiliaria elettrica o elettroidraulica, associata a una macchina  di

governo  principale  elettrica  o   elettroidraulica,   puo'   essere

collegata a uno dei circuiti che alimentano detta macchina di governo

principale.  I  circuiti  che  alimentano  una  macchina  di  governo

elettrica o elettroidraulica  devono  avere  portata  sufficiente  ad

alimentare tutti i motori che possono essere connessi simultaneamente

ad essi e che devono funzionare simultaneamente.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.3 I circuiti elettrici ed  elettroidraulici  e  i  motori  delle

macchine di governo devono  essere  muniti  di  protezioni  contro  i

cortocircuiti  e  di  un  segnale  di  allarme  di  sovraccarico.  La

protezione contro sovraccorrenti, compresa la corrente di avviamento,

se prevista, deve essere almeno il doppio  della  corrente  di  pieno

carico del motore o del circuito protetti e deve essere realizzata in

modo da permettere il passaggio delle apposite correnti d'avviamento.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

Gli allarmi prescritti  nel  presente  punto  devono  essere  sia

ottici che acustici e ubicati  in  una  posizione  ben  visibile  del

locale o della postazione di comando delle macchine principali  dalla

quale le macchine stesse vengono  di  norma  comandate  e  come  puo'

essere prescritto dalla regola 6, parte E del presente capitolo.

.4 Se la macchina di governo ausiliaria, che a norma della regola

II-1/6.3.3 deve  essere  azionata  meccanicamente,  non  e'  azionata

elettricamente oppure e' azionata da un  motore  elettrico  destinato

prevalentemente ad altri servizi, la macchina di  governo  principale

puo' essere alimentata con un solo circuito  dal  quadro  principale.

Quando il suddetto  motore  elettrico  destinato  prevalentemente  ad

altri   servizi   aziona   la   macchina   di   governo   ausiliaria,

l'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  puo'   derogare   alle

disposizioni del punto .3 se ritiene soddisfacenti le sistemazioni di

protezione e la rispondenza alle disposizioni della regola  6,  punti

.4.1 e .4.2, applicabili alle macchine di governo ausiliarie.

8. Impianti di ventilazione nei locali macchine (R 35)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

I locali macchine di categoria  A  devono  essere  opportunamente

ventilati in modo da garantire che, quando le macchine o  le  caldaie

in esso sistemate funzionano a piena potenza in tutte  le  condizioni

atmosferiche, comprese le piu' sfavorevoli, sia mantenuta un'adeguata

fornitura d'aria per la sicurezza e il comfort del personale e per il

funzionamento delle macchine.

9. Comunicazione tra la plancia e il locale macchine (R 37)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

Devono esservi almeno due mezzi indipendenti per  comunicare  gli

ordini dalla plancia alla  posizione  nel  locale  macchine  o  nella

centrale di comando da cui sono di norma comandate la velocita' e  la

direzione di spinta delle eliche. Uno di questi mezzi deve essere  un

telegrafo di macchina che fornisca segnalazione visiva  degli  ordini

trasmessi e delle risposte fornite sia nel  locale  macchine  che  in

plancia. Devono esservi appropriati mezzi di  comunicazione  ad  ogni

altra posizione dalla quale possono essere comandate la  velocita'  e

la direzione di spinta delle eliche.

10. Allarme per i macchinisti (R 38)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

La nave deve essere  provvista  di  allarme  per  i  macchinisti,

azionabile, secondo il caso, dalla posizione di comando dell'apparato

motore o dalla piattaforma di manovra. Esso deve  essere  chiaramente

udibile negli alloggi dei macchinisti  e/o  in  plancia,  secondo  il

caso.

11. Posizione delle installazioni di emergenza (R 39)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

A  proravia  della  paratia  di  collisione  non  devono   essere

installate sorgenti di  emergenza  di  energia  elettrica,  pompe  da

incendio,  pompe  di   sentina   (eccettuate   quelle   che   servono

specificamente i locali a  proravia  della  paratia  di  collisione),

qualunque  impianto  fisso  di  estinzione  incendi  prescritto   dal

capitolo II-2 e altre installazioni di emergenza  essenziali  per  la

sicurezza della nave (eccettuati i molinelli salpa-ancore).

12. Comandi delle macchine (R 31)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1  Le  macchine  principali  e  ausiliarie  essenziali  per   la

propulsione e la sicurezza della  nave  devono  essere  provviste  di

mezzi efficaci per il loro funzionamento ed il loro comando.

.2 Se vi e' un comando a distanza della macchina  di  propulsione

dalla  plancia  e  se  e'  previsto  che  i  locali  macchine   siano

presidiati, valgono le seguenti norme:

.1 la velocita', la direzione della spinta e,  se  opportuno,  il

passo dell'elica devono essere pienamente comandabili  dalla  plancia

in tutte le condizioni di navigazione, compresa la manovra;

.2 il comando a distanza, per ciascuna elica  indipendente,  deve

essere  realizzato  per  mezzo  di  un'apparecchiatura   di   comando

progettata e costruita in modo che il suo funzionamento non  richieda

attenzione particolare  per  i  dettagli  operativi  delle  macchine;

quando e' previsto che  funzionino  contemporaneamente  piu'  eliche,

queste  possono  essere  comandate  da  un'unica  apparecchiatura  di

comando;

.3 le macchine di propulsione principali devono essere  provviste

di  un'apparecchiatura  di   arresto   di   emergenza   in   plancia,

indipendente dall'impianto di comando dalla plancia;

.4 gli ordini dalla plancia alle macchine di  propulsione  devono

essere indicati nel locale di comando  delle  macchine  principali  o

alla piattaforma di manovra come appropriato;

.5 il comando a  distanza  delle  macchine  di  propulsione  deve

essere possibile solo da un unico posto per  volta;  in  tali  posti,

sono ammesse posizioni di comando interconnesse.  In  ogni  posto  vi

deve  essere  un  indicatore  che  indichi  da  quale  posto  vengono

comandate le macchine di propulsione. Il  trasferimento  del  comando

tra la plancia e i locali macchine deve  essere  fattibile  solo  nel

locale macchine principali o nel  posto  di  comando  delle  macchine

principali; l'impianto deve comprendere mezzi per prevenire sensibili

variazioni della spinta dell'elica quando il comando viene trasferito

da un posto ad un altro;

.6 deve essere possibile comandare  le  macchine  di  propulsione

localmente anche in caso di avaria in qualsiasi  parte  dell'impianto

di comando a distanza.

.7 il progetto dell'impianto di comando a  distanza  deve  essere

tale che, in caso di sua avaria, sia dato un allarme; la velocita'  e

la direzione  della  spinta  dell'elica  prestabilite  devono  essere

mantenute mentre e' in funzione il comando locale;

.8 in plancia devono esservi indicatori per:

.1 velocita' e senso di rotazione dell'elica nel caso di eliche a

passo fisso;

.2 velocita' e posizione del passo dell'elica nel caso di  eliche

a passo variabile;

.9 deve esservi, in plancia e nel locale macchine,  un  allarme

che indichi bassa pressione dell'aria di avviamento, che deve  essere

mantenuta ad un valore che consenta successive manovre di  avviamento

della macchina principale; se l'impianto di comando a distanza  delle

macchine di propulsione e' previsto  per  avviamento  automatico,  il

numero  dei  tentativi  consecutivi  di  avviamento  che  mancano  di

produrre l'avviamento deve essere limitato in modo che sia  mantenuta

una pressione  d'aria  di  avviamento  sufficiente  per  l'avviamento

locale.

.3  Se  la  macchina  di  propulsione  principale  e  ausiliaria,

comprese le sorgenti principali di energia elettrica, e' provvista in

vario  grado  di  comando  automatico  o  a  distanza  ed  e'   sotto

sorveglianza manuale continua da un posto di comando, le sistemazioni

e i comandi devono essere progettati, equipaggiati  e  installati  in

modo che il funzionamento della macchina sia sicuro ed efficace  come

se fosse sotto sorveglianza diretta; a tal fine si devono  applicare,

come appropriato, le  regole  da  II-1/E/1  a  II-1/E/5.  Particolare

attenzione deve essere posta alla protezione  di  tali  spazi  contro

incendio e allagamento.

.4 In generale, gli impianti di avviamento, di funzionamento e di

comando automatici devono comprendere mezzi per escludere manualmente

i comandi automatici. Un'avaria in qualsiasi parte di  tali  impianti

non deve pregiudicare l'uso dei sostituti manuali.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

.5  Le  macchine  principali  e  ausiliarie  essenziali  per   la

propulsione e la sicurezza della  nave  devono  essere  provviste  di

mezzi efficaci per il loro funzionamento ed il  loro  comando.  Tutti

gli impianti di comando essenziali per la propulsione, il  comando  e

la sicurezza della nave devono essere indipendenti  o  progettati  in

modo tale che  l'avaria  di  un  impianto  non  interferisca  con  il

funzionamento di un altro impianto.

.6 Se vi e' un comando a distanza della macchina  di  propulsione

dalla  plancia  e  se  e'  previsto  che  i  locali  macchine   siano

presidiati, valgono le seguenti norme:

.1 la velocita', la direzione della spinta e,  se  opportuno,  il

passo dell'elica devono essere pienamente comandabili  dalla  plancia

in tutte le condizioni di navigazione, compresa la manovra;

.2 il comando a distanza, per ciascuna elica  indipendente,  deve

essere  realizzato  per  mezzo  di  un'apparecchiatura   di   comando

progettata e costruita in modo che il suo funzionamento non  richieda

attenzione particolare  per  i  dettagli  operativi  delle  macchine.

Quando e' previsto che  funzionino  contemporaneamente  piu'  eliche,

queste  possono  essere  comandate  da  un'unica  apparecchiatura  di

comando;

.3 le macchine di propulsione principali devono essere  provviste

di  un'apparecchiatura  di   arresto   di   emergenza   in   plancia,

indipendente dall'impianto di comando dalla plancia;

.4 gli ordini dalla plancia alle macchine di  propulsione  devono

essere indicati nel locale di comando  delle  macchine  principali  o

alla piattaforma di manovra come appropriato;

.5 il comando a  distanza  delle  macchine  di  propulsione  deve

essere possibile solo da un unico posto per  volta;  in  tali  posti,

sono ammesse posizioni di comando interconnesse.  In  ogni  posto  vi

deve  essere  un  indicatore  che  indichi  da  quale  posto  vengono

comandate le macchine di propulsione. il  trasferimento  del  comando

tra la plancia e i locali macchine deve  essere  fattibile  solo  nel

locale macchine principali o nel  posto  di  comando  delle  macchine

principali; l'impianto deve comprendere mezzi per prevenire sensibili

variazioni della spinta dell'elica quando il comando viene trasferito

da un posto ad un altro;

.6 deve essere possibile comandare  le  macchine  di  propulsione

localmente anche in caso di avaria in qualsiasi  parte  dell'impianto

di comando a distanza. Deve inoltre  essere  possibile  comandare  le

macchine ausiliarie, essenziali per la propulsione e per la sicurezza

della nave, dalle macchine stesse o da una postazione vicina;

.7 il progetto dell'impianto di comando a  distanza  deve  essere

tale che, in caso di sua avaria, sia dato un allarme; la velocita'  e

la direzione  della  spinta  dell'elica  prestabilite  devono  essere

mantenute mentre e' in funzione il comando locale;

.8 devono essere installati  indicatori  in  plancia,  presso  il

locale di comando delle macchine principali e  sulla  piattaforma  di

manovra, per:

.8.1 velocita' dell'elica e direzione di rotazione  nel  caso  di

eliche a passo fisso,

.8.2 velocita' e posizione  del  passo  dell'elica  nel  caso  di

eliche a passo variabile;

.9 deve esservi, in plancia e nel locale macchine, un allarme che

indichi bassa pressione dell'aria  di  avviamento,  che  deve  essere

mantenuta ad un valore che consenta successive manovre di  avviamento

della macchina principale; se l'impianto di comando a distanza  delle

macchine di propulsione e' previsto  per  avviamento  automatico,  il

numero  dei  tentativi  consecutivi  di  avviamento  che  mancano  di

produrre l'avviamento deve essere limitato in modo che sia  mantenuta

una pressione  d'aria  di  avviamento  sufficiente  per  l'avviamento

locale.

.7  Se  la  macchina  di  propulsione  principale  e  ausiliaria,

comprese le sorgenti principali di energia elettrica, e' provvista in

vario  grado  di  comando  automatico  o  a  distanza  ed  e'   sotto

sorveglianza manuale continua da un posto di comando, le sistemazioni

e i comandi devono essere progettati, equipaggiati  e  installati  in

modo che il funzionamento della macchina sia sicuro ed efficace  come

se fosse sotto sorveglianza diretta; a tal fine si devono  applicare,

come appropriato, le  regole  da  II-1/E/1  a  II-1/E/5.  Particolare

attenzione deve essere posta alla protezione  di  tali  spazi  contro

incendio e allagamento.

.8 In generale, gli impianti di avviamento, di funzionamento e di

comando automatici devono comprendere mezzi per escludere manualmente

i comandi automatici. Un'avaria in qualsiasi parte di  tali  impianti

non deve pregiudicare l'uso dei sostituti manuali.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI  O  SUPERIORE  A  24

METRI, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012

.9 Sulle navi nuove delle classi B, C e D,  costruite  a  partire

dal  1°  gennaio  2012,  i  sistemi  di  automazione  devono   essere

progettati in modo tale da  garantire  che  l'ufficiale  responsabile

della  guardia  di  navigazione  riceva  un   avviso   dell'imminente

rallentamento o cedimento del sistema di propulsione con  sufficiente

anticipo per  valutare  le  condizioni  di  navigazione  in  caso  di

emergenza. In particolare, i sistemi devono controllare,  monitorare,

allertare  e  avviare  le  azioni  di  sicurezza  per  rallentare   o

interrompere la propulsione e dare all'ufficiale  responsabile  della

guardia di navigazione la possibilita' di intervenire manualmente, ad

eccezione  dei  casi  in  cui  un  intervento  manuale  determini  il

cedimento totale del motore e/o del  sistema  di  propulsione  in  un

breve lasso di tempo, ad esempio in caso di velocita' eccessiva.

13. Impianti di tubolature di vapore (R 33)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Ogni tubo di  vapore  ed  ogni  accessorio  ad  esso  connesso

attraverso  cui  puo'  passare  vapore  devono   essere   progettati,

costruiti  ed  installati  in   modo   da   sopportare   le   massime

sollecitazioni di esercizio cui possono essere soggetti.

.2 Devono esservi mezzi per drenare ogni tubo di  vapore  in  cui

potrebbe manifestarsi altrimenti qualche pericolosa azione dei  colpi

d'ariete.

.3 Se tubi di vapore o loro accessori possono ricevere vapore  da

una fonte a pressione piu' alta di quella  per  la  quale  essi  sono

stati progettati,  devono  essere  sistemate  valvole  di  riduzione,

valvole di sicurezza e manometri adatti.

14. Impianti di aria compressa (R 34)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Devono essere presenti mezzi atti a prevenire  sovrappressioni

in ogni parte degli impianti di aria compressa ed ovunque i manicotti

dell'acqua di  raffreddamento  o  le  casse  dei  compressori  e  dei

refrigeranti  d'aria  possano  essere  soggetti   a   sovrappressione

pericolosa dovuta ad infiltrazioni in  essi  da  parti  in  pressione

d'aria. Per ogni  impianto  devono  esservi  adatte  sistemazioni  di

sicurezza contro la sovrappressione.

.2 Le sistemazioni principali di aria di avviamento per  macchine

di  propulsione  principali  a  combustione  interna  devono   essere

adeguatamente protette contro gli effetti di ritorno di fiamma  o  di

esplosione interna nei tubi dell'aria d'avviamento.

.3 Tutti i tubi di scarico dai  compressori  d'aria  d'avviamento

devono sboccare direttamente nelle bombole dell'aria di avviamento  e

tutti i tubi di avviamento che  portano  l'aria  dalle  bombole  alle

macchine principali e ausiliarie devono essere completamente separati

dall'impianto di tubolatura di scarico del compressore.

.4  Devono  essere  presenti  mezzi  atti  a  ridurre  al  minimo

l'entrata d'olio negli impianti di aria in pressione e a drenare  gli

impianti stessi.

15. Protezione contro il rumore (R 36) (2)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D  NON  CONTEMPLATE  DALLA  REGOLA

II-1/A-1/4

Devono essere  prese  misure  atte  a  ridurre  il  rumore  delle

macchine nei locali macchine a livelli accettabili.  Se  tale  rumore

non puo' essere ridotto sufficientemente, la sorgente  dell'eccessivo

rumore deve essere adeguatamente coibentata o isolata o deve  esservi

un rifugio antirumore se e' richiesto che il locale  sia  presidiato.

Al personale che deve entrare in tali locali  devono  essere  fornite

protezioni auricolari.

16. Ascensori

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D:

.1  Per  quanto  riguarda  dimensioni,   struttura,   numero   di

passeggeri e/o quantita' di merce, gli  ascensori  per  passeggeri  e

merci devono essere conformi alle disposizioni  stabilite,  caso  per

caso e per ciascun tipo di impianto, dall'amministrazione dello Stato

di bandiera.

.2 I disegni  dell'impianto  e  le  istruzioni  di  manutenzione,

comprese le disposizioni che disciplinano  le  ispezioni  periodiche,

devono essere approvati dall'amministrazione dello Stato di bandiera,

che ispeziona ed approva l'impianto prima che esso sia messo in uso.

.3 Una volta approvato l'impianto, l'amministrazione dello  Stato

di bandiera rilascia un certificato  che  deve  essere  conservato  a

bordo.

.4 L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' consentire  che

un esperto da essa autorizzato, o un organismo riconosciuto, effettui

le ispezioni periodiche.

 

PARTE D

 

IMPIANTI ELETTRICI

 

1. Generalita' (R 40)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Gli impianti elettrici devono essere tali da garantire  quanto

segue:

.1 tutti i servizi elettrici ausiliari necessari per mantenere la

nave in normali condizioni di  esercizio  e  di  abitabilita'  devono

essere assicurati senza  ricorrere  alla  sorgente  di  emergenza  di

energia elettrica;

.2 i servizi elettrici essenziali per la sicurezza nelle  diverse

condizioni di emergenza; e

.3 la sicurezza dei  passeggeri,  dell'equipaggio  e  della  nave

rispetto ai rischi di natura elettrica.

.2 L'amministrazione dello Stato di bandiera deve  adottare  ogni

misura  necessaria  per  assicurare  un'attuazione   e   applicazione

uniformi delle disposizioni contenute nella presente parte in  ordine

agli impianti elettrici (3)

2. Sorgente principale di energia elettrica e illuminazione (R 41)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Le navi nuove delle classi C e D in cui l'energia elettrica e'

la sola energia destinata ad alimentare  tutti  i  servizi  ausiliari

necessari per la sicurezza della nave, e le navi nuove  ed  esistenti

di classe B in cui l'energia elettrica e' la sola  energia  destinata

ad alimentare tutti i servizi ausiliari necessari per la sicurezza  e

la propulsione della nave, devono essere dotate di due o piu'  gruppi

elettrogeneratori  principali  di  potenza   tale   che   i   servizi

sopracitati possano funzionare anche quando uno  di  essi  sia  fuori

servizio.

Nelle navi nuove delle classi C e D di lunghezza inferiore  a  24

metri,  uno  dei  gruppi  elettrogeneratori  principali  puo'  essere

azionato dalla macchina di propulsione principale, purche'  esso  sia

di potenza tale da  consentire  che  i  servizi  sopracitati  possano

funzionare anche quando uno di essi sia fuori servizio.

.2.1 Dalla sorgente principale di energia elettrica  deve  essere

alimentato un impianto di  illuminazione  elettrica  principale,  che

fornisca luce a tutte quelle parti della nave normalmente accessibili

e usate da passeggeri o equipaggio.

.2.2 La sistemazione dell'impianto  principale  di  illuminazione

elettrica deve essere tale che un  incendio  o  altro  incidente  nei

locali contenenti la sorgente principale  di  energia  elettrica,  le

eventuali apparecchiature  di  trasformazione  associate,  il  quadro

principale e il quadro di illuminazione principale non mettano  fuori

servizio  l'impianto  di   emergenza   di   illuminazione   elettrica

prescritto alla regola 3.

.2.3 La sistemazione dell'impianto di emergenza di  illuminazione

elettrica deve essere tale che un  incendio  o  altro  incidente  nei

locali contenenti la sorgente di emergenza di energia  elettrica,  le

eventuali apparecchiature di trasformazione associate, il  quadro  di

emergenza e il quadro di illuminazione di emergenza non mettano fuori

servizio l'impianto principale di illuminazione elettrica  prescritto

dalla presente regola.

.3 Rispetto a un gruppo elettrogeneratore principale,  il  quadro

principale deve essere collocato in modo che, per  quanto  possibile,

l'integrita'  della  normale  alimentazione  elettrica  possa  essere

compromessa  soltanto  da  un  incendio  o  altro  incidente  che  si

verifichi   nel   locale   in   cui   sono   sistemati   il    gruppo

elettrogeneratore e il quadro principale.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2012

.4 Nelle navi di classe B, C e  D  costruite  a  partire  dal  1°

gennaio  2012  le  cabine  devono  essere  munite  di   illuminazione

supplementare per indicare l'uscita, in modo che gli occupanti  siano

in grado di dirigersi verso la porta. Tale  fonte  di  illuminazione,

che puo' essere collegata a una  sorgente  di  emergenza  di  energia

elettrica,  o  disporre  di  una  sorgente   di   energia   elettrica

indipendente  in  ciascuna  cabina,  deve  attivarsi  automaticamente

quando viene a mancare l'illuminazione normale in cabina  e  rimanere

accesa per un minimo di 30 minuti.

3. Sorgente di emergenza di energia elettrica (R 42)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Ogni nave deve  disporre  di  una  sorgente  di  emergenza  di

energia elettrica indipendente,  il  cui  quadro  di  emergenza  deve

essere posto al di sopra  del  ponte  delle  paratie,  in  un  locale

prontamente accessibile non contiguo alle  delimitazioni  dei  locali

macchine di categoria A o dei locali in cui sono ubicati la  sorgente

principale di energia elettrica o il quadro principale.

.1 Non e' necessario applicare il requisito del  punto  .1  nelle

navi  che  sono  progettate  con  due  locali  macchine   del   tutto

indipendenti,  separati  da  almeno   un   compartimento   stagno   e

antincendio e da due paratie  o  da  una  struttura  alternativa  che

garantisca lo stesso livello di sicurezza, e se e' presente almeno un

generatore con relativo quadro, ecc. in ciascun locale macchine.

.2 La sorgente di emergenza  di  energia  elettrica  puo'  essere

costituita da una batteria di accumulatori in grado di soddisfare  le

disposizioni del punto 5, senza  essere  ricaricata  o  senza  subire

cadute eccessive di tensione, oppure da un  generatore  in  grado  di

soddisfare  le  disposizioni  del  punto  5,  azionato  da  motore  a

combustione interna, ad alimentazione  indipendente  di  combustibile

avente un punto di infiammabilita' non inferiore a 43 °C,  dotato  di

dispositivi  automatici  di  avviamento  nelle  navi   nuove   e   di

dispositivi automatici di avviamento approvati nelle navi  esistenti,

nonche' di una sorgente temporanea di energia elettrica di  emergenza

come stabilito al punto 6, a meno che, nel caso di navi  nuove  delle

classi C e D di lunghezza inferiore a 24 metri, non sia prevista  una

batteria indipendente, opportunamente ubicata, per le utenze e per il

periodo di tempo richiesto dalle presenti regole.

.3 La sorgente di emergenza  di  energia  elettrica  deve  essere

installata in modo da poter  funzionare  in  piena  efficienza  anche

quando  la  nave  e'  inclinata  trasversalmente  fino  a   22,5°   e

longitudinalmente fino  a  10°.  Il  generatore  o  i  generatori  di

emergenza devono potersi avviare prontamente ad ogni possibile  bassa

temperatura e, nelle navi nuove, anche in modo automatico.

.4 Il quadro di emergenza deve essere sistemato  il  piu'  vicino

possibile alla sorgente di emergenza di energia elettrica.

.5 La sorgente di emergenza di energia elettrica  prescritta  dal

punto .1 deve essere:

.1 in grado di funzionare per un periodo di:

12 ore per le navi di classe B (nuove e esistenti),

6 ore per le navi di classe C (nuove),

3 ore per le navi di classe D (nuove);

.2 in grado, in particolare, di  alimentare  simultaneamente  i

dispositivi previsti per i seguenti servizi, come  richiesto  per  le

classi di navi e per le ore sopracitate:

a) una pompa di sentina a motore  indipendente  e  una  pompa  da

incendio;

b) illuminazione di emergenza:

1) di ogni punto di riunione e zona  d'imbarco  e  sulle  murate,

come stabilito dalla regola III/5.3;

2) dei corridoi, delle scale e delle uscite che danno accesso  ai

punti di riunione e alle zone d'imbarco;

3) dei locali macchine e dei locali in cui si trova il generatore

di emergenza;

4)  delle  stazioni  di  comando  in  cui   sono   sistemate   le

apparecchiature radio e le apparecchiature principali di navigazione;

5) come prescritto dalle regole II-2/B/16.1.3.7 e II-2/B/6.1.7;

6) di tutte le posizioni di  deposito  degli  equipaggiamenti  da

vigile del fuoco;

7) presso una pompa di sentina a motore indipendente e una  delle

pompe da incendio di cui alla lettera a) e dei  posti  di  avviamento

dei loro motori;

c) i fanali di navigazione della nave;

d) 1) tutti gli impianti di comunicazione;

2) l'impianto di allarme generale;

3) l'impianto di rilevazione di incendi;

4)  tutte  le  segnalazioni  necessarie   in   un'emergenza,   se

alimentate elettricamente  dai  gruppi  elettrogeneratori  principali

della nave;

e) la pompa per l'impianto a «sprinkler», se  prevista  e  se

alimentata elettricamente; e

f) le lampade per segnalazioni diurne,  se  alimentate  dalla

sorgente principale di energia elettrica;

.3 in grado di alimentare, per mezz'ora, le porte stagne azionate

da energia elettrica e i circuiti di comando, segnalazione e  allarme

ad esse associati.

.6 La sorgente  di  emergenza  temporanea  di  energia  elettrica

prescritta dal punto .2 deve comprendere una batteria di accumulatori

opportunamente ubicata per l'utilizzazione in caso di emergenza,  che

deve poter alimentare, per mezz'ora, senza essere ricaricata o  senza

subire cadute eccessive di tensione:

a) l'illuminazione di cui al punto .2, lettera b)1 della presente

regola;

b) le porte stagne, come prescritto ai punti .7.2  e  .7.3  della

regola   II-1/B/13,   ma   non   necessariamente   tutte   le   porte

contemporaneamente,  a  meno  che  non  sia  prevista  una   sorgente

temporanea indipendente di energia; e

c) i circuiti di comando, segnalazione e allarme di cui al  punto

.7.2 della regola II-1/B/13.

.7 NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO

2003:

Laddove l'energia elettrica sia necessaria  per  ripristinare  la

propulsione,  la  sua   capacita'   deve   essere   sufficiente   per

ripristinare  la  propulsione  della  nave  congiuntamente  ad  altri

macchinari, come appropriato, da una  condizione  di  nave  priva  di

energia entro 30 minuti dal blackout.

4. Illuminazione di emergenza supplementare per navi ro-ro (R 42-1)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

Oltre all'illuminazione  di  emergenza  prescritta  dalla  regola

II-1/D/3.5.2b), su tutte le navi con locali da carico ro/ro o  locali

di categoria speciale:

.1 tutti i locali pubblici e i corridoi destinati  ai  passeggeri

devono essere provvisti di illuminazione elettrica supplementare  che

possa funzionare per almeno tre ore quando tutte le altre sorgenti di

energia elettrica  sono  fuori  servizio  e  in  ogni  condizione  di

sbandamento. L'illuminazione fornita  deve  essere  tale  da  rendere

facilmente visibile l'accesso ai mezzi di sfuggita.  La  sorgente  di

energia per l'illuminazione supplementare deve consistere in batterie

di accumulatori collocate entro le unita' di illuminazione che  siano

caricate  con  continuita',  quando  praticabile,   dal   quadro   di

emergenza. In alternativa, l'amministrazione dello Stato di  bandiera

puo' accettare ogni  altro  sistema  di  illuminazione  di  efficacia

almeno equivalente. L'illuminazione supplementare  deve  essere  tale

che ogni guasto alle lampade risulti  immediatamente  visibile.  Ogni

batteria  di  accumulatori  deve  essere  sostituita  ad   intervalli

stabiliti  sulla  base  della  vita  di  esercizio   prevista   nelle

condizioni ambientali cui esse sono soggette durante l'esercizio; e

.2 una lampada portatile funzionante  con  batteria  ricaricabile

deve essere sistemata in tutti  i  corridoi  dei  locali  equipaggio,

locali per la ricreazione e in tutti i  locali  di  lavoro  che  sono

normalmente occupati, a meno che non sia  installato  un  sistema  di

illuminazione  di  emergenza  supplementare,   come   richiesto   dal

sottoparagrafo .1.

5. Precauzioni contro la folgorazione, l'incendio e altri pericoli di

natura elettrica (R 45)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1  Le  parti  metalliche  esposte   delle   macchine   o   delle

apparecchiature elettriche non destinate ad  essere  in  tensione  ma

che, in condizione di  guasto,  possono  andare  in  tensione  devono

essere collegate a massa, a meno che le macchine o le apparecchiature

siano:

.1 alimentate ad una tensione non superiore a 50  V  in  corrente

continua o a 50 V, valore efficace tra i  conduttori;  tale  tensione

non deve essere raggiunta con l'impiego di autotrasformatori; oppure

.2 alimentate ad una tensione non superiore a 250 V per mezzo  di

trasformatori di isolamento  di  sicurezza  che  alimentino  un  solo

dispositivo; oppure

.3 fabbricate secondo il principio del doppio isolamento.

.2 Tutte le apparecchiature elettriche devono essere fabbricate e

installate in modo da non causare  danni  quando  sono  maneggiate  e

toccate normalmente.

.3 I lati e il retro e, se necessario,  la  parte  anteriore  dei

quadri devono  essere  opportunamente  protetti.  Parti  in  tensione

esposte,  aventi  tensioni  rispetto  a  massa  che  superano  quella

indicata al punto .1.1, non  devono  essere  installate  sulla  parte

anteriore di detti quadri. Se del caso, sulla parte anteriore  e  sul

retro del quadro devono esservi tappeti o grate isolanti.

.4 Nei sistemi di distribuzione  che  non  hanno  collegamenti  a

massa deve essere installato un dispositivo in grado  di  controllare

lo stato di isolamento verso massa  e  di  fornire  una  segnalazione

ottica e acustica quando vi siano valori di isolamento eccessivamente

bassi.

.5.1 Tutti i rivestimenti e le armature metallici dei cavi devono

essere elettricamente continui e collegati a massa.

.5.2 Tutti i cavi elettrici e le  condutture  elettriche  esterni

alle apparecchiature devono essere almeno del tipo non propagante  la

fiamma e devono essere installati in modo  da  non  compromettere  la

proprieta' originale di non propagazione della fiamma. In funzione di

particolari applicazioni, l'amministrazione dello Stato  di  bandiera

puo' consentire l'uso di cavi speciali, come quelli a radiofrequenza,

non conformi a quanto sopra.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.5.3  Cavi  e  condutture  che  alimentino  impianti  elettrici

essenziali o di emergenza,  impianti  d'illuminazione,  comunicazioni

interne o segnalazioni devono per quanto possibile  seguire  percorsi

lontani da cucine, lavanderie, locali macchine di categoria A e  loro

cofani e altre zone a elevato rischio di incendio. Nelle  navi  ro/ro

da passeggeri nuove ed esistenti, i cavi dell'impianto di allarme  di

emergenza e dell'impianto di informazione pubblica installati  al  1°

luglio   1998   o   dopo   tale   data   devono   essere    approvati

dall'amministrazione dello Stato  di  bandiera,  tenuto  conto  delle

raccomandazioni     formulate      dall'Organizzazione      marittima

internazionale. I cavi che collegano le pompe da incendio  al  quadro

di emergenza devono essere di tipo  resistente  al  fuoco  dove  essi

attraversano zone a elevato rischio di incendio. Se possibile,  tutti

questi cavi devono essere posizionati in maniera tale da impedire che

essi siano  resi  inutilizzabili  dal  riscaldamento  delle  paratie,

provocato da un incendio in un locale contiguo.

.6 I cavi e le condutture devono essere installati e  fissati  in

modo da impedire sfregamenti o altri  danni.  Le  terminazioni  e  le

giunzioni in tutti i  conduttori  devono  essere  fatte  in  modo  da

mantenere inalterate le originali proprieta' elettriche,  meccaniche,

di non propagazione della fiamma e, se necessario, di  resistenza  al

fuoco.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.7.1  Ogni  circuito  separato  deve  essere  protetto   contro

cortocircuiti e sovraccarichi, fatti salvi i  casi  consentiti  dalle

regole II-1/C/6 e II-1/C/7.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.7.2  Le  apparecchiature  di   illuminazione   devono   essere

sistemate in modo da evitare temperature  eccessive,  che  potrebbero

danneggiare cavi e condutture, e da impedire il surriscaldamento  dei

materiali circostanti.

.8.1 Le batterie di  accumulatori  devono  essere  opportunamente

sistemate e i compartimenti  specificamente  destinati  a  contenerle

devono  essere  costruiti  in  maniera   adeguata   e   efficacemente

ventilati.

.8.2 Apparecchiature elettriche  e  non  elettriche  che  possano

costituire una sorgente  di  ignizione  di  vapori  infiammabili  non

devono essere ammesse in questi compartimenti.

.9 I sistemi di distribuzione devono essere sistemati in  maniera

tale che un incendio in qualsiasi  zona  verticale  principale,  come

definita nella regola II-2/A/2.9, non possa interferire  con  servizi

essenziali per la sicurezza in qualsiasi altra  di  tali  zone.  Tale

norma si intende rispettata se le linee di alimentazione principali e

di emergenza che attraversano una  di  tali  zone  sono  quanto  piu'

distanziate tra loro sia verticalmente che orizzontalmente.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°

GENNAIO 2012:

.10 Nessuna apparecchiatura elettrica deve essere  installata  in

locali  nei  quali  e'   probabile   che   siano   presenti   miscele

infiammabili, ad esempio nei compartimenti  destinati  principalmente

alle batterie di accumulatori, nei depositi di pittura, di  acetilene

o in spazi analoghi, a meno che l'amministrazione convenga  che  tali

apparecchiature:

.1 sono essenziali per fini operativi;

.2 sono di tipo  tale  da  non  provocare  la  combustione  delle

miscele di cui trattasi;

.3 sono adeguate per gli spazi in questione; e

.4  sono  adeguatamente  certificate  per  essere  utilizzate  in

sicurezza in ambienti in cui e'  probabile  siano  presenti  polveri,

vapori o gas.

 

PARTE E

 

REQUISITI  SUPPLEMENTARI  PER  NAVI  COSTRUITE  CON  LOCALI  MACCHINE

PERIDIOCAMENTE NON PRESIDIATI

Considerazioni particolari (R 54)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

Per tutte le navi nuove delle classi B, C  e  D  e  per  le  navi

esistenti di classe B, l'amministrazione dello Stato di bandiera deve

valutare specificamente se i locali macchine possano o  meno  restare

non presidiati periodicamente e se, per  raggiungere  un  livello  di

sicurezza  equivalente  a  quello  dei  locali  macchine   di   norma

presidiati siano necessari requisiti supplementari rispetto a  quelli

delle presenti regole.

1. Generalita' (R 46)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Le sistemazioni a bordo devono essere tali da garantire che la

sicurezza della nave in tutte le condizioni di  navigazione,  nonche'

durante la manovra, sia equivalente a quella di una nave con i locali

macchine presidiati.

.2  Devono  essere  prese  misure  atte  a  garantire  che  tutto

l'equipaggiamento funzioni in maniera affidabile e, per assicurare un

funzionamento continuo e affidabile, che vi siano soddisfacenti mezzi

atti ad effettuare ispezioni regolari e prove di «routine».

.3 Ogni nave deve avere prove documentali della sua idoneita'  ad

operare con i locali macchine periodicamente non presidiati.

2. Precauzioni contro gli incendi (R 47)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 La  nave  deve  essere  dotata  di  mezzi  per  la  tempestiva

rilevazione e segnalazione di incendi:

.1 nelle condotte dell'aria di  alimentazione  e  negli  scarichi

delle caldaie (condotte ai fumaioli); e

.2  nei  collettori  dell'aria  di  lavaggio  della  macchina  di

propulsione, a meno che, in qualche caso particolare,  cio'  non  sia

ritenuto non necessario.

.2 I motori a combustione interna di potenza pari o  superiore  a

2250 kW o aventi cilindri di  diametro  superiore  a  300  mm  devono

essere provvisti di rivelatori di miscele  d'olio  nel  carter  o  di

segnalatori  della  temperatura  dei  cuscinetti  dei  motori  o   di

dispositivi equivalenti.

3. Protezione contro l'allagamento (R 48)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 I pozzetti di sentina posti nei locali macchine non presidiati

periodicamente devono essere sistemati e controllati in modo che  sia

rilevato l'accumulo di liquidi, ai normali angoli  di  assetto  e  di

sbandamento,  e  devono  avere  capacita'  sufficiente  a   contenere

agevolmente il normale drenaggio quando i locali non sono presidiati.

.2 Se le pompe di sentina possono essere avviate automaticamente,

si devono predisporre mezzi atti ad  indicare  quando  l'afflusso  di

liquido e' superiore alla portata  della  pompa  o  quando  la  pompa

funziona piu' frequentemente di quanto sia previsto  normalmente.  In

tali casi possono essere ammessi pozzetti di  sentina  di  dimensioni

minori, purche' atti a coprire un periodo di tempo ragionevole. Se vi

sono pompe di sentina comandate  automaticamente,  si  deve  prestare

particolare attenzione alle norme contro l'inquinamento da petrolio.

.3 La posizione dei comandi di ciascuna  valvola  per  prese  dal

mare, per scarichi sotto la linea di galleggiamento o per  l'impianto

di iniezione d'acqua agli eiettori di sentina  deve  essere  tale  da

lasciare un lasso di tempo adeguato  per  l'azionamento  in  caso  di

afflusso d'acqua nel locale, tenendo conto del tempo  presumibilmente

necessario per raggiungere ed azionare tali comandi.  Devono  esservi

sistemazioni atte ad azionare i comandi al di sopra  del  livello  al

quale il locale potrebbe essere allagato con la nave in condizioni di

pieno  carico,  se  il  livello  e'   tale   da   richiedere   questo

accorgimento.

4. Comando della macchina di propulsione dalla plancia (R 49)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 In tutte le condizioni  di  navigazione,  nonche'  durante  la

manovra, la velocita', la direzione di spinta  e,  se  possibile,  il

passo dell'elica devono poter essere  completamente  comandate  dalla

plancia.

.1  Tale  comando  a  distanza  deve  essere  realizzato  con  un

dispositivo di comando distinto per ciascuna elica indipendente,  con

funzionamento automatico di tutti i servizi  connessi,  compresi,  se

necessario, i mezzi per prevenire il sovraccarico della  macchina  di

propulsione.

.2 La macchina di propulsione principale deve essere dotata di un

sistema di arresto di emergenza collocato  in  plancia,  indipendente

dall'impianto di comando della plancia.

.2 I comandi inviati dalla plancia alla macchina  di  propulsione

devono essere segnalati, a seconda  dei  casi,  nella  postazione  di

comando delle macchine principali o nella posizione di comando  della

macchina di propulsione.

.3 La macchina di  propulsione  deve  poter  essere  comandata  a

distanza solo da un posto di comando per volta; in tali  posti,  sono

ammesse posizioni di comando interconnesse. In  ogni  posto  vi  deve

essere un indicatore che indichi da quale posto vengono comandate  le

macchine di propulsione. Il trasferimento del comando tra la  plancia

e i locali macchine deve essere possibile soltanto nel locale o nella

postazione di comando  delle  macchine  principali.  L'impianto  deve

comprendere mezzi atti ad impedire che  la  spinta  dell'elica  cambi

significativamente quando avviene il trasferimento del comando da  un

posto a un altro.

.4 Tutte le macchine essenziali per un funzionamento sicuro delle

navi devono poter essere  azionate  localmente,  anche  nel  caso  di

avaria di qualsiasi parte degli impianti di comando  automatico  o  a

distanza.

.5 Il progetto dell'impianto di  comando  automatico  a  distanza

deve prevedere un allarme in caso di avaria all'impianto. A meno  che

non lo si ritenga inattuabile, la velocita' e la direzione di  spinta

dell'elica prestabilite devono essere mantenute  inalterate,  finche'

il comando locale e' in funzione.

.6 La plancia deve essere provvista di indicatori di:

.1 velocita' e senso di rotazione dell'elica nel caso di eliche

a passo fisso;

oppure

.2 velocita' e posizione del passo nel caso di eliche  a  passo

variabile.

.7 Il numero di tentativi automatici consecutivi che non riescano

a produrre l'avviamento deve essere limitato, in  modo  da  mantenere

una sufficiente pressione dell'aria di avviamento. Un allarme, tarato

ad un valore che consenta ancora le operazioni  di  avviamento  della

macchina di propulsione, deve segnalare la bassa pressione  dell'aria

di avviamento.

5. Comunicazioni (R 50)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLA CLASSE B e NAVI NUOVE DELLE  CLASSI

C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI:

La  nave  deve  essere  dotata  di   un   affidabile   mezzo   di

comunicazione vocale tra la  postazione  di  comando  delle  macchine

principali (o la posizione di comando della macchina di  propulsione,

a seconda dei casi), la plancia e  gli  alloggi  degli  ufficiali  di

macchina.

6. Impianto di allarme (R 51)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 La nave deve essere dotata  di  un  impianto  di  allarme  che

segnali ogni guasto che richieda attenzione e che:

.1 possa azionare un allarme acustico nella postazione di comando

delle macchine principali o nella posizione di comando della macchina

di propulsione e segnalare visivamente, in un'idonea posizione,  ogni

singolo segnale d'allarme;

.2 abbia un collegamento con i locali pubblici dei macchinisti  e

con ogni cabina dei macchinisti tramite  un  selettore,  in  modo  da

garantire il collegamento con almeno una di  tali  cabine.  Soluzioni

diverse possono essere ammesse se considerate equivalenti;

.3 possa azionare un allarme ottico e  acustico  in  plancia  per

ogni situazione che richieda l'intervento o attenzione dell'ufficiale

di guardia;

.4 per quanto possibile, sia progettato in base al  principio  di

sicurezza in caso di avaria (fail-safe); e

.5 possa attivare  l'allarme  dei  macchinisti  prescritto  dalla

regola II-1/C/10, nel caso in cui un segnale d'allarme non  ricevesse

attenzione localmente entro un periodo di tempo limitato.

.2.1  L'impianto  di  allarme  deve  essere  alimentato  in  modo

continuativo e deve essere provvisto di un commutatore automatico con

una fonte di energia di riserva in caso  di  mancanza  della  normale

alimentazione di energia.

.2.2  Un   allarme   deve   segnalare   l'avaria   alla   normale

alimentazione di energia dell'impianto di allarme.

.3.1 L'impianto di allarme deve poter indicare contemporaneamente

piu' di un guasto e la ricezione di  un  allarme  non  deve  impedire

quella di un altro allarme.

.3.2 La ricezione, nella posizione di cui al  punto  1,  di  ogni

segnale  d'allarme  deve  essere  indicata  nelle  posizioni  in  cui

l'allarme e' segnalato. Gli allarmi devono  essere  mantenuti  attivi

finche' non sono ricevuti  e  le  segnalazioni  ottiche  dei  singoli

allarmi devono  rimanere  attive  finche'  il  guasto  non  e'  stato

eliminato.   A   questo   punto   l'impianto   di   allarme   ritorna

automaticamente nelle normali condizioni di funzionamento.

7. Impianti di sicurezza (R 52)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

La nave deve essere provvista di un  impianto  di  sicurezza  per

garantire che gravi disfunzioni delle macchine o delle  caldaie,  che

siano fonte di pericolo immediato, avviino  l'arresto  automatico  di

quella parte dell'impianto e che venga  dato  un  allarme.  L'arresto

dell'impianto di propulsione non deve essere attivato automaticamente

salvo nei casi che potrebbero  dar  origine  a  gravi  danni,  avaria

completa  o  esplosione.  Ove  vi  siano  dispositivi  per  escludere

l'arresto della macchina di  propulsione  principale,  questi  devono

essere tali da impedire manovre errate. Devono  esservi  segnalazioni

ottiche che indichino che  il  dispositivo  di  esclusione  e'  stato

attivato. I comandi automatici di arresto e  di  rallentamento  della

macchina dovrebbero essere distinti dall'impianto di allarme.

8. Requisiti speciali per le macchine,  le  caldaie  e  gli  impianti

elettrici (R 53)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 La sorgente principale di energia elettrica deve soddisfare  i

seguenti requisiti:

.1 quando l'energia elettrica puo' essere di norma fornita da  un

solo generatore,  devono  essere  installati  idonei  dispositivi  di

riduzione   del    carico    atti    ad    assicurare    l'integrita'

dell'alimentazione  ai  servizi  necessari  per  la  propulsione,  il

governo e la sicurezza della nave. In caso di guasto  del  generatore

in funzione, la nave deve essere provvista di mezzi per  l'avviamento

automatico e la connessione automatica al  quadro  principale  di  un

generatore di  riserva  di  capacita'  sufficiente  a  consentire  la

propulsione e il governo e a garantire la sicurezza  della  nave  con

riavviamento  automatico  delle   macchine   ausiliarie   essenziali,

comprese, se del caso, le manovre in sequenza;

.2 se l'energia elettrica e' di norma fornita  contemporaneamente

da piu' generatori in funzionamento  parallelo,  si  devono  prendere

opportune misure, quali ad esempio la riduzione del carico,  in  modo

che, in caso di guasto di uno di  tali  gruppi  elettrogeneratori,  i

restanti siano tenuti in funzione senza sovraccarico, permettendo  la

propulsione e il governo e garantendo la sicurezza della nave.

.2 Qualora  per  altre  macchine  ausiliarie  essenziali  per  la

propulsione siano  prescritte  macchine  di  riserva,  devono  essere

previsti dispositivi di commutazione automatica.

9. Impianto automatico di comando e di allarme (R 53.4)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 L'impianto di comando deve essere tale da assicurare, mediante

le sistemazioni automatiche necessarie, i servizi essenziali  per  il

funzionamento della macchina di propulsione principale e ausiliario.

.2 Deve essere dato un  allarme  al  momento  della  commutazione

automatica.

.3 Deve essere installato un impianto di  allarme  conforme  alla

regola 6 per tutte le pressioni, le  temperature,  e  i  livelli  dei

fluidi e altri parametri rilevanti.

.4 Deve essere prevista una posizione  di  comando  centralizzata

dotata  dei  necessari  pannelli  di  allarme  e   della   necessaria

strumentazione indicante ogni allarme.

.5 Si devono predisporre mezzi  atti  a  mantenere  la  pressione

dell'aria di avviamento al livello  prescritto  qualora  i  motori  a

combustione interna, essenziali per la propulsione principale,  siano

avviati dall'aria compressa.

 

CAPITOLO II-2

 

PROTEZIONE  CONTRO  GLI  INCENDI,  RILEVAZIONE  ED  ESTINZIONE  DEGLI

INCENDI

 

PARTE A

 

GENERALITA'

 

1. Principi fondamentali (R 2)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Gli obiettivi della sicurezza contro gli incendi del  presente

capitolo sono i seguenti:

.1 prevenire il verificarsi di incendi ed esplosioni;

.2 ridurre il rischio per le vite umane causato dal fuoco;

.3 ridurre il rischio di danni causati dal fuoco  alla  nave,  al

suo carico e all'ambiente;

.4 contenere, controllare ed estinguere incendi ed esplosioni nel

compartimento di origine; e

.5 fornire mezzi di sfuggita adeguati e  prontamente  accessibili

da parte dei passeggeri e dell'equipaggio.

.2 Allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti al  paragrafo

.1, i seguenti principi  fondamentali  costituiscono  la  base  delle

regole del presente capitolo e sono incorporati  nelle  regole,  come

appropriato, avuto riguardo al tipo di nave e al  potenziale  rischio

di incendio connesso:

.1  divisione  della  nave  in  zone  verticali  principali   con

delimitazioni aventi resistenza meccanica e termica;

.2 separazione dei  locali  di  alloggio  dal  resto  della  nave

mediante delimitazioni aventi resistenza meccanica e termica;

.3 uso limitato di materiali combustibili;

.4 segnalazione di ogni incendio nella zona di origine;

.5 contenimento ed estinzione di qualunque incendio nel luogo  di

origine;

.6 protezione dei mezzi di sfuggita o di  accesso  per  la  lotta

contro gli incendi;

.7 prontezza d'uso  delle  sistemazioni  per  l'estinzione  degli

incendi;

.8 riduzione al minimo delle possibilita' di ignizione dei vapori

infiammabili del carico.

.3 Gli obiettivi della sicurezza contro gli incendi  definiti  al

paragrafo 1 devono essere raggiunti assicurando la conformita' con  i

prescritti  requisiti  specificati  nel  presente   capitolo   oppure

attraverso una progettazione e una sistemazione alternative che siano

conformi alla parte F del capitolo II-2  rivisto  di  SOLAS  1974,  e

successive modifiche, riguardante le navi costruite a partire dal  1°

gennaio  2003.  Si  considera  che  una  nave  soddisfi  i  requisiti

funzionali definiti al paragrafo .2 e  che  raggiunga  gli  obiettivi

della  sicurezza  contro  gli  incendi  menzionati  nel  sopraccitato

paragrafo .1 se:

.1 la progettazione  e  le  sistemazioni  della  nave,  nel  loro

complesso, sono  conformi  ai  pertinenti  prescritti  requisiti  del

presente capitolo; oppure

.2 la progettazione  e  le  sistemazioni  della  nave,  nel  loro

complesso,  sono  state  sottoposte  a  revisione  ed  approvate   in

conformita' alla parte F del capitolo II-2 rivisto di SOLAS  1974,  e

successive modifiche, che si applica alle navi  costruite  a  partire

dal 1° gennaio 2003 o dopo tale data;

.3  una  parte  o  piu'  parti  della   progettazione   e   della

sistemazione della nave sono state sottoposte a revisione e approvate

in conformita' alla sopraccitata parte F del capitolo II-2 rivisto di

SOLAS, e successive modifiche, e le parti restanti  della  nave  sono

conformi ai pertinenti requisiti prescrittivi del presente capitolo.

.4  Tutte  le  navi  che  vengono   sottoposte   a   riparazioni,

cambiamenti  e  modifiche  e  a  conseguenti  variazioni   del   loro

equipaggiamento devono continuare ad essere conformi come  minimo  ai

requisiti che si applicavano a queste navi precedentemente.

Riparazioni, cambiamenti e  modifiche  che  alterino  in  maniera

sostanziale le dimensioni di una nave o  i  locali  di  alloggio  dei

passeggeri, oppure che aumentino sostanzialmente la vita di  servizio

nonche' l'equipaggiamento  di  una  nave  devono  soddisfare  i  piu'

recenti requisiti previsti per le navi  nuove  nella  misura  in  cui

l'amministrazione dello Stato di  bandiera  lo  ritenga  fattibile  e

ragionevole.

NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.5  Fatte  salve  le  disposizioni  del  paragrafo  .4,  le  navi

esistenti di classe B che  trasportano  piu'  di  36  passeggeri  che

subiscano   riparazioni,   cambiamenti,   modifiche   e   conseguenti

variazioni nel loro  equipaggiamento  devono  soddisfare  i  seguenti

requisiti:

.1 tutti i materiali che vengono introdotti in tali  navi  devono

soddisfare i requisiti relativi ai materiali  applicabili  alle  navi

nuove di classe B; e

.2 tutte  le  riparazioni,  i  cambiamenti,  le  modifiche  e  le

conseguenti  variazioni  dell'equipaggiamento,  che   comportano   la

sostituzione di materiale per 50 tonnellate o piu' e  che  non  siano

quelli  prescritti  dalla  regola  II-2/B/16,  devono  soddisfare   i

requisiti applicabili alle navi nuove di classe B.

2. Definizioni (R 3)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Materiale non  combustibile:  materiale  che  non  brucia  ne'

emette   vapori   infiammabili   in   quantita'    sufficiente    per

l'autoignizione quando portato a una temperatura  di  circa  750  °C:

questa  proprieta'  e'  determinata  mediante  una  prova  del  fuoco

eseguita secondo le disposizioni  della  risoluzione  dell'IMO  A.799

(19) «Revised Recommendation on Test Methods  for  Qualifying  Marine

Construction Materials as Non-Combustible». Ogni altro  materiale  e'

da considerarsi materiale combustibile.

.1.a. PER LE NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL

1° GENNAIO 2003:

Materiale non combustibile:  un  materiale  che  non  brucia  ne'

emette   vapori   infiammabili   in   quantita'    sufficiente    per

l'autoignizione quando portato a una temperatura  di  circa  750  °C;

questa proprieta' e' determinata in base al  codice  delle  procedure

per le prove antincendio («Fire Test Procedures  Code»).  Ogni  altro

materiale e' da considerarsi materiale combustibile.

.2 Prova standard del fuoco: prova in cui campioni di  paratie  o

ponti sono esposti in un forno di prova a temperature  corrispondenti

all'incirca alla curva standard temperatura-tempo. I campioni  devono

avere una superficie esposta non inferiore a 4,65 m2 e un'altezza  (o

lunghezza nel caso di  ponti)  di  2,44  m,  devono  essere  il  piu'

possibile  simili  alla  costruzione  prevista  e,   se   del   caso,

comprendere almeno un giunto. La curva standard temperatura-tempo  e'

definita da una curva regolare che passa per  i  seguenti  valori  di

incremento della temperatura interna del forno:

 

+-------------------------+---------+

| temperatura interna     |         |

|iniziale del forno       |  20 °C  |

+-------------------------+---------+

| alla fine dei primi 5   |         |

|minuti                   |  576 °C |

+-------------------------+---------+

| alla fine dei primi 10  |         |

|minuti                   |  679 °C |

+-------------------------+---------+

| alla fine dei primi 15  |         |

|minuti                   |  738 °C |

+-------------------------+---------+

| alla fine dei primi 30  |         |

|minuti                   |  841 °C |

+-------------------------+---------+

| alla fine dei primi 60  |         |

|minuti                   |  945 °C |

+-------------------------+---------+

 

.2.a. PER LE NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL

1° GENNAIO 2003:

Prova standard del fuoco: prova in  cui  campioni  di  paratie  o

ponti sono esposti in un forno di prova a temperature  corrispondenti

all'incirca alla curva standard temperatura-tempo. I metodi di  prova

devono essere  conformi  al  codice  delle  procedure  per  le  prove

antincendio («Fire Test Procedures Code»).

.3 Divisioni di classe «A»: divisioni formate da paratie e  ponti

conformi ai seguenti requisiti:

.1 costruzione in acciaio o materiale equivalente;

.2 idoneo irrobustimento;

.3 costruzione tale da impedire il passaggio di fumo e fiamme  al

termine di una prova standard del fuoco della durata di un'ora;

.4 coibentazione con materiali non combustibili  approvati,  tali

che la temperatura media della parte non esposta non superi di  oltre

140 °C la temperatura iniziale e che la temperatura, in un  qualunque

punto, compresi gli eventuali giunti, non salga di oltre 180 °C al di

sopra della temperatura iniziale,  al  termine  degli  intervalli  di

tempo sottoelencati:

 

+---------------+-------------+

| classe «A-60» |  60 minuti  |

+---------------+-------------+

| classe «A-30» |  30 minuti  |

+---------------+-------------+

| classe «A-15» |  15 minuti  |

+---------------+-------------+

| classe «A-0»  |   0 minuti  |

+---------------+-------------+

 

.5 l'Amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una

prova su un prototipo  di  paratia  o  di  ponte  per  garantire  che

risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al  fuoco  e

all'aumento della temperatura, in  base  alla  risoluzione  IMO  A754

(18).

Per le navi delle classi B, C e D, costruite  a  partire  dal  1°

gennaio 2003, la dicitura «risoluzione IMO A.754  (18)»  deve  essere

sostituita con «codice delle  procedure  per  le  prove  antincendio»

(Fire Test Procedures Code).

.4 Divisioni di classe «B»: divisioni formate da paratie,  ponti,

soffittature o rivestimenti conformi ai seguenti requisiti:

.1 costruzione tale da  impedire  il  passaggio  di  fiamma  al

termine della prima mezz'ora della prova standard del fuoco;

.2 grado di coibentazione tale che la temperatura  media  della

parte non esposta non superi di oltre 140 °C la temperatura  iniziale

e che la temperatura  in  qualsiasi  punto,  compresi  gli  eventuali

giunti, non salga di oltre 225  °C  al  di  sopra  della  temperatura

iniziale al termine degli intervalli di tempo sottoelencati:

 

+---------------+-------------------+

| classe «B-15» |     15 minuti     |

+---------------+-------------------+

| classe «B-0»  |      0 minuti     |

+---------------+-------------------+

 

.3 costruzione in materiali non combustibili approvati.  Tutti  i

materiali usati per la costruzione e la messa in opera  di  divisioni

di classe B  devono  essere  non  combustibili,  ad  eccezione  delle

impiallacciature  combustibili,  che  possono   essere   ammesse   se

soddisfano le disposizioni del presente capitolo;

.4 l'Amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere  una

prova su un prototipo di divisione per assicurarsi  che  risponda  ai

suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco  e  all'aumento

della temperatura, conformemente alla risoluzione IMO A.754 (18).

Per le navi delle classi B, C e D, costruite  a  partire  dal  1°

gennaio 2003, la dicitura «risoluzione IMO A.754  (18)»  deve  essere

sostituita con «codice delle  procedure  per  le  prove  antincendio»

(Fire Test Procedures Code).

.5 Divisioni di classe «C»: divisioni costruite in materiali  non

combustibili approvati. Non e' necessario che soddisfino i  requisiti

relativi al passaggio  di  fumo  e  di  fiamme,  ne'  le  limitazioni

relative   all'aumento   della   temperatura.   Le   impiallacciature

combustibili sono ammesse purche' soddisfino  le  altre  disposizioni

del presente capitolo.

.6  Soffittature  o  rivestimenti   continui   di   classe   «B»:

soffittature o rivestimenti di classe B  che  terminano  soltanto  su

divisioni di classe «A» o «B».

.7 Acciaio o  altro  materiale  equivalente:  quando  ricorre  la

dicitura «acciaio o  altro  materiale  equivalente»,  per  «materiale

equivalente» si intende qualsiasi materiale non combustibile che, per

le sue proprieta' intrinseche o grazie  alla  sua  coibentazione,  al

termine  della   prevista   prova   standard   del   fuoco   possiede

caratteristiche strutturali e di resistenza al  fuoco  equivalenti  a

quelle  dell'acciaio  (per  esempio,   una   lega   d'alluminio   ben

coibentata).

.8 Limitata attitudine a propagare la fiamma: la superficie cosi'

designata offre  una  adeguata  resistenza  alla  propagazione  della

fiamma. Tale proprieta' deve essere dimostrata da una prova del fuoco

effettuata in base alla risoluzione  IMO  A.653  (16),  per  paratie,

soffittature e materiali di finitura per ponti.

.8a PER NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A  PARTIRE  DAL  1°

GENNAIO 2003:

Limitata attitudine a propagare la fiamma:  la  superficie  cosi'

designata  offre  un'adeguata  resistenza  alla  propagazione   della

fiamma. Tale proprieta' deve essere  dimostrata  in  base  al  codice

delle procedure per le prove antincendio (Fire Test Procedures Code).

.9  Zone   verticali   principali:   sezioni   risultanti   dalla

suddivisione  dello  scafo,  delle  sovrastrutture  e  delle   tughe,

mediante divisioni di classe A, le cui lunghezza e larghezza medie su

ogni ponte non superano, in generale, 40 m.

.10 Locali di alloggio: locali utilizzati come  locali  pubblici,

corridoi, locali di igiene, cabine, uffici,  ospedali,  cinema,  sale

giochi, sale barbieri, riposterie che non  contengono  apparecchi  di

cottura e locali analoghi.

.11 Locali pubblici: parti dei  locali  di  alloggio  adibite  ad

atri, sale da pranzo, sale di soggiorno e locali  simili,  muniti  di

chiusura permanente.

.12  Locali  di  servizio:  locali  utilizzati  per  le   cucine,

riposterie contenenti apparecchi di cottura, ripostigli, locali posta

e valori, magazzini, officine diverse da quelle che  si  trovano  nei

locali, macchine e locali simili e relativi cofani.

.13 Locali da carico: locali utilizzati per il  carico  (comprese

le cisterne da carico per prodotti petroliferi) e i relativi cofani.

.13-1 Locali per veicoli: locali da carico destinati al trasporto

di  autoveicoli  con  carburante  nel  serbatoio   per   la   propria

propulsione.

.14 Locali da carico ro-ro: locali  di  norma  non  suddivisi  in

alcun modo e che si estendono per tutta la lunghezza della nave o per

una parte sostanziale della stessa, nei quali veicoli  a  motore  con

carburante nel serbatoio per la loro propulsione e/o merci [imballate

o alla rinfusa, sistemate dentro o su carri  ferroviari  e  stradali,

veicoli (comprese le  cisterne  stradali  e  ferroviarie),  rimorchi,

contenitori,  piattaforme  mobili   (pallet),   serbatoi   smontabili

sistemati dentro o su unita' di stivaggio simili o altri contenitori]

possono essere caricate e scaricate  normalmente  con  movimentazione

orizzontale.

.15 Locali da carico ro-ro aperti: locali da carico ro/ro  aperti

ad  entrambe  le  estremita',  ovvero  aperti  ad  una  estremita'  e

provvisti di  adeguata  ventilazione  naturale  efficace  sulla  loro

intera lunghezza attraverso aperture permanenti  sui  fianchi  o  sul

ponte soprastante oppure dall'alto e, nel caso di navi  costruite  il

1° gennaio 2003 o dopo tale data, aventi una superficie  totale  pari

ad almeno il 10% della superficie totale dei fianchi del locale.

.15-1 Locali per veicoli aperti: locali  per  veicoli  aperti  ad

entrambe le estremita', ovvero aperti ad una estremita'  e  provvisti

di  adeguata  ventilazione  naturale  efficace  sulla   loro   intera

lunghezza attraverso aperture permanenti  sui  fianchi  o  sul  ponte

soprastante oppure dall'alto e, nel caso  di  navi  costruite  il  1°

gennaio 2003 o dopo tale data, aventi una superficie totale  pari  ad

almeno il 10% della superficie totale dei fianchi del locale.

.16 Locali da carico ro-ro chiusi: locali da carico ro/ro che non

sono locali da carico ro/ro aperti ne' ponti esposti.

.16 -1 Locali per veicoli chiusi: locali per veicoli che non sono

ne' locali per veicoli aperti ne' ponti esposti.

.17 Ponte esposto: un ponte che  e'  completamente  esposto  alle

intemperie dall'alto e da almeno due lati.

.18 Locali di categoria speciale: locali chiusi per  veicoli,  al

di sopra o al di sotto del ponte delle paratie, nei quali  i  veicoli

possono essere fatti entrare o uscire e  ai  quali  hanno  accesso  i

passeggeri. I locali di categoria speciale possono essere ubicati  su

piu' di un ponte a condizione  che  l'altezza  libera  totale  per  i

veicoli non superi i 10 m.

.19.1 Locali macchine di categoria A: locali  e  relativi  cofani

contenenti:

.1 motori a combustione  interna  utilizzati  per  l'apparato  di

propulsione principale; oppure

.2 motori a combustione interna di potenza complessiva non minore

di 375  kW,  utilizzati  per  altri  scopi,  o  qualsiasi  caldaia  a

combustibile liquido  o  qualsiasi  gruppo  per  il  trattamento  del

combustibile liquido; oppure

.3 qualsiasi caldaia a combustibile liquido  o  qualsiasi  gruppo

per il trattamento del combustibile liquido.

.19.2 Locali macchine: tutti i locali macchine della categoria  A

e tutti gli altri contenenti la macchina di propulsione, le  caldaie,

i gruppi di trattamento del combustibile liquido, le macchine vapore,

i motori a combustione interna, i generatori  e  i  motori  elettrici

principali, le stazioni di  imbarco  del  combustibile  liquido,  gli

impianti di refrigerazione,  gli  stabilizzatori,  i  dispositivi  di

ventilazione, i  condizionatori  d'aria  nonche'  i  locali  di  tipo

analogo e i relativi cofani.

.20   Gruppo   di   trattamento   del    combustibile    liquido:

apparecchiatura utilizzata per preparare il combustibile liquido  per

l'alimentazione di una caldaia o il combustibile  liquido  riscaldato

per l'alimentazione di un motore a combustione interna,  comprese  le

pompe a pressione del combustibile, i filtri  e  i  riscaldatori  che

trattano il combustibile ad una pressione superiore a 0,18 N/mm2.

.21 Stazioni di comando: i locali dentro i quali  sono  sistemate

le  apparecchiature   radio,   le   apparecchiature   principali   di

navigazione, la sorgente di emergenza  di  energia  elettrica  o  nei

quali sono centralizzati le installazioni per la  segnalazione  degli

incendi e i dispositivi antincendio.

.21.1 Stazione di comando centrale:  stazione  di  comando  nella

quale  sono  centralizzate  le  seguenti  funzioni  di  controllo   e

segnalazione:

.1 impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi;

.2  impianti  automatici  a   «sprinkler»   con   rilevazione   e

segnalazione di incendi;

.3 pannelli indicatori delle porte tagliafuoco;

.4 chiusure delle porte tagliafuoco;

.5 pannelli indicatori delle porte stagne;

.6 chiusure delle porte stagne;

.7 ventilatori;

.8 allarmi generale/incendio;

.9 impianti di comunicazione compresi i telefoni; e

.10 microfoni per gli impianti di informazione pubblica.

.21.2 Stazione di comando  centrale  presidiata  permanentemente:

stazione di comando centrale la quale e'  presidiata  permanentemente

da un membro responsabile dell'equipaggio.

.22 Locali contenenti  mobili  ed  elementi  di  arredamento  che

presentano un limitato rischio di  incendio:  ai  fini  della  regola

II-2/B/4, locali contenenti mobili ed  elementi  di  arredamento  che

presentano un limitato rischio di incendio  (siano  essi  in  cabine,

locali pubblici, uffici o altri tipi di alloggi), nei quali:

.1  tutti  i  mobili  fissi  come  scrittoi,  armadi,   toelette,

scrivanie, cassettoni siano interamente costruiti con  materiale  non

combustibile approvato, essendo tuttavia ammesso che sulla superficie

di lavoro di tali mobili sia usata una impiallacciatura  combustibile

di spessore non eccedente 2 mm;

.2 tutto l'arredamento amovibile,  come  sedie,  divani,  tavoli,

abbia ossatura di materiale non combustibile;

.3 tutti i tendaggi, tendine e  altri  articoli  tessili  sospesi

abbiano una resistenza alla propagazione della  fiamma  che  non  sia

inferiore a quella di un articolo di lana di massa 0,8 kg/ m2 in base

alla risoluzione IMO A.471 (XII) e successive modifiche.

Per le navi delle classi B, C e D, costruite  a  partire  dal  1°

gennaio 2003, la dicitura «risoluzione IMO A.471 (XII)» e  successive

modifiche e' sostituita da  «codice  delle  procedure  per  le  prove

antincendio» (Fire Test Procedures Code).

.4 tutti i rivestimenti dei pavimenti  abbiano  una  resistenza

alla propagazione della fiamma che non sia inferiore a quella  di  un

articolo di lana equivalente utilizzato allo stesso fine.

Per le navi delle classi B, C e D, costruite  a  partire  dal  1°

gennaio 2003, questo punto deve essere letto come segue:

tutti i rivestimenti dei pavimenti abbiano caratteristiche  che

rallentano la propagazione della fiamma;

.5 tutte le superfici esposte di paratie, rivestimenti e soffitti

abbiano una limitata attitudine alla propagazione della fiamma; e

.6 tutte le tappezzerie dei  mobili  abbiano  caratteristiche  di

resistenza all'ignizione e alla propagazione  della  fiamma  in  base

alla  «Recommendation  on  Fire  Test  Procedures   for   Upholstered

Forniture» adottata con risoluzione IMO A.652 (16);

per le navi delle classi B, C e D, costruite  a  partire  dal  1°

gennaio 2003 la dicitura «risoluzione IMO  A.652  (16)»  deve  essere

sostituita da «codice dei sistemi antincendio» (Fire Security Systems

Code).

PER NAVI DELLE CLASSI B,  C e  D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°

GENNAIO 2003:

.7  tutti  i  materiali  utilizzati   per   i   letti   abbiano

caratteristiche di resistenza all'ignizione e alla propagazione della

fiamma. Cio' viene determinato in base al codice delle procedure  per

le prove antincendio («Fire Test Procedure Code»).

.23 Navi ro-ro da passeggeri: le navi da passeggeri con locali da

carico ro-ro o con locali di categoria speciale come  definiti  dalla

presente regola.

.24  Codice  delle  procedure  per  le  prove  antincendio  (Fire

Security Procedures  Code):  codice  internazionale  di  applicazione

delle procedure per le prove antincendio,  adottato  con  risoluzione

MSC 61(67), e successive modifiche.

.25 Codice dei sistemi antincendio (Fire  Safety  Systems  Code):

codice  internazionale   dei   sistemi   antincendio   adottato   con

risoluzione MSC.98 (73), e successive modifiche.

.26 Punto di infiammabilita': la  temperatura  in  gradi  Celsius

(prova a vaso chiuso) a cui il prodotto emette vapori infiammabili in

quantita' sufficiente per l'ignizione, da  determinare  con  apposito

strumento di tipo approvato.

.27 Requisiti  prescritti:  caratteristiche  costruttive,  limiti

dimensionali o impianti antincendio descritti nel presente capitolo.

.28  Ai  fini  dell'applicazione  della  regola  II-2/B/9a,   per

serranda  tagliafuoco  si  intende  un  dispositivo  montato  in  una

condotta di ventilazione che in condizioni normali  rimane  aperto  e

consente il flusso nella condotta, mentre in caso di  incendio  viene

chiuso al fine di prevenire il flusso nella condotta  e  limitare  il

passaggio del fuoco. All'uso della definizione di cui  sopra  possono

essere associati i seguenti termini:

.1 per serranda tagliafuoco automatica si  intende  una  serranda

tagliafuoco  che  si  chiude  in  modo   indipendente   in   risposta

all'esposizione ai prodotti della combustione;

.2 per serranda  tagliafuoco  manuale  si  intende  una  serranda

tagliafuoco che  e'  aperta  o  chiusa  manualmente  dall'equipaggio;

nonche'

.3 per serranda tagliafuoco telecomandata si intende una serranda

tagliafuoco  che  e'  chiusa  dall'equipaggio  mediante  un   comando

collocato a una certa distanza dalla serranda controllata.

.29 Ai fini dell'applicazione della regola II-2/B/9a per serranda

tagliafumo si intende un  dispositivo  montato  in  una  condotta  di

ventilazione che in condizioni normali rimane aperto  e  consente  il

flusso nella condotta, mentre in caso di  incendio  viene  chiuso  al

fine di prevenire il flusso nella condotta e  limitare  il  passaggio

del fumo e di gas caldi. Una serranda  tagliafumo  non  e'  intesa  a

contribuire   all'integrita'   di   pareti    divisorie    parafiamma

attraversate  da  una  condotta  di   ventilazione.   All'uso   della

definizione di cui sopra possono essere associati i seguenti termini:

.1 per serranda tagliafumo automatica  si  intende  una  serranda

tagliafumo  che  si  chiude  in   modo   indipendente   in   risposta

all'esposizione a fumo o gas caldi;

.2 per  serranda  tagliafumo  manuale  si  intende  una  serranda

tagliafumo  che  e'  aperta  o  chiusa  manualmente  dall'equipaggio;

nonche'

.3 per serranda tagliafumo telecomandata si intende una  serranda

tagliafumo  che  e'  chiusa  dall'equipaggio  mediante   un   comando

collocato a una certa distanza dalla serranda controllata.»;

3. Pompe  da  incendio,  collettore  principale  d'incendio,   prese,

manichette e boccalini (R 4)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1.1  Tutte  le  navi  devono  essere  provviste  di  pompe  da

incendio,  collettore  principale  d'incendio,  prese,  manichette  e

boccalini conformi ai requisiti della presente regola.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO

2003:

.1.2 Quando  e'  prescritta  piu'  di  una  pompa  da  incendio

indipendente, in posizioni esterne  ai  locali  macchine,  facilmente

accessibili ed esenti da rischi, devono essere sistemate  valvole  di

intercettazione per isolare  le  sezioni  del  collettore  principale

d'incendio sistemate dentro il locale macchine, contenente una o piu'

pompe principali da incendio, dal resto  del  collettore  stesso.  Il

collettore principale d'incendio deve essere realizzato in modo  che,

quando vengono chiuse le valvole di intercettazione, tutte  le  prese

da incendio della nave, eccetto quelle nel predetto locale  macchine,

possano essere alimentate da una pompa da  incendio  non  situata  in

tale locale macchine, tramite  tubolature  che  non  passino  per  lo

stesso locale macchine. Eccezionalmente, puo' essere  consentito  che

per il locale macchine passi un  corto  tronco  delle  tubolature  di

aspirazione e di mandata della pompa di  emergenza,  se  non  risulta

pratico sistemare detto tronco esternamente al locale e a  condizione

che l'integrita' del collettore principale d'incendio sia  preservata

mediante la chiusura del tronco in un cofano di acciaio  di  adeguata

robustezza.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°

GENNAIO 2003:

.1.3  In  posizioni  esterne  ai  locali  macchine,  facilmente

accessibili ed esenti da rischi, devono essere sistemate  valvole  di

intercettazione per isolare  le  sezioni  del  collettore  principale

d'incendio entro il locale  macchine  contenente  una  o  piu'  pompe

principali da incendio dal resto del collettore stesso. Il collettore

principale d'incendio deve essere realizzato in modo tale che  quando

vengono chiuse le valvole  di  intercettazione,  tutte  le  prese  da

incendio della nave, eccetto  quelle  del  locale  macchine,  possano

essere alimentate con acqua tramite un'altra pompa o tramite pompa da

incendio di emergenza. La pompa di emergenza, la  relativa  presa  di

acqua di mare, le tubolature di aspirazione e di mandata e le valvole

di intercettazione devono essere sistemate al  di  fuori  del  locale

macchine. Se tale sistemazione non e' possibile, la presa a mare puo'

essere installata nel locale macchine se la valvola  e'  comandata  a

distanza da una posizione che si  trova  nello  stesso  compartimento

della pompa di emergenza e il  tubo  di  aspirazione  e'  piu'  corto

possibile. Brevi tratti di tubolature di  aspirazione  o  di  scarico

possono penetrare il locale macchine,  purche'  siano  chiuse  in  un

cofano di acciaio oppure siano coibentati in base alla  classe  A-60.

Le pareti dei tubi devono avere uno spessore considerevole,  in  ogni

caso non inferiore a 11 mm e devono essere saldati,  con  l'eccezione

del collegamento a flangia della valvola della presa a mare.

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLA CLASSE B e NAVI NUOVE DELLA  CLASSE

C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI:

.2 Portata delle pompe da incendio

.1 Le pompe da incendio prescritte devono poter erogare,  a  fini

antincendio, alla pressione specificata nel punto  .4.2  una  portata

d'acqua non inferiore a due terzi di quella prescritta per  le  pompe

di sentina quando queste sono utilizzate per prosciugare le sentine.

.2 In ogni nave che, in base alla  presente  regola  deve  essere

dotata di piu'  di  una  pompa  da  incendio,  ciascuna  delle  pompe

prescritte deve avere una portata non inferiore all'80% della portata

totale prescritta, divisa per il numero minimo di pompe  da  incendio

richiesto, ma  in  ogni  caso  non  inferiore  a  25  m3/h.  In  ogni

situazione, ciascuna di tali pompe deve poter erogare  almeno  i  due

getti  d'acqua  prescritti.  Tali  pompe  da  incendio  devono  poter

alimentare  il  collettore  principale  d'incendio  nelle  condizioni

prescritte.

.3 Nelle navi costruite il 1° gennaio  2003  o  dopo  tale  data,

quando sono  installate  un  numero  di  pompe  superiore  al  minimo

richiesto,  tali  pompe  aggiuntive  devono  avere  una  portata  non

inferiore a 25 m3/h e devono poter erogare almeno i due getti d'acqua

prescritti al punto 5 della presente regola.

.3  Sistemazione  delle  pompe  da  incendio  e  del   collettore

principale e pronta alimentazione d'acqua

.1 Le navi devono essere provviste di pompe da incendio  azionate

ad energia meccanica nei termini seguenti:

.1 navi autorizzate a trasportare piu' di 500 passeggeri:  almeno

tre, una delle quali puo' essere azionata dal motore principale;

.2 navi autorizzate a trasportare fino a 500  passeggeri:  almeno

due, una delle quali puo' essere azionata dal motore principale.

.2 Le pompe di igiene, di  zavorra,  di  sentina  o  per  servizi

generali possono essere ammesse come pompe da incendio,  purche'  non

siano di norma utilizzate per il pompaggio del  combustibile  liquido

e, se utilizzate occasionalmente per il travaso  o  il  pompaggio  di

combustibile  liquido,  siano  munite  di   idonei   dispositivi   di

interscambio.

.3 La sistemazione di prese dal mare,  di  pompe  da  incendio  e

delle relative sorgenti di energia deve essere tale da garantire che,

nelle navi autorizzate a trasportare piu' di 250 passeggeri, nel caso

di incendio in un qualunque compartimento, non  devono  essere  messe

fuori servizio tutte le pompe da incendio.

Nelle navi nuove di classe B autorizzate a trasportare fino a 250

passeggeri, se un incendio di un compartimento qualsiasi puo' rendere

tutte le pompe da incendio inutilizzabili, il mezzo  alternativo  che

fornisca l'acqua necessaria per combattere l'incendio deve essere una

pompa da incendio  di  emergenza  indipendente  azionata  ad  energia

meccanica, non condotta dai motori di propulsione e con  sorgente  di

energia e collegamento a mare posizionati fuori del locale  macchine.

Tale pompa da incendio di emergenza indipendente azionata ad  energia

meccanica deve essere  conforme  alle  disposizioni  del  codice  dei

sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code) per le navi  costruite

a partire dal 1° gennaio 2003.

.4 Nelle navi nuove di classe B autorizzate a trasportare piu' di

250 passeggeri, le  suddette  sistemazioni  devono  essere  tali  che

almeno un efficace getto di acqua sia immediatamente  disponibile  da

una qualunque delle  prese  da  incendio  situate  in  una  posizione

interna e che sia garantita la  continuazione  dell'alimentazione  di

acqua con la messa in moto automatica di una delle pompe da  incendio

prescritte.

.5 Nelle  navi  aventi  il  locale  macchine  periodicamente  non

presidiato o nelle quali la guardia in macchina e' effettuata da  una

sola persona, il collettore principale d'incendio deve poter  fornire

immediatamente acqua ad una pressione adeguata o con la messa in moto

a distanza dalla plancia o dall'eventuale stazione antincendio di una

delle pompe principali da incendio, oppure mantenendo permanentemente

in pressione l'impianto idrico tramite una delle pompe principali  da

incendio.

.6 La valvola di erogazione di ciascuna pompa  da  incendio  deve

essere dotata di una valvola di non ritorno.

.4 Diametro del  collettore  principale  d'incendio  e  pressione

nello stesso

.1 Il diametro del  collettore  principale  d'incendio  e  quello

delle tubolature dell'acqua devono essere sufficienti  ad  assicurare

un'efficace erogazione d'acqua alla portata  massima  prescritta  per

due pompe da incendio contemporaneamente in funzione.

.2 Con due pompe  contemporaneamente  in  funzione  attraverso  i

boccalini indicati  al  punto  .8  e  prese  da  incendio  in  numero

sufficiente ad assicurare l'erogazione di cui  al  punto  .4.1,  deve

essere mantenuta, a tutte le prese, la seguente pressione minima:

 

===============================================================

|     Navi di classe B    |             |                     |

|      autorizzate a      |             |                     |

|      trasportare:       |   Nuove     |      Esistenti      |

+=========================+=============+=====================+

| piu' di 500 passeggeri  |  0,4 N/mm2  |      0,3 N/mm2      |

+-------------------------+-------------+---------------------+

| fino a 500 passeggeri   |  0,3 N/mm2  |      0,2 N/mm2      |

+-------------------------+-------------+---------------------+

 

.3 La pressione massima in corrispondenza di qualsiasi  presa  da

incendio non deve  superare  la  pressione  alla  quale  puo'  essere

dimostrato che si  ha  un  efficace  controllo  della  manichetta  da

incendio.

.5 Numero e posizione delle prese da incendio

.1 Il numero e la posizione delle prese devono  essere  tali  che

almeno due getti d'acqua non provenienti dalla stessa presa, uno  dei

quali deve provenire da una manichetta  in  un  solo  pezzo,  possano

raggiungere qualsiasi  parte  della  nave  di  norma  accessibile  ai

passeggeri o all'equipaggio durante la navigazione e qualsiasi  parte

di ogni locale da carico, quando e' vuoto, di ogni locale  da  carico

ro/ro e di ogni locale di categoria speciale. In quest'ultimo locale,

i due getti devono raggiungere tutte le sue  parti  e  ciascuno  deve

provenire da una manichetta in un solo pezzo. Inoltre, dette prese da

incendio  devono  essere  poste  accanto  agli  accessi  dei   locali

protetti.

.2 Nei locali di alloggio e di servizio e nei locali macchine, il

numero e la posizione delle prese da incendio devono essere  tali  da

soddisfare le disposizioni del  punto  .5.1  quando  tutte  le  porte

stagne e tutte le porte delle paratie delle zone verticali principali

sono chiuse.

.3 Se un locale macchine e' provvisto, nella parte bassa,  di  un

accesso da una contigua galleria d'alberi, si  devono  sistemare  due

prese da  incendio  in  posizione  esterna  al  locale  macchine,  ma

comunque vicina all'ingresso del locale stesso. Qualora l'accesso sia

da altri locali, in uno di questi locali devono essere sistemate  due

prese da incendio  vicino  all'ingresso  del  locale  macchine.  Tale

disposizione non  e'  necessaria  qualora  la  galleria  o  i  locali

contigui non siano parte di un percorso di sfuggita.

.6 Tubolature e prese da incendio

.1 Per i collettori principali d'incendio e per le prese non deve

essere  utilizzato  materiale  che  possa  essere   reso   facilmente

inefficace dal calore, a meno che non sia opportunamente protetto. Le

tubolature e le prese da incendio devono essere sistemate in modo  da

rendere agevole l'accoppiamento con le manichette. La sistemazione di

tubolature e prese deve essere tale da  evitare  la  possibilita'  di

congelamento. Nelle navi che possono trasportare carichi  sul  ponte,

la posizione delle prese deve  essere  tale  che  esse  siano  sempre

facilmente accessibili e le tubolature devono  essere  disposte,  per

quanto possibile, in  modo  da  evitare  di  essere  danneggiate  dal

carico.

.2 Per ciascuna manichetta deve essere sistemata una  valvola  in

posizione tale che qualsiasi  manichetta  possa  essere  disinnestata

mentre le pompe da incendio sono in funzione.

.3 Nelle navi costruite a partire  dal  1°  gennaio  2003  devono

essere installate valvole di intercettazione per tutte le diramazioni

del collettore principale d'incendio del  ponte  scoperto  utilizzato

per fini diversi da quelli antincendio.

.7 Manichette da incendio

.1 Le manichette devono essere di  materiale  non  deteriorabile,

del tipo approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera e  di

lunghezza sufficiente a lanciare un getto d'acqua verso un  qualunque

punto dei locali in cui sia necessario. Ogni manichetta  deve  essere

provvista di un boccalino e dei necessari raccordi. I raccordi  della

manichetta   ed   i    boccalini    devono    essere    completamente

intercambiabili. Le manichette indicate nel  presente  capitolo  come

«manichette da incendio»  devono,  unitamente  a  tutti  i  necessari

accessori e dispositivi, essere pronte all'uso in posizione visibile,

in prossimita' delle prese da incendio o dei raccordi.  Inoltre,  nei

locali interni delle navi che trasportano piu' di 36  passeggeri,  le

manichette devono essere  permanentemente  collegate  alle  prese  da

incendio.

.2 Per ciascuna presa d'incendio prescritta dal punto .5 vi  deve

essere almeno una  manichetta.  La  lunghezza  della  manichetta  non

dovrebbe superare 20 metri sui ponti e sulle sovrastrutture, 15 metri

nei  locali  macchine  e,   nelle   navi   di   piccole   dimensioni,

rispettivamente 15 e 10 metri.

.8 Boccalini

.1.1 Ai fini del presente capitolo, i boccalini devono  avere  un

diametro standard di 12 mm, 16 mm  e  19  mm  o  quanto  piu'  vicino

possibile a queste misure.

Possono essere ammessi boccalini di diametro diverso nei casi  in

cui  sono  utilizzati  altri  impianti  (per  esempio   impianti   di

nebulizzazione).

.1.2 Tutti i boccalini devono essere di tipo approvato  a  doppio

uso (getto normale/getto a pioggia)  e  devono  essere  provvisti  di

dispositivo di arresto.

.2 Per i locali di alloggio e  di  servizio,  non  e'  necessario

impiegare boccalini di diametro superiore a 12 mm.

.3 Per i locali macchine e gli spazi all'aperto, il diametro  dei

boccalini deve essere tale da ottenere la massima  portata  possibile

da due getti alla pressione indicata nel punto .4 erogati dalla pompa

piu' piccola, restando inteso che non  e'  necessario  utilizzare  un

boccalino di diametro superiore a 19 mm.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI C e D DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI:

.9 Pompe da incendio, collettore  principale  d'incendio,  prese,

manichette, boccalini e pronta alimentazione dell'acqua

.1  E'  prescritta  l'installazione  di  una  pompa  da  incendio

indipendente, in grado di erogare,  a  fini  antincendio,  almeno  un

getto d'acqua da qualsiasi presa, alla pressione specificata  qui  di

seguito. La portata d'acqua in  tal  modo  erogata  non  deve  essere

inferiore a due terzi  della  portata  prescritta  per  le  pompe  di

sentina quando sono impiegate per il  prosciugamento  delle  sentine.

Durante l'erogazione della massima  portata  d'acqua  indicata  sopra

attraverso le prese con boccalini di diametro pari a 12, 16,  19  mm,

tale pompa da incendio deve poter mantenere a ogni presa le pressioni

minime prescritte per le navi di classe B.

.2 Ogni nave che trasporta piu' di  250  passeggeri  deve  essere

provvista  di   una   pompa   da   incendio   addizionale   collegata

permanentemente al collettore principale d'incendio. Tale pompa  deve

essere a motore e, come la sua sorgente di energia, non  deve  essere

ubicata nello stesso compartimento in  cui  e'  installata  la  pompa

prescritta dal precedente paragrafo .9.1 e deve essere dotata di  una

presa dal mare permanente posta al di fuori del locale  macchine.  La

pompa deve poter erogare almeno un getto  d'acqua  da  una  qualunque

delle prese da incendio di cui e'  dotata  la  nave,  mantenendo  una

pressione di almeno 0,3 N/mm2.

.3 Le pompe d'igiene,  di  zavorra,  di  sentina  o  per  servizi

generali possono essere accettate come pompe da incendio.

.4 Ogni nave deve  essere  dotata  di  un  collettore  principale

d'incendio avente un diametro sufficiente  a  garantire  l'efficiente

erogazione alla massima portata indicata in precedenza. Il  numero  e

la posizione delle prese devono  essere  tali  che  almeno  un  getto

d'acqua possa raggiungere  qualunque  parte  della  nave,  impiegando

un'unica manichetta la cui lunghezza massima  e'  quella  specificata

per le navi di classe B al punto .7.2.

.5 Ogni nave deve essere provvista di almeno una  manichetta  per

ogni presa da incendio.

.6 Nelle  navi  aventi  il  locale  macchine  periodicamente  non

presidiato o nelle quali la guardia in macchina e' effettuata da  una

sola persona, il collettore principale d'incendio deve poter  fornire

immediatamente acqua ad una pressione adeguata o con la messa in moto

a distanza dalla plancia o dall'eventuale stazione antincendio di una

delle pompe principali da incendio, oppure mantenendo permanentemente

in pressione l'impianto idrico tramite una delle pompe principali  da

incendio.

.7 La valvola di erogazione di ciascuna pompa  da  incendio  deve

essere dotata di una valvola di non ritorno.

4. Impianti fissi di estinzione incendi (R 5 + 8 + 9 + 10)

.1 Impianti fissi di estinzione incendi  a  gas:  Generalita'  (R

5.1)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°

GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Le tubolature necessarie per convogliare l'agente  estinguente

nei locali protetti  devono  essere  dotate  di  valvole  di  comando

contrassegnate in modo da indicare chiaramente i compartimenti a  cui

sono dirette le tubolature. Devono essere prese opportune misure  per

prevenire l'immissione  accidentale  dell'agente  estinguente  in  un

qualsiasi locale.

.2 La sistemazione delle tubolature  e  il  posizionamento  degli

ugelli  erogatori  devono  essere  tali  da  assicurare   un'efficace

distribuzione dell'agente estinguente.

.3  La  nave  deve  essere  dotata  di  mezzi  atti  a   chiudere

dall'esterno dei  locali  protetti  tutte  le  aperture  che  possano

consentire l'entrata d'aria o la fuoriuscita di gas.

.4 Devono essere predisposti mezzi atti a inviare automaticamente

un  segnale   acustico   di   allarme   dell'immissione   dell'agente

estinguente in ogni locale nel quale di norma opera o ha  accesso  il

personale. L'allarme deve restare in funzione per un periodo di tempo

adeguato prima dell'immissione dell'agente estinguente.

.5 I dispositivi di comando di ogni impianto fisso di  estinzione

incendi a gas devono essere  facilmente  accessibili  e  semplici  da

azionare. Essi devono essere raggruppati nel minor  numero  di  posti

possibile, in posizione tale che non rischino di essere isolati da un

incendio sviluppatosi in un locale  protetto.  In  ciascun  posto  vi

devono   essere   chiare   istruzioni   relative   al   funzionamento

dell'impianto per la sicurezza del personale.

.6  Non  e'  consentita   l'immissione   automatica   dell'agente

estinguente, salvo quando consentita per gruppi a comando  automatico

locale installati, oltre agli, e a prescindere dagli, impianti  fissi

di estinzione  incendi  prescritti,  nei  locali  macchine  sopra  ad

apparecchiature ad elevato rischio di incendio o in  zone  chiuse  ad

alto rischio di incendio all'interno dei locali macchine.

.7 Qualora l'agente  estinguente  debba  proteggere  piu'  di  un

locale, non e' necessario che il quantitativo di  agente  disponibile

sia maggiore della massima  quantita'  prescritta  per  un  qualunque

locale protetto.

.8 Salvo laddove altrimenti consentito, i contenitori a pressione

per lo stoccaggio dell'agente  estinguente  devono  essere  sistemati

fuori dei locali protetti in conformita' al punto .1.11.

.9 Si devono predisporre mezzi mediante i quali l'equipaggio o il

personale di bordo possa controllare, senza rischi, la  quantita'  di

agente estinguente presente nei contenitori.

.10 I contenitori per la conservazione dell'agente estinguente  e

tutti i componenti in  pressione  ad  essi  associati  devono  essere

progettati sulla base di norme per recipienti in  pressione  ritenute

idonee in rapporto all'ubicazione e alla massima temperatura ambiente

prevista in esercizio.

.11 Quando l'agente estinguente  e'  immagazzinato  fuori  di  un

locale protetto, esso deve essere immagazzinato in un locale  situato

in posizione non pericolosa, facilmente accessibile ed  efficacemente

ventilato. Ogni accesso a tale locale deve  preferibilmente  avvenire

dal ponte scoperto e, comunque, deve essere indipendente  dal  locale

protetto.

Le porte di accesso devono aprirsi verso l'esterno del  locale  e

le paratie e i ponti, incluse le porte e gli altri mezzi di chiusura,

che delimitano tale locale da locali interni contigui, devono  essere

stagni al gas. Ai fini dell'applicazione delle tabelle relative  alla

resistenza al fuoco di paratie e ponti di cui alle regole II-2/B/4  o

II-2/B/5, a seconda dei casi, tali locali devono  essere  considerati

come stazioni di comando.

.12 Negli impianti di estinzione incendi a bordo delle navi nuove

e in tali nuovi impianti a bordo delle navi esistenti non e'  ammesso

l'uso di agenti estinguenti  che  emettono,  spontaneamente  o  nelle

condizioni di utilizzazione previste, gas tossici in  quantita'  tale

da costituire un pericolo per le persone oppure emettono gas  dannosi

per l'ambiente.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

.13 Gli impianti fissi di estinzione incendi a gas devono  essere

conformi alle disposizioni del codice dei sistemi  antincendio  (Fire

Safety Systems Code).

.14 La nave deve essere dotata di mezzi per chiudere dall'esterno

dei  locali  protetti  tutte  le  aperture  che  possano   consentire

l'entrata d'aria o la fuoriuscita di gas.

.15 Quando l'agente estinguente viene immagazzinato al  di  fuori

di un locale protetto, esso deve essere immagazzinato  in  un  locale

situato dietro alla paratia di collisione prodiera e non deve  essere

utilizzato  per  altri  fini.  Ogni  accesso  a  tale   locale   deve

preferibilmente avvenire dal ponte scoperto e, comunque, deve  essere

indipendente dal locale protetto. Se il luogo di immagazzinamento  e'

ubicato  sottocoperta,   deve   trovarsi   al   massimo   sul   ponte

immediatamente al di sotto del livello  del  ponte  scoperto  e  deve

essere direttamente accessibile  tramite  una  scala  interna  o  una

scaletta dal ponte scoperto.

I locali ubicati sottocoperta o i locali a  cui  non  e'  fornito

accesso dal ponte scoperto devono essere provvisti di un impianto  di

ventilazione meccanica studiato per aspirare l'aria  di  scarico  dal

fondo del locale e sufficiente per assicurare almeno 6 ricambi d'aria

all'ora. Le porte di  accesso  devono  aprirsi  verso  l'esterno  del

locale e le paratie e i ponti, incluse le porte e gli altri mezzi  di

chiusura, che delimitano tale  locale  da  locali  interni  contigui,

devono essere stagni al gas. Ai fini dell'applicazione delle  tabelle

4.1, 4.2, 5.1 e 5.2 della parte B del presente capitolo, tali  locali

di deposito devono essere trattati come stazioni antincendio.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE

B:

.16 Quando il volume di aria libera contenuto in serbatoi di aria

all'interno di un qualsiasi locale e' tale che, se liberato in  detto

locale in caso di incendio, comprometterebbe seriamente  con  la  sua

emissione l'efficacia dell'impianto fisso di estinzione incendi, deve

essere fornita una quantita' supplementare di agente estinguente.

.17 I fornitori di impianti fissi di  estinzione  incendi  devono

fornire  una  descrizione  dell'impianto,  compresa  una   lista   di

controllo per la manutenzione, in inglese e  nella  lingua  o  lingue

ufficiali dello Stato di bandiera.

.18 La quantita' di agente estinguente  deve  essere  controllata

almeno   una   volta   all'anno    da    un    esperto    autorizzato

dall'amministrazione o dal fornitore dell'impianto o da un  organismo

riconosciuto.

.19 La verifica periodica, effettuata dal direttore di macchina o

organizzata dalla direzione della nave, deve  essere  registrata  nel

giornale di bordo con l'indicazione della sua entita' e della data in

cui ha avuto luogo.

.20 Le attrezzature di estinzione non prescritte installate,  per

esempio in  un  magazzino,  devono,  per  costruzione  e  dimensioni,

ottemperare alle disposizioni della presente  regola  applicabili  al

tipo di impianto in questione.

.21 Tutte le porte di accesso ai locali protetti con un  impianto

ad anidride carbonica devono  essere  contrassegnate  dalla  seguente

dicitura «Questo locale e'  protetto  con  un  impianto  ad  anidride

carbonica  e  deve  essere  evacuato  all'entrata  in  funzione   del

dispositivo d'allarme».

.2 Impianti ad anidride carbonica (R 5.2)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°

GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1.1 Per i locali da carico, la quantita' di  anidride  carbonica

disponibile, salvo  esplicite  disposizioni  contrarie,  deve  essere

sufficiente a fornire un volume minimo di gas libero  uguale  al  30%

del volume lordo del maggior compartimento da carico della nave cosi'

protetto.

Se  vi  e'  una  comunicazione,   attraverso   le   condotte   di

ventilazione,  tra  due  o  piu'  locali  da  carico,   questi   sono

considerati  un  unico  locale.  Per  fissare  la  quantita'  di  CO2

necessaria nelle navi  adibite  al  trasporto  di  veicoli,  si  deve

calcolare il 45% del volume lordo del piu' grande locale da carico.

.1.2 Per i locali macchine, la quantita'  di  anidride  carbonica

trasportata deve essere sufficiente a fornire un volume minimo di gas

libero equivalente al piu' grande dei seguenti volumi:

.1 il 40% del  volume  lordo  del  piu'  grande  locale  macchine

protetto, escluso il volume di quella parte del cofano  al  di  sopra

del livello al quale  l'area  orizzontale  del  cofano  e'  uguale  o

inferiore al 40% di quella del locale considerato, misurata  a  meta'

fra il cielo della cassa e la parte inferiore del cofano; oppure

.2 il 35% del  volume  lordo  del  piu'  grande  locale  macchine

protetto, compreso il  cofano;  posto  che,  se  due  o  piu'  locali

macchine non sono del tutto separati, essi devono essere  considerati

un locale unico.

.2  Ai  fini  del  presente  paragrafo,  il  volume  di  anidride

carbonica libera deve essere calcolato sulla base di 0,56 m3/kg.

.3 L'impianto fisso di tubolature deve essere tale  che  entro  2

minuti possa essere scaricato nel locale l'85% del gas prescritto.

.4 Meccanismo di scarica del CO2:

.1 La scarica dell'anidride carbonica nel locale protetto e  il

funzionamento dell'impianto di allarme devono essere garantiti da due

comandi distinti. Un comando deve servire per scaricare  il  gas  dai

suoi contenitori. Un  secondo  comando  deve  servire  ad  aprire  la

valvola della tubolatura che convoglia il gas nel locale protetto.

.2 I due comandi devono essere situati entro  una  cassetta  di

scarica chiaramente  identificata  per  il  locale  protetto.  Se  la

cassetta contenente i comandi e' dotata  di  chiusura  a  chiave,  la

chiave deve essere posta sotto vetro  frangibile  in  un  contenitore

sistemato in posizione ben visibile nelle  vicinanze  della  cassetta

stessa.

.5 L'Amministrazione dello Stato di bandiera deve garantire che i

locali in cui sono collocati i contenitori  di  CO2  siano  sistemati

adeguatamente  per  quanto  riguarda  i   dispositivi   di   accesso,

ventilazione e comunicazione. Essa adotta  le  necessarie  misure  di

sicurezza per quanto concerne  la  costruzione,  l'installazione,  la

marcatura, il riempimento e la prova degli equipaggiamenti, bombole e

tubolature per CO2 e per le apparecchiature di comando e  allarme  di

tale impianto.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

.6 Gli impianti ad anidride carbonica devono essere conformi alle

disposizioni del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety  Systems

Code).

.7 L'Amministrazione dello Stato di bandiera deve garantire che i

locali in cui sono collocati i contenitori  di  CO2  siano  sistemati

adeguatamente  per  quanto  riguarda  i   dispositivi   di   accesso,

ventilazione e comunicazione. Essa adotta  le  necessarie  misure  di

sicurezza per quanto concerne  la  costruzione,  l'installazione,  la

marcatura, il riempimento e la prova delle bombole e  tubolature  per

CO2 e dei dispositivi e per le apparecchiature di comando  e  allarme

di tale impianto.

.3 Impianti  fissi  di  estinzione  incendi  a  schiuma  a  bassa

espansione nei locali macchine (R 8)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE ANTERIORMENTE  AL  1°

GENNAIO 2003 + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Qualora in un qualsiasi locale  macchine  sia  installato,  in

aggiunta a quanto prescritto dalla regola 6,  un  impianto  fisso  di

estinzione incendi a schiuma a bassa espansione,  questo  deve  poter

scaricare in non piu' di 5 min, mediante erogatori di scarica  fissi,

un quantitativo di schiuma sufficiente a coprire, per uno spessore di

150 mm, la piu' ampia superficie sulla  quale  e'  possibile  che  si

sparga il combustibile. L'impianto deve poter  produrre  una  schiuma

idonea all'estinzione di incendi  da  combustibile.  L'impianto  deve

essere  provvisto  di  mezzi  in  grado  di   garantire   un'efficace

distribuzione della schiuma ad appositi erogatori di scarica, tramite

un impianto fisso di tubolature e di valvole o rubinetti di comando e

in grado di  far  si'  che  la  schiuma  sia  efficacemente  diretta,

mediante spruzzatori fissi, su altre fonti di rischio di incendio nel

locale protetto. Il rapporto di espansione  della  schiuma  non  deve

superare 12 a 1.

.2 I dispositivi di comando di ogni impianto di tale tipo  devono

essere facilmente accessibili e semplici da azionare e devono  essere

raggruppati nel minor numero di posti possibile,  in  posizione  tale

che non rischino di essere isolati da un  incendio  sviluppatosi  nel

locale protetto.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

.3 Gli impianti fissi di estinzione incendi  a  schiuma  a  bassa

espansione  nei  locali  macchine   devono   essere   conformi   alle

disposizioni del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety  Systems

Code).

.4 Impianti  fissi  di  estinzione  incendi  a  schiuma  ad  alta

espansione nei locali macchine (R 9)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°

GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Ogni impianto fisso di estinzione incendi a  schiuma  ad  alta

espansione  prescritto,  situato  nei  locali  macchine,  deve  poter

scaricare  rapidamente,  tramite  erogatori  fissi  di  scarica,   un

quantitativo di schiuma sufficiente a riempire il piu' grande  locale

da proteggere, in ragione di almeno 1 metro di spessore di schiuma al

minuto. La quantita' di liquido schiumogeno disponibile  deve  essere

sufficiente a produrre un volume  di  schiuma  equivalente  a  cinque

volte il volume del piu' grande locale da proteggere. Il rapporto  di

espansione della schiuma non deve superare 1000 a 1.

.2 Le condotte per l'immissione della schiuma,  le  prese  d'aria

del generatore di schiuma e il numero  delle  unita'  produttrici  di

schiuma devono  essere  tali  da  consentire  una  produzione  e  una

ripartizione della schiuma efficaci.

.3 La sistemazione delle condotte di mandata  del  generatore  di

schiuma deve essere tale che un  incendio  nel  locale  protetto  non

danneggi l'apparato generatore.

.4 Il generatore di schiuma,  le  sue  sorgenti  di  energia,  il

liquido schiumogeno e i dispositivi di comando  dell'impianto  devono

essere facilmente accessibili e semplici da azionare e devono  essere

raggruppati nel minor numero di posti possibile,  in  posizione  tale

che non rischino di essere isolati da un  incendio  sviluppatosi  nel

locale protetto.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

.5 Gli impianti fissi di estinzione incendi  a  schiuma  ad  alta

espansione  nei  locali  macchine   devono   essere   conformi   alle

disposizioni del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety  Systems

Code).

.5 Impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata  sotto

pressione nei locali macchine (R 10)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°

GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Ogni impianto fisso di estinzione incendi ad  acqua  spruzzata

sotto pressione prescritto, situato nei locali macchine, deve  essere

munito di ugelli spruzzatori di tipo approvato.

.2 Il numero e la sistemazione degli  ugelli  spruzzatori  devono

essere tali da garantire un'efficace distribuzione media d'acqua pari

ad almeno 5 l/  m2  al  minuto  nei  locali  da  proteggere.  Portate

superiori possono essere prese in considerazione, se  del  caso,  per

zone particolarmente a rischio. Gli ugelli spruzzatori devono  essere

installati sopra  le  sentine,  il  cielo  della  cassa  e  le  altre

superfici su cui potrebbe eventualmente spandersi il  combustibile  e

anche sopra le altre specifiche zone a rischio di incendio nei locali

macchine.

.3 L'impianto puo' essere suddiviso in sezioni, le cui valvole di

distribuzione devono poter essere azionate  da  posizioni  facilmente

accessibili al di fuori dei locali  da  proteggere  e  tali  che  non

rischino di essere isolate da un  incendio  sviluppatosi  nel  locale

protetto.

.4  L'impianto  deve  essere  mantenuto  carico  alla  necessaria

pressione e la pompa di alimentazione dell'acqua per l'impianto  deve

avviarsi automaticamente  in  seguito  ad  una  caduta  di  pressione

nell'impianto.

.5  La  pompa  deve  poter  alimentare  contemporaneamente,  alla

pressione  necessaria,  tutte  le  sezioni  dell'impianto   in   ogni

compartimento da proteggere. La pompa e i suoi dispositivi di comando

devono essere installati al di fuori  del  locale  o  dei  locali  da

proteggere.  Un  incendio  nel   locale   o   nei   locali   protetti

dall'impianto ad acqua spruzzata  non  deve  mettere  fuori  servizio

l'impianto stesso.

.6 Devono essere adottate precauzioni onde evitare che gli ugelli

spruzzatori siano otturati da impurita' dell'acqua  o  da  corrosioni

nelle tubolature, negli ugelli, nelle valvole e nelle pompe.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO

2003:

.7 La pompa puo' essere azionata da  un  motore  a  combustione

interna indipendente.  Se  invece  funziona  per  mezzo  dell'energia

fornita dal generatore di emergenza sistemato secondo le disposizioni

della parte D  del  capitolo  II-1,  questo  generatore  deve  essere

sistemato in modo da mettersi in  moto  automaticamente  in  caso  di

avaria alla  sorgente  principale  di  energia  elettrica,  affinche'

l'energia  necessaria  alla  pompa,  prescritta  nel  punto  .5,  sia

immediatamente disponibile. Quando la pompa e' azionata da un  motore

a combustione interna indipendente, questo deve essere posizionato in

maniera che l'alimentazione d'aria per il suo funzionamento non venga

compromessa da un incendio sviluppatosi nel locale protetto.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

.8 Gli impianti fissi di estinzione incendi  ad  acqua  spruzzata

nei locali macchine devono  essere  conformi  alle  disposizioni  del

codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code).

5. Estintori d'incendio portatili (R 6)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°

GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Tutti  gli  estintori  d'incendio  devono  essere  di  tipo  e

caratteristiche approvati.

.2 La capacita' degli estintori a  liquido  portatili  prescritti

non deve essere superiore  a  13,5  litri  e  inferiore  a  9  litri.

Estintori di altro tipo devono essere maneggevoli  almeno  quanto  un

estintore a liquido da 13,5 litri e avere una capacita' di estinzione

non inferiore a quella di un estintore a liquido da 9 litri.

.3 Sono prescritte cariche di ricambio per il 50% del  totale  di

ciascun tipo di estintore a bordo. Un altro  estintore  dello  stesso

tipo funge da carica di ricambio  per  un  estintore  che  non  possa

essere prontamente ricaricato a bordo.

.4 In generale, gli estintori portatili ad anidride carbonica non

devono essere collocati nei locali di alloggio. Quando tali estintori

siano in locali  radio,  vicino  a  quadri  di  comando  o  in  altre

posizioni simili, il volume di qualsiasi locale contenente uno o piu'

estintori deve essere tale da limitare la concentrazione di gas,  che

puo' prodursi a causa dello scarico, a non piu'  del  5%  del  volume

netto del locale, ai fini della presente regola.  II  volume  di  CO2

deve essere calcolato sulla base di 0,56 m3/kg.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

.5 Gli estintori d'incendio portatili devono essere conformi alle

disposizioni del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety  Systems

Code).

.6  Gli  estintori  ad  anidride  carbonica  non  devono   essere

sistemati nei locali di alloggio. Nelle stazioni di comando  e  negli

altri locali che ospitano apparecchiature elettriche  o  elettroniche

oppure apparecchiature necessarie per la sicurezza della nave, devono

essere forniti estintori  i  cui  agenti  estinguenti  non  conducano

l'elettricita' e non danneggino le apparecchiature e gli impianti.

.7 Gli estintori devono essere sistemati in modo da essere pronti

per  l'uso  in  luoghi  visibili,  che   possano   essere   raggiunti

rapidamente e facilmente in qualsiasi momento nell'eventualita' di un

incendio e  in  maniera  tale  che  la  loro  funzionalita'  non  sia

danneggiata dalle intemperie, dalle vibrazioni  o  da  altri  fattori

esterni.  Gli  estintori  portatili  devono   essere   provvisti   di

dispositivi che indichino se siano gia' stati utilizzati.

.8 Devono essere fornite ricariche di ricambio per  il  100%  dei

primi 10 estintori e per il 50% degli estintori restanti in grado  di

essere ricaricati a bordo.

.9 Per gli estintori che non possono essere ricaricati  a  bordo,

invece delle ricariche  di  ricambio,  devono  essere  forniti  altri

estintori portatili  di  uguali  quantita',  tipologia,  capacita'  e

numero, secondo le indicazioni del punto.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.10 Non sono ammessi estintori d'incendio  contenenti  un  agente

estinguente  che  di  per  se'  o  nelle  condizioni  d'uso  previste

sprigioni gas tossici in quantita' tali da  nuocere  alle  persone  o

emetta gas dannosi per l'ambiente.

.11 Gli estintori devono essere idonei  a  spegnere  incendi  che

possano svilupparsi  in  prossimita'  dell'ubicazione  dell'estintore

stesso.

.12 Uno degli estintori portatili destinati ad  essere  impiegati

in un determinato locale deve essere  collocato  vicino  all'ingresso

del locale stesso.

.13 Il numero minimo di estintori deve essere il seguente:

.1 nei locali di alloggio e di servizio:

gli estintori d'incendio devono essere  collocati  in  modo

che nessun estintore si trovi a piu' di 10 metri di  distanza  da  un

qualsiasi punto del locale;

.2 un estintore idoneo per l'uso in aree  ad  alto  voltaggio

deve essere collocato in  prossimita'  di  pannelli  elettrici  o  di

pannelli di derivazione, aventi una potenza di 20 kW o superiore;

.3 nelle cucine gli estintori devono essere collocati in modo

che nessun estintore si trovi a piu' di 10 metri di  distanza  da  un

qualsiasi punto del locale;

.4 un estintore deve essere collocato in prossimita' dei depositi

di  pittura  e   dei   magazzini   contenenti   prodotti   facilmente

infiammabili;

.5 almeno un estintore deve essere  collocato  in  plancia  e  in

ciascuna stazione di comando.

.14 Gli estintori portatili destinati ad  essere  utilizzati  nei

locali di alloggio o di servizio devono, per quanto possibile,  poter

essere azionati con metodo uniforme.

.15 Ispezione periodica degli estintori:

l'amministrazione dello Stato di bandiera  deve  garantire  che

gli estintori portatili siano periodicamente ispezionati e sottoposti

a prova di funzionamento e pressatura.

6. Sistemazioni per l'estinzione degli incendi nei locali macchine (R

7)

I locali macchine di categoria A devono essere provvisti:

NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  DI  LUNGHEZZA  PARI  O

SUPERIORE A 24 METRI:

.1 di uno dei seguenti impianti fissi di estinzione incendi:

.1 un impianto a gas conforme alle  pertinenti  disposizioni  dei

punti .1 e .2 della regola II-2/A/4, oppure un  impianto  equivalente

ad acqua conforme alle disposizioni della  circolare  MSC/Circ.  1165

dell'IMO,  e  successive  modifiche,  tenuto  conto  della  data   di

costruzione della nave;

.2 un impianto fisso di estinzione  incendi  a  schiuma  ad  alta

espansione conforme alle pertinenti disposizioni del punto  .4  della

regola II-2/A/4, tenuto conto della data di costruzione della nave;

.3 un impianto ad acqua spruzzata sotto pressione  conforme  alle

pertinenti disposizioni del punto .5 della  regola  II-2/A/4,  tenuto

conto della data di costruzione della nave;

.2 di almeno un apparecchio schiumogeno portatile  costituito  da

un  erogatore  schiumogeno  del  tipo  ad  eiettore,  collegabile  al

collettore  principale  d'incendio  tramite  una  manichetta,  da  un

serbatoio portatile  di  liquido  schiumogeno  avente  una  capacita'

minima di 20 litri e da un serbatoio  di  riserva.  L'erogatore  deve

poter produrre una schiuma in grado  di  estinguere  un  incendio  da

combustibile, in ragione di almeno 1,5 m3/min;

.3 in ogni locale  macchine,  di  estintori  a  schiuma  di  tipo

approvato, ciascuno della capacita' di almeno 45 litri o equivalenti,

in numero sufficiente  a  dirigere  la  schiuma  o  un  altro  agente

estinguente  equivalente  su  qualsiasi  parte  degli  impianti   del

combustibile  e  dell'olio  lubrificante   in   pressione   e   sulle

apparecchiature e altre zone a rischio  di  incendio.  Inoltre,  deve

essere sistemato un  numero  sufficiente  di  estintori  portatili  a

schiuma o equivalenti, collocati in  modo  che  nessun  estintore  si

trovi a piu' di 10 metri di distanza da un qualsiasi punto del locale

e che vi siano almeno due di questi estintori in ciascuno dei locali.

NELLE NAVI NUOVE DELLA CLASSE B, C e D DI LUNGHEZZA  INFERIORE  A

24 METRI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.4 di uno degli impianti fissi di estinzione incendi indicati nel

precedente punto .1 e, in aggiunta, in ogni locale contenente  motori

a combustione  interna  o  casse  di  decantazione  del  combustibile

liquido o gruppi per il trattamento del  combustibile  liquido,  deve

essere sistemato un estintore a schiuma avente una  capacita'  minima

di 45 litri o  equivalenti,  in  numero  sufficiente  a  dirigere  la

schiuma o un altro agente estinguente equivalente su qualsiasi  parte

degli impianti del combustibile e dell'olio lubrificante in pressione

e sulle apparecchiature e altre zone a rischio di incendio, e

.5 di un estintore portatile idoneo per l'estinzione  di  incendi

da combustibile per ogni 746 kW o frazione di potenza delle macchine;

resta inteso che in ciascuno di questi  locali  sono  prescritti  non

meno di due e non piu' di sei estintori di questo tipo.

E'  consentito  l'uso  di  impianti  fissi  a  schiuma  a   bassa

espansione invece di alcuni dei sei estintori portatili.

NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D  +  NAVI  ESISTENTI  DELLA

CLASSE B DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI:

.6 Ogni locale macchine deve essere  provvisto  di  almeno  due

nebulizzatori d'acqua che possono consistere di un tubo  metallico  a

forma di L, con il lato lungo, di circa 2 metri,  collegabile  a  una

manichetta da incendio  e  con  il  lato  corto,  di  circa  250  mm,

provvisto di un boccalino  fisso  per  la  nebulizzazione  dell'acqua

oppure idoneo all'innesto  di  un  boccalino  per  la  nebulizzazione

dell'acqua.

NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D  +  NAVI  ESISTENTI  DELLA

CLASSE B:

.7 Quando e' utilizzato combustibile riscaldato quale mezzo  di

riscaldamento, si puo' inoltre prescrivere che i locali delle caldaie

siano dotati di attrezzature fisse o portatili per impianti locali di

nebulizzazione di acqua sotto pressione o di distribuzione di schiuma

sopra e sotto il pavimento ai fini dell'estinzione dell'incendio.

NELLE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B,  C e  D,  DI  LUNGHEZZA  PARI  O

SUPERIORE A 24 METRI, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2003; E NAVI

NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°  GENNAIO

2003, AUTORIZZATE A TRASPORTARE PIU' 400 PASSEGGERI + NAVI  ESISTENTI

DELLA CLASSE B AUTORIZZATE A TRASPORTARE PIU' 400 PASSEGGERI:

.8.1 i locali macchine di categoria A di volume superiore a 500

m3, oltre all'impianto fisso di estinzione incendi  prescritto  dalla

presente regola, devono essere protetti da  un  impianto  antincendio

fisso ad acqua di tipo approvato, oppure da un  equivalente  impianto

antincendio locale, conforme agli orientamenti di cui alla  circolare

MSC/Circ.  913  dell'IMO  (Guidelines  for  the  approval  of   fixed

water-based  local  application  fire-fighting  systems  for  use  in

category A machinery spaces).

Nel caso in  cui  i  locali  macchine  siano  periodicamente  non

presidiati, l'impianto antincendio deve poter essere attivato sia  in

maniera  automatica  sia  manuale.  Nel  caso  di   locali   macchine

continuamente presidiati, e' sufficiente che  l'impianto  antincendio

possa essere azionato manualmente.

.2  Gli  impianti  antincendio  fissi  a  valenza  locale  devono

proteggere zone  come  quelle  elencate  qui  di  seguito,  senza  la

necessita' di arrestare le macchine,  far  evacuare  il  personale  o

sigillare i locali:

.1 parti a  potenziale  rischio  d'incendio  delle  macchine  a

combustione interna utilizzate per la  propulsione  principale  della

nave e per la generazione di energia elettrica; per le navi costruite

a partire dal 1° gennaio 2018: tutte le parti  a  potenziale  rischio

d'incendio delle macchine a combustione interna;

.2 zona anteriore alle caldaie;

.3 parti a potenziale rischio d'incendio di inceneritori;

.4 depuratori per olio combustibile riscaldato.

.3 L'attivazione di qualsiasi  impianto  a  valenza  locale  deve

emettere un chiaro segnale di allarme visivo e  acustico  nel  locale

protetto e nelle postazioni presidiate continuamente. Il  segnale  di

allarme deve indicare quale impianto specifico sia stato attivato.  I

requisiti per l'impianto di allarme descritti al  presente  punto  si

aggiungono e non sostituiscono  gli  impianti  di  rilevazione  e  di

allarme antincendio richiesti in altri punti del presente capitolo.

7. Sistemazioni particolari nei locali macchine (R 11)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Il numero  di  osteriggi,  porte,  ventilatori,  aperture  nei

fumaioli per lo  scarico  d'aria  e  di  altre  aperture  nei  locali

macchine deve  essere  ridotto  al  minimo,  compatibilmente  con  le

esigenze di ventilazione e di corretto e sicuro governo della nave.

.2 Gli osteriggi devono essere di acciaio e non devono  contenere

pannelli in vetro. Devono essere predisposte  opportune  sistemazioni

per consentire, in caso di incendio,  la  fuoriuscita  del  fumo  dal

locale da proteggere.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.3 Le porte, escluse  le  porte  stagne  a  manovra  meccanica,

devono essere progettate in modo che, in caso di incendio nel  locale

macchine, la chiusura sia assicurata mediante dispositivi di chiusura

a manovra meccanica  oppure  mediante  la  sistemazione  di  porte  a

chiusura  automatica  capaci   di   chiudersi   con   un'inclinazione

sfavorevole di 3,5° e aventi ritenute  in  posizione  di  apertura  a

sgancio di sicurezza in caso di  avaria  (fail-safe),  manovrabili  a

distanza per mezzo di un dispositivo di rilascio.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.4 Sulle delimitazioni dei  locali  macchine  non  devono  essere

installate finestre. Cio' non vieta l'uso del vetro nelle  postazioni

di comando all'interno dei locali macchine.

.5 Devono essere installati dispositivi di comando per:

.1 l'apertura e la  chiusura  degli  osteriggi,  la  chiusura  di

aperture nei fumaioli che di  norma  consentono  la  ventilazione  di

scarico, la chiusura delle serrande delle condotte dei ventilatori;

.2 la fuoriuscita dei fumi;

.3 la chiusura di porte a manovra meccanica o  l'azionamento  del

meccanismo di rilascio delle altre porte, ad  eccezione  delle  porte

stagne a manovra meccanica;

.4 l'arresto dei ventilatori; e

.5 l'arresto dei ventilatori per il tiraggio forzato e  attivato,

delle pompe di travaso del combustibile liquido  e  delle  pompe  dei

gruppi per il trattamento del combustibile  liquido  nonche'  d'altre

pompe simili. Per altre pompe simili, nel caso delle  navi  costruite

il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, si intende pompe di servizio per

l'olio  lubrificante,  pompe  di  circolazione  dell'olio  termico  e

separatori d'olio. Tuttavia, il punto .6 della presente  regola  puo'

non essere applicato ai separatori di acqua oleosa.

.6 I comandi prescritti nel punto .5 e nella regola II-2/A/10.2.5

devono essere collocati al di fuori del locale in questione,  in  una

posizione in cui un incendio nel locale che essi servono non li renda

inaccessibili. Detti comandi e i comandi  di  qualsiasi  impianto  di

estinzione prescritto devono essere collocati  in  una  posizione  di

comando o raggruppati nel minor numero di posizioni  possibile.  Tali

posizioni devono avere un accesso sicuro dal ponte scoperto.

.7 Ove sia previsto che a un locale macchine di  categoria  A  si

acceda, in basso, da una galleria di alberi contigua, nella  galleria

alberi  deve  essere  sistemata,  vicino  alla  porta   stagna,   una

controporta leggera di acciaio,  che  costituisca  riparo  contro  il

fuoco, manovrabile da entrambi i lati.

8.  Impianti  automatici   a   «Spinkler»   con   rilevazione   e

segnalazione di incendi (R 12)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°

GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1  Ogni  prescritto  impianto  automatico  a  «sprinkler»  con

rilevazione e segnalazione di incendi deve poter entrare in  funzione

immediatamente in qualsiasi momento e la  sua  attivazione  non  deve

richiedere l'intervento dell'equipaggio. Deve essere  permanentemente

riempito d'acqua, benche'  piccole  sezioni  esposte  possano  essere

mantenute vuote, quando tale precauzione e' ritenuta necessaria. Ogni

parte dell'impianto che  possa  essere  sottoposta,  in  servizio,  a

temperature  di  congelamento  deve  essere  opportunamente  protetta

contro il gelo. L'impianto deve essere tenuto carico  alla  pressione

prescritta e deve essere garantita una  costante  fornitura  d'acqua,

come prescritto nella presente regola.

.2  Ciascuna  sezione  di  teste  spruzzatrici  (sprinkler)  deve

comprendere dispositivi atti ad inviare  automaticamente  un  segnale

d'allarme ottico e acustico a uno o piu' centralini ogniqualvolta una

testa spruzzatrice entra in funzione. Tali centralini devono indicare

la sezione servita dall'impianto in cui si e' sviluppato l'incendio e

devono  essere  centralizzati  in  plancia.  Inoltre,  devono  essere

installati allarmi ottici  e  acustici  in  posizione  diversa  dalla

plancia attivati dal centralino, in modo da assicurare che il segnale

d'allarme sia immediatamente ricevuto dall'equipaggio. L'impianto  di

allarme deve inoltre indicare ogni sua eventuale avaria.

.3 Le teste spruzzatrici devono  essere  raggruppate  in  sezioni

separate, ognuna delle quali non deve comprendere piu' di 200  teste.

Ogni sezione di teste spruzzatrici  non  deve  servire  piu'  di  due

interponti e  non  deve  trovarsi  in  piu'  di  una  zona  verticale

principale a meno che non  si  dimostri  che  una  sezione  di  teste

spruzzatrici che serva piu' di due interponti, o si trovi in piu'  di

una zona verticale principale, non  comporta  una  diminuzione  della

protezione della nave contro l'incendio.

.4 Ciascuna sezione  di  teste  spruzzatrici  deve  poter  essere

isolata mediante una sola valvola di intercettazione. La  valvola  di

intercettazione  di  ciascuna   sezione   deve   essere   prontamente

accessibile  e  la  sua   posizione   deve   essere   chiaramente   e

permanentemente indicata. Devono essere prese misure atte ad impedire

a persone non autorizzate di azionare le valvole di intercettazione.

.5 Su ciascuna valvola di intercettazione di ogni  sezione  della

stazione centrale deve essere installato un  manometro  indicante  la

pressione dell'impianto.

.6 Le teste spruzzatrici devono essere resistenti alla corrosione

dell'atmosfera marina. Nei locali di alloggio e di servizio, le teste

spruzzatrici devono entrare in  funzione  quando  la  temperatura  e'

compresa fra 68 °C e 79 °C.  Fanno  eccezione  i  locali  in  cui  si

possono raggiungere temperature elevate, quali gli essiccatoi, in cui

la temperatura di entrata in funzione puo' essere aumentata fino a 30

°C oltre la temperatura massima prevista nella  parte  superiore  del

locale considerato.

.7 Vicino ad ogni centralino di segnalazione deve essere  affisso

un elenco o un piano indicante i locali protetti e l'ubicazione delle

zone servite da ogni  sezione.  Devono  essere  disponibili  adeguate

istruzioni per la prova e la manutenzione dei centralini.

.8 Le teste spruzzatrici devono essere sistemate  sul  cielo  del

locale da proteggere e collocate in una posizione idonea a  mantenere

una portata media non  inferiore  a  5  l/  m2  al  minuto  sull'area

nominale protetta dalle teste.

Le teste spruzzatrici devono essere  collocate  il  piu'  lontano

possibile dalle strutture e da altri oggetti che possano  ostruire  i

getti d'acqua e in posizioni tali che il materiale  combustibile  nel

locale sia adeguatamente irrorato.

.9 La nave deve essere dotata di un serbatoio in pressione avente

un volume pari almeno al doppio della quantita' d'acqua indicata  nel

presente punto. Il serbatoio deve contenere una quantita' costante di

acqua dolce, equivalente alla quantita' d'acqua erogata in un  minuto

dalla pompa di cui al punto .12, e devono essere prese misure atte  a

mantenere nel serbatoio una pressione d'aria tale da  garantire  che,

quando  la  quantita'  costante  d'acqua  dolce  viene  esaurita,  la

pressione non sia inferiore alla pressione  d'esercizio  della  testa

spruzzatrice sommata alla pressione esercitata da una colonna d'acqua

misurata dal fondo del serbatoio alla testa  spruzzatrice  piu'  alta

dell'impianto.  Si  devono  predisporre  mezzi  appropriati  per   la

ricarica dell'aria compressa e dell'acqua dolce nel  serbatoio.  Deve

essere installato un tubo di livello in vetro indicante la  quantita'

d'acqua nel serbatoio.

.10  Si  devono  predisporre  dispositivi  atti  ad  impedire  il

trafilamento d'acqua di mare nel serbatoio. Il serbatoio in pressione

deve essere dotato di un'efficiente valvola  di  sicurezza  e  di  un

manometro. Ciascun raccordo  del  manometro  deve  essere  dotato  di

rubinetti o valvole d'intercettazione.

.11 La nave deve  essere  dotata  di  una  pompa  indipendente  a

motore, al solo scopo di continuare automaticamente  l'erogazione  di

acqua   dalle   teste   spruzzatrici.   La   pompa   deve   azionarsi

automaticamente in seguito alla caduta  di  pressione  dell'impianto,

prima che la quantita' costante  di  acqua  dolce  del  serbatoio  in

pressione sia completamente esaurita.

.12 La pompa e il sistema di tubolature devono poter mantenere la

pressione prescritta al livello della testa spruzzatrice  piu'  alta,

per  assicurare  una  portata  d'acqua   sufficiente   a   proteggere

contemporaneamente una superficie  minima  di  280  m2  alla  portata

indicata nel punto .8. Per le navi  nuove  delle  classi  C  e  D  di

lunghezza inferiore a 40 metri con  una  superficie  protetta  totale

inferiore a 280 m2, l'amministrazione puo' specificare la  superficie

adeguata per il dimensionamento  delle  pompe  e  di  dispositivi  di

erogazione alternativi.

.13 La pompa deve essere munita, dalla parte  della  mandata,  di

una valvola di prova con  un  corto  tubo  di  scarico  a  estremita'

aperta. La sezione netta della valvola e del tubo deve essere tale da

permettere la scarica della portata prescritta per  la  pompa  mentre

nell'impianto e' mantenuta la pressione indicata nel punto .9.

.14 La presa dal mare della pompa deve essere ubicata, per quanto

possibile, nello stesso locale in cui e' installata la pompa  e  deve

essere sistemata in maniera che, quando la nave e' galleggiante,  non

sia necessario chiudere la mandata di acqua di mare  alla  pompa  per

nessun altro motivo che non sia quello  di  ispezione  o  riparazione

della pompa stessa.

.15 La pompa e il serbatoio  collegati  alla  testa  spruzzatrice

devono essere ubicati in una  posizione  ragionevolmente  lontana  da

qualsiasi locale macchine e non devono  essere  sistemati  in  locali

destinati a essere protetti dall'impianto a «sprinkler».

.16 Il numero delle sorgenti di energia che alimentano  la  pompa

di  acqua  di  mare  e  l'impianto  automatico   di   rilevazione   e

segnalazione di incendi non deve essere inferiore a  due.  Quando  le

sorgenti di  energia  per  la  pompa  sono  elettriche,  esse  devono

consistere in un generatore principale e una sorgente di emergenza di

energia  elettrica.  La  pompa  deve  essere  alimentata  dal  quadro

principale e dal quadro di emergenza con circuiti elettrici  separati

e adibiti esclusivamente  a  tale  scopo.  I  circuiti  elettrici  di

alimentazione devono essere disposti  in  modo  da  non  attraversare

cucine, locali macchine e  altri  locali  chiusi  che  presentino  un

elevato rischio di incendio, eccetto quando cio' sia  necessario  per

raggiungere i relativi quadri elettrici,  e  devono  far  capo  a  un

commutatore automatico situato vicino alla pompa dell'impianto.  Tale

commutatore deve permettere l'alimentazione con  energia  proveniente

dal quadro principale fino a quando e' disponibile  energia  da  tale

quadro e deve essere progettato in modo che, in caso di  interruzione

di tale energia, si commuti automaticamente sul quadro di  emergenza.

Gli interruttori sul quadro  principale  e  su  quello  di  emergenza

devono essere chiaramente  contrassegnati  e,  di  norma,  chiusi.  I

suddetti circuiti non devono  avere  altri  interruttori.  Una  delle

sorgenti  di  energia  dell'impianto  automatico  di  rilevazione   e

segnalazione di incendi deve essere  una  sorgente  di  emergenza  di

energia elettrica. Quando una delle sorgenti di energia  della  pompa

e' un motore a combustione interna, esso, oltre a dover soddisfare le

disposizioni del punto .15, deve essere posizionato in  maniera  tale

che  un  incendio  in  qualsiasi  locale  protetto  non   comprometta

l'alimentazione d'aria del motore stesso.

.17 L'impianto a «sprinkler» deve essere collegato al  collettore

principale  d'incendio  tramite  una  valvola  di  non   ritorno,   a

intercettazione  manuale,  che  impedisca   all'acqua   di   defluire

dall'impianto verso il collettore principale di incendio.

.18 Deve essere installata una valvola di prova per verificare il

funzionamento della segnalazione automatica per ogni sezione di teste

spruzzatrici mediante l'erogazione di una quantita' d'acqua uguale  a

quella che sarebbe erogata con l'entrata  in  funzione  di  una  sola

testa spruzzatrice. La valvola di prova  di  ogni  sezione  di  teste

spruzzatrici deve essere collocata nelle vicinanze della  valvola  di

intercettazione della sezione stessa.

.19 Devono  esservi  dispositivi  per  provare  il  funzionamento

automatico della pompa quando si abbassa la pressione nell'impianto.

.20 Devono esservi commutatori,  in  almeno  uno  dei  centralini

menzionati nel punto .2, tali da consentire di provare gli allarmi  e

gli indicatori di ciascuna sezione dell'impianto.

.21 Ciascuna sezione deve  essere  dotata  di  almeno  sei  teste

spruzzatrici di riserva.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°

GENNAIO 2003:

.22 Gli impianti automatici a  «sprinkler»  con  rilevazione  e

segnalazione  di   incendi   devono   essere   di   tipo   approvato,

conformemente alle disposizione del Fire Safety Systems Code.

.23 Per le navi nuove delle classi C e D di lunghezza inferiore a

40 metri con una superficie  protetta  totale  inferiore  a  280  m2,

l'amministrazione puo' specificare  la  superficie  adeguata  per  il

dimensionamento  delle  pompe  e   di   dispositivi   di   erogazione

alternativi.

9. Impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi (R 13)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°

GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Generalita'

.1 Ogni impianto fisso di rilevazione e segnalazione  di  incendi

prescritto, completo di avvisatori di  incendio  a  comando  manuale,

deve essere capace di entrare immediatamente in funzione in qualsiasi

momento.

.2 Le sorgenti di energia e i circuiti  elettrici  necessari  per

l'azionamento dell'impianto devono essere  provvisti  di  dispositivi

che segnalino,  secondo  il  caso,  la  mancanza  di  energia  o  una

situazione di guasto. Al verificarsi di una situazione di guasto,  al

centralino di segnalazione  deve  mettersi  in  funzione  un  segnale

ottico e acustico di guasto. Tale segnale  deve  essere  distinto  da

quello di segnalazione di incendio.

.3  Il  numero  delle  sorgenti  di  energia  che  alimentano  le

sistemazioni elettriche facenti parte dell'impianto di rilevazione  e

segnalazione di incendi non deve essere inferiore a due e una di esse

deve essere una sorgente di emergenza.  L'alimentazione  deve  essere

fornita da circuiti elettrici separati  e  adibiti  esclusivamente  a

tale scopo. Tali circuiti devono far capo a un commutatore automatico

situato nel  centralino  di  comando  dell'impianto  di  segnalazione

d'incendio o nelle immediate vicinanze.

.4 Gli avvisatori automatici di  incendio  e  gli  avvisatori  di

incendio a comando manuale  devono  essere  raggruppati  in  sezioni.

L'attivazione di qualsiasi avvisatore automatico  di  incendio  o  di

qualsiasi avvisatore di incendio a comando manuale  deve  mettere  in

funzione un segnale d'incendio ottico e acustico  nel  centralino  di

segnalazione e nei pannelli di avviso incendio. Se le segnalazioni di

incendio non vengono recepite  entro  due  minuti,  deve  diffondersi

automaticamente un allarme sonoro in qualunque punto  dei  locali  di

alloggio dell'equipaggio, dei locali di servizio, nelle  stazioni  di

comando e nei locali macchine. Tale impianto di allarme  sonoro  puo'

non far parte integrante del sistema di segnalazione.

.5 Il centralino  di  segnalazione  deve  essere  posizionato  in

plancia o nella principale stazione antincendio.

.6 I pannelli  di  avviso  incendio  devono  indicare  almeno  la

sezione in cui un avvisatore automatico o  un  avvisatore  a  comando

manuale e' stato attivato. Almeno un pannello deve essere posizionato

in  modo  da  essere  sempre  facilmente  accessibile  al   personale

responsabile, quando la nave e' in navigazione o  in  porto,  eccetto

quando la nave stessa  e'  fuori  servizio.  Un  pannello  di  avviso

incendio  deve  essere  ubicato  in  plancia,  se  il  centralino  di

segnalazione e' situato nella principale stazione antincendio.

.7  Informazioni  facilmente  comprensibili  relative  ai  locali

protetti e all'ubicazione delle sezioni devono essere  affisse  sopra

ogni pannello di avviso incendio o nelle immediate vicinanze.

.8 Se l'impianto di rilevazione di incendi non prevede mezzi  per

identificare a distanza e singolarmente ciascun  avvisatore,  non  e'

usualmente consentito che una sezione di avvisatori situata dentro  i

locali di alloggio, i locali di servizio e  le  stazioni  di  comando

serva piu' di un interponte, ad eccezione delle sezioni  che  servono

cofani  di  scale.  Al  fine  di  evitare  ritardi   nell'individuare

l'origine dell'incendio, il numero  dei  locali  chiusi  compresi  in

ciascuna  sezione  deve  essere  limitato  secondo  quanto  stabilito

dall'amministrazione dello Stato di bandiera. In ogni  caso,  nessuna

sezione puo' comprendere piu' di 50 locali chiusi. Se  l'impianto  di

rilevazione di incendi e'  provvisto  di  mezzi  per  identificare  a

distanza singolarmente  ciascun  avvisatore  d'incendio,  le  sezioni

possono comprendere piu' ponti e servire qualsiasi numero  di  locali

chiusi.

.9 Se non e' previsto un impianto di rilevazione  di  incendi  in

grado di identificare singolarmente e a distanza ciascun  avvisatore,

una sezione di avvisatori automatici non deve servire locali  situati

su ambo i lati della nave o su piu' di un interponte ne' deve  essere

situata in piu' di una zona verticale  principale.  L'amministrazione

dello Stato di bandiera puo', tuttavia, permettere che una sezione di

avvisatori serva ambo i lati della nave o piu' di un interponte se, a

suo giudizio, la protezione della nave contro gli incendi non risulta

diminuita.   Nelle   navi   provviste   di   avvisatori    d'incendio

identificabili  individualmente,  una  sezione  puo'  servire  locali

situati su ambo i lati della nave e su piu' interponti, ma  non  puo'

essere situata in piu' di una zona verticale principale.

.10 Una sezione di avvisatori automatici che serva  una  stazione

di comando, un locale di servizio o un locale di  alloggio  non  deve

comprendere un locale macchine.

.11 Gli avvisatori  automatici  di  incendio  devono  entrare  in

funzione  per  effetto  di  calore,  fumo  o  altri  prodotti   della

combustione, fiamme  o  qualsiasi  combinazione  di  detti  elementi.

Avvisatori automatici di incendio che entrino in funzione per effetto

di altri elementi indicativi di  inizi  di  incendio  possono  essere

presi in considerazione dall'amministrazione dello Stato di  bandiera

purche'  non  siano  meno  sensibili  di  quelli  sopra   menzionati.

Avvisatori automatici di incendio che entrino in funzione per effetto

delle fiamme possono essere usati solo in aggiunta  ad  avvisatori  a

fumo o termici.

.12 Devono esservi adeguate istruzioni e parti di ricambio per le

prove e la manutenzione dell'impianto.

.13 Il funzionamento dell'impianto di rilevazione di incendi deve

essere periodicamente provato  a  soddisfazione  dell'amministrazione

dello Stato di bandiera per mezzo di un'apparecchiatura  che  produce

aria calda a temperatura appropriata o fumo o particelle  aerosoliche

aventi appropriato spettro di densita' e  dimensione  di  particelle,

oppure altri fenomeni associati con inizi  di  incendi  per  i  quali

l'avvisatore automatico d'incendio e' progettato.

Tutti gli avvisatori devono  essere  di  tipo  tale  che  possano

essere  provati  per  constatarne   il   corretto   funzionamento   e

risistemati per la normale sorveglianza senza che sia  necessaria  la

sostituzione di alcun componente.

.14 L'impianto di segnalazione incendi non deve essere usato  per

altri scopi. Puo', tuttavia, essere consentito che la chiusura  delle

porte  tagliafuoco  e  analoghe  operazioni  siano   effettuate   dal

centralino di segnalazione.

.15 L'impianto di rilevazione di incendi con  identificazione  di

zona deve essere sistemato in modo tale che:

- un circuito non possa essere danneggiato in piu' di un punto da

un incendio,

- siano previsti dispositivi atti a garantire che ogni avaria (ad

esempio, calo di tensione,  cortocircuito,  messa  a  terra)  che  si

dovesse verificare nel circuito non renda inattivo l'intero circuito,

-  tutte  le   sistemazioni   consentano   di   ripristinare   la

configurazione iniziale dell'impianto in caso di  avaria  (elettrica,

elettronica, informatica),

- il primo segnale di allarme antincendio attivato non  impedisca

agli altri avvisatori di attivare altri segnali di allarme.

.2 Requisiti relativi all'installazione

.1 Gli avvisatori di incendio a  comando  manuale  devono  essere

installati ovunque nei locali di alloggio, nei locali di  servizio  e

nelle stazioni di  comando.  Un  avvisatore  di  incendio  a  comando

manuale deve essere posizionato presso ogni uscita. Gli avvisatori di

incendio a comando manuale devono essere prontamente accessibili  nei

corridoi di ogni ponte in modo che nessuna parte di  corridoio  disti

piu' di 20 metri da uno di tali avvisatori.

.2  Avvisatori  automatici  di  incendio  a  fumo  devono  essere

installati in tutte le scale, nei corridoi  e  percorsi  di  sfuggita

situati dentro i locali di alloggio.

.3  Nel  caso  in  cui  un  impianto  fisso  di   rilevazione   e

segnalazione di incendi sia prescritto per la  protezione  di  locali

diversi da quelli specificati nel  punto  .2.2,  in  ognuno  di  tali

locali deve essere installato  almeno  un  avvisatore  automatico  di

incendio rispondente alle disposizioni del punto .1.11.

.4  Gli  avvisatori  automatici   di   incendio   devono   essere

posizionati in modo da garantirne la migliore prestazione. Non devono

essere sistemati vicino a bagli o a condotte  di  ventilazione  o  in

altre  posizioni  dove  il  flusso   d'aria   potrebbe   influenzarne

negativamente  il  funzionamento  o  dove  sono  probabili   urti   o

danneggiamenti meccanici. Gli  avvisatori  sistemati  sul  cielo  dei

locali da proteggere devono avere una distanza minima  di  0,5  metri

dalle paratie.

.5 La distanza massima tra gli avvisatori automatici di  incendio

deve essere conforme alla seguente tabella:

 

=====================================================================

|                  |                    |  Distanza   |  Distanza   |

|      Tipo di     | Superficie massima |massima tra i|massima dalle|

|    avvisatore    |per avvisatore (m²) | centri (m)  | paratie (m) |

+==================+====================+=============+=============+

| Termico          |         37         |      9      |     4,5     |

+------------------+--------------------+-------------+-------------+

| Fumo             |         74         |      11     |     5,5     |

+------------------+--------------------+-------------+-------------+

 

L'amministrazione dello  Stato  di  bandiera  puo'  richiedere  o

consentire altre distanze in base a dati di prova che  dimostrino  le

caratteristiche degli avvisatori considerati.

.6 I circuiti elettrici costituenti  parte  dell'impianto  devono

essere disposti in modo da non attraversare cucine, locali macchine e

altri locali chiusi che presentino un elevato  rischio  di  incendio,

salvo quando cio' sia necessario per assicurare la rilevazione  e  la

segnalazione di incendi in tali locali o per raggiungere la  relativa

alimentazione elettrica.

.3 Requisiti relativi al progetto

.1 L'impianto e i suoi  componenti  devono  essere  adeguatamente

progettati  per  sopportare  variazioni  di   tensione   e   fenomeni

transitori,  variazioni  della  temperatura   ambiente,   vibrazioni,

umidita', scosse, urti e corrosione, che  si  verificano  normalmente

sulle navi.

.2 Come specificato al punto .2.2, deve essere attestato che  gli

avvisatori a fumo da installare  nelle  scale,  nei  corridoi  e  nei

percorsi di sfuggita situati dentro locali  di  alloggio  entrano  in

funzione prima che la densita' di fumo superi il 12,5% di oscurazione

per metro, ma non prima che la densita'  di  fumo  superi  il  2%  di

oscurazione per metro.

Avvisatori a fumo da installare in locali diversi devono  entrare

in funzione entro limiti di sensibilita'  stabiliti  a  soddisfazione

dell'amministrazione dello Stato  di  bandiera,  tenuto  conto  della

necessita' di evitare sensibilita' eccessivamente basse o alte.

.3 Deve essere attestato che gli avvisatori  termici  entrano  in

funzione prima che la temperatura superi 78 °C ma non  prima  che  la

temperatura superi 54 °C,  quando  l'incremento  di  temperatura  per

raggiungere tali limiti e' inferiore a 1 °C al minuto. Per incrementi

maggiori l'avvisatore termico deve entrare in funzione  entro  limiti

di temperatura stabiliti a soddisfazione  dell'amministrazione  dello

Stato  di  bandiera,  tenuto  conto  della  necessita'   di   evitare

sensibilita' eccessivamente basse o alte.

.4 La temperatura ammissibile di funzionamento  degli  avvisatori

termici  puo'  essere  incrementata  di  30  °C  al  di  sopra  della

temperatura massima a cielo  dei  locali  essiccatoi  o  di  analoghi

locali nei quali la temperatura ambiente e' di norma elevata.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°

GENNAIO 2003:

.4.1 Gli impianti fissi di rilevazione  e  di  segnalazione  di

incendi devono essere di tipo approvato, conformi  alle  disposizioni

del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code).

.4.2 Avvisatori d'incendio a comando manuale conformi  al  codice

dei sistemi antincendio (Fire  Safety  Systems  Code)  devono  essere

installati in tutti i locali di alloggio, i locali di servizio  e  le

stazioni di comando. Un avvisatore di incendio a comando manuale deve

essere posizionato presso ogni uscita. Gli avvisatori di  incendio  a

comando manuale devono essere prontamente accessibili nei corridoi di

ogni ponte in modo che nessuna parte di corridoio disti  piu'  di  20

metri da uno di tali avvisatori.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D:

.5 Oltre alle suddette  disposizioni,  l'amministrazione  dello

Stato di bandiera garantisce che siano soddisfatte le disposizioni di

sicurezza sugli impianti concernenti la loro  indipendenza  da  altri

impianti o sistemi, la resistenza  alla  corrosione  dei  componenti,

l'alimentazione   elettrica   dell'impianto   di   comando    e    la

disponibilita' di istruzioni di funzionamento e manutenzione.

10. Sistemazioni per il combustibile liquido, l'olio lubrificante  ed

altri oli infiammabili (R 15)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Limitazioni all'uso di combustibile liquido

In ordine all'uso di combustibile liquido devono essere osservate

le seguenti limitazioni.

.1 Se non altrimenti specificato dal  presente  punto,  non  deve

essere impiegato combustibile liquido avente punto di infiammabilita'

inferiore a 60 °C.

.2  Per  i  generatori  di  emergenza   puo'   essere   impiegato

combustibile liquido con punto di infiammabilita' non inferiore a  43

°C.

.3  Ferme  restando   le   precauzioni   supplementari   ritenute

necessarie e a condizione che la temperatura ambiente del  locale  in

cui il combustibile liquido e' conservato  o  utilizzato  sia  sempre

inferiore  di  almeno  10  °C  al  punto   di   infiammabilita'   del

combustibile stesso, l'amministrazione dello Stato di  bandiera  puo'

consentire l'impiego per uso generale  di  combustibile  liquido  con

punto di infiammabilita' inferiore a 60 °C, ma non inferiore a 43 °C.

Per le navi costruite il 1° gennaio 2003 o  dopo  tale  data,  il

combustibile liquido puo' avere un punto di infiammabilita' inferiore

a 60 °C ma non inferiore a 43 °C alle seguenti condizioni:

.3.1 che i serbatoi di olio combustibile, ad eccezione di  quelli

facenti parte del doppio fondo,  siano  sistemati  al  di  fuori  dei

locali macchine di categoria A;

.3.2 che le disposizioni per  la  misurazione  della  temperatura

dell'olio siano  apposte  sulla  presa  di  aspirazione  della  pompa

combustibile;

.3.3 che all'ingresso o all'uscita dei  filtri  del  combustibile

liquido siano sistemati valvole e/o rubinetti di intercettazione; e

.3.4 che, nei limiti del possibile,  siano  installate  giunzioni

per tubolature di tipo saldato oppure di tipo conico circolare oppure

giunti di tipo sferico.

Il punto di  infiammabilita'  di  oli  combustibili  deve  essere

determinato con metodo a vaso chiuso approvato.

.2 Sistemazioni per il combustibile liquido

In una nave che utilizzi combustibile  liquido,  le  sistemazioni

relative  allo  stoccaggio,  alla   distribuzione   e   all'uso   del

combustibile liquido devono  essere  tali  da  non  compromettere  la

sicurezza della nave e delle persone  a  bordo  e  devono  soddisfare

almeno le seguenti disposizioni.

.1.1  Per  quanto  possibile,  nessuna  parte  dell'impianto  del

combustibile  liquido  contenente   combustibile   riscaldato   sotto

pressione superiore a 0,18 N/mm2 deve essere sistemata  in  posizione

nascosta tale che avarie e perdite  non  possano  essere  prontamente

rilevate.  In  corrispondenza  di  tali   parti   dell'impianto   del

combustibile liquido, il locale macchine  deve  essere  adeguatamente

illuminato.

.1.2 Per combustibile riscaldato s'intende il combustibile la cui

temperatura dopo il riscaldamento e' superiore a 60 °C o  al  normale

punto d'infiammabilita' del combustibile, se questo e' inferiore a 60

°C.

.2 Per impedire l'accumulo di vapori di olio, la ventilazione dei

locali  macchine  deve  essere  sufficiente  in  tutte   le   normali

condizioni.

.3 Per quanto possibile, i serbatoi per il  combustibile  liquido

devono far parte della struttura della nave e devono essere sistemati

al di fuori dei locali macchine. Qualora tali serbatoi, ad  eccezione

di quelli facenti parte del doppio fondo,  dovessero  necessariamente

trovarsi dentro i locali macchine, o contigui agli stessi, almeno una

delle loro paratie verticali deve essere contigua alle  delimitazioni

del  locale  macchine;  essi  devono,  di   preferenza,   avere   una

delimitazione comune con  i  compartimenti  del  doppio  fondo  e  la

superficie della loro delimitazione comune con i locali macchine deve

essere ridotta al minimo. Nel caso in cui tali serbatoi siano situati

dentro  le  delimitazioni  dei  locali  macchine,  essi  non   devono

contenere combustibile liquido avente  un  punto  di  infiammabilita'

inferiore a 60 °C. L'uso  di  serbatoi  mobili  per  il  combustibile

liquido va evitato ed e' proibito nei locali macchine.

.4 Nessun serbatoio per il combustibile liquido deve trovarsi  in

un luogo dove spruzzi o perdite  da  esso,  venendo  a  contatto  con

superfici calde, possano  costituire  pericolo  di  incendio.  Devono

essere prese precauzioni per  impedire  che  qualsiasi  quantita'  di

combustibile che possa fuoriuscire sotto pressione da una  pompa,  da

un filtro o da un preriscaldatore  venga  a  contatto  con  superfici

calde.

.5  Tutte  le  tubolature  del  combustibile  liquido   che,   se

danneggiate, consentirebbero la fuoriuscita del  combustibile  da  un

serbatoio, da una cassa di decantazione o da una  cassa  di  servizio

giornaliero, di capacita' pari o superiore a 500 litri, situati sopra

il doppio fondo, devono essere  munite  di  un  rubinetto  o  di  una

valvola direttamente installati sulla cassa o sul serbatoio, che,  in

caso di incendio nel locale dove sono ubicati detti serbatoi o casse,

devono poter essere chiusi da una posizione sicura al  di  fuori  del

locale interessato. Nel caso particolare  di  casse  strutturali  per

liquido situate in gallerie per alberi o per tubolature o  in  locali

analoghi, le valvole in corrispondenza di dette casse  devono  essere

in ogni caso installate, ma l'intercettazione  in  caso  di  incendio

puo' essere effettuata tramite una valvola  supplementare  installata

sulla tubolatura o sulle tubolature, al di fuori della galleria o del

locale analogo. Se tale valvola supplementare e' sistemata nel locale

macchine, essa deve essere manovrabile da  una  posizione  esterna  a

tale locale.

.1 Nelle navi costruite a partire dal 1° gennaio 2003, i  comandi

per  l'azionamento  a  distanza  della  valvola  per   il   serbatoio

combustibile del generatore di emergenza devono essere  sistemati  in

un luogo diverso dai comandi per l'azionamento a  distanza  di  altre

valvole che si trovano nei locali macchine.

.2 Nelle navi costruite a partire dal 1° gennaio 2012  di  stazza

lorda inferiore a 500 i serbatoi per il combustibile situati sopra il

doppio fondo, devono essere muniti di un rubinetto o di una valvola.

.3 Nelle navi costruite  anteriormente  al  1°  gennaio  2012  di

stazza lorda inferiore a 500 il rubinetto o  la  valvola  di  cui  al

punto .1 devono essere montati anche sui serbatoi per il combustibile

di capacita' inferiore a 500 litri e situati sopra il  doppio  fondo,

entro la prima ispezione di controllo  periodica  a  partire  dal  1°

gennaio 2012.

.6 La nave deve essere provvista di mezzi  sicuri  ed  efficienti

atti a controllare la quantita' di combustibile in ogni serbatoio.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 I tubi sonda non devono terminare in  un  locale  nel  quale

possa sussistere il rischio di ignizione di spruzzi  provenienti  dai

tubi sonda stessi. In particolare, i tubi sonda non devono  terminare

in locali per passeggeri o per l'equipaggio. Come regola generale,  i

tubi sonda non devono terminare in locali macchine. Tuttavia, qualora

l'amministrazione dello Stato di bandiera consideri che  quest'ultima

disposizione non sia praticabile, essa puo'  permettere  che  i  tubi

sonda  terminino  nei  locali  macchine  a   condizione   che   siano

soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

.1.1 deve essere sistemato, in aggiunta, un indicatore di livello

del combustibile liquido  che  soddisfi  le  disposizioni  del  punto

.2.6.2;

.1.2 i tubi sonda devono terminare in luoghi lontani da rischi di

ignizione,  a  meno  che  non  vengano  prese  precauzioni  come   la

sistemazione  di   efficaci   schermature   tali   da   impedire   al

combustibile, nel caso di spruzzi attraverso le estremita'  terminali

dei tubi sonda, di venire in contatto con la sorgente di ignizione;

.1.3 le estremita' terminali dei tubi sonda devono essere  munite

di dispositivi automatici di chiusura e di un rubinetto di comando di

piccolo diametro a chiusura automatica sistemato sotto il dispositivo

automatico di chiusura allo scopo di accertare, prima di aprire  tale

dispositivo, che non vi sia combustibile liquido; devono essere prese

misure intese ad assicurare che  qualsiasi  spruzzo  di  combustibile

liquido attraverso il rubinetto di comando non implichi alcun rischio

di ignizione.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.2 Possono essere ammessi altri mezzi  atti  a  controllare  la

quantita' di combustibile contenuto in uno dei serbatoi a  condizione

che tali  mezzi,  quali  per  esempio  quelli  specificati  al  punto

.2.6.1.1, non richiedano il passaggio al di  sotto  del  cielo  della

cassa e purche' un'avaria o l'eccessivo riempimento  dei  serbatoi  o

casse non determini la fuoriuscita del combustibile.

.3 I mezzi prescritti nel punto .2.6.2 devono essere mantenuti in

condizioni adeguate al fine di assicurare un funzionamento costante e

preciso in esercizio.

.7  Si   devono   adottare   misure   opportune   per   prevenire

sovrappressioni nei serbatoi o casse o nelle parti dell'impianto  del

combustibile liquido, comprese le  tubolature  di  riempimento.  Ogni

valvola di sicurezza o tubo di sfogo d'aria o di  troppo  pieno  deve

scaricare in una posizione che non  comporti  rischi  di  incendio  o

esplosione dovuti alla  fuoriuscita  di  oli  e  vapori  e  non  deve

terminare all'interno  di  locali  per  l'equipaggio,  locali  per  i

passeggeri o locali  di  categoria  speciale,  locali  ro-ro  chiusi,

locali macchine o simili, ubicati su navi  costruite  il  1°  gennaio

2003 o dopo tale data.

.8 Le tubolature del combustibile, le valvole e i raccordi devono

essere di acciaio o di altro materiale approvato, benche' sia ammesso

un uso limitato di tubi flessibili. Tali tubi  flessibili  e  i  loro

raccordi di estremita' devono essere di materiali resistenti al fuoco

approvati, di adeguata robustezza.

Per le valvole,  installate  sui  serbatoi  per  il  combustibile

liquido e  che  si  trovano  sotto  pressione  statica,  puo'  essere

accettato l'acciaio o la ghisa  grafitica  sferoidale.  Tuttavia,  e'

possibile  usare  valvole  in  ghisa  ordinaria  negli  impianti   di

tubulatura, in cui la pressione di progettazione e' inferiore a 7 bar

e la temperatura di progettazione e' inferiore a 60 °C.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.9  Tutte  le  tubolature  del  combustibile  esterne  ad  alta

pressione, tra le pompe del combustibile  ad  alta  pressione  e  gli

iniettori, devono essere protette mediante un impianto di  tubolatura

a doppia parete in grado di contenere il combustibile fuoriuscito  in

seguito a  rottura  del  tubo  ad  alta  pressione.  Un  impianto  di

tubolatura a doppia parete comprende un tubo esterno dentro il  quale

viene collocato il tubo di combustibile ad alta pressione in modo  da

costituire un insieme permanente. L'impianto di tubolatura  a  doppia

parete deve comprendere un sistema di raccolta delle perdite e devono

essere sistemati dispositivi di allarme per il caso  di  rottura  del

tubo del combustibile.

.10 Tutte le superfici a  temperature  superiori  a  220  °C  che

possono venire a contatto con il combustibile a  causa  di  un'avaria

all'impianto del combustibile  stesso  devono  essere  opportunamente

coibentate.

.11 Le tubolature del combustibile devono essere schermate ovvero

protette in altro modo adeguato,  al  fine  di  evitare,  per  quanto

possibile, spruzzi o perdite su superfici calde, prese  d'aria  delle

macchine o altre sorgenti di ignizione. Il numero delle giunzioni  in

tali impianti di tubolature deve essere ridotto al minimo.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°

GENNAIO 2003:

.12  Le  linee  del  combustibile  non  devono  essere  ubicate

immediatamente al di sopra o nei pressi delle  unita'  a  temperatura

elevata  incluse  caldaie,  tubolature,  collettori  dello   scarico,

silenziatori di scarico o altre apparecchiature  che  necessitano  di

coibentazione. Per quanto  praticabile,  le  linee  del  combustibile

devono essere sistemate lontano dalle superfici calde, dagli impianti

elettrici o da  altre  fonti  di  ignizione;  devono  inoltre  essere

schermate o adeguatamente protette in altro modo al fine  di  evitare

spruzzi o trafilamenti di olio sulle fonti di  ignizione.  Il  numero

delle giunzioni in tali impianti di tubolature deve essere ridotto al

minimo.

.13 I componenti di un impianto combustibile  per  motori  diesel

devono  essere  progettati  considerando  il  picco   massimo   della

pressione che sara' raggiunto in servizio, inclusi eventuali  impulsi

di alta pressione generati e ritrasmessi alle linee di  alimentazione

del combustibile e le linee di fuoriuscita a causa dell'azione  delle

pompe di iniezione del combustibile. I collegamenti  delle  linee  di

alimentazione combustibile e di fuoriuscita devono  essere  costruiti

in  modo  da   prevenire   trafilamenti   di   combustibile   liquido

pressurizzato in servizio e dopo la manutenzione.

.14 Per le installazioni che  includono  piu'  motori  alimentati

dalla  stessa  fonte  di  combustibile,  deve  essere   prevista   la

possibilita' di isolare le tubolature dell'alimentazione combustibile

e  di  fuoriuscita  verso  i  singoli  motori.  Tali  meccanismi   di

isolamento non devono influenzare il funzionamento degli altri motori

e devono essere manovrabili da una posizione  che  resti  accessibile

anche in caso di incendio di uno qualsiasi dei motori.

.15 Qualora l'amministrazione dello Stato di bandiera permetta il

passaggio di olio e  combustibili  liquidi  attraverso  i  locali  di

alloggio e di servizio, i tubi che convogliano  olio  e  combustibili

liquidi devono essere di  materiale  approvato  dall'amministrazione,

conformemente ai potenziali rischi di incendio.

.16 Le navi  esistenti  della  classe  B  dovranno  soddisfare  i

requisiti dei punti da .2.9 a .2.11, fatta eccezione per il fatto che

su  motori  di  potenza  uguale  o  inferiore  a  375  kW  con  pompe

d'iniezione  che  servono  piu'  di  un  iniettore   possono   essere

impiegate, in alternativa all'impianto di tubolatura a doppia parete,

di cui al punto .2.9, idonei involucri protettivi.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.3 Disposizioni relative all'olio lubrificante

Le disposizioni relative allo stoccaggio,  alla  distribuzione  e

all'uso dell'olio impiegato negli impianti  di  lubrificazione  sotto

pressione devono essere tali da garantire la sicurezza della  nave  e

delle  persone  a  bordo.  Inoltre,  dette  sistemazioni  nei  locali

macchine devono soddisfare almeno le  disposizioni  dei  punti  .2.1,

.2.4, .2.5, .2.6, .2.7, .2.8, .2.10 e .2.11, restando inteso che:

.1 quanto sopra non impedisce l'impiego di dispositivi  in  vetro

per il controllo  del  livello,  purche',  mediante  una  prova,  sia

dimostrato  che  detti  dispositivi  hanno  un  adeguato   grado   di

resistenza al fuoco; nel caso di impiego di dispositivi in vetro  per

il controllo del livello, il tubo deve essere provvisto di valvole  a

entrambe le estremita'; la valvola dell'estremita' inferiore del tubo

deve essere a chiusura automatica;

.2 puo' essere autorizzata  l'installazione  di  tubi  sonda  nei

locali macchine; non e'  necessario  applicare  le  disposizioni  dei

punti .2.6.1.1 e .2.6.1.3, a condizione che i tubi sonda stessi siano

muniti di appropriati mezzi di chiusura.

Per le navi costruite il 1° gennaio 2003 o  dopo  tale  data,  le

disposizioni del  punto  10.2.5  devono  essere  applicate  anche  ai

serbatoi per l'olio lubrificante, eccetto quelli aventi una capacita'

inferiore ai 500 litri,  ai  serbatoi  di  stoccaggio  sui  quali  le

valvole vengono chiuse durante il normale  funzionamento  della  nave

oppure laddove si determini  che  l'azionamento  accidentale  di  una

valvola a chiusura rapida di un serbatoio per olio lubrificante possa

mettere a repentaglio  il  sicuro  funzionamento  della  macchina  di

propulsione principale e delle macchine ausiliarie essenziali.

.4 Disposizioni relative a altri oli infiammabili

Le disposizioni relative allo stoccaggio,  alla  distribuzione  e

all'uso di altri oli infiammabili impiegati, sotto  pressione,  negli

impianti di trasmissione di energia,  negli  impianti  di  comando  e

attivazione e negli impianti di riscaldamento devono essere  tali  da

garantire la sicurezza della nave e delle persone a bordo. Nei luoghi

in cui sono presenti sorgenti di ignizione, tali sistemazioni  devono

soddisfare almeno le disposizioni dei punti  .2.4  e  .2.6,  .2.10  e

.2.11 e quelle dei punti .2.7 e .2.8 in ordine alla robustezza e alle

caratteristiche costruttive.

.5 Locali macchine periodicamente non presidiati

Oltre alle disposizioni dei punti da 1  a  4,  gli  impianti  del

combustibile  e   dell'olio   lubrificante   devono   soddisfare   le

disposizioni seguenti:

.1 nel caso in cui casse di servizio giornaliero  siano  riempite

automaticamente o con comando  a  distanza,  devono  essere  previsti

mezzi per evitare fuoriuscite  dovute  al  troppo  pieno.  Gli  altri

dispositivi per il trattamento automatico  di  liquidi  infiammabili,

come ad esempio  depuratori  di  combustibile  liquido,  che,  quando

possibile, devono essere installati in un locale speciale riservato a

depuratori  e  relativi  riscaldatori,  devono  avere  mezzi  atti  a

prevenire fuoriuscite da troppo pieno;

.2 le casse di servizio giornaliero o le  casse  di  decantazione

provviste di mezzi  di  riscaldamento  devono  essere  dotate  di  un

allarme di elevata temperatura, nel caso in cui  la  temperatura  del

combustibile liquido possa superare il punto di  infiammabilita'  del

combustibile stesso.

.6 Divieto di trasporto di oli e  combustibili  infiammabili  nei

serbatoi dei  gavoni  di  prora.  Non  e'  ammesso  il  trasporto  di

combustibile  liquido,  di  olio  lubrificante   e   di   altri   oli

infiammabili nei serbatoi dei gavoni di prora.

11. Equipaggiamenti da vigile del fuoco (R 17)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Per le navi costruite a  partire  dal  1°  luglio  2019  gli

equipaggiamenti da vigile del fuoco devono essere conformi al  codice

dei sistemi antincendio (Fire  Safety  Systems  Code).  Per  le  navi

costruite prima del 1° luglio 2019 l'equipaggiamento  da  vigile  del

fuoco deve comprendere quanto indicato di seguito

.1.1 Il corredo individuale deve includere:

.1 una veste protettiva di materiale atto a proteggere  la  pelle

dal calore radiante del fuoco e  dalle  bruciature  o  scottature  da

vapore; la superficie esterna deve essere impermeabile;

.2 stivali e guanti di gomma o di altro materiale non  conduttore

di elettricita';

.3 un casco rigido che assicuri una  protezione  efficace  contro

gli urti;

.4  una  lampada  elettrica  di  sicurezza  (portatile)  di  tipo

approvato, con periodo minimo di funzionamento di tre ore;

.5 un'ascia da vigile del fuoco.

.1.2 Un apparecchio di respirazione di tipo approvato  costituito

da un apparecchio  autorespiratore  ad  aria  compressa  (SCBA),  con

bombole d'aria compressa contenenti almeno 1200 litri di aria libera,

oppure da un altro tipo  di  apparecchio  autorespiratore  capace  di

funzionare per almeno 30 minuti. Ogni SCBA deve essere  provvisto  di

bombole di ricambio cariche aventi una capacita'  di  riserva  d'aria

libera pari ad almeno 2400 litri, tranne nel caso in cui:

i) la nave trasporti  cinque  o  piu'  SCBA,  nel  qual  caso  la

capacita' totale di riserva d'aria libera puo' non  superare  i  9600

litri; oppure

ii) la nave sia dotata di mezzi che consentano  di  ricaricare  a

piena pressione le bombole con aria non inquinata, nel qual  caso  le

cariche di riserva per ciascun SCBA devono  avere  una  capacita'  di

almeno 1200 litri di aria libera e la  capacita'  totale  di  riserva

d'aria libera di cui deve essere dotata la  nave  puo'  non  superare

4800 litri.

Tutte   le   bombole   per   apparecchi   SCBA   devono    essere

intercambiabili.

.1.3 Entro il 1° luglio  2019  l'apparecchio  autorespiratore  ad

aria compressa compreso negli equipaggiamenti  da  vigile  del  fuoco

deve essere conforme al paragrafo 2.1.2.2 del capitolo 3  del  codice

dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code).

.2 Per ogni apparecchio di respirazione deve essere provvisto  un

cavo di sicurezza resistente al  fuoco,  di  lunghezza  e  robustezza

sufficienti, collegabile per mezzo di  un  moschettone  ai  finimenti

dell'apparecchio o a una cintura separata in modo  che  l'apparecchio

di respirazione non possa in alcun caso staccarsi quando  si  manovra

il cavo di sicurezza.

.3 Le navi nuove di classe B e le navi esistenti di classe  B  di

lunghezza pari o superiore a 24 metri nonche'  tutte  le  navi  nuove

delle classi C e D di lunghezza pari o superiore a  40  metri  devono

essere dotate di almeno due equipaggiamenti da vigile del fuoco.

.1 Nelle navi di lunghezza pari o superiore a 60 metri, vi devono

essere, in aggiunta, per ogni 80 metri, o frazione, della somma delle

lunghezze di tutti i locali per passeggeri e dei locali  di  servizio

situati sul ponte a essi adibito ovvero, se vi e' piu' di uno di tali

ponti, sul ponte che ha la piu' grande somma di tali  lunghezze,  due

equipaggiamenti da vigile del fuoco e due corredi individuali.

Le navi che trasportano  piu'  di  36  passeggeri  devono  essere

dotate di due equipaggiamenti da  vigile  del  fuoco  aggiuntivi  per

ciascuna zona verticale principale, ad  eccezione  dei  cofani  delle

scale che costituiscono zone verticali principali individuali e delle

zone verticali  principali  di  lunghezza  limitata  alle  estremita'

prodiera e poppiera della nave che non includano  locali  macchine  o

cucine principali.

.2 Le navi di lunghezza pari o superiore a 40 metri, ma inferiore

a 60 metri devono avere a bordo due  equipaggiamenti  da  vigile  del

fuoco.

.3 Le navi nuove di classe B e le navi esistenti di classe  B  di

lunghezza pari o superiore a 24  metri,  ma  inferiore  a  40  metri,

devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco, ma  con

una sola ricarica d'aria per apparecchio autorespiratore.

.4 Le navi nuove ed esistenti di classe B di lunghezza  inferiore

a 24 metri e sulle navi  nuove  delle  classi  C  e  D  di  lunghezza

inferiore a 40 metri non devono avere a bordo  alcun  equipaggiamento

da vigile del fuoco.

4a Comunicazione tra vigili del fuoco:

Le navi  soggette  al  requisito  di  avere  a  bordo  almeno  un

equipaggiamento da vigile del fuoco e  costruite  a  partire  dal  1°

gennaio  2018  devono  tenere   a   bordo   almeno   due   apparecchi

radiotelefonici ricetrasmittenti portatili  per  ciascun  vigile  del

fuoco ai fini della comunicazione tra vigili del fuoco. Per  le  navi

alimentate a GNL o le navi ro-ro da passeggeri  con  locali  ro-ro  o

locali di categoria speciale chiusi, tali apparecchi  radiotelefonici

ricetrasmittenti portatili devono essere di  tipo  antideflagrante  o

intrinsecamente sicuri. Le navi costruite anteriormente al 1° gennaio

2018 devono conformarsi alle disposizioni della presente regola entro

la data della prima visita di controllo periodica  successiva  al  1°

luglio 2019.

.5  Gli  equipaggiamenti  da  vigile  del  fuoco  e   i   corredi

individuali devono essere sistemati  in  modo  da  essere  facilmente

accessibili e pronti per l'uso e, quando la nave e' dotata di piu' di

un equipaggiamento o piu' di un corredo  individuale,  questi  devono

essere sistemati in posti ben distinti. Almeno un equipaggiamento  da

vigile del fuoco e un corredo individuale devono  essere  disponibili

in ognuno di tali posti.

.6 Quando l'amministrazione dello Stato di bandiera  ritiene  che

le disposizioni in materia di trasporto di cui alla  presente  regola

non siano praticabili e/o siano tecnicamente inadatte a bordo di  una

nave, quest'ultima, conformemente  all'articolo  9,  punto  3,  della

presente direttiva, puo' essere esentata  da  uno  o  piu'  requisiti

della presente regola.

12. Varie (R 18)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Quando divisioni di  classe  A  sono  attraversate  da  cavi

elettrici, tubolature, cofani, condotte ecc. o  sono  forate  per  la

sistemazione di anguille, bagli  o  altre  strutture,  devono  essere

adottati provvedimenti atti a assicurare che la  loro  resistenza  al

fuoco non ne sia, per quanto ragionevole e possibile, compromessa.

Per le navi costruite a partire dal 1° gennaio 2003, dove vengono

attraversate le divisioni di classe A,  tali  attraversamenti  devono

essere sottoposti a prova in conformita' al  codice  delle  procedure

per le prove antincendio (Fire Test  Procedures  Code),  al  fine  di

assicurare che non sia compromessa la resistenza delle  divisioni  al

fuoco.

Alle  condotte  di  ventilazione,  vanno  applicate   le   regole

II-2/B/9.2.2b e II-2/B/9.3.

Tuttavia, se il tubo che attraversa e' di acciaio o di  materiale

equivalente di spessore non inferiore a  3  mm  e  di  lunghezza  non

inferiore a 900 mm (preferibilmente 450  mm  su  ciascun  lato  della

divisione) e non lascia alcuna apertura, non sono richieste prove.

Tali  attraversamenti  devono  essere  coibentati   adeguatamente

estendendo la coibentazione allo stesso livello della divisione.

.2 Quando  divisioni  di  classe  B  sono  attraversate  da  cavi

elettrici, tubolare, cofani, condotte  ecc.  o  sono  forate  per  la

sistemazione   di   terminali   di   ventilazione,   apparecchi    di

illuminazione e altri  dispositivi  simili,  devono  essere  adottati

provvedimenti atti ad assicurare che la loro resistenza al fuoco  non

ne sia, per quanto ragionevole e possibile, compromessa.  Sulle  navi

costruite a partire dal 1° gennaio  2003,  per  tali  attraversamenti

devono essere  presi  provvedimenti  affinche'  la  resistenza  delle

divisioni al fuoco non sia compromessa.

I tubi che non siano in acciaio o in rame,  che  attraversano  le

divisioni di classe B, devono essere protetti  da  uno  dei  seguenti

dispositivi:

.1 un dispositivo di attraversamento che ha superato le opportune

prove di resistenza al fuoco, tenuto conto del livello di  resistenza

al fuoco della divisione attraversata  e  del  tipo  di  tubo  usato;

oppure

.2 un manicotto di acciaio, di spessore non inferiore a 1,8 mm  e

di lunghezza non inferiore a 900 mm per tubi di  diametro  pari  a  o

superiore a 150 mm e di lunghezza non inferiore a 600 mm per tubi  di

diametro inferiore a 150 mm (preferibilmente ugualmente suddivisi  su

ciascuno dei due lati della divisione);

il tubo deve  essere  collegato  alle  estremita'  del  manicotto

mediante flange o accoppiamenti oppure lo spazio tra il  manicotto  e

il tubo non deve superare i 2,5 mm oppure l'eventuale spazio tra tubo

e manicotto deve essere reso stagno con materiale non combustibile  o

altro materiale idoneo.

.3 Le tubolature che attraversano  divisioni  di  classe  A  e  B

devono essere di materiale approvato in  relazione  alla  temperatura

alla quale e' prescritto che tali divisioni debbano resistere.

Sulle navi costruite a  partire  dal  1°  gennaio  2003,  i  tubi

metallici non coibentati che attraversano divisioni di classe A  o  B

devono essere costituiti  da  materiali  aventi  una  temperatura  di

fusione superiore a 950 °C per le divisioni di classe A-0 e a 850  °C

per le divisioni di classe B-0.

.4 Nei locali di alloggio e  di  servizio  e  nelle  stazioni  di

comando, le tubolature  del  combustibile  liquido  o  di  altri  oli

infiammabili devono essere di  materiale  idoneo  e  avere  struttura

adeguata, tenuto conto del rischio di incendio.

.5 Materiali che il calore puo' rendere  facilmente  inefficienti

non devono essere utilizzati per ombrinali scaricanti fuoribordo, per

scarichi sanitari o per altri scarichi situati vicino alla  linea  di

galleggiamento e in posizioni nelle quali il cedimento del materiale,

in caso di incendio, potrebbe dar luogo a pericolo di allagamento.

.6 I radiatori elettrici, se installati a  bordo,  devono  essere

sistemati e costruiti in modo  da  ridurre  al  minimo  i  rischi  di

incendio.  Non  devono  essere  installati  radiatori  elettrici  con

elemento riscaldante esposto in modo tale che panni,  tende  o  altri

materiali simili possano essere bruciati o prendere fuoco a causa del

calore emesso dai radiatori stessi.

.7 I cestini per la carta straccia devono  essere  costruiti  con

materiale non combustibile e con fondo e lati non forati.

.8 La superficie della coibentazione, nei locali in cui vi sia la

possibilita' di penetrazione di prodotti oleosi, non  deve  assorbire

gli oli ed i relativi vapori.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D: nei locali in cui vi  e'  un

rischio che si producano schizzi  di  olio  o  vapori  di  olio  (per

esempio nei locali  macchine  di  categoria  A),  la  superficie  del

materiale coibente deve essere impermeabile all'olio e al  vapore  di

olio. Quando  la  superficie  fisica  esterna  e'  costituita  da  un

rivestimento di lamiera d'acciaio non perforata o di altri  materiali

non combustibili (eccetto l'alluminio), tale rivestimento puo' essere

giuntato mediante calafataggio, chiodatura, ecc.

.9 I depositi di pittura e di liquidi infiammabili devono  essere

protetti mediante un  impianto  antincendio  approvato  che  consenta

all'equipaggio di estinguere l'incendio dall'esterno del locale.

Sulle navi costruite a partire dal 1° gennaio 2003  o  dopo  tale

data:

.1 I depositi di pittura devono essere  protetti  mediante  uno

dei seguenti sistemi:

.1.1 un impianto ad anidride carbonica, progettato per fornire un

volume minimo di gas libero pari al 40% del volume lordo  dei  locali

protetti;

.1.2 un impianto a polvere estinguente, progettato per almeno 0,5

kg. polvere/m3;

.1.3 un impianto ad acqua spruzzata o a  «sprinkler»,  progettato

per 5 l/ m2 minuti; gli impianti ad acqua  spruzzata  possono  essere

collegati al collettore principale d'incendio della nave; oppure

.1.4  un  impianto  che  fornisce  un  livello   equivalente   di

protezione, secondo le indicazioni dell'amministrazione  dello  Stato

di bandiera.

L'impianto  deve  essere  comunque  azionabile  dall'esterno  dei

locali protetti.

.2 I depositi per liquidi infiammabili devono essere protetti  da

un adeguato sistema antincendio approvato dall'amministrazione  dello

Stato di bandiera.

.3 Per i depositi che occupano un'area del ponte  inferiore  a  4

m2, che non da' accesso  ai  locali  di  alloggio,  al  posto  di  un

impianto fisso  puo'  essere  accettato  un  estintore  portatile  ad

anidride carbonica sufficiente a fornire  un  volume  minimo  di  gas

libero pari al 40% del volume lordo del locale.

Nel deposito deve essere  presente  un'apertura  di  scarico  per

consentire lo scarico dell'agente estinguente senza dover entrare nel

locale protetto.  L'estintore  portatile  deve  essere  sistemato  in

prossimita' di tale apertura. In alternativa,  puo'  essere  prevista

un'apertura o la  presenza  di  una  manichetta  che  faciliti  l'uso

dell'acqua del collettore principale d'incendio.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE

B:

.10 Friggitrici e apparecchi di cottura:

Quando friggitrici e apparecchi di  cottura  sono  installati  ed

usati in locali esterni  alla  cucina  principale,  l'amministrazione

dello Stato di bandiera impone misure di sicurezza supplementari  per

quanto riguarda i rischi specifici di incendio associati  all'uso  di

questo tipo di apparecchiature.

Nelle  navi  costruite  a  partire  dal  1°  gennaio   2003,   le

friggitrici devono essere provviste di quanto segue:

.1 un impianto di estinzione automatico o manuale  conforme  alle

norme internazionali e in  base  alla  pubblicazione  ISO  15371:2000

relativa agli Impianti di estinzione incendi per la protezione  delle

friggitrici nelle cucine di bordo;

.2 un termostato primario e uno ausiliario  completi  di  allarme

per  avvisare  l'operatore  nel  caso  di  avaria  di  uno  dei   due

termostati;

.3 interruzione  automatica  dell'energia  elettrica  al  momento

dell'attivazione dell'impianto di estinzione;

.4 un allarme che indichi l'entrata in funzione dell'impianto  di

estinzione nella cucina dove sono installate le friggitrici; e

.5 comandi per l'azionamento manuale dell'impianto di estinzione,

completi di etichette con chiare  istruzioni  che  ne  permettano  il

pronto uso da parte dei membri dell'equipaggio.

Nelle  navi  costruite  anteriormente  al  1°  gennaio  2003,  le

friggitrici  di  nuova  installazione  devono  essere   conformi   ai

requisiti del presente paragrafo.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D:

.11 Ponti termici:

Nell'attuare le  misure  antincendio,  l'amministrazione  dello

Stato di  bandiera  deve  adottare  gli  opportuni  accorgimenti  per

impedire il trasferimento di calore  attraverso  ponti  termici,  per

esempio tra i ponti e le paratie.

Sulle  navi  costruite  a  partire  dal  1°  gennaio   2003,   la

coibentazione di un ponte o di una paratia deve continuare  oltre  il

punto di attraversamento, di intersezione o punto terminale  per  una

distanza di  almeno  450  mm  in  caso  di  strutture  in  acciaio  e

alluminio. Se un locale e' diviso da un ponte o  da  una  paratia  di

classe A avente una coibentazione di diverso valore, la coibentazione

di valore piu' elevato  deve  continuare  anche  nel  ponte  o  nella

paratia avente coibentazione di valore inferiore per una distanza  di

almeno 450 mm.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE

B:

.12 Bombole di gas compressi:

Subito dopo l'uso, tutte le bombole portatili di gas compressi,

liquefatti o disgregati sotto pressione, che potrebbero alimentare un

eventuale incendio, devono  essere  collocate  in  un  locale  idoneo

soprastante  il  ponte  delle  paratie,  da  cui  si  possa  accedere

direttamente al ponte scoperto.

13. Piani di controllo antincendio (R 20)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 In tutte le navi, per  guida  degli  ufficiali  della  nave,

devono essere permanentemente  esposti  i  piani  generali  indicanti

chiaramente, per ogni ponte, le stazioni di comando,  le  varie  zone

tagliafuoco delimitate da divisioni di classe A, le  zone  delimitate

da divisioni di classe B, nonche' i  particolari  degli  impianti  di

rilevazione e segnalazione di incendi,  dell'impianto  di  estinzione

incendi a «sprinkler», dei mezzi per l'estinzione degli incendi,  dei

mezzi di accesso ai vari compartimenti, ponti ecc. e  degli  impianti

di  ventilazione,  ivi  compresi  la   posizione   di   comando   dei

ventilatori, le ubicazioni delle serrande di chiusura delle  condotte

di ventilazione e i numeri di  identificazione  dei  ventilatori  che

servono ciascuna zona. In alternativa, tutti i suddetti dati  possono

essere raccolti in un  manuale,  una  copia  del  quale  deve  essere

fornita a ciascun ufficiale  e  un'altra  copia  deve  essere  sempre

disponibile a bordo in un luogo  di  facile  accesso.  I  piani  e  i

manuali devono essere tenuti aggiornati e ogni modifica deve  esservi

riportata con la massima  sollecitudine  possibile.  Le  diciture  in

detti piani e manuali devono  essere  nella  lingua  ufficiale  dello

Stato di bandiera. Se  tale  lingua  non  e'  ne'  l'inglese  ne'  il

francese, deve essere inclusa una traduzione in una di  tali  lingue.

Nel caso di una nave adibita a viaggi nazionali  in  un  altro  Stato

membro, deve essere inclusa una  traduzione  nella  lingua  ufficiale

dello Stato ospite, se tale  lingua  non  e'  ne'  l'inglese  ne'  il

francese.

Per le navi nuove delle classi B, C e D, costruite a partire  dal

1° gennaio 2003, l'informazione da fornire con i  richiesti  piani  e

opuscoli antincendio nonche' i pittogrammi da utilizzare per i  piani

antincendio devono essere conformi alle risoluzioni IMO A.756 (18)  e

A.952 (23).

.2 In tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri,  un

duplicato dei piani antincendio o un manuale  equivalente  contenente

tali piani deve essere permanentemente sistemato in un locale chiuso,

stagno alle intemperie  e  segnalato  in  modo  facilmente  visibile,

all'esterno della tuga, per ausilio al personale di terra addetto  al

servizio antincendio.

14. Prontezza operativa e manutenzione

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Requisiti generali:

Ogniqualvolta la  nave  e'  in  servizio,  gli  impianti  e  le

apparecchiature antincendio devono essere mantenuti pronti per l'uso.

Una nave non e' in servizio se:

.1 e' in riparazione o disarmo (alla fonda o in porto)  o  in  un

bacino di carenaggio;

.2 e' dichiarata non  in  servizio  dall'armatore  o  da  un  suo

rappresentante; e

.3 non vi sono passeggeri a bordo.

I seguenti sistemi antincendio devono essere mantenuti  in  buone

condizioni, in  modo  che  funzionino  convenientemente  in  caso  di

incendio.

.1.1 Prontezza operativa

.1  protezione  strutturale  contro  gli  incendi,  comprese   le

divisioni resistenti al fuoco nonche' le protezioni delle aperture  e

degli attraversamenti di dette divisioni;

.2 impianti di rilevazione e segnalazione di incendi; e

.3 impianti e apparecchiature dei mezzi di sfuggita.

Gli impianti  e  le  apparecchiature  antincendio  devono  essere

mantenuti in  buone  condizioni  di  funzionamento  e  devono  essere

immediatamente  pronti  all'uso.  Gli  estintori  portatili  scarichi

devono essere ricaricati immediatamente oppure essere sostituiti  con

un'unita' equivalente.

.1.2 Manutenzione, prove e ispezioni

Manutenzione, prove e  ispezioni  devono  essere  svolti  secondo

quanto previsto dagli  orientamenti  della  circolare  MSC/Circ.  850

dell'IMO e  in  maniera  tale  da  assicurare  l'affidabilita'  degli

impianti e delle apparecchiature antincendio. A bordo della nave deve

essere tenuto un  piano  di  manutenzione,  da  fornire  in  caso  di

ispezione se richiesto dell'amministrazione dello Stato di bandiera.

Il  piano  di  manutenzione  deve  includere  almeno  i  seguenti

impianti e apparecchiature antincendio, laddove installate:

.1 collettore principale d'incendio, pompe da incendio e prese da

incendio incluse manichette e boccalini;

.2 impianti fissi di rilevazione e segnalazione di incendi;

.3 impianti fissi di estinzione incendi e  altre  apparecchiature

di estinzione incendi;

.4  impianti  automatici  a   «sprinkler»   con   rilevazione   e

segnalazione di incendi;

.5 impianti di ventilazione che comprendono serrande  tagliafuoco

e tagliafumo, ventilatori e relativi comandi;

.6 arresto di emergenza dell'alimentazione del combustibile;

.7 porte tagliafuoco e relativi comandi;

.8 impianti di allarme per emergenze generali;

.9 apparecchi autorespiratori per sfuggite di emergenza;

.10 estintori portatili con relative ricariche; e

.11 equipaggiamenti da vigile del fuoco.

Il programma di manutenzione puo' essere informatizzato.

.2 Requisiti supplementari

Per le navi nuove delle CLASSI B, C e D costruite a  partire  dal

1° gennaio 2003 che trasportano piu' di 36  passeggeri,  deve  essere

messo  a  punto  un  piano  di  manutenzione  per  gli  impianti   di

illuminazione  per  l'istradamento  (low  location  lighting)  e  per

l'impianto  di  informazione  pubblica  in  aggiunta  al   piano   di

manutenzione menzionato al punto .1.2.

15. Istruzioni, addestramento a bordo ed esercitazioni

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Istruzioni, compiti e organizzazione

.1 I membri  dell'equipaggio  devono  ricevere  istruzioni  sulla

sicurezza contro gli incendi a bordo della nave.

.2 I membri dell'equipaggio devono ricevere  istruzioni  circa  i

compiti loro assegnati.

.3 Devono essere organizzate squadre responsabili dell'estinzione

degli incendi. Tali squadre devono essere  in  grado  di  svolgere  i

propri compiti in qualsiasi momento mentre la nave e' in servizio.

.2 Addestramento a bordo ed esercitazioni

.1  I  membri  dell'equipaggio   devono   essere   addestrati   a

familiarizzare  con  le   sistemazioni   della   nave   nonche'   con

l'ubicazione  e  il   funzionamento   di   tutti   gli   impianti   o

apparecchiature  antincendio  che  puo'  essere  loro  richiesto   di

utilizzare.

.2   L'addestramento   relativo    all'uso    degli    apparecchi

autorespiratori di emergenza va considerato parte  dell'addestramento

a bordo.

.3 Le prestazioni dei membri dell'equipaggio assegnati a mansioni

antincendio deve essere valutato periodicamente tramite addestramento

ed esercitazioni a bordo volti ad individuare aspetti che necessitano

di essere migliorati, ad assicurare il mantenimento della  necessaria

competenza nella lotta contro  gli  incendi,  nonche'  l'operativita'

immediata dell'organizzazione antincendio.

.4 L'addestramento  a  bordo  nell'uso  degli  impianti  e  delle

apparecchiature  di  estinzione  incendi  della  nave   deve   essere

pianificato e condotto conformemente alla regola SOLAS III/19.4.1 del

1974 e successive modifiche.

.5  Le  esercitazioni  antincendio  devono  essere   condotte   e

registrate in base a quanto disposto dalle regole  SOLAS  III/19.3.4,

III/19.5 e III/30 del 1974 e successive modifiche.

.6 Per le navi soggette alla regola II-2/A/11, le bombole  d'aria

degli apparecchi di respirazione utilizzati durante le  esercitazioni

devono essere ricaricate o sostituite prima della partenza.

.3 Manuali d'addestramento

Copia del manuale d'addestramento deve trovarsi in ciascuna  sala

da pranzo e sala di ricreazione o in ciascuna cabina dell'equipaggio.

Il manuale d'addestramento deve essere redatto nella lingua di lavoro

della nave.  Il  manuale  d'addestramento,  che  puo'  consistere  di

diversi volumi,  deve  riportare  le  istruzioni  e  le  informazioni

previste dal presente punto usando termini di facile comprensione  ed

avvalendosi  ove  possibile  di  illustrazioni.  In  alternativa   al

manuale, qualsiasi parte  delle  suddette  informazioni  puo'  essere

fornita tramite strumenti  audiovisivi.  Il  manuale  d'addestramento

deve spiegare in dettaglio quanto segue:

.1 pratiche e precauzioni generali in materia di sicurezza contro

gli incendi relativamente ai pericoli connessi al fumo, ai potenziali

pericoli elettrici, ai liquidi infiammabili  e  ad  altri  potenziali

pericoli simili comunemente presenti a bordo;

.2  istruzioni  generali  sulle  attivita'  e   sulle   procedure

antincendio, incluse le procedure per la notifica di  un  incendio  e

l'uso di avvisatori d'incendio a comando manuale;

.3 significati degli allarmi della nave;

.4 funzionamento e uso degli  impianti  e  delle  apparecchiature

antincendio;

.5 funzionamento e uso delle porte tagliafuoco;

.6 funzionamento e uso delle serrande tagliafuoco e tagliafumo; e

.7 impianti e apparecchiature di sfuggita.

.4 Piani antincendio

I piani antincendio devono essere  conformi  ai  requisiti  della

regola II-2/A/13.

16. Operazioni

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Allo scopo di fornire  informazioni  e  istruzioni  su  come

effettuare le operazioni legate al normale funzionamento della nave e

alla movimentazione del carico in  modo  sicuro  rispetto  ai  rischi

d'incendio, a bordo della nave  devono  essere  disponibili  opuscoli

operativi sulle procedure antincendio.

.2 L'opuscolo operativo sulle  procedure  antincendio  prescritto

deve  contenere  le  informazioni  e  le  istruzioni  necessarie  per

effettuare le operazioni legate al normale funzionamento della nave e

alla movimentazione del carico in  modo  sicuro  rispetto  ai  rischi

d'incendio. L'opuscolo deve  includere  informazioni  concernenti  le

responsabilita' dell'equipaggio  in  materia  di  sicurezza  generale

della nave contro gli incendi  durante  le  operazioni  di  carico  e

scarico e durante la navigazione. Per le navi che trasportano carichi

pericolosi,  l'opuscolo  sulle  procedure   antincendio   deve   fare

riferimento alle pertinenti istruzioni antincendio  ed  a  quelle  di

gestione delle emergenze nella movimentazione del  carico,  contenute

nel  codice   marittimo   internazionale   sulle   merci   pericolose

(International Maritime Dangerous Goods Code).

.3 L'opuscolo operativo sulla sicurezza contro gli  incendi  deve

essere scritto nella lingua di lavoro della nave.

.4 L'opuscolo operativo sulla sicurezza contro gli  incendi  puo'

essere utilizzato congiuntamente ai manuali d'addestramento richiesti

dalla regola II-2/A/15.3.

 

PARTE B

 

MISURE DI SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI

 

1. Struttura (R 23)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Lo scafo, le sovrastrutture, le paratie strutturali, i ponti

e le tughe devono essere  costruiti  in  acciaio  o  altro  materiale

equivalente. Ai fini dell'applicazione della definizione  «acciaio  o

altro materiale equivalente» data nella regola II-2/A/2.7, il  «tempo

di esposizione al fuoco prescritto» deve essere conforme ai gradi  di

resistenza al fuoco e coibentazione prescritti  nelle  tabelle  delle

regole II-2/B/4 e 5. Per esempio, quando a divisioni  quali  ponti  e

paratie laterali o estremita' di tughe  e'  attribuito  un  grado  di

resistenza  al  fuoco  B-0,  il  «tempo  di  esposizione   al   fuoco

prescritto» deve essere mezz'ora.

.2 Tuttavia, nei casi in cui una parte della struttura e' in lega

di alluminio, si applicano le disposizioni seguenti:

.1 la coibentazione degli elementi della  struttura  in  lega  di

alluminio delle divisioni di classe A o B,  ad  eccezione  di  quelle

strutture  che  non  sopportano  carico,  deve  essere  tale  che  la

temperatura del nucleo della  struttura  non  superi  di  200  °C  la

temperatura ambiente, in alcun momento  durante  l'esposizione  nella

prova standard del fuoco prescritta;

.2   particolare   attenzione   deve   essere   riservata    alla

coibentazione degli elementi in lega  di  alluminio,  quali  colonne,

puntelli o altri elementi strutturali sopportanti le zone di riposo e

messa a mare delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio  e  le

zone di imbarco su  di  esse,  come  pure  alla  coibentazione  delle

divisioni di classe A e B, in modo da assicurare che:

.1 nel caso di elementi che sostengono zone  per  imbarcazioni  e

zattere di salvataggio o divisioni di classe  A,  la  limitazione  di

incremento della temperatura indicata al punto .2.1 si applichi  alla

fine di un'ora, e

.2 nel caso di elementi che sostengono divisioni di classe B,  la

limitazione di incremento della temperatura indicata al punto .2.1 si

applichi alla fine di mezz'ora;

.3 ponti cielo e cofani di locali macchine di categoria A  devono

essere costruiti in acciaio opportunamente coibentato e le  eventuali

aperture in essi  devono  essere  disposte  e  protette  in  modo  da

impedire la propagazione dell'incendio.

2. Zone verticali principali e zone orizzontali (R 24)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1.1 Per le navi che trasportano  piu'  di  36  passeggeri,  lo

scafo, le sovrastrutture e le tughe devono essere suddivisi  in  zone

verticali principali, mediante divisioni di classe A-60.

Gli scalini e i recessi devono  essere  ridotti  al  minimo,  ma,

laddove risultino necessari, essi devono anche  costituire  divisioni

di classe A-60.

Laddove un ponte scoperto, un locale igiene o locale simile,  una

cassa - compresa una cassa per il combustibile liquido -  uno  spazio

vuoto o un locale per macchine ausiliarie a rischio minimo o nullo di

incendio si trovi su un lato o qualora le casse combustibile siano su

entrambi i lati divisione, la classe puo' essere ridotta a A-0.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1.2 Per  le  navi  nuove  delle  CLASSI  B,  C  e  D  che  non

trasportano piu' di 36 passeggeri e per le navi esistenti di classe B

che trasportano piu' di 36 passeggeri, lo scafo, le sovrastrutture  e

le tughe utilizzati come locali di  alloggio  e  di  servizio  devono

essere suddivise in zone verticali principali mediante  divisioni  di

classe A. Tali divisioni  devono  avere  un  grado  di  coibentazione

conformi alle tabelle della regola 5.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.2  Per  quanto  possibile,  le  paratie  delimitanti  le  zone

verticali principali al di  sopra  del  ponte  delle  paratie  devono

essere in prosecuzione delle paratie stagne situate immediatamente al

di sotto del ponte delle paratie. La lunghezza e la  larghezza  delle

zone verticali principali possono essere estese fino a un massimo  di

48 m, al fine di far coincidere le estremita'  delle  zone  verticali

principali con le paratie stagne di compartimentazione o per disporre

di un ampio locale pubblico che si  estenda  per  l'intera  lunghezza

della zona verticale principale, purche' la superficie  totale  della

zona verticale principale non sia maggiore  di  1600  m2  su  ciascun

ponte. Per lunghezza o larghezza di una zona verticale principale  si

intende la massima distanza fra i punti piu' distanti  delle  paratie

che la delimitano.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE  B

CHE TRASPORTANO PIU' DI 36 PASSEGGERI:

.3 Tali paratie devono  estendersi  verticalmente  da  ponte  a

ponte e lateralmente fino al fasciame esterno o altre delimitazioni.

.4 Quando una zona verticale principale  e'  suddivisa,  mediante

divisioni orizzontali di classe A, in zone  orizzontali  al  fine  di

creare un'adeguata barriera tra zone della nave protette con impianto

automatico a «sprinkler» e le zone non protette  in  tal  modo,  tali

divisioni devono  estendersi  tra  le  paratie  delle  contigue  zone

verticali principali e fino al fasciame o alle delimitazioni  esterne

della nave, e devono essere coibentate in modo da rispettare i  gradi

di   coibentazione   e   di   resistenza   al    fuoco    prescritti,

rispettivamente, nella tabella 4.2 per le navi nuove che  trasportano

piu' di 36 passeggeri e le navi esistenti di classe B che trasportano

piu' di 36 passeggeri.

.5.1 Nelle navi destinate a servizi speciali, come ad esempio  il

trasporto  di  automobili  o  di  vagoni  ferroviari,   in   cui   la

sistemazione  di  paratie  di  zone  verticali   principali   sarebbe

incompatibile con il servizio al quale le navi sono  destinate,  deve

essere conseguito un livello equivalente  di  protezione  contro  gli

incendi dividendo lo spazio in zone orizzontali.

.2 Tuttavia, nelle navi che abbiano locali di categoria speciale,

ogni  locale  di  tale  tipo  deve   rispondere   alle   disposizioni

applicabili  della  regola  II-2/B/14  e,  nel  caso  in   cui   tale

rispondenza  sia   incompatibile   con   l'osservanza   delle   altre

disposizioni della presente parte, prevalgono le  disposizioni  della

regola II-2/B/14.

3. Paratie all'interno di una zona verticale principale (R 25)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  CHE  TRASPORTANO  PIU'  DI  36

PASSEGGERI:

.1.1 Per le navi nuove che trasportano piu' di  36  passeggeri,

tutte le paratie per le quali non sono prescritti i  requisiti  della

classe A devono essere  divisioni  almeno  di  classe  B  o  C,  come

prescritto nelle tabelle della regola 4. Tutte le suddette  divisioni

possono essere rivestite con materiale combustibile  come  consentito

dalla regola II-2/B/11.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B,  C e  D  CHE  TRASPORTANO  FINO  A  36

PASSEGGERI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B CHE TRASPORTANO PIU' DI 36

PASSEGGERI:

.1.2 Per le navi nuove che trasportano fino a 36  passeggeri  e

per le navi  esistenti  di  classe  B  che  trasportano  piu'  di  36

passeggeri, tutte le paratie dei locali di alloggio  e  di  servizio,

per le quali non sono prescritti i requisiti della classe  A,  devono

essere almeno divisioni di  classe  B  o  C,  come  prescritto  nelle

tabelle della regola II-2/B/5.

Tutte  le  suddette  divisioni  possono  essere   rivestite   con

materiale combustibile come consentito dalla regola 11.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.2 Nelle navi nuove delle CLASSI B, C e D che trasportano  fino

a 36 passeggeri e nelle navi esistenti di classe  B  che  trasportano

piu' di 36 passeggeri tutte le paratie dei corridoi per le quali  non

sono prescritti i requisiti della classe A devono essere di classe  B

e devono estendersi da ponte a ponte, eccetto che:

.1 quando soffittature o rivestimenti continui di classe  B  sono

sistemati da ambo i  lati  della  paratia,  la  parte  della  paratia

situata dentro le soffittature o i rivestimenti continui deve  essere

di materiale  che,  per  spessore  e  composizione,  sia  considerato

accettabile per la costruzione di divisioni di classe B ma  che  deve

soddisfare il grado di resistenza al fuoco della classe B soltanto in

misura realizzabile e ragionevole;

.2 nel caso di una nave protetta  da  un  impianto  automatico  a

«sprinkler» conforme alle  disposizioni  della  regola  II-2/A/8,  le

paratie del corridoio costruite con materiali della classe B  possono

terminare alla soffittatura  del  corridoio  a  condizione  che  tale

soffittatura  sia  costruita  con  materiale  che,  per  spessore   e

composizione, sia  considerato  accettabile  per  la  costruzione  di

divisioni di classe B.

Nonostante i requisiti delle regole II-2/B/4 e 5, tali paratie  e

soffittature devono soddisfare il grado di resistenza al fuoco  della

classe B soltanto se questo e' ragionevole e  praticabile.  Tutte  le

porte e le intelaiature situate in  tali  paratie  devono  essere  di

materiale non combustibile e devono essere  costruite  e  montate  in

modo da assicurare un'efficace resistenza al fuoco.

.3 Tutte le paratie per le  quali  sono  prescritti  i  requisiti

della classe B, eccetto le paratie di corridoio di cui al  punto  .2,

devono  estendersi  da  ponte  a  ponte  fino  al  fasciame  o  altre

delimitazioni, a meno che le soffittature o i  rivestimenti  continui

di classe B sistemati su ambo i lati della paratia non abbiano almeno

la stessa resistenza al fuoco della paratia  stessa,  nel  qual  caso

questa puo' terminare alla soffittatura o al rivestimento continui.

4. Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti delle navi nuove che

trasportano piu' di 36 passeggeri (R 26)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Oltre a soddisfare i  particolari  requisiti  relativi  alla

resistenza al fuoco delle paratie  e  dei  ponti  menzionati  altrove

nella presente parte, la minima  resistenza  al  fuoco  di  tutte  le

paratie e di tutti  i  ponti  deve  essere  quella  prescritta  dalle

tabelle 4.1 e 4.2.

.2 Nell'applicazione delle tabelle  si  deve  tener  conto  delle

seguenti disposizioni.

.1 La tabella 4.1 si applica alle paratie che non delimitano  ne'

zone verticali principali ne' zone orizzontali.

La tabella 4.2 si applica ai ponti che non costituiscono  scalino

di zone verticali principali ne' delimitano zone orizzontali.

.2 Per determinare i pertinenti  gradi  di  resistenza  al  fuoco

prescritti per le delimitazioni fra locali contigui, tali locali sono

raggruppati in base al  rischio  di  incendio  che  presentano,  come

indicato nelle sottoelencate categorie  da  (1)  a  (14).  Quando  il

contenuto e l'utilizzazione di un locale sono tali da generare  dubbi

sulla sua categoria di appartenenza ai fini  della  presente  regola,

esso deve essere considerato  un  locale  compreso  nella  pertinente

categoria,  ma  soggetto  a  requisiti  piu'  severi  in  materia  di

delimitazioni. Il titolo di ciascuna  categoria  e'  da  considerarsi

indicativo e non restrittivo. Il numero  tra  parentesi  che  precede

ciascuna categoria si riferisce alla colonna o riga delle tabelle  ad

essa relativa.

1) Stazioni di comando:

-  Locali  contenenti  sorgenti  di  emergenza   di   energia   e

illuminazione.

- Timoneria e sala nautica.

- Locali contenenti apparecchiature radio.

- Locali per l'estinzione degli incendi, stazioni  antincendio  e

stazioni per la segnalazione degli incendi.

- Postazione di comando della macchina di propulsione, se situata

fuori dal locale macchine di propulsione.

- Locali contenenti impianti centralizzati per allarme incendio.

-  Locali  contenenti  stazioni  e  impianti   centralizzati   di

informazione pubblica di emergenza.

2) Scale:

- Scale interne, ascensori e  scale  mobili  (diverse  da  quelle

situate interamente dentro  i  locali  macchine)  per  passeggeri  ed

equipaggio e relativi cofani.

- A tale riguardo, una scala chiusa in cofano in solo  interponte

deve essere considerata parte del locale dal quale non e' separata da

una porta tagliafuoco.

3) Corridoi:

- Corridoi per passeggeri ed equipaggio.

4) Zone di abbandono nave e percorsi esterni di sfuggita:

- Zone di sistemazione dei mezzi collettivi di salvataggio.

- Ponti scoperti e passeggiate chiuse  costituenti  zone  per  la

messa a mare delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio e zone

di imbarco su di esse.

- Punti di riunione, interni ed esterni.

- Scale esterne e ponti  scoperti  utilizzati  come  percorsi  di

sfuggita.

- Murata della nave alla linea di galleggiamento in condizioni di

minimo carico, lati delle sovrastrutture e tughe situate al di  sotto

e in prossimita' delle zone di imbarco sulle zattere di salvataggio e

sugli scivoli.

5) Ponti scoperti:

- Ponti scoperti e passeggiate chiuse lontano da zone di  imbarco

e  per  la  messa  a  mare  delle  imbarcazioni  delle   zattere   di

salvataggio.

-  Spazi  all'aperto  (situati   al   di   fuori   di   tughe   o

sovrastrutture).

6) Locali di alloggio a limitato rischio di incendio:

- Cabine contenenti mobili e elementi di arredamento  a  limitato

rischio d'incendio.

-  Uffici  ed  infermerie  contenenti  mobili  ed   elementi   di

arredamento a limitato rischio di incendio.

- Locali pubblici contenenti mobili ed elementi di arredamento  a

limitato rischio d'incendio e aventi superficie di ponte inferiore  a

50 m2.

7) Locali di alloggio a moderato rischio d'incendio:

- Locali di categoria 6), ma  contenenti  mobili  e  elementi  di

arredamento a non limitato rischio di incendio.

- Locali pubblici contenenti mobili ed elementi di arredamento  a

limitato rischio di incendio ed aventi superficie di ponte  uguale  o

superiore a 50 m2.

- Depositi isolati e piccoli ripostigli nei locali di alloggio di

superficie inferiore a 4 m2  (in  cui  non  sono  depositati  liquidi

infiammabili).

- Negozi.

- Sale di proiezione e locali adibiti a deposito di pellicole.

- Cucine dietetiche (non contenenti fiamme libere).

- Depositi di attrezzi per pulizia (nei quali non sono depositati

liquidi infiammabili).

- Laboratori (nei quali sono depositati liquidi infiammabili).

- Farmacie.

-  Piccoli  essiccatoi  (aventi  superficie  di  ponte  uguale  o

inferiore a 4 m2).

- Deposito valori.

- Sale operatorie.

8) Locali di alloggio a elevato rischio d'incendio:

- Locali pubblici contenenti mobili ed elementi di arredamento  a

non limitato rischio d'incendio e aventi superficie di ponte uguale o

superiore a 50 m2.

- Locali per barbiere e parrucchiere.

9) Locali igienici e simili:

- Locali igienici pubblici, docce, bagni, gabinetti, ecc.

- Piccole lavanderie.

- Piscine coperte.

- Riposterie isolate di servizio, non  contenenti  apparecchi  di

cottura, nei locali di alloggio.

- I locali igienici privati devono essere considerati come  parte

del locale in cui si trovano.

10) Serbatoi, spazi vuoti e  locali  per  macchine  ausiliarie  a

rischio d'incendio minimo o nullo:

- Cisterne d'acqua formanti parte della struttura della nave.

- Spazi vuoti e intercapedini.

- Locali per macchine ausiliarie,  non  contenenti  macchine  con

impianto di  lubrificazione  sotto  pressione  e  nei  quali  non  e'

consentito immagazzinare combustibili, come:

- Stazioni di ventilazione e di condizionamento dell'aria. Locale

macchine  o  salpancore.   Locali   macchine   del   timone.   Locale

stabilizzatori.  Locale  motori  elettrici  di  propulsione.   Locale

contenente  sottoquadri  elettrici  e   sistemazioni   esclusivamente

elettriche che non siano trasformatori elettrici in olio (di  potenza

superiore a 10 kVA). Gallerie per alberi o per tubolature. Locali per

pompe e macchine  frigorifere  (che  non  pompano  e  non  utilizzano

liquidi infiammabili).

- Cofani chiusi che servono i sopraelencati locali.

- Altri cofani chiusi quali cofani per tubolature e per cavi.

11) Locali per macchine ausiliarie, locali da carico, cisterne da

carico per prodotti petroliferi e casse per il combustibile liquido e

altri locali della stessa natura che presentano un  moderato  rischio

d'incendio:

- Cisterne da carico per prodotti petroliferi.

- Stive da carico, cofani e boccaporti.

- Celle refrigerate.

- Casse per il combustibile liquido (se  installate  in  apposito

locale non contenente macchine).

-  Gallerie  per  alberi  e  per  tubolature  ove  e'  consentito

immagazzinare combustibili.

- Locali per macchine ausiliarie, indicati nella categoria  (10),

che  contengono  macchine  con  impianto  di   lubrificazione   sotto

pressione o nei quali e' consentito immagazzinare combustibili.

- Stazione di imbarco del combustibile liquido.

- Locali contenenti trasformatori elettrici in olio  (di  potenza

superiore a 10 kVA).

- Locali contenenti  piccoli  motori  a  combustione  interna  di

potenza resa fino a 110 kW azionanti generatori, impianti  automatici

a «sprinkler», pompe da incendio, pompe di sentina, ecc.

- Cofani chiusi che servono i locali sopraelencati.

12) Locali macchine e cucine principali:

- Locali per macchina di propulsione principale (esclusi i locali

motori elettrici di propulsione) e locali caldaie.

-  Locali  per  macchine  ausiliarie  diversi  da  quelli   delle

categorie (10) e (11), che contengono macchine a combustione  interna

od altre macchine che  bruciano  combustibile  liquido  o  gruppi  di

riscaldamento o pompaggio del combustibile liquido.

- Cucine principali e locali annessi.

- Cofani relativi ai locali sopraelencati.

13) Magazzini, officine, riposterie, ecc.:

- Riposterie principali non annesse alle cucine.

- Lavanderie principali.

- Grandi locali essiccatoi (aventi superficie di ponte  superiore

a 4 m2).

- Depositi per materiali di vario genere.

- Depositi bagagli e posta.

- Locali per immondizie.

- Officine (non facenti parte di locali macchine, cucine, ecc.).

- Depositi e ripostigli di superficie superiore a  4  m2  diversi

dai locali che possono servire da depositi di liquidi infiammabili.

14) Altri locali dove vengono immagazzinati liquidi infiammabili:

- Depositi di pitture.

- Magazzini contenenti  liquidi  infiammabili  (incluse  tinture,

medicinali, ecc.).

- Laboratori (dove sono depositati liquidi infiammabili).

.3 Quando e' indicato un solo grado per la resistenza al fuoco di

una delimitazione fra due locali, tale grado  si  deve  applicare  in

tutti i casi.

.4 Quando nelle tabelle compare soltanto  un  trattino  significa

che non vi sono particolari requisiti in ordine ai materiali  o  alla

resistenza al fuoco delle delimitazioni.

.5  Per  quanto  riguarda  i  locali  di  categoria  (5),  spetta

all'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  stabilire  se   alle

estremita' delle sovrastrutture e tughe devono applicarsi i gradi  di

coibentazione dati nella tabella  4.1  oppure  se  ai  ponti  esposti

devono applicarsi i gradi di coibentazione  riportati  nella  tabella

4.2. In nessun caso le disposizioni delle tabelle 4.1 o 4.2  relative

alla categoria (5) possono rendere necessario la chiusura  di  locali

che,  secondo  l'amministrazione  dello  Stato   di   bandiera,   non

necessitano di essere chiusi.

.3 Le soffittature o i rivestimenti continui di classe B, insieme

ai relativi ponti e paratie, possono essere considerati elementi  che

contribuiscono in tutto o in parte alla  prescritta  coibentazione  e

resistenza al fuoco di una divisione.

.4 Nell'approvare i dettagli della protezione strutturale  contro

gli incendi, l'amministrazione dello Stato  di  bandiera  deve  porre

particolare attenzione  al  rischio  di  trasmissione  di  calore  in

corrispondenza delle intersezioni e delle estremita' delle prescritte

divisioni tagliafuoco.

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Note applicabili alle Tabelle 4.1 e 4.2

(a) Quando locali contigui sono inclusi  nella  stessa  categoria

numerica e compare il carattere in apice, non  e'  fatto  obbligo  di

sistemare  una   paratia   o   un   ponte   tra   tali   locali,   se

l'amministrazione dello Stato di bandiera non lo ritiene  necessario.

Per  esempio,  nella  categoria  (12)  non  e'  necessario  che   sia

installata una paratia tra la  cucina  e  le  annesse  riposterie,  a

condizione che la paratia e i ponti della  riposteria  mantengano  la

resistenza al fuoco prescritta per  le  delimitazioni  della  cucina.

Tuttavia, fra una cucina  e  un  locale  macchine  e'  prescritta  la

sistemazione di una paratia, anche se entrambi i locali  appartengono

alla stessa categoria (12).

(b) La  murata  della  nave,  alla  linea  di  galleggiamento  in

condizioni di minimo carico, le sovrastrutture e le tughe situate  al

di sotto e in  prossimita'  delle  zattere  di  salvataggio  e  degli

scivoli possono essere ridotte ad A-30.

(c) Ove locali igienici pubblici  siano  sistemati  integralmente

dentro cofani di scale, la relativa paratia  dentro  il  cofano  puo'

avere resistenza al fuoco di classe B.

(d) Laddove i locali di categoria  6,  7,  8  e  9  sono  situati

completamente  nell'ambito  del  perimetro  esterno  dei   punti   di

riunione, le paratie di tali locali possono avere resistenza al fuoco

di classe B-0. Le posizioni di comando per gli impianti audio e video

nonche' per le installazioni leggere possono essere considerati parte

dei punti di riunione.

5. Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti delle navi nuove che

trasportano fino a 36 passeggeri e delle navi esistenti di classe B

che trasportano piu' di 36 passeggeri (R 27)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B,  C e  D  CHE  TRASPORTANO  FINO  A  36

PASSEGGERI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B CHE TRASPORTANO PIU' DI 36

PASSEGGERI:

.1 Oltre a soddisfare i  particolari  requisiti  relativi  alla

resistenza al fuoco delle paratie  e  dei  ponti  menzionati  altrove

nella presente parte, la minima resistenza  al  fuoco  di  paratie  e

ponti deve essere quella prescritta nelle tabelle 5.1 o 5.1(a) e  5.2

o 5.2(a),  a  seconda  dei  casi.  Nell'approvare  i  dettagli  della

protezione strutturale contro gli  incendi  sulle  navi  nuove,  deve

essere tenuto in considerazione il rischio di trasmissione di  calore

in  corrispondenza  delle  intersezioni  e  delle  estremita'   delle

barriere termiche.

.2 Nell'applicazione delle tabelle si  deve  tenere  conto  delle

seguenti disposizioni:

.1 Le tabelle 5.1 e 5.2 si applicano rispettivamente alle paratie

e ai ponti che separano locali contigui.

.2 Per determinare i pertinenti gradi di resistenza al fuoco, che

sono prescritti per le delimitazioni tra locali contigui, tali locali

sono raggruppati in base al rischio di incendio che presentano,  come

indicato nelle sottoelencate categorie da (1) a (11).  Il  titolo  di

ciascuna categoria e' da considerarsi indicativo e  non  restrittivo.

Il numero tra parentesi che precede ciascuna categoria  si  riferisce

alla colonna o riga delle tabelle ad essa relativa.

1) Stazioni di comando:

-  Locali  contenenti  sorgenti  di  emergenza   di   energia   e

illuminazione.

- Timoneria e sala nautica.

- Locali contenenti apparecchiature radio.

- Locali per l'estinzione degli incendi, stazioni  antincendio  e

stazioni per la segnalazione degli incendi.

- Postazione di comando della macchina di propulsione, se situata

fuori dal locale macchine di propulsione.

- Locali contenenti impianti centralizzati per allarme incendio.

2) Corridoi:

- Corridoi e disimpegni per passeggeri ed equipaggio.

3) Locali di alloggio:

- Locali come  definiti  nella  regola  II-2/A/2.10  esclusi  i

corridoi.

4) Scale:

- Scale interne, ascensori e  scale  mobili  (diverse  da  quelle

situate interamente dentro i locali macchine) e relativi cofani.

- A tale  riguardo,  una  scala  chiusa  in  cofano  in  un  solo

interponte deve essere considerata parte del locale dal quale non  e'

separata da una porta tagliafuoco.

5) Locali di servizio (a basso rischio di incendio):

- Depositi e magazzini nei quali non e' previsto il deposito di

liquidi infiammabili, di superficie inferiore a 4  m2,  essiccatoi  e

lavanderie.

6) Locali macchine di categoria A:

- Locali come definiti nella regola II-2/A/2.19-1.

7) Altri locali macchine:

- Locali come definiti nella regola  II-2/A/2.19-2,  esclusi  i

locali macchine di categoria A.

8) Spazi per il carico:

- Tutti gli spazi usati per il carico (incluse le cisterne  del

carico per olio minerale) e relativi cofani e boccaportelli,  diversi

dai locali di categoria speciale.

9) Locali di servizio (a elevato rischio di incendio):

- Cucine, riposterie contenenti apparecchi di cottura, depositi

pitture e  fanali,  depositi  e  magazzini  di  superficie  uguale  o

superiore a 4 m2, locali per il deposito di  liquidi  infiammabili  e

officine diverse da quelle che si trovano nel locale macchine.

10) Ponti scoperti:

-  Ponti  scoperti  e  passeggiate  chiuse  senza  rischio   di

incendio.  Spazi  all'aperto  (situati  al  di  fuori  di   tughe   o

sovrastrutture).

11) Locali di categoria speciale:

- Locali come definiti nella regola II-2/A/2.18.

.3 Nel determinare  il  grado  di  resistenza  al  fuoco  di  una

delimitazione tra  due  locali  situati  dentro  una  zona  verticale

principale, o una zona  orizzontale,  non  protetta  da  un  impianto

automatico a «sprinkler»  conforme  alle  disposizioni  della  regola

II-2/A/8, o fra due di dette  zone  nessuna  delle  quali  sia  cosi'

protetta, deve essere applicato il piu' alto dei due  gradi  indicati

nelle tabelle.

.4 Nel determinare  il  grado  di  resistenza  al  fuoco  di  una

delimitazione tra  due  locali  situati  dentro  una  zona  verticale

principale, o una zona orizzontale, che sia protetta da  un  impianto

automatico a «sprinkler»  conforme  alle  disposizioni  della  regola

II-2/A/8, o fra  due  di  dette  zone  cosi'  protette,  deve  essere

applicato il minore dei due gradi indicati nelle tabelle. Quando  nei

locali di alloggio e di servizio una zona protetta e' contigua a  una

zona non protetta, deve essere prescritto, per la divisone  tra  tali

zone, il maggiore dei due gradi indicati nelle tabelle.

.3 Le soffittature e i rivestimenti continui di classe B, insieme

ai relativi ponti e paratie, possono essere considerati elementi  che

contribuiscono in tutto o in parte alla  prescritta  coibentazione  e

resistenza al fuoco di una divisione.

.4 Le delimitazioni esterne, che secondo  la  regola  1.1  devono

essere in acciaio  o  altro  materiale  equivalente,  possono  essere

forate per la sistemazione di finestrini e di portellini di murata  a

condizione che nessuna norma nella presente parte prescriva per  tali

delimitazioni  un  grado  di  resistenza  al  fuoco  di   classe   A.

Analogamente, su  tali  delimitazioni,  quando  per  esse  non  siano

prescritti i requisiti di classe A  possono  essere  sistemate  porte

costruite con materiali a  soddisfazione  dell'amministrazione  dello

Stato di bandiera.

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Note applicabili alle  tabelle  5.1,  5.1(a),  5.2  e  5.2(a),  a

seconda dei casi:

(ª) Per chiarimenti circa l'applicazione di questa  disposizione,

si vedano le regole II-2/B/3 e 8.

(b) Quando locali contigui  appartengono  alla  stessa  categoria

numerica e  nelle  tabelle  compare  l'indice  b,  e'  prescritta  la

sistemazione di una paratia o di un ponte della classe indicata nelle

tabelle  soltanto  quando  i  locali  contigui  hanno   una   diversa

utilizzazione, come per esempio nella categoria (9). Nel caso di  una

cucina contigua ad un'altra cucina, la  paratia  non  e'  prescritta,

mentre nel caso di una cucina contigua a un deposito di  pitture,  e'

prescritta l'installazione di una paratia di classe A-0.

(c) Le paratie che separano tra  loro  la  timoneria  e  la  sala

nautica possono essere di classe B-0.

(d) Cfr. paragrafi .2.3 e .2.4 della presente regola.

(e) Ai fini dell'applicazione della  regola  2.1.2,  se  indicate

nelle tabelle 5.1 e 5.1(a), le classi B-0 e C  devono  essere  intese

come A-0.

(f) Per i locali di categoria  (7)  che  abbiano  un  rischio  di

incendio basso o nullo,  la  coibentazione  tagliafuoco  puo'  essere

omessa.

(* ) Quando nella tabella figura  un  asterisco,  la  divisione

deve essere  di  acciaio  o  di  materiale  equivalente  senza  dover

necessariamente essere di classe A. Sulle navi  costruite  a  partire

dal 1° gennaio 2003, tuttavia, nei ponti che sono stati forati per il

passaggio di cavi elettrici, tubolature e condotte  di  ventilazione,

salvo che in locali di  categoria  (10),  tale  attraversamento  deve

essere reso stagno al fine di impedire il passaggio di fiamme e fumo.

Le divisioni tra le stazioni di comando (generatori di emergenza) e i

ponti scoperti possono avere  aperture  per  le  prese  d'aria  senza

dispositivi di chiusura, a meno che non sia  installato  un  impianto

antincendio a gas  fisso.  Ai  fini  dell'applicazione  della  regola

I-2/B/2.1.2., un asterisco nella tabella 5.2  e  5.2(a)  deve  essere

inteso come "A-0", eccetto che per le categorie (8) e (10).

6. Mezzi di sfuggita (R 28)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 In tutti i locali per passeggeri ed equipaggio e nei  locali

in cui l'equipaggio presta normalmente  servizio,  esclusi  i  locali

macchine, devono  essere  sistemate  scale  e  scalette  in  modo  da

assicurare un mezzo di sfuggita rapido per raggiungere  il  ponte  di

imbarco  sulle  imbarcazioni  e  sulle  zattere  di  salvataggio.  In

particolare devono essere soddisfatte le seguenti disposizioni.

.1 Sotto il ponte delle paratie, per ciascun compartimento stagno

o locale o gruppo di  locali  similmente  delimitati,  devono  essere

installati due mezzi di sfuggita,  di  cui  almeno  uno  indipendente

dalle porte stagne. In via eccezionale, puo' essere  tralasciato  uno

dei mezzi di sfuggita, tenuto  conto  del  tipo  dell'ubicazione  dei

locali e del numero delle persone che normalmente  possono  prestarvi

servizio.

In  questo  caso,  l'unico  mezzo  di  sfuggita  esistente   deve

assicurare una sfuggita sicura.

Per le navi costruite a partire dal 1° gennaio  2003,  la  deroga

sopraccitata   puo'   essere   concessa   soltanto   per   i   locali

dell'equipaggio frequentati occasionalmente, nel cui caso il percorso

di sfuggita richiesto deve essere indipendente dalle porte stagne.

.2 Sopra il ponte delle paratie, per la sfuggita da ciascuna zona

verticale  principale  o  da  ciascun  locale  o  gruppo  di   locali

similmente delimitati, vi devono essere almeno due mezzi di sfuggita,

di cui almeno uno deve dare accesso ad una scala che  costituisca  un

mezzo di sfuggita verticale.

.3 Se la stazione radio  non  ha  un  accesso  diretto  al  ponte

scoperto, deve essere  provvista  di  due  mezzi  di  sfuggita  o  di

accesso, uno dei quali puo' essere un  portello  o  una  finestra  di

adeguate dimensioni o un altro mezzo.

.4 Nelle navi esistenti di classe B, un corridoio o una parte  di

corridoio da cui  vi  e'  un  solo  percorso  di  sfuggita  non  deve

eccedere:

.1 5 metri di lunghezza per le navi costruite a  partire  dal  1°

ottobre 1994;

.2 13 metri di lunghezza per le navi costruite  anteriormente  al

1° ottobre 1994 che trasportano piu' di 36 passeggeri; e

.3 7 metri di lunghezza per le navi costruite anteriormente al 1°

ottobre 1994 che trasportano fino a 36 passeggeri.

Nelle navi nuove delle classi A, B, C e D  di  lunghezza  pari  o

superiore a 24 metri, non sono ammessi corridoi, disimpegni  o  parti

di corridoi da cui vi sia un solo percorso di sfuggita.

Nelle zone di servizio sono ammessi corridoi ciechi necessari per

il funzionamento della nave, come  ad  esempio  stazioni  per  l'olio

combustibile e corridoi di alimentazione longitudinali, a  condizione

che tali corridoi  ciechi  siano  separati  dalle  zone  di  alloggio

dell'equipaggio e che siano inaccessibili dalle zone di alloggio  dei

passeggeri. Una parte di corridoio la cui profondita' non  superi  la

sua ampiezza e' considerata una nicchia o un'estensione locale ed  e'

pertanto ammessa.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A

24 METRI, COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2003:

.5 Almeno uno dei mezzi di sfuggita prescritti dai punti .1.1 e

.1.2 deve essere costituito da  una  scala  rapidamente  accessibile,

chiusa in un cofano, che  assicuri  una  protezione  continua  contro

l'incendio dalla sua base fino al  corrispondente  ponte  di  imbarco

sulle imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio  o  fino  al  ponte

piu' alto se il ponte di  imbarco  non  si  estende  fino  alla  zona

verticale principale  considerata.  In  quest'ultimo  caso,  si  deve

prevedere un accesso diretto al ponte di imbarco per mezzo di scale e

passaggi esterni e scoperti.

Tale  accesso  diretto  deve  essere  provvisto  di  impianto  di

illuminazione  di  emergenza  conforme  alla  regola  III/5.3  e   di

superfici antisdrucciolo. Le delimitazioni prospicienti le scale e  i

passaggi esterni e scoperti che  formano  parte  di  un  percorso  di

sfuggita devono essere protette in modo che un incendio in un  locale

chiuso dietro tali delimitazioni non impedisca la sfuggita  verso  le

zone d'imbarco.

La larghezza, il numero e la continuita' dei  mezzi  di  sfuggita

devono essere i seguenti.

.1 Le scale devono avere una larghezza netta di almeno 900 mm, se

ragionevole e praticabile a soddisfazione dell'amministrazione  dello

Stato membro, ma in nessun caso la larghezza deve essere inferiore  a

600 mm. Le scale devono essere  provviste  di  corrimano  su  ciascun

lato, la larghezza netta minima delle scale deve essere aumentata  di

10 mm per ogni persona prevista oltre il numero di 90.  La  larghezza

netta massima tra i corrimano dove le scale sono piu' larghe  di  900

mm deve essere di 1800 mm. Il numero totale di  persone  da  evacuare

attraverso  tali  scale  deve  essere  assunto  pari  a   due   terzi

dell'equipaggio e al numero totale di passeggeri presenti nei  locali

serviti da tali scale. La larghezza delle scale  deve  essere  almeno

conforme agli standard riportati nella risoluzione IMO A.757 (18).

.2 Tutte le scale dimensionate per  piu'  di  90  persone  devono

essere allineate secondo la direzione longitudinale della nave.

.3 Le aperture delle porte, i corridoi e i pianerottoli intermedi

compresi nei mezzi di sfuggita devono essere dimensionati secondo  lo

stesso criterio delle scale.

.4 Le scale senza interposizione di pianerottolo non devono avere

un'altezza superiore a 3,5 metri e non  devono  avere  un  angolo  di

inclinazione maggiore di 45°.

.5 I pianerottoli a livello di ciascun ponte non devono avere una

superficie inferiore a 2 m2 che deve essere aumentata  di  1  m2  per

ogni 10 persone previste oltre al numero di 20, fatta eccezione per i

pianerottoli che servono locali pubblici aventi  accesso  diretto  ai

cofani delle scale, non e' tuttavia necessario che essa superi 16 m2.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI  O  SUPERIORE  A  24

METRI, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2003

.5a Almeno uno dei mezzi di sfuggita prescritti dai punti  .1.1

e .1.2 deve essere costituito da una scala  rapidamente  accessibile,

chiusa in un cofano, che  assicuri  una  protezione  continua  contro

l'incendio dalla sua base fino al  corrispondente  ponte  di  imbarco

sulle imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio  o  fino  al  ponte

piu' alto se il ponte di  imbarco  non  si  estende  fino  alla  zona

verticale principale  considerata.  In  quest'ultimo  caso,  si  deve

prevedere un accesso diretto al ponte di imbarco per mezzo di scale e

passaggi esterni e scoperti.

Tale  accesso  diretto  deve  essere  provvisto  di  impianto  di

illuminazione  di  emergenza  conforme  alla  regola  III/5.3  e   di

superfici antisdrucciolo. Le delimitazioni delle scale aperte esterne

e dei passaggi che fanno parte di un percorso di sfuggita nonche'  le

delimitazioni in posizione tale che il  loro  cedimento  in  caso  di

incendio impedirebbe l'accesso al ponte d'imbarco,  devono  risultare

resistenti al fuoco e soddisfare i valori di  coibentazione  previsti

alle tabelle da 4.1 a 5.2, a seconda dei casi.

Le larghezze, il numero e la continuita' dei percorsi di sfuggita

devono  essere  conformi  ai  requisiti  del   codice   dei   sistemi

antincendio (Fire Safety Systems Code).

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°

GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.6 La protezione degli accessi dai cofani delle scale alle zone

di imbarco sulle imbarcazioni e sulle  zattere  di  salvataggio  deve

essere soddisfacente.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

.6a La protezione dell'accesso dai cofani delle scale alle zone

di imbarco delle imbarcazioni e delle  zattere  di  salvataggio  deve

essere diretta oppure attraverso  percorsi  interni  protetti  aventi

resistenza al fuoco e valore di  coibentazione  per  i  cofani  delle

scale determinati in base alle tabelle da 4.1 a 5.2,  a  seconda  dei

casi.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.7 In aggiunta all'illuminazione di emergenza prescritta  dalle

regole II-1/D/3 e III/5.3, i mezzi di sfuggita, comprese le  scale  e

le uscite, devono essere segnalati da luci o strisce  indicatrici  di

materiale fotoluminescente poste a non piu' di  0,3  metri  sopra  il

ponte in tutti i punti del percorso di sfuggita, inclusi gli angoli e

le intersezioni.

Detta segnalazione deve consentire ai passeggeri  di  individuare

rapidamente  tutti  i  percorsi  di  sfuggita  e  le  uscite.  Se  e'

utilizzata l'illuminazione elettrica,  essa  deve  essere  alimentata

dalla sorgente di  emergenza  di  energia  elettrica  e  deve  essere

predisposta in modo tale che il guasto di  una  singola  lampadina  o

l'interruzione di corrente in una striscia indicatrice non  renda  la

segnalazione inefficace. Inoltre, tutte le indicazioni  dei  percorsi

di sfuggita e dei dispositivi antincendio devono essere di  materiale

fotoluminescente oppure devono essere  illuminati.  L'amministrazione

dello Stato di bandiera deve garantire che detta  illuminazione  o  i

dispositivi fotoluminescenti  siano  stati  esaminati,  collaudati  e

installati conformemente agli orientamenti di  cui  alla  risoluzione

IMO A.752 (18).

Tuttavia, per le navi nuove delle CLASSI B, C e  D,  costruite  a

partire  dal  1°  gennaio  2003,  l'amministrazione  dello  Stato  di

bandiera deve assicurare che  detta  illuminazione  o  i  dispositivi

fotoluminescenti  siano  stati  esaminati,  collaudati  e  installati

conformemente al codice dei sistemi antincendio «Fire Safety  Systems

Code».

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

.8  Sulle  navi  che  trasportano  piu'  di  36  passeggeri,  i

requisiti del punto .1.7 della presente  regola  si  applicano  anche

agli alloggi dell'equipaggio.

.9 Porte normalmente chiuse a chiave facenti parte di un percorso

di sfuggita.

.1 Le porte delle cabine  e  del  salone  devono  potersi  aprire

dall'interno senza l'uso di chiavi.

Analogamente, non devono essere necessarie chiavi per  aprire  le

porte lungo i percorsi di sfuggita previsti in direzione dell'uscita.

.2 Le porte di sfuggita dai locali pubblici che sono  normalmente

chiuse con dispositivo a chiavistello  devono  essere  munite  di  un

dispositivo di sgancio rapido, ovvero di un meccanismo che sgancia il

chiavistello quando vi si applica una forza in direzione  del  flusso

di sfuggita.  I  meccanismi  di  sganciamento  rapido  devono  essere

progettati e installati a  soddisfazione  dell'amministrazione  dello

Stato di bandiera e in particolare:

.2.1 devono consistere di sbarre o pannelli, la parte attiva  dei

quali deve estendersi almeno fino a meta' dell'ampiezza del  battente

della porta, ad almeno 760 mm e a non piu' di 1120 mm dal ponte;

.2.2 devono far si' che il dispositivo a chiavistello della porta

si sganci quando viene applicata una forza non superiore a 67 N; e

.2.3  non  devono  essere  provvisti  di  alcun  dispositivo   di

bloccaggio, vite di arresto o altri  meccanismi  che  impediscano  lo

sganciamento del dispositivo a chiavistello  quando  viene  applicata

pressione al dispositivo di sganciamento.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.2.1  Nei  locali  di  categoria  speciale,  il  numero  e   la

disposizione dei mezzi di sfuggita situati sia al di sotto che al  di

sopra  del  ponte  delle  paratie  devono  essere   a   soddisfazione

dell'amministrazione dello Stato  di  bandiera  e  la  sicurezza  del

percorso  di  accesso  al  ponte  di  imbarco  deve   essere   almeno

equivalente a quella prescritta dai punti .1.1, .1.2, .1.5 e .1.6.

Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite a  partire  dal

1° gennaio 2003,  detti  locali  devono  essere  dotati  di  passaggi

all'uopo designati  che  conducono  verso  i  mezzi  di  sfuggita  di

ampiezza pari ad almeno 600 mm e che, se possibile e ragionevole,  si

trovino ad almeno 150 mm dalla superficie del ponte. La  disposizione

dei veicoli parcheggiati deve essere tale  da  mantenere  i  passaggi

sgombri in qualsiasi momento.

2.  Uno  dei  percorsi  di  sfuggita  dai  locali  macchine  dove

l'equipaggio presta normalmente servizio non deve passare  attraverso

alcun locale di categoria speciale.

3. Le rampe  sollevabili  di  salita/discesa  verso  i  ponti  di

piattaforma non devono ostruire  i  percorsi  di  sfuggita  approvati

quando si trovano nella posizione abbassata.

.3.1 Da ogni locale macchine devono essere previsti due mezzi  di

sfuggita.  In  particolare  devono  essere  soddisfatte  le  seguenti

disposizioni.

.1 Quando il locale e' sottostante al ponte delle paratie, i  due

mezzi di sfuggita devono consistere in:

.1 due gruppi  di  scalette  d'acciaio,  separati  quanto  piu'

possibile  l'uno  dall'altro,  conducenti  a  due  porte,  ugualmente

separate e situate nella parte superiore del locale, dalle quali  sia

previsto  un  accesso  ai  corrispondenti   ponti   d'imbarco   sulle

imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio. Nelle navi nuove, uno di

tali  gruppi  deve  assicurare   una   protezione   continua   contro

l'incendio, a partire dalla parte inferiore  del  locale  fino  a  un

luogo sicuro situato fuori del locale. Nelle navi nuove delle  classi

B, C e D costruite a partire dal 1° gennaio 2003 o  dopo  tale  data,

tale scaletta deve essere sistemata  dentro  ad  un  cofano  protetto

conforme alla regola  II-2/B/4,  categoria  (2)  oppure  alla  regola

II-2/B/5, categoria (4), a seconda dei casi,  che  si  estenda  dalla

parte inferiore del locale  servito  fino  ad  una  posizione  sicura

all'esterno di tale locale.  All'interno  del  cofano  devono  essere

installate porte tagliafuoco munite di chiusura automatica, avente la

stessa resistenza al fuoco. La scaletta deve essere fissata  in  modo

tale che il calore non venga trasferito al cofano attraverso punti di

fissaggio non coibentati. Il cofano protetto  deve  avere  dimensioni

interne minime pari ad almeno 800 mm × 800 mm e deve essere provvisto

di illuminazione di emergenza; oppure

.2 una scaletta di acciaio conducente a una porta, dalla  quale

sia previsto un accesso al ponte di imbarco e, inoltre,  nella  parte

inferiore del locale e in posizione ben distante  da  tale  scaletta,

una porta in acciaio, manovrabile da entrambi i lati, che  garantisca

un sicuro percorso di sfuggita dalla parte piu' bassa del locale fino

al ponte di imbarco.

.2 Quando il locale macchine e'  situato  sopra  il  ponte  delle

paratie, i due mezzi di sfuggita devono essere separati  quanto  piu'

possibile l'uno dall'altro e le porte alle quali conducono tali mezzi

di sfuggita devono essere ubicate in una posizione  dalla  quale  sia

previsto  un  accesso  ai  corrispondenti  ponti  di  imbarco   sulle

imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio. Quando questi  mezzi  di

sfuggita richiedono l'uso di scale, queste devono essere in acciaio.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D:

.3 Dai locali di sorveglianza del funzionamento delle  macchine

e dai locali di lavoro devono esservi almeno due mezzi  di  sfuggita,

uno  dei  quali  deve  essere  indipendente  dal  locale  macchine  e

consentire l'accesso al ponte d'imbarco.

.4 Il sottoscala  dei  locali  macchine  deve  essere  munito  di

protezione.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.3.2  Per  le  navi  di  lunghezza  inferiore   a   24   metri,

l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' non richiedere uno dei

mezzi di sfuggita nei locali macchine, tenuto conto della larghezza e

della disposizione della parte superiore del locale.

Per  le  navi  di  lunghezza  pari  o  superiore  a   24   metri,

l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' non richiedere uno dei

mezzi di sfuggita da qualsiasi locale macchine a condizione  che  una

porta o una scaletta di acciaio  garantisca  un  sicuro  percorso  di

sfuggita verso il ponte di imbarco sui mezzi di  salvataggio,  tenuto

debito conto della natura e dell'ubicazione del locale  e  del  fatto

che normalmente persone prestino o  meno  servizio  in  quel  locale.

Nelle navi nuove delle classi B, C e D, il 1°  gennaio  2003  o  dopo

tale data, deve essere fornito  un  secondo  mezzo  di  sfuggita  nel

locale timoneria quando la posizione di  timoneria  di  emergenza  e'

situata all'interno di quel locale a meno che non vi sia  un  accesso

diretto al ponte scoperto.

.3.3 Devono essere predisposti due mezzi di sfuggita da  ciascuna

postazione di comando delle macchine situata all'interno di un locale

macchine. Almeno uno di tali mezzi  deve  assicurare  una  protezione

continua contro l'incendio fino a un luogo sicuro  fuori  del  locale

macchine.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE A  PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2018

.3.4 Da ogni officina principale  dei  locali  macchine  devono

essere previsti due mezzi di sfuggita. Almeno uno di questi  percorsi

di sfuggita deve fornire una protezione antincendio continua  fino  a

un luogo sicuro posto al di fuori del locale macchine.

.4 In nessun caso gli ascensori debbono essere  considerati  come

uno dei mezzi di sfuggita prescritti.

.5 NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE

B DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 40 METRI:

.1 Le navi devono essere dotate di apparecchi  di  respirazione

per sfuggite  di  emergenza,  conformemente  al  codice  dei  sistemi

antincendio (Fire Safety Systems Code).

.2 Ciascuna zona  verticale  principale  deve  essere  dotata  di

almeno due apparecchi di respirazione di emergenza.

.3 Sulle navi che trasportano piu'  di  36  passeggeri,  ciascuna

zona verticale principale deve essere dotata  di  due  apparecchi  di

respirazione di emergenza aggiuntivi rispetto a quelli richiesti  dal

punto .5.2.

.4 Tuttavia, i punti .5.2 e .5.3 non si applicano ai cofani delle

scale che costituiscono zone  verticali  principali  individuali  ne'

alle zone verticali principali a prua e a poppa della nave,  che  non

contengono locali delle categorie 6, 7, 8 o 12 definite dalla  regola

II-2/B/4.

.5 All'interno dei locali macchine, pronti per  l'uso  in  luoghi

facilmente  visibili,   devono   essere   sistemati   apparecchi   di

respirazione di emergenza, che possano essere raggiunti rapidamente e

facilmente in qualsiasi momento in  caso  di  incendio.  L'ubicazione

degli apparecchi di respirazione di emergenza deve tenere conto della

disposizione  del  locale  macchine  e  del  numero  di  persone  che

normalmente vi lavorano.

.6 Viene fatto riferimento alle linee guida per  le  prestazioni,

la  sistemazione,  l'uso  e  la  manutenzione  degli  apparecchi   di

respirazione di emergenza (EEBD) di cui alla circolare MSC/Circ.  849

dell'IMO.

.7 Il numero  e  l'ubicazione  di  tali  apparecchi  deve  essere

indicata  sul  piano  antincendio  richiesto  in  base  alla   regola

II-2/A/13.

6-1 Percorsi di sfuggita nelle navi ro-ro da passeggeri (R 28-1)

.1 REQUISITI APPLICABILI ALLE  NAVI  RO-RO  DA  PASSEGGERI  NUOVE

DELLE CLASSI B, C e D + ALLE NAVI ESISTENTI RO-RO DA PASSEGGERI DELLA

CLASSE B

.1.1 Il presente punto si applica alle navi ro-ro  da  passeggeri

nuove delle classi B, C e D e alle navi esistenti ro-ro da passeggeri

della classe B.

.1.2 In tutti i corridoi  lungo  l'intero  percorso  di  sfuggita

verso i punti di  riunione  e  le  zone  di  imbarco,  devono  essere

predisposti, ove possibile senza soluzione di continuita',  corrimano

e  maniglie  cui  potersi  aggrappare.  I  corrimano  devono   essere

sistemati su ambo i lati dei corridoi longitudinali a  una  larghezza

superiore a 1,8 metri, e su entrambi i lati dei corridoi  trasversali

a una larghezza  superiore  a  1  metro.  Particolare  attenzione  va

prestata alla necessita' di attraversare  atri,  disimpegni  e  altri

spazi scoperti simili situati lungo i percorsi di sfuggita. Corrimano

e maniglie devono avere robustezza  sufficiente  da  resistere  a  un

carico orizzontale distribuito di 750 N/m2 applicato in direzione del

centro del corridoio o dello spazio scoperto,  nonche'  a  un  carico

verticale distribuito di 750 N/m2 verso il basso. Non  e'  necessario

che i due carichi siano applicati simultaneamente.

.1.3 I percorsi di sfuggita non devono essere ostruiti da mobilio

o altri ostacoli. Ad eccezione dei tavoli e delle sedie  che  possono

essere rimossi per creare spazio, gli armadi e altro mobilio  pesante

situati nei locali pubblici e lungo i  percorsi  di  sfuggita  devono

essere fissati al suolo per evitare che si spostino in caso di rollio

o sbandamento della nave. Dovranno essere fissati al  ponte  anche  i

rivestimenti di ponte. Durante la navigazione, i percorsi di sfuggita

devono essere mantenuti  sgombri  da  ostacoli,  quali  carrelli  per

addetti alle pulizie, letti, bagagli e scatoloni.

.1.4 Devono essere previsti percorsi di sfuggita da  ogni  locale

della nave di norma occupato a un punto di  riunione.  Tali  percorsi

devono consentire una via di sfuggita quanto piu'  diretta  possibile

verso i punti di riunione e devono essere provvisti  dei  pittogrammi

relativi ai mezzi  e  ai  dispositivi  di  salvataggio  adottati  con

risoluzione IMO A.760 (18) e successive modifiche.

.1.5 Nel caso di locali chiusi contigui a un ponte  scoperto,  le

aperture  fra  detti  locali  e  il  ponte  scoperto  devono   essere

utilizzabili, nella misura del possibile, come uscite di sicurezza.

.1.6 I ponti devono essere numerati consecutivamente a partire da

«1», in corrispondenza del cielo del doppio fondo o  del  ponte  piu'

basso. I numeri devono  essere  affissi,  in  maniera  visibile,  sui

pianerottoli delle scale o negli atri per gli ascensori. E' possibile

attribuire  un  nome  ai  ponti,  ma  questo  dovra'  essere   sempre

accompagnato dal rispettivo numero.

.1.7 Sulla porta all'interno di  ciascuna  cabina  e  nei  locali

pubblici  devono  essere  affisse  semplici  piante  schematiche  che

indichino,   con   dicitura   «vi   trovate   qui»,   la    posizione

dell'osservatore e, mediante frecce, i  percorsi  di  sfuggita.  Ogni

pianta deve indicare altresi' le direzioni di sfuggita e deve  essere

correttamente orientata in funzione della sua posizione rispetto alla

nave.

.1.8 Le porte delle cabine e del  salone  devono  potersi  aprire

dall'interno senza l'uso di chiavi. Analogamente, non  devono  essere

necessarie chiavi per aprire le porte lungo i  percorsi  di  sfuggita

previsti in direzione dell'uscita.

.2 REQUISITI APPLICABILI ALLE  NAVI  NUOVE  RO-RO  DA  PASSEGGERI

DELLE CLASSI B, C e D

.2.1 La parte inferiore delle paratie  e  delle  altre  divisioni

verticali disposte lungo i percorsi di sfuggita per un'altezza di 0,5

metri deve  poter  sostenere  un  carico  di  750  N/m2  in  modo  da

costituire un piano di calpestio della via di sfuggita  nel  caso  in

cui la nave si trovi ad ampi angoli di sbandamento.

.2.2 Il percorso di sfuggita dalle cabine ai cofani  delle  scale

deve essere quanto piu' diretto possibile e deve comportare un numero

minimo di  cambiamenti  di  direzione.  Non  deve  essere  necessario

attraversare la nave da un lato all'altro per raggiungere un percorso

di sfuggita. Non deve essere necessario salire o scendere piu' di due

ponti per raggiungere un punto di riunione o  un  ponte  scoperto  da

qualsiasi locale per passeggeri.

.2.3 Devono essere previsti percorsi di sfuggita esterni che  dai

ponti scoperti di cui al punto 2.2 conducano alle zone di imbarco sui

mezzi collettivi di salvataggio.

.3 REQUISITI APPLICABILI ALLE  NAVI  NUOVE  RO-RO  DA  PASSEGGERI

DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 1999

Nelle navi ro/ro da passeggeri nuove  delle  classi  B,  C  e  D,

costruite a partire dal 1° luglio 1999, i percorsi di sfuggita devono

essere concepiti in base a un'analisi dell'abbandono nave  sin  dalla

progettazione.  L'analisi  deve  essere  intesa  a  identificare   ed

eliminare, nella misura del possibile, i fenomeni di congestione  che

si possono verificare durante le fasi di  abbandono  della  nave  per

effetto del normale movimento dei passeggeri e dell'equipaggio  lungo

i percorsi di sfuggita o del fatto che l'equipaggio  debba  spostarsi

lungo questi  stessi  percorsi  in  senso  contrario  al  flusso  dei

passeggeri.  L'analisi  deve  altresi'  dimostrare  che  i  mezzi  di

sfuggita   sono   sufficientemente   flessibili   da    far    fronte

all'eventualita' che taluni percorsi,  punti  di  riunione,  zone  di

imbarco o mezzi collettivi di salvataggio possano non essere  agibili

in caso di incidente.

7. Attraversamenti e aperture nelle divisioni di classe A e B (R  30,

31)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Tutte le aperture nelle divisioni di classe A devono  essere

munite di mezzi di chiusura  permanentemente  collegati,  aventi  una

resistenza al fuoco almeno uguale  a  quella  delle  divisioni  sulle

quali sono sistemate.

.2 Tutte le porte, e i relativi telai, sistemati sulle  divisioni

di classe A, come pure  i  dispositivi  per  tenerle  chiuse,  devono

essere costruiti in maniera da offrire una resistenza al fuoco  e  al

passaggio del fumo e delle fiamme equivalenti, per quanto  possibile,

a quella delle paratie nelle quali le  porte  sono  installate.  Tali

porte e relativi telai devono essere in  acciaio  o  altro  materiale

equivalente. Non e' necessario coibentare le porte stagne.

.3 Ogni porta deve poter essere aperta e chiusa,  da  entrambi  i

lati della paratia, da una sola persona.

.4  Le  porte  tagliafuoco  situate  sulle  paratie  delle   zone

verticali principali e nei cofani delle scale,  diverse  dalle  porte

stagne a scorrimento con manovra meccanica e dalle porte  normalmente

bloccate, devono soddisfare i seguenti requisiti:

.1 Le porte devono essere a chiusura automatica,  in  grado  di

chiudersi con un angolo di inclinazione sfavorevole fino a  3,5°.  La

velocita' di chiusura deve, se necessario, poter  essere  controllata

in modo da scongiurare pericoli inutili. Nelle navi nuove,  le  porte

devono avere una velocita' di chiusura uniforme e non maggiore di 0,2

m/s e non minore di 0,1 m/s a nave dritta.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.2 Le porte a manovra meccanica o  a  scorrimento  comandate  a

distanza devono essere provviste di un allarme che entri in  funzione

almeno 5 secondi, ma non piu' di 10,  prima  che  la  porta  inizi  a

muoversi e che continui a suonare  fino  a  completa  chiusura  della

porta. Le porte che, secondo progetto, si riaprono venendo a contatto

con un oggetto posto sul loro percorso  devono  riaprirsi  in  misura

sufficiente a consentire un passaggio netto di almeno 0,75 metri,  ma

non superiore a 1 metro.

.3 Tutte le porte, tranne le porte tagliafuoco tenute normalmente

chiuse, devono poter essere manovrate automaticamente e  a  distanza,

insieme o a gruppi, da una stazione di  comando  centrale  presidiata

permanentemente e anche singolarmente da una posizione su entrambi  i

lati della porta. Il pannello di comando dei dispositivi  antincendio

deve indicare nella stazione centrale di comando presidiata  in  modo

continuativo se ciascuna  delle  porte  controllate  a  distanza  sia

chiusa. Il meccanismo di sgancio deve essere progettato in  modo  che

la porta si chiuda automaticamente in caso di avaria  al  sistema  di

comando o alla sorgente centrale  di  energia.  Gli  interruttori  di

sgancio devono avere  una  funzione  «on-off»  atta  ad  impedire  il

ripristino automatico dell'impianto. Non e' permessa  l'installazione

di ganci di ritenuta che non siano manovrabili  da  una  stazione  di

comando centrale.

.4 Gli accumulatori locali di energia  per  le  porte  a  manovra

meccanica devono essere sistemati  nelle  immediate  vicinanze  delle

porte, in modo da consentire la manovra  delle  stesse  almeno  dieci

volte (apertura e chiusura completa) utilizzando i comandi locali.

.5 Le porte a due battenti devono essere munite di un dispositivo

a chiavistello necessario per garantire la resistenza al  fuoco,  che

viene automaticamente attivato dalla manovra di sgancio della porta.

.6 Le porte a manovra  meccanica  e  a  chiusura  automatica  che

conducono direttamente ai locali di categoria speciale possono essere

sprovviste  degli  allarmi  e  meccanismi  di  sgancio   a   distanza

prescritti nei punti .4.2 e .4.3.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

Il seguente punto .4a sostituisce il punto .4:

.4a Le porte  tagliafuoco  situate  sulle  paratie  delle  zone

verticali principali e nei cofani delle scale,  diverse  dalle  porte

stagne a scorrimento con manovra meccanica e dalle porte  normalmente

bloccate, devono soddisfare i seguenti requisiti:

.1 Le porte devono essere a  chiusura  automatica,  in  grado  di

chiudersi con un angolo di inclinazione sfavorevole fino a 3,5°.

.2 Il tempo approssimativo di chiusura per le porte tagliafuoco a

cerniera non  deve  essere  superiore  a  40  secondi  e  non  essere

inferiore a 10 secondi dall'inizio del loro movimento a nave  dritta.

La velocita' uniforme approssimativa  per  la  chiusura  delle  porte

tagliafuoco a scorrimento non deve essere superiore a 0,2 m/s  e  non

inferiore a 0,1 m/s a nave dritta.

.3 Le porte devono essere dotate di un dispositivo di  sgancio  a

distanza dalla stazione di comando centrale continuamente presidiata,

azionabile contemporaneamente per tutte le porte o per  gruppi.  Esse

potranno  inoltre  poter  essere  sganciate  individualmente  da  una

posizione su entrambi i lati della porta. Gli interruttori di sgancio

devono avere una funzione «on-off» atta  ad  impedire  il  ripristino

automatico dell'impianto.

.4 Non e' permessa l'installazione di ganci di ritenuta  che  non

siano manovrabili da una stazione di comando centrale.

.5 Una porta chiusa a distanza dalla stazione di comando centrale

deve poter essere riaperta da entrambi i lati della porta  per  mezzo

di un comando locale.  Dopo  tale  apertura  locale,  la  porta  deve

chiudersi nuovamente in maniera automatica.

.6 Il  pannello  di  comando  dei  dispositivi  antincendio  deve

indicare nella  stazione  centrale  di  comando  presidiata  in  modo

continuativo se ciascuna  delle  porte  controllate  a  distanza  sia

chiusa.

.7 Il meccanismo di sgancio deve essere progettato in modo che la

porta si chiuda automaticamente in  caso  di  avaria  al  sistema  di

comando o alla sorgente centrale di energia.

.8 Gli accumulatori locali di energia  per  le  porte  a  manovra

meccanica devono essere sistemati  nelle  immediate  vicinanze  delle

porte, in modo da consentire la manovra  delle  stesse  almeno  dieci

volte (apertura e chiusura completa) utilizzando i comandi locali  in

caso di avaria dell'impianto di comando o della  principale  sorgente

di alimentazione.

.9 L'avaria dell'impianto di comando o della principale  sorgente

di alimentazione di  una  porta  non  deve  compromettere  il  sicuro

funzionamento delle altre porte.

.10 Le porte a scorrimento o ad azionamento meccanico manovrate a

distanza devono essere provviste di allarme acustico  che  suoni  per

almeno 5 secondi, ma non piu' di 10,  dopo  che  la  porta  e'  stata

azionata dalla stazione di comando centrale  e  prima  che  la  porta

cominci a muoversi e che continui a suonare fino a chiusura  completa

della porta stessa.

.11 Una porta progettata per riaprirsi quando viene in  contratto

con un oggetto sul suo percorso deve riaprirsi  di  non  piu'  di  un

metro dal punto del contatto.

.12  Le  porte  a  due  battenti  munite  di  un  dispositivo   a

chiavistello necessario per garantire la resistenza al fuoco,  devono

essere concepite in modo che il  chiavistello  venga  automaticamente

attivato dalla manovra di sgancio della porta.

.13 Le porte a manovra meccanica  e  a  chiusura  automatica  che

conducono direttamente ai locali di categoria speciale possono essere

sprovviste  degli  allarmi  e  meccanismi  di  sgancio   a   distanza

prescritti nei punti .3 e .10.

.14 I componenti dell'impianto di comando  locale  devono  essere

accessibili per la manutenzione e la regolazione; e

.15 le porte azionate meccanicamente devono essere  provviste  di

un impianto di comando di tipo approvato che deve essere in grado  di

funzionare in caso di incendio, conformemente alle  disposizioni  del

codice delle procedure per le prove antincendio (Fire Test Procedures

Code); l'impianto deve soddisfare i seguenti requisiti:

.15.1 l'impianto di comando deve essere in grado di  azionare  la

porta a una temperatura di  almeno  200  °C  per  almeno  60  minuti,

servito dall'alimentazione elettrica;

.15.2 l'alimentazione  per  tutte  le  altre  porte  non  toccate

dall'incendio non deve essere compromessa; e

.15.3 a temperature superiori a 200 °C l'impianto di comando deve

essere isolato automaticamente dall'alimentazione e  deve  essere  in

grado di mantenere la porta chiusa fino a una temperatura di 945 °C.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.5 I requisiti per la resistenza al fuoco  di  classe  A  delle

delimitazioni esterne di una  nave  non  devono  essere  applicati  a

divisioni in vetro, finestrini e portellini  di  murata,  purche'  la

regola 10 non prescriva che tali delimitazioni abbiano resistenza  al

fuoco di classe A. Allo stesso modo, i requisiti per la resistenza al

fuoco  di  classe  A  non  si  applicano  alle  porte  esterne  nelle

sovrastrutture e nelle tughe.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

Il seguente punto .5a sostituisce il punto .5:

.5a I requisiti per la resistenza al fuoco di  classe  A  delle

delimitazioni esterne di una  nave  non  devono  essere  applicati  a

divisioni in vetro, finestrini e portellini  di  murata,  purche'  la

regola 10 non prescriva che tali delimitazioni abbiano resistenza  al

fuoco di classe A.

I requisiti  per  la  resistenza  al  fuoco  di  classe  A  delle

delimitazioni esterne della nave non si applicano alle porte esterne,

eccetto che per le sovrastrutture e le  tughe  di  fronte  alle  aree

delle dotazioni di salvataggio, alle aree di imbarco e  di  riunione,

alle scale esterne e ai ponti scoperti utilizzati  come  percorsi  di

sfuggita. Le porte del cofano delle scale non e' necessario che siano

conformi a questo requisito.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.6 Eccetto che per  le  porte  stagne,  le  porte  stagne  alle

intemperie (le porte semi stagne), le porte che  conducono  al  ponte

scoperto e le porte che devono ragionevolmente essere stagne al  gas,

tutte le porte di classe A ubicate sulle scale, nei locali pubblici e

nelle paratie delle zone verticali principali in percorsi di sfuggita

devono essere dotate di portello autochiudente per  il  passaggio  di

manichette  di  materiale,  costruzione   e   resistenza   al   fuoco

equivalente a quelle della porta su cui e' installato Esso deve avere

un'apertura quadrata netta di 150 mm  con  la  porta  chiusa  e  deve

essere inserito nella parte inferiore della porta dal lato opposto  a

quello delle cerniere, oppure, nel caso di porte scorrevoli, dal lato

piu' vicino all'inizio dell'apertura della porta stessa.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.7 Per le porte e i relativi telai, sistemati su  divisioni  di

classe B, come pure per i dispositivi per tenerle chiuse, deve essere

previsto un meccanismo di chiusura che garantisca una  resistenza  al

fuoco  equivalente  a  quella  delle  divisioni  sulle   quali   sono

sistemate. Nella parte inferiore  di  dette  porte  possono  tuttavia

essere praticate  aperture  per  la  ventilazione.  Se  una  di  tali

aperture e' praticata su una porta o sotto di essa, la sua superficie

totale netta non deve essere superiore a 0,05 m2. In alternativa,  e'

consentita  una  condotta  non  combustibile  per  il   bilanciamento

dell'aria fatta passare tra la cabina e il corridoio e ubicata al  di

sotto dell'unita' sanitaria laddove  la  superficie  sezionale  della

condotta non superi 0,05 m2. Tutte le aperture  per  la  ventilazione

devono essere provviste di griglia di materiale non combustibile.  Le

porte devono essere di materiale non combustibile.

.7.1 Allo scopo di  ridurre  il  rumore,  l'amministrazione  puo'

approvare  come  equivalenti  porte  con   tamponi   acustici   della

ventilazione incorporati, con aperture in  basso  su  un  lato  della

porta ed in alto sull'altro, purche'  siano  rispettate  le  seguenti

disposizioni:

.1 l'apertura superiore  deve  essere  sempre  rivolta  verso  il

corridoio e deve essere  dotata  di  una  griglia  di  materiale  non

combustibile e di una serranda tagliafuoco automatica, che si  attivi

ad una temperatura di 70 °C circa;

.2 l'apertura inferiore deve essere  dotata  di  una  griglia  di

materiale non combustibile;

.3 le porte devono essere sottoposte a prova  conformemente  alla

risoluzione A.754 (18).

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.8 Le porte delle cabine sistemate su  divisioni  di  classe  B

devono essere a  chiusura  automatica.  Non  sono  ammessi  ganci  di

ritenuta.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.9 I requisiti per la resistenza al fuoco  di  classe  B  delle

delimitazioni esterne di una nave non vanno applicati alle  divisioni

in vetro, ai finestrini e ai portellini di murata. Allo stesso  modo,

i requisiti per la resistenza al fuoco di classe B non  si  applicano

alle porte esterne nelle sovrastrutture e nelle tughe.  Per  le  navi

che trasportano fino a 36 passeggeri, l'amministrazione  dello  Stato

di bandiera puo' permettere l'uso  di  materiali  combustibili  nelle

porte che separano le cabine dai  locali  sanitari  interni  come  le

docce.

8. Protezione delle scale e degli ascensori nei locali di alloggio  e

di servizio (R 29)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Tutte le scale devono essere di  acciaio,  con  struttura  a

telaio, eccetto nei casi in cui l'amministrazione autorizzi l'uso  di

altro materiale equivalente e devono essere racchiuse  con  divisioni

di classe A, con efficaci mezzi di chiusura per  tutte  le  aperture,

salvo le seguenti eccezioni:

.1 non e' necessario che una scala che mette in comunicazione due

soli interponti sia racchiusa in un cofano, purche' l'integrita'  del

ponte sia garantita da adeguate  paratie  o  porte  in  uno  dei  due

interponti. Quando una scala e' chiusa  da  un  solo  interponte,  il

cofano della scala deve essere protetto secondo le  tabelle  relative

ai ponti, di cui alle regole 4 e 5;

.2 in un locale pubblico possono  essere  sistemate  scale  senza

alcuna protezione purche' esse si trovino  completamente  all'interno

di tale locale.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.2 I cofani delle scale devono comunicare  direttamente  con  i

corridoi  e,  tenuto  conto  del  numero  di  persone   che   possono

utilizzarle  in  caso  di  emergenza,  devono  essere   di   ampiezza

sufficiente per evitare congestionamenti.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:  entro  il  perimetro  di  tali

cofani sono ammessi soltanto servizi igienici pubblici,  depositi  di

materiale non combustibile adibiti  a  deposito  per  dispositivi  di

sicurezza e banchi informazioni.

E' consentito un accesso diretto ai suddetti cofani di scale solo

a partire da locali pubblici, corridoi,  servizi  igienici  pubblici,

locali di categoria speciale,  dalle  scale  di  sfuggita  prescritte

dalla regola II-2/B/6-1.5 e da superfici esterne.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.3 I cofani degli ascensori devono essere costruiti in modo  da

impedire il passaggio di fumo e fiamme da un interponte  all'altro  e

devono essere provvisti di mezzi di  chiusura  tali  da  impedire  il

tiraggio di aria e fumo.

9 Impianti di ventilazione per navi  costruite  anteriormente  al  1°

gennaio 2018 (R 32)

9a Impianti di ventilazione delle navi

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2018

.1 Considerazioni generali

.1 Le condotte di ventilazione, comprese le condotte a singola  o

doppia  parete,  devono  essere  di  acciaio  o  di  altro  materiale

equivalente, ad eccezione dei soffietti flessibili di  lunghezza  non

superiore a 600 mm usati per collegare i  ventilatori  alle  condotte

nei locali che ospitano i condizionatori d'aria. Se non espressamente

disposto  altrimenti  al  paragrafo  .1.6,   ogni   altro   materiale

utilizzato per la costruzione delle condotte, compreso  l'isolamento,

deve essere di tipo non combustibile. Tuttavia, tronchi  di  condotta

di lunghezza non superiore a  2  m  e  aventi  una  superficie  della

sezione trasversale netta (per superficie della  sezione  trasversale

netta  si  intende,  anche  nel  caso  di  condotte  pre-isolate,  la

superficie  calcolata  sulla  base  della  dimensione  interna  della

condotta, escluso l'isolamento) non superiore a 0,02 m2,  non  devono

necessariamente essere di acciaio o di materiale equivalente, purche'

siano soddisfatte le seguenti condizioni:

.1  le   condotte   siano   in   materiale   non   combustibile

eventualmente rivestito all'interno e all'esterno di membrane con una

limitata attitudine alla propagazione della fiamma e, in  ogni  caso,

aventi un potere calorifico non superiore a 45 MJ/m2 della superficie

di materiale dello spessore scelto. Il potere calorifico deve  essere

calcolato    conformemente    alle     raccomandazioni     pubblicate

dall'Organizzazione  internazionale  per  la  standardizzazione,   in

particolare nella pubblicazione ISO 1716:2002, "Prove di reazione  al

fuoco per i prodotti da costruzione - Determinazione  del  calore  di

combustione";

.2 le condotte siano usate solamente nel tratto  terminale  del

dispositivo di ventilazione; nonche'

.3 le condotte siano sistemate a non meno di 600  mm,  misurati

sulla lunghezza della condotta stessa, da un'apertura su divisioni di

classe A o B, ivi incluse le soffittature continue di classe B.

.2 I seguenti dispositivi devono essere  sottoposti  a  prova  in

conformita' al codice delle procedure per le prove antincendio  (Fire

Test Procedures Code):

.1  serrande  tagliafuoco,   compresi   i   relativi   mezzi   di

azionamento, sebbene non sia necessaria una  prova  per  le  serrande

situate all'estremita' inferiore delle  condotte  di  estrazione  dai

fornelli delle cucine, le quali devono essere di acciaio e  in  grado

di arrestare l'aspirazione nella condotta, nonche'

.2 condotte che attraversano divisioni di classe  A,  sebbene  la

prova non  sia  prescritta  laddove  i  manicotti  di  acciaio  siano

direttamente uniti alle condotte di  ventilazione  mediante  raccordi

rivettati o avvitati oppure mediante saldatura.

.3 Le serrande tagliafuoco devono essere facilmente  accessibili.

Quando esse sono sistemate dietro soffittature o  rivestimenti,  tali

soffittature o rivestimenti devono essere provvisti di  portelli  per

ispezione contrassegnati  con  il  numero  di  identificazione  della

serranda tagliafuoco. Il numero  di  identificazione  della  serranda

tagliafuoco deve inoltre  essere  indicato  sui  comandi  a  distanza

eventualmente esistenti.

.4  Le  condotte  di  ventilazione  devono  essere  provviste  di

portelli per l'ispezione e la pulizia. Tali  portelli  devono  essere

situati in prossimita' delle serrande tagliafuoco.

.5 Le prese e gli scarichi principali di tutti  gli  impianti  di

ventilazione devono  poter  essere  chiusi  dall'esterno  dei  locali

ventilati.  I  dispositivi  di  chiusura  devono  essere   facilmente

accessibili e contrassegnati in modo  ben  visibile  e  permanente  e

devono indicare la propria attuale posizione operativa.

.6 Non e' ammesso l'uso di guarnizioni combustibili nei  raccordi

flangiati delle condotte di ventilazione in aperture entro i  600  mm

di divisioni di classe A o B  e  nelle  condotte  che  per  requisito

devono essere di classe A.

.7 Non sono ammesse aperture per la ventilazione o  condotte  per

il bilanciamento dell'aria tra due  locali  chiusi,  fatte  salve  le

eccezioni consentite dalla regola II-2/B/7.7.

.2 Disposizione delle condotte

.1  Gli  impianti  di  ventilazione  per  i  locali  macchine  di

categoria A, i locali per veicoli,  i  locali  ro-ro,  le  cucine,  i

locali di categoria speciale e i locali per il carico  devono  essere

separati gli uni dagli altri e dagli  impianti  di  ventilazione  che

servono altri locali. Gli impianti di ventilazione  delle  cucine  su

navi da passeggeri che trasportano fino a  36  passeggeri,  tuttavia,

non  devono  essere  totalmente  separati  dagli  altri  impianti  di

ventilazione,  ma  possono  essere  serviti  da   condotte   separate

derivanti da una unita' di ventilazione che serve  altri  locali.  In

tal caso  deve  essere  installata  una  serranda  tagliafuoco  nella

condotta  di  ventilazione  della   cucina   vicino   all'unita'   di

ventilazione.

.2 Le condotte di ventilazione che  servono  locali  macchine  di

categoria A, cucine, locali per autoveicoli, locali ro-ro o locali di

categoria speciale non devono attraversare locali di  alloggio  e  di

servizio ne' stazioni di comando, a meno che non siano conformi  alle

condizioni specificate al paragrafo.2.4.

.3 Le condotte di  ventilazione  dei  locali  di  alloggio  e  di

servizio o delle stazioni di comando non devono  attraversare  locali

macchine di categoria A, cucine, locali per autoveicoli, locali ro-ro

o locali di categoria speciale, a meno che non  siano  conformi  alle

disposizioni del paragrafo.2.4.

.4 Conformemente a quanto consentito ai  paragrafi.2.2  e.2.3  le

condotte devono essere:

.1.1 costruite in acciaio con uno spessore di almeno 3 mm per  le

condotte  aventi  una  superficie  della  sezione  trasversale  netta

inferiore a 0,075  m2,  almeno  4  mm  per  le  condotte  aventi  una

superficie della sezione trasversale netta compresa tra  0,075  m2  e

0,45 m2 e almeno 5 mm per le condotte  aventi  una  superficie  della

sezione trasversale netta superiore a 0,45 m2;

.1.2 sostenute e irrobustite in modo adeguato;

.1.3 provviste di serrande tagliafuoco automatiche nei pressi del

punto di attraversamento del ponte o della paratia; nonche'

.1.4 isolate conformemente  allo  standard  di  classe  A-60  dal

confine dei locali serviti fino a un punto distante almeno 5 metri da

ogni serranda tagliafuoco;

oppure

.2.1 costruite in acciaio in conformita' di  quanto  previsto  ai

paragrafi .2.4.1.1 e .2.4.1.2; nonche'

.2.2 isolate conformemente allo standard  di  classe  A-60  lungo

tutti i locali attraversati, fatta  eccezione  per  le  condotte  che

attraversano locali di categoria (9)  o  (10),  cosi'  come  definiti

dalla regola II-2/B/4.2.2.

.5 Ai  fini  descritti  ai  paragrafi  .2.4.1.4  e  .2.4.2.2,  le

condotte devono essere isolate su tutta la superficie  esterna  della

sezione trasversale. Le condotte che sono al di fuori ma adiacenti al

locale specificato e condividono con esso una o piu'  superfici  sono

considerate come attraversanti il locale specificato e devono  essere

isolate per tutta la superficie  condivisa  con  il  locale  per  una

distanza eccedente  di  450  mm  la  condotta  [uno  schema  di  tale

disposizione  e'  contenuto  nelle  interpretazioni  unificate  della

convenzione SOLAS, al capitolo II-2 (MSC.1/Circ.1276)].

.6  Quando,  per  necessita',  una   condotta   di   ventilazione

attraversa una divisione di zone verticali  principali,  vicino  alla

divisione deve essere installata una serranda tagliafuoco automatica.

Tale serranda deve anche poter essere chiusa a  mano  da  entrambi  i

lati della divisione. Il luogo di azionamento deve essere  facilmente

accessibile e contrassegnato in modo chiaro e visibile. Il tronco  di

condotta situato tra la divisione e la serranda deve essere costruito

in acciaio in conformita' ai paragrafi .2.4.1.1 e .2.4.1.2 e  isolato

per almeno lo stesso grado di resistenza  al  fuoco  delle  divisioni

attraversate. La serranda deve essere munita, almeno sul  lato  della

divisione, di un  indicatore  ben  visibile  che  mostri  la  propria

attuale posizione operativa.

.3  Particolari   relativi   alle   serrande   tagliafuoco   e   agli

attraversamenti delle condotte

.1 Le condotte che attraversano  divisioni  di  classe  A  devono

soddisfare i seguenti requisiti:

.1 Se una condotta ricoperta di piastre  metalliche  sottili  e

avente  una  superficie  della  sezione  trasversale  netta  pari   o

inferiore a 0,02 m2 attraversa una divisione di classe A,  l'apertura

deve essere rivestita di un manicotto di acciaio  dello  spessore  di

almeno 3 mm e di lunghezza pari ad  almeno  200  mm,  preferibilmente

suddiviso in 100 mm su ciascun lato della  paratia  o,  nel  caso  di

ponte,  interamente  sistemato   sul   lato   inferiore   dei   ponti

attraversati;

.2 Se una condotta di ventilazione avente una superficie  della

sezione trasversale netta superiore a 0,02 m² ma inferiore a 0,075 m²

attraversa  una  divisione  di  classe  A,  l'apertura  deve   essere

rivestita con manicotti di acciaio. Le condotte e i manicotti  devono

avere uno spessore di almeno 3 mm e una lunghezza di almeno  900  mm.

Quando  attraversano  le  paratie,  la  loro  lunghezza  deve  essere

preferibilmente suddivisa in 450 mm su ciascun  lato  della  paratia.

Tali condotte,  o  i  manicotti  che  le  contornano,  devono  essere

rivestiti con coibentazione tagliafuoco. La coibentazione deve  avere

almeno lo  stesso  grado  di  resistenza  al  fuoco  della  divisione

attraversata dalla condotta; nonche'

.3 devono essere provviste di serrande tagliafuoco  automatiche

tutte le condotte aventi una  superficie  della  sezione  trasversale

netta superiore a 0,075 m² che attraversino divisioni  di  classe  A.

Ogni serranda deve essere sistemata in  prossimita'  della  divisione

attraversata e il tronco di condotta situato tra  la  serranda  e  la

divisione attraversata deve essere costruito in acciaio conformemente

a quanto previsto ai  paragrafi  .2.4.2.1  e  .2.4.2.2.  La  serranda

tagliafuoco  deve  essere  automatica  e  deve  poter  essere  chiusa

manualmente da entrambi i lati  della  divisione;  La  serranda  deve

essere munita di un indicatore ben visibile  che  mostri  la  propria

attuale posizione operativa. Tuttavia  le  serrande  tagliafuoco  non

sono prescritte nel caso in cui le condotte passino attraverso locali

delimitati da divisioni di  classe  A,  senza  servire  tali  locali,

purche' le condotte abbiano lo stesso grado di  resistenza  al  fuoco

delle divisioni attraversate.  Una  condotta  avente  una  superficie

della sezione trasversale  superiore  a  0,075  m²  non  deve  essere

suddivisa in tronchi di condotta al punto di attraversamento  di  una

divisione di classe A per  essere  poi  riassemblata  nella  condotta

originale al di la' del punto di attraversamento;  cio'  permette  di

evitare l'installazione  della  serranda  prescritta  dalla  presente

disposizione.

.2 Le  condotte  di  ventilazione  aventi  una  superficie  della

sezione trasversale netta eccedente 0,02 m² che attraversano  paratie

di   classe   B   devono   essere   rivestite,   in    corrispondenza

dell'attraversamento, con manicotti di acciaio  aventi  lunghezza  di

900 mm, preferibilmente suddivisi in 450 mm  su  ciascun  lato  della

paratia.

.3 Tutte le serrande tagliafuoco  devono  poter  essere  azionate

manualmente. Le serrande  devono  essere  munite  di  un  dispositivo

meccanico di rilascio o, alternativamente, essere chiuse  tramite  un

sistema elettrico, idraulico o pneumatico. Tutte le  serrande  devono

poter essere azionate manualmente su entrambi i lati della divisione.

Le  serrande  tagliafuoco  automatiche,  comprese  quelle  dotate  di

azionamento a distanza, devono disporre di un meccanismo di sicurezza

(fail-safe) che chiuda la serranda in caso di incendio anche  qualora

si verifichi una perdita di alimentazione elettrica  o  di  pressione

idraulica o pneumatica. Le serrande tagliafuoco azionate  a  distanza

devono poter essere riaperte manualmente.

.4 Impianti di ventilazione per le navi da passeggeri che trasportano

piu' di 36 passeggeri

.1 Oltre alle prescrizioni di cui ai punti .1,.2 e .3, l'impianto

di ventilazione di una nave da passeggeri che trasporta  piu'  di  36

passeggeri deve soddisfare anche i seguenti requisiti:

.1 In genere, i ventilatori devono essere disposti in modo che le

condotte dirette ai vari locali rimangano entro uno stesso  corridoio

verticale principale.

.2 I cofani delle scale devono essere serviti da  un  sistema  di

condotte e di ventilatori (di estrazione e di mandata) indipendente e

separato dai locali serviti dall'impianto di ventilazione.

.3 A prescindere dalla sua sezione, una condotta che  serve  piu'

di un locale di alloggio, locale di servizio o stazione di comando in

interponte, deve essere munita di una serranda tagliafumo  automatica

posizionata all'altezza  dell'attraversamento  di  ciascun  ponte  di

detti locali, la quale deve anche poter essere chiusa manualmente dal

ponte protetto posto  al  di  sopra  della  serranda  stessa.  Se  un

ventilatore serve piu' di un locale in  interponte  tramite  condotte

separate, tutte  posizionate  sullo  stesso  corridoio  verticale  ma

ciascuna  dedicata  a  un  singolo  locale  in  interponte,  ciascuna

condotta deve essere provvista di una serranda tagliafumo azionata  a

mano e posizionata nei pressi del ventilatore.

.4  Laddove  necessario,  le  condotte  verticali  devono  essere

coibentate come prescritto dalle  tabelle  4.1  e  4.2.  Le  condotte

devono essere coibentate come prescritto per i ponti posizionati  tra

lo spazio da esse servito e i locali considerati, a seconda del caso.

.5 Condotte di estrazione dai fornelli delle cucine

.1 Requisiti per le navi da passeggeri che trasportano piu' di 36

passeggeri

.1 Oltre alle prescrizioni di cui ai paragrafi  .1,.2  e  .3,  le

condotte di  estrazione  dai  fornelli  delle  cucine  devono  essere

costruite a norma di quanto previsto ai paragrafi .2.4.2.1 e .2.4.2.2

e isolate conformemente allo standard di classe A-60 nei  tratti  che

attraversano locali di alloggio e di servizio o stazioni di  comando.

Esse devono essere inoltre provviste di:

.1 un filtro del grasso che si possa smontare facilmente  per  la

pulizia, a meno che non  venga  installato  un  impianto  alternativo

approvato di rimozione del grasso;

.2 una serranda tagliafuoco  sistemata  all'estremita'  inferiore

della  condotta,  all'incrocio  tra  la  condotta  e  la   cappa   di

aspirazione, che sia azionata automaticamente  e  a  distanza  e,  in

aggiunta, di una serranda tagliafuoco azionata a distanza e sistemata

all'estremita' superiore vicino allo scarico della condotta;

.3 un dispositivo fisso di estinzione del fuoco all'interno della

condotta. Gli impianti di  estinzione  devono  essere  conformi  alle

raccomandazioni pubblicate dall'Organizzazione internazionale per  la

standardizzazione, in particolare nella pubblicazione ISO  15371:2009

«Navi e tecnologie marine - impianti di estinzione degli incendi  per

la protezione delle attrezzature nelle cucine di bordo»;

.4  dispositivi  di  comando  a  distanza,  da  sistemare  vicino

all'entrata ma al di fuori della cucina, per arrestare i  ventilatori

di estrazione e di mandata e per azionare le serrande tagliafuoco  di

cui al paragrafo .5.1.1.2 e l'impianto  di  estinzione  incendi.  Nel

caso in cui sia installato un impianto di ventilazione con branchetti

di derivazione, devono  essere  previsti  dispositivi  di  comando  a

distanza, disposti come indicato sopra, per la chiusura  di  tutti  i

branchetti dell'impianto che effettuano  l'estrazione  attraverso  la

stessa condotta principale  prima  che  nell'impianto  venga  immesso

l'agente estinguente; nonche'

.5 portelli per l'ispezione e la pulizia, opportunamente ubicati,

di cui uno sistemato nei pressi del ventilatore di estrazione  e  uno

all'estremita' inferiore, dove si accumula il grasso.

.2 Le condotte di estrazione dai fornelli di cucine installate su

ponti scoperti devono essere conformi a quanto previsto al  paragrafo

.5.1.1, a seconda dei casi, se  attraversano  locali  di  alloggio  o

locali contenenti materiali combustibili.

.2 Requisiti per le navi da passeggeri  che  trasportano  fino  a  36

passeggeri

Se attraversano locali di alloggio o locali contenenti  materiali

combustibili, le condotte di estrazione dai fornelli delle cucine  di

bordo devono essere costruite  conformemente  a  quanto  previsto  ai

paragrafi .2.4.1.1 e  .2.4.1.2.  Ogni  condotta  di  estrazione  deve

essere provvista di:

.1 un filtro del grasso che possa essere smontato facilmente  per

la pulizia;

.2  una  serranda  tagliafuoco  azionata  automaticamente   e   a

distanza,  sistemata   all'estremita'   inferiore   della   condotta,

all'incrocio tra  la  condotta  e  la  cappa  di  aspirazione  e,  in

aggiunta, di una serranda tagliafuoco azionata a distanza e sistemata

all'estremita' superiore vicino allo scarico della condotta;

.3 dispositivi azionabili dall'interno della cucina per arrestare

i ventilatori di estrazione e di mandata; nonche'

.4 un dispositivo fisso di estinzione del fuoco all'interno della

condotta.

.6 Sale di ventilazione che servono locali macchine di  categoria

A in cui sono alloggiate macchine a combustione interna

.1 Se una sala di ventilazione serve solamente un siffatto locale

macchine adiacente e non vi e' alcuna divisione  antincendio  tra  il

locale di  ventilazione  e  il  locale  macchine,  i  dispositivi  di

chiusura della condotta o delle condotte di ventilazione che  servono

il locale macchine devono essere collocati al di fuori del locale  di

ventilazione e del locale macchine.

.2 Se una sala di ventilazione serve un siffatto locale  macchine

ma anche altri locali ed e' separata dalla sala macchine tramite  una

divisione di classe A-0, compresi gli attraversamenti, i  dispositivi

di chiusura della condotta  o  delle  condotte  di  ventilazione  del

locale  macchine  possono  essere  collocati  dentro  il  locale   di

ventilazione.

.7 Impianti di ventilazione  per  le  lavanderie  delle  navi  da

passeggeri che trasportano piu' di 36 passeggeri

Le  condotte  di  estrazione  di  locali  quali   lavanderie   ed

essiccatoi di categoria  (13),  definiti  alla  regola  II-2/B/4.2.2,

devono essere muniti di:

.1 filtri che possano essere smontati facilmente per la pulizia;

.2 una serranda tagliafuoco  sistemata  all'estremita'  inferiore

della condotta, che sia azionabile automaticamente e a distanza;

.3 dispositivi di comando a distanza per arrestare i  ventilatori

di estrazione e di mandata dall'interno dei locali e per azionare  le

serrande tagliafuoco di cui al paragrafo .7.2; nonche'

.4  portelli  per  l'ispezione  e  la   pulizia,   opportunamente

ubicati.»;

.1 Navi che trasportano piu' di 36 passeggeri

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 L'impianto di ventilazione deve essere anche conforme, oltre

che al punto 1 della regola II/32 della convenzione SOLAS  del  1974,

quale in vigore al 17 marzo 1998, anche ai punti da .2.2 a .2.6, .2.8

e .2.9 della presente regola.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.2 In genere, i ventilatori devono essere disposti in modo  che

le condotte dirette ai vari locali rimangano dentro  la  stessa  zona

verticale principale.

.3 Quando impianti di  ventilazione  attraversano  ponti,  devono

essere prese misure, in aggiunta a quelle relative alla resistenza al

fuoco dei ponti prescritte dalla regola II-2/A/12.1, per  ridurre  la

probabilita' che fumo e gas caldi passino da un interponte a un altro

attraverso l'impianto. In aggiunta ai requisiti di  coibentazione  di

cui  alla  presente  regola,  le  condotte  verticali  devono  essere

eventualmente coibentate come  prescritto  dalle  pertinenti  tabelle

della regola 4.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.4 Le condotte di ventilazione  devono  essere  costruite  con  i

seguenti materiali:

.1 le condotte di sezione non inferiore a 0,075  m2  e  tutte  le

condotte verticali che servono piu' di un  interponte  devono  essere

costruite in acciaio o altro materiale equivalente;

.2 le condotte di sezione inferiore a  0,075  m2,  diverse  dalle

condotte verticali di cui al punto .1.4.1,  devono  essere  costruite

con materiali non combustibili; qualora  tali  condotte  attraversino

divisioni di classe A o B, deve essere posta  particolare  attenzione

per assicurare la resistenza al fuoco delle divisioni;

.3 piccoli tronchi di condotte, non eccedenti di norma 0,02 m2 in

sezione ne'  2  metri  in  lunghezza,  possono  essere  di  materiale

combustibile, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:

.1 la condotta sia costruita con un materiale a basso rischio  di

incendio  a  soddisfazione  dell'amministrazione   dello   Stato   di

bandiera;

.2 la condotta sia utilizzata soltanto  all'estremita'  terminale

dell'impianto di ventilazione;

.3 la condotta non sia sistemata a meno di 600 mm, misurati lungo

la sua lunghezza, da un attraversamento di divisione di classe A e B,

ivi comprese le soffittature continue di classe B.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

Il seguente punto .1a sostituisce il punto .1:

.1a la condotta deve essere di un materiale con  proprieta'  di

limitata propagazione della fiamma.

.5 cofani delle scale devono essere  ventilati  e  devono  essere

protetti  soltanto  da  un  impianto  indipendente  di   condotte   e

ventilatori che non serve altri locali.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.6 Tutti gli impianti di ventilazione meccanica, eccetto quelli

che servono i locali da carico  e  i  locali  macchine,  e  qualunque

impianto di ventilazione alternativo che possa essere  prescritto  in

applicazione del  punto  .9.2.6,  devono  essere  muniti  di  comandi

raggruppati in modo che tutti i ventilatori possano essere  arrestati

da uno qualsiasi di due posti  diversi  distanti  tra  loro  il  piu'

possibile. I comandi previsti per la ventilazione meccanica che serve

i locali macchine devono anch'essi  essere  raggruppati  in  modo  da

poter essere manovrati da due posizioni, una delle  quali  esterna  a

detti locali. I ventilatori degli impianti di ventilazione  meccanica

che servono i locali da carico devono essere  tali  da  poter  essere

arrestati da una posizione sicura situata all'esterno di tali locali.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.7 Qualora locali pubblici contenenti  materiali  combustibili,

come ad esempio mobili, e locali  chiusi,  come  ad  esempio  negozi,

uffici e ristoranti si estendano per tre o  quattro  ponti  scoperti,

tali  locali  pubblici  devono  essere  dotati  di  un  impianto   di

estrazione  dei  fumi.  Detto  impianto  di  estrazione  deve  essere

attivato dall'impianto di rilevazione dei  fumi  prescritto,  e  deve

poter essere  comandato  manualmente.  I  ventilatori  devono  essere

dimensionati in modo tale che l'intero  volume  compreso  nel  locale

possa essere esaurito in 10 minuti o meno.

.8 Le condotte di ventilazione devono  essere  provviste,  quando

ragionevole e  praticabile,  di  portelli  per  ispezione  e  pulizia

sistemati in posizioni idonee.

.9 Le condotte di estrazione dai fornelli delle cucine in cui  si

possono eventualmente accumulare grasso o unto  devono  soddisfare  i

requisiti di cui ai punti .9.2.3.2.1 e  .9.2.3.2.2  e  devono  essere

provviste di:

.1 un filtro del grasso che si possa smontare facilmente  per  la

pulizia, a meno che non  venga  installato  un  impianto  alternativo

approvato di rimozione del grasso;

.2 una serranda tagliafuoco  sistemata  all'estremita'  inferiore

della condotta, che sia azionabile automaticamente e  a  distanza  e,

inoltre, una serranda tagliafuoco manovrata a  distanza  e  sistemata

all'estremita' superiore della condotta;

.3 un mezzo fisso per  spegnere  un  incendio  all'interno  della

condotta;

.4  dispositivi  di  comando  a  distanza,  da  sistemare  vicino

all'entrata della cucina, per arrestare i ventilatori di estrazione e

di mandata, per azionare le serrande tagliafuoco di cui al punto .2 e

l'impianto di estinzione incendi; nel caso in cui sia  installato  un

impianto di ventilazione con branchetti di derivazione, devono essere

previsti mezzi per la chiusura di tutti  i  branchetti  dell'impianto

che effettuano l'estrazione attraverso la stessa condotta  principale

prima che nell'impianto venga immesso l'agente estinguente; e

.5 portelli per ispezione e per pulizia opportunamente ubicati.

.2 Navi che trasportano fino a 36 passeggeri

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Le condotte di ventilazione devono essere di  materiale  non

combustibile. Tuttavia piccoli tronchi di condotta, non eccedenti  di

norma 0,02 m2 in sezione, ne' 2 metri in lunghezza, possono essere di

materiale  combustibile  purche'  siano   soddisfatte   le   seguenti

condizioni:

.1 il tronco  di  condotta  sia  costruito  con  un  materiale  a

limitato rischio di incendio,  a  soddisfazione  dell'amministrazione

dello Stato di bandiera;

.2 il tronco di condotta sia usato soltanto nel tratto  terminale

del dispositivo di ventilazione;

.3 il tronco di condotta sia sistemato a  non  meno  di  600  mm,

misurati lungo la sua  lunghezza,  da  un'apertura  su  divisioni  di

classe A o B, ivi incluse le soffittature continue di classe B.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

Il seguente punto .1a sostituisce il punto .1:

.1a dette condotte devono essere di materiale avente proprieta'

di limitata propagazione della fiamma.

.2a Nel caso in cui condotte  di  ventilazione  con  una  sezione

trasversale netta eccedente 0,02 m2 attraversino paratie o  ponti  di

classe A, l'apertura deve  essere  contornata  con  un  manicotto  di

acciaio, ad eccezione del caso in cui le condotte che attraversano le

paratie o i ponti sono di acciaio in  vicinanza  dell'attraversamento

del  ponte  o  della  paratia.  Tali  condotte  e  manicotti   devono

soddisfare i seguenti requisiti:

.1 i manicotti devono avere uno spessore di almeno  3  mm  e  una

lunghezza di  almeno  900  mm.  Nell'attraversare  le  paratie,  tale

lunghezza deve essere preferibilmente suddivisa in 450 mm su  ciascun

lato della paratia; tali condotte, o i manicotti che  le  contornano,

devono   essere   rivestiti   con   coibentazione   tagliafuoco.   La

coibentazione deve avere almeno lo  stesso  grado  di  resistenza  al

fuoco della paratia o del ponte attraversati dalla condotta;

.2 le condotte aventi una sezione trasversale netta  superiore  a

0,075 m2, oltre a rispondere alle disposizioni  del  punto  .9.2.2.1,

devono  essere  provviste  di  serrande  tagliafuoco;   la   serranda

tagliafuoco  deve  essere  automatica  e  deve  poter  essere  chiusa

manualmente da entrambi i lati della paratia o del ponte; la serranda

deve essere provvista di un indicatore che segnali  se  e'  aperta  o

chiusa. Tuttavia le serrande tagliafuoco non sono prescritte nel caso

in cui le condotte passino attraverso locali delimitati da  divisioni

di classe A, senza servire tali locali, purche' le  condotte  abbiano

lo stesso grado di resistenza al fuoco delle divisioni  attraversate.

Le serrande tagliafuoco devono essere facilmente  accessibili.  Nelle

navi nuove delle classi B, C e D, costruite a partire dal 1°  gennaio

2003, in cui le serrande  tagliafuoco  vengono  sistemate  dietro  le

soffittature o  i  rivestimenti,  tali  soffittature  o  rivestimenti

devono essere provvisti di un portello di ispezione munito  di  targa

con il numero  di  identificazione  della  serranda  tagliafuoco;  il

numero di identificazione della  serranda  tagliafuoco  deve  inoltre

essere apposto sui comandi a distanza eventualmente previsti.

.2b Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite  a  partire

dal 1° gennaio 2003 o dopo tale data, in  cui  una  stretta  condotta

ricoperta da piastre  metalliche  la  cui  superficie  della  sezione

trasversale pari o inferiore a 0,02 m2 attraversa paratie o ponti  di

classe A, l'apertura  deve  essere  rivestita  con  un  manicotto  di

acciaio dello spessore di almeno 3 mm e di lunghezza pari  ad  almeno

200 mm, preferibilmente suddivisa in 100 mm  su  ciascun  lato  della

paratia o,  nel  caso  del  ponte,  interamente  sistemato  sul  lato

inferiore dei ponti forati.

.3 Le condotte  di  ventilazione  che  servono  locali  macchine,

cucine, locali per autoveicoli, locali da carico ro-ro  o  locali  di

categoria speciale non devono attraversare locali di  alloggio  e  di

servizio ne' stazioni di comando, ad eccezione del caso in  cui  esse

sono conformi alle condizioni  specificate  nei  seguenti  punti:  da

.9.2.3.1.1 a .9.2.3.1.4 o .9.2.3.2.1 e .9.2.3.2.2:

.1.1 essere costruite in acciaio e avere rispettivamente spessore

di 3 mm, per condotte aventi lato maggiore o diametro sino a 300  mm,

e spessore di 5 mm, per condotte  aventi  lato  maggiore  o  diametro

uguali o superiori a 760 mm; se il lato maggiore o il  diametro  sono

compresi tra 300 mm e 760 mm, lo spessore della condotta deve  essere

determinato mediante interpolazione lineare;

.1.2 essere adeguatamente irrobustite e sostenute;

.1.3 essere provviste di serrande tagliafuoco automatiche  vicino

all'attraversamento del ponte o della paratia; e

.1.4 essere coibentate conformemente ai  requisiti  della  classe

A-60, dai locali macchine, dalle cucine, dai locali autoveicoli,  dai

locali a carico ro-ro e dai locali di categoria speciale, fino  a  un

punto distante almeno 5 metri oltre ogni serranda tagliafuoco;

oppure

.2.1  essere  costruite  in  acciaio  in  conformita'  di  quanto

previsto ai punti .9.2.3.1.1 e .9.2.3.1.2; e

.2.2 essere coibentate conformemente ai  requisiti  della  classe

A-60 nei locali di  alloggio  e  di  servizio  o  nelle  stazioni  di

comando.

Gli attraversamenti di divisioni  di  zone  verticali  principali

devono soddisfare anche le disposizioni del punto .9.2.8.

Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite a  partire  dal

1° gennaio 2003, gli impianti di ventilazione per i  locali  macchine

di categoria A, i locali per veicoli, i locali ro-ro,  le  cucine,  i

locali di categoria speciale e i locali  per  il  carico  devono,  in

generale, essere separati gli uni dagli altri nonche' dagli  impianti

di ventilazione che servono altri  locali.  Eccezion  fatta  per  gli

impianti di ventilazione delle  cucine  su  navi  da  passeggeri  che

trasportano fino a 36 passeggeri, che non  devono  essere  totalmente

separati, ma possono essere serviti da condotte separate derivanti da

una unita' di ventilazione che serve altri  locali.  Deve  essere  in

ogni caso installata  una  serranda  tagliafuoco  nella  condotta  di

ventilazione della cucina vicino all'unita' di ventilazione.

.4 Le condotte di ventilazione che servono i locali di alloggio e

di servizio o le stazioni di comando non devono  attraversare  locali

macchine, cucine, locali per autoveicoli, locali da  carico  ro-ro  o

locali di categoria speciale, a meno  che  non  siano  conformi  alle

condizioni specificate nei seguenti punti: da .9.2.4.1.1 a .9.2.4.1.3

o .9.2.4.2.1. e .9.2.4.2.2:

.1.1 nel caso in cui attraversino un locale macchine, una cucina,

un locale per autoveicoli, un locale da carico ro-ro o un  locale  di

categoria speciale, devono essere costruite in acciaio  conformemente

ai punti .9.2.3.1.1 e .9.2.3.1.2, e

.1.2 devono essere installate serrande tagliafuoco automatiche in

prossimita' delle delimitazioni attraversate; e

.1.3     deve     essere     mantenuta,     in     corrispondenza

dell'attraversamento della paratia o  del  ponte,  la  resistenza  al

fuoco del locale macchine, della cucina, del locale per  autoveicoli,

del locale da carico ro-ro o del locale di categoria speciale;

oppure

.2.1 nel caso in cui attraversino un locale macchine, una cucina,

un locale per autoveicoli, un locale da carico ro-ro o un  locale  di

categoria speciale, devono essere costruite in acciaio  conformemente

ai punti .9.2.3.1.1 e .9.2.3.1.2, e

.2.2 devono essere coibentate conformemente  ai  requisiti  della

classe A-60 quando attraversano il locale  macchine,  la  cucina,  il

locale per autoveicoli, il locale da carico  ro-ro  o  il  locale  di

categoria speciale.

Gli attraversamenti di divisioni  di  zone  verticali  principali

devono soddisfare anche le disposizioni del punto .9.2.8.

.5 Le condotte di ventilazione  aventi  una  sezione  trasversale

netta eccedente 0,02 m2 che attraversino paratie di classe  B  devono

essere  contornate,  in  corrispondenza   dell'attraversamento,   con

manicotti  di  acciaio  aventi  lunghezza  di   900   mm   suddivisi,

preferibilmente, in 450 mm su ciascun lato della paratia.

.6 Tali manicotti possono essere omessi  se  la  condotta  e'  di

acciaio per tutta la suddetta lunghezza. Devono essere adottati tutti

i possibili provvedimenti per far si' che nelle stazioni  di  comando

situate fuori dei locali macchine la ventilazione, la  visibilita'  e

l'assenza di fumo siano assicurate in modo che, in caso di  incendio,

le macchine e le apparecchiature in  esse  contenute  possano  essere

ispezionate e continuino a  funzionare  regolarmente.  Devono  essere

previsti mezzi alternativi e separati  per  la  mandata  di  aria  in

questi locali. Le prese d'aria dei due mezzi di mandata devono essere

disposte in modo che sia ridotto al minimo il rischio  di  immissione

di fumo contemporaneamente dalle due prese d'aria. Tali  disposizioni

possono non essere applicate alle stazioni di  comando  poste  su  un

ponte scoperto, o che si affaccino su un ponte scoperto, o  nel  caso

in cui i mezzi di chiusura locali abbiano un'efficacia equivalente.

.7 Le condotte di estrazione dai  fornelli  delle  cucine  devono

essere costituite da divisioni di classe A ove attraversino locali di

alloggio o locali contenenti materiali combustibili. Ogni condotta di

estrazione deve essere provvista di:

.1 un filtro del grasso che possa  smontarsi  facilmente  per  la

pulizia;

.2 una  serranda  tagliafuoco  situata  all'estremita'  inferiore

della condotta;

.3 dispositivi azionabili dall'interno della cucina per arrestare

i ventilatori di estrazione; e

.4  un  mezzo  fisso  d'estinzione  incendi   all'interno   della

condotta.

.8  Quando,  per  necessita',  una   condotta   di   ventilazione

attraversa una divisione di zone verticali  principali,  deve  essere

installata vicino alla paratia una serranda  tagliafuoco  a  chiusura

automatica di sicurezza in caso di avaria (fail-safe). Tale  serranda

deve anche poter essere chiusa con manovra a braccia  da  entrambi  i

lati della divisione. La posizione di manovra deve essere  facilmente

accessibile e marcata con colore rosso riflettente la luce. Il tratto

di condotta situato tra la divisione e la  serranda  deve  essere  in

acciaio o in altro materiale equivalente e deve  avere  eventualmente

un grado di coibentazione conforme  alle  disposizioni  della  regola

II-2/A/12.1. La serranda deve essere munita, almeno  sul  lato  della

paratia, di un indicatore ben visibile che mostri se la  serranda  e'

in posizione aperta.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.9 Le prese e gli scarichi principali di tutti gli impianti  di

ventilazione devono  poter  essere  chiusi  dall'esterno  dei  locali

ventilati.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.10 Gli  impianti  di  ventilazione  meccanica  dei  locali  di

alloggio e di servizio, dei  locali  da  carico,  delle  stazioni  di

comando e dei locali macchine, devono poter essere arrestati  da  una

posizione facilmente accessibile all'esterno del locale servito. Tale

posizione non deve rischiare di essere resa inaccessibile in caso  di

incendio  nei  locali  sopraccitati.  I  comandi  per  arrestare  gli

impianti  di  ventilazione  dei   locali   macchine   devono   essere

completamente separati dai  comandi  per  arrestare  la  ventilazione

degli altri locali.

.3 NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO

2003:

I seguenti dispositivi devono  essere  sottoposti  a  prova  in

conformita' al codice delle procedure per le prove antincendio  (Fire

Test Procedures Code) dell'IMO:

.1 serrande tagliafuoco con relativi mezzi di azionamento; e

.2 condotte che attraversano divisioni di classe A; la prova  non

e' prescritta laddove i manicotti di acciaio siano direttamente uniti

alle condotte di ventilazione mediante flange  rivettate  o  avvitate

oppure mediante saldatura.

10. Finestrini e portellini (R 33)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1 Tutti i finestrini e i portellini sulle paratie  dei  locali

di alloggio, di servizio e delle stazioni di comando, eccetto  quelli

oggetto delle disposizioni della regola 7.5, devono essere  costruiti

in modo da salvaguardare i requisiti di resistenza al fuoco del  tipo

di paratie sulle quali sono sistemati.

Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite a  partire  dal

1° gennaio 2003 cio' deve essere stabilito in conformita'  al  codice

delle procedure per le prove antincendio (Fire Test Procedures Code).

.2 In deroga alle disposizioni delle tabelle di cui alle regole 4

e 5, tutti i finestrini e i portellini  sulle  paratie  che  separano

locali di alloggio, di servizio e stazioni  di  comando  dall'esterno

devono essere costruiti con intelaiature di acciaio o altro materiale

appropriato. Il vetro deve essere fissato mediante un  telaio  o  una

cornice di metallo.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  CHE  TRASPORTANO  PIU'  DI  36

PASSEGGERI:

.3 I finestrini prospicienti i mezzi collettivi di salvataggio,

le zone di imbarco e i punti di riunione, le scale esterne e i  ponti

scoperti utilizzati come percorsi di sfuggita, e i  finestrini  posti

al di sotto dei punti di imbarco su scivoli e zattere di  salvataggio

devono avere un grado di resistenza al fuoco pari a quello  riportato

nelle tabelle della regola 4. Qualora i finestrini  siano  dotati  di

apposite teste spruzzatrici («sprinkler»), i finestrini di classe A-0

possono essere considerati equivalenti.

Nelle navi nuove delle CLASSI B, C e D, costruite il  1°  gennaio

2003 o dopo tale data, le  teste  spruzzatrici  automatiche  dedicate

devono essere:

.1 teste spruzzatrici  dedicate  ubicate  sopra  i  finestrini  e

installate in aggiunta agli «sprinkler»  convenzionali  da  soffitto;

oppure

.2 teste spruzzatrici convenzionali da soffitto disposte in  modo

tale che il finestrino sia protetto da un tasso medio di applicazione

pari ad almeno 5 l/m2 al minuto, ove la zona di finestrini aggiuntiva

va considerata nel calcolo della zona di copertura.

I finestrini sistemati nella murata della nave al di sotto  delle

zone di imbarco sulle imbarcazioni di  salvataggio  devono  avere  un

grado di resistenza al fuoco almeno pari a quello della classe A-0.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  CHE  TRASPORTANO  PIU'  DI  36

PASSEGGERI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.4 In deroga ai requisiti delle  tabelle  di  cui  alla  regola

II-2/B/5, deve essere prestata particolare attenzione alla resistenza

al fuoco dei finestrini prospicienti  le  zone,  scoperte  o  chiuse,

d'imbarco  delle  imbarcazioni  e  zattere  di  salvataggio  e   alla

resistenza al fuoco dei finestrini situati al di sotto di  tali  zone

in posizione tale  che  una  loro  avaria  durante  un  incendio  non

impedisca la messa a mare delle imbarcazioni o zattere di salvataggio

o l'imbarco sulle stesse.

11. Limitazioni all'uso di materiali combustibili (R 34)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Fatta eccezione per i locali da carico, i  locali  posta,  i

depositi bagagli e le celle refrigerate dei locali di servizio, tutti

i rivestimenti e relativi sostegni, i  diaframmi  tagliatiraggio,  le

soffittature e  le  coibentazioni  devono  essere  di  materiale  non

combustibile. Paratie e ponti parziali installati per suddividere  un

locale per  utilita'  o  per  abbellimento  artistico  devono  essere

anch'essi di materiale non combustibile.

.2 I rivestimenti impermeabilizzanti e gli adesivi adoperati  per

la coibentazione degli impianti di  refrigerazione,  nonche'  per  la

coibentazione  degli  accessori  delle  tubolature,  possono   essere

combustibili, ma la loro quantita' deve essere limitata  quanto  piu'

possibile e le loro superfici esposte devono  avere  resistenza  alla

propagazione della fiamma secondo quanto stabilito per  le  procedure

di prova dalla risoluzione IMO A.653 (16).

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

Il seguente punto .2a sostituisce il punto .2:

.2a I rivestimenti impermeabilizzanti e gli  adesivi  adoperati

per la coibentazione degli impianti di refrigerazione, nonche' per la

coibentazione  degli  accessori  delle  tubolature,  possono   essere

combustibili, ma la loro quantita' deve essere limitata  quanto  piu'

possibile e le loro superfici  esposte  devono  avere  proprieta'  di

limitata propagazione della fiamma.

.3 Le seguenti superfici devono possedere  la  caratteristica  di

limitata attitudine a propagare la fiamma:

.1 superfici esposte dei  corridoi  e  dei  cofani  scale,  delle

paratie e dei rivestimenti  delle  delimitazioni  perimetrali  e  dei

soffitti in tutti i locali di alloggio e di servizio e  in  tutte  le

stazioni di comando;

.2 superfici di spazi nascosti  o  inaccessibili  nei  locali  di

alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando.

.4 Il  volume  totale  di  rifiniture  superficiali,  modanature,

decorazioni e impiallacciature combustibili in  qualsiasi  locale  di

alloggio e di servizio non deve superare  il  volume  equivalente  di

un'impiallacciatura  di  2,5  mm  che  eventualmente  ricoprisse   la

superficie complessiva delle pareti e del soffitto. I mobili  fissati

ai rivestimenti, alle paratie o ai ponti non  devono  essere  inclusi

nel calcolo del volume totale di materiali combustibili.

Nel caso di navi provviste di impianto automatico  a  «sprinkler»

conforme alle disposizioni della regola II2-A/8,  detto  volume  puo'

includere materiali combustibili  impiegati  per  l'installazione  di

divisioni di classe C.

.5  Le  impiallacciature  utilizzate  sulle   superfici   e   sui

rivestimenti di cui al punto .3 devono avere un potere calorifico non

superiore a 45 MJ/m2 della superficie di materiale avente lo spessore

scelto.

.6  L'arredamento  dei  cofani  delle  scale   deve   comprendere

unicamente elementi per sedersi. Tale arredamento deve essere fisso e

limitato a sei elementi per ciascun cofano di scala di ciascun ponte,

deve essere a limitato rischio d'incendio e non deve  restringere  il

percorso di sfuggita dei passeggeri. L'amministrazione dello Stato di

bandiera puo' consentire la sistemazione di  ulteriori  elementi  per

sedersi nell'area di raccolta principale dentro un  cofano  di  scala

purche' essi siano inamovibili, di materiale non combustibile  e  non

restringano il percorso di sfuggita dei passeggeri.  Non  e'  ammesso

arredamento nei corridoi dei locali per passeggeri e per l'equipaggio

che costituiscono percorsi di sfuggita nella  zona  cabine.  Inoltre,

possono essere consentiti  depositi  di  materiale  non  combustibile

adibiti a deposito  per  dotazioni  di  sicurezza,  prescritti  dalle

regole. Le macchine distributrici di  acqua  e  di  ghiaccio  possono

essere sistemate nei corridoi purche' siano fisse e  non  restringano

l'ampiezza  dei  percorsi  di  sfuggita.  Cio'  vale  anche  per   le

composizioni floreali e per le piante  ornamentali,  statue  o  altri

oggetti d'arte come dipinti e arazzi lungo i corridoi e le scale.

.7 Pitture, vernici e altre  rifiniture  applicate  su  superfici

interne  esposte  non  devono  essere  tali  da  produrre   quantita'

eccessive di fumo e di prodotti tossici.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

Il seguente punto .7a sostituisce il punto .7:

.7a Pitture, vernici e altre rifiniture applicate su  superfici

interne  esposte  non  devono  essere  tali  da  produrre   quantita'

eccessive di fumo e di prodotti tossici, secondo quanto stabilito dal

codice delle procedure per le prove antincendio (Fire Test Procedures

Code) dell'IMO.

.8 I sottofondi di rivestimento dei ponti, applicati  nei  locali

di alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando, devono  essere

di materiale approvato non facilmente  infiammabile,  secondo  quanto

stabilito per le prove del fuoco di cui alla  risoluzione  IMO  A.687

(17), che non dia  luogo  a  rischi  di  tossicita'  o  esplosione  a

temperature elevate.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

Il seguente punto .8a sostituisce il punto .8:

.8a I sottofondi di rivestimento dei ponti,  se  applicati  nei

locali di alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando,  devono

essere di materiale approvato non facilmente infiammabile e  che  non

presenti rischi di tossicita' o  esplosione  a  temperature  elevate,

secondo quanto stabilito dal codice  per  le  procedure  delle  prove

antincendio (Fire Test Procedure Code) dell'IMO.

12. Particolari di costruzione (R 35)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

Nei locali di alloggio e di servizio, nelle stazioni di  comando,

nei corridoi e nelle scale:

.1 gli spazi d'aria racchiusi dietro soffittature, pannellature o

rivestimenti  devono  essere  opportunamente  divisi   da   diaframmi

tagliatiraggio, posti a non piu' di 14 metri l'uno dall'altro;

.2 in senso  verticale,  detti  spazi,  compresi  quelli  che  si

trovano dietro i rivestimenti di scale, cofani  ecc.,  devono  essere

chiusi ad ogni ponte.

13. Impianti  fissi  di  rilevazione  e  segnalazione  di  incendi  e

impianti automatici a «Sprinkler» con rilevazione e segnalazione di

incendi (R 14) (R 36)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Sulle navi che trasportano fino a 36 passeggeri e  sulle  navi

di lunghezza inferiore ai 24 metri, deve essere  installato  in  ogni

parte di ciascuna zona separata, sia verticale  sia  orizzontale,  in

tutti i locali di alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando,

fatta eccezione per  i  locali  che  non  presentano  un  sostanziale

rischio di incendio, quali spazi vuoti, locali igienici ecc., uno dei

seguenti impianti:

.1 un impianto fisso con rilevazione e segnalazione di incendi di

tipo  approvato  e  conforme  ai  requisiti  della  regola  II-2/A/9,

installato e realizzato in modo da rivelare la presenza di incendi in

detti locali; tuttavia, nelle navi nuove  delle  classi  B,  C  e  D,

costruite a partire dal 1° gennaio 2003 l'impianto deve  rilevare  la

presenza di fumo nei corridoi, nelle scale e nei percorsi di sfuggita

all'interno dei locali di alloggio; oppure

.2  un  impianto  automatico  a  «sprinkler»  con  rilevazione  e

segnalazione di incendi, di tipo approvato  e  conforme  alla  regola

II-2/A/8, o  alle  linee  guida  dell'IMO  per  impianti  «sprinkler»

equivalenti approvati,  di  cui  alla  risoluzione  IMO  A.800  (19),

installato e realizzato in modo da proteggere i  suddetti  locali  e,

inoltre, un impianto fisso di rilevazione e segnalazione di  incendi,

di  tipo  approvato,  rispondente  alle  disposizioni  della   regola

II-2/A/9, installato e realizzato in modo da rivelare la presenza  di

fumo nei corridoi, nelle scale e nei  percorsi  di  sfuggita  situati

dentro i locali alloggio.

.2 Le navi che trasportano piu' di 36 passeggeri, eccetto le navi

di lunghezza inferiore a 24 metri, devono essere dotate dei  seguenti

impianti.

Un  impianto  automatico  a   «sprinkler»   con   rilevazione   e

segnalazione di incendi, di tipo approvato e  conforme  ai  requisiti

della regola II-2/A/8 o alle linee guida  dell'IMO  per  un  impianto

«sprinkler» equivalente approvato secondo la  risoluzione  IMO  A.800

(19), in tutti i locali di servizio,  le  stazioni  di  comando  e  i

locali di alloggio, inclusi corridoi e scale.

In alternativa, nelle stazioni di comando  in  cui  l'acqua  puo'

provocare danni ad apparecchiature essenziali, puo' essere  sistemato

un impianto fisso di estinzione incendi approvato di altro tipo.

Deve  essere  installato  un  impianto  fisso  di  rilevazione  e

segnalazione di incendi di tipo approvato, conforme alle disposizioni

della regola II-2/A/9, installato e realizzato in modo da rivelare la

presenza di fumo nei locali di servizio, nelle stazioni di comando  e

nei locali di alloggio, compresi i corridoi e le scale. I  rivelatori

di fumo possono non essere  installati  nei  bagni  privati  e  nelle

cucine.

I locali a rischio minimo o nullo di incendio,  quali  gli  spazi

vuoti, i servizi  igienici  pubblici,  locali  CO2  e  locali  simili

possono essere sprovvisti di un impianto automatico a «sprinkler», di

un impianto fisso di rilevazione e segnalazione di incendi.

.3 Nei locali macchine periodicamente non presidiati, deve essere

installato un impianto fisso di rilevazione e segnalazione di incendi

di tipo approvato, in base alle pertinenti disposizioni della  regola

II-2/A/9.

Il progetto di tale impianto e il posizionamento degli avvisatori

automatici devono essere tali da segnalare prontamente lo sviluppo di

un incendio in una qualunque parte di  detti  locali,  nelle  normali

condizioni di funzionamento delle macchine e di variazione dei regimi

di ventilazione, prescritti  dalla  possibile  gamma  di  temperature

ambiente. Non sono ammessi impianti  di  rilevazione  che  utilizzano

solo avvisatori termici, eccetto che per i locali di altezza limitata

e i casi in cui il loro uso e' particolarmente  indicato.  L'impianto

di rilevazione deve attivare un segnale di allarme ottico e  acustico

distinto dai segnali di allarme di qualunque altro impianto  che  non

segnali  incendi,  in  un  numero  sufficiente  di  punti,  tale   da

assicurare che i segnali siano uditi e notati  in  plancia  e  da  un

ufficiale di macchina responsabile.

Quando la plancia non e' presidiata, l'allarme deve  suonare  nel

punto in cui presta servizio il membro dell'equipaggio responsabile.

Dopo l'installazione, l'impianto deve  essere  provato  in  varie

condizioni di funzionamento delle macchine e della ventilazione.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A  PARTIRE  DAL  1  GENNAIO

2018:

.4 Deve essere installato un impianto fisso  di  rilevazione  e

segnalazione  di  incendi  di  tipo  omologato  in  conformita'  alle

pertinenti disposizioni della regola II-2/A/9, nei locali macchine in

cui:

.4.1 e' stata approvata l'installazione di impianti automatici  e

controllati a distanza in sostituzione del  presidio  permanente  dei

locali; nonche'

.4.2 le macchine di propulsione principale e ausiliaria, comprese

le sorgenti principali di energia elettrica, sono provviste in  vario

grado di comandi automatici  o  a  distanza  e  sono  sotto  costante

sorveglianza da una sala comandi presidiata.

.5 Deve essere installato un  impianto  fisso  di  rilevazione  e

segnalazione di  incendi  di  tipo  approvato,  in  conformita'  alle

pertinenti disposizioni della regola II-2/A/9, nei locali chiusi  che

ospitano inceneritori.

.6 Per quanto  riguarda  gli  impianti  fissi  di  rilevazione  e

segnalazione di incendi prescritti dalle regole II-2/B/13.4  e  13.5,

si applicano le seguenti disposizioni:

Il progetto di tale impianto e il posizionamento degli avvisatori

automatici devono essere tali da segnalare prontamente lo sviluppo di

un incendio in una qualunque parte di  detti  locali,  nelle  normali

condizioni di funzionamento delle macchine e di variazione dei regimi

di ventilazione  prescritti  dalla  possibile  gamma  di  temperature

ambiente. Non sono ammessi impianti  di  rilevazione  che  utilizzano

solo avvisatori termici, eccetto che per i locali di altezza limitata

e i casi in cui il loro uso e' particolarmente  indicato.  L'impianto

di rilevazione deve attivare un segnale di allarme ottico e  acustico

distinto dai segnali di allarme di qualunque altro impianto  che  non

segnali  incendi,  in  un  numero  sufficiente  di  punti,  tale   da

assicurare che i segnali siano uditi e notati  in  plancia  e  da  un

ufficiale di macchina responsabile.

Quando la plancia non e' presidiata, l'allarme deve  suonare  nel

punto in cui presta servizio il membro dell'equipaggio responsabile.

Dopo l'installazione, l'impianto deve  essere  provato  in  varie

condizioni di funzionamento delle macchine e di ventilazione.

14. Protezione dei locali di categoria speciale (R 37)

.1 Disposizioni  applicabili  ai  locali  di  categoria  speciale

situati al di sopra o al di sotto del ponte delle paratie

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE  B

CHE TRASPORTANO PIU' DI 36 PASSEGGERI:

.1 Generalita'

.1 Il principio fondamentale su cui  si  basano  le  disposizioni

della presente regola e' che, non essendo realizzabile nei locali  di

categoria  speciale  la  normale  suddivisione  in   zone   verticali

principali, deve essere conseguita un'equivalente protezione in  tali

locali basandosi su un concetto di zona  orizzontale  e  mediante  la

prescrizione di un efficiente impianto fisso di  estinzione  incendi.

Secondo tale concetto, una zona orizzontale puo' comprendere, ai fini

della presente regola, locali di categoria speciale situati  su  piu'

di un ponte, a condizione che l'altezza libera totale per  i  veicoli

non sia superiore a 10 metri.

.2 Le disposizioni delle regole II-2/A/12, II-2/B/7,  II-2/B/9  e

II-2/B/9a, volte a  preservare  l'integrita'  delle  zone  verticali,

devono  ugualmente  applicarsi  ai   ponti   e   alle   paratie   che

costituiscono le delimitazioni che separano le zone orizzontali l'una

dall'altra e dal resto della nave.

.2 Protezione strutturale

.1 Nelle navi nuove che trasportano piu'  di  36  passeggeri,  le

paratie e i ponti che delimitano locali di categoria speciale  devono

essere coibentati con grado di resistenza al fuoco  di  classe  A-60.

Tuttavia, laddove un ponte  scoperto  quale  [definito  nella  regola

II-2/B/4.2.2(5)], un locale igienico e locale simile quale  [definito

nella regola II2/ B/4.2.2(9)] o una cassa, compresa una cassa per  il

combustibile liquido, uno spazio  vuoto  o  un  locale  per  macchine

ausiliarie a rischio minimo o nullo di incendio quale [definito nella

regola II- 2/B/4.2.2(10)], si trovi su un lato  della  divisione,  la

classe puo' essere ridotta alla classe A-0.

Laddove le casse per l'olio combustibile si trovino al  di  sotto

di un locale di categoria speciale, la resistenza al fuoco del  ponte

tra questi due locali puo' essere ridotta alla classe A-0.

.2 Nelle navi nuove costruite  prima  del  1°  gennaio  2018  che

trasportano fino a 36 passeggeri, e nelle navi esistenti di classe  B

che trasportano piu' di  36  passeggeri,  le  paratie  delimitanti  i

locali di categoria speciale devono essere coibentate come prescritto

per i locali  di  categoria  (11)  nella  tabella  5.1  della  regola

II-2/B/5 e le delimitazioni orizzontali devono essere coibentate come

prescritto per i locali di categoria (11)  nella  tabella  5.2  della

regola II-2/B/5. Nelle navi costruite a partire dal 1°  gennaio  2018

che trasportano fino a 36 passeggeri, le paratie delimitanti i locali

di categoria speciale devono essere coibentate come prescritto per  i

locali di categoria (11) nella tabella 5.1a della regola  II-2/B/5  e

le delimitazioni orizzontali devono essere coibentate come prescritto

per i locali di  categoria  (11)  nella  tabella  5.2a  della  regola

II-2/B/5.

.3 In plancia devono  essere  installati  indicatori  che  devono

segnalare la chiusura di qualsiasi porta tagliafuoco che immette  nei

locali di categoria speciale.

Le porte di accesso ai locali di categoria speciale devono essere

costruite in modo da non poter essere lasciate aperte in permanenza e

devono restare chiuse in navigazione.

.3 Impianti fissi di estinzione incendi

Ciascun locale di categoria speciale deve  essere  dotato  di  un

impianto fisso ad acqua spruzzata sotto pressione di tipo approvato a

comando manuale, che deve proteggere tutte le parti di tutti i  ponti

e di tutte le piattaforme veicoli di quel locale.

Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite il  1°  gennaio

2003 o dopo tale data, tali impianti ad acqua spruzzata devono avere:

.1 un manometro sul collettore valvole;

.2  chiara  segnalazione  su  ciascuna  valvola  del   collettore

indicante i locali serviti;

.3 istruzioni per la  manutenzione  e  l'azionamento  nel  locale

valvole; e

.4 un numero sufficiente di valvole di scarico.

L'amministrazione dello Stato di bandiera puo'  consentire  l'uso

di qualsiasi altro  impianto  di  estinzione  incendi  fisso  che,  a

seguito  di  collaudi  completi,  nelle  condizioni  simulate  di  un

incendio con sversamento di combustibile in un  locale  di  categoria

speciale abbia dimostrato almeno la stessa efficacia nel  controllare

incendi che possono verificarsi in quel locale. Tale  impianto  fisso

ad acqua spruzzata sotto pressione o  altro  impianto  di  estinzione

equivalente deve essere conforme a quanto disposto nella  risoluzione

A.123 (V). dell'IMO,  tenendo  conto  della  circolare  MSC/Circ.1272

dell'IMO   (Guidelines   when   approving   alternative   water-based

fire-fighting systems for use in special category spaces).

.4 Servizio di ronda e rilevazione

.1 Nei locali di categoria  speciale  deve  essere  mantenuto  un

efficiente servizio  di  ronda.  In  qualsiasi  locale  di  categoria

speciale nel quale non sia previsto un  servizio  continuo  di  ronda

antincendio per l'intera durata del viaggio, si  deve  installare  un

impianto fisso di rilevazione e  segnalazione  di  incendi,  di  tipo

approvato,  conforme  alle  disposizioni   della   regola   II-2/A/9.

L'impianto fisso  di  rilevazione  di  incendi  deve  poter  rivelare

rapidamente ogni principio di incendio. L'ubicazione degli avvisatori

automatici e la distanza tra gli  stessi  devono  essere  determinate

tenendo conto degli effetti della ventilazione  e  di  altri  fattori

connessi.

Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite a  partire  dal

1°  gennaio  2003,  dopo  l'installazione  l'impianto   deve   essere

sottoposto a prova in normali condizioni di ventilazione e deve avere

un tempo di risposta complessivo soddisfacente per  l'amministrazione

dello Stato di bandiera.

.2 Nei locali di categoria speciale devono  essere  sistemati  in

numero sufficiente avvisatori di incendio a comando manuale;  uno  di

questi deve essere posizionato vicino a ogni singola uscita.

Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite a  partire  dal

1° gennaio 2003, gli avvisatori d'incendio a comando  manuale  devono

essere posizionati in modo che nessun punto dei locali disti piu'  di

20 metri da uno di tali avvisatori.

.5 Dispositivi portatili di estinzione incendi

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°

GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.5a In ogni locale di  categoria  speciale  deve  esservi  quanto

segue:

.1 almeno tre nebulizzatori d'acqua;

.2   un   apparecchio   schiumogeno   portatile   conforme   alle

disposizioni della regola  II-2/A/6.2;  sulla  nave  devono  comunque

esservi almeno due di tali apparecchi per l'uso in detti locali; e

.3 almeno un estintore portatile,  sistemato  in  prossimita'  di

ogni accesso ai locali di categoria speciale.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

.5b  Al  livello  di  ciascun  ponte  in   ciascuna   stiva   o

compartimento in cui sono trasportati veicoli, a non piu' di 20 metri

di distanza l'uno dall'altro su entrambi i lati  del  locale,  devono

essere sistemati estintori portatili. Almeno un estintore  portatile,

sistemato in prossimita' di  ogni  accesso  ai  locali  di  categoria

speciale.

Inoltre, nei locali di categoria speciale devono essere forniti i

seguenti mezzi per l'estinzione degli incendi:

.1 almeno tre nebulizzatori d'acqua; e

.2   un   apparecchio   schiumogeno   portatile   conforme   alle

disposizioni del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety  Systems

Code);  sulla  nave  devono  comunque  esservi  almeno  due  di  tali

apparecchi per l'uso in detti locali ro-ro.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.6 Impianto di ventilazione

.1 I locali di categoria speciale devono essere provvisti  di  un

efficace impianto di ventilazione meccanica sufficiente a  effettuare

almeno  10  ricambi  d'aria  all'ora.  Tale  impianto   deve   essere

completamente indipendente da altri impianti di ventilazione  e  deve

essere  sempre  in  funzione  quando  in  detti   locali   vi   siano

autoveicoli. Il numero di ricambi d'aria deve essere portato a almeno

20 unita' durante le fasi di imbarco e sbarco degli autoveicoli.

I  locali  di  categoria  speciale  che  possono  essere   chiusi

ermeticamente  devono  avere  ciascuno   condotte   di   ventilazione

separate. L'impianto deve poter essere comandato da una posizione  al

di fuori di tali locali.

.2 La ventilazione del locale deve essere realizzata in  modo  da

prevenire stratificazioni d'aria e formazione di sacche d'aria.

.3 Devono esservi  dispositivi  che  segnalino  in  plancia  ogni

interruzione o riduzione della capacita' di ventilazione prescritta.

.4 Si devono predisporre sistemazioni che  permettano  il  rapido

arresto dell'impianto di ventilazione  e  l'efficace  intercettazione

delle condotte in caso di incendio, tenendo  conto  delle  condizioni

meteomarine.

.5 Le condotte di  ventilazione,  comprese  le  serrande,  devono

essere di acciaio e sistemate  a  soddisfazione  dell'amministrazione

dello Stato di bandiera.

Nelle navi nuove delle classi B, C e D costruite a partire dal 1°

gennaio 2003, le condotte di ventilazione che  attraversano  le  zone

orizzontali o i locali macchine devono essere condotte in acciaio  di

classe A-60 costruite in base  alle  regole  II-2/B/9.2.3.1.1  e  II-

2/B/9.2.3.1.2.

.2 Disposizioni supplementari applicabili soltanto ai  locali  di

categoria speciale situati al di sopra del ponte delle paratie

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1.1 Ombrinali

Considerata  la  notevole  perdita  di  stabilita'  che  potrebbe

derivare dall'accumulo di grandi quantita' d'acqua sul  ponte  o  sui

ponti a seguito  della  messa  in  funzione  dell'impianto  fisso  di

estinzione  ad  acqua  spruzzata  sotto  pressione,   devono   essere

installati ombrinali atti  a  scaricare  l'acqua  di  detto  impianto

rapidamente e direttamente fuori bordo.

NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI RO-RO

DA PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.1.2 Scarichi

.1.2.1  Le  valvole  di  scarico  degli  ombrinali,   munite   di

dispositivo di chiusura diretta manovrabile dall'alto del ponte delle

paratie, in base alle disposizioni della  convenzione  internazionale

sul bordo  libero  in  vigore,  devono  rimanere  aperte  durante  la

navigazione.

.1.2.2 Ogni manovra delle valvole di cui  al  punto  .1.2.1  deve

essere annotata nel giornale di bordo.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.2 Precauzioni contro l'ignizione di vapori infiammabili

.1  Le  apparecchiature  che  possono  costituire   sorgenti   di

ignizione di  vapori  infiammabili,  in  particolare  apparecchiature

elettriche e cavi elettrici, devono essere installate almeno  450  mm

al di sopra di ogni eventuale ponte  o  piattaforma  su  cui  vengono

trasportati autoveicoli e su cui si  possa  prevedere  l'accumulo  di

miscele esplosive, a eccezione delle piattaforme dotate  di  aperture

di dimensioni sufficienti a permettere lo scarico verso il  basso  di

vapori di benzina. Le apparecchiature elettriche installate a piu' di

450 mm al di sopra del ponte o della  piattaforma  devono  essere  di

tipo racchiuso e protetto in  modo  da  impedire  la  fuoriuscita  di

scintille.  Tuttavia,  qualora  sia  necessaria  l'installazione   di

apparecchiature e cavi elettrici ad un'altezza inferiore a 450 mm  al

di sopra del ponte o della piattaforma, ai fini del sicuro  esercizio

della nave, tali apparecchiature  e  cavi  elettrici  possono  essere

installati a condizione che siano di un tipo approvato per  l'uso  in

miscele esplosive di benzina e aria.

.2 Le apparecchiature e i cavi elettrici installati  in  condotte

di estrazione d'aria devono essere di tipo  approvato  per  l'uso  in

miscele esplosive di benzina ed aria e lo scarico da ogni condotta di

estrazione d'aria deve essere situato  in  una  posizione  sicura  in

relazione ad altre possibili sorgenti di ignizione.

.3 Disposizioni supplementari applicabili soltanto ai  locali  di

categoria speciale situati al di sotto del ponte delle paratie

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Esaurimento e prosciugamento delle sentine

Considerata  la  notevole  perdita  di  stabilita'  che  potrebbe

derivare dall'accumulo di grandi quantita' d'acqua sul  ponte  o  sul

cielo della cassa a seguito della  messa  in  funzione  dell'impianto

fisso   di   estinzione   ad   acqua   spruzzata   sotto   pressione,

l'amministrazione   dello   Stato   di   bandiera   puo'   richiedere

l'installazione di  mezzi  di  esaurimento  e  di  prosciugamento  in

aggiunta alle disposizioni della regola II-1/C/3.

Nelle navi nuove delle classi B, C e D costruite  a  partire  dal

gennaio 2003, l'impianto di prosciugamento deve essere  in  grado  di

rimuovere non meno del 125% della capacita' combinata di entrambe  le

pompe dell'impianto di estinzione ad acqua  spruzzata  e  del  numero

richiesto di manichette  antincendio.  Le  valvole  dell'impianto  di

prosciugamento  devono  essere  azionabili  dall'esterno  del  locale

protetto, da una  posizione  prossima  ai  comandi  dell'impianto  di

estinzione.  I  pozzetti  di  sentina  devono  essere  di   capacita'

sufficiente ed essere sistemati lungo i  fianchi  della  nave  a  una

distanza l'uno dall'altro non superiore a  40  metri  all'interno  di

ciascun compartimento stagno.

.2 Precauzioni contro l'ignizione di vapori infiammabili

.1 Le eventuali apparecchiature e i cavi elettrici devono  essere

di tipo idoneo all'uso in miscele esplosive di benzina ed  aria.  Non

sono  ammesse  altre  apparecchiature  che  possano  costituire   una

sorgente di ignizione di vapori infiammabili.

.2 Le apparecchiature e i cavi elettrici installati  in  condotte

di estrazione d'aria devono essere di tipo  approvato  per  l'uso  in

miscele esplosive di benzina ed aria e lo scarico da ogni condotta di

estrazione d'aria deve essere situato  in  una  posizione  sicura  in

relazione ad altre possibili sorgenti di ignizione.

.4 Aperture permanenti

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

Le aperture permanenti sui fianchi, alle estremita' o  sul  ponte

sovrastante locali di categoria speciale  devono  essere  ubicate  in

modo tale che un incendio nei locali di categoria speciale non  metta

in pericolo le zone di sistemazione e d'imbarco dei mezzi  collettivi

di salvataggio ne' i locali di alloggio, i locali di  servizio  e  le

stazioni di comando nelle sovrastrutture e nelle tughe  al  di  sopra

dei locali di categoria speciale.

15. Servizi di ronda,  impianti  di  rilevazione  e  segnalazione  di

incendi e impianti di informazione pubblica (R 40)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Devono  essere  installati  avvisatori  d'incendio  a  comando

manuale, conformi alle disposizioni della regola II-2/A/9.

.2 Tutte le navi, quando sono in navigazione o in porto  (eccetto

quando sono fuori  servizio),  devono  essere  sempre  sorvegliate  o

provviste  di  impianti  tali  da  assicurare  che  ogni  allarme  di

principio di  incendio  sia  immediatamente  ricevuto  da  un  membro

dell'equipaggio responsabile.

.3 Per  l'adunata  dell'equipaggio,  deve  essere  installato  un

particolare  allarme  azionabile  dalla  plancia  o  dalla   stazione

antincendio. Tale allarme puo' far  parte  dell'impianto  di  allarme

generale della nave, ma deve poter essere azionato  indipendentemente

dall'allarme nei locali per passeggeri.

.4 In tutti i locali di alloggio e di servizio, nelle stazioni di

comando e sui ponti scoperti deve essere installato  un  impianto  di

informazione pubblica o altro efficace mezzo di comunicazione.

Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite  il  a  partire

dal 1° gennaio 2003, tale  impianto  di  informazione  pubblica  deve

conformarsi ai requisiti della  regola  SOLAS  III/6.5  e  successive

modifiche.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

.5 Nelle navi che trasportano piu' di 36 passeggeri  deve  essere

mantenuto un servizio di ronda efficiente in modo che ogni  principio

di incendio possa essere prontamente rivelato.  Ogni  componente  del

servizio di ronda deve avere familiarita' con le  sistemazioni  della

nave, come pure con la posizione  e  il  funzionamento  di  qualsiasi

apparecchiatura  che  gli/le  possa  essere  richiesto  di  azionare.

Ciascun componente del  servizio  di  ronda  deve  essere  dotato  di

apparecchio ricetrasmittente portatile.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.6 Le navi che trasportano piu' di 36 passeggeri devono avere gli

allarmi di rilevazione per gli impianti prescritti alla  regola  13.2

centralizzati  in  una  stazione  centrale  di   comando   presidiata

permanentemente. Inoltre, i comandi per la chiusura a distanza  delle

porte tagliafuoco e  per  l'arresto  dei  ventilatori  devono  essere

centralizzati nella stessa  posizione.  I  ventilatori  devono  poter

essere riattivati dall'equipaggio dalla stazione di comando  centrale

presidiata permanentemente. I  pannelli  di  comando  della  stazione

centrale di comando devono poter indicare l'apertura  o  la  chiusura

delle porte tagliafuoco, la posizione  «on-off»  degli  avvisatori  e

degli allarmi di incendio e le posizioni di marcia o di  arresto  dei

ventilatori. Il  pannello  di  comando  deve  essere  permanentemente

alimentato  da  energia  e  deve  potersi  commutare  automaticamente

all'alimentazione   di   riserva    nel    caso    di    interruzione

dell'alimentazione  normale.  Il  pannello  di  comando  deve  essere

alimentato dalla sorgente principale di  energia  elettrica  e  dalla

sorgente di emergenza di energia elettrica definita dalla regola  II-

1/D/3, a meno che non siano ammesse altre sistemazioni  dalle  regole

applicabili.

.7 Il pannello di comando  deve  essere  progettato  in  modo  da

rispondere al principio di sicurezza in caso di  avaria  (fail-safe);

per esempio, l'apertura del circuito di un avvisatore deve dar  luogo

a una condizione di allarme.

16.  Miglioramento  delle  navi  esistenti  di   classe   B   che

trasportano piu' di 36 passeggeri (R 41-1)

.1 Oltre che alle disposizioni per le navi esistenti di classe  B

di cui al presente capitolo II-2, le navi esistenti di classe  B  che

trasportano piu' di 36 passeggeri devono  conformarsi  alle  seguenti

disposizioni.

.1 Tutti i locali di alloggio e di servizio, i cofani delle scale

e i corridoi devono essere provvisti di un impianto di rilevazione  e

segnalazione di incendi a  fumo  di  tipo  approvato,  conforme  alle

disposizioni della  regola  II-2/A/9.  Non  e'  necessario  che  tale

impianto sia sistemato nei bagni  privati  e  nei  locali  a  rischio

minimo o nullo di incendio, come spazi vuoti e simili.  Nelle  cucine

devono essere installati avvisatori automatici  di  incendio  termici

anziche' a fumo.

.2  Avvisatori  automatici  a  fumo  collegati  all'impianto   di

rilevazione e segnalazione di incendi devono essere  sistemati  anche

sulle soffittature delle scale e dei corridoi nelle aree  in  cui  le

soffittature sono di materiale combustibile.

.3.1 Le porte tagliafuoco a  cerniera  dei  cofani  delle  scale,

delle paratie delle zone verticali principali e  delle  delimitazioni

delle cucine, tenute  di  norma  aperte,  devono  essere  a  chiusura

automatica e azionabili da una stazione centrale di comando e da  una

posizione presso la porta.

.3.2 Un pannello deve essere situato in una stazione centrale  di

comando  presidiata  permanentemente  per  indicare   se   le   porte

tagliafuoco  dei  cofani  delle  scale,  delle  paratie  delle   zone

verticali principali e delle delimitazioni delle cucine, sono chiuse.

.3.3 Le condotte di estrazione che fuoriescono dalle cucine nelle

quali e' probabile l'accumulo di grasso e che attraversano locali  di

alloggio o locali contenenti  materiali  combustibili  devono  essere

costruite di divisioni di classe A. Ogni condotta di estrazione  deve

essere  provvista  di:  Ogni  condotta  di  estrazione  deve   essere

provvista di:

.1 un filtro del grasso che si possa smontare facilmente  per  la

pulizia, a meno che non venga installato un  sistema  alternativo  di

rimozione del grasso;

.2 una  serranda  tagliafuoco  situata  all'estremita'  inferiore

della condotta;

.3 dispositivi azionabili dall'interno della cucina per arrestare

i ventilatori di estrazione;

.4 un mezzo fisso per  spegnere  un  incendio  all'interno  della

condotta; e

.5 portelli per ispezione e per pulizia opportunamente ubicati.

.3.4 Entro il perimetro  dei  cofani  delle  scale  sono  ammessi

soltanto servizi igienici pubblici, ascensori, depositi di  materiale

non combustibile adibiti a deposito per dispositivi  di  sicurezza  e

banchi informazioni. Gli altri locali  esistenti,  situati  dentro  i

cofani delle scale:

.1 devono essere vuoti, permanentemente chiusi e  con  l'impianto

elettrico sconnesso; oppure

.2 devono essere separati dal cofano delle  scale  per  mezzo  di

divisioni di classe A conformemente alla regola II-2/B/5. Tali locali

possono avere accesso diretto ai cofani delle scale tramite porte  di

classe A conformemente alla regola II-2/B/5, e a condizione che siano

protetti da un impianto a «sprinkler». Tuttavia le cabine non  devono

avere accesso diretto al cofano delle scale.

.3.5  Locali  diversi  dai  locali  pubblici,  corridoi,  servizi

igienici  pubblici,  locali  di  categoria  speciale,   altre   scale

prescritte dalla regola  II-2/B/6.1.5,  ponti  scoperti  e  i  locali

citati al punto .3.4.2, non devono avere accesso  diretto  ai  cofani

delle scale.

.3.6 I locali  macchine  della  categoria  (10)  descritti  nella

regola II-2/B/4 e i retrouffici adibiti a  banchi  informazioni,  che

danno direttamente  sul  cofano  delle  scale,  possono  permanere  a

condizione che siano protetti da avvisatori automatici di incendio  a

fumo e che i retrouffici adibiti a banchi di informazioni  contengano

soltanto arredamento a limitato rischio di incendio.

.3.7 Oltre all'illuminazione di emergenza prescritta dalle regole

II-1/D/3 e III/5.3, i mezzi di  sfuggita,  comprese  le  scale  e  le

uscite, devono essere segnalati da  luci  o  strisce  indicatrici  di

materiale fotoluminescente poste a non piu' di  0,3  metri  sopra  il

ponte in tutti i punti del percorso di sfuggita, inclusi gli angoli e

le intersezioni. Detta segnalazione deve consentire ai passeggeri  di

individuare rapidamente tutti i percorsi di sfuggita e le uscite.  Se

e' utilizzata l'illuminazione elettrica, essa deve essere  alimentata

dalla sorgente di  emergenza  di  energia  elettrica  e  deve  essere

predisposta in modo tale che il guasto di  una  singola  lampadina  o

l'interruzione di corrente in una striscia indicatrice non  renda  la

segnalazione inefficace. Inoltre, tutte le indicazioni  dei  percorsi

di sfuggita e dei dispositivi antincendio devono essere di  materiale

fotoluminescente oppure devono essere  illuminati.  L'amministrazione

dello Stato di bandiera deve garantire che detta  illuminazione  o  i

dispositivi fotoluminescenti  siano  stati  esaminati,  collaudati  e

installati conformemente alle linee guida di cui alla risoluzione IMO

A.752 (18) o allo standard ISO 15370-2001.

.3.8 Deve essere installato un impianto di  allarme  generale  di

emergenza. L'allarme  deve  essere  udibile  in  tutti  i  locali  di

alloggio, in tutti i locali di lavoro non saltuario dell'equipaggio e

sui ponti  scoperti  e  il  suo  livello  di  pressione  sonora  deve

soddisfare le disposizioni del (Code on Alarms and Indicators) di cui

alla risoluzione IMO A.686 (17) e successive modifiche.

.3.9 In tutti i locali di alloggio  e  di  servizio,  nei  locali

pubblici, nelle stazioni di comando e sui ponti scoperti deve  essere

installato un impianto di  informazione  pubblica  o  altro  efficace

mezzo di comunicazione.

.3.10 L'arredamento  dei  cofani  delle  scale  deve  comprendere

unicamente elementi per sedersi. Tale arredamento deve essere fisso e

limitato a sei elementi per ciascun cofano di scala di ciascun ponte,

deve essere a limitato rischio d'incendio e non deve  restringere  il

percorso di sfuggita dei passeggeri. L'amministrazione dello Stato di

bandiera puo' consentire la sistemazione di  ulteriori  elementi  per

sedersi nell'area di raccolta principale dentro un  cofano  di  scala

purche' essi siano inamovibili, di materiale non combustibile  e  non

restringano il percorso di sfuggita dei passeggeri.  Non  e'  ammesso

arredamento nei corridoi dei locali per passeggeri e per l'equipaggio

che costituiscono percorsi di sfuggita nella  zona  cabine.  Inoltre,

possono essere consentiti  depositi  di  materiale  non  combustibile

adibiti a deposito  per  dotazioni  di  sicurezza,  prescritti  dalle

regole.

.2 Inoltre:

.1 Tutte le scale nei locali di alloggio e di  servizio  devono

essere di acciaio, con struttura a telaio, eccetto  il  caso  in  cui

l'amministrazione dello Stato di bandiera autorizzi  l'uso  di  altro

materiale equivalente e devono  essere  racchiuse  con  divisioni  di

classe A, con efficaci mezzi di chiusura per tutte le aperture, salvo

le seguenti eccezioni:

.1 non e' necessario che una scala che mette in comunicazione

due soli interponti sia racchiusa in un cofano, purche'  l'integrita'

del ponte sia garantita da adeguate paratie o porte in  uno  dei  due

interponti. Nel caso in cui una scala sia racchiusa in un interponte,

il cofano delle scale deve avere una  resistenza  al  fuoco  conforme

alle tabelle per i ponti della regola II-2/B/5;

.2 in un locale pubblico possono essere sistemate scale senza

alcuna protezione purche' esse si trovino  completamente  all'interno

di tale locale.

.2 I locali macchine devono essere provvisti di un impianto fisso

di  estinzione  incendi  conforme  alle  disposizioni  della   regola

II-2/A/6.

.3 Le condotte di ventilazione,  che  attraversano  divisioni  di

zone verticali principali, devono essere provviste  di  una  serranda

tagliafuoco a chiusura automatica di sicura intercettazione  in  caso

di avaria (fail-safe). Tale serranda deve anche poter  essere  chiusa

con manovra manuale da entrambi i lati della divisione. Inoltre,  una

serranda tagliafuoco a chiusura automatica di sicura  intercettazione

in caso di avaria con chiusura manuale dall'interno del  cofano  deve

essere installata in corrispondenza dell'attraversamento  del  cofano

su tutte le condotte  di  ventilazione  che  servono  sia  locali  di

alloggio e di servizi, sia cofani di scale. Condotte di  ventilazione

che attraversano una divisione di zona principale  tagliafuoco  senza

servire locali su ambo i lati, ovvero che attraversano un  cofano  di

scale senza servire quel cofano,  possono  non  essere  provviste  di

serrande tagliafuoco a condizione che le condotte siano  costruite  e

coibentate a norma della classe A-60 e non abbiano aperture dentro il

cofano della scala o sul collettore di ventilazione dal lato che  non

e' direttamente servito.

.4 I locali di categoria speciale devono soddisfare  i  requisiti

della regola II- 2/B/14.

.5 Tutte le porte  tagliafuoco  dei  cofani  delle  scale,  delle

paratie di zona verticale  principale  e  delle  delimitazioni  della

cucina, tenute normalmente aperte, devono essere  azionabili  da  una

stazione centrale di comando e da una posizione presso la porta.

.6 I requisiti di cui  al  punto  .1.3.7  della  presente  regola

devono essere applicati anche agli alloggi.

.3 Entro il 1° ottobre 2005  ovvero  15  anni  dopo  la  data  di

costruzione della nave, se corrispondente ad una data posteriore:

.1 i locali di alloggio e di servizio, i cofani delle scale e i

corridoi  devono  essere  provvisti  di  un  impianto  automatico   a

«sprinkler» con rilevazione e segnalazione di incendi, conforme  alla

regola II-2/A/8, o  alle  linee  guida  per  impianti  a  «sprinkler»

equivalenti approvati, di cui alla risoluzione IMO A.800 (19).

17. Prescrizioni  particolari  per  le  navi  che  trasportano  merci

pericolose (R 41)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°

GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

I requisiti della regola SOLAS II-2/54, quale  in  vigore  al  17

marzo 1998, devono essere applicati,  ove  opportuno,  alle  navi  da

passeggeri che trasportano merci pericolose.

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

I requisiti della regola 19 della parte G del  capitolo  II-2  di

SOLAS, con le modifiche apportate a decorrere dal  1°  gennaio  2003,

devono essere applicati, come appropriato, alle  navi  da  passeggeri

che trasportano merci pericolose.

18. Requisiti speciali per le strutture per elicotteri

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2003:

Le navi dotate di eliponti devono essere  conformi  ai  requisiti

della regola 18 della parte G del capitolo  II-2  di  SOLAS,  con  le

modifiche apportate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

CAPITOLO III

 

MEZZI DI SALVATAGGIO

 

1. Definizioni (R 3)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Ai fini del presente capitolo, si applicano, se non altrimenti

disposto le definizioni di cui alla regola SOLAS III/3  del  1974,  e

successive modifiche.

.2  «Codice  LSA»:  dispositivi  internazionali  di   salvataggio

(International  LIFE-Saving  Appliance)  di  cui   alla   risoluzione

MSC.48(66) dell'IMO e successive modifiche.

2. Mezzi di comunicazione, mezzi collettivi di salvataggio e battelli

di emergenza, mezzi individuali di salvataggio (R 6 + 7 + 18 + 21 +

22)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Ogni nave deve essere provvista almeno degli apparecchi  radio

per  mezzi  di  salvataggio,  dei  radar   transponder,   dei   mezzi

individuali di salvataggio, dei mezzi  collettivi  di  salvataggio  e

battelli di emergenza, dei segnali  di  soccorso  e  dei  dispositivi

lanciasagole specificati nella  tabella  seguente  e  nelle  relative

note, in base alla classe della nave.

.2  Tutti  i  mezzi   sopraindicati,   compresi   gli   eventuali

dispositivi per la messa a mare, devono essere conformi  alle  regole

del capitolo III dell'allegato alla convenzione SOLAS del 1974  e  al

codice LSA, e successive modifiche, se non  altrimenti  disposto  nei

punti  seguenti.  Se  non   esplicitamente   stabilito   altrove,   i

dispositivi  esistenti  devono  essere   quantomeno   conformi   alle

disposizioni in vigore al momento della loro installazione.

3. Inoltre le imbarcazioni di salvataggio di ciascuna nave devono

disporre di almeno tre tute di immersione, (e) inoltre  di  indumenti

di protezione termica ad uso degli occupanti  delle  imbarcazioni  di

salvataggio  non  provvisti  di  tute  di  immersione.  Le  tute   di

immersione e gli indumenti di protezione termica non sono necessari:

.1 per  le  persone  sistemate  in  imbarcazioni  di  salvataggio

completamente chiuse; oppure

.2 qualora la nave operi costantemente in  climi  caldi,  in  cui

l'amministrazione  ritiene  che  le  protezioni  termiche  non  siano

necessarie, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla circolare

MSC/Circ. 1046 dell'IMO.

4.  Le  disposizioni  del  punto  3.1  si  applicano  anche  alle

imbarcazioni di salvataggio  parzialmente  o  totalmente  chiuse  non

conformi ai requisiti delle sezioni 4.5 o 4.6 del codice LSA, purche'

si trovino a bordo di navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986.

5. Tutti i  componenti  degli  equipaggi  delle  imbarcazioni  di

salvataggio e delle unita' responsabili dell'evacuazione  della  nave

devono disporre di una tuta  di  immersione,  conforme  ai  requisiti

della sezione 2.3 del codice LSA,  o  di  una  tuta  antiesposizione,

conforme ai requisiti della sezione  2.4  del  codice  LSA.  Le  tute

devono essere di taglia adeguata. Qualora la nave operi costantemente

in climi caldi,  in  cui  l'amministrazione  ritiene  che  non  siano

necessarie le protezioni termiche, non e' necessario tenere  a  bordo

gli   indumenti   protettivi   in   parola,   tenendo   conto   delle

raccomandazioni di cui alla circolare MSC/Circ. 1046 dell'IMO.

6. Le navi che non  trasportano  imbarcazioni  di  salvataggio  o

battelli  di  emergenza,  per  fini  di  salvataggio,  devono  essere

provviste di almeno una tuta di immersione. Tuttavia, qualora la nave

operi costantemente in climi caldi, in cui l'amministrazione  ritiene

che non siano necessarie le protezioni termiche,  non  e'  necessario

tenere a bordo gli indumenti  protettivi  in  parola,  tenendo  conto

delle raccomandazioni di cui alla circolare MSC/Circ. 1046 dell'IMO.

 

=====================================================================

|       «Locali       |    B   |        |  C   |      |  D   |      |

+=====================+========+========+======+======+======+======+

|Numero di persone (N)|        |        |      |      |      |      |

|Numero di passeggeri |        |        |      |      |      |      |

|(P)                  |  > 250 |  ≤ 250 |> 250 |≤ 250 |> 250 |≤ 250 |

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|Capacita' dei mezzi  |        |        |      |      |      |      |

|collettivi di        |        |        |      |      |      |      |

|salvataggio (1) (2)  |        |        |      |      |      |      |

|(3) (4):             |        |        |      |      |      |      |

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|- Navi esistenti     | 1,10 N | 1,10 N |1,10 N|1,10 N|1,10 N|1,10 N|

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|- Navi nuove         | 1,25 N | 1,25 N |1,25 N|1,25 N|1,25 N|1,25 N|

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|Battelli di emergenza|        |        |      |      |      |      |

|(4) (5)              |    1   |    1   |  1   |  1   |  1   |  1   |

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|Salvagenti anulari   |        |        |      |      |      |      |

|(6)                  |    8   |    8   |  8   |  4   |  8   |  4   |

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|Cinture di           |        |        |      |      |      |      |

|salvataggio (8) (9)  |        |        |      |      |      |      |

|(12) (13)            | 1,05 N | 1,05 N |1,05 N|1,05 N|1,05 N|1,05 N|

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|Cinture di           |        |        |      |      |      |      |

|salvataggio per      |        |        |      |      |      |      |

|bambini (9) (13)     | 0,10 P | 0,10 P |0,10 P|0,10 P|0,10 P|0,10 P|

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|Cinture di           |        |        |      |      |      |      |

|salvataggio per      |        |        |0,025 |0,025 |0,025 |0,025 |

|neonati (10) (13)    | 0,025 P| 0,025 P|  P   |  P   |  P   |  P   |

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|Segnali di soccorso  |        |        |      |      |      |      |

|(7)                  |   12   |   12   |  12  |  12  |  6   |  6   |

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|Dispositivi          |        |        |      |      |      |      |

|lanciasagole (14)    |   1    |   1    |  1   |  1   |  -   |  -   |

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|Radar transponder    |   1    |   1    |  1   |  1   |  1   |  1   |

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

|Apparecchi           |        |        |      |      |      |      |

|radiotelefonici VHF  |        |        |      |      |      |      |

|ricetrasmittenti     |   3    |   3    |  3   |  3   |  3   |  2   |

+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+

 

(1) possono essere mezzi collettivi di  salvataggio  imbarcazioni

di salvataggio o zattere di salvataggio,  o  una  combinazione  delle

stesse, conformemente alle  disposizioni  della  regola  III/2.2.  Se

giustificato dal fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e/o

in condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare in cui  opera

la nave, tenuto conto delle  raccomandazioni  adottate  dall'IMO  con

Circolare MSC/1046, l'amministrazione dello Stato  di  bandiera  puo'

consentire quanto segue, purche' lo Stato  membro  ospitante  non  si

opponga:

a) zattere di salvataggio gonfiabili  aperte  e  reversibili  non

conformi a quanto stabilito alle sezioni 4.2 o 4.3 del codice  LSA  a

condizione che tali zattere di salvataggio  soddisfino  pienamente  i

requisiti dell'allegato 10 relativo al codice per  le  Unita'  veloci

del 1994 e, per le navi costruite a  partire  dal  1°  gennaio  2012,

dell'allegato 11 del codice per le Unita' veloci del 2000;

b) zattere di salvataggio non conformi ai requisiti dei paragrafi

4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 del codice LSA sull'isolamento contro il freddo

del fondo della zattera di salvataggio.

I mezzi collettivi di salvataggio per  le  navi  esistenti  delle

classi B, C e D devono essere conformi alle regole pertinenti per  le

navi esistenti della convenzione SOLAS del 1974, quale modificata  il

17 marzo 1998. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere conformi  ai

requisiti della regola III/5.-1., a seconda dei casi.

Uno  o  piu'  dispositivi  MES  (Marine  Evacuation  System)  per

l'evacuazione della nave, conformi alla sezione 6.2 del  codice  LSA,

possono essere sostituiti con zattere  di  salvataggio  di  capacita'

equivalente, come richiesto nella tabella, compresi i dispositivi per

la messa a mare.

(2) I mezzi collettivi di salvataggio devono essere,  per  quanto

possibile, distribuiti equamente su ciascun fianco della nave.

(3) La  capacita'  totale/aggregata  dei  mezzi  di  salvataggio,

comprese le zattere supplementari, deve essere conforme ai  requisiti

della precedente tabella, ovvero 1,10N = 110 % e 1,25N =  125  %  del

numero  totale  di  persone  (N)  che  la  nave  e'   autorizzata   a

trasportare. Devono essere disponibili mezzi di salvataggio in numero

sufficiente affinche' nell'eventualita' che  un  qualsiasi  mezzo  di

salvataggio vada perduto o sia reso inservibile, i  mezzi  collettivi

di salvataggio rimanenti abbiano una capacita' totale pari al  numero

complessivo delle persone che la nave e' autorizzata  a  trasportare.

Se non sono rispettate le disposizioni di stivaggio per le zattere di

salvataggio, di cui alla regola  III/7.5,  possono  essere  richieste

zattere supplementari.

(4) Il numero di imbarcazioni di salvataggio e/o di  battelli  di

emergenza deve essere  sufficiente  ad  assicurare  che  in  caso  di

abbandono da parte di tutte le persone che la nave e'  autorizzata  a

trasportare, siano radunate non piu' di nove zattere  di  salvataggio

da ciascuna imbarcazione di salvataggio o battello di emergenza.

(5) I dispositivi per la messa a mare dei battelli  di  emergenza

devono essere conformi alle disposizioni della regola III/10.

Se un battello di emergenza soddisfa i  requisiti  della  sezione

4.5 o 4.6 del codice LSA, puo' essere  incluso  nella  capacita'  dei

mezzi  collettivi  di  salvataggio  specificati  nella  tabella   che

precede.

Un'imbarcazione di salvataggio puo' essere ammessa come  battello

di emergenza, purche' i suoi dispositivi per la messa  a  mare  e  il

recupero  siano  conformi  ai  requisiti  per  le   imbarcazioni   di

emergenza.

Almeno uno dei battelli di  emergenza,  se  ne  e'  richiesta  la

presenza, sulle navi ro-ro da passeggeri deve essere un  battello  di

emergenza veloce conforme ai requisiti della regola III/5-1.3.

Qualora l'amministrazione dello Stato di bandiera  consideri  che

la sistemazione di un battello di  emergenza  o  di  un  battello  di

emergenza veloce a bordo della nave sia fisicamente impossibile, tale

nave puo' essere esentata dal trasportare un battello di emergenza, a

condizione che essa soddisfi tutti i seguenti requisiti:

a) disponga dei mezzi necessari per il recupero dall'acqua di una

persona in difficolta';

b) tale recupero possa essere osservato dalla plancia; nonche'

c)  la  nave  risulti  sufficientemente  manovrabile  per   poter

avvicinare  e  recuperare  tali  persone  nelle  peggiori  condizioni

ipotizzabili.

(6) Almeno un salvagente su ciascun fianco deve essere  provvisto

di un cavo di sicurezza galleggiante di lunghezza pari ad  almeno  in

doppio dell'altezza a cui esso e' sistemato al di sopra  della  linea

di galleggiamento in condizioni di minimo carico  oppure  pari  a  30

metri, assumendo il valore maggiore.

Due salvagenti devono essere provvisti  di  segnale  fumogeno  ad

attivazione automatica e di luce ad accensione  automatica  e  devono

essere sistemati in modo da poter essere rapidamente lanciati in mare

dalla plancia. I salvagenti restanti devono essere provvisti di  luci

ad accensione automatica conformi  a  quanto  disposto  al  paragrafo

2.1.2 del codice LSA.

(7)  I  segnali  di  soccorso,  che  devono  essere  conformi  ai

requisiti della sezione 3.1 del codice LSA, devono  essere  sistemati

in plancia o presso la timoneria.

(8) A ciascuna persona che sia chiamata  a  svolgere  mansioni  a

bordo in zone esposte deve essere fornita una cintura di  salvataggio

gonfiabile. Dette cinture di salvataggio  gonfiabili  possono  essere

incluse nel numero totale di cinture di salvataggio prescritte  dalla

presente direttiva.

(9) Deve essere presente un numero di cinture di salvataggio  per

bambini pari ad almeno il 10 % del numero di passeggeri a bordo o  un

numero superiore in modo da fornire  una  cintura  di  salvataggio  a

ciascun bambino.

(10) Deve essere presente un numero di cinture di salvataggio per

neonati pari ad almeno il 2,5 % del numero di passeggeri a bordo o un

numero superiore in modo da fornire  una  cintura  di  salvataggio  a

ciascun neonato.

(11) Tutte la navi devono recare a bordo un numero sufficiente di

cinture di salvataggio per il personale di guardia e per l'uso  nelle

stazioni di salvataggio piu' distanti. Le cinture di salvataggio  per

il personale di guardia dovrebbero essere stivate  sul  ponte,  nella

sala di comando dell'apparato motore e  in  ogni  altra  stazione  di

guardia presidiata.

Al  piu'  tardi  al  momento  della  prima  visita  di  controllo

periodica successiva al 1° gennaio 2012 tutte le navi  da  passeggeri

devono essere conformi alle disposizioni delle note 12 e 13.

(12) Qualora le cinture  di  salvataggio  per  adulti  non  siano

adatte a persone di peso fino  a  140  kg  e  con  una  circonferenza

toracica fino a 1 750 mm, deve essere  presente  a  bordo  un  numero

sufficiente di accessori adeguati per  permettere  di  allacciare  le

cinture di salvataggio anche a tali persone.

(13)  Su  tutte  le  navi  da  passeggeri,  ciascuna  cintura  di

salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai  requisiti

del paragrafo 2.2.3 del codice LSA. Tutte le navi ro-ro da passeggeri

devono essere conformi ai requisiti della regola III/5.5.2.

(14) Le navi di lunghezza inferiore a 24  m  non  sono  tenute  a

trasportare a bordo dispositivi lanciasagole.

3. Impianto  di  allarme  di  emergenza,  impianto  di   informazione

pubblica, ruolo di appello e  istruzioni  di  emergenza,  personale

delle  comunicazioni  radio,  istruzioni  operative,   manuale   di

addestramento e istruzioni per la manutenzione (R 6 + 8 + 9 + 19  +

20)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

Ogni nave deve essere provvista di quanto segue.

.1 Impianto di allarme generale di emergenza (R 6.4.2)

Tale allarme deve essere conforme alle  disposizioni  di  cui  al

paragrafo 7.2.1.1 del codice LSA destinato a chiamare i passeggeri  e

l'equipaggio ai punti di riunione e a  dare  inizio  alle  operazioni

previste nel ruolo di appello.

In  tutte  le  navi  che  trasportano  piu'  di  36   passeggeri,

l'impianto di allarme di  emergenza  deve  essere  integrato  con  un

impianto  di  informazione  pubblica  utilizzabile   dalla   plancia.

L'impianto deve essere realizzato in modo tale che i messaggi inviati

siano  facilmente  percepiti  dalle  persone  con  normale  capacita'

uditiva, in tutti i luoghi in cui e' probabile che  esse  si  trovino

durante la navigazione.

PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL

1° GENNAIO 2003:

Gli impianti di  allarme  generale  di  emergenza  devono  essere

udibili  in  tutte  le  cabine,  sui   luoghi   di   lavoro   normali

dell'equipaggio e su tutti i ponti scoperti e  i  livelli  minimi  di

pressione sonora del segnale d'allarme  di  emergenza  devono  essere

conformi a quanto disposto dai paragrafi 7.2.1.2 e 7.2.1.3 del codice

LSA.

.2 Impianto di informazione pubblica (R 6.5)

.2.1. Oltre a soddisfare le disposizioni della regola II-2/B/15.4

e del paragrafo .1, tutte le navi da passeggeri che trasportano  piu'

di 36 passeggeri devono essere munite di un impianto di  informazione

pubblica.

.2.2. L'impianto di informazione pubblica deve essere composto da

un sistema di altoparlanti che permetta  di  diffondere  messaggi  in

tutti  i   locali   in   cui   sono   normalmente   presenti   membri

dell'equipaggio o passeggeri, o entrambi, e nei  punti  di  riunione.

Esso deve consentire la diffusione di messaggi dalla plancia e  altre

simili postazioni a bordo della nave, secondo le indicazioni ritenute

necessarie dall'amministrazione dello Stato di  bandiera.  Esso  deve

essere installato tenendo conto  di  eventuali  condizioni  acustiche

marginali e non deve richiedere alcun tipo di intervento da parte  di

chi ascolta. L'impianto di informazione pubblica deve essere protetto

in modo da impedirne l'uso non autorizzato.

.2.3. Esso deve essere chiaramente udibile nonostante  il  rumore

ambiente in tutti i locali di cui al paragrafo  .2.2  e  deve  essere

provvisto di funzione di  esclusione  (override),  comandata  da  una

posizione in plancia o da altre simili postazioni a bordo della nave,

secondo le indicazioni ritenute necessarie dall'amministrazione dello

Stato di bandiera, in modo da consentire la diffusione di messaggi di

emergenza anche qualora siano stati disattivati gli altoparlanti  dei

suddetti locali, ne sia stato abbassato il  volume  o  l'impianto  di

informazione pubblica sia utilizzato per altri scopi.

PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL

1° GENNAIO 2003:

I livelli minimi di pressione sonora per  la  diffusione  degli

annunci di emergenza devono essere conformi al paragrafo 7.2.2.2  del

codice LSA.

.2.4. NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.1 L'impianto di informazione pubblica deve  disporre  di  almeno

due circuiti sufficientemente separati per tutta la loro lunghezza  e

di due amplificatori separati e indipendenti; e

.2  l'impianto   di   informazione   pubblica   e   le   relative

caratteristiche   di   funzionamento    devono    essere    approvati

dall'amministrazione dello Stato  di  bandiera,  tenuto  conto  delle

raccomandazioni di cui alla circolare MSC/Circ. 808 dell'IMO.

.2.5. L'impianto di informazione pubblica deve  essere  collegato

con la sorgente di emergenza di energia elettrica.

.2.6. Le navi esistenti che gia' dispongono  di  un  impianto  di

informazione pubblica approvato dall'amministrazione dello  Stato  di

bandiera e sostanzialmente conforme a quello prescritto dai paragrafi

.2.2, .2.3 e .2.5 non sono tenute a sostituire il suddetto impianto.

.3 Ruolo di appello e istruzioni di emergenza (R 8)

A ogni persona a bordo devono essere fornite  chiare  istruzioni,

da seguire in caso di emergenza, in base alla regola SOLAS III/8.

Il ruolo di appello e le istruzioni di emergenza,  conforme  alle

disposizioni della  regola  SOLAS  III/37,  deve  essere  esposto  in

posizioni facilmente visibili in tutta la nave, nonche'  in  plancia,

nel locale motori e nei locali di alloggio dell'equipaggio.

Illustrazioni e istruzioni in lingue  appropriate  devono  essere

affisse nelle cabine dei passeggeri e poste in evidenza nei punti  di

riunione e negli altri locali per passeggeri onde informarli su:

i) i loro punti di riunione;

ii) le operazioni essenziali da eseguire in caso di emergenza;

iii) il modo di indossare le cinture di salvataggio.

.3a Personale addetto alle comunicazioni radio

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Conformemente alle disposizioni della  regola  SOLAS  IV/16,

tutte le navi devono avere  a  bordo  personale  qualificato  per  le

comunicazioni radio di sicurezza e soccorso  tale  da  soddisfare  le

esigenze dell'amministrazione. I membri del personale suddetto devono

essere  in  possesso  dei  pertinenti  certificati  specificati   nei

regolamenti sulle comunicazioni radio  e  uno  di  loro  deve  essere

designato come responsabile delle  comunicazioni  radio  in  caso  di

emergenza (l'indicazione in tal senso deve figurare nelle  istruzioni

per le emergenze).

NAVI NUOVE E ESISTENTI DELLE CLASSI B e C:

.2 Nelle navi di classe B e C almeno un membro del personale in

possesso delle qualifiche di cui al punto .1  deve  essere  destinato

esclusivamente  alle  comunicazioni  radio  in  caso   di   emergenza

(l'indicazione in tal senso deve figurare  nelle  istruzioni  per  le

emergenze).

.4 Istruzioni operative (R 9)

Sui mezzi collettivi di salvataggio e sui dispositivi di  comando

per la loro messa a mare o nelle loro vicinanze devono essere apposti

cartelli o indicazioni che:

i) spieghino i comandi e le operazioni di manovra del dispositivo

per la messa a mare e forniscano istruzioni e avvertimenti;

ii) siano facilmente visibili in condizione di  illuminazione  di

emergenza;

iii) utilizzino simboli  conformi  alla  risoluzione  A.760  (18)

dell'IMO e successive modifiche [risoluzione MSC.82(70) dell'IMO].

.5 Manuale di addestramento

Un manuale di addestramento,  conforme  alle  disposizioni  della

regola SOLAS III/35, deve essere disponibile in ogni sala da pranzo e

sala di ricreazione o in ogni cabina dell'equipaggio.

.6 Istruzioni per la manutenzione (R.20.3)

Sulla  nave  devono  essere   disponibili   istruzioni   per   la

manutenzione  a  bordo  dei  mezzi  di  salvataggio  o  programmi  di

manutenzione di bordo che comprendano la manutenzione  dei  mezzi  di

salvataggio  e  la  manutenzione  deve  essere  eseguita  secondo  le

suddette  istruzioni.  Le  istruzioni  devono  essere  conformi  alle

disposizioni della regola SOLAS III/36.

4. Supervisione  dei  mezzi  collettivi  di  salvataggio  e  relativo

personale (R 10)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

.1 A bordo della nave deve essere presente un numero  sufficiente

di persone addestrate al fine di riunire le persone non addestrate  e

dare loro assistenza.

.2 A bordo della nave deve essere presente un numero  sufficiente

di  membri  dell'equipaggio  per  manovrare  i  mezzi  collettivi  di

salvataggio e i relativi dispositivi per la messa  a  mare  necessari

per l'abbandono nave da parte di tutte le persone a bordo.

.3 Un ufficiale o una persona abilitata deve essere posto a  capo

di ogni mezzo collettivo di salvataggio. Tuttavia, puo' essere  posto

a  capo  di  una  zattera  o  di  un  gruppo  di  zattere  un  membro

dell'equipaggio esperto del loro maneggio e manovra. A ogni  battello

di emergenza e a ogni  mezzo  collettivo  di  salvataggio  dotato  di

motore deve essere assegnata una persona  capace  di  condurlo  e  di

eseguire piccole riparazioni.

.4 Il comandante deve assicurarsi che  il  personale  di  cui  ai

punti .1, .2 e .3 sia equamente distribuito fra i mezzi collettivi di

salvataggio della nave.

5. Punti  di  riunione  e  sistemazioni  per  l'imbarco   sui   mezzi

collettivi di salvataggio (R 11 + 23 + 25)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

.1 I mezzi collettivi di salvataggio per i quali sono  prescritti

dispositivi approvati per la messa a mare devono essere sistemati  il

piu' vicino possibile ai locali di alloggio e di servizio.

.2 I punti di riunione devono essere vicini alle zone di  imbarco

e devono essere rapidamente accessibili  dai  locali  di  alloggio  e

dalle zone di lavoro, ed essere sufficientemente ampi  da  consentire

di riunire e istruire i passeggeri.  Per  ogni  persona  deve  essere

previsto uno spazio libero sul ponte pari ad almeno 0,35 m².

.1 Sulle  navi  costruite  anteriormente  al  1°  luglio  1998,

ciascun punto di riunione deve essere sufficientemente  spazioso  per

accogliere tutte le persone ivi destinate.

.3 I punti di riunione e le zone d'imbarco, i corridoi, le  scale

e le uscite verso i punti di riunione  e  le  zone  d'imbarco  devono

essere adeguatamente illuminati.

Detta illuminazione deve poter essere alimentata  dalla  sorgente

di emergenza di energia elettrica prescritta dalle regole II-1/D/3  e

II-1/D/4.

In  aggiunta  e   come   parte   delle   segnalazioni   richieste

conformemente alla regola II- 2/B  6.1.7  per  le  navi  nuove  delle

classi B, C e D, i percorsi verso i punti di riunione  devono  essere

indicati con appositi simboli dei punti di  riunione,  conformi  alla

risoluzione IMO A.760 (18) e successive modifiche.  Questo  requisito

vale anche per le navi esistenti di classe B, che trasportano piu' di

36 passeggeri.

.4 Deve essere possibile salire a  bordo  delle  imbarcazioni  di

salvataggio direttamente dalla loro posizione normale di sistemazione

oppure dal ponte di imbarco, ma non da entrambe le posizioni.

.5 Deve essere possibile salire a bordo delle zattere ammainabili

da una posizione posta nelle immediate vicinanze della  loro  normale

posizione di sistemazione, oppure da una posizione in cui la  zattera

venga trasferita prima di essere messa a mare.

.6 Ove necessario, devono  essere  previsti  dispositivi  atti  a

tenere i mezzi collettivi di  salvataggio  ammainabili  mediante  gru

accostati al fianco della nave  e  a  mantenerli  in  tale  posizione

affinche' le persone possano imbarcarsi in modo sicuro.

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

.7 Se i dispositivi per la messa a mare di un mezzo  collettivo

di salvataggio non consentono l'imbarco prima che  il  mezzo  sia  in

acqua e l'altezza dalla zona di imbarco all'acqua e' superiore a  4,5

metri sopra il galleggiamento in condizioni di  minimo  carico,  deve

essere installato  un  dispositivo  MES  (Marine  Evacuation  System)

approvato, conforme al disposto del paragrafo 6.2 del codice LSA.

Sulle navi dotate di dispositivi MES, deve essere  assicurata  la

comunicazione tra la zona di  imbarco  e  la  piattaforma  dei  mezzi

collettivi di salvataggio.

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

.8 Su ciascun lato della nave deve essere prevista  almeno  una

scaletta per l'imbarco,  conforme  alle  disposizioni  del  paragrafo

6.1.6 del codice LSA; l'amministrazione dello Stato di bandiera  puo'

esentare una nave dall'osservanza del predetto requisito qualora,  in

tutte le condizioni previste, favorevoli o  sfavorevoli,  di  assetto

longitudinale  e  sbandamento,  il  bordo  libero  fra  la  posizione

dell'imbarcazione e il galleggiamento non sia superiore a 1,5 metri.

5-1 Requisiti relativi alle navi ro-ro da passeggeri (R 26)

.1 Zattere di salvataggio

NAVI  RO-RO  DA  PASSEGGERI  DELLE  CLASSI  B,  C e  D  COSTRUITE

ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2003

.1 Le zattere di  salvataggio  delle  navi  ro-ro  da  passeggeri

devono essere servite da dispositivi MES (Marine  Evacuation  System)

conformi alla regola SOLAS III/48.5  in  vigore  il  17  marzo  1998,

oppure da dispositivi per la messa a mare conformi alla regola  SOLAS

III/48.6 in vigore  il  17  marzo  1998,  ugualmente  distribuiti  su

ciascun fianco della nave.

Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco  e

la piattaforma.

In  deroga  a  quanto  precede,  quando  i  dispositivi  MES   di

evacuazione  presenti  sulle  navi  ro-ro   da   passeggeri   vengono

sostituiti o quando  tali  navi  vengono  sottoposte  a  riparazioni,

adattamenti o  modifiche  rilevanti  che  comportano  sostituzioni  o

aggiunte  ai  loro  dispositivi  o  apparecchiature  di   salvataggio

esistenti, le zattere di salvataggio delle navi ro-ro  da  passeggeri

devono disporre di sistemi di evacuazione conformi alla  sezione  6.2

del codice LSA o di dispositivi per  la  messa  a  mare  conformi  al

paragrafo 6.1.5 del codice  LSA  ugualmente  distribuiti  su  ciascun

fianco della nave.

NAVI RO-RO DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°

GENNAIO 2003

.2 Le zattere di  salvataggio  delle  navi  ro-ro  da  passeggeri

devono essere servite da dispositivi MES (Marine  Evacuation  System)

conformi alla sezione 6.2 del codice LSA oppure da dispositivi per la

messa a mare conformi al paragrafo 6.1.5 del  codice  LSA  ugualmente

distribuiti su ciascun fianco della nave.

Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco  e

la piattaforma.

TUTTE LE NAVI RO-RO DELLE CLASSI B, C e D

.3 Ciascuna zattera di salvataggio a bordo delle  navi  ro-ro  da

passeggeri deve essere provvista  di  dispositivo  di  galleggiamento

libero conforme alla regola SOLAS III/13.4.

.4 Ciascuna zattera di salvataggio a bordo delle  navi  ro-ro  da

passeggeri deve  essere  del  tipo  provvisto  di  rampa  di  imbarco

conforme alle disposizioni di cui ai  punti  4.2.4.1  o  4.3.4.1  del

codice LSA, a seconda del caso.

.5 Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da  passeggeri  deve

essere  autoraddrizzante  o  con  tenda  e  reversibile,  stabile  in

condizioni di mare grosso e in grado  di  operare  in  condizioni  di

sicurezza  indipendentemente  del  lato  sul  quale   galleggia.   E'

consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e  reversibili  ove

l'amministrazione  dello  Stato  di   bandiera   ritenga   tale   uso

giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque  riparate  e

condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in

cui opera la nave, e purche' tali zattere siano  pienamente  conformi

alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per  le  unita'  veloci

del 1994.

In  alternativa,  ogni  nave  puo'  essere  dotata   di   zattere

autoraddrizzanti o con tenda  e  reversibili  in  aggiunta  alla  sua

normale dotazione di zattere di salvataggio, per una capacita' totale

pari almeno al 50% delle persone che  non  possono  essere  sistemate

nelle imbarcazioni di salvataggio.

Tale capacita' supplementare deve essere determinata in base alla

differenza fra il numero totale delle persone a  bordo  e  il  numero

delle  persone  sistemate  nelle  imbarcazioni  di  salvataggio.   Le

suddette zattere devono essere approvate  dall'amministrazione  dello

Stato di bandiera tenuto conto  delle  raccomandazioni  di  cui  alla

circolare MSC 809/Circ. dell'IMO.

.2 Transponder

TUTTE LE NAVI RO-RO DELLA CLASSE B

.1 Entro la data della prima  ispezione  di  controllo  periodica

successiva al 1° gennaio 2012, le  zattere  di  salvataggio  a  bordo

delle navi ro-ro da passeggeri della classe B devono essere munite di

transponder  radar  (un  transponder  ogni   quattro   zattere).   Il

transponder deve essere montato all'interno della zattera in modo che

la sua antenna si trovi piu' di un metro al di sopra del livello  del

mare una volta che la zattera sia stata  calata;  nelle  zattere  con

tenda e reversibili il trasponder deve essere collocato in modo  tale

da poter essere raggiunto e issato con facilita'  dai  sopravvissuti.

Ciascun transponder deve essere  collocato  in  modo  tale  da  poter

essere issato manualmente una volta calata la zattera. I container in

cui sono collocate le zattere munite  di  transponder  devono  essere

chiaramente marcati in tal senso.

.3 Battelli di emergenza veloci

TUTTE LE NAVI RO-RO DELLE CLASSI B, C e D

.1 Il battello di emergenza - se ne e' prevista la presenza  -  a

bordo delle navi ro-ro da  passeggeri  deve  essere  un  battello  di

emergenza  veloce,  approvato  dall'amministrazione  dello  Stato  di

bandiera tenuto conto delle raccomandazioni  di  cui  alla  circolare

MSC/Circ. 809 dell'IMO.

.2 Il battello di emergenza veloce deve essere  provvisto  di  un

adeguato   dispositivo   per   la    messa    a    mare,    approvato

dall'amministrazione dello Stato  di  bandiera.  Nell'approvare  tali

dispositivi, detta amministrazione  terra'  conto  del  fatto  che  i

battelli di emergenza veloci devono  poter  essere  messi  a  mare  e

recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonche'

delle raccomandazioni adottate dall'IMO.

.3 Almeno due equipaggi del battello di emergenza  veloce  devono

essere addestrati e devono partecipare  a  esercitazioni  periodiche,

secondo quanto prescritto  dalla  sezione  A-VI/2,  tabella  A-VI/2-2

«Specification of the minimum standard of competence in  fast  rescue

boats» del Seafarers Training, Certification and Watchkeeping  (STCW)

Code (Norme per l'addestramento,  l'abilitazione  e  il  servizio  di

guardia) e dalle raccomandazioni di cui alla risoluzione  A.771  (18)

dell'IMO e successive modifiche. L'addestramento e  le  esercitazioni

devono comprendere le diverse operazioni di salvataggio,  maneggio  e

manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonche'

di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse.

.4 Ove la disposizione o le  dimensioni  di  una  nave  ro-ro  da

passeggeri esistente siano  tali  da  impedire  la  sistemazione  del

battello  di  emergenza  veloce  prescritto  dal  punto  .3.1,  detto

battello  potra'  essere  sistemato  al  posto   di   una   esistente

imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello  di

emergenza o come imbarcazione di emergenza, purche' siano soddisfatte

le seguenti condizioni:

.1 il battello veloce sia provvisto  di  un  dispositivo  per  la

messa a mare conforme alle disposizioni del punto .3.2;

.2 la riduzione di capacita' risultante  dalla  sostituzione  del

mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere  di

salvataggio aventi una capacita' almeno eguale al numero  di  persone

trasportate dall'imbarcazione sostituita; e

.3 tali zattere di salvataggio possano essere  utilizzate  con  i

dispositivi esistenti per la messa a mare e  i  dispositivi  MES  per

l'evacuazione della nave.

.4 Mezzi di soccorso

TUTTE LE NAVI RO-RO DELLE CLASSI B, C e D

.1 Le  navi  ro-ro  da  passeggeri  devono  essere  provviste  di

dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in  mare  e

per  il  loro  trasbordo  dai  battelli  di  emergenza  e  dai  mezzi

collettivi di salvataggio sulla nave.

.2 I dispositivi per  il  trasbordo  dei  superstiti  sulla  nave

possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo  di

salvataggio.

Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di  bandiera

tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla  circolare  MSC/Circ.

810 dell'IMO.

.3 Se lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a fungere  da

mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave,  il  predetto

scivolo deve essere dotato di corrimano o di scalette che  facilitino

la risalita.

.5 Cinture di salvataggio

TUTTE LE NAVI RO-RO DELLE CLASSI B, C e D

.1 In deroga alle  disposizioni  delle  regole  SOLAS  III/7.2  e

III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero

sufficiente in prossimita' dei punti di riunione in modo  da  evitare

che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere

le suddette cinture.

.2  Sulle  navi  ro-ro  da  passeggeri,   ciascuna   cintura   di

salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai  requisiti

del paragrafo 2.2.3 del codice LSA.

5-2 Piazzole di atterraggio e di carico per elicotteri (R 28)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Le navi ro-ro  da  passeggeri  devono  essere  dotate  di  una

piazzola di recupero per  elicotteri  approvata  dall'amministrazione

dello Stato di bandiera tenuto conto  delle  raccomandazioni  di  cui

alla risoluzione A.894(21) dell'IMO e successive modifiche.

.2 Le navi ro-ro da passeggeri nuove delle classi B,  C  e  D  di

lunghezza pari o superiore  a  130  metri  devono  essere  dotate  di

piazzola di atterraggio per elicotteri approvata dall'amministrazione

dello Stato  di  bandiera  tenuto  conto  delle  raccomandazioni  del

manuale  IAMSAR  (Manuale  internazionale  di  ricerca   e   soccorso

aero-marittimo),  adottate  dall'IMO  con  risoluzione  A.892(21),  e

successive modifiche,  e  della  circolare  MSC/Circ.  895  dell'IMO,

«Recommendations on  helicopter  landing  areas  on  ro-ro  passenger

ships» (Raccomandazioni relative alle piazzole di  atterraggio  sulle

navi ro-ro da passeggeri):

5-3 Sistema di supporto decisionale per il comandante (R 29)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

.1 In tutte le  navi,  deve  essere  disponibile  in  plancia  un

sistema di supporto decisionale per la gestione delle emergenze.

.2 Il sistema  deve  comprendere  almeno  uno  o  piu'  piani  di

emergenza stampati. Tali piani devono contemplare tutte le situazioni

prevedibili di emergenza e quanto meno i seguenti casi di emergenza:

.1 incendio;

.2 avaria della nave;

.3 inquinamento;

.4 atti illeciti che mettono a  repentaglio  la  sicurezza  della

nave e l'incolumita' dei passeggeri e dell'equipaggio;

.5 infortuni del personale; e

.6 incidenti al carico;

.7 assistenza in caso di emergenza ad altre navi.

.3 Le procedure previste dal  piano  o  dai  piani  di  emergenza

devono fornire un supporto decisionale al comandante affinche'  possa

gestire situazioni di emergenza concomitanti.

.4 Il piano o i piani di emergenza  devono  avere  una  struttura

uniforme ed essere di  facile  consultazione.  Dove  applicabile,  le

condizioni di carico effettive, calcolate ai  fini  della  stabilita'

della nave durante la navigazione, devono essere utilizzate anche per

il controllo in condizioni di avaria.

.5 In aggiunta ai suddetti piani di emergenza,  l'amministrazione

dello Stato di bandiera puo' altresi' accettare l'uso di  un  sistema

di supporto decisionale computerizzato in plancia, che contenga tutte

le informazioni relative ai piani e alle procedure di emergenza, alle

liste di controllo, ecc., in grado di fornire un elenco delle  azioni

raccomandate in ogni situazione prevedibile di emergenza.

6. Zone per la messa a mare (R 12)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

Le zone per la messa a mare dei mezzi collettivi  di  salvataggio

devono essere ubicate in posizione tale da  rendere  l'operazione  di

messa a mare sicura, tenendo  conto  in  particolare  della  distanza

dall'elica  e  dalle  zone  di  scafo  con  i  fianchi  sensibilmente

rientranti, in modo che i mezzi predetti possano essere messi a  mare

lungo i fianchi della nave. Le suddette zone,  se  posizionate  nella

parte prodiera della nave, devono essere  ubicate  a  poppavia  della

paratia di collisione e in posizione ridossata.

7. Sistemazione a bordo dei mezzi collettivi di salvataggio (R  13  +

24)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

.1 Ogni mezzo collettivo di salvataggio deve essere sistemato  in

modo che:

a) non interferisca, insieme ai dispositivi per tenerlo in posto,

con la manovra di messa a mare di qualsiasi altro mezzo collettivo di

salvataggio;

b) sia il piu' vicino possibile, per quanto sicuro  e  fattibile,

alla superficie dell'acqua; l'altezza della testa  della  gru  di  un

mezzo collettivo di salvataggio, quando questo  e'  in  posizione  di

imbarco, non deve, per quanto possibile, superare 15  metri  rispetto

al galleggiamento quando la nave e' in condizioni di  minimo  carico;

detto mezzo, quando e' in posizione di imbarco, deve trovarsi ben  al

di sopra dal galleggiamento della nave a pieno carico,  in  tutte  le

condizioni di assetto longitudinale fino a 10° e sbandamento  fino  a

20°, da un lato o dall'altro per le navi nuove e rispettivamente fino

a almeno 15°, da un lato o dall'altro, per le navi esistenti, oppure,

se minore, fino all'angolo di inizio immersione del ponte esposto;

c) sia in condizioni da essere sempre pronto all'uso in modo  che

due  membri  dell'equipaggio  possano  prepararlo  per  l'imbarco  di

persone e la messa a mare in meno di 5 minuti;

d) sia ubicato il piu' possibile a proravia dell'elica; e

e) sia al completo delle dotazioni  prescritte  dalle  pertinenti

regole SOLAS, ad eccezione delle zattere definite alle  note  1(a)  o

1(b) della tabella della regola III/2, che possono essere esentate da

taluni requisiti SOLAS specificati nella suddetta nota.

.2 Sulle navi da passeggeri di lunghezza pari o  superiore  a  80

metri, ogni imbarcazione deve essere ubicata  in  modo  tale  che  la

distanza fra la sua estrema poppa e l'elica sia  non  minore  di  una

lunghezza e mezza dell'imbarcazione.

.3 Ogni zattera deve essere sistemata:

a) con la barbetta collegata alla nave;

b) con un dispositivo  di  galleggiamento  libero  conforme  alle

disposizioni del paragrafo 4.1.6 del codice LSA,  che  consenta  alla

zattera di galleggiare liberamente e, se di tipo  autogonfiabile,  di

gonfiarsi automaticamente quando la nave affonda; un solo dispositivo

di galleggiamento libero puo' essere usato per due o piu' zattere  di

salvataggio, purche' tale dispositivo soddisfi i requisiti di cui  al

paragrafo 4.1.6 del codice LSA;

c) in modo da consentire lo sgancio manuale  dai  dispositivi  di

ritenuta.

.4 Le zattere ammainabili mediante gru  devono  essere  sistemate

entro il raggio di azione del rispettivo  gancio  di  sollevamento  a

meno che non sia adottato un mezzo per il loro  spostamento  che  non

deve diventare inutilizzabile entro i limiti di assetto longitudinale

fino a 10° e di sbandamento fino a 20° da un lato o  dall'altro,  per

le navi nuove e rispettivamente fino ad almeno  15°,  da  un  lato  o

dall'altro, per le  navi  esistenti  o  da  movimenti  della  nave  o

interruzione di energia.

.5 Le zattere di salvataggio lanciabili devono  essere  sistemate

in  posizione  tale  da  essere  facilmente  spostabili  da  un  lato

all'altro della nave a livello di ciascun  ponte  scoperto.  In  caso

contrario, su ciascun fianco della  nave  devono  essere  disponibili

zattere supplementari aventi una capacita' totale su ogni  lato  pari

al 75% del numero totale delle persone a bordo.

.6 Le zattere dotate di dispositivo MES per  l'evacuazione  della

nave devono:

a)  essere  sistemate  in   prossimita'   del   contenitore   dei

dispositivi MES;

b)  poter  essere  sganciate  dalla  propria  posizione  mediante

sistemazioni che consentano loro  di  essere  ormeggiate  e  gonfiate

lungo la piattaforma di imbarco;

c) poter essere sganciate come mezzi di salvataggio indipendenti;

e

d)  essere  provviste  di  sagole  di  recupero  attaccate   alla

piattaforma di imbarco.

8. Sistemazione dei battelli di emergenza a bordo (R 14)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

I battelli di emergenza devono essere sistemati a bordo:

.1 in condizione da essere costantemente pronti all'uso  in  meno

di 5 minuti e, se del tipo gonfiabile, costantemente gonfiati con  la

pressione prevista;

.2 in posizione idonea ad essere messi a mare e recuperati;

.3 in modo che essi stessi e i dispositivi per tenerli  in  posto

non interferiscano con la manovra di messa a mare di qualsiasi  altro

mezzo collettivo di salvataggio in qualsiasi altra zona per la  messa

a mare;

.4 conformi alle disposizioni  della  regola  7,  se  sono  anche

imbarcazioni di salvataggio.

8a Sistemazione dei dispositivi mes per l'evacuazione della  nave  (R

15)

NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  E  NAVI  RO-RO  DA  PASSEGGERI

ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

1. La murata non deve avere aperture tra la zona di  imbarco  del

dispositivo MES e la linea di galleggiamento in condizioni di  minimo

carico; devono essere inoltre forniti mezzi  volti  a  proteggere  il

dispositivo da eventuali sporgenze.

2.  Le  zone  per  la  messa  a  mare  dei  mezzi  collettivi  di

salvataggio devono  essere  ubicate  in  posizione  tale  da  rendere

l'operazione di messa a mare sicura,  tenendo  conto  in  particolare

della distanza dall'elica  e  dalle  zone  di  scafo  con  i  fianchi

sensibilmente rientranti, in modo che i mezzi predetti possano essere

messi a mare lungo i fianchi della nave.

3. Ciascun dispositivo MES  per  l'evacuazione  della  nave  deve

essere sistemato in modo tale che ne' il passaggio ne' la piattaforma

ne'  i  relativi  meccanismi  di  sistemazione   o   di   azionamento

interferiscano con il funzionamento di qualsiasi altro dispositivo di

salvataggio presso qualsiasi altra zona di messa a mare.

4. Dove appropriato, la nave deve avere sistemazioni tali  che  i

dispositivi  MES  per  l'evacuazione  della  nave  nelle   rispettive

posizioni di normale sistemazione siano protetti  dai  danni  causati

dal mare grosso.

9. Dispositivi per la messa a mare e il recupero dei mezzi collettivi

di salvataggio (R 16)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

.1 I dispositivi per la messa a mare conformi ai requisiti  della

sezione 6.1 del codice LSA devono essere forniti per  tutti  i  mezzi

collettivi di salvataggio, ad eccezione dei seguenti:

.1 PER LE NAVI ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

a) mezzi collettivi di salvataggio il cui  imbarco  avvenga  da

una posizione sul ponte a  meno  di  4,5  metri  sopra  la  linea  di

galleggiamento in condizioni di minimo carico e che si trovino in una

delle due condizioni seguenti:

- abbiano una massa minore o uguale a 185 kg; oppure

-  siano  sistemati  per  la  messa  a  mare  direttamente  dalla

posizione di riposo in tutte le condizioni di  assetto  longitudinale

fino a 10° e di sbandamento fino a almeno 15° su  qualsiasi  dei  due

fianchi, oppure

b) mezzi di salvataggio in eccesso rispetto  ai  mezzi  per  il

110% del numero totale di persone a bordo; oppure mezzi collettivi di

salvataggio forniti per essere usati  congiuntamente  al  dispositivo

MES (Marine Evacuation System), conformi ai requisiti di cui al punto

6.2 del codice LSA e sistemati per la messa a mare direttamente dalla

posizione di normale sistemazione in tutte le condizioni  di  assetto

longitudinale fino a 10° e di sbandamento fino a 20° su qualsiasi dai

due fianchi.

.2 PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:

quando, fatta salva l'efficacia dei dispositivi di imbarco  sui

mezzi collettivi di salvataggio e sui  battelli  di  emergenza  nelle

condizioni meteomarine in cui la nave si trova a operare e  in  tutte

le  condizioni  previste,  favorevoli  o  sfavorevoli,   di   assetto

longitudinale  e  sbandamento,  il  bordo  libero  fra  la  posizione

dell'imbarcazione e il galleggiamento della  nave  in  condizioni  di

minimo  carico  non  sia  superiore  a  4,5  metri,  nel  qual   caso

l'amministrazione dello Stato di bandiera puo'  acconsentire  all'uso

di un dispositivo  per  mezzo  del  quale  le  persone  si  imbarcano

direttamente sulle zattere di salvataggio.

.2 Ogni imbarcazione di salvataggio deve essere provvista  di  un

dispositivo per la messa a mare e il recupero a bordo.

.2a Entro la prima visita di carena a secco programmata  dopo  il

1° gennaio 2018, ma non oltre il 1°  luglio  2019,  i  meccanismi  di

sganciamento delle scialuppe di salvataggio non conformi ai paragrafi

da 4.4.7.6.4 a 4.4.7.6.6 del codice LSA devono essere sostituiti  con

attrezzature conformi al codice (4) .

PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL

1° GENNAIO 2003

In aggiunta deve essere prevista la  possibilita'  di  sospendere

l'imbarcazione di salvataggio per rendere possibili le operazioni  di

manutenzione sui meccanismi di sgancio.

.3 I dispositivi per la messa a mare e per il  recupero  a  bordo

devono essere tali che l'operatore a bordo della nave sia in grado di

osservare tutte le fasi di messa  a  mare  dei  mezzi  collettivi  di

salvataggio e se trattasi di imbarcazioni di salvataggio, anche tutte

le fasi di recupero.

.4 A bordo della nave deve  essere  impiegato  un  meccanismo  di

sgancio di un solo tipo per mezzi collettivi di salvataggio simili.

.5 I cavi dei paranchi, se  utilizzati,  devono  avere  lunghezza

tale da consentire ai mezzi collettivi di salvataggio di  raggiungere

l'acqua con la nave in condizioni di minimo  carico  e  in  tutte  le

condizioni di assetto longitudinale fino a 10° e di sbandamento  fino

a 20°, su un lato o sull'altro per le navi  nuove  e  rispettivamente

fino ad almeno 15° da un lato o dall'altro, per le navi esistenti.

.6 La preparazione e  il  maneggio  di  un  mezzo  collettivo  di

salvataggio in una zona per la messa a mare  non  devono  interferire

con la rapida preparazione e il maneggio  di  qualsiasi  altro  mezzo

collettivo di salvataggio o battello di emergenza in qualsiasi  altra

zona per la messa a mare.

.7 Devono essere disponibili  mezzi  atti  a  impedire  qualsiasi

scarico d'acqua  dalla  nave  sui  mezzi  collettivi  di  salvataggio

durante l'abbandono nave.

.8 Durante la preparazione e la messa a mare, il mezzo collettivo

di salvataggio, il suo dispositivo per la messa a mare e il  relativo

specchio d'acqua devono essere illuminati adeguatamente  con  energia

fornita dalla sorgente di emergenza di energia  elettrica  prescritta

dalle regole II-1/D/3 e II-1/D/4.

10. Dispositivi di imbarco sui battelli di  emergenza  e  dispositivi

per la messa a mare e di recupero (R 17)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D

.1 I dispositivi  di  imbarco  sul  battello  di  emergenza  e  i

dispositivi per la messa a mare devono essere tali che le  operazioni

avvengano nel minor tempo possibile.

.2 Il battello di emergenza deve poter essere recuperato e  messo

a mare direttamente dalla propria posizione normale con  a  bordo  il

numero di persone designate a governare il battello.

.3 Se il battello funge anche da mezzo collettivo di  salvataggio

e le altre imbarcazioni di salvataggio sono recuperate  a  bordo  dal

ponte di imbarco, in aggiunta  a  quanto  prescritto  dal  precedente

punto .2, il battello deve poter essere recuperato a bordo dal  ponte

di imbarco.

.4 I dispositivi per la messa a mare devono essere conformi  alle

disposizioni della regola 9. Tuttavia, tutti i battelli di  emergenza

devono poter essere messi a mare utilizzando barbette, se necessario,

con la nave in marcia avanti a velocita' fino  a  5  nodi,  in  acque

calme.

.5 Il tempo di recupero a bordo del  battello  di  emergenza  non

deve superare 5 minuti in condizioni meteomarine medie  anche  quando

il battello e' al completo di persone e dotazioni. Se il battello  e'

parte dei mezzi collettivi di salvataggio, detto  tempo  di  recupero

deve poter essere rispettato anche quando il battello e' al  completo

delle dotazioni prescritte per i mezzi collettivi di salvataggio e di

equipaggio abilitato di almeno 6 persone.

.6 PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE  A  PARTIRE

DAL 1° GENNAIO 2003

Le disposizioni per l'imbarco  e  il  recupero  del  battello  di

emergenza devono permettere di imbarcare in modo sicuro ed efficiente

un infortunato su di una barella.  Per  garantire  la  sicurezza  del

recupero in condizioni meteomarine avverse devono essere  disponibili

opportuni stroppi se l'impiego di pesanti bozzelli puo' costituire un

pericolo.

10a Recupero di persone dall'acqua

NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO

2018

.1 Tutte le navi devono disporre di  piani  e  procedure  per  il

recupero di persone dall'acqua specifiche per la nave stessa, tenendo

conto delle linee guida elaborate dall'IMO (5) .

Tali piani e procedure devono definire le attrezzature destinate

ad essere utilizzate ai fini del recupero e le misure da adottare per

ridurre al minimo il rischio per il personale di bordo  coinvolto  in

operazioni di recupero. Le navi costruite prima del 1°  gennaio  2018

devono soddisfare  il  presente  requisito  entro  la  prima  analisi

periodica o di rinnovo delle attrezzature di sicurezza.

.2 Le navi ro-ro da passeggeri  conformi  alla  regola  III/5-1.4

sono ritenute conformi anche alla presente regola.

11. Istruzioni di emergenza (R 19)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D

Ogniqualvolta si imbarchino nuovi passeggeri, deve essere  tenuta

una breve presentazione sulla sicurezza dei passeggeri immediatamente

prima o dopo la partenza. Tale presentazione deve includere almeno le

istruzioni previste dalla regola III/3.3. Essa va effettuata in una o

piu' lingue che  i  passeggeri  possano  comprendere.  L'annuncio  va

trasmesso impiegando l'impianto di informazione  pubblica  o  tramite

altro mezzo idoneo che possa essere udito almeno dai  passeggeri  che

non l'abbiano ancora udito nel corso nel viaggio.

12. Prontezza d'uso, manutenzione e ispezioni (R 20)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D

.1 Prima che la nave salpi e  in  qualsiasi  momento  durante  la

navigazione, tutti i dispositivi di salvataggio devono essere  tenuti

in condizioni di impiego e pronti per l'uso immediato.

.2 La manutenzione e le ispezioni dei dispositivi di  salvataggio

devono essere effettuate conformemente alle disposizioni della regola

SOLAS III/20.

13. Addestramento ed esercitazioni di abbandono della nave (R 19 +  R

30)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D

.1 Ciascun membro dell'equipaggio a  cui  siano  state  assegnate

mansioni di emergenza deve familiarizzare  con  tali  mansioni  prima

dell'inizio del viaggio.

.2  Un'esercitazione  di  abbandono   nave   e   un'esercitazione

antincendio devono essere effettuate ogni settimana.

Ciascun membro dell'equipaggio deve partecipare,  ogni  mese,  ad

almeno un'esercitazione di abbandono nave e ad  una  antincendio.  Le

esercitazioni dell'equipaggio devono essere  effettuate  prima  della

partenza  della  nave  se  piu'  del  25%  dell'equipaggio   non   ha

partecipato, nel mese precedente,  a  un'esercitazione  di  abbandono

nave e ad una antincendio a bordo della nave stessa. Quando una  nave

entra in servizio per la prima volta, dopo che ne e' stato modificato

un elemento  importante  oppure  quando  viene  ingaggiato  un  nuovo

equipaggio, le sopraccitate esercitazioni devono  avere  luogo  prima

che la nave lasci il porto.

.3 Ogni esercitazione  di  abbandono  nave  deve  comprendere  le

azioni di cui alla regola SOLAS  III/19.3.3.1,  tenendo  conto  degli

orientamenti  di  cui  alla  circolare  MSC.1/Circ.   1206   dell'IMO

(«Measures to prevent accidents with lifeboats»).

.4 Le imbarcazioni di  salvataggio  e  i  battelli  di  emergenza

devono essere calati a mare durante successive esercitazioni in  base

alle disposizioni della regola SOLAS III/19,  punti  3.3.2,  3.3.3  e

3.3.6.

Se  le  esercitazioni  per  calare  a  mare  le  imbarcazioni  di

salvataggio e i battelli di emergenza sono effettuate con la nave  in

marcia avanti, esse, dati i rischi che  comportano,  devono  avvenire

esclusivamente in tratti di mare protetti e sotto la supervisione  di

un ufficiale esperto in tale tipo  di  esercitazioni,  tenendo  conto

degli orientamenti  di  cui  alla  risoluzione  A.624  (15)  dell'IMO

(«Guidelines on training for the purpose of launching  lifeboats  and

rescue boats from ships making  headway  throw  the  water»)  e  alla

risoluzione  A.771(18)   dell'IMO   («Recommendations   on   training

requirements for crews on fast rescue boats»).

L'amministrazione dello Stato di bandiera  puo'  consentire  alle

navi di non mettere a mare le imbarcazioni di salvataggio di un  lato

della nave se i loro ormeggi nel porto e i loro schemi  di  movimento

non consentono di mettere a mare imbarcazioni di salvataggio su  quel

lato. Tuttavia, tutte le imbarcazioni di salvataggio di  questo  tipo

devono essere ammainate almeno una volta ogni 3 mesi e messe  a  mare

almeno una volta l'anno.

.5 Se una nave e' dotata di  dispositivi  MES  per  l'evacuazione

della nave, le esercitazioni devono  includere  le  azioni  richieste

dalla regola SOLAS III/19.3.3.8.

.6 L'illuminazione di emergenza per i punti  di  riunione  e  per

l'abbandono nave deve essere  sottoposta  a  prova  in  occasione  di

ciascuna esercitazione di abbandono nave.

.7   Le   esercitazioni   antincendio   devono   essere    svolte

conformemente alle disposizioni della regola SOLAS III/19.3.4.

.8 Ogni membro dell'equipaggio deve essere addestrato e  istruito

a bordo in base alle disposizioni di cui alla regola SOLAS III/19.4.

.9   I   membri   dell'equipaggio   autorizzati   all'accesso   o

responsabili del soccorso  in  locali  chiusi  devono  partecipare  a

esercitazioni di accesso e soccorso in locali chiusi, le quali devono

tenersi   a    bordo    della    nave    a    intervalli    stabiliti

dall'amministrazione, ma non meno di una volta l'anno:

.1 Esercitazioni di accesso e soccorso in locali chiusi

.

1 Le esercitazioni di ingresso e soccorso  in  locali  chiusi

devono essere pianificate e condotte in modo sicuro,  tenendo  conto,

se  del  caso,  delle  indicazioni  fornite   nelle   raccomandazioni

elaborate dall'IMO

.

.2 Ogni esercitazione di accesso e soccorso in locali chiusi deve

comprendere:

.1 La verifica e l'uso di dispositivi  di  protezione  personale,

necessaria per l'accesso;

.2 La verifica e l'uso delle apparecchiature di  comunicazione  e

relative procedure;

.3  La  verifica  e  l'utilizzo  di  strumenti   di   misurazione

atmosferica in spazi chiusi;

.4 La verifica e l'uso delle  apparecchiature  di  salvataggio  e

relative procedure; nonche'

.5 Tecniche di primo soccorso e di rianimazione.

14 Documentazione (R 19.5)

NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D

.1 La data in cui sono tenuti gli appelli,  le  esercitazioni  di

abbandono della nave e le esercitazioni antincendio, le esercitazioni

di accesso e soccorso in locali chiusi, e le  esercitazioni  relative

ad altri mezzi di salvataggio  e  altre  formazioni  tenute  a  bordo

devono essere  registrate  nel  giornale  di  bordo  come  prescritto

dall'amministrazione. Se un appello, un'esercitazione o una  sessione

di formazione non sono tenuti alla data  prevista,  nel  giornale  di

bordo devono essere annotate le circostanze e l'entita' dell'appello,

dell'esercitazione o della formazione.

 

CAPITOLO IV

 

COMUNICAZIONI RADIO

 

1. Apparecchiature di comunicazione radio

NAVI DELLA CLASSE D

.1 Le navi della classe D devono essere provviste quantomeno di:

.1.1 Un impianto  radio  VHF  in  grado  di  trasmettere  e  di

ricevere;

.1.1.1 in DSC sulla frequenza 156525 MHz (canale 70). Deve essere

possibile avviare la trasmissione di richieste di soccorso sul canale

70 dalla posizione normale di governo della nave; e

.1.1.2 in radiotelefonia sulle frequenze 156300 MHz  (canale  6),

156650 MHz (canale 13) e 156800 MHz (canale 16);

.1.2 L'impianto  radio  VHF  deve  essere  inoltre  in  grado  di

trasmettere e ricevere comunicazioni radio generiche  utilizzando  la

radiotelefonia.

.1.3 Si fa riferimento alle regole SOLAS IV/7.1.1  e  IV/8.2  del

1974.

 

(1) I numeri arabi che seguono  la  lettera  "  C"  nella  scala  del

galleggiamento di compartimentazione possono essere sostituiti da

numeri romani o da lettere se l'Amministrazione  dello  Stato  di

bandiera ritiene necessario  operare  una  distinzione  fra  tale

scala e quella internazionale.

 

(2) Cfr il Codice sui livelli sonori a  bordo  delle  navi  (Code  on

Noise levels on Board Ships) adottato con la risoluzione dell'IMO

A. 468 (XIII).

 

(3) Cfr   le    raccomandazioni    pubblicate    dalla    commissione

elettrotecnica  internazionale  e,  in  particolare,  alla  serie

60092 - impianti elettrici sulle navi.

 

(4) Cfr. gli orientamenti per la valutazione  e  la  sostituzione  di

sistemi di rilascio e recupero  di  imbarcazioni  di  salvataggio

(MSC.1/Circ.1392).

 

(5) Orientamenti per lo sviluppo di piani e procedure per il recupero

di persone dall'acqua (MSC.1/Circ.1447).

 

(6)Cfr. le raccomandazioni rivedute per l'accesso a locali  chiusi  a

bordo delle navi adottato dall'IMO sono contenute  nella  risoluzione

A.1050(27).

 

Allegati

allegati 1224021

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