Sicurezza ascensori: con la pubblicazione del D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 (G.U. serie generale n. 62 del 15 marzo 2017) è stata recepita la direttiva 2014/33/Ue relativa agli ascensori e ai loro componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli stessi. Il decreto, redatto secondo i criteri contenuti nella legge 234/2012, allinea le disposizioni nazionali con quelle emanate al livello europeo. Al riguardo, ricordiamo che anche la direttiva 2014/33/Ue - recepita con questo atto - fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti. Come per le altre direttive, l’obiettivo è sia quello di aumentare la sicurezza dei prodotti sia di adottare un'efficace vigilanza del mercato (soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi).
Sicurezza ascensori: campo di applicazione e definizioni
Il decreto n. 23 del 10 gennaio 2017, composto di cinque articoli e di un allegato (vedere la tabella 1), apporta numerose modifiche alle preesistenti disposizioni sugli ascensori. Anche in questo caso si tratta di un atto di particolare rilevanza in quanto, aggiornando il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/33/Ue. Di fatto, con questo nuovo decreto sono aggiornate le disposizioni concernenti i requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, gli adempimenti degli operatori privati interessati e disciplina i compiti riferiti alle amministrazioni pubbliche.
Le principali modifiche al decreto 162/1999 sono contenute nell’articolo 1, il quale è costituito da 17 punti classificati con le lettere dell’alfabeto (vedere la tabella 2). Con i primi tre punti (dalla lettera “a” alla “c”) è modificato il titolo del regolamento, è definito il suo ambito di applicazione ed è illustrata la terminologia impiegata. In particolare, con la lettera “a”, che prevede la sostituzione del titolo del regolamento, è attuato l’articolo 45 (“Recepimento”) della direttiva 2014/33/Ue; con il punto “b” relativo all'ambito di applicazione, è sostituito integralmente l’articolo 1 del decreto 162/1999. Al riguardo si evidenzia che il regolamento si applica agli ascensori in servizio negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto di persone, di cose e ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III. Non rientrano nel campo di applicazione del nuovo regolamento gli apparecchi di sollevamento la cui velocità non supera 0,15 metri al secondo, quelli dai quali possono essere eseguiti lavori o destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni, gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune, gli ascensori ideati a fini militari e quelli utilizzati nelle miniere. Sono esclusi dal campo di applicazione anche gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto e quelli collegati a una macchina destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro (compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine), i treni a cremagliera e, infine, le scale mobili e i marciapiedi mobili.
Per quanto concerne le definizioni (la lettera “c”) è disposta la sostituzione integrale dell’articolo 2 del regolamento che aggiorna la parte relativa alla descrizione della terminologia utilizzata nell’atto.
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