Dalla presidenza della Repubblica il regolamento che modifica il D.P.R. n. 162/1999. Recependo la direttiva 2014/33/Ue, il D.P.R. n. 23/2017 ha introdotto importanti novità in materia di ascensori, dei componenti di sicurezza degli stessi nonché per il loro esercizio.
Diverse le novità che riguardano, per esempio, il campo di applicazione, le definizioni, la libera circolazione, l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le misure utili per gli edifici o le costruzioni nei quali sono installati gli ascensori; sono state anche introdotte nuove procedure di valutazione della conformità degli ascensori, prescrizioni relative agli organismi notificati e la presunzione di conformità, le modalità di presentazione della domanda e la procedura di notifica. Infine, con l’articolo 3 sono stabilite nuove disposizioni tariffarie.
La nuova norma entrerà in vigore il 30 marzo 2017.
Decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonchè per l'esercizio degli ascensori. In Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2017, n.62 Vigente al: 30-3-2017 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 5 e 32 nonche' l'allegato C; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 35, comma 2, secondo periodo; Vista la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione); Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare l'articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016; Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del regolamento e' sostituito dal seguente: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori»; b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto: a) di persone; b) di persone e cose; c) soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico. 2. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s; b) gli ascensori da cantiere; c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine; e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; l) i treni a cremagliera; m) le scale mobili e i marciapiedi mobili. 4. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell'Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative norme nazionali di attuazione.»; c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "ascensore": un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide; b) "supporto del carico": la parte dell'ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle o abbassarle; c) "ascensore modello": un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici; d) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; e) "immissione sul mercato": 1) la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure 2) la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; f) "installatore": la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilita' della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore; g) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale; h) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati; i) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo; l) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori; m) "operatori economici": l'installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; n) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare; o) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; p) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; r) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008; s) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori; t) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; u) "richiamo": in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che e' gia' stato messo a disposizione dell'installatore o dell'utilizzatore finale; v) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento; z) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; aa) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; bb) "montacarichi": un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico; cc) "modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione", in particolare: 1) il cambiamento della velocita'; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.»; d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio). - 1. Le autorita' competenti non vietano, limitano o ostacolano, nel territorio nazionale, l'immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori conformi al presente regolamento. 2. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, e' consentita l'esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che non siano conformi al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che essi non sono conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finche' non saranno stati resi conformi. Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone. 3. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento. 4. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento.»; e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori). - 1. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I. 2. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall'allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti. 3. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie e prendono le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore. 4. I soggetti di cui al comma 3 si assicurano che i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore.»; f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: «Art. 4-bis (Obblighi degli installatori). - 1. All'atto dell'immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. 2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 6-bis. Qualora la conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l'installatore redige una dichiarazione di conformita' UE assicurandosi che l'ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE. 3. L'installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. 4. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi. 5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione. 6. Gli installatori indicano sull'ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l'installatore puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorita' di vigilanza del mercato. 7. Gli installatori garantiscono che l'ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 8. Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l'ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l'ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva presa. 9. Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'ascensore al presente regolamento, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato. Art. 4-ter (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto dell'immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all'articolo 4, comma 2. 2. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' pertinente di cui all'articolo 6. Qualora la conformita' di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori e' stato immesso sul mercato. 4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione del componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio. 5. I fabbricanti garantiscono che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'etichetta di cui all'articolo 7, comma 2. 6. I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove cio' non sia possibile, sull'etichetta di cui all'articolo 7, comma 2, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorita' di vigilanza del mercato. 7. I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva presa. 9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori al presente regolamento, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato. Art. 4-quater (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il fabbricante o l'installatore puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, o all'articolo 4-ter, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 4-bis, comma 2, o all'articolo 4-ter, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante o dall'installatore. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni relative al sistema di qualita' del fabbricante o dell'installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori o l'ascensore e' stato immesso sul mercato; b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori o dell'ascensore; c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal componente di sicurezza per ascensori o dall'ascensore che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato. Art. 4-quinquies (Obblighi degli importatori). - 1. Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi. 2. Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 6. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformita' UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all'articolo 4, comma 2, non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato. 3. Gli importatori indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente di sicurezza per ascensori, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utente finale e le autorita' di vigilanza del mercato. 4. Gli importatori garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana. 5. Gli importatori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'articolo 4, comma 2. 6. Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione dei componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori e gli installatori di qualsiasi eventuale monitoraggio. 7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, gli importatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva presa. 8. Per dieci anni dall'immissione del componente di sicurezza per ascensori sul mercato gli importatori conservano a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorita'. 9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' di un componente di sicurezza per ascensori, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato. Art. 4-sexies (Obblighi dei distributori). - 1. Quando mettono un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento. 2. Prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformita' UE, dalla documentazione necessaria nonche' dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quinquies, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all'articolo 4, comma 2, non mette il componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. I distributori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformita' all'articolo 4, comma 2. 4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' di un componente di sicurezza per ascensori. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi messi a disposizione sul mercato. Art. 4-septies (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori). - 1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4-ter quando immette sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un componente di sicurezza per ascensori gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente regolamento. Art. 4-octies (Identificazione degli operatori economici). - 1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un componente di sicurezza per ascensori; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un componente di sicurezza per ascensori. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui e' stato loro fornito un componente di sicurezza per ascensori e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.»; g) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Presunzione di conformita' degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori). - 1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.»; h) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Procedure di valutazione della conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori). - 1. I componenti di sicurezza per ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformita': a) il modello del componente di sicurezza per ascensori e' sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte A, e la conformita' al tipo e' assicurata mediante il controllo per campione del componente di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX; b) il modello del componente di sicurezza per ascensori e' sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte A, e ad esso si applica la conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto conformemente all'allegato VI; c) conformita' basata sulla garanzia della qualita' totale di cui all'allegato VII.»; i) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (Procedure di valutazione della conformita' degli ascensori). - 1. Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformita': a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformita' a un ascensore modello sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte B: 1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V; 2) la conformita' al modello basata sulla garanzia della qualita' del prodotto per ascensori di cui all'allegato X; 3) la conformita' al modello basata sulla garanzia della qualita' della produzione per ascensori di cui all'allegato XII. b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualita' approvato in conformita' all'allegato XI: 1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V; 2) la conformita' al modello basata sulla garanzia della qualita' del prodotto per ascensori di cui all'allegato X; 3) la conformita' al modello basata sulla garanzia della qualita' della produzione per ascensori di cui all'allegato XII. c) la conformita' basata sulla verifica dell'unita' per ascensori di cui all'allegato VIII; d) la conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' e sull'esame del progetto per ascensori di cui all'allegato XI. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell'ascensore e la persona responsabile dell'installazione e della prova dell'ascensore non corrispondano, la prima fornisce alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari affinche' quest'ultima possa garantire che l'ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in sicurezza. 3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con i valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. 4. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Art. 6-ter (Dichiarazione di conformita' UE). - 1. La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. 2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui all'allegato II, contiene gli elementi specificati nei pertinenti allegati da V a XII ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori e' immesso o messo a disposizione sul mercato e, per gli ascensori ed i componenti di sicurezza per ascensori immessi o messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana. 3. Se all'ascensore o al componente di sicurezza per ascensori si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume la responsabilita' per la conformita' del componente di sicurezza per ascensori e l'installatore si assume la responsabilita' della conformita' dell'ascensore ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.». l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Marcatura CE). - 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza per ascensori o, se cio' non e' possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori. La marcatura CE e' apposta sull'ascensore o sul componente di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato. 3. La marcatura CE sugli ascensori e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita': a) l'esame finale di cui all'allegato V; b) la verifica dell'unita' di cui all'allegato VIII; c) la garanzia della qualita' di cui agli allegati X, XI o XII. 4. La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita': a) la garanzia della qualita' del prodotto di cui all'allegato VI; b) la garanzia totale di qualita' di cui all'allegato VII; c) la conformita' al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX. 5. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall'installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolare. 6. Le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.»; m) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Vigilanza del mercato e controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione). - 1. Agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni di controlli. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 2 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformita' alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei competenti organi tecnici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 4. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»; n) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: «Art. 8-bis (Procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi). - 1. Qualora le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 abbiano motivi sufficienti per ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o, se del caso, per la sicurezza dei beni, effettuano una valutazione dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato. 2. Se all'esito della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concludono che un ascensore non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero dello sviluppo economico chiede tempestivamente all'installatore di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'ascensore conforme alle suddette prescrizioni entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. 3. Se all'esito della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concludono che un componente di sicurezza per ascensori non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero dello sviluppo economico chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate al fine di rendere il componente di sicurezza per ascensori conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. 4. Le autorita' di vigilanza del mercato informano l'organismo notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui ai commi 2 e 3. 6. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di prendere. 7. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori e di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. 8. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l'immissione sul mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore interessato, oppure per ritirarlo dal mercato. La misura e' adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile ricorrere. 9. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale del componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo. La misura e' adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile ricorrere. 10. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi 8 e 9. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformita'. 11. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 10, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dagli operatori economici interessati. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se l'inadempienza sia dovuta: a) alla non conformita' dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al presente regolamento; oppure b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 5, che conferiscono la presunzione di conformita'. 12. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a norma dell'articolo 38 della direttiva 2014/33/UE e' stata avviata dall'autorita' di un altro Stato membro, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni. 13. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attivita', sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati membri che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura e' ritenuta giustificata. 14. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le opportune misure restrittive in relazione all'ascensore o al componente di sicurezza per ascensori per i quali le relative misure provvisorie siano state ritenute giustificate, quale il suo ritiro dal mercato. 15. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato ad altra prescrizione o limitazione alla loro installazione e circolazione adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo mandatario, dell'installatore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento. Art. 8-ter (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all'articolo 8-bis, commi 7, 8 e 9, o delle analoghe procedure svolte dalle autorita' competenti degli altri Stati membri, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione. 2. Se la misura nazionale relativa a un ascensore e' ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari per garantire che l'immissione sul mercato o l'utilizzo dell'ascensore non conforme interessato siano limitati o vietati, o che l'ascensore sia ritirato dal mercato. Se la misura nazionale relativa a un componente di sicurezza per ascensori e' ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari a garantire il ritiro dal mercato del componente di sicurezza per ascensori non conforme. Il Ministero dello sviluppo economico informa di conseguenza la Commissione. Se la misura adottata dall'Italia e' considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca. 3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale e' considerata giustificata e la non conformita' dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 8-bis, comma 10, lettera b), del presente regolamento. Art. 8-quater (Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi). - 1. Se il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 1, 2 e 3, ritengono che un ascensore, pur conforme al presente regolamento, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, il Ministero dello sviluppo economico chiede all'installatore di far si' che tale ascensore non presenti piu' tale rischio o che sia, a seconda dei casi, richiamato dal mercato o che ne venga limitato o proibito l'utilizzo entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2. Se il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 1, 2 e 3, ritengono che un componente di sicurezza per ascensori, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, il Ministero dello sviluppo economico chiede all'operatore economico interessato di provvedere affinche' tale componente di sicurezza per ascensori, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o il componente di sicurezza per ascensori sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori o di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori interessati, la loro origine e la catena di fornitura degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l'attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della Commissione europea previsti dall'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva attuata con il presente regolamento. Art. 8-quinquies (Non conformita' formale). - 1. Fatto salvo l'articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 7 del presente regolamento; b) la marcatura CE non e' stata apposta; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato e' stato apposto in violazione dell'articolo 7 o non e' stato apposto, pur essendo necessario a norma dell'articolo 7; d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE; f) la documentazione tecnica di cui all'allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non e' disponibile o e' incompleta; g) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato o l'indirizzo dell'installatore, del fabbricante o dell'importatore non e' stato indicato conformemente all'articolo 4-bis, comma 6, all'articolo 4-ter, comma 6, o all'articolo 4-quinquies, comma 3; h) le informazioni necessarie all'identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori non sono state indicate conformemente all'articolo 4-bis, comma 5, o all'articolo 4-ter, comma 5; i) l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori non e' accompagnato dai documenti di cui all'articolo 4-bis, comma 7, o all'articolo 4-ter, comma 7, o tali documenti non soddisfano i requisiti applicabili. 2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o vietare l'utilizzo dell'ascensore o per ritirarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilita' sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato, e ne informa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»; o) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Notifica ed autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente regolamento il Ministero dello sviluppo economico e' designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 9-ter. 2. L'accreditamento degli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 1 ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata dal relativo certificato di accreditamento. 3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa, senza oneri per i Ministeri interessati. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. 4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3. 5. Il Ministero dello sviluppo economico, anche nella qualita' di autorita' di notifica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita'; b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle proprie attivita'; c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; d) non offrendo e non effettuando attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale; e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.»; p) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: «Art. 9-bis (Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11. 2. L'organismo di valutazione della conformita' e' disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita' giuridica. 3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dagli ascensori o dai componenti di sicurezza per ascensori oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori per scopi privati. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante o l'installatore e l'organismo. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. L'organismo di valutazione della conformita' garantisce che le attivita' delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle sue attivita' di valutazione della conformita'. 5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'. 6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita' assegnatigli in base agli allegati da IV a XII e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori per i quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' dispone: a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; b) delle necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita'; c) delle procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. 7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita' dispone di quanto segue: a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e della pertinente legislazione nazionale; d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita' di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli allegati da IV a XII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati per gli ascensori istituito dalla Commissione europea a norma dell'articolo 36 della direttiva attuata con il presente regolamento, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 12. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e' considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni. Art. 9-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati). - 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento. 2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli allegati da IV a XII. Art. 9-quater (Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche). - 1. L'organismo di valutazione della conformita' stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico. 2. La domanda di autorizzazione e di notifica e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', della procedura o delle procedure di valutazione della conformita' degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9-bis. 3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e notifica tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformita'. 4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', la procedura o le procedure di valutazione della conformita' e gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza. 5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento. 6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica. 7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo e' accertato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sulla base dei provvedimenti a tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta. 9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione e, all'occorrenza, ritirare la notifica. Art. 9-quinquies (Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni). - 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli articoli 6 e 6-bis. 2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori al presente regolamento. 3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al presente regolamento o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede a tale installatore o fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato. 4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione riscontri che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori non e' piu' conforme chiede all'installatore o al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l'approvazione. 5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi. 6. Ferma la tutela giurisdizionale avverso le decisioni degli organismi notificati, contro i medesimi provvedimenti puo' essere espletata la procedura di revisione, regolata con proprio regolamento dall'organismo nazionale di accreditamento. Art. 9-sexies (Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati). - 1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'organismo nazionale di accreditamento: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di un'approvazione; b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita' di valutazione della conformita'; d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente regolamento, le cui attivita' di valutazione della conformita' coprono il medesimo tipo di ascensori o i medesimi componenti di sicurezza per ascensori, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'. 3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente regolamento ed ai lavori del relativo gruppo settoriale di organismi notificati.»; q) l'articolo 10 e' abrogato; r) all'articolo 11, prima del comma 1, e' anteposto il seguente: «01. Le prescrizioni del presente Capo, necessarie per garantire la protezione delle persone allorche' gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, sono attuate senza implicare modifiche degli ascensori rispetto a quanto disposto dal Capo I del presente regolamento e nell'osservanza della legislazione dell'Unione europea.»; s) gli allegati da I a XIV sono sostituiti dagli allegati da I a XII di cui all'allegato A al presente regolamento. Art. 2 Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) all'articolo 12, comma 2, le parole: «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; b) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»; c) all'articolo 12, comma 2, lettera d), le parole: «6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»; d) all'articolo 12, comma 2, lettera e), le parole: «la manutenzione dell'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «la manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico»; e) all'articolo 12, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Quando la comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la documentazione di cui al comma 2 e' integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.»; f) all'articolo 12, comma 4, le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera cc)»; g) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all'allegato VI o X» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato V o VIII»; h) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale verifica straordinaria deve evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l'esito negativo della precedente verifica.»; 2) al comma 3 le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera cc)»; i) all'articolo 15, comma 2, le parole: «anche da personale di custodia istruito per questo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «anche da personale di custodia o altro personale competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale rappresentante e istruito per questo scopo»; l) all'articolo 15, comma 3, le parole: «Il manutentore, provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:» sono sostituite dalle seguenti: «Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalita' dell'impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell'impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:»; m) all'articolo 16, comma 1, le parole: «6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»; n) l'articolo 18 e' abrogato. Art. 3 Disposizioni tariffarie 1. Alle attivita' di autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), nella parte in cui introduce l'articolo 9-quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, ed alle attivita' di valutazione della conformita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), nella parte in cui modifica l'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ad esclusione delle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. 3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni. 4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attivita'. Art. 4 Disposizioni finali 1. E' consentita la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016. 2. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/33/UE e del presente regolamento. 3. Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 48 della direttiva 2014/33/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal presente regolamento. 5. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 95/16/CE, abrogata dalla direttiva 2014/33/UE recepita con il presente regolamento, salvo quando diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendono fatti a quest'ultima direttiva. Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.