Sicurezza degli apparecchi a gas: aggiornata la legislazione di settore

Il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 dispone sanzioni amministrative per fabbricanti, importatori e distributori, che possono arrivare a 50.000 €

Adeguata la legislazione nazionale sulla sicurezza degli apparecchi a gas alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  9 marzo  2016, abrogativo della  direttiva 2009/142/Ce. La disposizione costituisce l'oggetto del decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2019, n. 72) in attuazione dei commi 1 e 3 della legge di delegazione europea 2016-2017.

Tra le disposizioni di rilievo:

  • l'allargamento del concetto di sicurezza anche ai materiali, alle installazioni e  agli impianti realizzati in conformità  alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un  organismo di  normazione  di  uno  degli altri;
  • l'attribuzione del ruolo di vigilanza al:

- ministero dello Sviluppo economico in generale sull'applicazione della legge;
- ministero dello Sviluppo economico e al ministero dell'Interno per quanto riguarda la vigilanza del mercato, che si avvarranno, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici  periferici competenti,  nonché, per gli accertamenti di carattere  tecnico, anche  di  altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati

  • le sanzioni amministrative per fabbricanti, importatori e distributori, che possono arrivare a 50.000 €.

 

Di seguito il testo del  decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23.

 

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Decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi  1  e  3,  della
legge 25 ottobre 2017, n.  163,  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/426   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,   sugli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la  direttiva
2009/142/CE. (19G00030) 

 

                       in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2019, n. 72

Vigente al: 10-4-2019

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (UE) 2016/426 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti

gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in

particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2016-2017,

ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;

Vista la legge 6 dicembre 1971,  n.  1083,  recante  norme  per  la

sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996,

n.  661,  recante  regolamento  per  l'attuazione   della   direttiva

90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 20 novembre 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 19 febbraio 2019;

Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro

dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con

i Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,

della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1 

                               Oggetto

1.  Il  presente  decreto  reca  disposizioni  per   la   sicurezza

dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa

nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE) 2016/426   del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,   sugli

apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la  direttiva

2009/142/CE.

                               Art. 2 

            Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 

1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le  seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;

2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

«Per  la  salvaguardia  della  sicurezza  degli  apparecchi   che

bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano  le

disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e

le definizioni di cui agli articoli 1 e 2  del  medesimo  regolamento

europeo.»;

b) all'articolo 3:

1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole «con decreto  del  Ministro  per

l'industria, il commercio  e  l'artigianato»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il Ministro dell'interno»;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati

secondo  le  regole  della  buona  tecnica  anche  i  materiali,   le

installazioni  e  gli  impianti  realizzati   in   conformita'   alle

specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o  di

un  organismo  di  normazione  di  uno  degli  altri   Stati   membri

dell'Unione europea o degli Stati che  sono  parti  contraenti  degli

accordi sullo spazio economico europeo.

Le disposizioni di cui al primo,  secondo  e  terzo  comma  trovano

applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti  o  di  norme

armonizzate pertinenti ed applicabili.

Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi

accessori si applicano i requisiti essenziali  e  la  presunzione  di

conformita'  di  cui  agli  articoli   5   e   13   del   regolamento

(UE) 2016/426.

Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4,  della  legge  25

ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate  le  residue  disposizioni  del

decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.  661,  e

adottate  ulteriori  disposizioni  di  adeguamento  della   normativa

nazionale regolamentare vigente, nelle  materie  non  riservate  alla

legge, alle disposizioni  del  regolamento  (UE) 2016/426,  alle  sue

eventuali successive modifiche,  nonche'  agli  atti  delegati  e  di

esecuzione del medesimo regolamento europeo.»;

c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza  generale  sull'applicazione

della  presente  legge  e'  demandata  al  Ministero  dello  sviluppo

economico, che ha facolta' di disporre  accertamenti  direttamente  o

avvalendosi,  mediante  convenzioni,  di  amministrazioni,  enti   ed

istituti pubblici ovvero di organismi  e  laboratori  accreditati  in

conformita' al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di

accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.

339/93.

2. Per gli apparecchi che  bruciano  carburanti  gassosi  e  per  i

relativi accessori, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato

di cui al capo V del  regolamento  (UE) 2016/426,  per  il  controllo

degli apparecchi ed accessori che  entrano  nel  mercato  dell'Unione

europea, sono svolte dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  dal

Ministero dell'interno,  coordinando  i  propri  servizi  nell'ambito

delle specifiche competenze ed  avvalendosi,  rispettivamente,  delle

Camere di commercio e degli uffici  periferici  competenti,  nonche',

per gli accertamenti di carattere  tecnico,  anche  di  altri  uffici

tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori  accreditati  in

conformita' al regolamento (CE) 765/2008.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2,  le  funzioni  di  controllo

alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle  dogane  e  dei

monopoli conformemente agli articoli 27,  28  e  29  del  regolamento

(CE) 765/2008.

4. I funzionari del Ministero  dello  sviluppo  economico,  nonche'

delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e  laboratori

di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle  loro  funzioni,  sono

ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti  ed

i relativi prelievi di campioni, prove ed  analisi,  sono  effettuati

secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la

possibilita' di revisione.

5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai  fini  di  cui  al

comma  2,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  ispettive  e  di

controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti  gassosi

o un accessorio di tale apparecchio  e'  in  tutto  o  in  parte  non

rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali,   ne   informano

immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il  Ministero

dell'interno.»;

d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5  (Sanzioni).  -  1.  Il  fabbricante,  l'importatore  o  il

distributore che  immette  sul  mercato  un  apparecchio  che  brucia

carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non  conforme

ai requisiti essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato  I  del

regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.

2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo  nei

limiti di cui  all'articolo  8  del  regolamento  (UE) 2016/426,  che

immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un

accessorio di tale apparecchio con una o piu' non conformita' formali

di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo  restando

l'obbligo di porre fine a tale stato di non  conformita',  ovvero  in

violazione  delle  prescrizioni  di  cui  ai  paragrafi  da  2  a   9

dell'articolo  7  e  ai  medesimi  paragrafi  dell'articolo   9   del

regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

3.  Il  distributore  che  mette  a  disposizione  sul  mercato  un

apparecchio che brucia carburanti gassosi o  un  accessorio  di  tale

apparecchio  in  violazione  degli  obblighi  posti  a   suo   carico

dall'articolo 10 del  regolamento  (UE) 2016/426  e'  punito  con  la

sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemilacinquecento  euro  a

quindicimila euro.

4. L'operatore economico che  non  osserva  i  provvedimenti  delle

autorita' competenti,  ai  sensi  dell'articolo  37  del  regolamento

(UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

ventimila euro a cinquantamila euro.

5. Il  distributore  e'  ritenuto  un  fabbricante,  soggetto  agli

obblighi dei  costruttori  di  cui  all'articolo  7  del  regolamento

(UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un  accessorio

con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un  apparecchio

o un accessorio gia' immesso sul mercato, in modo che la  conformita'

ai requisiti del regolamento risulti modificata.

6. Chiunque  non  osserva  le  disposizioni  della  presente  legge

diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente  articolo  e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

7. Per tutte le violazioni  amministrative  previste  dal  presente

articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24  novembre

1981, n. 689, e' presentato alla Camera di commercio  competente  per

territorio.».

                               Art. 3 

   Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative

l. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono  sanzioni

penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni

commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto

stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con

sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Ai fatti commessi prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente

decreto  non  puo'  essere  applicata  una  sanzione   amministrativa

pecuniaria di importo superiore al massimo  della  pena  comminata  o

irrogata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui

all'articolo 135 del codice penale.

3. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente

decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con

sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice

dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il

fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti

conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza

delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di

procedura penale.

4. Nei casi previsti dal comma l, l'autorita'  giudiziaria  dispone

senza ritardo la trasmissione all'autorita' amministrativa competente

degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati  trasformati  in

illeciti amministrativi, salvo che  il  reato  risulti  prescritto  o

estinto per altra causa alla data di entrata in vigore  del  presente

decreto.

5.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la

trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico

ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la

trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta

estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede

l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta

ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto

anche elenchi cumulativi di procedimenti.

6. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai

sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza

inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come

reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  4.

Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice

dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla

legge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle

disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi

civili.

7. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione

agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il

termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il

termine di un anno dalla ricezione degli atti.

8. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della

violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta,

oltre alle spese del  procedimento,  secondo  quanto  previsto  dalle

disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,  n.

689, in quanto compatibili. Il pagamento determina  l'estinzione  del

procedimento.

                               Art. 4 

                         Disposizioni finali 

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione

europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e

delle  altre  disposizioni  adottate  nel  settore  disciplinato  dal

decreto medesimo.

2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative

in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva  2009/142/CE,  abrogata

dal regolamento (UE) 2016/426,  si  intendono  fatti  a  quest'ultimo

regolamento e sono letti secondo la  tavola  di  concordanza  di  cui

all'allegato VI del medesimo regolamento.

                               Art. 5 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti

dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali

disponibili a legislazione vigente.

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