Adeguata la legislazione nazionale sulla sicurezza degli apparecchi a gas alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, abrogativo della direttiva 2009/142/Ce. La disposizione costituisce l'oggetto del decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2019, n. 72) in attuazione dei commi 1 e 3 della legge di delegazione europea 2016-2017.
Tra le disposizioni di rilievo:
- l'allargamento del concetto di sicurezza anche ai materiali, alle installazioni e agli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri;
- l'attribuzione del ruolo di vigilanza al:
- ministero dello Sviluppo economico in generale sull'applicazione della legge;
- ministero dello Sviluppo economico e al ministero dell'Interno per quanto riguarda la vigilanza del mercato, che si avvarranno, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati
- le sanzioni amministrative per fabbricanti, importatori e distributori, che possono arrivare a 50.000 €.
Di seguito il testo del decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23.
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Decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23
Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della
legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE. (19G00030)
in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2019, n. 72
Vigente al: 10-4-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,
ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 661, recante regolamento per l'attuazione della direttiva
90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE.
Art. 2
Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083
1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;
2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e
le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento
europeo.»;
b) all'articolo 3:
1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'interno»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati
secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le
installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle
specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di
un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli
accordi sullo spazio economico europeo.
Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano
applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme
armonizzate pertinenti ed applicabili.
Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi
accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di
conformita' di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento
(UE) 2016/426.
Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25
ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e
adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa
nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla
legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue
eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di
esecuzione del medesimo regolamento europeo.»;
c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza generale sull'applicazione
della presente legge e' demandata al Ministero dello sviluppo
economico, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o
avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed
istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in
conformita' al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93.
2. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i
relativi accessori, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato
di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426, per il controllo
degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione
europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal
Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito
delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle
Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonche',
per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici
tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in
conformita' al regolamento (CE) 765/2008.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le funzioni di controllo
alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento
(CE) 765/2008.
4. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonche'
delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori
di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle loro funzioni, sono
ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed
i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati
secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la
possibilita' di revisione.
5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al
comma 2, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di
controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi
o un accessorio di tale apparecchio e' in tutto o in parte non
rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'interno.»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante, l'importatore o il
distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia
carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme
ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del
regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.
2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei
limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che
immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un
accessorio di tale apparecchio con una o piu' non conformita' formali
di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando
l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformita', ovvero in
violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9
dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del
regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un
apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale
apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico
dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a
quindicimila euro.
4. L'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle
autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento
(UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventimila euro a cinquantamila euro.
5. Il distributore e' ritenuto un fabbricante, soggetto agli
obblighi dei costruttori di cui all'articolo 7 del regolamento
(UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio
con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio
o un accessorio gia' immesso sul mercato, in modo che la conformita'
ai requisiti del regolamento risulti modificata.
6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge
diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente
articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' presentato alla Camera di commercio competente per
territorio.».
Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative
l. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente
decreto non puo' essere applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo superiore al massimo della pena comminata o
irrogata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui
all'articolo 135 del codice penale.
3. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza
delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
4. Nei casi previsti dal comma l, l'autorita' giudiziaria dispone
senza ritardo la trasmissione all'autorita' amministrativa competente
degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in
illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o
estinto per altra causa alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la
trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico
ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
6. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza
inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 4.
Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla
legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
civili.
7. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di un anno dalla ricezione degli atti.
8. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta,
oltre alle spese del procedimento, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in quanto compatibili. Il pagamento determina l'estinzione del
procedimento.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e
delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal
decreto medesimo.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata
dal regolamento (UE) 2016/426, si intendono fatti a quest'ultimo
regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui
all'allegato VI del medesimo regolamento.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.