Sicurezza degli ascensori: novità sulle norme armonizzate dalla decisione di esecuzione (Ue) 2023/1646 della Commissione del 17 agosto 2023 pubblicata sulla G.U.C.E. L del 21 agosto 2023, n. 206.
Le modifiche riguardano in particolare l'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76, con particolare riferimento ai criteri per la costruzione e l’installazione.
Di seguito il testo della decisione di esecuzione (Ue) 2023/1646 della Commissione del 17 agosto 2023.
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Decisione di esecuzione (Ue) 2023/1646 della Commissione del 17 agosto 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori
(G.U.C.E. L del 21 agosto 2023, n. 206)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12., in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251)., gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della medesima direttiva, contemplati da tali norme o da parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione[3]Decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, del 21 settembre 2016, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio., la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione di norme armonizzate mediante la revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 2014/33/UE per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24)., come stabilito all’allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.
(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 81-21:2009 quale modificata da EN 81-21:2009+A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003 e EN 81-70:2003 quale modificata da EN 81-70:2003/A1:2004 nonché la norma armonizzata EN 81-77:2013, i cui riferimenti sono pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione[5]Decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione, del 26 gennaio 2021, relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 27 del 27.1.2021, pag. 20).. La revisione è stata effettuata per adeguare tali norme al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto e la chiarezza, aggiungendo informazioni più precise nell’allegato ZA di tali norme e datando i riferimenti normativi. Di conseguenza, il CEN ha adottato le norme EN 81-21:2022 sugli ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti, EN 81-28:2022 sui teleallarmi per ascensori e ascensori per merci, EN 81-58:2022 sulle prove di resistenza al fuoco per le porte di piano, EN 81-70:2021+A1:2022 sull’accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità, nonché la norma armonizzata EN 81-77:2022 sugli ascensori sottoposti ad azioni sismiche, ma non sono state apportate modifiche tecniche sostanziali a tali norme.
(4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 e EN 81-77:2022 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884.
(5) Le norme armonizzate EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 e EN 81-77:2022 soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/33/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/33/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 e EN 81-77:2022 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(7) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-21:2009 quale modificata da EN 81-21:2009+A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003 e EN 81-70:2003 quale modificata da EN 81-70:2003/A1:2004 nonché della norma armonizzata EN 81-77:2013 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme riviste, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 81-21:2009 quale modificata da EN 81-21:2009+A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003 e EN 81-70:2003 quale modificata da EN 81-70:2003/A1:2004 nonché della norma armonizzata EN 81-77:2013.
(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti 1, 3, 5, 7 e 9 dell’allegato si applicano a decorrere dal 21 febbraio 2025.
ALLEGATO
L’allegato I è così modificato:
1) la voce 2 è soppressa;
2) è inserita la voce 2 bis seguente:
«2 bis.
EN 81-21:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e cose – parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti»;
3) la voce 4 è soppressa;
4) è inserita la voce 4 bis seguente:
«4 bis.
EN 81-28:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e merci – parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci»;
5) la voce 6 è soppressa;
6) è inserita la voce 6 bis seguente:
«6 bis.
EN 81-58:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Controlli e prove – parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano»;
7) la voce 7 è soppressa;
8) è inserita la voce 7 bis seguente:
«7 bis.
EN 81-70:2021+A1:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci – parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità»;
9) la voce 11 è soppressa;
10) è inserita la voce 11 bis seguente:
«11 bis.
EN 81-77:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci – parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche».
Note
1. | ↑ | GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. |
2. | ↑ | Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251). |
3. | ↑ | Decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, del 21 settembre 2016, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
4. | ↑ | Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24). |
5. | ↑ | Decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione, del 26 gennaio 2021, relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 27 del 27.1.2021, pag. 20). |