Sicurezza degli asili nido.
Con il D.P.C.M. 30 dicembre 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 67 del 18 marzo 2021 - sono stati definiti i contributi per il finanziamento degli interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati a ospitare asili nido e scuole d'infanzia.
Per altre informazioni sui finanziamenti, clicca qui
Sicurezza degli asili nido: i contenuti
Il decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti
relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Inoltre, il provvedimento illustra i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di
rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
Sicurezza degli asili nido: i periodi
Le disposizioni del provvedimento sono valide per il quinquennio 2026-2030 e per il quadriennio 2031-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro e non oltre sei mesi precedenti il periodo di riferimento.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020
Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o
costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili
nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. (21A01370)
(Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA
e con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 59, della citata legge 27
dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento
degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di
proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il
fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
Visto il successivo comma 60 della citata legge n. 160 del 2019, il
quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 e'
finalizzato ai seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza
e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorita' per le
strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e
sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole
dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita' del
riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi
finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano
all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in
modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo;
Visto altresi', il comma 61 della medesima legge n. 160 del 2019,
il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione,
ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della citata legge n. 160 del 2019, sono individuate le modalita' e
le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da
parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di
utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di
effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di
rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed
eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia
e con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti
beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo
importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
richiamata legge n. 160 del 2019, e' istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio
dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di
regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della
famiglia, e' composta da un rappresentante, rispettivamente, del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero
dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da un
componente designato dalla Conferenza unificata con le modalita' di
cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese,
gettoni di presenza e indennita' comunque denominate, prevedendo,
altresi', che al funzionamento della Cabina di regia si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del
Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente;
Ritenuto di dover dare attuazione ai richiamati commi da 59 a 61
dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, come sostituito dall'art. 1, comma 310, della citata legge 160
del 2019, il quale prevede che al fine di ridurre i divari
territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in
conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere
disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli
interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume
complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno
proporzionale alla popolazione residente;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Considerata la necessita' di prevedere criteri di assegnazione
differenziati per i progetti di costruzione, ristrutturazione, messa
in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia,
rispetto ai progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in
sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per i servizi
alle famiglie;
Ritenuto opportuno, pertanto, ripartire le risorse disponibili di
cui al richiamato art. 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, tra
le suddette due finalita';
Valutata l'opportunita', al fine di assicurare la priorita'
dell'assegnazione dei finanziamenti alle strutture localizzate nelle
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di
rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti,
identificare i comuni interessati attraverso l'indice di
vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), calcolato dei dati resi
disponibili dall'ISTAT
(https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori) ed, in particolare,
i comuni che presentano un indice di vulnerabilita' sociale e
materiale (IVSM) superiore o uguale a 100,0 - di cui all'Allegato 1
che costituisce parte integrante del presente decreto - in
considerazione della numerosita' degli enti ricadenti nella
richiamata soglia;
Valutata, altresi', l'opportunita' di estendere la richiamata
priorita' di assegnazione ai comuni capoluogo di provincia,
integrando il predetto Allegato 1;
Ritenuto necessario, al fine di assicurare ai comuni una corretta
programmazione delle risorse, prevedere l'assegnazione dei contributi
su base pluriennale;
Considerata l'esigenza di chiarire che in caso di risorse non
assegnate, non utilizzate o revocate si procede allo scorrimento
delle graduatorie valide pro tempore e che tale principio e'
applicabile a tutte le procedure previste per le varie annualita' dal
comma 59 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 recante «Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati
riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo
minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e
i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196» con cui e' stato disciplinato il
dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di
«Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati
delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2
agosto 2013 con il quale concordano sulla necessita' di instaurare un
rapporto di collaborazione finalizzato «(...) al collegamento dei
propri sistemi informativi per lo scambio automatizzato delle
informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo
di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG»,
nonche' il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Considerato che, ai sensi del comma 61 dell'art. 1 della citata
legge n. 160 del 2019, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi
inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori, e' effettuato dai
comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal citato decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la
voce «Asili nido - LB 2020 - comma 61»;
Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili
mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni
assegnatari del contributo di cui al presente decreto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 16
ottobre 2020 sul presupposto che l'attribuzione delle risorse
rispetti il 60% a favore dei progetti destinati a strutture
localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie
urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia ed il 40% agli
altri comuni non ricompresi nella predetta categoria;
Decreta:
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione e in via
sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalita' e le
procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni
destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia, i criteri di riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di
utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di
effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di
rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed
eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
2. Per il quinquennio 2026-2030 e per il quadriennio 2031-2034, in
assenza di emanazione di un successivo decreto entro e non oltre sei
mesi precedenti il periodo di riferimento, sono applicate le
disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Destinazione delle risorse
1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o
costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili
nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi
alla famiglia, le risorse di cui al comma 59 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, relative al quinquennio 2021-2025, pari a
700 milioni di euro, sono ripartite sulla base delle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3.
2. La somma complessiva di 560 milioni di euro, ripartita in 80
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 160
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025, e' destinata al
finanziamento di progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in
sicurezza e riqualificazione di:
a) asili nido, per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2021 al 2023 e 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e
2025, di cui 24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2023 e 48 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a
favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree
svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture
localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi
di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e
sociali ivi esistenti;
b) scuole dell'infanzia, per 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023 e 50 milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2024 e 2025, di cui 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023 e 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e
2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle
aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture
localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi
di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e
sociali ivi esistenti;
c) centri polifunzionali per servizi alla famiglia, per 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 30 milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 9 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 18 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a
strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti
destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati
dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali ivi esistenti.
3. La somma complessiva di 140 milioni di euro, ripartita in 20
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e' destinata al
finanziamento di progetti volti alla riconversione di spazi delle
scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita' del
riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi
finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano
all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in
modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo.
4. Ai fini del presente decreto, i comuni ricadenti nelle aree
svantaggiate del Paese, nonche' i comuni capoluogo di provincia che
presentano periferie urbane caratterizzate da situazioni di
marginalita' economica e sociale, degrado edilizio e carenza di
servizi, sono riportati nell'Allegato 1, parte integrante del
presente decreto.
Art. 3
Tipologie di interventi/richieste ammissibili
1. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per un massimo
di due progetti a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a), b) e c) e comma 3; nel caso di richiesta di contributo
per progetti di strutture in comune tra piu' enti, e' tenuto a
presentare richiesta esclusivamente il comune capofila, individuato a
seguito di specifica convenzione stipulata tra gli enti interessati.
2. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in
sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e
centri polifunzionali per la famiglia, di cui al comma 2 dell'art. 2,
sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:
a) asili nido;
b) scuole dell'infanzia;
c) centri polifunzionali per la famiglia.
3. Per gli interventi di riconversione di spazi delle scuole
dell'infanzia attualmente inutilizzati, di cui al comma 3 dell'art.
2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:
centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia:
riconversione delle strutture esistenti che prevedono spazi destinati
ai servizi ivi descritti:
a) spazi ludico-creativi per offrire contesti in cui
sperimentare, creare, insegnare con la giusta gradualita';
b) creazione di laboratori didattici per la fascia di eta'
considerata;
c) presenza di progetti didattici innovativi per far vivere
esperienze e dare opportunita' di crescita, di sviluppo, di
apprendimento e di gioco, di cui possono beneficiare tutti i bambini
in un contesto che valorizzi il progetto didattico e le strutture;
d) presenza di spazi all'aperto per garantire opportunita' di
socialita' e di gioco per i bambini e al fine di acquisire una
progressiva autonomia.
centri polifunzionali per la famiglia: riconversione delle
strutture esistenti che prevedono spazi destinati ai servizi ivi
descritti:
a) uno spazio dedicato all'accoglienza con sportello
informativo/colloqui, ove sia possibile per i genitori accedere al
centro, anche con i loro figli, e sostare anche nei momenti di
attesa. Lo spazio dovra' essere dotato di guardaroba per i bimbi e
gli adulti. Tale spazio permettera' l'accesso alle principali
informazioni sulle opportunita' offerte dal territorio circa
l'organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli,
garantendo una adeguata privacy alle persone che vi accedono;
b) uno spazio ludico-creativo dedicato al divertimento per
l'infanzia nel quale e' previsto: un angolo morbido; uno per
costruzioni e gioco a terra; uno spazio per il gioco simbolico (per
esempio cucina, falegnameria, mercato, travestimento, puzzle); uno
spazio artistico dotato di pannelli a parete opportunamente disposti,
utili per esporre materiale di documentazione del centro, delle
attivita' che vengono svolte e dei disegni dei bambini; uno spazio
per lettura e racconto. Le attivita' di questi spazi sono finalizzate
affinche' il bambino possa vivere esperienze di socializzazione sia
con gli adulti che con i pari, garantendo, da un lato, il sostegno
alla relazione educativa e al ruolo genitoriale e, dall'altro, il
supporto delle famiglie alle prese con la gravosita' dei tempi di
cura;
c) uno spazio per attivita' laboratoriali ed extra scolastiche
finalizzate alla promozione e alla maturazione di competenze emotive
e sociali nel bambino, alla condivisione e all'integrazione sociale,
al sostegno negli apprendimenti scolastici e sociali, allo sviluppo
di percorsi di creativita' personali e di comunita'. I laboratori
rappresenteranno occasioni di incontro, socializzazione, creativita'
e scambio, per e con bambine/i e famiglie organizzati in base alle
diverse eta' del gruppo dei bambini. In questo spazio saranno
attivati anche laboratori intergenerazionali in rete con le famiglie
e i servizi presenti sul territorio;
d) uno spazio per l'allattamento/spazio per il sonno che deve
essere attiguo alla stanza delle attivita' e deve essere allestito
con lettini bassi singoli in legno oppure, secondo la conformazione
degli spazi o rendendo la stanza polifunzionale, con la scelta di
pedane apribili, per alloggiare i materassini all'interno e liberare
la superficie per altri usi, o futon, in modo da lasciare lo spazio
disponibile nella mattinata per attivita' da aggiungere alle altre
offerte nella stanza per le attivita' di gioco;
e) uno spazio all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo per
le attivita' ludiche e laboratoriali all'aperto; tale spazio deve
essere attrezzato e delimitato e disporre di spazi esterni alla
struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini; sono
considerati idonei anche terrazzi e spazi di verde pubblico adiacenti
alla struttura, facilmente raggiungibili a piedi dai bambini. Lo
spazio all'aperto deve essere attrezzato con arredi, giochi e
angoli-gioco adeguati alle diverse eta' e alle differenti esigenze
educative.
Le strutture devono essere collocate preferibilmente al piano
terra. Qualora l'edificio sia realizzato su piu' piani, e'
preferibile che gli spazi interni destinati ai bambini siano
collocati su un unico piano; non possono essere collocati ai piani
interrati e seminterrati. Nei piani seminterrati e interrati possono
essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi
igienici e spogliatoi per il personale. In tutti gli edifici si deve
garantire l'adattabilita' della struttura socio educativa ai soggetti
con diversa abilita'. Inoltre, deve essere garantita l'accessibilita'
ai soggetti portatori di handicap agli spazi comuni interni
all'edificio dove e' ubicata la sede del centro. Tutti gli spazi
devono prevedere accorgimenti architettonici e di arredo atti a
prevenire ed escludere situazioni di pericolo per i bambini,
adolescenti e genitori accompagnatori.
4. Il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 puo'
essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche
per le relative spese di progettazione definitiva, esecutiva o
definitiva-esecutiva nel caso in cui le stesse, al momento della
presentazione della domanda, siano comprese nel quadro economico
dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di
contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di
progettazione, nella domanda deve essere indicato, con separata
evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la
progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico
dell'opera. Detti importi devono coincidere con quanto previsto dal
quadro economico risultante dal sistema di cui all'art. 7, comma 2.
5. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo, oltre a quanto
previsto ai commi 2 e 3:
a) le richieste devono indicare, per ciascun progetto, un CUP
dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera
per la quale viene richiesto il contributo;
b) nel caso di interventi relativi a scuole di infanzia o asili
nido deve essere indicato il codice edificio da Anagrafe nazionale in
materia di edilizia scolastica ove presente;
c) i progetti devono riferirsi ad opere inserite nella
programmazione annuale o triennale del comune;
d) i progetti non devono essere gia' interamente finanziati da
altri soggetti;
e) i progetti devono essere redatti in conformita' alle norme
tecniche vigenti e rispettare tutti gli standard di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
f) gli interventi realizzati devono conseguire l'agibilita';
g) l'edificio su cui si interviene non deve essere stato
destinatario per il medesimo intervento di finanziamento negli ultimi
cinque anni.
6. Non sono ammesse richieste formulate con modalita' e termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto.
Art. 4
Modello di presentazione della domanda
1. Con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale
della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione -
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale, da adottare entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, vengono approvati
l'avviso con cui sono indicati i termini e il modello di
presentazione della domanda informatizzato, nonche' le modalita'
operative di trasmissione della richiesta.
2. La domanda deve indicare gli elementi informativi relativi al
comune e all'opera per cui si chiede il contributo, nonche' tutte le
informazioni utili per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 5.
Art. 5
Criteri di valutazione per il riparto
1. I comuni beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento ed
il relativo importo sono individuati entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, con il Ministero per le pari opportunita' e la famiglia e
con il Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di cui ai
commi da 2 a 6.
2. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in
sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia ad
esclusivo uso scolastico e centri polifunzionali per i servizi alla
famiglia, di cui al comma 2 dell'art. 2, la valutazione dei progetti
avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) Asili nido:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di
riferimento (max 15 punti):
progetto esecutivo: 15 punti;
progetto definitivo: 8 punti;
studio di fattibilita': 4 punti;
nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (nuova costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:
- realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;
- demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30
punti;
- nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze
didattiche): 25 punti;
- adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti;
- miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti;
- efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir
ante >= 0,6): 12 punti;
- adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;
- interventi di messa in sicurezza diversi da quelli
precedenti: 8 punti.
3) popolazione fascia 0-3 interessata dall'intervento, cioe'
residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della
struttura (max 20 punti):
- oltre 200: 20 punti;
- da 101 a 199: 15 punti;
- da 51 a 100: 10 punti;
- da 21 a 50: 5 punti;
- inferiore a 20: 0 punti.
4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioe'
residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della
struttura: 3 punti;
5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale:
10 punti;
- da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
- dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;
- dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;
- dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;
- dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;
oltre 51%: 10 punti.
6) appartenenza alla zona sismica 1 e 2: 7 punti;
7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;
8) dismissione fitto passivo: 3 punti.
b) Scuole dell'infanzia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di
- riferimento (max 15 punti):
- progetto esecutivo: 15 punti;
- progetto definitivo: 8 punti;
- studio di fattibilita': 4 punti;
- nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (nuova costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:
- realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;
- demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30
punti;
- nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze
didattiche): 25 punti;
- adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti;
- miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti;
- efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir
ante >= 0,6): 12 punti;
- adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;
- interventi di messa in sicurezza diversi da quelli
precedenti: 8 punti.
3) popolazione fascia 3-6 interessata, cioe' residente
nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20
punti):
- oltre 400: 20 punti;
- da 201 a 399: 15 punti;
- da 101 a 200: 10 punti;
- da 51 a 100: 5 punti;
- inferiore a 50: 0 punti.
4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale, cioe'
residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della
struttura: 3 punti;
5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale 10
punti;
- da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
- dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;
- dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;
- dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;
- dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;
- oltre 51%: 10 punti.
6) appartenenza alle zone sismiche 1 e 2: 7 punti;
7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;
8) dismissione fitto passivo: 3 punti.
c) Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di
riferimento max 10 punti:
- progetto esecutivo: 10 punti;
- progetto definitivo: 5 punti;
- studio di fattibilita': 2 punti;
- nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (nuova costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 20 punti:
- demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 20
punti;
- nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze
didattiche): 15 punti;
- adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 10 punti;
- miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 8 punti;
- efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir
ante >= 0,6): 7 punti;
- adeguamento antincendio 6 punti;
- interventi di messa in sicurezza diversi da quelli
precedenti: 3 punti.
3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3
per i centri polifunzionali per la famiglia (max 10 punti):
realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3: 10 punti;
almeno 4 spazi: 8 punti;
almeno 3 spazi: 5 punti.
4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio
comunale cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza
- della struttura (max 15 punti):
- assenza 15 punti;
- presenza 0 punti.
5) numero potenziale utenti fruitori del servizio, cioe'
residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della
struttura (max 20 punti):
- oltre 1.000 utenti: 20 punti;
- da 600 a 999 utenti: 15 punti;
- da 400 a 599 utenti: 10 punti;
- da 150 a 399 utenti: 5 punti
- inferiore ai 150 utenti: 3 punti.
6) presenza di un piano di gestione del centro (20 punti):
di durata decennale: 20 punti;
di durata quinquennale: 10 punti;
di durata triennale: 5 punti.
7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5
punti):
- da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
- dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punto;
- dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;
- dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;
- dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;
oltre 50%: 5 punti.
3. Per gli interventi volti alla riconversione di spazi delle
scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, di cui al comma 3
dell'art. 2, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei
seguenti criteri sia per i centri polifunzionali che per i servizi
integrativi per l'infanzia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di
- riferimento (max 10 punti):
- progetto esecutivo: 10 punti;
- progetto definitivo: 5 punti;
- studio di fattibilita': 2 punti;
- nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (max 20 punti):
adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti;
miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 15 punti;
efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir
ante >= 0,6): 10 punti;
- adeguamento antincendio: 10 punti;
- interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti:
5 punti.
3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3 per
- i centri polifunzionali per la famiglia e per i centri destinati a
servizi integrativi per l'infanzia (max 10 punti):
- realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3): 10 punti;
almeno 3 spazi: 5 punti.
4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio
comunale (max 15 punti):
- assenza: 15 punti;
- presenza: 0 punti.
5) numero potenziale utenti fruitori del servizio (max 20 punti):
- da 1.000 e oltre utenti: 20 punti;
- da 700 a 999 utenti: 15 punti;
- da 400 a 699 utenti: 10 punti;
- da 150 a 399 utenti: 5 punti;
- inferiore ai 150 utenti: 3 punti.
6) presenza di un piano di gestione del servizio legato alla
riconversione degli spazi (max 20 punti):
- di durata decennale: 20 punti;
- di durata quinquennale: 10 punti;
- di durata triennale: 5 punti.
7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5
punti):
- da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
- dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punti;
- dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;
- dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;
- dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;
- oltre 50%: 5 punti.
4. Il contributo massimo erogabile a ciascun intervento non puo'
superare 3.000.000 euro.
5. Le graduatorie, distinte per gli interventi e per i gruppi di
enti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, sono redatte sulla base dei
punteggi indicati e assegnati a ciascun progetto oggetto di domanda
di contributo e indicano altresi' l'importo assegnato ed il comune
beneficiario. A parita' di punteggio precede il progetto la cui
candidatura sia pervenuta per prima temporalmente.
6. Nel caso in cui le risorse assegnate ad uno degli interventi di
cui all'art. 2, commi 2 e 3, siano superiori alle richieste
pervenute, si procede con lo scorrimento delle graduatorie ripartendo
in eguale misura le risorse non assegnate tra le graduatorie redatte
e che presentano progetti non finanziati, con precedenza alle
graduatorie dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree
svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture
localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi
di provincia.
7. Nel caso in cui le graduatorie relative ai progetti destinati a
strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e ai progetti
destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati
dai comuni capoluoghi di provincia risultino esaurite, le risorse
vengono ripartite in eguale percentuale in favore delle graduatorie
attive.
8. L'attribuzione del contributo sulla base delle predette
graduatorie e' fatta assicurando, nel periodo di riferimento del
decreto, il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di
risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.
Art. 6
Termini di affidamento dei lavori
1. L'ente beneficiario del contributo e' tenuto ad affidare entro i
termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui all'art. 5, comma 1:
a) per le opere con costo fino a 200.000 euro la proposta di
aggiudicazione deve avvenire entro dodici mesi;
b) per le opere il cui costo e' compreso tra 200.001 euro e
1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro
diciotto mesi;
c) per le nuove costruzioni e per le opere il cui costo e'
superiore a 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve
avvenire entro ventuno mesi.
Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si
intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera
medesima, cosi' come risultante dal sistema di cui all'art. 7, comma
2.
2. Qualora l'ente beneficiario del contributo abbia richiesto il
contributo anche per le spese di progettazione, nel caso in cui le
stesse siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende
realizzare, come specificato all'art. 3, comma 4, i termini di cui al
comma 1 sono aumentati di sei mesi.
Art. 7
Modalità di rendicontazione e monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte direttamente dal Ministero
dell'interno - Direzione centrale della finanza locale in favore dei
comuni beneficiari nel seguente modo:
a) fino al 20% del finanziamento, quale anticipazione, a
richiesta del comune beneficiario;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal
Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90%
della spesa complessiva al netto del ribasso di gara;
c) il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo
e/o del certificato di regolare esecuzione e della verifica della
coerenza delle informazioni nelle banche dati di cui ai commi 2 e 5.
2. Per le erogazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i comuni
beneficiari trasmettono la relativa documentazione al Ministero
dell'istruzione utilizzando il sistema di rendicontazione predisposto
e disponibile sul sito di edilizia scolastica del Ministero
dell'istruzione, le cui credenziali di accesso sono comunicate agli
enti locali beneficiari dal medesimo Ministero dell'istruzione.
3. Il Ministero dell'istruzione verifica la documentazione di cui
al comma 2 e comunica al Ministero dell'interno, nei quindici giorni
successivi l'esito positivo; il Ministero dell'interno eroga le somme
nei quindici giorni successivi.
4. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente
locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie che
avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'istruzione.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche,
istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
classificando le opere sotto la voce «Asili nido - LB 2020 - comma
61». A tal fine comuni beneficiari in sede di richiesta dei CIG
all'ANAC assicurano la corretta associazione al CUP e provvedono
sistematicamente alla corretta indicazione dei codici nelle fatture
elettroniche e nelle proprie operazioni di pagamento attraverso il
sistema SIOPE+.
6. Le informazioni di natura documentale o comunque non rilevate
dalla Banca dati di cui al comma 5, sono raccolte attraverso il
sistema del Ministero dell'Istruzione per le specifiche esigenze
informative di rendicontazione (ad esempio documenti relativi alle
varie fasi del progetto e indicatori ante e post operam per tipologia
di intervento).
Art. 8
Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate, con apposito decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
nel caso di mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di
cui all'art. 6 e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertati a seguito di
attivita' istruttoria del Ministero dell'istruzione.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o
comunitario per le stesse finalita' o nel caso in cui l'intervento
risulti gia' avviato prima dell'adozione del relativo decreto di
finanziamento.
3. E' disposta, altresi', la revoca nel caso in cui sia realizzato
un intervento diverso da quello autorizzato o nell'ipotesi in cui
l'edificio oggetto di intervento non consegua l'agibilita'.
4. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1, 2 e 3, le risorse
ricevute ai sensi dell'art. 7, comma 1, sono versate da parte dei
comuni ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia»,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
5. Le risorse revocate, ivi incluse le risorse riassegnate ai sensi
del comma 4, sono destinate allo scorrimento delle graduatorie che
avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'istruzione.
Art. 9
Cabina di regia
1. Per l'attivita' di monitoraggio la Cabina di regia di cui
all'art. 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nominata
con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, si
avvale della Banca dati delle amministrazioni pubbliche e
dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica presso il Ministero
dell'istruzione.
2. La Cabina di regia puo' altresi' avvalersi, per l'effettuazione
di sopralluoghi finalizzati al monitoraggio dello stato di
realizzazione dei progetti, delle strutture dei Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. La Cabina di regia si avvale, per il proprio funzionamento, di
una segreteria tecnica composta dal personale del Dipartimento per le
politiche della famiglia, del Dipartimento degli affari regionali e
le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia
e delle finanze, del Ministero dell'istruzione e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Ai componenti della Cabina di regia e della segreteria tecnica
non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altre
utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese e, al suo
funzionamento, si provvede con le risorse strumentali e finanziarie
della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a
legislazione vigente.
5. La Cabina di regia predispone una relazione annuale
sull'andamento delle attivita' svolte e la trasmette ai Ministri
competenti.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.