Per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, possono richiedere contributi pubblici (previsti dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e commi dal 140 al 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) i Comuni per i seguenti importi e con le seguenti caratteristiche:
a) 1.000.000 di euro con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) 2.500.000 di euro una con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
c) 5.000.000 di euro con una con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
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Sono esclusi di Comuni che risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la realizzazione di opere tese alla sicurezza degli edifici e del territorio che non siano integralmente finanziate da altri soggetti.
La domanda di finanziamento deve essere presentata al ministero dell'Interno (Direzione centrale della finanza locale) con le modalità e i termini di cui all'art. 3.
Il modello da utilizzare per la richiesta di contributi per la realizzazione di interventi per la sicurezza degli edifici e del territorio è nell'allegato in coda al testo integrale del D.M. 2 agosto 2019 (Gazzetta Ufficiale, n. 188, del 12 agosto 2019) pubblicato qui di seguito.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 agosto 2019
Approvazione del modello di certificazione informatizzato da
utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio,
per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018. (19A05152)
(GU n.188 del 12-8-2019)
IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302,
S.O.) che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli
investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che
non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno
2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per
l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di
opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
Visto l'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
che testualmente prevede: «All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018,
- 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 148-bis. Le
disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi
da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854
a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017»;
Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che
prevede: «Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di
contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del
15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del
contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla
tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad
eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla
stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene
chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per
ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere
inserite in uno strumento programmatorio; b) ciascun comune puo'
inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i
comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro
per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di
5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000
abitanti; c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di
investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del
Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalita' per la
trasmissione delle domande.;
Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 che stabilisce: «L'ammontare del contributo
attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15 novembre
dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di
priorita': a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di
strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui
alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste pervenute
superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e'
effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del
risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata,
rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del
penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando,
comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della
quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta'
delle risorse disponibili.»;
Visto il successivo comma 142 del citato art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 che dispone: «Le informazioni di cui al comma
141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro
generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le
richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di
presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata
banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere
- b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122
del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai
sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo
certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero
dell'interno.»;
Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati
richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo
da assegnare nelle modalita' previste dal comma 140 e seguenti della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione da
utilizzare, nonche' le modalita' di trasmissione che gli enti
interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale
predetto per l'anno 2020;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Comuni richiedenti il contributo
- Hanno facolta' di richiedere i contributi per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, previsti dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 e commi dal 140 al 142 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, i comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui
all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la
realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da
altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'intemo
- Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i
termini di cui all'art. 3.
- Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo
di:
a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000
abitanti;
b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000
abitanti;
c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti
Art. 2
Tipologie di investimento
- Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1,
puo' essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti,
indicati dai commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorita':
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta'
dell'ente.
- Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico ammissibili:
a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di
frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico
dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per
la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate
a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento del livello di
resilienza dal rischio idraulico o di frana.
Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti
ammissibili:
a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in
sicurezza dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione di nuove
rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione
dei pali della luce);
b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la
demolizione e ricostruzione.
Interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprieta'
dell'ente, ammissibili:
a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa
in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;
b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e
antincendio;
c) manutenzione straordinaria per accessibilita' e abbattimento
barriere architettoniche.
- Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma
143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di affidamento dei lavori,
le opere pubbliche di valore superiore a 1.000.000 di euro, devono
presentare al momento della richiesta di contributo un livello di
progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei
lavori. Tale livello di progettazione e' verificato, prima
dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP). A tal fine entro il 15
ottobre 2019 gli enti, accedendo al MOP, verificano e, se necessario,
integrano le informazioni sul livello di progettazione di ogni
intervento identificato dal Codice unico di progetto (CUP).
- Gli interventi devono essere identificati dal CUP classificati
secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena
esclusione dal contributo:
a) settore Infrastrutture di trasporto - sotto-settore Stradali;
b) settore Infrastrutture ambientali e risorse idriche -
sotto-settore Difesa del suolo oppure Protezione, valorizzazione e
fruizione dell'ambiente oppure Riassetto e recupero di siti urbani e
produttivi oppure Risorse idriche e acque reflue;
- c) settore Infrastrutture sociali - sotto-settore Sociali e
scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie oppure Difesa oppure
Direzionali e amministrative oppure Giudiziarie e penitenziarie
oppure Pubblica sicurezza.
Art. 3
Modello di certificazione
- E' approvato il modello A di certificazione informatizzato con
il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio.
- Il modello cartaceo, allegato modello A al presente decreto,
costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e
proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero
dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.
- La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con
metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento
informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web
istituzionale della Direzione centrale della finanza locale,
nell'«Area certificati».
Art. 4
Modalita' e termini di trasmissione
- Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 settembre
2019, per l'anno 2020, trasmettono la certificazione di cui
all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, esclusivamente con modalita' telematica, munita della
sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del
rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
Art. 5
Esclusione dalla procedura
- Ai sensi dell'art. 1, commi 140 e 142 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 sono escluse dalla procedura di assegnazione dei
contributi erariali le richieste:
- a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero
erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene
richiesto il contributo;
- b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento
programmatorio;
- c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno
trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti
contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto
di riferimento: anno 2018). Nel caso di comuni per i quali sono
sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo
sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al
Ministero dell'interno;
- d) con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente
decreto.
Art. 6
Istruzioni e specifiche
- E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova
certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal
ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione
che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.