Sicurezza degli edifici e del territorio: assegnati i contributi ex art. 1, comma 139 e seguenti della legge di bilancio 2019, come modificato dall'articolo 20, D.L. n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021.
Lo rende noto un comunicato del ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2022, n. 175 relativo alla pubblicazione all'indirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-locale del decreto del ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 18 luglio 2022, con i relativi allegati 1 e 2.
La disponibilità complessiva è pari a 448.580.224,51 di euro per 553 interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 18 luglio 2022; gli allegati sono disponibili alla fine della pagina in pdf.
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Decreto del ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 18 luglio 2022
(omissis)
DECRETA
Art. 1
Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili
1. Le istanze trasmesse dai comuni entro il termine perentorio del 10 marzo 2022, e ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dai commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono riportate nell’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Nel medesimo allegato 1 sono evidenziate le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate, nonché le rettifiche apportate nel caso di riscontrata erronea indicazione delle finalità rispetto alla descrizione del CUP oggetto di richiesta di finanziamento.
Art. 2
Comuni beneficiari del contributo
1. Ai comuni indicati nell’allegato 2 al presente decreto, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, per l’anno 2022 contributi pari a 448.580.224,51 di euro per 553 interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.
Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 3
Affidamento dei lavori e monitoraggio degli interventi
1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all’erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.
2. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio- comma 139_anno 2022”.
3. Il controllo sull’affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
4. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi gli smart-CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.
5. Ai fini dell’erogazione e della revoca del contributo, i comuni beneficiari assicurano la completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229.
In particolare, i comuni beneficiari assicurano:
- l’associazione tra il CUP ed il CIG o i CIG collegati sui sistemi ANAC
- la presenza dei codici CUP e CIG sugli ordinativi di pagamento effettuati tramite SIOPE+
Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 4
Erogazione del contributo
1. Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:
a) per una quota pari al 20 per cento entro il 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) per una quota pari al 70 per cento per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
c) per il restante 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5
Rendicontazione
1. I comuni destinatari dei contributi, ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui all’articolo 3, comma 2, e adempiono all’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentando, al termine dell’intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi.
2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione; eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 2, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 6
Revoca del contributo assegnato
1. Si procederà alla revoca del contributo, nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 3 del presente decreto;
b) violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50;
c) plurimo finanziamento, Nazionale, Regionale o Comunitario;
d) rinuncia da parte dello stesso ente;
e) Nel caso di revoca/annullamento del Cup e di mancato utilizzo dei sistemi di monitoraggio previsti.
2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 9, del decreto legge n 4 del 220, le risorse finanziarie resesi disponibili a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca del contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 76 del 2020.
Art. 7
Vigilanza e Controlli
1. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi dell’articolo 1, comma 147, della legge n. 145 del 2018, un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.
2. Ai sensi del medesimo articolo 1, comma 148, della legge n. 145 del 2018, l’importo 500.000 euro è destinato alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza, secondo modalità da disciplinare con decreto del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.
Articolo 8
Sospensione dell’applicazione della sanzione per Pua e Peba
1. Agli enti assegnatari dei contributi di cui all’allegato 2 del presente decreto, sulla base di quanto disposto dall’art. 52-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, non trova applicazione l’ultimo periodo dell’art. 1 comma 141 della legge 145/2018 che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2021.