Sicurezza degli edifici: il modulo per la richiesta dei contributi

Pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 5 agosto 2020

Sicurezza degli edifici: il modulo per la richiesta dei contributi è l'allegato al decreto del ministero dell'Interno 5 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203.

ll provvedimento stabilisce anche:

  • il tetto massimo dei finanziamenti che ciascun Comune può chiedere;
  • le tipologie di investimento ammesse;
  • le modalità e i termini di trasmissione;
  • le condizioni che comportano l'esclusione dalla procedura.

Clicca qui per il testo del D.Lgs. n. 73/2020, attuativo della direttiva 2018/2002 sull'efficienza energetica degli edifici.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 5 agosto 2020; in allegato il modulo.

 

Decreto del ministero dell'Interno 5 agosto 2020

Approvazione  del  modello  di  certificazione   informatizzato,   da
utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio,
per l'anno 2021, previsti dall'art. 1,  comma  139,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019. (20A04358)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203)

                        IL DIRETTORE CENTRALE

della finanza locale

Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31  dicembre  2018  -

supplemento ordinario n. 62), che dispone testualmente  «Al  fine  di

favorire gli investimenti sono assegnati  ai  comuni  contributi  per

investimenti relativi a opere pubbliche di messa in  sicurezza  degli

edifici e del territorio, nel limite complessivo di  350  milioni  di

euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di  550

milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023  al  2025,  di

700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni  di  euro  annui

per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di  300  milioni  di  euro  per

l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di

opere integralmente finanziate da altri soggetti»;

Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il

quale prevede che: «Gli enti  di  cui  al  comma  139  comunicano  le

richieste di contributo al Ministero dell'interno  entro  il  termine

perentorio del 15 settembre  dell'esercizio  precedente  all'anno  di

riferimento  del  contributo.  La   richiesta   deve   contenere   le

informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico  di

progetto (CUP) e ad eventuali  forme  di  finanziamento  concesse  da

altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un

CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per  la

quale  viene  chiesto  il  contributo  comporta  l'esclusione   dalla

procedura. Per ciascun anno:  a)  la  richiesta  di  contributo  deve

riferirsi a  opere  inserite  in  uno  strumento  programmatorio;  b)

ciascun comune puo' inviare una  richiesta,  nel  limite  massimo  di

1.000.000 di euro per i comuni  con  una  popolazione  fino  a  5.000

abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da  5.001  a

25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni  con  popolazione

superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo puo'  essere  richiesto

per tipologie di investimenti che sono  specificatamente  individuate

nel decreto del Ministero dell'interno  con  cui  sono  stabilite  le

modalita' per  la  trasmissione  delle  domande  c-bis)  non  possono

presentare  la  richiesta  di  contributo  i  comuni  che   risultano

beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»;

Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge  30

dicembre 2018, n. 145, il  quale  stabilisce  che:  «L'ammontare  del

contributo attribuito a ciascun ente  e'  determinato,  entro  il  15

novembre  dell'esercizio  precedente  all'anno  di  riferimento   del

contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con

il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  il  seguente

ordine di priorita':  a)  investimenti  di  messa  in  sicurezza  del

territorio a rischio  idrogeologico;  b)  investimenti  di  messa  in

sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti  di  messa  in

sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza

per gli edifici  scolastici,  e  di  altre  strutture  di  proprieta'

dell'ente. Nel caso di mancata  approvazione  del  piano  urbanistico

attuativo  (PUA)  e  del  piano  di   eliminazione   delle   barriere

architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno  precedente,  i

contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Ferme restando le

priorita' di cui alle lettere a), b) e c),  qualora  l'entita'  delle

richieste pervenute superi  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,

l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti  che  presentano  la

minore incidenza del risultato di  amministrazione,  al  netto  della

quota  accantonata,  rispetto  alle  entrate  finali  di  competenza,

ascrivibili ai titoli 1, 2,  3,  4  e  5  dello  schema  di  bilancio

previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  risultanti

dai rendiconti della gestione del penultimo  esercizio  precedente  a

quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato

di amministrazione, al netto della quota  accantonata,  negativo,  un

ammontare non superiore alla meta' delle risorse disponibili»;

Visto, altresi', il comma 142 del citato  art.  1  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: «Le informazioni di  cui

al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di

amministrazione allegato al rendiconto della gestione  e  dal  quadro

generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18,  comma  2,  del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  alla  banca  dati  delle

amministrazioni  pubbliche.  Sono   considerate   esclusivamente   le

richieste di contributo  pervenute  dagli  enti  che,  alla  data  di

presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso  alla  citata

banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1,  lettere

b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122

del 26 maggio 2016, riferiti  all'ultimo  rendiconto  della  gestione

approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi  per  legge  i

termini di approvazione del rendiconto di gestione le informazioni di

cui al primo periodo sono desunte  dall'ultimo  rendiconto  trasmesso

alla citata banca dati.»;

Visto il comma 143 del citato art. 1 della legge 30 dicembre  2018,

n. 145 che prevede «L'ente beneficiario  del  contributo  di  cui  al

comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la  realizzazione  delle

opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla

data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro  l'affidamento  dei

lavori deve avvenire entro sei mesi;

b) per le opere il cui costo  e'  compreso  tra  100.001  euro  e

750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;

c) per le opere il cui costo  e'  compreso  tra  750.001  euro  e

2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro  quindici

mesi;

d) per le opere il cui costo e' compreso  tra  2.500.001  euro  e

5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro  venti

mesi.

Ai fini del  presente  comma,  per  costo  dell'opera  pubblica  si

intende  l'importo  complessivo  del  quadro   economico   dell'opera

medesima.

Qualora  l'ente  beneficiario  del  contributo,  per  espletare  le

procedure di selezione del  contraente,  si  avvalga  degli  istituti

della centrale unica di committenza  (CUC)  o  della  stazione  unica

appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati  di

tre mesi. I risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi  d'asta  sono

vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui  al

comma 144 e successivamente possono essere utilizzati  per  ulteriori

investimenti, per le medesime finalita' previste  dal  comma  141,  a

condizione che gli  stessi  vengano  impegnati  entro  sei  mesi  dal

collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione»;

Ritenuto opportuno, per i comuni per i quali sono sospesi per legge

i termini di approvazione del rendiconto di gestione, utilizzare,  in

assenza di  rendiconti  trasmessi  alla  richiamata  banca  dati,  le

informazioni desunte  dall'ultimo  certificato  di  conto  consuntivo

trasmesso al Ministero dell'interno;

Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati

richiesti  dalle  richiamate  disposizioni  normative,  al  fine   di

determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo

da assegnare loro nelle modalita' previste dal comma 140  e  seguenti

dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle

procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che

prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,

l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la

semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione  da

utilizzare,  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  che  gli  enti

interessati devono rispettare per richiedere il  contributo  erariale

predetto per l'anno 2021;

Visto il  modello  A  di  certificazione  con  il  quale  i  comuni

comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del  territorio  che

costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive

modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto

in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i

cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

 

Decreta:

                               Art. 1

                  Comuni richiedenti il contributo

1.  I  comuni  hanno  facolta'  di  richiedere  i  contributi,  per

interventi riferiti a opere pubbliche di  messa  in  sicurezza  degli

edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non  siano

integralmente finanziate da altri  soggetti  ai  sensi  dell'art.  1,

commi  139  e  seguenti  della  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,

presentando apposita domanda al Ministero  dell'interno  -  Direzione

centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini  di  cui

agli articoli 3 e 4.

2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o  piu'

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio

e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo

di:

a) 1.000.000 di euro per i comuni  con  una  popolazione  fino  a

5.000 abitanti;

b) 2.500.000 di euro per i comuni  con  popolazione  da  5.001  a

25.000 abitanti;

c) 5.000.000 di euro per i comuni  con  popolazione  superiore  a

25.000 abitanti.

                               Art. 2

                      Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente  art.  1,  comma  1,

puo' essere richiesto solo  per  la  realizzazione  di  investimenti,

indicati dai successivi commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di

priorita':

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c)  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico   degli

edifici, con precedenza  per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre

strutture di proprieta' dell'ente.

2. Interventi di  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio

idrogeologico ammissibili:

a) di tipo preventivo nelle aree che presentano  elevato  rischio

di frana o idraulico,  attestato  dal  competente  personale  tecnico

dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra  per

la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;

b)  di  ripristino  delle  strutture   e   delle   infrastrutture

danneggiate a seguito di calamita' naturali, nonche' di  aumento  del

livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.

3. Interventi di messa in sicurezza di  strade,  ponti  e  viadotti

ammissibili:

a) manutenzione straordinaria delle strade e messa  in  sicurezza

dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione di nuove  rotonde  e

sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei  pali

della luce);

b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la

demolizione e ricostruzione.

4. Interventi di messa in sicurezza ed  efficientamento  energetico

degli edifici, con precedenza per gli  edifici  scolastici,  e  altre

strutture di proprieta' dell'ente, ammissibili:

a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa

in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;

b) manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  impiantistico  e

antincendio;

c) manutenzione straordinaria per accessibilita'  e  abbattimento

barriere architettoniche;

d) manutenzione straordinaria per interventi  di  efficientamento

energetico.

5. Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art.  1,  comma

143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di affidamento dei lavori,

le opere pubbliche il cui costo e' uguale o superiore a 1.000.000  di

euro, devono presentare, al momento della richiesta di contributo, un

livello  di  progettazione  utile  per  attivare  le   procedure   di

affidamento dei lavori.

Il livello di progettazione e' verificato, prima  dell'assegnazione

del contributo, attraverso il sistema  di  monitoraggio  delle  opere

pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca  dati  delle  amministrazioni

pubbliche (BDAP).

A tal fine i comuni, a pena mancata  assegnazione  del  contributo,

devono aggiornare su detto sistema, entro il 25  settembre  2020,  in

modo completo e dettagliato le informazioni relative a:

iter procedurale;

cronoprogramma di spesa (piano dei costi);

quadro economico.

6. Gli interventi devono essere identificati dal CUP e classificati

secondo  i  settori  e  sotto-settori  indicati  di   seguito,   pena

esclusione dal contributo:

a)  settore  infrastrutture  di   trasporto   -   sotto-settore

stradali;

b)  settore  infrastrutture  ambientali  e  risorse  idriche  -

sotto-settore difesa del suolo oppure  protezione,  valorizzazione  e

fruizione dell'ambiente oppure riassetto e recupero di siti urbani  e

produttivi oppure risorse idriche e acque reflue;

c) settore infrastrutture sociali  -  sotto-settore  sociali  e

scolastiche oppure abitative oppure sanitarie  oppure  difesa  oppure

direzionali  e  amministrative  oppure  giudiziarie  e  penitenziarie

oppure pubblica sicurezza.

 

                               Art. 3

                      Modello di certificazione

1. E' approvato il modello A di certificazione  informatizzato  con

il  quale  i  comuni  comunicano  la  richiesta  di  contributi   per

interventi riferiti a opere pubbliche di  messa  in  sicurezza  degli

edifici e del territorio.

2. Il modello cartaceo di cui al modello  A  allegato  al  presente

decreto, costituisce solo la  rappresentazione  grafica  del  modello

vero e proprio presente  sui  sistemi  informatizzati  del  Ministero

dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.

3. La certificazione dovra'  essere  compilata  esclusivamente  con

metodologia   informatica,   avvalendosi   dell'apposito    documento

informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web

istituzionale  della  Direzione  centrale   della   finanza   locale,

nell'«AREA CERTIFICATI».

 

                               Art. 4

                 Modalita' e termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine

perentorio, a pena di decadenza, delle ore  24,00  del  15  settembre

2020,  per  l'anno  2021,  trasmettono  la  certificazione   di   cui

all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente

decreto,  esclusivamente  con  modalita'  telematica,  munita   della

sottoscrizione,  mediante  apposizione   di   firma   digitale,   del

rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

 

                               Art. 5

                     Esclusione dalla procedura

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 140 e 142, della legge  30  dicembre

2018, n. 145,  sono  escluse  dalla  procedura  di  assegnazione  dei

contributi erariali le richieste:

a) per le quali venga  indicato  un  CUP  dell'opera  non  valido

ovvero erroneamente indicato in  relazione  all'opera  per  la  quale

viene richiesto il contributo;

b) che siano riferite ad opere  non  inserite  in  uno  strumento

programmatorio;

c) dei comuni che alla data della loro  presentazione  non  hanno

trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti

contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art.  3

del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,

riferiti all'ultimo rendiconto della gestione  approvato  (rendiconto

di riferimento: anno 2019). Nel caso  di  comuni  per  i  quali  sono

sospesi i termini di approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  ai

sensi della normativa vigente le informazioni di cui al primo periodo

sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca  dati

o, in assenza, dall'ultimo certificato di conto consuntivo  trasmesso

al Ministero dell'interno;

d) con  modalita'  e  termini  diversi  da  quelli  previsti  dal

presente decreto.

 

                              Art. 6

                       Istruzioni e specifiche

1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i

dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova

certificazione, comunque entro  i  termini  di  trasmissione  fissati

dall'art. 4, previo annullamento della precedente certificazione  che

perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

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