Sicurezza degli edifici: il modulo per la richiesta dei contributi è l'allegato al decreto del ministero dell'Interno 5 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203.
ll provvedimento stabilisce anche:
- il tetto massimo dei finanziamenti che ciascun Comune può chiedere;
- le tipologie di investimento ammesse;
- le modalità e i termini di trasmissione;
- le condizioni che comportano l'esclusione dalla procedura.
Clicca qui per il testo del D.Lgs. n. 73/2020, attuativo della direttiva 2018/2002 sull'efficienza energetica degli edifici.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 5 agosto 2020; in allegato il modulo.
Decreto del ministero dell'Interno 5 agosto 2020
Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da
utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio,
per l'anno 2021, previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019. (20A04358)
(in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203)
IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 -
supplemento ordinario n. 62), che dispone testualmente «Al fine di
favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di
euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di
700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per
l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di
opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
quale prevede che: «Gli enti di cui al comma 139 comunicano le
richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine
perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di
riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le
informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di
progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da
altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un
CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la
quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla
procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve
riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; b)
ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite massimo di
1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000
abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a
25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione
superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo puo' essere richiesto
per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate
nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le
modalita' per la trasmissione delle domande c-bis) non possono
presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano
beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»;
Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che: «L'ammontare del
contributo attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15
novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del
contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente
ordine di priorita': a) investimenti di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in
sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta'
dell'ente. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico
attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere
architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i
contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Ferme restando le
priorita' di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle
richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la
minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della
quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza,
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti
dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a
quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato
di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un
ammontare non superiore alla meta' delle risorse disponibili»;
Visto, altresi', il comma 142 del citato art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: «Le informazioni di cui
al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro
generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le
richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di
presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata
banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere
b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122
del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i
termini di approvazione del rendiconto di gestione le informazioni di
cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso
alla citata banca dati.»;
Visto il comma 143 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 che prevede «L'ente beneficiario del contributo di cui al
comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle
opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 141:
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei
lavori deve avvenire entro sei mesi;
b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e
750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e
2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici
mesi;
d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e
5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti
mesi.
Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si
intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera
medesima.
Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le
procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti
della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica
appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di
tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al
comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 141, a
condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal
collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione»;
Ritenuto opportuno, per i comuni per i quali sono sospesi per legge
i termini di approvazione del rendiconto di gestione, utilizzare, in
assenza di rendiconti trasmessi alla richiamata banca dati, le
informazioni desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo
trasmesso al Ministero dell'interno;
Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati
richiesti dalle richiamate disposizioni normative, al fine di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo
da assegnare loro nelle modalita' previste dal comma 140 e seguenti
dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione da
utilizzare, nonche' le modalita' di trasmissione che gli enti
interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale
predetto per l'anno 2021;
Visto il modello A di certificazione con il quale i comuni
comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che
costituisce parte integrante del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Comuni richiedenti il contributo
1. I comuni hanno facolta' di richiedere i contributi, per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano
integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'art. 1,
commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione
centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui
agli articoli 3 e 4.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo
di:
a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a
5.000 abitanti;
b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a
25.000 abitanti;
c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti.
Art. 2
Tipologie di investimento
1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1,
puo' essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti,
indicati dai successivi commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di
priorita':
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprieta' dell'ente.
2. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico ammissibili:
a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio
di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico
dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per
la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture
danneggiate a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento del
livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
3. Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti
ammissibili:
a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza
dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione di nuove rotonde e
sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali
della luce);
b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la
demolizione e ricostruzione.
4. Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre
strutture di proprieta' dell'ente, ammissibili:
a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa
in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;
b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e
antincendio;
c) manutenzione straordinaria per accessibilita' e abbattimento
barriere architettoniche;
d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento
energetico.
5. Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma
143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di affidamento dei lavori,
le opere pubbliche il cui costo e' uguale o superiore a 1.000.000 di
euro, devono presentare, al momento della richiesta di contributo, un
livello di progettazione utile per attivare le procedure di
affidamento dei lavori.
Il livello di progettazione e' verificato, prima dell'assegnazione
del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP).
A tal fine i comuni, a pena mancata assegnazione del contributo,
devono aggiornare su detto sistema, entro il 25 settembre 2020, in
modo completo e dettagliato le informazioni relative a:
iter procedurale;
cronoprogramma di spesa (piano dei costi);
quadro economico.
6. Gli interventi devono essere identificati dal CUP e classificati
secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena
esclusione dal contributo:
a) settore infrastrutture di trasporto - sotto-settore
stradali;
b) settore infrastrutture ambientali e risorse idriche -
sotto-settore difesa del suolo oppure protezione, valorizzazione e
fruizione dell'ambiente oppure riassetto e recupero di siti urbani e
produttivi oppure risorse idriche e acque reflue;
c) settore infrastrutture sociali - sotto-settore sociali e
scolastiche oppure abitative oppure sanitarie oppure difesa oppure
direzionali e amministrative oppure giudiziarie e penitenziarie
oppure pubblica sicurezza.
Art. 3
Modello di certificazione
1. E' approvato il modello A di certificazione informatizzato con
il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio.
2. Il modello cartaceo di cui al modello A allegato al presente
decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello
vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero
dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.
3. La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con
metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento
informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web
istituzionale della Direzione centrale della finanza locale,
nell'«AREA CERTIFICATI».
Art. 4
Modalita' e termini di trasmissione
1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 settembre
2020, per l'anno 2021, trasmettono la certificazione di cui
all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, esclusivamente con modalita' telematica, munita della
sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del
rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
Art. 5
Esclusione dalla procedura
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 140 e 142, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei
contributi erariali le richieste:
a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido
ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale
viene richiesto il contributo;
b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento
programmatorio;
c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno
trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti
contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto
di riferimento: anno 2019). Nel caso di comuni per i quali sono
sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai
sensi della normativa vigente le informazioni di cui al primo periodo
sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati
o, in assenza, dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso
al Ministero dell'interno;
d) con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal
presente decreto.
Art. 6
Istruzioni e specifiche
1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova
certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati
dall'art. 4, previo annullamento della precedente certificazione che
perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.