Sicurezza degli edifici scolastici: fissati i nuovi termini per gli interventi con il decreto del ministero dell'Istruzione 26 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2021, n. 19).
Oltre alla messa in sicurezza degli edifici, sono previsti interventi per l'efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali.
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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Istruzione 26 novembre 2020.
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Decreto del ministero dell'Istruzione 26 novembre 2020
Fissazione di nuovi termini per le proposte di aggiudicazione degli
interventi di edilizia scolastica finanziati con i decreti n. 87/2019
e n. 42/2020. (Decreto n. 163/2020). (21A00274)
(in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2021, n. 19)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta'
pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la
programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano
essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa'
Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalita' di
attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la
definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle
procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e
costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale
dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate
dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati
di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi
manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia
scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno
iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia
di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione
vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma
1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni
finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli
istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della
data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle
erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota
capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi
finanziamenti;
Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 9, comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli
immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;
Visto in particolare l'art. 1, comma 160, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione
nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge
n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in
materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all'art.
11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale e'
stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato
relativo agli stati di previsione;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante
istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare,
l'art. 3, comma 9;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-bis, comma
2;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita',
e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare
l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che
modifica l'art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n.
145;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che
individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in
materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari
a euro 170.000.000,00 tra le regioni;
Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia
scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune
regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e' stato autorizzato
l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli
interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia
scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi
dell'art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 - dei
contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal
2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre
2017, n. 205, per le finalita', nella misura e per gli importi a
ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in
premessa, nonche' autorizzati gli interventi di cui all'allegato da
Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e' proceduto
all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con
riferimento all'annualita' 2019, nella quale confluiscono i singoli
piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, con il quale si e' proceduto a
prorogare i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento
agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, al 30 aprile
2020 in caso di progettazione esecutiva, al 30 settembre 2020 nel
caso di studio di fattibilita' e/o progettazione definitiva e al 31
dicembre 2020 nel caso di interventi di nuova costruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 31 marzo 2020, n.
188, con il quale i termini per la proposta di aggiudicazione degli
interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, fissati dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, sono stati prorogati al 30 settembre
2020 in caso di progettazione esecutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso
di studio di fattibilita' e/o progettazione definitiva e al 28
febbraio 2021 per gli interventi di nuova costruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n.
42, con il quale sono stati modificati i piani regionali degli
interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87 e con il quale
e' stato stabilito che il termine di aggiudicazione dei nuovi
interventi inclusi nell'allegato al decreto fosse quello del 21
febbraio 2021;
Dato atto che con il citato decreto-legge n. 1 del 2020 il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato
diviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'universita'
e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'art. 2, le
attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia
scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero
dell'istruzione;
Considerato che molti enti locali hanno evidenziato
l'impossibilita' di procedere al rispetto dei termini previsti dai
sopracitati decreti, anche a causa delle misure adottate in occasione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, soprattutto, in alcune
aree del Paese, non ha consentito di svolgere nei tempi le
progettazioni necessarie e, quindi, l'affidamento dei relativi
lavori;
Dato atto che l'art. 2, comma 7, del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018 prevede che
un'eventuale proroga del termine di aggiudicazione possa essere
disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Ritenuto quindi necessario, alla luce delle motivazioni sopra
esposte, stabilire i nuovi termini ultimi per la proposta di
aggiudicazione degli interventi autorizzati con il sopracitato
decreto interministeriale n. 87 del 2019 e di quelli ammessi con
decreto del Ministro dell'istruzione n. 42 del 2020;
Decreta:
Art. 1
Individuazione dei termini
di aggiudicazione degli interventi
1. I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi
autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e dei nuovi
interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 30
giugno 2020, n. 42, sono fissati al 30 giugno 2021, in caso di
progettazione esecutiva e nel caso di studio di fattibilita' e/o
progettazione definitiva e al 31 agosto 2021 per gli interventi di
nuova costruzione.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la
decadenza dai contributi concessi con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con
decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge.