Sicurezza degli impianti a fune: le proroghe delle revisioni sono state disposte dal decreto ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2021, n. 28 (in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2021, n. 60).
In particolare, si tratta delle scadenze relative:
- alle revisioni generali e speciali quinquennali;
- agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi nonché al rifacimento dei loro attacchi di estremità degli impianti a fune.
I motivi delle proroghe
I motivi delle proroghe sono da ricercare nell'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune sono prorogate ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».
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Esenzioni
Le nuove scadenze non valgono per:
- gli impianti le cui scadenze della revisione generale o speciale quinquennale sono state già oggetto di proroghe;
- gli impianti per i quali la revisione generale è necessaria ai fini del proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita;
- le funi tenditrici in scadenza, la cui età massima è prefissata in dodici anni o 18.000 ore di esercizio;
- gli attacchi di estremità delle funi a teste fuse metalliche, la cui età massima è prefissata in cinque anni di esercizio.
Di seguito il testo del decreto ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2021, n. 28.
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Decreto ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2021, n. 28
Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e
speciali quinquennali, nonche' di quelle relative agli scorrimenti e
alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di
estremita' degli impianti a fune. (21G00031)
(in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2021, n.60)
Vigente al: 26-3-2021
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
concernente la proroga dei termini degli adempimenti tecnici e
amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico e
le connesse procedure;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 recante:
«Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di
adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di
pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e
terrestri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 26 del 31 gennaio 1985;
Visto il decreto direttoriale 17 aprile 2012 recante: «Proroghe dei
termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985,
n. 23, relativi agli impianti a fune», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1º dicembre 2015, n. 203, recante il regolamento in materia di
revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti
costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di
persone;
Visto il decreto direttoriale 7 gennaio 2016, n. 1, recante la
disciplina delle procedure in applicazione del richiamato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015, della
cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2016, con comunicato del 18
gennaio 2016;
Visto il decreto dirigenziale 18 maggio 2016 n. 144, recante:
«Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le
funi», della cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2016, con
comunicato del 31 maggio 2016;
Visto il decreto direttoriale 11 maggio 2017 recante: «Impianti
aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la
manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di
persone», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 118 del 23 maggio 2017;
Vista la circolare n. 5049 del 15 giugno 2018 della Direzione
Generale per il trasporto pubblico locale riguardante la richiesta
semestrale alle aziende esercenti di un report sulle attivita'
manutentive effettuate sugli impianti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota prot. n. 43826 del 9 novembre 2020, ai sensi del
citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione
dell'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40,
nonche' definisce, al fine di uniformare i suddetti adempimenti, i
modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai direttori di
esercizio o dai responsabili dell'esercizio.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) USTIF: Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi;
b) MUM: Manuale di Uso e Manutenzione;
c) CIC-Pnd: Comitato Italiano di Coordinamento Prove non
distruttive.
Art. 2
Revisione generale e speciale quinquennale
1. Ai fini dell'efficacia della proroga della scadenza della
revisione generale o della revisione speciale quinquennale disposta
dall'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il
direttore, ovvero il responsabile dell'esercizio degli impianti a
fune in servizio pubblico, prima della scadenza, trasmette
all'autorita' di sorveglianza USTIF territorialmente competente una
dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il
modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, attestante, sotto la sua responsabilita'
penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio
pubblico. L'Autorita' di sorveglianza USTIF provvede ad effettuare
controlli a campione volti a verificare la completezza e l'idoneita'
della documentazione alla base della predetta attestazione.
2. Le condizioni di sicurezza sono accertate in base all'esito dei
controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e alle risultanze
delle verifiche e delle prove eseguite, cosi come di seguito
specificati:
a) effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria
previste dal MUM;
b) effettuazione dei controlli non distruttivi eseguiti sulla
base di un piano redatto, a tal fine, dal direttore o dal
responsabile di esercizio stesso con l'assistenza di un esperto
qualificato 3° livello dal CIC-Pnd, e che tiene conto dell'eventuale
permanenza in opera di elementi strutturali o meccanici oggetto di
sostituzione in assenza di proroga;
c) effettuazione, con esito positivo, delle ispezioni annuali di
cui al punto 6.3.5 dell'Allegato al decreto direttoriale 11 maggio
2017;
d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali idonei a
garantire che le condizioni di sicurezza dell'impianto sono
equivalenti a quelle assicurate dall'effettuazione di ciascuna
operazione prevista in fase di revisione generale.
3. Nel caso di scadenza della revisione generale, il livello dei
controlli non distruttivi di cui alla lettera b) del comma 2 non puo'
essere inferiore a quello previsto per la revisione speciale
quinquennale.
Art. 3
Scorrimenti, sostituzioni delle funi
e rifacimento degli attacchi di estremita'
1. Ai fini dell'efficacia della proroga delle scadenze relative
agli scorrimenti, alle sostituzioni delle funi ed al rifacimento dei
loro attacchi di estremita', il direttore, o il responsabile
dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, trasmette
all'Autorita' di sorveglianza USTIF territorialmente competente,
prima della scadenza, una dichiarazione, redatta ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente regolamento, attestante,
sotto la sua responsabilita' penale, la sussistenza delle condizioni
di sicurezza per l'esercizio pubblico delle funi. L'Autorita' di
sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione volti
a verificare la completezza e l'idoneita' della documentazione alla
base della predetta attestazione.
2. Il mantenimento in uso per l'esercizio pubblico e' accertato in
base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e
all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, cosi come di
seguito specificati:
a) effettuazione dei controlli previsti dal MUM;
b) effettuazione dei controlli straordinari, eseguiti in
conformita' alla norma UNI EN 12927;
c) effettuazione dei controlli magneto-induttivi oppure, in caso
di esito dubbio ovvero nelle zone in cui questi non possono essere
svolti con efficacia, effettuazione di controlli radiografici;
d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali atti a
garantire che le condizioni di sicurezza della fune sono equivalenti
a quelle rilevate in caso di rispetto delle scadenze prefissate.
Art. 4
Termini di inizio e di conclusione
di opere di realizzazione
1. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle
opere di realizzazione di impianti a fune sono prorogate ai sensi
dell'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, a
decorrere dalla data di rilascio dell'approvazione dei relativi
progetti da parte degli uffici competenti.
Art. 5
Esclusioni
1. Non sono ricompresi nell'ambito di applicazione del presente
regolamento:
1) gli impianti le cui scadenze della revisione generale o
speciale quinquennale sono state gia' prorogate ai sensi del decreto
direttoriale 17 aprile 2012 e del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;
2) gli impianti per i quali la revisione generale e' necessaria
ai fini del proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita
tecnica, ai sensi del punto 2.5.3 dell'Allegato tecnico A al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015,
n. 203;
3) le funi tenditrici in scadenza, la cui eta' massima e'
prefissata in dodici anni o 18.000 ore di esercizio;
4) gli attacchi di estremita' delle funi a teste fuse metalliche,
la cui eta' massima e' prefissata in cinque anni di esercizio.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Allegato 1
(articolo 2, comma 1)
SCHEMA DICHIARAZIONE
Proroga della scadenza della revisione generale o speciale quinquennale ai sensi dell’articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Il sottoscritto _______________________________ Direttore/Responsabile dell’Esercizio dell’impianto (descrivere tipologia, denominazione e riferimento)____________________ ubicato in ______________________________________ con l’assistenza di (indicare, dove ricorre, l’assistente tecnico)_______________________, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci,
dichiara
che:
- - sono state effettuate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dalManuale di Uso e Manutenzione, fatte salve (indicare le eventuali operazioni noneseguite con le motivazioni della mancata esecuzione) _________________________;
- sono stati eseguiti i controlli non distruttivi, previsti da uno specifico piano dei controlli redatto, ai fini della presente, dal sottoscritto insieme all’assistente tecnico (dove ricorre), con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal Comitato Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC-Pnd) che ha tenuto conto dell’eventuale permanenza in opera di elementi strutturali o meccanici di cui invece
sarebbe stata prevista la sostituzione;
- sono state eseguite integralmente le ispezioni annuali di cui al punto 6.3.5
dell’Allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017;
- al fine di garantire che le condizioni di sicurezza dell’impianto siano equivalenti a
quelle assicurate dall’effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di revisione generale ha adottato i seguenti ulteriori provvedimenti tecnici e gestionali ___________;
- altro (in particolare, indicare dettagliatamente anche gli esiti dei predetti controlli) _________________________
e che pertanto il sottoscritto attesta, sotto la propria responsabilità, che ricorrono le condizioni per l’esercizio in sicurezza dell’impianto suddetto con proroga di 12 mesi della scadenza della revisione generale/quinquennale, che quindi resta fissata al ___________
A firma del Direttore/Responsabile dell’Esercizio.
Allegato 2
(articolo 3, comma 1)
SCHEMA DI DICHIARAZIONE
Proroga della scadenza inerente agli scorrimenti, alla sostituzione delle funi ed al rifacimento degli attacchi di estremità ai sensi dell’art. 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Il sottoscritto _______________________________ Direttore/Responsabile dell’Esercizio dell’impianto (descrivere tipologia, denominazione e riferimento)____________________ ubicato in ______________________________________ con l’assistenza di (indicare, dove ricorre, l’assistente tecnico)_________________, in merito alla fune (descrizione della fune) _______ ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci,
dichiara
che:
- - sono state effettuate tutte le operazioni di manutenzioni ordinaria previste dalManuale di Uso e Manutenzione;
- sono stati eseguiti in conformità alla norma UNI EN 12927 i seguenti controlli
straordinari _________________________;
- sono stati eseguiti i controlli magneto-induttivi, nonché controlli radiografici in caso
di esito dubbio dei controlli magneto-induttivi o, in subordine, nelle zone in cui
questi ultimi non abbiano potuto essere svolti con efficacia;
- sono stati adottati i seguenti ulteriori provvedimenti tecnici e gestionali
_______________________________________________________________, al fine di garantire che le condizioni di sicurezza dell’impianto, relativamente alla fune, siano equivalenti a quelle assicurate dall’effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di revisione generale;
- altro (in particolare, indicare dettagliatamente anche gli esiti dei predetti controlli) ________________________________________________________________
e che pertanto il sottoscritto attesta, sotto la propria responsabilità, che ricorrono le condizioni per il mantenimento in esercizio in sicurezza della fune suddetta con proroga di 12 mesi della scadenza della _________ , che quindi resta fissata al ___________
A firma del Direttore/Responsabile dell’Esercizio