Sicurezza degli impianti sportivi: le norme per la costruzione e l’esercizio

Sicurezza impianti sportivi
Pubblicato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Tra le finalità del regolamento riordinare, ammodernare e coordinare tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico

Sicurezza degli impianti sportivi: le norme per la costruzione e l'esercizio sono riportate nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, n. 68).

Tra le misure è prevista l'emanazione di un regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi entro 150 giorni dall'entrata in vigore del D.M. n. 38/2021 (3 aprile 2021). Il regolamento dovrà:

  • riordinare, ammodernare e coordinare tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
  • definire i criteri progettuali e gestionali;
  • organizzare le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;
  • individuare criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi;
  • disciplinare il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86,  recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza  per
la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  sportivi  e   della
normativa in materia di  ammodernamento  o  costruzione  di  impianti
sportivi. (21G00045)

(in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, n.68)

 

Vigente al: 3-4-2021

 

Capo I
Finalità e ambito di applicazione

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al  Governo  e

altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni

sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo  7,

comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), recante i principi e

i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino  e

alla  riforma  delle  norme  di  sicurezza  per  la   costruzione   e

l'esercizio  degli  impianti  sportivi  nonche'  della  normativa  in

materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della stessa legge, sono  prorogati  di  tre  mesi,

decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.

670, e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e,  in  particolare,

l'articolo 80;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva  dell'Istituto

per il Credito Sportivo (ICS);

Visto il decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio  1988,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo

14;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.

327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.

380;

Vista la legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e,  in  particolare,

l'articolo 90, commi 24, 25 e 26;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2013,  n.   128,   e,   in

particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;

Vista la legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e,  in  particolare,

l'articolo 1, commi 304 e 305;

Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e, in  particolare,

l'articolo 15, commi 6 e 7;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in  particolare,

l'articolo 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151, relativo alla prevenzione degli incendi;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui

all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,

espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini

prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro

per  la  pubblica  amministrazione,  il  Ministro  dell'interno,   il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni

e le attivita' culturali ed il Ministro degli affari regionali  e  le

autonomie;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                               Oggetto

1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  delle  deleghe  di  cui

all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei

relativi principi e criteri direttivi,  detta  norme  in  materia  di

costruzione, ristrutturazione, gestione e  sicurezza  degli  impianti

sportivi, compresi quelli scolastici.

                               Art. 2

                             Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Associazione o Societa' sportiva Dilettantistica: il  soggetto

giuridico affiliato ad una Federazione  Sportiva  Nazionale,  ad  una

Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che

svolge,  senza  scopo  di  lucro,  attivita'  sportiva,  nonche'   la

formazione,   la   didattica,   la   preparazione   e    l'assistenza

all'attivita' sportiva dilettantistica;

b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente  pubblico,

riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita'

alla Carta  olimpica,  svolge  il  ruolo  di  Comitato  Olimpico  sul

territorio nazionale;

c)  Commissione  unica  per  l'impiantistica  sportiva:  l'organo

competente a certificare l'idoneita' ai fini sportivi  di  tutti  gli

impianti sportivi, inclusi  quelli  scolastici,  nel  rispetto  delle

norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed  internazionali

relative alla pratica dei rispettivi sport;

d) impianto sportivo:  la  struttura,  all'aperto  o  al  chiuso,

preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva  di

uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo  o  di  tipo

diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di

supporto;

e) Istituto per il Credito  Sportivo  (ICS):  l'ente  di  diritto

pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n.1295,  che  svolge

attivita' bancaria nel settore del credito per  lo  sport  e  per  le

attivita' culturali.

                               Art. 3

                  Competenze legislative di Stato,

                     regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in

attuazione dell'articolo 117, primo,  secondo  e  terzo  comma  della

Costituzione, nell'esercizio della competenza  legislativa  esclusiva

statale  in  materia  di  ordine  pubblico   e   sicurezza,   nonche'

nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di

ordinamento sportivo e governo del territorio.

2.  Le  Regioni  a  statuto  ordinario  esercitano  nelle   materie

disciplinate dal presente provvedimento  le  proprie  competenze,  ai

sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi

fondamentali stabiliti dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  86  e  dal

presente decreto.

3. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle

Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme

di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18

ottobre 2001, n. 3.

Capo II
Procedimento amministrativo

                               Art. 4

                      Misure di concentrazione,

                   accelerazione e semplificazione

 

1. Al  fine  di  favorire  l'ammodernamento  e  la  costruzione  di

impianti sportivi, con  particolare  riguardo  alla  sicurezza  degli

stessi e dei loro fruitori e  degli  spettatori,  nonche'  tutti  gli

interventi comunque necessari  per  riqualificare  le  infrastrutture

sportive non piu' adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto

che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o  al  diverso

ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con  una  o  piu'

delle   Associazioni   o   Societa'   sportive   dilettantistiche   o

professionistiche  utilizzatrici  dell'impianto,  un   documento   di

fattibilita' delle alternative progettuali  di  cui  all'articolo  3,

comma 1, lettera ggggg-quater), del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, a valere  quale  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed

economica, di cui all'articolo 23,  commi  5  e  5-bis  del  medesimo

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  corredato  di  un  piano

economico-finanziario, che individua, tra piu' soluzioni, quella  che

presenta  il  miglior  rapporto  tra  costi   e   benefici   per   la

collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare  e

prestazioni da fornire.

2. Il documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali,

predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e  5-bis,  del  codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, e nel rispetto delle disposizioni  contenute  nel  regolamento

unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto,

puo'  comprendere,  ai  fini  del  raggiungimento   del   complessivo

equilibrio    economico-finanziario    dell'iniziativa    o     della

valorizzazione del  territorio  in  termini  sociali,  occupazionali,

economici, ambientali e di efficienza energetica, la  costruzione  di

immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano

complementari  o  funzionali  al  finanziamento  o  alla  fruibilita'

dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione  di  nuovi

complessi di edilizia  residenziale.  Tali  immobili,  devono  essere

compresi nell'ambito del  territorio  urbanizzato  comunale  in  aree

contigue  all'intervento  di  costruzione   o   di   ristrutturazione

dell'impianto sportivo. Il documento  di  fattibilita'  puo'  inoltre

prevedere  il  pieno  sfruttamento  a  fini  commerciali,  turistici,

educativi e ricreativi di tutte le aree di  pertinenza  dell'impianto

in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto

preesistente  da  dismettere,  il  documento  di  fattibilita'   puo'

prevederne la demolizione e ricostruzione,  anche  con  volumetria  e

sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d)  e  f),

del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in

materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001,  n.  380,  nel  rispetto  della  disciplina  urbanistica

vigente sull'area. Per assicurare il raggiungimento  del  complessivo

equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonche' al fine  di

assicurare   adeguati   livelli   di   bancabilita'   e   l'eventuale

coinvolgimento  degli  operatori  bancari  e  finanziari  pubblici  e

privati,  il  documento   di   fattibilita'   puo'   contemplare   il

riconoscimento di un prezzo,  il  rilascio  di  garanzie,  misure  di

sostegno da parte del  comune  o  di  altre  amministrazioni  o  enti

pubblici, la cessione del diritto di  superficie  o  del  diritto  di

usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie  o

del diritto di  usufrutto  di  altri  immobili  di  proprieta'  della

pubblica amministrazione, nonche' il trasferimento  della  proprieta'

degli   stessi   all'associazione   o    alla    societa'    sportiva

dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via

prevalente,  nel  rispetto  delle  previsioni  del  Codice  dei  beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio

2004, n. 42. Il diritto di superficie e il diritto di  usufrutto  non

possono avere una durata superiore a quella della concessione di  cui

all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al  decreto  legislativo

18 aprile  2016,  n.  50,  e  comunque  non  possono  essere  ceduti,

rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Si applica  la

disciplina prevista dall'articolo 165 del decreto legislativo  n.  50

del 2016, relativa all'allocazione dei  rischi  e  al  raggiungimento

dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.

3. Il documento di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi  di

impianti pubblici omologati  per  una  capienza  superiore  a  16.000

posti,  puo'  prevedere  che,  a  far  tempo  da  cinque  ore   prima

dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a  tre  ore  dopo  la

loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area  riservata,

l'occupazione  di  suolo  pubblico  per  attivita'  commerciali   sia

consentita   solo   all'associazione   o   alla   societa'   sportiva

dilettantistica  o   professionistica   utilizzatrice   dell'impianto

sportivo.  In  tal  caso,  le  autorizzazioni  e  le  concessioni  di

occupazione di suolo  pubblico  gia'  rilasciate  ad  altri  soggetti

all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per

lo stesso  periodo  di  tempo,  con  oneri  di  indennizzo  a  carico

dell'associazione   o    societa'    sportiva    dilettantistica    o

professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi  diversi

accordi tra  il  titolare  e  la  medesima  associazione  o  societa'

sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi  pubblici  omologati  per

una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la  disposizione  del

primo periodo si applica entro  150  metri  dal  perimetro  dell'area

riservata, restando ferme e impregiudicate la validita' e l'efficacia

delle autorizzazioni e delle  concessioni  di  occupazione  di  suolo

pubblico gia' rilasciate.

4. Il  Comune  o  l'ente  locale  o  pubblico  interessato,  previa

conferenza   di   servizi   preliminare    convocata    su    istanza

dell'interessato in ordine  al  documento  di  fattibilita',  ove  ne

valuti positivamente i  contenuti,  dichiara,  entro  il  termine  di

sessanta  giorni  dalla  presentazione  del  documento  medesimo,  il

pubblico interesse della proposta, confermando  la  disponibilita'  a

concedere le eventuali forme di contributo  pubblico  previste  nella

proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente

indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti  di

assenso  sul  progetto.  Alla  conferenza  di   servizi   preliminare

partecipa anche il  Comando  dei  vigili  del  fuoco  competente  per

territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza  di  servizi

preliminare di cui  al  presente  comma,  esamina  eventuali  istanze

concorrenti in ordine cronologico  di  protocollazione,  individuando

quella da dichiarare  di  interesse  pubblico  e  da  ammettere  alla

conferenza di servizi  decisoria  di  cui  al  comma  7.  Il  verbale

conclusivo della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato  nel

sito internet istituzionale del comune  e  nel  Bollettino  Ufficiale

della  Regione.  Il  sindaco  convoca  la   conferenza   di   servizi

preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata

dal documento di fattibilita'. La conferenza deve tenersi in una data

non  successiva  a  15  giorni.  Qualora  il  sindaco,   il   sindaco

metropolitano  o  il  presidente  della  Provincia  non  convochi  la

conferenza preliminare nei termini previsti, il  soggetto  proponente

puo' presentare una richiesta di  convocazione  della  conferenza  di

servizi di cui al  presente  comma  al  presidente  della  Regione  o

all'assessore delegato in materia di  sport,  il  quale,  sentito  il

sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente  della  Provincia,

provvede  alla  convocazione  della  conferenza  per  una  data   non

superiore a 15 giorni dalla data di ricezione  della  richiesta.  Nel

corso del procedimento di cui  al  presente  comma,  il  Comune  puo'

chiedere  al  proponente  di  procedere  alle  modifiche  progettuali

necessarie al fine di superare  tempestivamente  eventuali  lacune  o

criticita' della proposta.

5. Sulla base  della  dichiarazione  di  pubblico  interesse  della

proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune

il progetto definitivo, conformemente alle norme di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla

prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle  condizioni

indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed  e'  redatto

nel rispetto del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del  regolamento  unico  di  cui

all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto. Il  progetto

definitivo e' corredato:

a) di una bozza di convenzione  con  l'Amministrazione  comunale,

metropolitana  o  provinciale  che,  oltre   a   prevedere   che   la

realizzazione delle opere  di  urbanizzazione  precede  o  e'  almeno

contestuale alla realizzazione dei lavori di  ristrutturazione  o  di

nuova  edificazione  dell'impianto  sportivo,  specifichi  i  criteri

generali  di  esecuzione  dei  lavori,  la  durata  e  le  condizioni

contrattuali dell'eventuale cessione del diritto di superficie  o  di

usufrutto o della compravendita. Nella determinazione  del  canone  o

del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per  il

trasferimento della proprieta' e delle altre condizioni contrattuali,

cosi' come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o  di

altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e

dei benefici dell'intervento per l'associazione o societa'  sportiva,

per la comunita' territoriale di  riferimento  anche  in  termini  di

crescita   economica,   integrazione   sociale   e   riqualificazione

urbanistica, nonche' di efficienza energetica. I benefici  dell'opera

di  riqualificazione  o  rigenerazione  comprendono  anche  voci  non

suscettibili di immediata valutazione  economico-patrimoniale,  quali

ad  esempio,  i  vantaggi  sociali  diretti  e  indiretti   derivanti

dall'ospitare  l'impianto  sportivo  utilizzato  dall'associazione  o

societa' sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione  o

della societa' sportiva presso la comunita' locale;

b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di

credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di  credito

stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari  finanziari,

ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della

legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l'importo delle spese di

predisposizione  della  proposta  ed  i  costi   sostenuti   per   la

predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i

ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di

realizzazione e gestione dell'impianto.

6. Nel caso di interventi  da  realizzare  su  aree  di  proprieta'

pubblica o  su  impianti  pubblici  esistenti  ovvero  nelle  ipotesi

previste dall'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.

50, il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b),  e'

asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo  codice,

e la bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria  per  la

concessione o altro contratto di partenariato pubblico  privato  deve

specificare, oltre ai contenuti di cui al comma  5,  lettera  a),  le

caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. In

relazione agli interventi di cui al precedente periodo,  il  soggetto

proponente deve essere in possesso dei  requisiti  di  partecipazione

previsti  dall'articolo  183,  comma  8,  del  codice  dei  contratti

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  anche

associando o consorziando altri soggetti.

7.  Il  Comune  o  l'ente  locale  o  pubblico  interessato  previa

conferenza di servizi  decisoria,  alla  quale  partecipano  tutti  i

soggetti titolari di competenze in  ordine  al  progetto  presentato,

puo' richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai

fini della valutazione positiva del progetto e  ne  delibera  in  via

definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla  presentazione  dello

stesso. Ove il progetto comporti atti  di  competenza  regionale,  la

conferenza di servizi e' convocata dalla Regione, che delibera  entro

90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza  di

servizi definitiva non sia stata  convocata  entro  15  giorni  dalla

presentazione del progetto definitivo, le associazioni e le  societa'

sportive  dilettantistiche  e  professionistiche  possono  presentare

un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o

all'Autorita' politica da esso  delegata  in  materia  di  sport,  la

quale,  sentito  il  sindaco  ovvero  il  presidente  della  Regione,

provvede, non oltre 30 giorni dalla data di  ricezione  dell'istanza,

alla convocazione della conferenza, da tenersi  entro  una  data  non

superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di  cui

al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi

possono  chiedere  al  proponente   di   procedere   alle   modifiche

progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente  eventuali

lacune o criticita' della proposta. Il provvedimento finale, completo

dei pareri di competenza degli enti interessati compresi  quelli  dei

vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°

agosto 2011, n.  151,  sostituisce  ogni  autorizzazione  o  permesso

comunque  denominato  necessario  alla  realizzazione  dell'opera   e

costituisce la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e

urgenza  dell'opera  medesima,  ivi  compresi  gli  interventi,   sia

pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui

al  comma  2.  Ai  fini   della   successiva   messa   in   esercizio

dell'impianto,  dovranno  essere  attivate  tutte  le  procedure   di

agibilita'  e  la  segnalazione  di  inizio  attivita'  di  cui  alla

normativa di prevenzione incendi di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini  del  raggiungimento

del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa,  il

provvedimento finale puo'  prevedere  la  concessione  di  contributi

pubblici  e  di  altre  forme  di  sostegno  pubblico  o   specifiche

esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo

tributario di competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree  e

attivita' economiche connesse.

8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si  svolge

in  forma  semplificata  e   in   modalita'   asincrona,   ai   sensi

dell'articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il

verbale conclusivo di approvazione del progetto,  che  e'  pubblicato

nel sito istituzionale del  Comune  o  dell'ente  locale  o  pubblico

interessato nel  cui  territorio  si  inserisce  il  progetto  e  nel

Bollettino Ufficiale  della  Regione,  costituisce  dichiarazione  di

pubblica   utilita',   indifferibilita'   e    urgenza    dell'opera,

comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui  al

comma 2, con eventuali oneri  espropriativi  a  carico  del  soggetto

promotore laddove  non  disciplinato  diversamente,  nonche',  previa

acquisizione  dell'assenso  del  rappresentante  del  comune  a  cio'

delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per

gli effetti degli  articoli  10,  comma  1,  del  testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale  ipotesi  il

rispetto delle garanzie partecipative previste dall'articolo  16  del

medesimo testo unico. Nel  caso  in  cui  la  conferenza  di  servizi

decisoria, ovvero la conferenza di  servizi  preliminare  di  cui  al

comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del  progetto,

il  soggetto  proponente,  sulla  base  delle  motivate  osservazioni

espresse nel verbale conclusivo della  conferenza  di  servizi,  puo'

ripresentare una proposta modificata. In  tale  ipotesi,  si  procede

direttamente  a  nuova  convocazione  della  conferenza  di   servizi

decisoria a norma del comma 7.

9. Ferme restando le procedure di prevenzione  incendi  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  in

caso di approvazione  del  progetto,  ogni  atto  di  autorizzazione,

licenza, concessione, permesso  o  nulla  osta  comunque  denominato,

finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto o  all'avvio  delle

attivita' complementari o funzionali di cui alla  proposta,  se  gia'

non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione  del  progetto,

e'    sostituito     da     una     segnalazione     dell'interessato

all'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 19 della  legge

7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le  limitazioni

stabilite nel medesimo articolo.

10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4  e  7,  il

Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da  esso

delegata in materia di sport, su  istanza  del  soggetto  proponente,

assegna al Comune o all'ente locale o  pubblico  interessato  o  alla

Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione

dell'istanza,  un  termine  massimo  di  30  giorni  dalla  data   di

comunicazione  per  adottare  i  provvedimenti   necessari.   Decorso

inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri  o

l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, sentito il

presidente della Regione interessata, nomina un commissario  ad  acta

con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il

Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari.

11. In caso di interventi  da  realizzare  su  aree  di  proprieta'

pubblica o  su  impianti  pubblici  esistenti  ovvero  nelle  ipotesi

previste dall'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.

50, il progetto definitivo approvato e' posto a base di procedura  di

affidamento,  indetta  dall'amministrazione  che  ha   convocato   la

conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla

sua approvazione. Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente,

che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica  che  il

promotore, nell'ipotesi  in  cui  non  risulti  aggiudicatario,  puo'

esercitare   il   diritto   di    prelazione    entro    15    giorni

dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se  dichiara

di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, per  quanto

non diversamente disciplinato, dal presente articolo,  le  previsioni

del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  in

materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia  diverso

dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario e'  tenuto

a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al medesimo comma.

12. Le misure di semplificazione e  di  incentivazione  di  cui  al

presente articolo si applicano anche nel caso in cui la  proposta  di

ammodernamento  e  riqualificazione   sia   presentata   dalla   sola

associazione o societa' sportiva dilettantistica  o  professionistica

utilizzatrice  dell'impianto.  In  tale  ipotesi,  il  documento   di

fattibilita' e il progetto definitivo sono redatti nel  rispetto  del

regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, previsto dall'articolo  216,  comma  27-octies,  del  medesimo

codice. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Societa'

e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilita' puo'

altresi' prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte  del

valore dell'intervento, del diritto di superficie o  del  diritto  di

usufrutto sull'impianto sportivo  o  sulle  altre  aree  contigue  di

proprieta' pubblica per una durata  fino  a  novantanove  anni  o  il

trasferimento  della  proprieta'  degli  stessi   alla   Societa'   o

all'Associazione sportiva. Il documento di fattibilita' puo' altresi'

contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in  essere  per

l'utilizzo da parte della Societa' e Associazione sportiva proponente

dell'impianto  oggetto  di  intervento,  ovvero  di  altro   impianto

pubblico   esistente,   in    considerazione    dell'intervento    di

ristrutturazione  o  nuova  costruzione  proposto.  Tranne  nei  casi

tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea  per  le

sole opere di urbanizzazione, le Societa' e le Associazioni  sportive

possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso  di

lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i  lavori

di importo superiore a 1 milione  di  euro,  qualora  le  sovvenzioni

pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo,  non  trovano

applicazione ne' le previsioni  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, ne'  gli  altri  riferimenti  al  codice  dei  contratti

pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11.

13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui

al comma 1 e al comma 12, le  societa'  sportive  dilettantistiche  e

professionistiche e i comuni in cui  queste  hanno  la  propria  sede

legale o comuni con questi confinanti possono  liberamente  negoziare

il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o  di  utilizzo  di

aree  del  patrimonio  disponibile  urbanisticamente  destinate  alla

costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo  le

parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di  manufatti

e bonifiche ambientali. In presenza di piu' associazioni  o  societa'

sportive    dilettantistiche    e    professionistiche    interessate

all'acquisto o all'utilizzo delle predette aree, il Comune  o  l'Ente

locale o pubblico interessato indice una  procedura  negoziata  senza

previa pubblicazione  del  bando  di  gara.  Qualora,  per  qualsiasi

ragione non imputabile alla Societa' o all'Associazione  sportiva,  i

lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla  conclusione

del contratto o nel  diverso  termine  fissato  in  quest'ultimo,  la

Societa' puo' procedere alla riconsegna dell'area e alla restituzione

del  corrispettivo  versato,  richiedendo  il  rimborso  delle  spese

documentate.

14. Gli interventi di cui al presente decreto,  laddove  possibile,

sono  realizzati  prioritariamente  mediante  recupero  di   impianti

esistenti  o  relativamente  a  impianti  localizzati  in  aree  gia'

edificate.

15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza  antincendio,

in caso di  ristrutturazione  o  di  nuova  costruzione  di  impianti

sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a  2.000

posti   allo   scoperto,   e'   consentito   destinare,   all'interno

dell'impianto sportivo, in deroga agli  strumenti  urbanistici  e  ai

regolamenti delle regioni e degli  enti  locali,  fino  a  200  metri

quadrati della superficie utile ad attivita' di  somministrazione  di

alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni

sportive ufficiali e durante gli allenamenti,  e  fino  a  100  metri

quadrati della superficie utile al commercio di articoli  e  prodotti

strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

16. Ai fini della promozione degli interventi di  cui  al  presente

articolo, il soggetto proponente puo' avere accesso alle soluzioni di

finanziamento offerte dall'Istituto per  il  Credito  Sportivo  o  da

altro intermediario  bancario  o  finanziario  operante  nel  settore

nonche', ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui  Fondi

speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo e  ai  servizi

tecnici  offerti  da   quest'ultimo.   Sono   consentite   forme   di

associazione in partecipazione e la costituzione di societa' miste.

17. Fino all'entrata  in  vigore  del  regolamento  unico  previsto

dall'articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli effetti  di

quanto disposto ai commi da 1 a 4 e 11, si tiene conto del  piano  di

fattibilita' di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente  della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e il progetto definitivo di cui al

comma 5 e' redatto nel rispetto delle disposizioni di tale decreto.

18. Resta salvo il  regime  di  maggiore  semplificazione  previsto

dalla normativa vigente in  relazione  alla  tipologia  o  dimensione

dello specifico intervento promosso.

                               Art. 5

                  Associazioni e Societa' Sportive

                         senza fini di lucro

 

1. Le Associazioni e le  Societa'  Sportive  senza  fini  di  lucro

possono  presentare  all'ente  locale,  sul  cui  territorio  insiste

l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare  o  ammodernare,  un

progetto  preliminare  accompagnato  da  un  piano  di   fattibilita'

economico finanziaria per la  rigenerazione,  la  riqualificazione  e

l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un

utilizzo teso a favorire  l'aggregazione  e  l'inclusione  sociale  e

giovanile.  Se  l'ente  locale  riconosce  l'interesse  pubblico  del

progetto, affida  direttamente  la  gestione  gratuita  dell'impianto

all'associazione  o   alla   societa'   sportiva   per   una   durata

proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque

non inferiore a cinque anni.

                               Art. 6

                     Uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte  degli  enti

locali territoriali e' aperto a  tutti  i  cittadini  e  deve  essere

garantito, sulla base di criteri obiettivi, a  tutte  le  societa'  e

associazioni sportive.

2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire

direttamente gli impianti sportivi, la gestione e'  affidata  in  via

preferenziale a societa' e  associazioni  sportive  dilettantistiche,

enti  di  promozione  sportiva,  discipline  sportive   associate   e

federazioni sportive nazionali, sulla  base  di  convenzioni  che  ne

stabiliscono i criteri  d'uso  e  previa  determinazione  di  criteri

generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

3. Gli affidamenti di cui al comma 2  sono  disposti  nel  rispetto

delle disposizioni del  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al

decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  della  normativa

euro-unitaria vigente.

4.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti   sportivi

scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita'  didattica

e  delle   attivita'   sportive   della   scuola,   comprese   quelle

extracurriculari ai sensi del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.  567,  devono  essere

posti  a   disposizione   di   societa'   e   associazioni   sportive

dilettantistiche aventi sede nel  medesimo  comune  in  cui  ha  sede

l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

                               Art. 7

                         Convenzioni Consip

 

1. Le Associazioni sportive o le Societa'  Sportive  che  hanno  la

gestione di  un  impianto  sportivo  pubblico  possono  aderire  alle

convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la

fornitura di energia elettrica, di gas o  di  altro  combustibile  al

fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

2. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia

affidata a societa' o associazione sportiva dilettantistica, ente  di

promozione sportiva,  disciplina  sportiva  associata  o  federazione

sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe

per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.

Capo III
Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

                               Art. 8

                          Regolamento unico

 

1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o

dell'Autorita' politica da esso delegata  in  materia  di  sport,  di

concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  con  il  Ministro   delle

Infrastrutture e  Trasporti  e  con  il  Ministro  della  salute,  da

adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto

1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente

decreto,  acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Unificata  di   cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.  281,  viene

emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la

costruzione, la modificazione, l'accessibilita' e  l'esercizio  degli

impianti sportivi.

2. Il regolamento unico:

a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento  di

tutte  le  disposizioni  e  norme  di  carattere  strutturale,  anche

relative alla prevenzione del rischio sismico  e  idrogeologico,  per

gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;

b)  definisce  i  criteri  progettuali  e   gestionali   per   la

costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi  con

particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto  sportivo;  area  di

servizio annessa all'impianto;  spazi  riservati  agli  spettatori  e

all'attivita' sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori  e

zona attivita' sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza  e  varchi;

servizi di supporto della  zona  spettatori;  spogliatoi;  strutture,

finiture,  arredi,  depositi  e  impianti  tecnici;  dispositivi   di

controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande

la cui somministrazione dovra' avvenire in  ottemperanza  alle  linee

guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge

12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio;  ordine  e  sicurezza

pubblica;

c)  organizza  le  disposizioni  in  funzione   della   tipologia

dell'impianto, delle discipline sportive e del numero  di  spettatori

presenti;

d) dedica una apposita sezione agli impianti  per  il  gioco  del

calcio ai vari livelli di attivita';

e) dedica  specifiche  previsioni  relative  alle  manifestazioni

occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;

f)  individua  criteri  progettuali  e  gestionali  orientati   a

garantire la  sicurezza,  l'accessibilita'  e  la  fruibilita'  degli

impianti sportivi, tra  cui  quelli  volti  a  regolare  l'accesso  e

l'esodo in sicurezza  degli  spettatori  e  dei  vari  utenti  che  a

qualsiasi  titolo  utilizzano  l'impianto,  dei  mezzi  di  soccorso,

inclusi gli spazi  di  manovra  e  stazionamento  degli  stessi,  nel

rispetto del massimo  affollamento  previsto  per  l'impianto  e  del

sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonche' i criteri progettuali e

gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno

e  all'esterno  degli   impianti   sportivi,   tenuto   conto   della

redditivita' degli interventi e della gestione  economico-finanziaria

degli impianti sportivi;

g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);

h) indica i criteri  per  l'elaborazione  di  prezziari  digitali

interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi  per

la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione

degli stessi;

i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo  80

del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per  la  verifica  di

conformita' dell'impianto  e  per  il  rilascio  del  certificato  di

idoneita' statica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno,  da  adottarsi  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  si

provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme  in  materia  di

ordine  e  sicurezza  pubblica  nonche'  di  prevenzione  incendi   e

sicurezza antincendio.

Capo IV
Norme tecniche di funzionalità sportiva

                               Art. 9

                          Commissione unica

                    per l'impiantistica sportiva

 

1. La Commissione  unica  per  l'impiantistica  sportiva,  operante

presso il CONI, e' l'organo competente  a  rilasciare  il  parere  di

idoneita' sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n.

302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi

quelli scolastici, nel rispetto  delle  prescrizioni  previste  dalle

Federazioni Sportive Internazionali in  relazione  alla  pratica  dei

rispettivi sport.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o dell'Autorita' politica da esso  delegata  in  materia  di

sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge

23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente  decreto,  sono  riorganizzati  i  compiti  e  la

composizione della suddetta Commissione,  prevedendo  che  la  stessa

operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a  2

milioni di euro  e,  negli  altri  casi,  tramite  sue  articolazioni

regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI.

2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione  gli  aspetti

relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

                               Art. 10

                          Impianti sportivi

                    siti in Provincia di Bolzano

 

1. In osservanza delle competenze statutarie di cui all'articolo 9,

comma 1, numero 11), del decreto del Presidente della  Repubblica  31

agosto  1972,  n.  670,  il  parere  di  idoneita'  sportiva  di  cui

all'articolo 9, per  gli  impianti  sportivi  siti  in  provincia  di

Bolzano e'  rilasciato  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  nel

rispetto  delle  prescrizioni  previste  dalle  Federazioni  sportive

internazionali.

Capo V
Disposizioni finali

                               Art. 11

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti  del  presente  provvedimento

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

                               Art. 12

                             Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  sono

abrogati:

a) il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla  legge

6 marzo 1987, n. 65;

b) il decreto-legge 2 febbraio  1988,  n.  22,  convertito  dalla

legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;

c) i commi 24, 25, 26 dell'articolo 90 della  legge  27  dicembre

2002, n. 289;

d) i commi 304 e 305 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre

2013, n. 147;

e) i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto-legge  25  novembre

2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  gennaio

2016, n. 9;

f) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter,  dell'articolo  62

del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. All'articolo 62, comma 1-bis, primo periodo,  del  decreto-legge

24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21

giugno 2017, n. 96, le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono

sostituite dalle parole seguenti: «interventi  di  costruzione  o  di

ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome