Sicurezza degli impianti sportivi: le norme per la costruzione e l'esercizio sono riportate nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, n. 68).
Tra le misure è prevista l'emanazione di un regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi entro 150 giorni dall'entrata in vigore del D.M. n. 38/2021 (3 aprile 2021). Il regolamento dovrà:
- riordinare, ammodernare e coordinare tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
- definire i criteri progettuali e gestionali;
- organizzare le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;
- individuare criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi;
- disciplinare il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.
Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.
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Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38
Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per
la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della
normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti
sportivi. (21G00045)
(in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, n.68)
Vigente al: 3-4-2021
Capo I
Finalità e ambito di applicazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 7,
comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), recante i principi e
i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e
alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi nonche' della normativa in
materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e, in particolare, l'articolo 9;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare,
l'articolo 80;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302;
Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto
per il Credito Sportivo (ICS);
Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo
14;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare,
l'articolo 90, commi 24, 25 e 26;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in
particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, in particolare,
l'articolo 1, commi 304 e 305;
Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e, in particolare,
l'articolo 15, commi 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare,
l'articolo 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, relativo alla prevenzione degli incendi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali ed il Ministro degli affari regionali e le
autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui
all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei
relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di
costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti
sportivi, compresi quelli scolastici.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Associazione o Societa' sportiva Dilettantistica: il soggetto
giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una
Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che
svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la
formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza
all'attivita' sportiva dilettantistica;
b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico,
riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita'
alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul
territorio nazionale;
c) Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo
competente a certificare l'idoneita' ai fini sportivi di tutti gli
impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle
norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali
relative alla pratica dei rispettivi sport;
d) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso,
preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di
uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo
diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di
supporto;
e) Istituto per il Credito Sportivo (ICS): l'ente di diritto
pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n.1295, che svolge
attivita' bancaria nel settore del credito per lo sport e per le
attivita' culturali.
Art. 3
Competenze legislative di Stato,
regioni e province autonome
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in
attuazione dell'articolo 117, primo, secondo e terzo comma della
Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva
statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonche'
nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di
ordinamento sportivo e governo del territorio.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie
disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal
presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Capo II
Procedimento amministrativo
Art. 4
Misure di concentrazione,
accelerazione e semplificazione
1. Al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di
impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli
stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonche' tutti gli
interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture
sportive non piu' adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto
che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al diverso
ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o piu'
delle Associazioni o Societa' sportive dilettantistiche o
professionistiche utilizzatrici dell'impianto, un documento di
fattibilita' delle alternative progettuali di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato di un piano
economico-finanziario, che individua, tra piu' soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la
collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire.
2. Il documento di fattibilita' delle alternative progettuali,
predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento
unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto,
puo' comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo
equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della
valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali,
economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di
immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano
complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilita'
dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi
complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere
compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree
contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione
dell'impianto sportivo. Il documento di fattibilita' puo' inoltre
prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici,
educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto
in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto
preesistente da dismettere, il documento di fattibilita' puo'
prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e
sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f),
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nel rispetto della disciplina urbanistica
vigente sull'area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo
equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonche' al fine di
assicurare adeguati livelli di bancabilita' e l'eventuale
coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e
privati, il documento di fattibilita' puo' contemplare il
riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di
sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti
pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di
usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o
del diritto di usufrutto di altri immobili di proprieta' della
pubblica amministrazione, nonche' il trasferimento della proprieta'
degli stessi all'associazione o alla societa' sportiva
dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via
prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non
possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui
all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti,
rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Si applica la
disciplina prevista dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 50
del 2016, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento
dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.
3. Il documento di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di
impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000
posti, puo' prevedere che, a far tempo da cinque ore prima
dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la
loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata,
l'occupazione di suolo pubblico per attivita' commerciali sia
consentita solo all'associazione o alla societa' sportiva
dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto
sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di
occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate ad altri soggetti
all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per
lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico
dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica o
professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi
accordi tra il titolare e la medesima associazione o societa'
sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per
una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del
primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area
riservata, restando ferme e impregiudicate la validita' e l'efficacia
delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo
pubblico gia' rilasciate.
4. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa
conferenza di servizi preliminare convocata su istanza
dell'interessato in ordine al documento di fattibilita', ove ne
valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di
sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il
pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilita' a
concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella
proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente
indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di
assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare
partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per
territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi
preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze
concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando
quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla
conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale
conclusivo della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato nel
sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale
della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi
preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata
dal documento di fattibilita'. La conferenza deve tenersi in una data
non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco
metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la
conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente
puo' presentare una richiesta di convocazione della conferenza di
servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o
all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il
sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia,
provvede alla convocazione della conferenza per una data non
superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel
corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune puo'
chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali
necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o
criticita' della proposta.
5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della
proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune
il progetto definitivo, conformemente alle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla
prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle condizioni
indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed e' redatto
nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del regolamento unico di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto. Il progetto
definitivo e' corredato:
a) di una bozza di convenzione con l'Amministrazione comunale,
metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la
realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o e' almeno
contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di
nuova edificazione dell'impianto sportivo, specifichi i criteri
generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni
contrattuali dell'eventuale cessione del diritto di superficie o di
usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o
del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il
trasferimento della proprieta' e delle altre condizioni contrattuali,
cosi' come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o di
altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e
dei benefici dell'intervento per l'associazione o societa' sportiva,
per la comunita' territoriale di riferimento anche in termini di
crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione
urbanistica, nonche' di efficienza energetica. I benefici dell'opera
di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non
suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali
ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti
dall'ospitare l'impianto sportivo utilizzato dall'associazione o
societa' sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione o
della societa' sportiva presso la comunita' locale;
b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di
credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito
stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari,
ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l'importo delle spese di
predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la
predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i
ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di
realizzazione e gestione dell'impianto.
6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprieta'
pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi
previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), e'
asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo codice,
e la bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la
concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve
specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera a), le
caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. In
relazione agli interventi di cui al precedente periodo, il soggetto
proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche
associando o consorziando altri soggetti.
7. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato previa
conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i
soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato,
puo' richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai
fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via
definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello
stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la
conferenza di servizi e' convocata dalla Regione, che delibera entro
90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di
servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla
presentazione del progetto definitivo, le associazioni e le societa'
sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare
un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o
all'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, la
quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione,
provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non
superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui
al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi
possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche
progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali
lacune o criticita' della proposta. Il provvedimento finale, completo
dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei
vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso
comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e
costituisce la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza dell'opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia
pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui
al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio
dell'impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di
agibilita' e la segnalazione di inizio attivita' di cui alla
normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento
del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, il
provvedimento finale puo' prevedere la concessione di contributi
pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche
esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo
tributario di competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree e
attivita' economiche connesse.
8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge
in forma semplificata e in modalita' asincrona, ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
verbale conclusivo di approvazione del progetto, che e' pubblicato
nel sito istituzionale del Comune o dell'ente locale o pubblico
interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel
Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera,
comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al
comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto
promotore laddove non disciplinato diversamente, nonche', previa
acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a cio'
delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per
gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il
rispetto delle garanzie partecipative previste dall'articolo 16 del
medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi
decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al
comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto,
il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni
espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, puo'
ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede
direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi
decisoria a norma del comma 7.
9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in
caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato,
finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio delle
attivita' complementari o funzionali di cui alla proposta, se gia'
non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto,
e' sostituito da una segnalazione dell'interessato
all'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le limitazioni
stabilite nel medesimo articolo.
10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il
Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente,
assegna al Comune o all'ente locale o pubblico interessato o alla
Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione
dell'istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di
comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso
inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, sentito il
presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta
con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il
Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari.
11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprieta'
pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi
previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, il progetto definitivo approvato e' posto a base di procedura di
affidamento, indetta dall'amministrazione che ha convocato la
conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla
sua approvazione. Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente,
che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il
promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo'
esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara
di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, per quanto
non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in
materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso
dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario e' tenuto
a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al medesimo comma.
12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al
presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di
ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola
associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica
utilizzatrice dell'impianto. In tale ipotesi, il documento di
fattibilita' e il progetto definitivo sono redatti nel rispetto del
regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, previsto dall'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo
codice. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Societa'
e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilita' puo'
altresi' prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del
valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di
usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree contigue di
proprieta' pubblica per una durata fino a novantanove anni o il
trasferimento della proprieta' degli stessi alla Societa' o
all'Associazione sportiva. Il documento di fattibilita' puo' altresi'
contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per
l'utilizzo da parte della Societa' e Associazione sportiva proponente
dell'impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto
pubblico esistente, in considerazione dell'intervento di
ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi
tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per le
sole opere di urbanizzazione, le Societa' e le Associazioni sportive
possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso di
lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori
di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni
pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano
applicazione ne' le previsioni del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ne' gli altri riferimenti al codice dei contratti
pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11.
13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui
al comma 1 e al comma 12, le societa' sportive dilettantistiche e
professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede
legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare
il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di
aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla
costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le
parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti
e bonifiche ambientali. In presenza di piu' associazioni o societa'
sportive dilettantistiche e professionistiche interessate
all'acquisto o all'utilizzo delle predette aree, il Comune o l'Ente
locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi
ragione non imputabile alla Societa' o all'Associazione sportiva, i
lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione
del contratto o nel diverso termine fissato in quest'ultimo, la
Societa' puo' procedere alla riconsegna dell'area e alla restituzione
del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese
documentate.
14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile,
sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti
esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree gia'
edificate.
15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio,
in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti
sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000
posti allo scoperto, e' consentito destinare, all'interno
dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri
quadrati della superficie utile ad attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni
sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri
quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti
strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente
articolo, il soggetto proponente puo' avere accesso alle soluzioni di
finanziamento offerte dall'Istituto per il Credito Sportivo o da
altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore
nonche', ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi
speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi
tecnici offerti da quest'ultimo. Sono consentite forme di
associazione in partecipazione e la costituzione di societa' miste.
17. Fino all'entrata in vigore del regolamento unico previsto
dall'articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli effetti di
quanto disposto ai commi da 1 a 4 e 11, si tiene conto del piano di
fattibilita' di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e il progetto definitivo di cui al
comma 5 e' redatto nel rispetto delle disposizioni di tale decreto.
18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto
dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione
dello specifico intervento promosso.
Art. 5
Associazioni e Societa' Sportive
senza fini di lucro
1. Le Associazioni e le Societa' Sportive senza fini di lucro
possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste
l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un
progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilita'
economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e
l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un
utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e
giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del
progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto
all'associazione o alla societa' sportiva per una durata
proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque
non inferiore a cinque anni.
Art. 6
Uso degli impianti sportivi
1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e
associazioni sportive.
2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via
preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri
generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto
delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa
euro-unitaria vigente.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica
e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle
extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
Art. 7
Convenzioni Consip
1. Le Associazioni sportive o le Societa' Sportive che hanno la
gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle
convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la
fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al
fine di garantire la gestione dello stesso impianto.
2. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia
affidata a societa' o associazione sportiva dilettantistica, ente di
promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione
sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe
per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.
Capo III
Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
Art. 8
Regolamento unico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene
emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la
costruzione, la modificazione, l'accessibilita' e l'esercizio degli
impianti sportivi.
2. Il regolamento unico:
a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di
tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche
relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per
gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;
b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la
costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con
particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di
servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e
all'attivita' sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e
zona attivita' sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi;
servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture,
finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di
controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande
la cui somministrazione dovra' avvenire in ottemperanza alle linee
guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza
pubblica;
c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia
dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori
presenti;
d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del
calcio ai vari livelli di attivita';
e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni
occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;
f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a
garantire la sicurezza, l'accessibilita' e la fruibilita' degli
impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e
l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a
qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso,
inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel
rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del
sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonche' i criteri progettuali e
gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno
e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della
redditivita' degli interventi e della gestione economico-finanziaria
degli impianti sportivi;
g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);
h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali
interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per
la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione
degli stessi;
i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80
del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di
conformita' dell'impianto e per il rilascio del certificato di
idoneita' statica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di
ordine e sicurezza pubblica nonche' di prevenzione incendi e
sicurezza antincendio.
Capo IV
Norme tecniche di funzionalità sportiva
Art. 9
Commissione unica
per l'impiantistica sportiva
1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante
presso il CONI, e' l'organo competente a rilasciare il parere di
idoneita' sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n.
302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi
quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle
Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei
rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di
sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la
composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa
operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2
milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni
regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI.
2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti
relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.
Art. 10
Impianti sportivi
siti in Provincia di Bolzano
1. In osservanza delle competenze statutarie di cui all'articolo 9,
comma 1, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, il parere di idoneita' sportiva di cui
all'articolo 9, per gli impianti sportivi siti in provincia di
Bolzano e' rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel
rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni sportive
internazionali.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 12
Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge
6 marzo 1987, n. 65;
b) il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla
legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;
c) i commi 24, 25, 26 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
d) i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
e) i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre
2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
2016, n. 9;
f) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell'articolo 62
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. All'articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono
sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di
ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.