Sicurezza dei ponti e Pnrr.
Con il decreto 12 aprile 2022 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 - il ministero delle Infrastrutture ha approvato il piano di riparto delle risorse per implementare il sistema di monitoraggio dinamico utile al controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale.
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Sicurezza dei ponti e Pnrr: l'allegato
Il piano di riparto delle risorse fra i soggetti interessati è contenuto nell'allegato, pubblicato qui di seguito, in coda al testo integrale del provvedimento.
Sicurezza dei ponti e Pnrr: la semplificazione
Il decreto rientra nell'ambito delle «Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici Pnrr e Pnc».
Sicurezza dei ponti e Pnrr: le risorse
La somma complessiva messa in campo per la realizzazione dei sistemi è pari a 450 milioni di euro. 25 milioni sono destinati al 2021, 50 milioni al 2022, euro 100 milioni al 2023, 100 milioni al 2024, 100 milioni al 2025 e 75 milioni al 2026.
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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 12 aprile 2022
Approvazione del piano di riparto delle risorse per l'implementazione
di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. Fondo
complementare al PNRR - Missione 3. (22A03224)
(Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», e le conseguenti disposizioni di attuazione
introdotte con delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 2021, n.
84, e concernente «Attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come
modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Visto l'art. 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modificazioni, che definisce le modalita' e i
tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni
appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori
economici, dell'obbligatorieta' dei metodi e strumenti elettronici
specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione
delle opere e relative verifiche;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, che prevede « E' istituita, a decorrere dal 1°
gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito
Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali, di cui
una, con competenze riferite in particolare ai settori delle
infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e
dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e
assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema
ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali,
direttamente sulla base del programma annuale di attivita' di cui al
comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate nei
commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si
applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 ottobre 2019, n. 430, recante «Realizzazione dell'Archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP», istituito ai
sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018;
Visto il regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088, che specifica i sei obiettivi ambientali
del «Green Deal» europeo e stabilisce i criteri di ecosostenibilita'
di un'attivita' economica ed individua come attivita' ecosostenibile
quella che contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno
o piu' degli obiettivi ambientali indicati, non arreca danno
significativo a nessuno di questi ed e' svolta nel rispetto delle
garanzie minime di salvaguardia su imprese e diritti umani;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 marzo 2021, n. 56;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la
denominazione di «Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito
con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», con il
quale e' stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per
complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera c), punto 6, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, che, per l'implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel destina: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di
euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026 nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che
prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le
procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che
dispone che «Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati
per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi
e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita'
di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni
necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente
articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli
interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
e' utilizzato il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
Visto l'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
in materia di revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto
dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti
o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio qualora non
risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;
Visto l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che
prevede che «L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale
per gli investimenti complementari in coerenza con il principio
dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di
cui all'art 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020»;
Visto l'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante norme in tema di corretta programmazione finanziaria delle
risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la
progettazione e la realizzazione di investimenti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 48,
«Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici
PNRR e PNC»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2021, n. 115, recante «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190 concernente l'organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, e, in particolare, la scheda relativa al
progetto «Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel della rete viaria principale»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili 28 settembre 2021, n. 369, con il quale sono
state assegnate, in coerenza con la scheda progetto relativa a
«Strade sicure - messa in sicurezza ed implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel (A24-A25)» di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, le risorse per
l'attuazione di un programma di monitoraggio dinamico per il
controllo di ponti, viadotti e tunnel dell'autostrada A24-A25, e che,
per tale ragione, il relativo gestore non e' contemplato nell'attuale
programma;
Vista la normativa tecnica vigente sulla materia;
Ritenuto necessario limitare, in sede di prima applicazione,
l'attivita' alla rete viaria principale del Sistema nazionale
integrato dei trasporti (SNIT) di 1° livello in gestione alla
societa' ANAS S.p.a. ed alle societa' autostradali che operano in
regime di concessione, cosi' come definita al capitolo III.3
dell'allegato infrastrutture 2021 «Dieci anni per cambiare l'Italia»
del documento di economia e finanza;
Considerata la necessita' di ripartire in misura omogenea l'importo
tra i gestori della rete SNIT di 1° livello;
Decreta:
Art. 1
Destinazione delle risorse
1. La somma complessiva di euro 450.000.000,00, articolata in euro
25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 50.000.000,00 per l'anno 2022,
euro 100.000.000,00 per l'anno 2023, euro 100.000.000,00 per l'anno
2024, euro 100.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 75.000.000,00 per
l'anno 2026 e' destinata al finanziamento di programmi finalizzati
all'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il
controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria
principale nazionale SNIT di 1° livello in gestione alla societa'
ANAS S.p.a. ed alle societa' autostradali che operano in regime di
concessione.
2. I programmi, la cui finalita' riguarda il miglioramento della
sicurezza delle strutture dei ponti, viadotti e gallerie, devono
assicurare:
a) l'attuazione di un sistema integrato di censimento,
classificazione e gestione dei rischi per 12.000 opere d'arte della
rete viaria di cui al comma 1;
b) la strumentazione di 6.500 opere d'arte, delle suddette
12.000, mediante:
i. la predisposizione e l'attuazione di un sistema di
monitoraggio dinamico con controllo da remoto;
ii. la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
in modo strutturale e attraverso un processo iterativo (analisi della
rete, sopralluoghi, gestione del sistema digitalizzato,
classificazione delle priorita', attuazione degli interventi);
c) l'adozione del modello BIM (Building Information Modeling) per
200 opere d'arte, comprese nelle suddette opere oggetto di controllo.
Art. 2
Piano di riparto
1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma
1, e' approvato il piano di riparto di cui all'allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui
all'allegato 1, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti ai
soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dal presente decreto.
Art. 3
Soggetto attuatore
1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali,
intermedi e finali di cui al cronoprogramma procedurale
dell'intervento, cosi' come riportato dall'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e del
cronoprogramma finanziario di cui all'art. 1, comma 2, lettera c),
punto 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, i gestori stradali
e autostradali assumono il ruolo di soggetto attuatore.
Art. 4
Spese ammissibili ed affidamento dei servizi
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate per attivare un
sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale, necessario per
migliorare la pianificazione degli interventi di manutenzione e per
identificare i punti piu' vulnerabili, considerando i rischi sismici,
di smottamento e la vita utile, e possono includere:
a) le spese relative al censimento, alla classificazione del
rischio, alle verifiche della sicurezza e alla conoscenza delle
strutture;
b) le spese per l'acquisto e la installazione dei dispositivi di
monitoraggio relativi alle misurazioni, a titolo indicativo, dei
seguenti valori da rilevare sul luogo ed a distanza: accelerazioni,
vibrazioni (ambientale e da traffico), spostamenti, inclinazioni,
allargamenti o restringimenti dei lembi delle lesioni, tensioni,
pressione del vento, variazioni di temperatura e di umidita' ed ogni
altra grandezza significativa per la valutazione dello stato della
infrastruttura;
c) le spese relative alla realizzazione e/o implementazione della
sala di controllo, all'acquisto del software e dell'hardware
necessari a garantire il funzionamento dei relativi dispositivi e per
la finalita' di modellazione delle strutture.
Art. 5
Piano degli interventi
1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i gestori
stradali e autostradali trasmettono alla direzione generale per le
strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali e alla
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali l'elenco delle opere soggette
al monitoraggio dinamico ed il piano delle attivita' contenente gli
elementi di cui al comma 5 e articolato secondo le disponibilita'
annuali e per un importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in
base al piano di riparto di cui all'art. 2, con indicazione dei
codici unici di intervento (CUP).
2. Entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la
direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, approva i
piani presentati con provvedimento espresso.
3. In caso di mancata approvazione dei piani entro il termine di
cui al comma 2, il relativo finanziamento si intende negato.
4. Il piano e' sviluppato sulla base:
a) degli obiettivi relativi al miglioramento della sicurezza
della infrastruttura;
b) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello
stato dell'infrastruttura, del traffico e dell'esposizione al rischio
sismico ed idrogeologico;
c) dell'analisi della situazione esistente.
5. Il piano deve contenere le attivita' finalizzate
all'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il
controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria
principale con la finalita' di ridurre il rischio dell'infrastruttura
e deve riportare i seguenti elementi:
a) tipologia di struttura individuata e coerenza della scelta con
quanto previsto dal presente decreto;
b) cronoprogramma degli interventi in coerenza con gli obiettivi
riportati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 15 luglio 2021, con indicazione di:
i. inizio e fine dell'attivita' conoscitiva delle strutture;
ii. inizio e fine dell'attivita' di modellazione delle
strutture;
iii. inizio e fine delle attivita' di installazione della
strumentazione;
iv. inizio e fine delle attivita' di rilevazione dei dati;
v. inizio e fine delle attivita' di elaborazione dei dati;
vi. data di emissione del report finale.
6. Il piano contiene le schede descrittive e riepilogative di
ciascun intervento da realizzare nonche' una relazione
rappresentativa dei risultati attesi.
7. Le attivita' relative al censimento, l'acquisizione dei dati e
la loro elaborazione confluiranno, ad opera del soggetto attuatore,
nell'Archivio nazionale dei lavori pubblici (AINOP).
Art. 6
Trasferimento delle risorse
1. Le risorse sono trasferite ai soggetti attuatori per ciascuna
annualita' secondo il piano di riparto e comunque dopo l'adozione del
provvedimento di approvazione del piano degli interventi di cui
all'art. 5, comma 2.
2. I fondi dell'annualita' 2021, da trasferire ai soggetti
attuatori con l'efficacia del presente decreto, sono utilizzati per
interventi, in ogni caso coerenti con quanto previsto dagli articoli
4 e 5. Tali interventi sono validati entro cinque mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dalla direzione generale per
le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali sentita
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali e confluiscono quindi nel
piano degli interventi. Qualora tali interventi, o parte di essi,
riguardino attivita' non ricomprese tra quelli indicati agli articoli
4 e 5, le corrispondenti somme sono decurtate a valere
sull'annualita' 2023.
3. Il trasferimento delle risorse relative alle annualita' dal 2022
al 2026 e' effettuato, nei limiti delle disponibilita' di cassa e
sulla base del piano di riparto e dei piani degli interventi di cui,
rispettivamente, agli articoli 2 e 5 del presente decreto.
4. Il soggetto attuatore attesta tramite il sistema di monitoraggio
di cui all'art. 9 che gli interventi non sono oggetto, per la quota
ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui
al decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
5. Il soggetto attuatore si impegna a comunicare trimestralmente,
tramite l'applicativo predisposto dalla struttura tecnica di missione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, lo
stato di avanzamento dei programmi, le ragioni di eventuali
difformita' e, se del caso, gli interventi correttivi che essi
intendono mettere in atto per rispettare i tempi comunicati.
6. L'ultimazione finale di tutte le attivita' va certificata
inderogabilmente entro il 30 marzo 2026. Il collaudo o la
certificazione di regolare esecuzione delle attivita' e' effettuato
entro il 31 dicembre 2023 per le attivita' riferite al finanziamento
degli anni 2021 e 2022, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo
all'anno di riferimento del piano delle attivita' riferite al
finanziamento per gli anni 2023 e 2024.
Art. 7
Verifiche sugli interventi e revoca del finanziamento
1. Il soggetto attuatore rispetta il cronoprogramma procedurale di
cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle economia e delle
finanze del 15 luglio 2021. Il mancato rispetto dei termini previsti
dal citato cronoprogramma, nonche' la mancata alimentazione del
sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comportano, ai sensi
dell'art. 1 comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la
revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti.
2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente
vincolante e' quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, cosi'
come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
Art. 8
Variazioni finanziarie
1. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse relativamente
alle annualita', e per le medesime finalita', con successivo decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si
procede alla assegnazione delle stesse al soggetto attuatore, previa
presentazione di un piano integrativo d'interventi per le annualita'
corrispondenti, da presentare ai sensi dell'art. 5.
2. Nel caso in cui siano apportate variazioni alla disponibilita'
delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di
riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai
coefficienti del piano.
Art. 9
Monitoraggio
1. Per gli interventi di cui al presente decreto si applica il
sistema di monitoraggio delle opere pubbliche - MOP della banca dati
delle pubbliche amministrazioni - BDAP previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi
dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con la legge 1° luglio 2021, n. 101.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, gli atti che individuano i soggetti attuatori riportano per
ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP).
3. Il monitoraggio delle procedure e degli interventi previsti dal
presente decreto e' effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal
titolare del CUP. Gli interventi sono classificati sotto la voce:
«C.6.0.0 - PNIC - Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel della rete viaria principale».
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.