Sicurezza dei ponti: pubblicate le linee guida

Il documento in allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° luglio 2022

Sicurezza dei ponti: pubblicate le linee guida in allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° luglio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022, n. 196).

Il documento è stato adottato in sostituzione dell'allegato A al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2020, n. 578 e riguarda la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, di viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo  infrastrutture  stradali  gestite  da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

Prevista una disponibilità massima di 4,5 milioni di euro per la sperimentazione e la  formazione  degli operatori, relativa ai ponti ricadenti nelle infrastrutture stradali degli enti diversi da Anas S.p.a. e dai concessionari  autostradali.

Per le finalità attuative dettate dal D.M. 1° luglio 2022 i  Comuni possono stipulare   accordi  con Regioni, Province e Città metropolitane.

Di seguito il testo del D.M. 1° luglio 2022; le linee guida sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° luglio 2022 

 

Linee guida  per  la  classificazione  e  gestione  del  rischio,  la
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei  ponti  esistenti.
(22A04700)

 

(Gazzetta Uffiiciale del 23 agosto 2022, n.196)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,   recante

«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della

rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi

sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

Visto  in  particolare  il  comma  1  dell'art.  14  del  succitato

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come  da  ultimo  modificato

dall'art. 49, comma 4, del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

il quale prevede quanto segue: «Al fine di  assicurare  l'omogeneita'

della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della

sicurezza  e  del  monitoraggio  dei   ponti,   viadotti,   rilevati,

cavalcavia  e  opere  similari,  esistenti  lungo  strade  statali  o

autostrade gestite da Anas S.p.a. o  da  concessionari  autostradali,

con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da

adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente disposizione, previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici e sentito il  Dipartimento  della  protezione  civile

della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono  adottate  apposite

linee guida. Con il medesimo decreto di cui  al  primo  periodo  sono

individuate  le  modalita'  di  realizzazione  e  gestione   in   via

sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi,  da  parte

del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  in  collaborazione  con

gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di

monitoraggio dinamico da applicare sulle  infrastrutture  di  cui  al

primo periodo gestite da Anas S.p.a. o da concessionari  autostradali

che presentano particolari  condizioni  di  criticita'  in  relazione

all'intensita' del traffico di mezzi pesanti»;

Visto altresi' il successivo comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge

28 settembre 2018, n. 109, come da ultimo  modificato  dall'art.  49,

comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120,  il  quale

prevede quanto segue: «Con decreto del Ministro delle  infrastrutture

e dei trasporti, adottato, per le medesime finalita' di cui al  comma

1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito

il  Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del

Consiglio  dei  ministri  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza

unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,

n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti,  viadotti,

rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo  infrastrutture

stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a.  o  da  concessionari

autostradali, nonche' le modalita'  della  loro  partecipazione,  nei

limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   alla

sperimentazione di cui al comma 1»;

Viste le  «Linee  guida  per  la  classificazione  e  gestione  del

rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei  ponti

esistenti»  (di  seguito  Linee  guida),  sulle  quali  il  Consiglio

superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole con  nota

prot. n. 88/2019 nell'adunanza dell'assemblea  generale  svoltasi  in

modalita' telematica in data 17 aprile 2020;

Considerato che le suddette Linee guida stabiliscono  una  generale

procedura multilivello e multi-obiettivo per la gestione del  rischio

dei  ponti  esistenti  e  definiscono,  tra  l'altro,  requisiti   ed

indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico, di  cui  al

citato art. 14 del decreto-legge n. 109 del 2018;

Considerato che, in ragione delle  modifiche  apportate  al  citato

art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla

legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'art.  49  del  decreto-legge  16

luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.  120

si e' reso necessario procedere  all'adozione  di  un  unico  decreto

contenente linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita'  della

classificazione e  gestione  del  rischio,  della  valutazione  della

sicurezza  e  del  monitoraggio  dei   ponti,   viadotti,   rilevati,

cavalcavia  e  opere  similari,  esistenti  lungo  strade  statali  o

autostrade gestite da Anas S.p.a. o  da  concessionari  autostradali,

nonche' di quelli esistenti lungo infrastrutture stradali gestite  da

enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

17 gennaio 2018 con il quale e' stato approvato l'aggiornamento delle

«Norme tecniche  per  le  costruzioni»,  pubblicato  sul  Supplemento

ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  20

febbraio 2018, n. 42;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.

109, convertito con modificazioni dalla legge 16  novembre  2018,  n.

130, con cui e' istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle

ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), al

fine di promuovere e assicurare  la  vigilanza  sulle  condizioni  di

sicurezza del sistema ferroviario nazionale  e  delle  infrastrutture

stradali e autostradali;

Visto in particolare l'art. 12, comma 4, del predetto decreto-legge

n. 109 del 2018, secondo cui l'Ansfisa in particolare:

a)  esercita  l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla  verifica

dell'attivita' di  manutenzione  svolta  dai  gestori,  dei  relativi

risultati  e  della   corretta   organizzazione   dei   processi   di

manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a  campione

sulle infrastrutture, obbligando i gestori,  in  quanto  responsabili

dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in  atto  le  necessarie

misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari

interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al  Ministero

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle  reti  stradali

ed autostradali  di  Sistemi  di  gestione  della  sicurezza  per  le

attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati

da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

m) svolge attivita'  di  studio,  ricerca  e  sperimentazione  in

materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

Considerato che, ai fini del presente decreto, le Linee guida  sono

esaustive sotto  il  profilo  della  metodologia  e  degli  obiettivi

fissati  dal  legislatore,  e  che,   pertanto,   possono   riferirsi

generalmente a tutti i ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e  opere

similari, esistenti lungo le infrastrutture stradali gestite da  Anas

S.p.a., da concessionari autostradali e  dagli  altri  enti,  con  le

specifiche contenute nel presente decreto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

1° dicembre 2017, n. 560, che definisce le modalita'  e  i  tempi  di

progressiva introduzione, da parte delle stazioni  appaltanti,  delle

amministrazioni   concedenti    e    degli    operatori    economici,

dell'obbligatorieta' dei metodi e  strumenti  elettronici  specifici,

quali quelli di modellazione  per  l'edilizia  e  le  infrastrutture,

nelle fasi di progettazione, costruzione e  gestione  delle  opere  e

relative verifiche valutata in relazione alla tipologia  delle  opere

da   affidare   e   della   strategia   di   digitalizzazione   delle

amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

28 febbraio 2018, n. 70, recante  «Modalita'  attuative  e  strumenti

operativi della sperimentazione su strada delle  soluzioni  di  smart

road e di guida connessa e  automatica»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 18 aprile 2018, n. 90, che  avvia

il processo di adeguamento tecnologico delle infrastrutture  stradali

includendo, secondo il dettato dell'art. 2, comma 3, anche i  sistemi

di monitoraggio orientati alla sicurezza strutturale  degli  elementi

critici componenti le infrastrutture stradali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

8 ottobre 2019, n. 430, che attua  l'archivio  informatico  nazionale

delle opere pubbliche (AINOP), istituito ai sensi dell'art. 13, comma

1, del decreto-legge n. 109 del 2018;

Considerato che l'AINOP e' istituito con la finalita' di  garantire

un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza  delle

opere pubbliche e che gli elementi costituenti l'AINOP devono  essere

congruenti con  gli  stessi  elementi  che  costituiscono  l'ossatura

informativa utilizzata dalle Linee guida;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  e  successive

modificazioni ed integrazioni  «Nuovo  codice  della  strada»  e,  in

particolare,  l'art.  14  recante  «Poteri  e  compiti   degli   enti

proprietari delle strade»;

Visto l'art. 25, comma 1-quater del decreto legislativo  30  aprile

1992, n, 285 e successive modificazioni ed integrazioni «Nuovo codice

della strada», il quale prevede che: «Fermo restando quanto  previsto

dai commi 1-bis  e  1-ter  in  relazione  agli  enti  titolari  delle

strutture delle opere d'arte dei sottopassi e  sovrappassi,  comprese

le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti  proprietari  e  i

gestori  delle  strade  interessate  dall'attraversamento  a  livello

sfalsato   provvedono   a   disciplinare   mediante   appositi   atti

convenzionali  le  modalita'  e  gli   oneri   di   realizzazione   e

manutenzione delle predette strutture»;

Visti l'art. 51 del regio decreto 33 ottobre 1925, n. 2537, recante

«Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto» e l'art.

67 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380

recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari

in materia edilizia»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

17 dicembre 2020, n. 578, con il quale sono state adottate le  «Linee

guida per la classificazione e gestione del rischio,  la  valutazione

della  sicurezza  ed  il  monitoraggio  dei  ponti   esistenti»,   da

applicarsi su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere  similari

esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da Anas S.p.a.  o  da

concessionari autostradali;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui  al

regolamento (UE) n. 2001/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

del  12  febbraio  2021,  e,  in  particolare,  la  riforma  indicata

all'interno della missione 3, componente  1  (M3C1-  2.1),  la  quale

prevede l'attuazione delle  Linee  guida  per  la  classificazione  e

gestione  del  rischio,  la  valutazione   della   sicurezza   e   il

monitoraggio dei ponti esistenti, adottate con decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020,  n.  578,  al

fine di assicurarne una omogenea  applicazione  lungo  l'intera  rete

delle infrastrutture stradali;

Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita'  sostenibili,  7  maggio  2021  recante  «Ripartizione   ed

utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14  agosto

2000, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre

2020, n. 126,  per  la  messa  in  sicurezza  dei  ponti  e  viadotti

esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli

esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della  rete  viaria

di province e citta' metropolitane»;

Vista la nota prot. n. 37550 del 15  ottobre  2021,  con  la  quale

Ansfisa ha  informato  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili di aver trasmesso al  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici, con nota prot. n. 22019 in data 7 ottobre  2021,  la

proposta di «Istruzioni  operative  per  l'applicazione  delle  Linee

guida per la classificazione e gestione del rischio,  la  valutazione

della sicurezza  ed  il  monitoraggio  dei  ponti  esistenti»,  quale

strumento di uniforme interpretazione delle Linee guida;

Ritenuto di estendere la sperimentazione di cui al citato  art.  14

del decreto-legge n.  109  del  2018,  anche  sui  ponti  e  viadotti

esistenti sulla rete delle infrastrutture stradali  gestiti  da  enti

diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali;

Ritenuto, altresi', che la sperimentazione delle procedure relative

alla Linea guida deve essere avviata su alcune  tratte  significative

individuate in funzione della presenza di infrastrutture, della  loro

tipologia e  rappresentativita'  e  delle  condizioni  di  criticita'

relative al traffico;

Vista la nota prot. n. 10438 del 16 novembre 2021 con la  quale  il

Consiglio superiore dei lavori pubblici ha  trasmesso  il  parere  n.

96/2021 dell'assemblea generale reso nell'adunanza  del  10  novembre

2021;

Visto in particolare l'avviso favorevole espresso nei confronti  di

alcune modifiche apportate alle Linee guida adottate con decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre  2020,  n.

578;

Vista la sentenza 18 marzo 2022, n. 3132, con la quale il Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima) ha annullato il

paragrafo 1.8 delle «Linee guida per la  classificazione  e  gestione

del rischio, la valutazione della sicurezza ed  il  monitoraggio  dei

ponti  esistenti»   adottate   con   decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578;

Vista la nota prot. n. 4115 del 20 aprile  2022  con  la  quale  il

Consiglio superiore dei lavori pubblici ha  trasmesso  il  parere  n.

29/2022 dell'assemblea generale reso nell'adunanza del 8 aprile 2022,

con il  quale  ha  espresso  avviso  favorevole  sia  alla  rinnovata

formulazione  del  punto  1.8  emendato  delle  previsioni   ritenute

illegittime dal TAR Lazio con la sentenza  3132/2022  sia  ad  alcune

modifiche ed integrazioni delle Linee guida adottate con decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre  2020,  n.

578;

Considerato che sulle Linee guida adottate con decreto del Ministro

delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  del  3  dicembre

2021, n. 493, e'  stato  gia'  acquisito  il  parere  favorevole  del

Dipartimento per  la  protezione  civile  presso  la  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, espresso con nota prot. n. 51876 in  data  30

novembre 2021 e l'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui

all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella

seduta del 2 dicembre 2021;

Atteso che la procedura di registrazione del decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  del  3  dicembre

2021, n. 493, che adotta le Linee  guida  per  la  classificazione  e

gestione  del  rischio,  la  valutazione  della   sicurezza   ed   il

monitoraggio dei  ponti  esistenti,  anche  in  relazione  ai  ponti,

viadotti, rilevati,  cavalcavia  e  opere  similari  esistenti  lungo

infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a.  o  da

concessionari autostradali, e' stata sospesa dalla Corte dei conti in

fase di controllo, in attesa di conoscere l'esito  del  giudizio  poi

definito dal TAR Lazio con sentenza 18 marzo 2022, n. 3132;

Ritenuto necessario, anche in ragione della  sopravvenuta  sentenza

del TAR n. 3132/2022, rinnovare la procedura di adozione delle  Linee

guida adottate con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578 e quindi  di  adottare  un  unico

decreto di adozione  delle  Linee  guida  per  la  classificazione  e

gestione  del  rischio,  la  valutazione  della   sicurezza   ed   il

monitoraggio dei  ponti  esistenti,  anche  in  relazione  ai  ponti,

viadotti, rilevati,  cavalcavia  e  opere  similari  esistenti  lungo

infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a.  o  da

concessionari autostradali;

Vista la nota prot. n. 5789 del 14 giugno 2022, per come  integrata

con nota prot. n. 5792 del 15 giugno 2022, con la quale il  Consiglio

superiore dei lavori pubblici  ha  trasmesso  il  parere  n.  54/2022

dell'assemblea generale reso nell'adunanza del 10 giugno 2022, con il

quale ha espresso avviso favorevole: alla rinnovata formulazione  del

punto 1.8 emendato delle  previsioni  ritenute  illegittime  dal  TAR

Lazio con la sentenza 3132/2022; a modifiche  ed  integrazioni  delle

Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture  e

dei trasporti, 17 dicembre 2020,  n.  578;  alla  previsione  di  una

tempistica  per  l'applicazione  delle  Linee  guida,  come  peraltro

richiesto, con nota prot. 7842 del 16 maggio  2022  dalla  Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali  e

le autonomie;

Preso atto delle considerazioni tecniche, riportate  nel  succitato

parere 54/2022 del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  sulla

base delle quali il suddetto Consesso  ha  proposto  tempistiche  per

l'applicazione  delle  Linee  guida,  anche  per   Anas   e   per   i

concessionari autostradali per le seguenti ragioni:

«...in funzione delle modifiche apportate  ai  contenuti  tecnici

delle LLGG stesse e, soprattutto, per le  esigenze  di  rivalutazione

delle attivita' gia' effettuate  che  scaturiscono  dall'applicazione

delle istruzioni operative proposte  da  Ansfisa»,  ritenendo  quindi

«utile  proporre,  in  considerazione  del  considerevole  numero  di

ulteriori opere da censire e gestire  per  le  cosiddette  «opere  di

rientro», un tempo aggiuntivo per completare sia il livello 0  che  i

livelli successivi»;

atteso   che   «l'attuazione   delle   "Linee   guida   per    la

classificazione  e  gestione  del  rischio,  la   valutazione   della

sicurezza ed il monitoraggio dei ponti  esistenti"  necessita  di  un

tempo tecnicamente giustificabile, in relazione  alla  numerosita'  e

vetusta' delle infrastrutture italiane, la loro  distribuzione  media

territoriale, la carenza attuale di  competenze  tecniche  e  risorse

strumentali capillarmente diffuse»;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'art.

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa  nella  seduta

del 21 giugno 2022. Atto_rep._n._91 del 21 giugno 2022 trasmesso  con

nota prot. 10171 del 23 giugno 2022 dalla  Presidenza  del  Consiglio

dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

Sentito  il  Dipartimento  per  la  protezione  civile  presso   la

Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  il  quale  ha  espresso  il

proprio positivo avviso con nota prot. n. 28749  in  data  30  giugno

2022;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

Adozione delle Linee guida per la  gestione  del  rischio  dei  ponti

  esistenti e delle Istruzioni  operative  per  l'applicazione  delle

  Linee guida stesse. 

1. In sostituzione dell'Allegato A al decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei  trasporti,  17  dicembre  2020,  n.  578,  sono

adottate le  Linee  guida  per  la  classificazione  e  gestione  del

rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei  ponti

esistenti, di cui all'Allegato A del presente decreto, le  quali,  in

attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  1  dell'art.   14   del

decreto-legge  n.  109  del   2018,   e   successive   modifiche   ed

integrazioni,  assicurano  l'omogeneita'  della   classificazione   e

gestione  del  rischio,  della  valutazione  della  sicurezza  e  del

monitoraggio  dei  ponti,  viadotti,  rilevati,  cavalcavia  e  opere

similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas

S.p.a. o da concessionari autostradali.

2. Le Linee guida di cui all'Allegato A  al  presente  decreto,  in

attuazione  di  quanto  previsto   dall'art.   14,   comma   2,   del

decreto-legge n. 109 del 2018, convertito  dalla  legge  16  novembre

2018, n. 130 e successive modifiche ed  integrazioni,  sono  adottate

anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia  e  opere

similari esistenti lungo  infrastrutture  stradali  gestite  da  enti

diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio  superiore  dei  lavori

pubblici, su proposta di  Ansfisa,  per  l'applicazione  generale  da

parte di tutti i gestori dei ponti esistenti, compresi Anas S.p.a.  e

i concessionari autostradali, sono  altresi'  adottate,  entro trenta

giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le  «Istruzioni

operative per l'applicazione delle Linee guida per la classificazione

e  gestione  del  rischio,  la  valutazione  della  sicurezza  ed  il

monitoraggio dei ponti esistenti».

 

                               Art. 2 

                        Accordi o convenzioni 

1. Per le finalita' attuative di cui al presente decreto  i  comuni

possono  stipulare   accordi   con   regioni,   province   e   Citta'

metropolitane.

 

                               Art. 3 

             Modalita' di applicazione delle Linee guida 

1. Ferme restando le responsabilita'  relative  alla  sicurezza  in

capo ai gestori dei ponti, viadotti,  rilevati,  cavalcavia  e  opere

esistenti, le Linee guida di cui all'art. 1, comma 1, dovranno essere

applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 dell'allegato A

al presente decreto.

2. La tempistica, indicata nella citata tabella, come espressamente

precisato al capitolo 8 - Tempi di attuazione -  delle  Linee  guida,

«...non e' applicabile alle opere per le quali, durante le  ispezioni

obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia gia' stata accertata la

presenza di una riduzione evidente  della  capacita'  resistente  e/o

deformativa  della  struttura  o  di  alcune  sue  parti  dovuta   a:

significativo degrado e decadimento delle caratteristiche  meccaniche

dei  materiali,  deformazioni  significative  conseguenti   anche   a

problemi in fondazione, danneggiamenti prodotti da azioni  ambientali

(sisma, vento, neve e  temperatura),  da  azioni  eccezionali  (urti,

incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomale,

e per cui deve essere dato avvio immediato alla programmazione  delle

ulteriore ispezioni approfondite e delle  conseguenti  operazioni  di

attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza».

 

                               Art. 4 

                 Partecipazione alla sperimentazione 

                       degli enti territoriali 

3. Ferme restando le risorse finanziarie  di  cui  all'art.  5  del

decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  17

dicembre 2020, n. 578, destinate alla realizzazione e  alla  gestione

della sperimentazione  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto

succitato, una quota di tali risorse, fino ad un massimo di  4,5  mln

di euro, e' destinata alla sperimentazione e  alla  formazione  degli

operatori, relativa ai ponti ricadenti nelle infrastrutture  stradali

degli enti diversi da Anas S.p.a. e dai  concessionari  autostradali.

Alla formazione degli operatori sara' destinata una percentuale  fino

ad un limite massimo  del  30%  delle  risorse  indicate  al  periodo

precedente. Per i fini di cui sopra occorre che gli enti  diversi  da

Anas S.p.a. e dai concessionari autostradali propongano, entro e  non

oltre il 22 dicembre 2022, alla Commissione di  cui  all'art.  4  del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre

2020, n. 578, secondo le modalita' definite dalla medesima, le tratte

stradali contenenti i ponti e/o viadotti da sottoporre alla attivita'

di sperimentazione di  cui  sopra.  La  Commissione  successivamente,

all'interno  di  tali  tratte,  scegliera'   un   numero   di   opere

significative,  non  superiore  a  cinquanta,  su  cui  applicare  la

predetta sperimentazione.

4. L'attivita' di sperimentazione e formazione di cui al precedente

comma 1 e' svolta nell'ambito dell'attuazione  della  sperimentazione

di  cui  all'art.  3  del  suddetto  decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020,  n.  578,  fino  al

termine della sperimentazione medesima. A tal  fine  e'  adeguata  la

convenzione prevista tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici e

il Consorzio ReLUIS ai sensi del comma  3  dell'art.  3  del  decreto

sopra richiamato.

5.  L'impiego  delle  risorse  utilizzate  per  le   attivita'   di

sperimentazione e formazione, che, in ogni caso, non possono eccedere

il limite massimo dello stanziamento reso disponibile dal decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre  2020,  n.

578, e' oggetto di  puntuale  rendicontazione  secondo  le  modalita'

definite nella succitata convenzione tra il Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici e il Consorzio ReLUIS.

 

                               Art. 5 

Estensione del periodo di  sperimentazione  di  cui  al  decreto  del

  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2020, n.

  578. 

1. Il periodo dell'attivita' di  sperimentazione  di  ventiquattro

mesi di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti,  17  dicembre  2020,  n.  578,  viene

esteso a quarantotto mesi.

 

                               Art. 6 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo  per  la

registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello  della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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