Sicurezza dei ponti: pubblicate le linee guida in allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° luglio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022, n. 196).
Il documento è stato adottato in sostituzione dell'allegato A al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2020, n. 578 e riguarda la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, di viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.
Prevista una disponibilità massima di 4,5 milioni di euro per la sperimentazione e la formazione degli operatori, relativa ai ponti ricadenti nelle infrastrutture stradali degli enti diversi da Anas S.p.a. e dai concessionari autostradali.
Per le finalità attuative dettate dal D.M. 1° luglio 2022 i Comuni possono stipulare accordi con Regioni, Province e Città metropolitane.
Di seguito il testo del D.M. 1° luglio 2022; le linee guida sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° luglio 2022
Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.
(22A04700)
(Gazzetta Uffiiciale del 23 agosto 2022, n.196)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 14 del succitato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come da ultimo modificato
dall'art. 49, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il quale prevede quanto segue: «Al fine di assicurare l'omogeneita'
della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della
sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati,
cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o
autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite
linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono
individuate le modalita' di realizzazione e gestione in via
sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con
gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di
monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al
primo periodo gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali
che presentano particolari condizioni di criticita' in relazione
all'intensita' del traffico di mezzi pesanti»;
Visto altresi' il successivo comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 49,
comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale
prevede quanto segue: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato, per le medesime finalita' di cui al comma
1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito
il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti,
rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture
stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari
autostradali, nonche' le modalita' della loro partecipazione, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla
sperimentazione di cui al comma 1»;
Viste le «Linee guida per la classificazione e gestione del
rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti
esistenti» (di seguito Linee guida), sulle quali il Consiglio
superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole con nota
prot. n. 88/2019 nell'adunanza dell'assemblea generale svoltasi in
modalita' telematica in data 17 aprile 2020;
Considerato che le suddette Linee guida stabiliscono una generale
procedura multilivello e multi-obiettivo per la gestione del rischio
dei ponti esistenti e definiscono, tra l'altro, requisiti ed
indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico, di cui al
citato art. 14 del decreto-legge n. 109 del 2018;
Considerato che, in ragione delle modifiche apportate al citato
art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'art. 49 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
si e' reso necessario procedere all'adozione di un unico decreto
contenente linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita' della
classificazione e gestione del rischio, della valutazione della
sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati,
cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o
autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali,
nonche' di quelli esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da
enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 gennaio 2018 con il quale e' stato approvato l'aggiornamento delle
«Norme tecniche per le costruzioni», pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20
febbraio 2018, n. 42;
Visto l'art. 12, comma 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, con cui e' istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), al
fine di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di
sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture
stradali e autostradali;
Visto in particolare l'art. 12, comma 4, del predetto decreto-legge
n. 109 del 2018, secondo cui l'Ansfisa in particolare:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica
dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi
risultati e della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione
sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili
dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie
misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali
ed autostradali di Sistemi di gestione della sicurezza per le
attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati
da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
Considerato che, ai fini del presente decreto, le Linee guida sono
esaustive sotto il profilo della metodologia e degli obiettivi
fissati dal legislatore, e che, pertanto, possono riferirsi
generalmente a tutti i ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere
similari, esistenti lungo le infrastrutture stradali gestite da Anas
S.p.a., da concessionari autostradali e dagli altri enti, con le
specifiche contenute nel presente decreto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2017, n. 560, che definisce le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle
amministrazioni concedenti e degli operatori economici,
dell'obbligatorieta' dei metodi e strumenti elettronici specifici,
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture,
nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e
relative verifiche valutata in relazione alla tipologia delle opere
da affidare e della strategia di digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 febbraio 2018, n. 70, recante «Modalita' attuative e strumenti
operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di smart
road e di guida connessa e automatica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 18 aprile 2018, n. 90, che avvia
il processo di adeguamento tecnologico delle infrastrutture stradali
includendo, secondo il dettato dell'art. 2, comma 3, anche i sistemi
di monitoraggio orientati alla sicurezza strutturale degli elementi
critici componenti le infrastrutture stradali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 ottobre 2019, n. 430, che attua l'archivio informatico nazionale
delle opere pubbliche (AINOP), istituito ai sensi dell'art. 13, comma
1, del decreto-legge n. 109 del 2018;
Considerato che l'AINOP e' istituito con la finalita' di garantire
un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle
opere pubbliche e che gli elementi costituenti l'AINOP devono essere
congruenti con gli stessi elementi che costituiscono l'ossatura
informativa utilizzata dalle Linee guida;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni «Nuovo codice della strada» e, in
particolare, l'art. 14 recante «Poteri e compiti degli enti
proprietari delle strade»;
Visto l'art. 25, comma 1-quater del decreto legislativo 30 aprile
1992, n, 285 e successive modificazioni ed integrazioni «Nuovo codice
della strada», il quale prevede che: «Fermo restando quanto previsto
dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle
strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese
le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i
gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello
sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti
convenzionali le modalita' e gli oneri di realizzazione e
manutenzione delle predette strutture»;
Visti l'art. 51 del regio decreto 33 ottobre 1925, n. 2537, recante
«Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto» e l'art.
67 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
17 dicembre 2020, n. 578, con il quale sono state adottate le «Linee
guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione
della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti», da
applicarsi su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari
esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da Anas S.p.a. o da
concessionari autostradali;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al
regolamento (UE) n. 2001/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, e, in particolare, la riforma indicata
all'interno della missione 3, componente 1 (M3C1- 2.1), la quale
prevede l'attuazione delle Linee guida per la classificazione e
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il
monitoraggio dei ponti esistenti, adottate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, al
fine di assicurarne una omogenea applicazione lungo l'intera rete
delle infrastrutture stradali;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, 7 maggio 2021 recante «Ripartizione ed
utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto
2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti
esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli
esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria
di province e citta' metropolitane»;
Vista la nota prot. n. 37550 del 15 ottobre 2021, con la quale
Ansfisa ha informato il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili di aver trasmesso al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, con nota prot. n. 22019 in data 7 ottobre 2021, la
proposta di «Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee
guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione
della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti», quale
strumento di uniforme interpretazione delle Linee guida;
Ritenuto di estendere la sperimentazione di cui al citato art. 14
del decreto-legge n. 109 del 2018, anche sui ponti e viadotti
esistenti sulla rete delle infrastrutture stradali gestiti da enti
diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali;
Ritenuto, altresi', che la sperimentazione delle procedure relative
alla Linea guida deve essere avviata su alcune tratte significative
individuate in funzione della presenza di infrastrutture, della loro
tipologia e rappresentativita' e delle condizioni di criticita'
relative al traffico;
Vista la nota prot. n. 10438 del 16 novembre 2021 con la quale il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il parere n.
96/2021 dell'assemblea generale reso nell'adunanza del 10 novembre
2021;
Visto in particolare l'avviso favorevole espresso nei confronti di
alcune modifiche apportate alle Linee guida adottate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n.
578;
Vista la sentenza 18 marzo 2022, n. 3132, con la quale il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima) ha annullato il
paragrafo 1.8 delle «Linee guida per la classificazione e gestione
del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei
ponti esistenti» adottate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578;
Vista la nota prot. n. 4115 del 20 aprile 2022 con la quale il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il parere n.
29/2022 dell'assemblea generale reso nell'adunanza del 8 aprile 2022,
con il quale ha espresso avviso favorevole sia alla rinnovata
formulazione del punto 1.8 emendato delle previsioni ritenute
illegittime dal TAR Lazio con la sentenza 3132/2022 sia ad alcune
modifiche ed integrazioni delle Linee guida adottate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n.
578;
Considerato che sulle Linee guida adottate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 3 dicembre
2021, n. 493, e' stato gia' acquisito il parere favorevole del
Dipartimento per la protezione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, espresso con nota prot. n. 51876 in data 30
novembre 2021 e l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella
seduta del 2 dicembre 2021;
Atteso che la procedura di registrazione del decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 3 dicembre
2021, n. 493, che adotta le Linee guida per la classificazione e
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti, anche in relazione ai ponti,
viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo
infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da
concessionari autostradali, e' stata sospesa dalla Corte dei conti in
fase di controllo, in attesa di conoscere l'esito del giudizio poi
definito dal TAR Lazio con sentenza 18 marzo 2022, n. 3132;
Ritenuto necessario, anche in ragione della sopravvenuta sentenza
del TAR n. 3132/2022, rinnovare la procedura di adozione delle Linee
guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578 e quindi di adottare un unico
decreto di adozione delle Linee guida per la classificazione e
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti, anche in relazione ai ponti,
viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo
infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da
concessionari autostradali;
Vista la nota prot. n. 5789 del 14 giugno 2022, per come integrata
con nota prot. n. 5792 del 15 giugno 2022, con la quale il Consiglio
superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il parere n. 54/2022
dell'assemblea generale reso nell'adunanza del 10 giugno 2022, con il
quale ha espresso avviso favorevole: alla rinnovata formulazione del
punto 1.8 emendato delle previsioni ritenute illegittime dal TAR
Lazio con la sentenza 3132/2022; a modifiche ed integrazioni delle
Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578; alla previsione di una
tempistica per l'applicazione delle Linee guida, come peraltro
richiesto, con nota prot. 7842 del 16 maggio 2022 dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie;
Preso atto delle considerazioni tecniche, riportate nel succitato
parere 54/2022 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla
base delle quali il suddetto Consesso ha proposto tempistiche per
l'applicazione delle Linee guida, anche per Anas e per i
concessionari autostradali per le seguenti ragioni:
«...in funzione delle modifiche apportate ai contenuti tecnici
delle LLGG stesse e, soprattutto, per le esigenze di rivalutazione
delle attivita' gia' effettuate che scaturiscono dall'applicazione
delle istruzioni operative proposte da Ansfisa», ritenendo quindi
«utile proporre, in considerazione del considerevole numero di
ulteriori opere da censire e gestire per le cosiddette «opere di
rientro», un tempo aggiuntivo per completare sia il livello 0 che i
livelli successivi»;
atteso che «l'attuazione delle "Linee guida per la
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" necessita di un
tempo tecnicamente giustificabile, in relazione alla numerosita' e
vetusta' delle infrastrutture italiane, la loro distribuzione media
territoriale, la carenza attuale di competenze tecniche e risorse
strumentali capillarmente diffuse»;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta
del 21 giugno 2022. Atto_rep._n._91 del 21 giugno 2022 trasmesso con
nota prot. 10171 del 23 giugno 2022 dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
Sentito il Dipartimento per la protezione civile presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale ha espresso il
proprio positivo avviso con nota prot. n. 28749 in data 30 giugno
2022;
Decreta:
Art. 1
Adozione delle Linee guida per la gestione del rischio dei ponti
esistenti e delle Istruzioni operative per l'applicazione delle
Linee guida stesse.
1. In sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, sono
adottate le Linee guida per la classificazione e gestione del
rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti
esistenti, di cui all'Allegato A del presente decreto, le quali, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 del
decreto-legge n. 109 del 2018, e successive modifiche ed
integrazioni, assicurano l'omogeneita' della classificazione e
gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del
monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere
similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas
S.p.a. o da concessionari autostradali.
2. Le Linee guida di cui all'Allegato A al presente decreto, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del
decreto-legge n. 109 del 2018, convertito dalla legge 16 novembre
2018, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, sono adottate
anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere
similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti
diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su proposta di Ansfisa, per l'applicazione generale da
parte di tutti i gestori dei ponti esistenti, compresi Anas S.p.a. e
i concessionari autostradali, sono altresi' adottate, entro trenta
giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le «Istruzioni
operative per l'applicazione delle Linee guida per la classificazione
e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti».
Art. 2
Accordi o convenzioni
1. Per le finalita' attuative di cui al presente decreto i comuni
possono stipulare accordi con regioni, province e Citta'
metropolitane.
Art. 3
Modalita' di applicazione delle Linee guida
1. Ferme restando le responsabilita' relative alla sicurezza in
capo ai gestori dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere
esistenti, le Linee guida di cui all'art. 1, comma 1, dovranno essere
applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 dell'allegato A
al presente decreto.
2. La tempistica, indicata nella citata tabella, come espressamente
precisato al capitolo 8 - Tempi di attuazione - delle Linee guida,
«...non e' applicabile alle opere per le quali, durante le ispezioni
obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia gia' stata accertata la
presenza di una riduzione evidente della capacita' resistente e/o
deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a:
significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche
dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a
problemi in fondazione, danneggiamenti prodotti da azioni ambientali
(sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti,
incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomale,
e per cui deve essere dato avvio immediato alla programmazione delle
ulteriore ispezioni approfondite e delle conseguenti operazioni di
attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza».
Art. 4
Partecipazione alla sperimentazione
degli enti territoriali
3. Ferme restando le risorse finanziarie di cui all'art. 5 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17
dicembre 2020, n. 578, destinate alla realizzazione e alla gestione
della sperimentazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
succitato, una quota di tali risorse, fino ad un massimo di 4,5 mln
di euro, e' destinata alla sperimentazione e alla formazione degli
operatori, relativa ai ponti ricadenti nelle infrastrutture stradali
degli enti diversi da Anas S.p.a. e dai concessionari autostradali.
Alla formazione degli operatori sara' destinata una percentuale fino
ad un limite massimo del 30% delle risorse indicate al periodo
precedente. Per i fini di cui sopra occorre che gli enti diversi da
Anas S.p.a. e dai concessionari autostradali propongano, entro e non
oltre il 22 dicembre 2022, alla Commissione di cui all'art. 4 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre
2020, n. 578, secondo le modalita' definite dalla medesima, le tratte
stradali contenenti i ponti e/o viadotti da sottoporre alla attivita'
di sperimentazione di cui sopra. La Commissione successivamente,
all'interno di tali tratte, scegliera' un numero di opere
significative, non superiore a cinquanta, su cui applicare la
predetta sperimentazione.
4. L'attivita' di sperimentazione e formazione di cui al precedente
comma 1 e' svolta nell'ambito dell'attuazione della sperimentazione
di cui all'art. 3 del suddetto decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, fino al
termine della sperimentazione medesima. A tal fine e' adeguata la
convenzione prevista tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici e
il Consorzio ReLUIS ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto
sopra richiamato.
5. L'impiego delle risorse utilizzate per le attivita' di
sperimentazione e formazione, che, in ogni caso, non possono eccedere
il limite massimo dello stanziamento reso disponibile dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n.
578, e' oggetto di puntuale rendicontazione secondo le modalita'
definite nella succitata convenzione tra il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Consorzio ReLUIS.
Art. 5
Estensione del periodo di sperimentazione di cui al decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2020, n.
578.
1. Il periodo dell'attivita' di sperimentazione di ventiquattro
mesi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, viene
esteso a quarantotto mesi.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.