Sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture: al via gli investimenti con la pubblicazione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, n. 217.
In particolare, sono state disposte misure urgenti, tra gli altri, per:
- investimenti per infrastrutture autostradali e idriche;
- sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi;
- sicurezza nel settore del trasporto marittimo;
- funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- funzionalità dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
- trasporto aereo;
- incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti;
- progettazione territoriale.
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Di seguito il testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.
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Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali. (21G00133)
(Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, n. 217)
Vigente al: 11-9-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli
e di specifiche categorie di utenti
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o
temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e
orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita',
munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del
regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o
di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni, munite
di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore
stabilite;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento
ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore
stabilite;»;
b) all'articolo 61:
1) al comma 2, le parole «16,50 m» sono sostituite dalle
seguenti: «18 m»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis Gli
autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido
di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su
itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»;
c) all'articolo 80, comma 8, dopo le parole «temperatura
controllata (ATP)» sono inserite le seguenti: «e dei relativi
rimorchi e semirimorchi»;
d) all'articolo 116, comma 9, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: «Ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente
abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonche' l'attestazione di
avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo
soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno
la patente di categoria B1, nonche' l'attestazione di avere
frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.»;
e) all'articolo 158:
1) al comma 2:
1.1. dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis)
negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli
adibiti al trasporto scolastico;»;
1.2. dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis)
negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne
in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni muniti di permesso rosa;»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro
328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad
euro 660 per i restanti veicoli.»;
3) al comma 5, le parole «lettere d), g) e h)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;
f) all'articolo 188:
1) al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a euro 344» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;
2) al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a euro 173» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344»;
g) dopo l'articolo 188, e' inserito il seguente:
«Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato
di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a
due anni). - 1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in
stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono
allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per
consentire ed agevolare la mobilita' di tali soggetti secondo le
modalita' stabilite nel regolamento.
2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in
stato di gravidanza o i genitori con un bambino di eta' non superiore
a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con
le modalita', relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal
regolamento.
3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza
avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso
improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 87 a euro 344.
4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al
comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 819, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «15 ottobre 2021» e le parole «di persone con limitata o
impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale ovvero
delle donne in stato di gravidanza» sono sostituite dalle seguenti:
«delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di
eta' non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuita' della
sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale, nelle
aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino gia'
occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati»;
b) al comma 820, le parole «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per le disabilita'».
3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n.
474, puo' essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli
non immatricolati e di quelli gia' muniti della carta di circolazione
di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97
del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi
previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a
prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai
fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo
l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare
dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di responsabilita' civile verso
terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova,
anche se munito della carta o del certificato di circolazione,
risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l'assicuratore
dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474,
anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di
autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni
titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e del numero di
addetti.
5. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole «per mezzo dei
veicoli» sono inserite le seguenti: «adibiti al trasporto di cose e
di passeggeri»;
b) all'articolo 22:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del
possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di
titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione
iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante
l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato
"95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.»;
2) al comma 3-bis, le parole «formazione periodica di» sono
sostituite dalle seguenti: «formazione periodica conseguite in Italia
ai sensi dell'articolo 21 da» e le parole «dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilita'
sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione»;
3) al comma 6:
3.1. all'alinea, le parole «diverso dall'Italia» sono
soppresse;
3.2. alla lettera b), le parole «Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:
«Nel caso in cui l'impresa sia stabilita in Italia, con decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
4) al comma 7, alinea, le parole «diverso dall'Italia» sono
soppresse.
6. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 4-septies, sono aggiunti i seguenti:
«4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero
e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e
le modalita' di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di
abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al comma 4-septies.
Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei
componenti delle commissioni si applica la disciplina prevista dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019,
n. 56.
4-nonies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma
4-octies, per la prima iscrizione e per l'aggiornamento
dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2020, nonche' quelle per il funzionamento delle
commissioni esaminatrici e le indennita' da corrispondere ai
componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti.
4-decies. Gli importi e le modalita' di versamento dei diritti di
cui al comma 4-nonies sono determinati secondo le modalita' previste
dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 11, commi 12 e
13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
destinate al finanziamento delle spese di funzionamento delle
commissioni esaminatrici di cui al comma 4-nonies e delle indennita'
da corrispondere ai componenti delle medesime commissioni.
4-undecies. In relazione all'anno 2021, al fine di consentire
l'avvio delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui al
comma 4-octies e' autorizzata la spesa di euro 200.000, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel
settore delle infrastrutture autostradali e idriche
1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione
della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da
COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla
dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13, comma
3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «non
oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre
il 31 dicembre 2021».
2. In considerazione del calo di traffico registrato sulle
autostrade italiane derivante dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate
dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti
effetti economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, relative ai servizi di
distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete
autostradale. La proroga non si applica in presenza di procedure di
evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni
di cui al primo periodo e gia' definite con l'aggiudicazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, le parole «I compiti» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita' degli
enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti, i
compiti».
4. All'articolo 114, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Il progetto» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da sbarramenti
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita'
ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli
obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle
specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici
interessati.».
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel
settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti
fissi
1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail
Traffic Management System», di seguito ERTMS, e di garantire un
efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento
nazionale di classe «B» e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo
dei veicoli con il sistema ERTMS, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di
implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Tali risorse non sono
destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione,
omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei
cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina o sostituzione operativa
dei mezzi di trazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento
degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per
l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al
sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di
Interoperabilita' indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del
regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea, del 27 maggio
2016, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione
europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto
12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Fermo quanto
previsto dal comma 3 possono beneficiare del finanziamento gli
interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed entro il 31 dicembre
2026, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di
immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione
europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso
che in cui detti interventi non risultino gia' finanziati dai
contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' attuative di erogazione del
contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per
gli interventi sui veicoli di cui al comma 2, nei limiti della
effettiva disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del
fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono
essere considerati ammissibili, l'entita' del contributo massimo
riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento in caso di
effettuazione di una determinata percorrenza sulla rete ferroviaria
interconnessa insistente sul territorio nazionale, l'entita' della
riduzione proporzionale del contributo riconoscibile in caso di
effettuazione di percorrenze inferiori a quella richiesta ai fini
dell'attribuzione del contributo nella misura massima, nonche' i
criteri di priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con le
tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema
ERTMS di terra. L'efficacia del decreto di cui al presente comma e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei limiti di 60
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario,
all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021». All'onere derivante dalla presente
disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130.
6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio di trasporto
ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia fino a Campocologno in
Svizzera e' autorizzata la circolazione nel territorio italiano dei
rotabili ferroviari a tal fine impiegati per l'intera durata della
concessione rilasciata al gestore di detto servizio di trasporto
dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica.
7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio di trasporto
ferroviario di cui al comma 6 avviene in conformita' alle previsioni
di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 16, comma 2, lettera
bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per le reti
ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il comune di Tirano e il gestore della linea
ferroviaria di cui al comma 6 definiscono il disciplinare di
esercizio relativo alla parte del tracciato che, in ambito urbano, si
interseca con il traffico veicolare e con i passaggi pedonali. Agli
eventuali oneri derivanti dal disciplinare di esercizio di cui al
primo periodo, il comune di Tirano provvede con le risorse
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, dopo le parole «nell'anno 2021» sono inserite le seguenti: «per
il potenziamento delle attivita' di controllo finalizzate ad
assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale
avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche'».
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di investimenti
e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Segnalazione di
apparenti anomalie»;
2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Analoga informazione e' resa dalle autorita' di sistema portuale,
dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri
e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio delle loro normali
funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta
anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza
della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente
marino.»;
3) al comma 4, le parole «dei piloti» sono sostituite dalla
seguente: «ricevuta»;
b) all'articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia non adotti»
sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti responsabili in base
all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino»;
c) all'articolo 18, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»;
d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le parole «quinquennale
in scienze del governo e dell'amministrazione del mare» sono
sostituite dalle seguenti: «magistrale conseguito al termine
dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali».
2. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle
infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della
regione Sardegna e della regione Sicilia, all'allegato A della legge
28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7), dopo le parole «Portoscuso-Portovesme» sono
inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»;
b) al punto 8), dopo le parole «Porti di Palermo, Termini
Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono inserite le seguenti: «,
Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela».
3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile la mobilita' di
passeggeri e merci tra le aree metropolitane di Reggio Calabria e
Messina, nonche' la continuita' territoriale da e per la Sicilia,
all'Autorita' di Sistema portuale dello Stretto sono assegnate
risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro
per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 finalizzate alla
realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per
aumentare la capacita' di accosto per le unita' adibite al
traghettamento nello Stretto di Messina, nonche' i servizi ai
pendolari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2
milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5
milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. I relativi interventi sono monitorati dalla predetta
Autorita' portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, classificando gli interventi sotto la voce «Interventi
portuali infrastrutturali DL MIMS 2021».
4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole «alle imprese armatoriali che operano con navi di
bandiera italiana, iscritte nei registri», sono sostituite dalle
seguenti: «alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi
stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi
iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo».
5. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole «dovuti in relazione all'anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «dovuti in relazione agli anni 2020 e
2021»;
2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando» sono inserite
le seguenti: «, limitatamente all'anno 2020,»;
3) le parole « e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31
dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver
subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020
al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di
aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30
novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20
per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno
2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in
favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, una diminuzione
del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;
b) al comma 10-bis, secondo periodo, dopo le parole «salute
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati
al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate
a fini commerciali»;
c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi 10-bis e 10-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10-ter»;
d) dopo il comma 10-quinquies e' aggiunto il seguente:
«10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del
comma 7, non assegnate con il decreto di cui al comma 8, sono
destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui
all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui
agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche'
alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e
servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le
ridotte prestazioni rese da dette societa' conseguenti alla riduzione
dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021,
rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le modalita'
attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e mobilita' sostenibili, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, le parole «fino al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
Art. 5
Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per
funzioni tecniche
1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero
del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in coerenza
con i relativi cronoprogrammi, nonche' di promuovere e incrementare
le attivita' di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della
sostenibilita' delle infrastrutture e della mobilita', della
innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando,
al contempo, nuove forme di intermodalita' e di servizi di rete anche
attraverso lo svolgimento di specifiche attivita' di natura
formativa, e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili la struttura di missione, denominata
Centro per l'innovazione e la sostenibilita' in materia di
infrastrutture e mobilita', di seguito CISMI, che non costituisce
struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Al CISMI e' assegnato un contingente complessivo di venti unita' di
personale, da individuarsi, nella misura di cinque ricercatori, di
cinque tecnologi, di quattro primi ricercatori, di quattro primi
tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un dirigente di ricerca,
tra il personale degli Enti pubblici di ricerca collocato in fuori
ruolo con mantenimento del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza che e' posto integralmente a carico
del predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI e' preposto il
dirigente di ricerca individuato secondo le modalita' di cui al
secondo periodo. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente comma, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in aggiunta al contingente di cui al secondo periodo,
nel limite di spesa di euro 47.000 euro per l'anno 2021 e di euro
140.000 a decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi fino ad un massimo
di quattro esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Nello svolgimento della propria attivita', il CISMI puo'
stipulare, per conto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, apposite convenzioni con enti e istituti di ricerca
specializzati, pubblici e privati e cura i rapporti con organismi
internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza del
medesimo Ministero.
3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e' autorizzata
la spesa di euro 741.985 per l'anno 2021 e di euro 2.225.954 a
decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede per euro
741.985 per l'anno 2021 e per euro 2.225.954 a decorrere dall'anno
2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «sei» e' sostituita dalla
seguente: «sette» e dopo le parole: «uno appartenente al Ministero
dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «e uno
appartenente al Ministero della difesa»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per la partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano
indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo rimborso
spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e
di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera a), pari a euro 35.000
per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'attuazione del
comma 4, lettera a), per l'anno 2021 e lettera b), si provvede con le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. All'articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole «, senza oneri a carico della
finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo e' sostituito
dal seguente: «Ai componenti della commissione e' riconosciuto un
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le
missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con
oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l'anno 2021 ed a
36.000 euro a decorrere dall'anno 2022».
7. Al fine di assicurare la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili anche in relazione alla
realizzazione degli interventi di competenza del medesimo Ministero
finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del
Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in
considerazione delle specifiche professionalita', anche di natura
tecnica, del personale del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, tenuto conto della necessita' di remunerare
adeguatamente le attivita' di controllo svolte da detto personale, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
riferimento al personale non dirigenziale del medesimo Ministero sono
incrementati, nei limiti di cui al comma 9 e in deroga ai limiti
finanziari previsti dalla normativa vigente:
a) l'indennita' di amministrazione di complessivi euro
1.986.272,57 per l'anno 2021 ed euro 5.958.817,70 a decorrere
dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;
b) il fondo risorse decentrate del personale di cui all'articolo
76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni
centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di euro 2.446.641,12 per l'anno 2021 ed euro
7.339.923,35 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 e in considerazione
delle peculiari responsabilita' del personale dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, i fondi
per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del
medesimo personale sono incrementati, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) nella misura di complessivi euro 203.578.47 per l'anno 2021 ed
euro 610.735,40 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale
generale;
b) nella misura di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021 ed
euro 2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale
non generale.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 8, quantificati in
complessivi euro 5.497.859 per l'anno 2021 ed in complessivi euro
16.475.576 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente
iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori,
servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del
predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo
periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.
11. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «un rappresentante per ciascuna» sono
sostituite dalle seguenti: «un rappresentante espressione»;
b) al punto 7, le parole «delle Confederazioni alle quali
aderisce» sono sostituite dalle seguenti: «della Confederazione alla
quale aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della
Confederazione, tale Confederazione deve aver fatto parte
dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo' indicare una
sola associazione di categoria».
Art. 6
Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole «ed alla Commissione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264» sono
soppresse;
2) alla lettera g), dopo le parole «le ispezioni di sicurezza»
sono inserite le seguenti: «con le modalita'»;
3) alla lettera l), dopo le parole «n. 35 del 2011», sono
aggiunte le seguenti: «, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto
legislativo»;
b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Sono
trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli uffici speciali
trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6,
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4
agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2
dicembre 2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti
per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema
di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile,
con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo
14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonche', d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le
modalita' per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi
sistemi di trasporto a impianti fissi.»;
c) al comma 5, le parole «comma 4, lettere a) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 4, lettere a) e g)»;
d) al comma 5-bis, primo periodo, le parole «ed alla Commissione
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264»
sono soppresse;
e) al comma 9, lettera b), le parole «569 unita', di cui 42 di
livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale
generale» sono sostitute dalle seguenti: «668 unita', di cui 48 di
livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello dirigenziale
generale»;
f) al comma 13, le parole «due posizioni di uffici di livello
dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre posizioni
di uffici di livello dirigenziale generale».
2. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo le parole «e dal personale dell'A.N.A.S.»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dal personale, con compiti
ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o
autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali».
3. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini dell'ammissione all'esame di
qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non e' richiesto per il personale
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali il possesso del requisito
dell'anzianita' di inquadramento previsto dall'articolo 23, comma 2,
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto si provvede all'adeguamento dello
statuto, del regolamento di amministrazione e dei regolamenti che
disciplinano il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali secondo
le modalita' previste dall'articolo 12, commi 8, 9 e 10, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
5. Gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi, di seguito
USTIF, del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e il relativo personale, pari a sei unita' di livello
dirigenziale non generale e novantadue unita' di personale delle aree
funzionali, di cui quarantotto di area III, trentotto di area II e
sei di area I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a
decorrere dal 1° gennaio 2022. Conseguentemente, la dotazione
organica del personale del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, ferme restando le 38 posizioni di livello
dirigenziale generale, e' rideterminata in 189 posizioni di livello
dirigenziale non generale e 7.674 unita' di personale delle aree
funzionali di cui 2.966 di area III, 4.497 di area II e 211 di area
I. Le risorse umane trasferite includono il personale di ruolo
dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale a tempo
determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta
in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Al personale non dirigenziale trasferito ai
sensi del presente comma si applica il trattamento economico,
compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di
destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile
pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del
trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove
superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di
destinazione. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
amministrazione di cui al comma 4, al personale dirigenziale
trasferito ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di
adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili provvede alla corresponsione del trattamento economico
spettante al personale trasferito nella misura gia' corrisposta e le
eventuali differenze sono a carico dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali. A decorrere dalla medesima data, le risorse finanziarie
sono allocate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere trasferite
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali. Tale importo considera i
costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e
tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo
dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del
trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di amministrazione di cui
al comma 4, l'attivita' facente capo agli USTIF continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati dal decreto
ministeriale 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre
2014.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio
decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in
termini di residui, di competenza e di cassa ivi comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al primo periodo transitano
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali i rapporti giuridici attivi e
passivi relativi alle funzioni trasferite. A decorrere dalla medesima
data, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali provvedono al trasferimento
delle corrispondenti risorse strumentali tramite protocolli d'intesa.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), e 5, pari a
1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022 si provvede a valere sulle
risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 697.985 euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «il Consiglio superiore dei lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «La Commissione e'
composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o
da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici
designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici»
sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione e' composta dal
Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali o da un suo delegato,
che la presiede, da quattro esperti tecnici designati dal Direttore
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali, da tre esperti tecnici
designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici»
e, al secondo periodo, le parole «La Commissione e' nominata con
provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione e' nominata
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali»;
c) al comma 11, le parole «del Consiglio superiore dei lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali».
9. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e' rinnovata
la composizione della Commissione permanente di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato dal
presente decreto. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui
al primo periodo, continua ad operare la Commissione permanente nella
composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo
1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di
distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e
di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto
aereo che eviti, anche in considerazione degli effetti derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disservizi per il traffico
di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti del Regno Unito, le
disposizioni di cui all'articolo 17-quater del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2019, n. 41, si applicano fino alla data del 30 ottobre 2022.
2. All'articolo 11-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il programma della
procedura di amministrazione straordinaria e' immediatamente adeguato
dai commissari straordinari alla decisione della Commissione europea
di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18
del 2020 che possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di
beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di
quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa
dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la
scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono
prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni,
rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la
decisione della Commissione europea. Il programma predisposto e
adottato dai commissari straordinari in conformita' al piano
industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e alla
decisione della Commissione europea si intende ad ogni effetto
autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione diretta alla
societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18
del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati
dall'offerta vincolante formulata dalla societa' in conformita' alla
decisione della Commissione europea. A seguito della cessione totale
o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot
aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti al
responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti
individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio,
del 18 gennaio 1993. E' altresi' autorizzata l'autonoma cessione,
anche antecedentemente alla modifica del programma, del marchio
«Alitalia», da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo,
individuati tramite procedura di gara che, nel rispetto delle
diposizioni europee, anche in materia antitrust, garantisca la
concorrenzialita' delle offerte e la valorizzazione del marchio. La
stima del valore dei complessi oggetto della cessione puo' essere
effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato
dall'organo commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla
richiesta. A seguito della decisione della Commissione europea il
Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive l'aumento di
capitale della societa' di cui al citato articolo 79, comma 4-bis.»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un
fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021,
diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio,
nonche' di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione
straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi
aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e' erogato esclusivamente
nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo
servizio di trasporto ed e' quantificato in misura pari all'importo
del titolo di viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
al trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle
risorse sulla base di specifica richiesta dei commissari che dia
conto dei presupposti di cui al presente comma. I commissari
provvedono mensilmente alla trasmissione al Ministero di un
rendiconto delle somme erogate ai sensi della presente norma. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
Art. 8
Disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno
inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, alinea, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «In via sperimentale, a chi acquista, anche
in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019
al 31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «In via
sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021,
anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili,
le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 82 del 6 aprile 2019, con termine di scadenza, per la
conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale
di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita
piattaforma informatica, fissato al 31 dicembre 2021 per le
prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1°
gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e di un termine di scadenza fissato
al 30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e il 31
dicembre 2021. I medesimi termini si applicano, alle medesime
condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai veicoli di
categoria M1, M1 speciali, N1 e L.
3. Al fine di garantire e ottimizzare l'utilizzo delle risorse
destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di cui
all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 123, relative ai contributi per l'acquisto, anche in
locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, disponibili alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, per i medesimi
veicoli, previsti dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo
economico possono essere destinate ai medesimi fini le risorse del
richiamato articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 123, che si rendono disponibili
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di efficientamento funzionale degli
edifici adibiti a uffici giudiziari
1. Il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari,
nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55, approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, convocando la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo
14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipa
obbligatoriamente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14-ter,
comma 4, della citata legge n. 241 del 1990, anche un rappresentante
del Ministero della giustizia. Nella medesima conferenza dei servizi,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime il parere
sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica trasmesso a cura
del Commissario. Il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione
di congruita' del costo.
2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma
1, predisposto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 48,
comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso, a cura del Commissario altresi', all'autorita' competente
ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale
di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3
e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Si
applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti della valutazione
ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle
altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di
cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico e'
escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis
del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. L'approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo
dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. L'approvazione del
progetto perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa
tra Stato e regione, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende
il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
dell'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i
provvedimenti di valutazione ambientale e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente
all'approvazione del progetto, comporta l'assoggettamento dell'area a
vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di
rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili
con la localizzazione dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto
esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto legislativo accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni
impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, nonche' a quelle impartite in sede di
valutazione ambientale. All'esito della verifica, il Commissario
straordinario procede direttamente all'approvazione del progetto
definitivo ovvero del progetto esecutivo.
5. Il Commissario straordinario puo' procedere, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, all'affidamento
congiunto dei livelli di progettazione successivi e dell'esecuzione
dell'opera. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche
sostanziali, il Commissario puo' convocare, ai sensi del comma 1, una
nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto
definitivo e alla stessa e' chiamato a partecipare anche
l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare
il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti alle
determinazioni del Commissario, anche rese in seguito alla conferenza
di servizi.
6. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli
interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto
di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute
nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 10
Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma
1039 e' sostituito dal seguente: «1039. Le risorse giacenti nei conti
correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in
relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od
organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle
procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto
del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next
Generation EU.».
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui
sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella
decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante
«Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali
riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla
normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate
annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli
interventi cui esse sono destinate.
3. La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio
UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.
4. Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della
contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni
ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le
«opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/1060.
5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, ivi incluse quelle relative
ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili, in aggiunta
agli ordinari criteri previsti dalla normativa di settore,
stabiliscono ulteriori e specifici criteri di assegnazione delle
risorse idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalita', degli
obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti
dal PNRR, nonche' i relativi obblighi di monitoraggio,
rendicontazione e controllo previsti dal regolamento UE 241/2021,
anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Nel caso in cui si renda necessario procedere al recupero di
somme nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, si applicano le procedure di cui al
comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
7. All'articolo 66-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al
comma 3, le parole «e' abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «e'
sostituito dal seguente: "3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta
di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini
che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e' stabilita la data
a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la
carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per
consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri
servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita'
elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.".».
Art. 11
Rifinanziamento della componente prestiti
e contributi del Fondo 394/81
1. Per l'attuazione della linea progettuale «Rifinanziamento e
Ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest», M1C2 investimento
5.1, nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite dal PNRR, sono
istituite nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, le seguenti
sezioni:
a) «Sezione Prestiti», per la concessione di finanziamenti a
tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, con dotazione finanziaria pari a euro 800 milioni per
l'anno 2021;
b) «Sezione Contributi» per le finalita' di cui all'articolo 72,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con
dotazione finanziaria pari a euro 400 milioni per l'anno 2021, da
utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento
dei finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo
stanziamento di cui alla lettera a) del presente comma.
2. I finanziamenti agevolati a valere sulla sezione di cui al comma
1, lettera a), sono esentati, a domanda del richiedente, dalla
prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina
relativa al fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
3. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie delibere
termini, modalita' e condizioni per la realizzazione della linea
progettuale di cui al comma 1 in conformita' ai requisiti previsti
per tale intervento e al punto M1C2-26 dell'allegato della decisione
di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della
valutazione del PNRR dell'Italia e in particolare:
a) la natura e la portata dei progetti sostenuti che devono
essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, e
garantire la conformita' agli orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio «non arrecare un danno significativo» dei progetti
sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di
sostenibilita', ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2020/285; b) un elenco di esclusione e il requisito di conformita'
alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea;
c) il tipo di interventi sostenuti;
d) i beneficiari interessati, con prevalenza di piccole e medie
imprese (PMI), e i relativi criteri di ammissibilita'.
4. Il Comitato agevolazioni e' autorizzato a disporre, con proprie
delibere, trasferimenti di risorse dalla sezione del Fondo di cui al
comma 1, lettera b), alla sezione del Fondo di cui al comma 1,
lettera a), al fine del pieno utilizzo delle risorse.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro
per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1,
comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Art. 12
Disposizioni urgenti in materia
di progettazione territoriale e investimenti
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente: «Art. 6-quater
(Disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale). - 1.
Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia nonche' in quelli ricompresi nella
mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di
programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e
coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, il
«Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale»,
di seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di
123.515.175 euro di cui 12.351.518 euro per il 2021 e 111.163.658
euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 31 dicembre 2020, n. 178.
2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva
inferiore a 30.000 abitanti, ricompresi nelle aree indicate al comma
1, sulla base delle classi demografiche e secondo l'assegnazione di
cui alla Tabella A, allegata al presente decreto.
3. Le risorse del Fondo sono ripartite ai singoli enti beneficiari
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
dell'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione
territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021 assicurando una
premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all'articolo 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle
risorse specificate in tabella A. Le risorse sono impegnate dagli
enti beneficiari mediante la messa a bando, entro e non oltre sei
mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, anche
per il tramite di societa' in house, di premi per l'acquisizione di
proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica di
cui al Capo IV, Titolo VI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del
bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non
impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti
beneficiari, secondo le modalita' e le garanzie stabilite nel decreto
di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto e' definita ogni
altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse.
4. L'Autorita' responsabile della gestione del Fondo e' l'Agenzia
per la coesione territoriale. L'Agenzia, nell'ambito delle proprie
competenze, senza oneri ulteriori, assicura, inoltre, ogni utile
supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al
Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma 3, nonche'
ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto a quanto
previsto dal comma 6.
5. Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3 avviene
attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. Ogni proposta progettuale acquisita dall'ente beneficiario
che si traduce in impegno di spesa ai sensi del comma 3, e'
identificata dal codice unico di progetto di cui all'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'alimentazione del sistema di
monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare del codice
unico di progetto. L'Agenzia per la coesione territoriale ha pieno
accesso alle informazioni raccolte attraverso il sistema citato,
anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3.
6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 3,
gli enti beneficiari verificano che esse siano coerenti o
complementari rispetto agli obiettivi posti dall'articolo 3 del
regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, nonche' con gli obiettivi della
programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027,
come definiti da apposite linee guida adottate entro il 30 ottobre
2021 dall'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione
territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili. Le proposte devono essere utili a realizzare
almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia
locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo
armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la
coesione economica, l'occupazione, la produttivita', la
competitivita', lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca,
l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza
economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonche' il
miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire
occasione di crescita professionale ai giovani. Le proposte devono,
altresi', privilegiare la vocazione dei territori, individuare
soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori
generali o devono comunque essere agevolmente e celermente
realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a
basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio
esistente, di contrasto all'abusivismo, in ogni caso limitando il
consumo di suolo. Le proposte, ove afferenti a interventi di
carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio
sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o
di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 140 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 55 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nel caso di lavori
pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai
sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e' quello del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23 del medesimo predetto decreto
legislativo.
7. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprieta'
dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive
procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate
per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre
procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni
nazionali o comunitarie.
8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno a oggetto i
lavori, l'ente beneficiario, ove non si avvalga di procedure di
appalto integrato, affida al vincitore la realizzazione dei
successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o mediante
avvalimento, dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da
sviluppare.
9. In attuazione dei commi 7 e 8, l'ente beneficiario, per
garantire la qualita' della progettazione e della conseguente
realizzazione dell'intervento, puo' avvalersi della Agenzia del
demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici
di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, la quale opera senza oneri diretti per le prestazioni
professionali rese agli enti territoriali richiedenti ai sensi
dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018.
10. L'Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con
l'ANAC, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo
da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo.
11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari ai
sensi del comma 7, sono considerate direttamente candidabili alla
selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali
e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo
e coesione finanziati dal FSC, nell'ambito del ciclo di
programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli assi
prioritari, le priorita' d'investimento e gli obiettivi specifici di
riferimento fissati dai programmi e dai piani predetti, secondo
condizioni e modalita' individuate con il decreto di cui al comma 3,
previa intesa della Conferenza unificata.
12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono raccolte e rese
immediatamente accessibili tutte le informazioni dell'iniziativa,
anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale dei processi
di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»;
b) e' allegata la seguente tabella:
«Tabella A
Articolo 6-quater
=========================================================
| | Importo complessivo da |
| | ripartire tra gli enti |
| Classi demografiche | beneficiari |
+=========================+=============================+
|Fino a 1.000 abitanti | 19.448.000 €|
+-------------------------+-----------------------------+
|Tra 1.001 e 5.000 | |
|abitanti | 43.192.500 €|
+-------------------------+-----------------------------+
|Tra 5.001 e 10.000 | |
|abitanti | 24.518.000 €|
+-------------------------+-----------------------------+
|Tra 10.001 e 20.000 | |
|abitanti | 21.735.000 €|
+-------------------------+-----------------------------+
|Tra 20.001 e 30.000 | |
|abitanti | 8.740.000 €|
+-------------------------+-----------------------------+
|Premialita' comma 3 | 5.881.675 €|
+-------------------------+-----------------------------+
|Totale ... | 123.515.175,00 €|
+-------------------------+-----------------------------+
».
Art. 13
Misure di agevolazioni per i comuni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La misura e' altresi'
estesa ai territori insulari dei comuni di Campo nell'Elba,
Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto
Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle
isole minori del Centro-Nord.».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15
ottobre 2021.»;
b) al comma 34, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15
novembre 2021.».
Art. 14
Cabina di regia edilizia scolastica
1. All'articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
al quinto periodo, dopo le parole «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», sono inserite le seguenti: «,
dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione».
Art. 15
Disposizioni urgenti in materia
di perequazione infrastrutturale
1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a
1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale
tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche
infra-regionali, nonche' di garantire analoghi livelli essenziali di
infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, entro e non oltre
il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, le
strutture tecniche del Ministro per il sud e la coesione
territoriale, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali, la
ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle
strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche' del numero
e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione
funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali, idriche. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici e privati competenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico-amministrativo dell'Agenzia per la coesione territoriale,
provvedono alla ricognizione delle infrastrutture di cui al primo
periodo non di competenza statale. La ricognizione effettuata dagli
enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati e' trasmessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il
30 novembre 2021 che la trasmettono, unitamente a quella di propria
competenza, nei successivi cinque giorni, alla Conferenza delle
regioni e delle province autonome. Questa predispone il documento di
ricognizione conclusivo da comunicare, entro e non oltre il 31
dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli affari
regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud
e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i
criteri di priorita' e le azioni da perseguire per il recupero del
divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione
predetta, avuto riguardo alle carenze infrastrutturali, anche con
riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in
ciascun territorio, con particolare attenzione alle aree che
risentono di maggiori criticita' nei collegamenti infrastrutturali
con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale
della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio,
all'estensione delle superfici territoriali e alla specificita'
insulare e delle zone di montagna e delle aree interne, nonche' dei
territori del Mezzogiorno, alla densita' della popolazione e delle
unita' produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota
di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto
gia' previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del fondo
cui al comma 1-ter. I criteri di priorita' per la specificita'
insulare devono tener conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo
tecnico-politico sui costi dell'insularita' di cui al punto 10
dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione
Sardegna del 7 novembre 2019, purche' sia comunque assicurato il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo.
1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma
1-quater, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale"
con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni
dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al
predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto
tecnico - operativo alle attivita' di competenza, puo' stipulare
apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro
per l'anno 2021.
1-quater. Entro trenta giorni dal decreto di cui al comma 1-bis,
ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al
comma 1-bis individua, anche sulla base di una proposta non
vincolante della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro competente
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
interventi da realizzare, che non devono essere gia' oggetto di
integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o
comunitari, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti
attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione
dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle
risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonche' le
modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in
caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare.
Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11,
comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di
progetto. Il Piano di cui al primo periodo e' comunicato alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi
finanziati di cui al comma 1-quater e' effettuato attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il
recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.".
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 200.000 euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».
Art. 16
Disposizioni urgenti in materia
di Commissari straordinari
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, all'ultimo periodo, le parole «per non oltre un triennio dalla
prima nomina» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del
31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000 euro per l'anno
2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si
provvede:
a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.
3. All'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il
comma 8 e' abrogato.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.