Sicurezza della circolazione stradale: con D.M. Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2019 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2019 - è stata introdotto la dematerializzazione del certificato di idoneità psicofisica. Questo significa che all'esito di ciascuna visita medica per la verifica dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di veicoli a motore - al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale - i medici e le commissioni mediche locali dovranno trasmettere telematicamente, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la relazione.
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Sicurezza della circolazione stradale: e la privacy?
La relazione - viene precisato del decreto - dovrà essere redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali, conforme al modello informatizzato di cui all'allegato IV.4, al titolo IV - parte II, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Sicurezza della circolazione stradale: la ricevuta per l'utente
Al termine dell'accertamento sanitario al fini della sicurezza della circolazione stradale, il medico o la commissione medica locale rilasceranno all'utente la ricevuta dell'avvenuta trasmissione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica. La ricevuta sarà generata automaticamente dal sistema informatico e sarà conforme a quanto contenuto nell'allegato 1 (trovate all'allegato anche qui sotto, in coda al provvedimento).
Il testo inregrale del decreto sulla dematerializzazione del certificato medico nell'ambito della sicurezza stradale è riportato qui di seguito
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 dicembre 2019
Dematerializzazione del certificato medico attestante l'idoneita'
psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (19A07778)
(GU n.291 del 12-12-2019)
IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» (di seguito denominato codice della strada), in
particolare l'art. 119, che individua i soggetti certificatori in
materia di requisiti di idoneita' psicofisica alla guida;
Visto l'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
che stabilisce i requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il
rilascio della patente di guida;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione
I «Documento informatico», che detta disposizioni in ordine alla
dematerializzazione della documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2019, n. 54, che prevede il modello di
attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica
necessari per il rilascio della patente di guida;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011,
recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida», con il quale, e'
stato assegnato un codice di identificazione ai soggetti
certificatori del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica per
la conferma di validita' della patente di guida;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 15 novembre 2013,
recante «Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3
del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di
comunicazione del rinnovo di validita' della patente»;
Considerata la necessita' di dare seguito alle disposizioni
previste dal citato «Codice dell'amministrazione digitale», che
prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente
in essere, favorendo il processo di dematerializzazione con
conseguente drastica riduzione della documentazione in forma
cartacea;
Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del dettato
del summenzionato art. 331 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle disposizioni del piu' volte
citato «Codice dell'amministrazione digitale», prediligendo la
trasmissione dell'esito della visita medica al competente ufficio
centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici in via telematica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali espresso con provvedimento n. 192 del 17 ottobre 2019;
Decreta:
Art. 1
Trasmissione dell'attestazione
dei requisiti di idoneita' psicofisica
1. Ai fini del rilascio della patente di guida, i medici e le
commissioni mediche locali di cui all'art. 119 del codice della
strada e le strutture di cui all'art. 201, comma 1 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito di ciascuna visita medica
per la verifica dei requisiti di idoneita' psichica e fisica alla
guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed
il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
relazione medica, redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di
protezione dei dati personali, conforme al modello informatizzato di
cui all'allegato IV.4, al titolo IV - parte II, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Per trasmettere la relazione medica di cui al comma precedente,
i medici e le strutture sanitarie chiedono il codice di
identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per
territorio, secondo quanto previsto dal decreto del capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici 31 gennaio 2011.
3. Ad ogni relazione medica il sistema attribuisce un codice
univoco, indicato sulla ricevuta, di cui all'art. 2.
Art. 2
Ricevuta da rilasciare all'utente
in seguito all'accertamento sanitario
1. Al termine dell'accertamento sanitario, il medico o la
commissione medica locale, rilasciano all'utente la ricevuta
dell'avvenuta trasmissione al Dipartimento per i trasporti, la
navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica. La ricevuta
e' generata automaticamente dal sistema informatico ed e' conforme
all'allegato 1.
2. Sulla ricevuta di cui al comma 1, il medico o la commissione
medica locale che hanno ritenuto non sussistenti i requisiti di
idoneita' per il rilascio della patente di guida o di una delle
categorie cui essa si riferisce, ovvero che hanno ritenuto necessario
imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero
ancora ha previsto una conferma di validita' del documento per un
termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126 del
codice della strada, motivano adeguatamente la propria decisione, al
fine di consentire all'utente di intraprendere le iniziative a sua
tutela ammesse dalle norme vigenti.
3. La ricevuta consegnata all'utente che si e' sottoposto a visita
di idoneita' psicofisica per il rinnovo di validita' della patente,
costituisce titolo per condurre veicoli a motore della categoria di
patente di cui l'utente ha la titolarita', fino alla consegna della
patente di guida rinnovata.
Art. 3
Indicazione della scadenza di validita' della patente successivamente
all'accertamento sanitario
1. Nel caso in cui a seguito dell'accertamento sanitario sia
attestata l'idoneita' del soggetto sottoposto a verifica, sulla
ricevuta di cui all'art. 2, in corrispondenza del campo indicante il
periodo di validita' della patente, e' indicato: «scadenza di
validita' ordinaria ai sensi dell'art. 126 del codice della strada».
2. Nel caso in cui a seguito dell'accertamento sanitario svolto
dalla commissione medica locale ovvero dal medico monocratico per la
fattispecie di cui all'art. 119 del codice della strada, sia
attestata l'idoneita' del soggetto sottoposto a verifica per un
periodo di tempo inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art.
126 del codice della strada, sulla ricevuta di cui all'art. 2, in
corrispondenza del campo indicante il periodo di validita' della
patente, e' indicata dall'organo accertatore la data di scadenza di
validita' con decorrenza dalla data di effettuazione della visita
medica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato 1
RICEVUTA DELLA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE MEDICA
AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA
(art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)
(Parte di provvedimento in formato grafico - Vedere in coda al provvedimento)
Allegato 2
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE UN LIVELLO DI
SICUREZZA ADEGUATO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L'attuazione del decreto e' conformata ai principi di sicurezza
della riservatezza dei dati personali, secondo le previsioni degli
articoli 24, 25 e 32 del regolamento UE 2016/679.
Per l'attuazione del decreto del direttore generale per la
motorizzazione 2 dicembre 2019 sono previsti tre tipi di utenti che
possono accedere al sistema informatico della Direzione generale per
la motorizzazione per la trattazione della relazione medica ai fini
del rilascio della patente di guida.
Il sistema e' configurato in modo tale che, per impostazione
predefinita, siano visibili ed accessibili, da parte degli
incaricati, solo i dati previsti all'allegato 1, e non anche altri
dati personali, in particolar modo di carattere sanitario.
Sono definite le politiche di sicurezza cui gli applicativi
devono sottostare. Tali documenti devono indirizzare i processi di
gestione della creazione, disabilitazione utenze, monitoraggio dei
profili, password, gestione delle super utenze, change management,
Backup Management e Incident Management.
Viene mantenuto un log delle attivita' svolte da chi accede al
sistema (contenente ad es. il nome dell'utente, orari di inizio/fine
attivita', errori e conferme della correttezza dell'elaborazione).
Accedono, per la procedura in argomento:
1) Medico certificatore.
Puo' accedere al sistema informatico della Direzione generale per
la motorizzazione per popolare i dati della relazione di cui
all'allegato 1. L'accesso e' consentito ai sanitari in possesso di un
codice di identificazione, rilasciato con le modalita' previste dal
decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011.
Per accedere al sistema e' necessario oltre al codice
identificativo, anche una password e un pin. L'accesso al sistema e'
registrato e vengono memorizzate anche le operazioni effettuate.
Il medico accertatore puo' popolare i dati necessari per
l'elaborazione della relazione medica finalizzata al rilascio della
patente di guida. Il medico puo' richiamare solo relazioni elaborate
con i suoi dati di accesso e, ove necessario, modificare i dati della
relazione.
2) Uffici periferici del dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale.
Possono accedere al sistema informatico della Direzione generale
per la motorizzazione per il trattamento della relazione medica
finalizzata al rilascio della patente di guida solo i dipendenti
degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale, specificamente
autorizzati dai direttori degli uffici stessi. Per accedere al
sistema e' necessario oltre alla matricola del dipendente, anche una
password e una one time password. L'accesso al sistema e' registrato.
I dipendenti degli uffici periferici del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale non
possono modificare la relazione medica.
3) Utenti specializzati.
Possono accedere al sistema informatico della Direzione generale
per la motorizzazione per il trattamento della relazione medica
finalizzata al rilascio della patente di personale operante presso
autoscuole e studi di consulenza automobilistica presso cui si e'
rivolto l'utente per il rilascio della patente di guida. Per accedere
al sistema e' necessario un codice identificativo, anche una password
e un pin rilasciati all'autoscuola o allo studio di consulenza.
L'accesso al sistema e' registrato.
Gli utenti specializzati non possono modificare la relazione
medica.
(Sicurezza della circolazione stradale)